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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore, avv. Piergiuseppe Biandrino, giusta procura 18.2.2013 n. rep. 31973, racc. 9583 Notaio
Dott.ssa Renata Mariella (doc. 1 fasc. I grado), rappresentata, assistita e difesa - giusta procura speciale in atti - in via disgiunta tra loro, dall'avv. Paolo Patron (C.F. ) del Foro C.F._1
di Milano e dall'avv. Andrea Bortoluzzi (C.F. ) del Foro di Venezia, C.F._2
elettivamente domiciliata presso il secondo con studio in Venezia, Via delle Industrie 19/d, Parco
Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra. Per scambio atti, comunicazioni e notificazioni sono stati indicati: fax 02.89952541; e-mail e PEC Email_1 Email_2
e Email_3 Email_4
Parte appellante contro
nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
(C.F. ) e C.F._3
1 nata a [...] il [...] e residente in [...]
89 (C.F. ), difese in forza di procura in atti dall'avv. Corrado Dal Pont (C.F. C.F._4
) - P.E.C. del Foro di Venezia con C.F._5 Email_5
Studio in Venezia-Mestre Piazza Erminio Ferretto n. 53 - Fax 041/986246
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 125/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: risarcimento danni per malattia professionale da esposizione all'amianto
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in accoglimento del presente atto d'appello e in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di
Venezia - Sezione Lavoro, GL dott.ssa Margherita Bortolaso, n. 125 del 28.2.2023, RG 1136/2021,
notificata il 30.3.2023
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a per le ragioni di Parte_1
cui in narrativa del presente ricorso;
- comunque dire che nulla è dovuto da a e a per le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso respingere ogni domanda avversaria avanzata nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1
- condannare e in solido o pro quota tra loro, a restituire ad Controparte_1 Controparte_2
le somme di cui al paragrafo 9 del presente ricorso, o la diversa, maggiore o minore, Parte_1
somma che risulterà dovuta, con interessi dalla domanda al saldo;
- con ogni altra pronuncia ritenuta opportuna, conseguente, di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, spese generali, spese di c.t.u., C.U. e accessori di legge del I e del II grado di giudizio.”
Per parti appellate:
“Nel merito: respingersi tutte le domande nei confronti delle signore e Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza n. 125/2023 pubbl. il 28/02/2023, con rifusione CP_2
delle spese del presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
2 1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande delle sigg. CP_2
e quali eredi del sig. accertando la responsabilità della soc. nella CP_1 Persona_1 Parte_1
causazione della malattia professionale che ha determinato il decesso del suddetto lavoratore e condannando la società a pagare € 109.851,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Ha altresì condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
Le sigg. e sono eredi (rispettivamente moglie e figlia) del sig. CP_2 CP_1 Persona_1
il quale era dipendente di società del gruppo dal 1.4.1977 al 22.7.1996 e svolgeva le Pt_1
mansioni di manutentore meccanico presso la centrale nell'impianto petrolchimico di Marghera (VE).
Detto lavoratore, nato il [...], decedeva in data 31.10.2019 a causa di mesotelioma pleurico.
Con sentenza n. 705/2015 il Tribunale di Venezia accertava che egli era stato esposto ad amianto in ambito lavorativo e riconosceva il beneficio previdenziale ex art. 13, comma 8, L. 257/1992. Le
eredi del lavoratore hanno instaurato la presente causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni c.d. iure proprio patiti dal loro congiunto.
