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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9519 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42172/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42172/2023 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRARI PIERO e dell'avv. GREGORI ROSA LUCIA ( ), elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI,11 27038 ROBBIO presso il C.F._1 difensore avv. FERRARI PIERO
ATTRICE/APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. STENDARDI RAFFAELLO, elettivamente domiciliata in VIA BARACCHINI, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. STENDARDI RAFFAELLO
CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. L'appellante: In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma dell'appellata sentenza del Parte_1 Giudice di Pace di Milano, accogliere la domanda dell'appellante e precisamente: In via preliminare: Accertata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano per le causali di cui alla narrativa, dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Milano a conoscere della controversia in favore del Giudice di Pace di GE a sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. con le statuizioni ivi conseguenti in ordine alla rimessione del giudizio di primo di grado al Giudice pagina 1 di 8 competente territorialmente e alla restituzione delle somme corrisposte da in ragione Parte_1 della sentenza riformata. Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo n.5354/2022 del 8.2.2022 di questo Giudice di Pace per le causali di cui alla narrativa, ordinando a di rimborsare a tutte le somme corrisposte in forza CP_1 Parte_1 dell'impugnata sentenza, con l'applicazione degli interessi di mora ex art.5 D.Lgs 231/2022 dal pagamento al saldo. In ogni caso: Con il favore di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata: in via preliminare:
- respingere l'eventuale avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
In via principale:
- respingere l'appello avversario poiché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, rigettando ogni avversa domanda Sempre in via principale e a titolo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata confermare il decreto ingiuntivo R.G. 2891/2022 n. 5354/2022 con rigetto dell'appello proposta da e di tutte le domande in essa contenute in quanto inammissibili, tardive e infondate Parte_1 in fatto e in diritto, con condanna dell'opponente al pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo di 4.496,89 o del maggior o minore importo che parrà di giustizia - comunque dedotti gli importi dalla stessa già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado - oltre interessi da calcolarsi ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo, spese e accessori di legge. in via subordinata accertato l'indebito arricchimento conseguito da a seguito delle pubblicazioni Controparte_2 oggetto delle fatture azionate in via monitoria ad oggi ancora insolute e la conseguente diminuzione patrimoniale subita dall'odierna opposta, condannare al pagamento in favore Controparte_2 di dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., da quantificarsi in corso Controparte_1 di causa. In via istruttoria
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 cessione di uno spazio pubblicitario su Vivimilano del 13 gennaio 2021, concordando quale corrispettivo dovuto alla società l'importo di € 610,00 iva inclusa, come da fattura numero 1021002037 del 31 gennaio 2021 che mi viene esibita (doc. 5); 2) ha effettivamente ceduto a Ferrari uno spazio pubblicitario sul Vivimilano del 13 gennaio CP_1
2021 (come da doc. 12 che mi viene esibito); 3) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 pubblicazione di una campagna web della durata di 8 giorni nel periodo ricompreso tra il 13 gennaio 2021 e il 20 gennaio 2021 su testate on line di concordando quale corrispettivo dovuto alla CP_1 società l'importo di € 611,71, iva inclusa, come da fattura numero 1021002038 del 31 gennaio 2021 (doc. 6); pagina 2 di 8 4) ha effettivamente pubblicato a favore di Ferrari una campagna web della durata di 8 CP_1 giorni nel periodo ricompreso tra il 13 gennaio 2021 e il 20 gennaio 2021 su testate on line di
CP_1 5) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 cessione di uno spazio pubblicitario su Oggi Ed. Nazionale del 14 gennaio 2021, concordando quale corrispettivo dovuto alla società l'importo di € 2.440,00, iva inclusa, come da fattura numero 1021002039 del 31 gennaio 2021 (doc. 7);
6) ha effettivamente ceduto a Ferrari uno spazio pubblicitario su Oggi Ed. Nazionale del 14 CP_1 gennaio 2021 (come da doc. 12 che mi viene esibito);
7) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 pubblicazione di una campagna web della durata di 9 giorni nel periodo ricompreso tra il 15 marzo 2021 e il 23 marzo 2021 su testate on line di concordando quale corrispettivo dovuto alla CP_1 società l'importo di € 1.223,46, iva inclusa, come da fattura numero 1021009393 del 31 marzo 2021 (doc. 8);
8) ha effettivamente pubblicato a favore di Ferrari campagna web della durata di 9 giorni CP_1 nel periodo ricompreso tra il 15 marzo 2021 e il 23 marzo 2021 su testate on line di CP_1
9) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 realizzazione di una campagna web della durata di 7 giorni nel periodo ricompreso tra il 2 gennaio 2021 e l'8 gennaio 2021 su testate on line di concordando quale corrispettivo dovuto alla CP_1 società l'importo di € 611,71, iva inclusa, come da fattura numero 1021023183 del 9 giugno 2021 (doc.
