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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
riunita in Camera di consiglio per deliberare sull'istanza ex art. 373 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione della sentenza definitiva n. 531/2024 di questa Corte, consequenziale alla sentenza non definitiva n. 501/2023, in pendenza di ricorso per cassazione, proposta da
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
a chiesto ex art. 373 c.p.c., con ricorso depositato in data 5.3.2025, Parte_2 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 501/2024, con cui questa Corte ha dichiarato che deve conferire in collazione per Parte_1 imputazione alla massa ereditaria la donazione del padre per il valore stimato alla apertura della successione di € 18.800,00 oltre interessi (importo poi corretto ex art. 287 c.p.c. in € 18.800.000,00), per poi, previa CTU per determinare la consistenza dell'asse ereditario, condannare il medesimo , con sentenza definitiva n. Parte_1
531/2024, “al versamento in favore di e della somma di € Parte_3 CP_1 4.566.157 per ciascuna oltre interessi dalla data della apertura della successione di
(16 ottobre 2013) al saldo” oltre spese di lite. Persona_1
Va premesso che il ricorrente aveva già proposto nel marzo 2024 analogo ricorso, deducendo che le controparti si erano già attivate esecutivamente per il recupero di complessivi € 17.173.232,67 con esecuzione sul 100% delle quote della Floria s.r.l.
(poiché ognuna delle creditrici aveva sommato al proprio credito per capitale di €
4.566.157,00 gli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., per € 468.425,17 e gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., per € 3.489.638,55, per un totale di €
8.524.220,72, oltre le spese di lite).
Previo richiamo ai motivi del ricorso in cassazione, il allegava che l'ingente Pt_1 importo avrebbe reso di per sé evidente il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione, considerata l'improbabile possibilità di recupero essendo le creditrici procedenti pressoché nullatenenti, e il fatto che il ricorrente non disponeva di altri beni oltre le quote della Floria S.r.l. pignorate.
e si erano costituite resistendo all'istanza. Esse, in CP_1 CP_1 particolare, negavano di aver chiesto il pignoramento delle quote della Floria S.r.l. in esecuzione della sentenza n. 531/2024, deducendo di essere invece intervenute nel procedimento di espropriazione mobiliare già promosso dalle stesse resistenti per altro ingente credito, in cui numerosi creditori erano già intervenuti, e che detta procedura era stata sospesa fino all'esito definitivo del giudizio nel cui ambito erano state pronunciate dalla Corte d'appello le sentenze n. 501/2023 e n. 531/2024. Contestavano, quindi, la sussistenza dei presupposti di gravità e irreparabilità del danno addotto e posto a base della richiesta.
La Corte, con provvedimento del 18.7.2024, respingeva il ricorso, osservando, in particolare, come non fosse contestato che il titolo costituito dalla sentenza in oggetto fosse stato utilizzato dalle resistenti per intervenire in un procedimento esecutivo già pendente avente ad oggetto le quote della Floria S.r.l. del ricorrente, il quale, per sua stessa ammissione, non possedeva altri beni aggredibili in via esecutiva, né che l'esecuzione mobiliare in cui le resistenti erano intervenute fosse stata sospesa fino alla definizione del giudizio di cui è causa. Riteneva, dunque, che non vi fosse per Pt_1
alcun pericolo concreto di subire un pregiudizio dall'esecutività della sentenza di
[...] secondo grado, posto che, da un lato, quello già sottoposto a esecuzione forzata era l'unico bene del , per cui non ve ne erano altri sui quali le resistenti avrebbero Pt_1 potuto soddisfare il proprio credito, e, dall'altro, che la procedura esecutiva nella quale le medesime erano intervenute era stata sospesa fino all'esito definitivo della controversia ereditaria tra le parti.