Il primo giudice ha accolto le domande delle ricorrenti, così motivando:
“In via preliminare incompetenza per territorio e carenza in capo ad di legittimazione passiva vanno escluse in Parte_1 quanto dall' 1/4/1977 sino al 22/7/1996 ha sempre lavorato alle dipendenze di presso la Persona_1 Controparte_3 centrale di Marghera all'interno del Petrolchimico, come già verificato da questo Tribunale, in persona dello scrivente giudicante, nella CP causa contro l' n. 2184/2014 RG definita con sentenza n. 705/2015, allegata al ricorso, laddove ha incorporato Parte_1 in dal 27.11.2003. Controparte_5 La visura camerale prodotta sub doc. 9 ric, attesta, d'altro canto, che, precedentemente all'incorporazione,
[...] ra compagine sociale costituita dall'unico socio Controparte_5 Parte_1 La questione è già stata affrontata dalla Sezione nella sentenza 17.6.2020 est doc. n. 10 ric., da aversi qui Parte_2 richiamata e recepita ex art 118 comma 1 disp att cpc.
Negli stessi termini la sentenza del Tribunale ordinario di Venezia n. 78/2015 est Vono doc. 13 ric. CP_ Parimenti infondata è l'eccezione di carenza in capo alle ricorrenti di legittimazione attiva trattandosi di moglie e figlia del e dunque sue eredi legittime come da estratto atti nascita e matrimonio docc 1 e 2 ric.
Il ricorso è nel merito fondato.
A) Responsabilità
Come è noto, secondo consolidati principi giurisprudenziali l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro, direttamente fondata sul rapporto contrattuale ed eventualmente concorrente con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., deriva dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare, nell' esercizio dell'impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti: va quindi collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze specifiche e tecniche del momento. Il regime probatorio della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) prevede che il lavoratore/creditore ha l'onere di dimostrare l'inadempimento/condotta illecita del debitore/datore di lavoro, l'evento lesivo e il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento mentre è onere del datore di lavoro/debitore dimostrare che l'inadempimento è determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
La specifica responsabilità in questione (art. 2087 c.c.) non è basata su un criterio puramente oggettivo di imputazione dell'evento lesivo collegato al rischio inerente l'attività svolta nel suo interesse, nel senso che il datore di lavoro può fornire la prova dell'avvenuto adempimento dell' obbligo di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all' attività lavorativa.
La previsione dell'obbligo contrattuale di sicurezza comporta - in linea con i principi generali in tema di obbligazione affermati dalle ss.uu. Cass. nella nota pronuncia 30.10.2001 n. 13533 e già in precedenza applicati nella materia specifica degli infortuni sul lavoro con orientamento consolidato dalla sezione semplice - che al lavoratore è sufficiente provare il danno ed il nesso causale;
spetta poi all'imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno con la conseguenza che solo l'effettiva interruzione del nesso di causalità tra malattia ( o infortunio) e un comportamento colpevole dell'imprenditore esclude la responsabilità di costui non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa (o comunque assolutamente anomala) ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso.
Il datore di lavoro è in particolare responsabile non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente non assumendo alcun valore esimente
3 per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero di responsabilità per il datore stesso soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta inopinabilità, da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo lavoratore.
Nello specifico, il lavoratore deve dimostrare la nocività dell'ambiente di lavoro, la lesione alla propria integrità fisica e/o psichica e il nesso di causa tra i due fatti mentre il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato nel luogo di lavoro tutte le misure idonee a garantire la integrità fisica e psichica dei lavoratori in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e alle possibilità messe a punto dalla scienza e dalla tecnica anche oltre l'adozione di particolari misure tassativamente imposte dalle leggi speciali in materia antinfortunistica;
ciò non comporta, come detto, l'affermazione di una natura oggettiva della responsabilità del datore di lavoro atteso che detta responsabilità è comunque da collegarsi ad una violazione di doveri di comportamento che traggono la loro fonte nell'art. 2087 – quale norma di chiusura del sistema – e che vanno individuati in quei comportamenti e cautele che la tecnica e la scienza suggeriscono in un determinato momento storico. Nel caso in esame parte ricorrente ha assolto all'onere di prova di sua competenza risultando l'esposizione all'amianto comprovata dal riconoscimento del beneficio previdenziale ex art 13 c 8 legge 257/1992 con sentenza di questo Tribunale, certo a monte il dedotto curriculum lavorativo come da attestato di lavoro doc. 3 ric..