9)
10) ha effettivamente pubblicato a favore di Ferrari campagna web della durata di 7 giorni CP_1 nel periodo ricompreso tra il 2 gennaio 2021 e l'8 gennaio 2021 su testate on line di CP_1
11) nel periodo ricompreso tra febbraio e marzo 2021 è intervenuta una corrispondenza WhatsApp tra Ferrari - nella persona di - e - nella persona di - in relazione Testimone_1 CP_1 Testimone_2 alle pubblicazioni oggetto della fattura numero 1021009393 del 31 marzo 2021 azionata in sede monitoria (doc. 14);
12) in detta corrispondenza, il 15 marzo 2021 (giorno della quarta e ultima, in ordine Testimone_1 temporale, pubblicazione web richiamata nella predetta fattura), ha chiesto a la Testimone_2 trasmissione dei relativi giustificativi della pubblicità da pubblicare sulla pagina Instagram della società (doc. 14);
13) Ferrari in data 23 novembre 2021 ha effettuato un bonifico di € 1.000,00 a saldo parziale delle fatture azionate in sede monitoria (cfr doc. 15 con doc.ti da 5 a 9); Si indica come teste il signor c/o via Rizzoli 8 Milano Testimone_2 CP_1
- respingere le istanze istruttorie formulate da controparte, riservato ogni diritto dell'opposta per successive produzioni e deduzioni
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione di data 14.4.2022 propone opposizione al decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 5354/2022 emesso in data 8.2.2022 dal Giudice di Pace di Milano in favore di
[...]
Eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Giudice di CP_1
Pace di GE;
rileva l'assenza dei requisiti minimi per l'emissione del provvedimento monitorio;
contesta la duplicazione delle poste di pagamento, discutendosi di attività relative a fatture emesse da
RCS Mediagroup s.p.a.; non è stata inoltre fornita la dimostrazione di un accordo con l'opposta.
Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di incompetenza del Giudice di
Pace di Milano in favore di quello di GE.
Si costituisce in giudizio evidenziando la regolare emissione del Controparte_1 provvedimento monitorio, a seguito della produzione dell'estratto delle scritture contabili autenticato da notaio, conformemente al dettato dell'art. 634 c.p.c.; rileva l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale e la sua infondatezza nel merito, trovando applicazione l'art. 1182 co. 3 c.c. ed essendo la sede di in Milano. L'opponente è stata posta in condizione di Controparte_1 comprendere la fonte del credito vantato e la costituzione di una nuova società denominata
[...]
all'interno della quale sono confluiti i rami d'azienda precedentemente n capo a RCS CP_1
Mediagroup s.p.a. e Cairo Pubblicità s.p.a.. La prestazione è stata regolarmente eseguita. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, accertato l'indebito arricchimento conseguito da condannare tale società al pagamento in Controparte_2 proprio favore dell'indennizzo dovuto.
Con sentenza n. 6701/2023 emessa il 12.8.2023 il Giudice di Pace di Milano ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando al pagamento in Controparte_2 favore di dell'importo di € 3.885,17. Controparte_1
Con atto di citazione di data 12.11.2023 (già propone appello Parte_1 Controparte_2 avverso la decisione, rilevando l'erroneità della decisione del giudice di prime cure in merito alla eccepita incompetenza territoriale, all'insufficienza del materiale probatorio a supporto della pretesa creditoria di alla mancata compensazione con il credito di € 915,00. Conclude Controparte_3 chiedendo l'accertamento della incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano e la rimessione degli atti al giudice competente, la restituzione delle somme versate in ragione della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo. pagina 4 di 8 Si costituisce in giudizio sostenendo la correttezza della decisione del Giudice Controparte_1 di Pace in merito alla ritenuta propria competenza territoriale, nonché l'infondatezza nel merito dell'opposizione al provvedimento monitorio. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 4.496,89 o di quello ritenuto di giustizia;
in subordine, l'accertamento dell'indebito arricchimento di Controparte_2 con conseguente condanna al pagamento in proprio favore dell'indennizzo dovuto.
