Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1552/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti TRAVIGLIA FILIPPO, VERNETTI CLAUDIO, DEGIOIA ANTONELLA appellante nei confronti di:
Parte_2
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VELLUTO PAOLO appellato
Oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita – ritenuta la propria competenza, previe le declaratorie del caso e respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione, conclusione e produzione – riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto: in via principale, nel merito - accertare e dichiarare, per le ragioni meglio indicate in
[...]
in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e partita iva
, con sede in Biella, Via Italia n. 61 nei confronti del P.IVA_1 [...]
- già Parte_2 Controparte_1
- in concordato preventivo, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro tempore, codice fiscale e partita iva , con sede legale in (91100) Trapani P.IVA_2
(TP), Via Conte Agostino Pepoli n. 68 con ogni conseguente statuizione;
- previo accertamento di quanto sopra, dichiarare tenuto e condannare il
[...]
: - a ricollocare tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi Parte_2
dell'art. 2751 bis n. 5) c.c. il credito come sopra quantificato rivendicato da
[...]
in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig.ra codice fiscale CP_2
e partita iva , con sede in Biella, Via Italia n. 61 nei confronti del P.IVA_1 [...]
- già Parte_2 Controparte_1
- in concordato preventivo, in persona del suo legale
[...]
rappresentante pro tempore, codice fiscale e partita iva , con sede legale in P.IVA_2
(91100) Trapani (TP), Via Conte Agostino Pepoli n. 68, con ogni conseguente statuizione;
- ad adempiere alla proposta e al piano concordatario omologati dal Tribunale di Trapani con decreto del 3 – 10 dicembre 2015 e dunque corrispondere a favore di
[...]
l'importo, in linea capitale di euro 183.876,67 Parte_1
oltre interessi di mora e accessori maturati e maturandi sino alla data del pagamento. In ogni caso, con vittoria di competenze, onorari, spese, oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.”; appellato: “precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta in atti del 28/29 novembre 2019.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Con sentenza n. 142/2019 del 05/02/2019, il Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibile la domanda tesa all'accertamento della natura privilegiata ex art. 2751bis n.
5 c.c. di credito vantato da Parte_1
e contestualmente darsi attuazione al piano concordatario omologato dal
[...]
Tribunale.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 24/07/2019, contestando la Parte_1
statuizione per diverse ragioni e riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, Parte_2
ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto
[...]
Senza incombenti istruttori, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18/7/2024, giusta ordinanza del 19/7/2024 la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, va subito evidenziato che non sono in contestazione le ragioni creditorie fatte valere da Parte_1
(di seguito, per brevità, ' ) nei confronti del
[...] Parte_3 [...]
Parte_2
(di seguito, sempre per brevità, 'il , che trova fonte in decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo (n. 1186/2013 del 24 settembre 2013 emesso dal Tribunale di Biella) per l'importo di € 183.876,67 oltre interessi moratori e spese, oramai definitivo. Il tema del contendere attiene alla natura di questa pretesa nei confronti della procedura di concordato preventivo alla quale il ha ottenuto, con decreto del Tribunale di Trapani del Parte_2
19/12/2014, di essere ammesso: segnatamente, se si tratti di credito assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 5) c.c., come sostenuto dalla Cooperativa, o meno, come prospettato dal
Commissario Giudiziale della procedura con la relazione del 16 dicembre 2016,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 diversamente da quanto sino a quel momento deciso dagli organi del stesso (con Parte_2
l'omologa del piano da parte del Tribunale, giusta decreto del 10/12/2015).
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda, per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.: secondo il primo giudice, l'unico strumento accordato dall'ordinamento sarebbe la risoluzione del piano concordatario, laddove non soddisfatte le ragioni creditorie, quale unica tutela tipizzata prevista dall'ordinamento, mentre un mero accertamento non avrebbe alcuna incidenza sullo sviluppo della procedura concordataria.
L'impugnazione sul punto è fondata: la risoluzione evocata dal primo giudice si sofferma sull'adempimento rispetto alle previsioni del 'piano' e che rappresenterebbe l'unico strumento utilizzabile dal creditore. Non vi è però mancanza di interesse ad agire, inteso come funzionale all'accertamento di una situazione giuridica e correlato all'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cassazione civile sez. II 9/5/2024 n. 12733): ciò laddove, come nel caso di specie, il creditore non miri a travolgere il programma concordatario, ma solo a chiarire, per via giudiziale la natura del suo credito: peraltro, già considerato privilegiato e solo nel prosieguo del programma 'declassato', come incontroverso tra le parti. Vale sul punto richiamare arresto del Supremo Collegio, secondo il quale (cfr.