Dai verbali di tale causa, n. 2184/2014 RG, relativa ctu e sentenza n. 705/2015, allegati al ricorso, emerge adeguato riscontro non solo dell'esposizione in sé, ma altresì del suo carattere qualificato, ossia con superamento della soglia di rischio fissata dai parametri di cui all'art 24 dlgs 277/1991, dunque in entità apprezzabile e per durata ultradecennale. Le deposizioni raccolte in tale giudizio, provenienti dai colleghi e responsabile unità, Controparte_6 Testimone_1 confermano che ha prestato attività lavorativa presso la centrale di Marghera all'interno del Petrolchimico come Persona_1 manutentore meccanico di tutta la centrale, segnatamente ha svolto tale mansione fino al 1990 e da tale epoca in poi, ovvero per sei anni circa fino alla cessazione del rapporto, ha invece lavorato in produzione addetto all'esercizio come turnista.
Le testimonianze in questione - puntuali e concordi, conformi ad altre raccolte in cause analoghe - confermano inoltre la massiccia esposizione all'amianto, presente in misura massima durante tutto il lungo periodo di sua adibizione ad attività di manutenzione
(1977-1990) quale coibentantazione di tutte le tubazioni dell'impianto ad elevata temperatura sia ad acqua che a vapore, ossia di tutte le tubazioni della centrale, in particolare quale rivestimento costituito da impasto contenente amianto tenuto fermo da reti e coperto da lamierino, laddove la dispersione delle fibre era provocata anche dal solo avviamento dell'impianto, per le vibrazioni (c.d. colpi di ariete) e ancor piu', e con frequenza quotidiana, negli interventi di rimozione della coibentazione per eseguire le riparazioni. Si tratta, siccome assunte in altro giudizio, di riscontri aventi nella presente causa pacificamente piena valenza di prove atipiche,
e confermano, infine, che i manutentori per gli interventi, soprattutto delle parti in ferro, dovevano posizionare protezioni termiche che erano amianto puro, ossia le resistenze che scaldavano il ferro per tagli, saldature ecc., venivano coperte con fasce di amianto, il tutto dopo avere rimosso la coibentazione, sempre di amianto, esistente.
La rimozione dell'amianto in funzione di riparazioni e manutenzione in genere era, infatti, di competenza dei manutentori, e CP_ dunque anche del che dedicavano alle relative operazioni gran parte della giornata, mediante circa ¾ del tempo lavorativo, il tutto senza uso di mascherine.
La bonifica dell'impianto dall'amianto è, d'altro canto, pacificamente iniziata dopo la legge 257/1992 ed è stata progressiva nel senso che è stata via via effettuata per porzioni di impianto annualmente in occasione della manutenzione estiva nei mesi da giugno a settembre;
un tanto, allo stesso modo, anche per ciò che concerneva la copertura delle resistenze.
Ciò posto quanto alla prova dell'esposizione ad amianto, la perizia disposta dal Pm nel procedimento penale ( = perizia dr.ssa
- doc. 7 ric ) e la ctu medico legale svolta nella presente causa del dr comprovano, d'altro canto, Persona_2 Persona_3 che il 31.10.2019 è deceduto per mesotelioma pleurico di origine professionale contratto a seguito di tale esposizione Persona_1 quale manutentore . Pt_1 L'esame autoptico effettuato su disposizione della Procura di Venezia ha, infatti, accertato il mesotelioma pleurico quale patologia esiziale, sorta a causa di esposizioni ad amianto avvenute in ambito lavorativo.
La ctu dr - frutto di indagine puntuale e rigorosa - in termini conformi alla valutazione del consulente del Pm dr.ssa Per_3
non lascia dubbi sulla riconducibilità del mesotelioma che ha causato il decesso del PI all'attività lavorativa svolta Persona_2 quale manutentore presso la centrale di Marghera.
