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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5418/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5418/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TUMBIOLO GIOVANNI
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CONTI LEOPOLDO e dell'avv. MENGATO ANTONELLO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice opponente, come da atto di citazione:
“- accogliere per la forma la presente opposizione dichiarando che nessuna ragione creditoria vanta la
nei confronti della per inesistenza ed Controparte_1 Controparte_2 infondatezza del credito azionato in quanto trattasi di debito aziendale non risultante dai libri contabili obbligatori o comunque non afferente il ramo d'azienda ceduto, per il quale non risponde l'acquirente dell'azienda.
pagina 1 di 6 - revocare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo
n. 991/2021 (proc. n. 2521/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di Venezia in persona del Giudice dott.ssa
Tania Vettore il 6 maggio 2021, notificato il 3 giugno 2021.
Con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio”.
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito:
In via principale:
Respingere l'interposta opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con integrale conferma del decreto opposto
In stretto subordine:
Condannare al pagamento, in favore di , Controparte_2 CP_1 per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di € 38.490,35, o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi come in decreto, o come meglio visto, dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, proponeva opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 991/2021 del Tribunale di Venezia, emesso nei suoi confronti, in solido con per il pagamento in favore dell'odierna opposta di euro Controparte_3
38.490,35, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione delle somme erogate, in forza di un contratto di factoring, alla cedente, pretesa avanzata, altresì, a carico Controparte_3 dell'odierna opponente, in quanto cessionaria, dal 15.01.2019, di ramo d'azienda, ex art. 2560 cc..
Il motivo di opposizione era il seguente:
assenza di prova del requisito dell'inerenza al ramo di azienda ceduto e della risultanza del debito dalle scritture contabili della cedente, poiché, nel caso di cessione di un ramo di azienda, l'acquirente risponderebbe solo dei debiti che dalle scritture contabili obbligatorie risultino riferirsi al ramo d'azienda a lui trasferito (cfr. Cassazione 30.06.2015, n. 13319) ed il relativo onere probatorio ricadrebbe sul creditore (cfr. Cassazione 26.09.2017 n. 22418; Cassazione 22.06.2017 n. 15474); nell'atto notarile di cessione del ramo di azienda in questione, peraltro, sarebbe stato espressamente pagina 2 di 6 convenuto tra le parti che “La vendita comprende tutti i mobili, gli attrezzi e gli arredi costituenti i beni strumentali in atto esistenti nel ceduto ramo di azienda, nonché i debiti nei confronti del personale dipendente;
- il tutto come meglio specificato e descritto nella situazione patrimoniale e nell'elenco dei beni strumentali che i comparenti mi esibiscono e che io notaio allego a quest'atto sotto le lettere “C”
e “D”; nella situazione patrimoniale allegata al rogito, sotto la lettera “C”, nelle passività, sarebbero state riportate esclusivamente le retribuzioni dei dipendenti (per euro 73.028,31), mentre non vi sarebbe stata alcuna annotazione del debito nei confronti di Controparte_1
L'opponente, quindi, concludeva come già riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la parte convenuta opposta sottolineava come la stessa odierna attrice avesse dichiarato, nell'atto di citazione, che il ramo d'azienda nella cui titolarità la è subentrata sia preordinato allo svolgimento della “attività assistenziale in favore di minori esercitata nella struttura sita in Mazara del Vallo, Lungomare Torretta Grantola 1”, ovvero della stessa attività dal cui esercizio sarebbe scaturito il credito nei confronti del Comune di Mazara, ceduto a e da CP_1 quest'ultima anticipato, seppur sostenendo di essere subentrata, unicamente, nelle obbligazioni nei confronti dei dipendenti. Tuttavia, dalla stessa situazione patrimoniale prodotta in causa dall'attrice, tra le componenti positive dell'azienda, risulterebbe, oltre ai beni strumentali, anche l'avviamento, valutato in euro 60.000,00. Questo sarebbe costituito, per definizione, dalla capacità dell'azienda di produrre ricchezza e, pertanto, sarebbe comprensivo anche dei rapporti commerciali intrattenuti per il tramite dell'azienda, oggetto di cessione, tra cui il rapporto, avente ad oggetto l'assistenza a minori svolto nell'interesse del Comune di Mazara del Vallo, da cui sarebbe scaturito il credito anticipato da e rimasto insoluto. CP_1
L'opposta constatava, inoltre, che il debito nei confronti di risultasse dal bilancio di CP_1 esercizio 2018, nella nota integrativa, indicato quale componente della voce “Banca c/ant. su fatture” e che, pertanto, dovesse risultare sicuramente anche dal Partitario Fornitori della Controparte_3
CP_ alienante il ramo di azienda, nella Scheda Fornitore intestata ad , scrittura da cui sarebbero stati tratti i dati contabili trasfusi nel bilancio.