Cassazione civile sez. I 17/6/1995 n. 6859) “la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, pur determinando un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sulla esistenza, entità e rango dei crediti e sugli altri diritti implicati nella procedura.”, con ciò
Passando, quindi, al merito, la ulteriore questione da risolvere attiene alla fondatezza della pretesa azionata dalla Cooperativa, pure considerando che la stessa si sofferma non soltanto sulla valutazione compiuta dal Commissario giudiziale in base alla documentazione in quella sede proposta, ma anche su documenti che risultano essere versati in giudizio, e rispetto ai quali si incentra la valutazione ex art. 2751 bis c.c., in ordine, cioè, alla sussistenza dei relativi presupposti, come evidenziato dal . In Parte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 altri termini, una volta approvato e omologato il programma concordatario, sono gli organi della procedura quelli cui è demandata la verifica ultima, e “il creditore che ritenga di essere leso dalla valutazione in parola ha a disposizione l'ordinaria azione di cognizione che sola può portare all'accertamento e dunque vincolare il commissario al relativo decisum (in tal senso Cass. 11192/93)”: così testualmente il a pag. 5. Parte_2
Quest'ultimo sostiene, però, che la prova della sussistenza dei presupposti per assicurare al credito il privilegio non siano stati forniti, in seno alla procedura, dalla , che Parte_1
la ha versati solo nel promuovere il giudizio. Da ciò ne deriverebbe l'infondatezza della pretesa, nel senso che il procedimento giudiziale dovrebbe avere a oggetto lo stesso materiale probatorio versato nel corso della procedura, per una nuova disamina dello stesso
(laddove se ne lamenti l'erroneo vaglio); e non una sorta di riapertura del procedimento, facendovi entrare materiale non offerto prima.
Tale assunto non può condividersi: vero è che era onere del creditore istante fornire tutta la documentazione attestante la sussistenza dei presupposti mutualistici prescritti dalla nuova disciplina (di cui al d.l. 69/2013) sulle cooperative di lavoro. Ma va anche considerato che il giudizio di accertamento non si muove sul piano di una impugnazione della riclassificazione (in peius) operata dagli organi della procedura, come prospettato dal appellato, bensì a giudizio di accertamento, che può fondarsi anche su elementi Parte_2
ulteriori, salve le conseguenze sostanziali (interessi, ove dovessero venire in rilievo) e processuali (sulle spese di lite). Se è vero, in definitiva, che il declassamento si è avuto per fatto del creditore, la circostanza che successivamente lo stesso abbia versato quanto idoneo a superarlo non può restare privo di conseguenze, in difetto di preclusioni che non si rinvengono nella disciplina (e finché la procedura non sia ultimata: circostanza non dedotta nel caso di specie); e ciò appunto con refluenza sulla maturazione degli interessi di mora, atteso che i principi sulla maturazione degli interessi (in questo caso, stante il privilegio) di cui agli artt. 55 e 169 L. Fall. valgono soltanto nell'ambito della procedura.
Conclusivamente, sussistono, le condizioni per pervenire a soluzione diversa rispetto a quella cui era pervenuto il Tribunale, e di conseguenza va dichiarata la natura privilegiata
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 ex art. 2751bis n. 5 c.c. del credito pari all'importo, in linea capitale, di € 183.876,67, oltre le spese rivendicate e oltre interessi di mora come quantificati sino al declassamento (per quanto in precedenza indicato, e quindi sino al 16 dicembre 2016) e ulteriori interessi di mora dalla data della presente statuizione sino al soddisfo, onerando gli enti della procedura concordataria alle relative annotazioni e ai successivi adempimenti del piano concordatario.
Va, in ultimo, confermata la statuizione sulle spese di lite adottata dal Tribunale, stante la conclusione in rito della controversia.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio l'esito della lite vede sì la società appellante vittoriosa, ma solo per avere in sede giudiziale offerto quanto era tenuta a documentare nel corso della procedura concordataria: non può che tenersi conto di tale rilevante circostanza, e perciò compensare per due terzi le spese di lite, condannando il
(comunque infine soccombente) al pagamento per il restante terzo, secondo la Parte_2
liquidazione di cui in dispositivo (per l'ammontare intero poi da decurtare).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione del 17/7/2019 avverso la sentenza n. 142/2019
[...]
resa dal Tribunale di Trapani il 5/2/2019, e in riforma di detta sentenza: dichiara la natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 5) c.c. del credito, di
[...]
pari a € 183.876,67, oltre le spese Parte_1
rivendicate e oltre interessi di mora come quantificati sino al declassamento, e ulteriori interessi di mora dalla data della presente statuizione sino al soddisfo, onerando gli enti della procedura concordataria del Parte_2
in concordato preventivo alle relative annotazioni e ai successivi adempimenti del piano concordatario;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 conferma nel resto (spese di lite) l'impugnata sentenza.
Compensa per due terzi le spese del presente grado del giudizio, e condanna
[...]
in concordato preventivo al pagamento del Parte_2
restante terzo, liquidandole nell'intero in € 6.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CP come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 12 dicembre 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7