Da tale ctu è in particolare verificato che è deceduto in data 31.10.2019 a causa di mesotelioma pleurico Persona_1 maligno in stadio avanzato causalmente riconducibile, con elevata probabilità, all'attività lavorativa da lui svolta presso la ditta convenuta. Il danno è dal ctu stimato, quale danno biologico temporaneo, al tasso medio del 80% per tre mesi con grado di sofferenza di elevata intensità, e consapevolezza del probabile esito infausto della patologia neoplastica dal 27.8.2019.
Così dunque provate dalle ricorrenti esposizione all'amianto manutentore e riconducibilità a tale esposizione del Pt_1 mesotelioma e al mesotelioma stesso del decesso (dunque prova piena del nesso di causa), dal canto suo la Società convenuta non ha fornito, né chiesto di fornire, la prova liberatoria prevista dall' art. 2087 c.c.. La domanda risarcitoria in punto an debeatur risulta dunque fondata
B) Quantificazione
Ritenuta, dunque, per le ragioni fin qui esposte, la responsabilità risarcitoria di , ai fini della quantificazione del danno Pt_1 iure hereditario da un lato va esclusa la risarcibilità del c.d. danno tanatologico, dall'altro non va utilizzato il criterio del valore per punto di invalidità, che serve per liquidare il danno da invalidità permanente.
Va invece utilizzato meccanismo di liquidazione del danno da invalidità temporanea tenuto conto della durata della malattia tra insorgenza e decesso.
Insegna, infatti, la Cassazione – v. ss. n. 18163 del 28.8.2007, conf. Cass. n. 9959 del 28.4.2006 e Cass. n. 3549 del 23.2.2004
– che nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis".
In questo caso l'ammontare del danno biologico terminale è dunque commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia il giudice di merito, ai fini della liquidazione, deve tenere conto, nell'adeguare la liquidazione alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità e intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte.
La medesima Cassazione, nel pronunciarsi a SS.UU. sul danno tanatologico con la sentenza n. 15350 del 22.7.2015 rel. Pt_3 a seguito del contrasto insorto, rispetto al precedente orientamento, per effetto della nota pronuncia n. 1361/2014, ha ribadito la non- risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita del bene vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito, e la risarcibilità invece del danno da lesione in capo al defunto, con conseguente trasmissibilità mortis causa dell'obbligazione risarcitoria agli eredi qualora la morte segua - come nel caso di specie - dopo un apprezzabile lasso di tempo (nozione indicata come danno biologico terminale o danno catastrofale).
Tale pronuncia negazionista, confermativa dell'orientamento consolidato ante Cassazione 2014, riguarda dunque chiaramente, così come la nozione di danno tanatologico in senso proprio, unicamente il caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, laddove invece il caso di specie involge la questione del risarcimento delle lesioni esitate in morte dopo un certo
4 lasso di tempo, trasmissibile agli eredi, per il quale è ribadita la liquidazione quale invalidità temporanea con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno. Ciò posto, nel caso di specie il mesotelioma pleurico è stato diagnosticato al PI nell' agosto 2019 a seguire rispetto a insorgenza dei primi sintomi a marzo 2019, e il decesso è intervenuto rapidissimamente a distanza di neanche tre mesi dalla diagnosi il