Sarebbe pacifico, d'altronde, che il ramo d'Azienda acquistato da avesse ad oggetto CP_2
l'esercizio dell'attività di assistenza e ricovero minori nel Comune di Mazara del Vallo e che il credito per cui è causa fosse sorto a seguito delle anticipazioni erogate in favore della , sui Controparte_3 crediti derivanti da attività di assistenza e ricovero minori, esercitata dalla detta cooperativa in favore del Comune di Mazara del Vallo. Dagli estratti conto della banca opposta, al 31/12/2018, la pagina 3 di 6 la quale, tra l'altro, non avrebbe proposta opposizione avverso il decreto Controparte_3 ingiuntivo, sarebbe risultata debitrice, nei confronti della banca, per le seguenti somme:
- per il rapporto di factoring, euro 103.918,48, quale risultante della somma degli addendi (96.320,21 +
4.458,04 + 3.140,23) riportati nel corrispondente estratto conto;
- per il rapporto di conto corrente euro 28,11.
Dal bilancio di esercizio 2018, infine, l'indebitamento complessivo nei confronti del sistema bancario, pari alla sommatoria della voce “debiti verso banche”, risulterebbe pari ad euro 537.026,00.
Si dovrebbe, dunque, concludere per la sussistenza di tutti gli elementi da cui all'art. 2560, 2° comma, cod.civ., scaturendone la responsabilità dell'acquirente dell'azienda.
Concludeva, quindi, come soprariportato, nelle premesse.
***
In seguito alla prima udienza, al rigetto dell'istanza ex art. 648 cpc della convenuta opposta ed alla concessione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte, nelle quali le parti concludevano come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 18.11.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare, che la sussistenza del credito azionato monitoramene non è stata contestata dall'odierna opponente, che si è limitata, invece, a dedurne, tardivamente, solo con la II memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., la parziale estinzione, ad opera del debitore ceduto, , tramite mandati di pagamento emessi nel 2019, per la Controparte_4 somma complessiva di euro 21.755,68 (a fronte, peraltro, di un debito complessivo di circa euro
103.000,00, da cui l'evidente permanenza, in ogni caso, del debito residuo ingiunto).
D'altro canto, la cessione del ramo d'azienda all'odierna opponente, preordinato allo svolgimento della “attività assistenziale in favore di minori esercitata nella struttura sita in Mazara del
Vallo, Lungomare Torretta Grantola 1”, ovvero della stessa attività dal cui esercizio sarebbe scaturito il credito nei confronti del Comune di Mazara, è anch'essa pacifica.
Infine, la prova della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, della cedente del ramo d'azienda, del debito derivante dal contratto di factoring, in favore di per la restituzione CP_1 pagina 4 di 6 delle anticipazioni ottenute tramite la cessione del credito nei confronti del Comune, è integrata dal doc. 21 di parte convenuta opposta: il bilancio della , cedente del ramo d'azienda a Controparte_3 favore dell'odierna opponente, da cui risulta (a pag. 10) un debito nei confronti delle banche, per anticipi su fatture, di complessivi euro 502.384,00.
A nulla rileva, dunque, che detto debito non fosse stato precipuamente richiamato nell'atto notarile di cessione del ramo d'azienda, avendo, questo, efficacia esclusivamente tra le parti e non potendo, invece, escludere la responsabilità solidale della cessionaria del ramo nei confronti dei creditori della cedente, derivante ex lege dall'art. 2560 cc, vista la palese sussistenza di entrambi i requisiti di:
- inerenza del debito al ramo d'azienda ceduto: ramo d'azienda preordinato allo svolgimento di attività assistenziale in favore di minori con la struttura in Mazara del Vallo, quale quella già prestata a favore del Comune di Mazara del Vallo, da cui il credito oggetto di factoring ed il conseguente ottenimento delle anticipazioni bancarie da restituire;
- annotazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie del cedente il ramo d'azienda, con riferimento all'attività esercitata tramite il ramo d'azienda in questione: i debiti verso le banche, riportati nel bilancio 2018 della cedente Coop. Sole, corrispondenti alle anticipazioni ricevute su fatture, non potevano che riguardare l'attività imprenditoriale svolta con il ramo d'azienda ceduto, dato che quest'ultimo era predisposto proprio allo svolgimento della stessa attività assistenziale, già posta in essere dalla cedente.