Con la nuova istanza ex art. 373 c.p.c. depositata in data 5.3.2025, ha Parte_1 lamentato che la procedura esecutiva era stata riattivata dalla controparte;
che il G.E. aveva disposto una CTU per valutare il valore delle quote pignorate di cui era stata chiesta la vendita e rinviato per l'ulteriore corso dell'esecuzione all'udienza del
21.1.2025, poi differita al 7.4.2025; che il 28.2.2025 il CTU aveva comunicato la “bozza” preliminare della sua relazione ove le quote risultavano valutate € 5.195.778; che la ripresa dell'esecuzione a istanza della controparte rendeva dunque attuale il pericolo che, prima della decisione della Cassazione, si producesse un danno grave e irreparabile, tanto più se la vendita fosse stata disposta per un prezzo particolarmente appetibile, vista che le quote erano state valutate in soli € 5.195.778 da parte dello stesso CTU che dinanzi alla Corte d'appello le aveva valutate, seppur con riferimento al
2013 epoca della morte del de cuius, in € 18.800.000 quale posta attiva dell'asse ereditario.
e i sono costituite resistendo all'istanza, ribadendo CP_1 CP_1 che il procedimento esecutivo n. 1511/2014 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Lucca non era stato promosso in forza della sentenza n. 531/2024 della Corte d'appello, ma in forza di altro titolo, e nello stesso procedimento erano intervenuti diversi altri creditori in forza di autonomi titoli esecutivi.
*******************
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile e, comunque, infondato.
Il ricorrente ha già proposto istanza ex art. 373 c.p.c., che è stata respinta da questa
Corte con provvedimento che il medesimo art. 373 c.p.c., primo comma, definisce espressamente “non impugnabile”.
D'altro canto, diversamente da quanto previsto per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado impugnata in appello, l'art. 373 c.p.c. non prevede una disposizione analoga a quella introdotta dal D.lgs. n. 149/2022 al secondo comma dell'art. 283 c.p.c., secondo cui “l'istanza (di inibitoria) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità”. Né si ravvisano ragioni per applicare tale previsione anche all'istanza ex art. 373 c.p.c., in tal modo ammettendo che essa possa essere riproposta, in pendenza del giudizio di cassazione, se “si verificano mutamenti nelle circostanze”. Infatti, in primo luogo, l'art. 373 c.p.c. non contiene alcun richiamo all'art. 283 c.p.c.; in secondo luogo, si tratta di istituti ben diversi, poiché l'art. 373 c.p.c. attiene a una controversia che è passata già al vaglio di due gradi di giudizio, il ché, peraltro, ne giustifica la diversità di presupposti, costituiti, nel caso dell'art. 283 c.p.c., dalla manifesta fondatezza dell'impugnazione e dal pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione, laddove l'art. 373 c.p.c. richiede, soltanto, la gravità e irreparabilità del danno derivante dall'esecuzione.
L'istanza in esame, pertanto, risulta inammissibile.
Peraltro, volendo esaminarne il merito, essa risulta infondata.
Occorre anzitutto ricordare che, ai fini della sospensione ex art. 373 c.p.c., resta precluso, per ovvie ragioni logico-sistematiche, l'esame della probabile fondatezza del ricorso per cassazione, dovendo essere esclusivamente valutata l'esistenza di un “grave e irreparabile danno”, da intendere come pericolo che con l'esecuzione della sentenza di appello nel frattempo impugnata in cassazione si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto dell'azione esecutiva, tanto che è stato sostenuto come tale presupposto non sussista laddove sia possibile una reintegrazione per equivalente, e, quindi, ogni qual volta il pregiudizio del soccombente sia meramente economico.
Peraltro, anche volendo accogliere un'interpretazione meno restrittiva del presupposto del periculum in mora ai fini della sospensione ex art. 373 c.p.c., comunque, nel caso in specie, il ricorso non sarebbe meritevole di accoglimento.
Infatti, poiché l'esecuzione è stata promossa dalle resistenti sulla base di altro titolo esecutivo, peraltro con l'intervento di altri creditori, ed essendo le quote della Floria
S.r.l., pacificamente, l'unico bene del ricorrente, comunque dovrebbe esserne disposta la vendita, né può presumersi dalla sola impossidenza delle resistenti che, anche nell'ipotesi improbabile che la somma ricavata venisse distribuita prima della definizione del giudizio di cassazione, vi sarebbero per il ricorrente difficoltà di recupero nel caso di accoglimento della sua impugnazione.
PQM
dichiara inammissibile e comunque infondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado.
Firenze, 3.4.2025
Cons. Est.