31.10.2019. CP_ Sulla base della ctu dr è, infatti, riscontrato, da un lato, che il è deceduto il 31.10.2019 appunto a causa di un Per_4 mesotelioma pleurico maligno in stadio avanzato, come confermato dagli accertamenti necroscopici ed in particolare dall'esame istologico con relativo conteggio di fibre di amianto, dall'altro che la patologia neoplastica ha avuto una evoluzione in rapidissimo peggioramento che ha condotto al decesso nell'arco di pochi mesi dalla data della diagnosi. Quanto all'entità del danno, è ben vero – la stessa ctu ne dà atto - che non si hanno notizie documentali in merito alla situazione clinica presente nei mesi intercorsi tra il primo ricovero ospedaliero per versamento pleurico (marzo 2019) e il successivo ricovero quanto fu posta la diagnosi neoplastica (agosto 2019), così come non vi sono certificazioni relative all'ultimo periodo di vita trascorso in Hospice sino al momento del decesso, avvenuto nell'ottobre del 2019. E tuttavia - come condivisibilmente obiettato in sede di osservazioni alla bozza dal ctp attoreo - la valutazione del danno biologico temporaneo stimata dal ctu al tasso medio dell'80% risulta riduttiva: l'evoluzione veloce e tumultuosa della patolgia tale da avere condotto al decesso nell'arco di soli tre mesi fonda una rivalutazione in misura pari al 100%, appunto come da osservazioni del ctp attoreo dr . Per_5 Ne deriva, in base alle tabelle di Milano, e tenuto conto dell'insorgenza dei primi sintomi già a marzo 2019, la liquidazione del danno non patrimoniale in euro 109.851,00, così determinato: euro 30.000,00 per tre giorni + a partire dal quarto giorno fino al 100° giorno antecedente al decesso, tenuto conto dell' elevato grado di sofferenza tale da giustificare la massima personalizzazione (50%), importo giornaliero pari ad euro 1000,00 quanto al 4° giorno diminuito progressivamente giorno per giorno fino al valore, al 100° giorno, di euro
147,00 ( = euro 98 aumentato del 50%). CP Per le ragioni tutte esposte dunque l' convenuto va condannato a pagare alle ricorrenti quali eredi di a Persona_1 titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito dal decuius euro 109.851,00, oltre ad interessi legali dalla data dell'insorgenza della patologia (agosto 2019) al saldo effettivo, e con rifusione delle spese di lite in base a soccombenza” (pagg. 2-7).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di due motivi. Pt_1
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per errata affermazione di legittimazione passiva in capo a e mancato esame dei documenti Parte_1
decisivi sul punto.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha valorizzato le visure camerali prodotte e ribadisce la parziale carenza di legittimazione passiva, evidenziando che la soc. Parte_1
(costituita il 25.5.1994) non è mai stata datrice di lavoro del sig. e il lavoratore neppure può Pt_4
essere stato dipendente della soc. dal 1977, atteso che questa (costituita Controparte_5
il 28.10.1986) ha iniziato la propria attività l'1.7.1989. Rileva che la sentenza n. 705/2015 del
Tribunale di Venezia non le è opponibile in quanto la società è rimasta estranea a tale giudizio previdenziale, peraltro relativo alla concessione di benefici pensionistici e non al nesso causale tra esposizione all'amianto e mesotelioma pleurico.
L'appellante osserva che il CTU dott. ha indicato come altamente causale il Per_3
periodo lavorativo fino al 1980 e quindi, non essendo intercorso un rapporto di lavoro tra il sig. CP_1
e la soc. prima del 28.10.1986 o 1.7.1989, è escluso un nesso causale tra Controparte_5
mansioni lavorative ed esposizioni all'amianto riferibile a . Controparte_5
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per erronea determinazione del periodo lavorativo intercorso con la ed erronea CP_8 Controparte_9
attribuzione del periodo causale.
5 L'appellante si duole che il primo giudice ha ritenuto accertata l'esposizione all'amianto tra il
1977 e il 1990 riferibile alla soc. . Ribadisce che dall'attestato di lavoro del sig. Controparte_9
prodotto ex adverso, risulta soltanto il periodo 1992-1996 riferibile alla soc. CP_1 [...]
. Pertanto evidenzia che non è provato, è contestato ed è comunque CP_5
documentalmente escluso che sia intercorso un rapporto di lavoro tra il sig. e la soc. CP_1 [...]
prima del 1992. CP_5
L'appellante afferma, altresì, che per il periodo 1992-1996 non è provata ed è contestata l'esposizione all'amianto e la bonifica/rimozione dell'amianto era in avanzata fase, e comunque non può esservi nesso causale tra un'eventuale limitata esposizione all'amianto e il mesotelioma pleurico.