Ne derivano la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alle spese di lite, liquidate come da note spese della convenuta, poiché ricompresa nei parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 991/2021 del Tribunale di Venezia, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.478,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
pagina 5 di 6 Venezia, 8 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5418/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TUMBIOLO GIOVANNI
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CONTI LEOPOLDO e dell'avv. MENGATO ANTONELLO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice opponente, come da atto di citazione:
“- accogliere per la forma la presente opposizione dichiarando che nessuna ragione creditoria vanta la
nei confronti della per inesistenza ed Controparte_1 Controparte_2 infondatezza del credito azionato in quanto trattasi di debito aziendale non risultante dai libri contabili obbligatori o comunque non afferente il ramo d'azienda ceduto, per il quale non risponde l'acquirente dell'azienda.
pagina 1 di 6 - revocare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo
n. 991/2021 (proc. n. 2521/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di Venezia in persona del Giudice dott.ssa
Tania Vettore il 6 maggio 2021, notificato il 3 giugno 2021.
Con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio”.
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito:
In via principale:
Respingere l'interposta opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con integrale conferma del decreto opposto
In stretto subordine:
Condannare al pagamento, in favore di , Controparte_2 CP_1 per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di € 38.490,35, o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi come in decreto, o come meglio visto, dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, proponeva opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 991/2021 del Tribunale di Venezia, emesso nei suoi confronti, in solido con per il pagamento in favore dell'odierna opposta di euro Controparte_3
38.490,35, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione delle somme erogate, in forza di un contratto di factoring, alla cedente, pretesa avanzata, altresì, a carico Controparte_3 dell'odierna opponente, in quanto cessionaria, dal 15.01.2019, di ramo d'azienda, ex art. 2560 cc..
Il motivo di opposizione era il seguente:
assenza di prova del requisito dell'inerenza al ramo di azienda ceduto e della risultanza del debito dalle scritture contabili della cedente, poiché, nel caso di cessione di un ramo di azienda, l'acquirente risponderebbe solo dei debiti che dalle scritture contabili obbligatorie risultino riferirsi al ramo d'azienda a lui trasferito (cfr. Cassazione 30.06.2015, n. 13319) ed il relativo onere probatorio ricadrebbe sul creditore (cfr. Cassazione 26.09.2017 n. 22418; Cassazione 22.06.2017 n. 15474); nell'atto notarile di cessione del ramo di azienda in questione, peraltro, sarebbe stato espressamente pagina 2 di 6 convenuto tra le parti che “La vendita comprende tutti i mobili, gli attrezzi e gli arredi costituenti i beni strumentali in atto esistenti nel ceduto ramo di azienda, nonché i debiti nei confronti del personale dipendente;
- il tutto come meglio specificato e descritto nella situazione patrimoniale e nell'elenco dei beni strumentali che i comparenti mi esibiscono e che io notaio allego a quest'atto sotto le lettere “C”
e “D”; nella situazione patrimoniale allegata al rogito, sotto la lettera “C”, nelle passività, sarebbero state riportate esclusivamente le retribuzioni dei dipendenti (per euro 73.028,31), mentre non vi sarebbe stata alcuna annotazione del debito nei confronti di Controparte_1
L'opponente, quindi, concludeva come già riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la parte convenuta opposta sottolineava come la stessa odierna attrice avesse dichiarato, nell'atto di citazione, che il ramo d'azienda nella cui titolarità la è subentrata sia preordinato allo svolgimento della “attività assistenziale in favore di minori esercitata nella struttura sita in Mazara del Vallo, Lungomare Torretta Grantola 1”, ovvero della stessa attività dal cui esercizio sarebbe scaturito il credito nei confronti del Comune di Mazara, ceduto a e da CP_1 quest'ultima anticipato, seppur sostenendo di essere subentrata, unicamente, nelle obbligazioni nei confronti dei dipendenti. Tuttavia, dalla stessa situazione patrimoniale prodotta in causa dall'attrice, tra le componenti positive dell'azienda, risulterebbe, oltre ai beni strumentali, anche l'avviamento, valutato in euro 60.000,00. Questo sarebbe costituito, per definizione, dalla capacità dell'azienda di produrre ricchezza e, pertanto, sarebbe comprensivo anche dei rapporti commerciali intrattenuti per il tramite dell'azienda, oggetto di cessione, tra cui il rapporto, avente ad oggetto l'assistenza a minori svolto nell'interesse del Comune di Mazara del Vallo, da cui sarebbe scaturito il credito anticipato da e rimasto insoluto. CP_1
L'opposta constatava, inoltre, che il debito nei confronti di risultasse dal bilancio di CP_1 esercizio 2018, nella nota integrativa, indicato quale componente della voce “Banca c/ant. su fatture” e che, pertanto, dovesse risultare sicuramente anche dal Partitario Fornitori della Controparte_3
CP_ alienante il ramo di azienda, nella Scheda Fornitore intestata ad , scrittura da cui sarebbero stati tratti i dati contabili trasfusi nel bilancio.