***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado da rigettata dal giudice di prime cure e reiterata nella presente sede. Controparte_2
L'opponente mette in evidenza come, non essendo stata fornita la prova del luogo di conclusione del contratto, in assenza di una deroga convenzionale, si deve ritenere che i singoli contratti si siano conclusi presso la propria sede, sita in Robbio (PV) viale Lombardia 75, dunque nell'ambito della competenza territoriale del Giudice di Pace di GE;
non è inoltre stato soddisfatto il requisito della liquidità del credito, con conseguente inapplicabilità del principio di cui all'art. 1182 co. 3 c.c.; ne deriva l'applicazione dell'art. 19 c.p.c.. mette in evidenza che la Controparte_4 competenza viene radicata sulla base della domanda, con conseguente applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c.; il Tribunale competente è quello del luogo dove avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione, cioè il domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza, quindi Milano.
Si rileva in proposito che:
- il Giudice di Pace ha ritenuto corretto il radicamento della controversia avanti gli uffici giudiziari di
Milano richiamando il disposto dell'art. 1182 co. 3 c.p.c.;
- il presupposto perché trovi applicazione il principio di cui all'art. 1182 co. 3 c.p.c. e, dunque, perché debba considerarsi competente il giudice del luogo in cui si trova il domicilio del creditore al momento della scadenza è che si tratti di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro;
- il ricorso in sede monitoria è accompagnato dalla produzione di un estratto conto autenticato dal notaio, nel quale sono indicati il numero delle fatture, la data della loro emissione e quella di scadenza, nonché i singoli importi dovuti;
- le fatture non sono state prodotte;
pagina 5 di 8 - nel ricorso non si indica (né vi sono in proposito produzioni documentali) quali siano i contratti sui quali si fonda il proprio credito, né per quali prestazioni gli accordi (o l'accordo) siano intervenuti;
- se da un lato l'art. 634 c.p.c. ammette che per i crediti relativi a prestazioni di servizi si considerino prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili, dall'altro l'art. 633 c.p.c. richiede che la somma oggetto di richiesta sia liquida;
ciò rileva – nella fattispecie in questa sede in discussione - ai fini della determinazione territoriale del giudice competente a decidere il presente giudizio;
- la Corte di legittimità ha osservato che “Le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'art. 1182, terzo comma, c.c., richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo … In tal modo, infarti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale. Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico. … Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto” (Cass. 17989/2016; in senso conforme Cass. ord. 7722/2019 in fattispecie attinente a una opposizione a decreto ingiuntivo);
- quanto alle osservazioni di in merito alla rilevanza dirimente del Controparte_4 contenuto della domanda, con la decisione sopra riportata la Corte osserva che “Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti … privi di riscontro probatorio”.
pagina 6 di 8 Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie in esame risulta che:
- la richiesta in sede monitoria si fonda sui dati risultanti dall'estratto contabile e dalle fatture in esso richiamate;
- gli importi sono indicati, ma senza che si possano evincere la fonte del credito in tal modo quantificato, né il criterio aritmetico sulla base del quale esso è stato quantificato;
- non è quindi applicabile il criterio di cui all'art. 1182 co. 3 c.c.;
- non è noto dove il contratto, o i contratti, siano stati sottoscritti dalle parti;
- risulta quindi applicabile, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il criterio della sede della persona giuridica convenuta, cioè sita in GE. Parte_1
Ne deriva la competenza territoriale del Giudice di Pace di GE, quale giudice di primo grado.
Il decreto ingiuntivo è già stato revocato dal Giudice di Pace.
Deve quindi procedersi alla sola declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano quale giudice d'appello; gli atti devono essere rimessi per competenza territoriale al Giudice di Pace di GE
(Cass. ord. 13439/2020).
Le decisioni in tema di spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In riforma della sentenza n. 6701/2023 emessa il 12.8.2023 dal Giudice di Pace di Milano, dichiara l'incompetenza territoriale di quest'ultimo in favore del Giudice di Pace di GE.
2) Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio avanti il Giudice di Pace di GE.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1 relativamente al primo grado di giudizio N. 51346/2022 R.G. - Giudice di Pace di Milano, liquidate in
€ 76,00 per spese, € 1.265,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in Controparte_1 favore di liquidate in € 174,00 per spese, € 1.701,00 per compensi oltre al rimborso Parte_1 forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42172/2023 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRARI PIERO e dell'avv. GREGORI ROSA LUCIA ( ), elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI,11 27038 ROBBIO presso il C.F._1 difensore avv. FERRARI PIERO
ATTRICE/APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. STENDARDI RAFFAELLO, elettivamente domiciliata in VIA BARACCHINI, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. STENDARDI RAFFAELLO
CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. L'appellante: In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma dell'appellata sentenza del Parte_1 Giudice di Pace di Milano, accogliere la domanda dell'appellante e precisamente: In via preliminare: Accertata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano per le causali di cui alla narrativa, dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Milano a conoscere della controversia in favore del Giudice di Pace di GE a sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. con le statuizioni ivi conseguenti in ordine alla rimessione del giudizio di primo di grado al Giudice pagina 1 di 8 competente territorialmente e alla restituzione delle somme corrisposte da in ragione Parte_1 della sentenza riformata. Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo n.5354/2022 del 8.2.2022 di questo Giudice di Pace per le causali di cui alla narrativa, ordinando a di rimborsare a tutte le somme corrisposte in forza CP_1 Parte_1 dell'impugnata sentenza, con l'applicazione degli interessi di mora ex art.5 D.Lgs 231/2022 dal pagamento al saldo. In ogni caso: Con il favore di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata: in via preliminare:
- respingere l'eventuale avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
In via principale:
- respingere l'appello avversario poiché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, rigettando ogni avversa domanda Sempre in via principale e a titolo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata confermare il decreto ingiuntivo R.G. 2891/2022 n. 5354/2022 con rigetto dell'appello proposta da e di tutte le domande in essa contenute in quanto inammissibili, tardive e infondate Parte_1 in fatto e in diritto, con condanna dell'opponente al pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo di 4.496,89 o del maggior o minore importo che parrà di giustizia - comunque dedotti gli importi dalla stessa già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado - oltre interessi da calcolarsi ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo, spese e accessori di legge. in via subordinata accertato l'indebito arricchimento conseguito da a seguito delle pubblicazioni Controparte_2 oggetto delle fatture azionate in via monitoria ad oggi ancora insolute e la conseguente diminuzione patrimoniale subita dall'odierna opposta, condannare al pagamento in favore Controparte_2 di dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., da quantificarsi in corso Controparte_1 di causa. In via istruttoria
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 cessione di uno spazio pubblicitario su Vivimilano del 13 gennaio 2021, concordando quale corrispettivo dovuto alla società l'importo di € 610,00 iva inclusa, come da fattura numero 1021002037 del 31 gennaio 2021 che mi viene esibita (doc. 5); 2) ha effettivamente ceduto a Ferrari uno spazio pubblicitario sul Vivimilano del 13 gennaio CP_1
2021 (come da doc. 12 che mi viene esibito); 3) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 pubblicazione di una campagna web della durata di 8 giorni nel periodo ricompreso tra il 13 gennaio 2021 e il 20 gennaio 2021 su testate on line di concordando quale corrispettivo dovuto alla CP_1 società l'importo di € 611,71, iva inclusa, come da fattura numero 1021002038 del 31 gennaio 2021 (doc. 6); pagina 2 di 8 4) ha effettivamente pubblicato a favore di Ferrari una campagna web della durata di 8 CP_1 giorni nel periodo ricompreso tra il 13 gennaio 2021 e il 20 gennaio 2021 su testate on line di
CP_1 5) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 cessione di uno spazio pubblicitario su Oggi Ed. Nazionale del 14 gennaio 2021, concordando quale corrispettivo dovuto alla società l'importo di € 2.440,00, iva inclusa, come da fattura numero 1021002039 del 31 gennaio 2021 (doc. 7);
6) ha effettivamente ceduto a Ferrari uno spazio pubblicitario su Oggi Ed. Nazionale del 14 CP_1 gennaio 2021 (come da doc. 12 che mi viene esibito);
7) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 pubblicazione di una campagna web della durata di 9 giorni nel periodo ricompreso tra il 15 marzo 2021 e il 23 marzo 2021 su testate on line di concordando quale corrispettivo dovuto alla CP_1 società l'importo di € 1.223,46, iva inclusa, come da fattura numero 1021009393 del 31 marzo 2021 (doc. 8);
8) ha effettivamente pubblicato a favore di Ferrari campagna web della durata di 9 giorni CP_1 nel periodo ricompreso tra il 15 marzo 2021 e il 23 marzo 2021 su testate on line di CP_1
9) per conto della società Ferrari ha chiesto a agente di la Testimone_1 Testimone_2 CP_1 realizzazione di una campagna web della durata di 7 giorni nel periodo ricompreso tra il 2 gennaio 2021 e l'8 gennaio 2021 su testate on line di concordando quale corrispettivo dovuto alla CP_1 società l'importo di € 611,71, iva inclusa, come da fattura numero 1021023183 del 9 giugno 2021 (doc.