3. Si sono costituite le sigg. e contestando l'appello e chiedendone il CP_2 CP_1
rigetto.
Le eredi del sig. ribadiscono che le eccezioni avversarie di carenza della legittimazione CP_1
passiva e di incompetenza per territorio sono infondate in quanto il lavoratore dal 1.4.1977 al
22.7.1996 ha sempre lavorato alle dipendenze di società del gruppo . Precisano che la Pt_1
circostanza risulta da: prove testimoniali assunte nel giudizio previdenziale (Trib. Venezia R.G.
2184/2014 – sent. n. 705/2015); estratto conto previdenziale dell;
perizie svolte dalla dott.ssa CP_4
per la Procura di Venezia, dal dott. nel presente giudizio in primo grado, dal Per_2 Per_3
dott. in altro procedimento tra le stesse parti relativo al danno parentale (Trib. Venezia Per_6
R.G. 6901/2021 – sent. n. 1260/2024). Affermano che nelle medesime perizie e nei medesimi procedimenti richiamati sono stati accertati l'esposizione all'amianto e il nesso causale con il mesotelioma pleurico che ha determinato la morte del lavoratore.
Le eredi del sig. ribadiscono la responsabilità della ex art. 2087 c.c., a CP_1 CP_8 Pt_1
fronte della condotta gravemente colposa della stessa che non ha adottato misure di protezione a tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, e richiamano giurisprudenza di legittimità al riguardo
(Cass. n. 24217/2017, n. 798/2017, n. 12823/2011, n. 1307/2000) nonché normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2087 c.c., artt. 32 e 41 Cost., art. 9 Stat. Lav., D.P.R. 547/1955,
D.P.R. 303/1956, Direttiva europea n. 391/1992, D.Lgs. 626/1994).
6 4. All'udienza del 20.3.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. I due motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati in quanto connessi e vertono essenzialmente sulla legittimazione passiva di e sulla riferibilità ad (e Parte_1 Pt_1
sue danti causa) dell'esposizione ad amianto causalmente rilevante.
6.1. Il Collegio rileva che tra le medesime parti è intervenuta la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1260/2024 (depositata il 19.3.2025 con certificato di passaggio in giudicato) avente ad oggetto il risarcimento del danno c.d. iure proprio da perdita del rapporto parentale a seguito del decesso del per effetto dell'esposizione lavorativa ad amianto dedotta anche in questa sede. CP_1
Anche in tale giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, per essere Parte_1
stata costituita solo in data 25.5.1994.
Tale eccezione è stata rigettata (v. pag. 6 ss. della sentenza) con le seguenti motivazioni:
“Gli attori hanno prodotto copia del fascicolo n. 2184/2014 RG Tribunale di Venezia sezione lavoro relativo al giudizio promosso da nei confronti dell' , per ottenere l'accertamento Persona_1 CP_4
del diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8 della legge n. 237/1992, definito con sentenza n. 705/2015 pubblicata il 5.11.2015. Nel corso di tale procedimento sono stati sentiti vari testi in merito alle mansioni svolte dal presso la Centrale elettrica di Marghera. CP_1
Nell'ambito di tale procedimento è emerso che il dall'1.4.1977 sino al 22.7.1996 ha CP_1
sempre lavorato alle dipendenze di presso la centrale di Marghera all'interno Controparte_5
del Petrolchimico.