Sarebbe pacifico, d'altronde, che il ramo d'Azienda acquistato da avesse ad oggetto CP_2
l'esercizio dell'attività di assistenza e ricovero minori nel Comune di Mazara del Vallo e che il credito per cui è causa fosse sorto a seguito delle anticipazioni erogate in favore della , sui Controparte_3 crediti derivanti da attività di assistenza e ricovero minori, esercitata dalla detta cooperativa in favore del Comune di Mazara del Vallo. Dagli estratti conto della banca opposta, al 31/12/2018, la pagina 3 di 6 la quale, tra l'altro, non avrebbe proposta opposizione avverso il decreto Controparte_3 ingiuntivo, sarebbe risultata debitrice, nei confronti della banca, per le seguenti somme:
- per il rapporto di factoring, euro 103.918,48, quale risultante della somma degli addendi (96.320,21 +
4.458,04 + 3.140,23) riportati nel corrispondente estratto conto;
- per il rapporto di conto corrente euro 28,11.
Dal bilancio di esercizio 2018, infine, l'indebitamento complessivo nei confronti del sistema bancario, pari alla sommatoria della voce “debiti verso banche”, risulterebbe pari ad euro 537.026,00.
Si dovrebbe, dunque, concludere per la sussistenza di tutti gli elementi da cui all'art. 2560, 2° comma, cod.civ., scaturendone la responsabilità dell'acquirente dell'azienda.
Concludeva, quindi, come soprariportato, nelle premesse.
***
In seguito alla prima udienza, al rigetto dell'istanza ex art. 648 cpc della convenuta opposta ed alla concessione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte, nelle quali le parti concludevano come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 18.11.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare, che la sussistenza del credito azionato monitoramene non è stata contestata dall'odierna opponente, che si è limitata, invece, a dedurne, tardivamente, solo con la II memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., la parziale estinzione, ad opera del debitore ceduto, , tramite mandati di pagamento emessi nel 2019, per la Controparte_4 somma complessiva di euro 21.755,68 (a fronte, peraltro, di un debito complessivo di circa euro
103.000,00, da cui l'evidente permanenza, in ogni caso, del debito residuo ingiunto).
D'altro canto, la cessione del ramo d'azienda all'odierna opponente, preordinato allo svolgimento della “attività assistenziale in favore di minori esercitata nella struttura sita in Mazara del
Vallo, Lungomare Torretta Grantola 1”, ovvero della stessa attività dal cui esercizio sarebbe scaturito il credito nei confronti del Comune di Mazara, è anch'essa pacifica.
Infine, la prova della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, della cedente del ramo d'azienda, del debito derivante dal contratto di factoring, in favore di per la restituzione CP_1 pagina 4 di 6 delle anticipazioni ottenute tramite la cessione del credito nei confronti del Comune, è integrata dal doc. 21 di parte convenuta opposta: il bilancio della , cedente del ramo d'azienda a Controparte_3 favore dell'odierna opponente, da cui risulta (a pag. 10) un debito nei confronti delle banche, per anticipi su fatture, di complessivi euro 502.384,00.
A nulla rileva, dunque, che detto debito non fosse stato precipuamente richiamato nell'atto notarile di cessione del ramo d'azienda, avendo, questo, efficacia esclusivamente tra le parti e non potendo, invece, escludere la responsabilità solidale della cessionaria del ramo nei confronti dei creditori della cedente, derivante ex lege dall'art. 2560 cc, vista la palese sussistenza di entrambi i requisiti di:
- inerenza del debito al ramo d'azienda ceduto: ramo d'azienda preordinato allo svolgimento di attività assistenziale in favore di minori con la struttura in Mazara del Vallo, quale quella già prestata a favore del Comune di Mazara del Vallo, da cui il credito oggetto di factoring ed il conseguente ottenimento delle anticipazioni bancarie da restituire;
- annotazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie del cedente il ramo d'azienda, con riferimento all'attività esercitata tramite il ramo d'azienda in questione: i debiti verso le banche, riportati nel bilancio 2018 della cedente Coop. Sole, corrispondenti alle anticipazioni ricevute su fatture, non potevano che riguardare l'attività imprenditoriale svolta con il ramo d'azienda ceduto, dato che quest'ultimo era predisposto proprio allo svolgimento della stessa attività assistenziale, già posta in essere dalla cedente.
Ne derivano la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alle spese di lite, liquidate come da note spese della convenuta, poiché ricompresa nei parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 991/2021 del Tribunale di Venezia, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.478,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
pagina 5 di 6 Venezia, 8 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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