Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra locazione rinnovata tacitamente ed esplicitamente - dell'art. 14, comma 5, della l. n. 431 del 1998 nella sua interpretazione conforme al diritto vivente, secondo cui, qualora le parti di una locazione abitativa già regolata dalla l. n. 392 del 1978, dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 abbiano lasciato tacitamente rinnovare per mancata disdetta il contratto, esso rimane regolato, quanto alla durata, dalle disposizioni di detta legge e quanto al canone da quelle della l. n. 378 del 1992, ivi compreso l'art. 79 della stessa legge. Tale effetto infatti non dipende da una scelta irragionevole del legislatore ma dall'inerzia del locatore il quale, pur potendo dare disdetta, lascia che il contratto si rinnovi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2015, n. 19231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19231 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
ORIGINALE 19231/ 2 015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a) art.360- bis n.1 cpc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -b) locazione TERZA SEZIONE CIVILE art. 14, co.5, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L.431/98 Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO Presidente R.G.N. 1824/2013 Cron.19231 Dott. RAFFAELE FRASCA Rel. Consigliere Rep. Q.
1. Dott. DANILO SESTINI Consigliere Ud. 17/06/2015 Dott. FRANCO DE STEFANO Consigliere PU Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1824-2013 proposto da: IZ LV [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PARLATO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente 2015 contro 1483 elettivamente domiciliato in ROMA, D'ATTORRE MARIO, 25, presso lo studio dell'avvocato VIA MACHIAVELLI, e difeso dall'avvocato rappresentato ΡΙΟ CENTRO, 1 VALERIO RICCIARDI giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente --- avverso la sentenza n. 1523/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2012 R.G.N. 94/12; I udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato GUIDO PARLATO;
udito l'Avvocato VALERIO RICCIARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 } R.g.n. 1824-13 (ud. 17.6.2015) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. Con sentenza del 28 maggio 2012 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello proposto da EL ZO
contro
MA D'TO avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Sorrento, del 30 novembre 2011, con cui quel giudice provvedendo sulla domanda - proposta dal D'TO con ricorso del gennaio 2007, intesa ad ottenere la condanna della ZO alla restituzione di somme corrisposte dal dicembre 1982 all'agosto del 2006 in eccedenza rispetto al canone legale dovuto ai sensi della 1. n. 392 del 1978 in relazione ad una locazione ad uso abitativo iniziata nel 1978, nella costituzione della ZO, che contestava il fondamento della domanda sotto vari profili, all'esito dell'istruzione, espletata con prove per testi e consulenza tecnica d'ufficio aveva accolto la domanda e condannato - la ZO al pagamento della somma di € 63.843,77, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con gravame delle spese giudiziali. §2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, investita dall'appello della ZO, cui resisteva il D'TO, ha proposto ricorso per cassazione la ZO affidandolo a due motivi. Il D'TO ha resistito con controricorso. §3. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione delle norme di cui all'art. 11 delle preleggi, art. 1597, II comma, cod. civ., art. 2, VI comma, 1, I comma, 4, IV comma, 14 V comma, della legge 9/12/1998 n. 431 Omessa e lo contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.". Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 1824-13 (ud. 17.6.2015) Il motivo censura la sentenza impugnata, là dove, condividendo l'avviso già espresso dal primo giudice, ha fatto applicazione, nel ritenere che - ai fini della valutazione della domanda di ripetizione proposta dal conduttore delle somme indebitamente corrisposte rispetto al canone di cui alla 1. n. 392 del 1978 durante la vigenza del rapporto contrattuale, quest'ultimo fosse rimasto soggetto alla disciplina del c.d. equo canone e, quindi, alla norma dell'art. 79 della citata legge anche nel periodo di durata relativo alla tacita rinnovazione avvenuta, per mancanza di disdetta, successivamente all'entrata in vigore della 1. n. 431 del 1998. La ricorrente dichiara di essere consapevole che la Corte territoriale, così come già il Tribunale, ha fatto applicazione del principio di diritto di cui a Cass. n. 12996 del 2009, ma invoca un ripensamento di esso adducendo · evidentemente con riferimento al momento della proposizione del ricorso - sia che detta decisione sarebbe stata l'unica resa in subiecta materia da questa Corte, onde non si sarebbe in presenza di un orientamento stabile, tenuto conto che, del resto, la giurisprudenza di merito sarebbe caratterizzata da pronunce discordanti sulla questione, sia che si configurerebbero e verrebbero offerti elementi per superarlo. §1.1. Il motivo è "inammissibile” alla stregua del n. 1 dell'art. 360-bis c.p.c., atteso che non solo - al contrario di quanto affermato - non si offrono elementi per superare le motivazioni enunciate da Cass. n. 12996 del 2009 (che, peraltro, si posero nel solco dell'esegesi della 1. n. 431 del 1998 svolta, quanto ai profili di durata della rinnovazione tacita intervenuta nel vigore della legge, da Cass. n. 8493 del 2008), cui ha prestato adesione la sentenza di merito, ma, inoltre, sebbene dopo la proposizione del ricorso, dette motivazioni sono state ribadite con richiamo generico dalle seguenti decisioni, sì che v'è sul punto ormai “diritto vivente" consolidato (si vedano: Cass. n. 3596 del 2015; Cass. (ord.) n. 24498 del 2013; Cass. n. 17696 del 2013 e Cass. n. 26802 del 2013). Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 1824-13 (ud. 17.6.2015) Del resto, quanto al primo argomento con cui il motivo sollecitava il ripensamento del ricordato arresto giurisprudenziale, cioè che esso era al momento della proposizione del ricorso l'unico precedente esistente in senso a questa Corte, si deve rilevare quanto segue: atteso che la funzione nomofilattica della Corte si estrinseca conforme alla sua funzione anche allorquando Essa interviene su una quaestio iuris per la prima volta, poiché la Sua decisione è, una volta pronunciata, naturaliter idonea ad individuare, certamente sulla base e nei limiti degli argomenti trattati, l'esatto diritto relativo alla questione decisa, è palese che quando non sono intervenuti altri precedenti in contrasto, il ricorrente in Cassazione che, vigente l'art. 360-bis n. 1 c.p.c., impugni una decisione di merito che a quell'unico precedente si è conformata, deve con i motuvi di ricorso necessariamente indicare gli elementi che sarebbero idonei a superare l'orientamento della Corte, atteso che al momento esso è proprio rappresentato da quell'unico precedente. Né si può pensare che l'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. abbia come presupposto che l'unico precedente reso dalla Corte di cassazione si debba considerare rilevante ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbia riscosso "successo” univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbia dispiegato l'efficacia persuasiva del precedente di legittimità in modo univoco, cioè se abbia in contato "resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare il precedente della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento del medesimo;
se, invece, nella giurisprudenza di merito il precedente sia stato contraddetto in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dal precedente, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone senza 5 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 1824-13 (ud. 17.6.2015) argomenti in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita lla - Corte di cassazione. §1.2. Quanto alla prospettazione che con il motivo si sarebbe inteso proporre nuovi argomenti contrari al precedente del 2009, si deve rilevare che essa rimane allo stato di mera asserzione, giacché nell'illustrazione del motivo tali nuovi argomenti no si rinvengono. In particolare, la proposta di esegesi dell'art. 14, comma 5, della 1. n. 431 del 1998 nel senso che esso avrebbe assicurato la permanenza del regime di equo canone per la durata contrattuale situatasi sì durante la vigenza della l. n. 431 del 1998, ma fino al momento della