In particolare i testi sentiti nel corso dell'istruttoria hanno riferito che:
a. il ha svolto le sue mansioni presso la centrale di Marghera all'interno del CP_1
Petrolchimico e che fu assunto come manutentore meccanico di tutta la centrale, svolgendo tale mansione fino al 1990 e da tale epoca in poi, fino alla cessazione del rapporto, ha lavorato in produzione addetto all'esercizio come turnista;
7 b. il è stato esposto all'amianto in misura massima come manutentore sia come CP_1
mansione in sé sia in quanto all'epoca (1970-1990) la presenza di amianto nell'impianto era massiccia;
c. all'interno dell'impianto tutte le tubazioni ad elevata temperatura sia ad acqua che a vapore,
ossia tutte le tubazioni della centrale, erano rivestite con impasto di amianto tenuto fermo da reti e coperto da lamierino e che al solo avviamento dell'impianto, per le vibrazioni (c.d. Colpi di ariete) si diffondeva nell'aria polvere contenente amianto;
d. i manutentori per gli interventi, soprattutto delle parti in ferro, dovevano posizionare protezioni termiche che erano in amianto puro, ossia le resistenze che scaldavano il ferro per tagli,
saldature ecc., venivano coperte con fasce di amianto, il tutto dopo aver rimosso la coibentazione,
sempre di amianto esistente;
e. tutte le pareti di copertura della centrale, che era chiusa, erano costituite da amianto pressato misto ad altre fibre al posto di pareti in muratura e che l'amianto era presente ovunque: i soffitti erano insonorizzati con bitume amiantato (amianto spruzzato sulle pareti); inoltre valvole e condensini (scaricatori di condensa sulle linee di vapore) erano coibentati con impasto di amianto,
così pure le tubazioni;
f. tanto i colleghi quanto quelli gerarchicamente sovraordinati, hanno confermato che la rimozione dell'amianto per le riparazioni e la manutenzione in genere era di competenza dei manutentori, tra cui il i quali per la maggior parte della giornata, mediante circa ¾ del tempo CP_1
lavorativo, erano occupati in interventi che comportavano la rimozione di coibentazioni in amianto;
g. il come tutti gli altri addetti al servizio, non usava mascherine in quanto non imposte CP_1
per cui respirava direttamente la polvere contenente amianto dispersa nell'ambiente, in concentrazione maggiore in concomitanza all'avvio dell'impianto che aveva cadenza settimanale;
h. la bonifica dall'amianto è iniziata subito dopo la legge del '92 ed è stata progressiva nel senso che è stata via via effettuata per porzioni di impianto annualmente in occasione della manutenzione estiva nei mesi da giugno a settembre;
un tanto, allo stesso modo, anche per ciò che concerneva la copertura delle resistenze;
i. hanno affermato che gli addetti all'esercizio si occupavano di manutenzione in ausilio
8 ai manutentori nel solo periodo estivo in cui si effettuava la manutenzione programmata e che il in particolare nella seconda fase lavorativa, dal 1990 circa, con le mansioni di addetto CP_1
all'esercizio, nei mesi estivi di solito da giugno a metà settembre, come manutenzione si occupava di saldature.
L'accertamento contenuto in tale sentenza, pur non avendo valore di giudicato rispetto alla convenuta, unitamente al complesso del materiale di prova prodotto, è valorizzabile quale prova atipica tanto in ordine alle mansioni svolte dal quanto alla sede di prestazione del lavoro ed in CP_1
ultimo al fine di corroborare la legittimazione passiva della convenuta.
Infatti, come già detto il dall'1.4.1977 sino al 22.7.1996 ha sempre lavorato alle CP_1
dipendenze di , società, quest'ultima, fusa per incorporazione nella convenuta Controparte_5
il 24.7.2003 (v. doc. 9 convenuta) e, si rileva incidentalmente, la relativa compagine Parte_1
sociale era costituita dall'unico socio . Sicchè il giudice, ritenuto altresì provato, in tale Parte_1
sede, anche il nesso causale sulla base di una CTU, ha condannato al risarcimento del Parte_1
danno richiesto in tale sede (danno c.d. iure proprio da perdita del rapporto parentale).