9)
10) ha effettivamente pubblicato a favore di Ferrari campagna web della durata di 7 giorni CP_1 nel periodo ricompreso tra il 2 gennaio 2021 e l'8 gennaio 2021 su testate on line di CP_1
11) nel periodo ricompreso tra febbraio e marzo 2021 è intervenuta una corrispondenza WhatsApp tra Ferrari - nella persona di - e - nella persona di - in relazione Testimone_1 CP_1 Testimone_2 alle pubblicazioni oggetto della fattura numero 1021009393 del 31 marzo 2021 azionata in sede monitoria (doc. 14);
12) in detta corrispondenza, il 15 marzo 2021 (giorno della quarta e ultima, in ordine Testimone_1 temporale, pubblicazione web richiamata nella predetta fattura), ha chiesto a la Testimone_2 trasmissione dei relativi giustificativi della pubblicità da pubblicare sulla pagina Instagram della società (doc. 14);
13) Ferrari in data 23 novembre 2021 ha effettuato un bonifico di € 1.000,00 a saldo parziale delle fatture azionate in sede monitoria (cfr doc. 15 con doc.ti da 5 a 9); Si indica come teste il signor c/o via Rizzoli 8 Milano Testimone_2 CP_1
- respingere le istanze istruttorie formulate da controparte, riservato ogni diritto dell'opposta per successive produzioni e deduzioni
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione di data 14.4.2022 propone opposizione al decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 5354/2022 emesso in data 8.2.2022 dal Giudice di Pace di Milano in favore di
[...]
Eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Giudice di CP_1
Pace di GE;
rileva l'assenza dei requisiti minimi per l'emissione del provvedimento monitorio;
contesta la duplicazione delle poste di pagamento, discutendosi di attività relative a fatture emesse da
RCS Mediagroup s.p.a.; non è stata inoltre fornita la dimostrazione di un accordo con l'opposta.
Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di incompetenza del Giudice di
Pace di Milano in favore di quello di GE.
Si costituisce in giudizio evidenziando la regolare emissione del Controparte_1 provvedimento monitorio, a seguito della produzione dell'estratto delle scritture contabili autenticato da notaio, conformemente al dettato dell'art. 634 c.p.c.; rileva l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale e la sua infondatezza nel merito, trovando applicazione l'art. 1182 co. 3 c.c. ed essendo la sede di in Milano. L'opponente è stata posta in condizione di Controparte_1 comprendere la fonte del credito vantato e la costituzione di una nuova società denominata
[...]
all'interno della quale sono confluiti i rami d'azienda precedentemente n capo a RCS CP_1
Mediagroup s.p.a. e Cairo Pubblicità s.p.a.. La prestazione è stata regolarmente eseguita. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, accertato l'indebito arricchimento conseguito da condannare tale società al pagamento in Controparte_2 proprio favore dell'indennizzo dovuto.
Con sentenza n. 6701/2023 emessa il 12.8.2023 il Giudice di Pace di Milano ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando al pagamento in Controparte_2 favore di dell'importo di € 3.885,17. Controparte_1
Con atto di citazione di data 12.11.2023 (già propone appello Parte_1 Controparte_2 avverso la decisione, rilevando l'erroneità della decisione del giudice di prime cure in merito alla eccepita incompetenza territoriale, all'insufficienza del materiale probatorio a supporto della pretesa creditoria di alla mancata compensazione con il credito di € 915,00. Conclude Controparte_3 chiedendo l'accertamento della incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano e la rimessione degli atti al giudice competente, la restituzione delle somme versate in ragione della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo. pagina 4 di 8 Si costituisce in giudizio sostenendo la correttezza della decisione del Giudice Controparte_1 di Pace in merito alla ritenuta propria competenza territoriale, nonché l'infondatezza nel merito dell'opposizione al provvedimento monitorio. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 4.496,89 o di quello ritenuto di giustizia;
in subordine, l'accertamento dell'indebito arricchimento di Controparte_2 con conseguente condanna al pagamento in proprio favore dell'indennizzo dovuto.