Dott.ssa Alessndra Guerrieri La Presidente
Dott.ssa Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
riunita in Camera di consiglio per deliberare sull'istanza ex art. 373 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione della sentenza definitiva n. 531/2024 di questa Corte, consequenziale alla sentenza non definitiva n. 501/2023, in pendenza di ricorso per cassazione, proposta da
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
a chiesto ex art. 373 c.p.c., con ricorso depositato in data 5.3.2025, Parte_2 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 501/2024, con cui questa Corte ha dichiarato che deve conferire in collazione per Parte_1 imputazione alla massa ereditaria la donazione del padre per il valore stimato alla apertura della successione di € 18.800,00 oltre interessi (importo poi corretto ex art. 287 c.p.c. in € 18.800.000,00), per poi, previa CTU per determinare la consistenza dell'asse ereditario, condannare il medesimo , con sentenza definitiva n. Parte_1
531/2024, “al versamento in favore di e della somma di € Parte_3 CP_1 4.566.157 per ciascuna oltre interessi dalla data della apertura della successione di
(16 ottobre 2013) al saldo” oltre spese di lite. Persona_1
Va premesso che il ricorrente aveva già proposto nel marzo 2024 analogo ricorso, deducendo che le controparti si erano già attivate esecutivamente per il recupero di complessivi € 17.173.232,67 con esecuzione sul 100% delle quote della Floria s.r.l.
(poiché ognuna delle creditrici aveva sommato al proprio credito per capitale di €
4.566.157,00 gli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., per € 468.425,17 e gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., per € 3.489.638,55, per un totale di €
8.524.220,72, oltre le spese di lite).
Previo richiamo ai motivi del ricorso in cassazione, il allegava che l'ingente Pt_1 importo avrebbe reso di per sé evidente il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione, considerata l'improbabile possibilità di recupero essendo le creditrici procedenti pressoché nullatenenti, e il fatto che il ricorrente non disponeva di altri beni oltre le quote della Floria S.r.l. pignorate.
e si erano costituite resistendo all'istanza. Esse, in CP_1 CP_1 particolare, negavano di aver chiesto il pignoramento delle quote della Floria S.r.l. in esecuzione della sentenza n. 531/2024, deducendo di essere invece intervenute nel procedimento di espropriazione mobiliare già promosso dalle stesse resistenti per altro ingente credito, in cui numerosi creditori erano già intervenuti, e che detta procedura era stata sospesa fino all'esito definitivo del giudizio nel cui ambito erano state pronunciate dalla Corte d'appello le sentenze n. 501/2023 e n. 531/2024. Contestavano, quindi, la sussistenza dei presupposti di gravità e irreparabilità del danno addotto e posto a base della richiesta.
La Corte, con provvedimento del 18.7.2024, respingeva il ricorso, osservando, in particolare, come non fosse contestato che il titolo costituito dalla sentenza in oggetto fosse stato utilizzato dalle resistenti per intervenire in un procedimento esecutivo già pendente avente ad oggetto le quote della Floria S.r.l. del ricorrente, il quale, per sua stessa ammissione, non possedeva altri beni aggredibili in via esecutiva, né che l'esecuzione mobiliare in cui le resistenti erano intervenute fosse stata sospesa fino alla definizione del giudizio di cui è causa. Riteneva, dunque, che non vi fosse per Pt_1
alcun pericolo concreto di subire un pregiudizio dall'esecutività della sentenza di
[...] secondo grado, posto che, da un lato, quello già sottoposto a esecuzione forzata era l'unico bene del , per cui non ve ne erano altri sui quali le resistenti avrebbero Pt_1 potuto soddisfare il proprio credito, e, dall'altro, che la procedura esecutiva nella quale le medesime erano intervenute era stata sospesa fino all'esito definitivo della controversia ereditaria tra le parti.