rinnovazione tacita intervenuta sotto ed alla stregua di essa quoad durata, si rileva che non solo essa omette di considerare le ampie considerazioni di Cass. n. 12996 del 2009 (paragrafo 2.3. sul significato della detta norma e dell'ultrattività dell'art. 79 1. n. 392 del 1978 da essa giustificata, ma si risolve in un'esegesi delle parole per tutta la loro durata>> che, supponendo che tale espressione riguardi il contratto in corso solo fino al periodo di rinnovazione tacita intervenuto sotto l'impero della legge del 1998, trascura completamente il valore che proprio alla tacita rinnovazione deve attribuirsi in termini di permanenza della nullità della clausola attributiva del canone ultralegale prima di quella rinnovazione, siccome ampiamente motivato dalla sentenza nel paragrafo 2.4. Sicché la pretesa prospettazione di un nuovo argomento è del tutto priva di fondamento. La stessa valutazione meritano le ulteriori argomentazioni svolte nel ricorso alle pagine 22 e segg. circa la novità della locazione rinnovatasi tacitamente, atteso che ci si guarda bene dal farsi carico delle argomentazioni di Cass. n. 12996 del 2009 (e, nella memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., di quelle reiterate nei successivi precedenti) che esclusero detta "novità". §1.3. Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile alla stregua dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. non essendo stati offerti elementi per superare il principio 6 Est. Cons Raffaele Frasca R.g.n. 1824-13 (ud. 17.6.2015) di diritto secondo cui: Nel caso di pendenza, alla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1988, di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge n. 392 del 1978, qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 431 del 1998, il conduttore - in difetto di una norma che disponga l'abrogazione dell'art. 79 della menzionata legge n. 392 del 1978 in via retroattiva o precluda l'esercizio delle azioni dirette a rivendicare la nullità di pattuizioni relative ai contratti in corso alla suddetta data - è da considerarsi legittimato, in relazione al disposto del comma 5 dell'art. 14 della medesima legge n. 431 del 1998, ad esercitare l'azione prevista dall'indicato art. 79 diretta a rivendicare l'applicazione, a decorrere dall'origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza venutasi a verificare successivamente alla stessa data in difetto di idonea disdetta, del canone legale con la sua sostituzione imperativa, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.,civ., al pregresso canone convenzionale illegittimamente pattuito. Tale sostituzione, in ipotesi di accoglimento dell'azione, dispiega i suoi effetti anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della legge n. 431 del 1998.>>. §2. Con il secondo motivo si fa valere “non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui al V comma dell'art. 14 della legge 9/12/1998 n. 431, in relazione all'art. 3 della Costituzione". Vi si censura la motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso la questione di costituzionalità della norma dell'art. 14, comma 5, della 1. n. 431 de 1998 interpretata secondo l'arresto di cui a Cass. n. 12996 del 2009. Questione che era stata dalla ricorrente proposta con l'atto di appello in via subordinata rispetto alla censura rivolta all'esegesi svolta dal primo giudice conforme a quell'arresto. Est. Cons, Raffaele Frasca R.g.n. 1824-13 (ud. 17.6.2015) §2.1. La Corte territoriale ha disatteso la questione di costituzionalità adducendo: a) che la disparità di trattamento riguardo alla posizione del locatore che l'esegesi di cui a Cass. n. 12996 del 2009 determinerebbe fra la situazione del medesimo relativa ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della 1. n. 431 del 1998 ed ai vecchi contratti tacitamente rinnovatisi dopo la sua entrata in vigore sarebbe un effetto non dipendente da una scelta irragionevole del legislatore, bensì dipendente dall'inerzia del locatore, che, pur potendo disdettare il contratto l'ha lasciato rinnovare;