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Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado da rigettata dal giudice di prime cure e reiterata nella presente sede. Controparte_2
L'opponente mette in evidenza come, non essendo stata fornita la prova del luogo di conclusione del contratto, in assenza di una deroga convenzionale, si deve ritenere che i singoli contratti si siano conclusi presso la propria sede, sita in Robbio (PV) viale Lombardia 75, dunque nell'ambito della competenza territoriale del Giudice di Pace di GE;
non è inoltre stato soddisfatto il requisito della liquidità del credito, con conseguente inapplicabilità del principio di cui all'art. 1182 co. 3 c.c.; ne deriva l'applicazione dell'art. 19 c.p.c.. mette in evidenza che la Controparte_4 competenza viene radicata sulla base della domanda, con conseguente applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c.; il Tribunale competente è quello del luogo dove avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione, cioè il domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza, quindi Milano.
Si rileva in proposito che:
- il Giudice di Pace ha ritenuto corretto il radicamento della controversia avanti gli uffici giudiziari di
Milano richiamando il disposto dell'art. 1182 co. 3 c.p.c.;
- il presupposto perché trovi applicazione il principio di cui all'art. 1182 co. 3 c.p.c. e, dunque, perché debba considerarsi competente il giudice del luogo in cui si trova il domicilio del creditore al momento della scadenza è che si tratti di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro;
- il ricorso in sede monitoria è accompagnato dalla produzione di un estratto conto autenticato dal notaio, nel quale sono indicati il numero delle fatture, la data della loro emissione e quella di scadenza, nonché i singoli importi dovuti;
- le fatture non sono state prodotte;
pagina 5 di 8 - nel ricorso non si indica (né vi sono in proposito produzioni documentali) quali siano i contratti sui quali si fonda il proprio credito, né per quali prestazioni gli accordi (o l'accordo) siano intervenuti;
- se da un lato l'art. 634 c.p.c. ammette che per i crediti relativi a prestazioni di servizi si considerino prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili, dall'altro l'art. 633 c.p.c. richiede che la somma oggetto di richiesta sia liquida;
ciò rileva – nella fattispecie in questa sede in discussione - ai fini della determinazione territoriale del giudice competente a decidere il presente giudizio;
- la Corte di legittimità ha osservato che “Le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'art. 1182, terzo comma, c.c., richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo … In tal modo, infarti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale. Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico. … Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto” (Cass. 17989/2016; in senso conforme Cass. ord. 7722/2019 in fattispecie attinente a una opposizione a decreto ingiuntivo);
- quanto alle osservazioni di in merito alla rilevanza dirimente del Controparte_4 contenuto della domanda, con la decisione sopra riportata la Corte osserva che “Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti … privi di riscontro probatorio”.
pagina 6 di 8 Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie in esame risulta che:
- la richiesta in sede monitoria si fonda sui dati risultanti dall'estratto contabile e dalle fatture in esso richiamate;
- gli importi sono indicati, ma senza che si possano evincere la fonte del credito in tal modo quantificato, né il criterio aritmetico sulla base del quale esso è stato quantificato;
- non è quindi applicabile il criterio di cui all'art. 1182 co. 3 c.c.;
- non è noto dove il contratto, o i contratti, siano stati sottoscritti dalle parti;
- risulta quindi applicabile, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il criterio della sede della persona giuridica convenuta, cioè sita in GE. Parte_1
Ne deriva la competenza territoriale del Giudice di Pace di GE, quale giudice di primo grado.
Il decreto ingiuntivo è già stato revocato dal Giudice di Pace.
Deve quindi procedersi alla sola declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano quale giudice d'appello; gli atti devono essere rimessi per competenza territoriale al Giudice di Pace di GE
(Cass. ord. 13439/2020).
Le decisioni in tema di spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In riforma della sentenza n. 6701/2023 emessa il 12.8.2023 dal Giudice di Pace di Milano, dichiara l'incompetenza territoriale di quest'ultimo in favore del Giudice di Pace di GE.
2) Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio avanti il Giudice di Pace di GE.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1 relativamente al primo grado di giudizio N. 51346/2022 R.G. - Giudice di Pace di Milano, liquidate in
€ 76,00 per spese, € 1.265,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in Controparte_1 favore di liquidate in € 174,00 per spese, € 1.701,00 per compensi oltre al rimborso Parte_1 forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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