La questione relativa alla legittimazione passiva di , essendo già stata risolta e Parte_1
decisa nella citata sentenza intervenuta tra le stesse parti con efficacia di giudicato, non è, dunque,
più suscettibile di essere rimessa in discussione in questa sede, in applicazione della ratio per cui:
“Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.”. (Cass. 32370/2023).
6.2. In ogni caso, in atti vi è il libretto di lavoro del (doc. 3 di parte appellata) da cui Pt_4
risulta che, quantomeno dal 1°.
4.1977 e sino al 28.2.1979, il de cuius ha lavorato per IS
Spa. Dal 1°.
3.1979 al 17.6.1991 il ha lavorato per (in Pt_4 Controparte_10
tale documento vi è anche l'annotazione che trattasi di cambio della denominazione sociale di
9 IS e parte appellante non svolge alcuna specifica deduzione sul punto). Dal 18.6.1991 al
31.7.1992 ha lavorato per e dal 1°.
8.1992 al 22.7.1996 ha lavorato per Parte_1 [...]
. Il primo giudice ha accertato che la società è confluita in (che CP_5 CP_5 Pt_1
precedentemente era suo unico socio) nel 2003 e la società appellante non ha offerto specifici elementi idonei a smentire tale accertamento. In particolare, la affermata costituzione della società
nel 1986 (v. pag. 15 ss. appello) è compatibile con la prestazione di lavoro Controparte_5
del alle sue dirette dipendenze dal 1992. Né sono stati offerti elementi tali da superare Pt_4
l'accertamento che il primo giudice ha svolto, tramite il rinvio, ex art. 118 disp. att. c.p.c., alla sentenza del Tribunale di Venezia 17.6.2020, la quale ha accertato come l'originaria IS è,
infine, confluita in . In definitiva, come allegato da parte appellata sin dal primo grado, si tratta Pt_1
di società “gemmate” da (v. pag. 1 sentenza appellata) e, dunque, società del gruppo Parte_1
, che, infine, sono confluite in quest'ultima. In definitiva, a fronte dell'accertamento del primo Pt_1
giudice, l'appello, in violazione dell'art. 434 c.p.c., non offre elementi precisi per riformare la sentenza sul punto.
Del resto, ex artt. 1294 e 2055 c.c. “i condebitori sono tenuti in solido” e “ se il fatto dannoso
è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”, quindi non è
dirimente ricostruire tutta la catena dei datori di lavoro, se quantomeno in
[...]
il è stato esposto ad amianto e la (complessiva) esposizione ha Controparte_11 Pt_4
determinato l'insorgenza della patologia che ne ha causato il decesso (circostanza accertata dalla perizia disposta in sede penale ed acquisita al presente processo, doc. 7 dei ricorrenti in primo grado, nonché dalla CTU disposta nel primo grado del presente giudizio).
6.3. Quanto alla contestazione del nesso causale accertato dal primo giudice sulla base delle richiamate perizie e CTU, la doglianza formulata in appello è strettamente connessa alla questione della legittimazione, in quanto l'appellante sostiene che a fronte della valorizzazione del CTU del periodo anteriore al 1990 quale periodo di massiccia esposizione del ad amianto, non si Pt_4
configura alcun rapporto lavorativo con prima del 1992. Tale doglianza, per come formulata, Pt_1
deve essere rigettata alla luce di quanto precede, stante l'accertamento, non efficacemente contrastato in questa sede, dello svolgimento di attività lavorativa del per società del gruppo Pt_4
10 (poi fuse/incorporate in quest'ultima) sin dal 1977. Pt_1
7. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
8. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore delle appellate, in solido tra loro, delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge,
tenuto conto dei limitati profili di doglianza alla sentenza impugnata (sostanzialmente, l'asserito difetto di legittimazione passiva di ). Pt_1
9.
Considerato che
l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore delle parti appellate, in solido tra loro,
delle spese di lite del grado che liquida in euro 4.236,00 oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 20.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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