b) che, pur concesso che tale inerzia sia potuta derivare dalla scarsa chiarezza del dettato normativo, l'illegittimità della norma non potrebbe da ciò conseguire. §2.2. Nell'illustrazione del motivo non si discute l'argomento sub b) (la cui discussione, peraltro, sarebbe priva di effetto, atteso che l'esistenza di una nuova norma di significato incerto non può determinarne l'illegittimità costituzionale, atteso che l'eventuale incidenza sull'esercizio dei poteri sostanziale e processuali che ne deriva in termini di incertezza risponde alla fisiologia dell'applicazione di qualsiasi norma e potendo scegliersi l'opzione interpretativa meno rischiosa o più prudente), ma si discute l'argomento sub a) in modo del tutto inidoneo a superarlo. Infatti, si prospetta un argomento basato sul significato da annettere alla novazione per fatti concludenti di cui al vecchio art. 1597 c.c., sostenendo, con invocazione di Cass. n. 3187 del 1981, che la locazione in tal caso sarebbe "nuova”, ma non se ne comprende il rilievo, atteso che nella specie la rinnovazione avvenne per mancanza di disdetta e, dunque, sulla base di comportamenti ex lege ed ex contractu regolati. Ciò si osserva in disparte il rilievo che sfugge, anche nel caso di una rinnovazione ai sensi dell'art. 1597 c.c. il come ed il perché, essendo riconnessa la rinnovazione sempre a comportamento delle parti, la loro nuova volontà non dovrebbe essere intesa nel senso che abbiano voluto lasciare regolato il rapporto dalle condizioni che lo regolavano prima, pur avendo manifestato un nuovo consenso. 8 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 1824-13 (ud. 17.6.2015) Occorrerebbe, infatti, procedere ad un'indagine volta a ricostruire il senso della nuova tacita stipulazione. Onde nessun automatismo si potrebbe rinvenire quanto al profilo del canone. Ma tale rilievo è svolto solo ad abundantiam. D'altro canto tra una nuova locazione stipulata con un accordo espresso vigente la 1. n. 431 del 1998 ed una locazione rinnovatasi per fatti concludenti ai sensi dell'art. 1597 c.c. vigente quella legge si pongono evidenti differenze riguardo al modo di manifestare il consenso che escluderebbero la necessità di una medesima disciplina per i due casi. Si adduce, poi, che la disciplina scaturita dall'applicazione del principio di diritto di cui a Cass. n. 12996 del 2009, là dove ha come effetto che la locazione tacitamente rinnovatasi sia regolata quoad durata dalla 1. n. 431 del 1998 e quoad canone dalla 1. n. 392 del 1978 e dall'art. 79 di essa, darebbe luogo ad un'irragionevolezza, ma resta fermo che essa è costituzionalmente irrilevante perché dipendente dalla volontà delle parti. Il motivo è disatteso e non si ravvisano ragioni per reputare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità. Deve, dunque, affermarsi che non appare caratterizzata dal presupposto della non manifesta infondatezza, giustificativo della rimessione alla Corte Costituzionale, la questione di costituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost. (sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ad una rinnovazione convezionale), della norma dell'art. 14, comma 5, se interpretata, conforme al diritto vivente, nel senso che, qualora le parti di una locazione abitativa già regolata dalla l. n. 392 del 1978, dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 abbiano lasciato tacitamente rinnovare per mancata disdetta il contratto, esso rimanga regolato quanto alla durata dalle disposizioni di detta legge e quanto al canone da quelle della l. n. 378 del 1992, ivi compresso l'art. 79 della stessa legge. Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 1824-13 (ud. 17.6.2015) §3. Il ricorso è, dunque, rigettato (tenuto conto che l'inammissibilità del primo motivo, alla stregua di Cass. sez. un. n. 19051 del 2010 impone una pronuncia di infondatezza). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Giusta la richiesta se ne deve disporre la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore del resistente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori Wappen come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell'Avvocato Valerio при Ricciardi. Terra Così deciso nella Camera di consiglio della Besta Sezione Civile 3 il 17 giugno 2015. Du Cons. Est. Il Presidente سلام A Punzionario Gadikancię Insecenzo RATTISTA DEPOSITATO IN CANCELS Funzionarle Gludiziario Innocenzo BATTISTA 10 Est. Cons. Raffaele Frasca