Con la nuova istanza ex art. 373 c.p.c. depositata in data 5.3.2025, ha Parte_1 lamentato che la procedura esecutiva era stata riattivata dalla controparte;
che il G.E. aveva disposto una CTU per valutare il valore delle quote pignorate di cui era stata chiesta la vendita e rinviato per l'ulteriore corso dell'esecuzione all'udienza del
21.1.2025, poi differita al 7.4.2025; che il 28.2.2025 il CTU aveva comunicato la “bozza” preliminare della sua relazione ove le quote risultavano valutate € 5.195.778; che la ripresa dell'esecuzione a istanza della controparte rendeva dunque attuale il pericolo che, prima della decisione della Cassazione, si producesse un danno grave e irreparabile, tanto più se la vendita fosse stata disposta per un prezzo particolarmente appetibile, vista che le quote erano state valutate in soli € 5.195.778 da parte dello stesso CTU che dinanzi alla Corte d'appello le aveva valutate, seppur con riferimento al
2013 epoca della morte del de cuius, in € 18.800.000 quale posta attiva dell'asse ereditario.
e i sono costituite resistendo all'istanza, ribadendo CP_1 CP_1 che il procedimento esecutivo n. 1511/2014 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Lucca non era stato promosso in forza della sentenza n. 531/2024 della Corte d'appello, ma in forza di altro titolo, e nello stesso procedimento erano intervenuti diversi altri creditori in forza di autonomi titoli esecutivi.
*******************
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile e, comunque, infondato.
Il ricorrente ha già proposto istanza ex art. 373 c.p.c., che è stata respinta da questa
Corte con provvedimento che il medesimo art. 373 c.p.c., primo comma, definisce espressamente “non impugnabile”.
D'altro canto, diversamente da quanto previsto per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado impugnata in appello, l'art. 373 c.p.c. non prevede una disposizione analoga a quella introdotta dal D.lgs. n. 149/2022 al secondo comma dell'art. 283 c.p.c., secondo cui “l'istanza (di inibitoria) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità”. Né si ravvisano ragioni per applicare tale previsione anche all'istanza ex art. 373 c.p.c., in tal modo ammettendo che essa possa essere riproposta, in pendenza del giudizio di cassazione, se “si verificano mutamenti nelle circostanze”. Infatti, in primo luogo, l'art. 373 c.p.c. non contiene alcun richiamo all'art. 283 c.p.c.; in secondo luogo, si tratta di istituti ben diversi, poiché l'art. 373 c.p.c. attiene a una controversia che è passata già al vaglio di due gradi di giudizio, il ché, peraltro, ne giustifica la diversità di presupposti, costituiti, nel caso dell'art. 283 c.p.c., dalla manifesta fondatezza dell'impugnazione e dal pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione, laddove l'art. 373 c.p.c. richiede, soltanto, la gravità e irreparabilità del danno derivante dall'esecuzione.
L'istanza in esame, pertanto, risulta inammissibile.
Peraltro, volendo esaminarne il merito, essa risulta infondata.
Occorre anzitutto ricordare che, ai fini della sospensione ex art. 373 c.p.c., resta precluso, per ovvie ragioni logico-sistematiche, l'esame della probabile fondatezza del ricorso per cassazione, dovendo essere esclusivamente valutata l'esistenza di un “grave e irreparabile danno”, da intendere come pericolo che con l'esecuzione della sentenza di appello nel frattempo impugnata in cassazione si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto dell'azione esecutiva, tanto che è stato sostenuto come tale presupposto non sussista laddove sia possibile una reintegrazione per equivalente, e, quindi, ogni qual volta il pregiudizio del soccombente sia meramente economico.
Peraltro, anche volendo accogliere un'interpretazione meno restrittiva del presupposto del periculum in mora ai fini della sospensione ex art. 373 c.p.c., comunque, nel caso in specie, il ricorso non sarebbe meritevole di accoglimento.
Infatti, poiché l'esecuzione è stata promossa dalle resistenti sulla base di altro titolo esecutivo, peraltro con l'intervento di altri creditori, ed essendo le quote della Floria
S.r.l., pacificamente, l'unico bene del ricorrente, comunque dovrebbe esserne disposta la vendita, né può presumersi dalla sola impossidenza delle resistenti che, anche nell'ipotesi improbabile che la somma ricavata venisse distribuita prima della definizione del giudizio di cassazione, vi sarebbero per il ricorrente difficoltà di recupero nel caso di accoglimento della sua impugnazione.
PQM
dichiara inammissibile e comunque infondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado.
Firenze, 3.4.2025
Cons. Est.
Dott.ssa Alessndra Guerrieri La Presidente
Dott.ssa Isabella Mariani