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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/05/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARPAGNANO SABINO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in VIA
MARIANO SANTE - 10 BARLETTA;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in persona Controparte_1 del con l' e con l' CP_6 Controparte_2 Controparte_2
[...]
, ambito , in persona del Direttore Generale - il diritto del ricorrente, per
[...] Controparte_3 l'anno scolastico 2022/2023, durante il quale lavora come docente con contratto a tempo determinato annuale, a vedersi riconosciuta la c.d. Carta del Docente, pari alla somma annua di € 500,00, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, CP_7 per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
pagina 1 di 11 b) condannare il , in persona del l' Controparte_1 CP_6 [...]
e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ambito territoriale di Belluno, Controparte_2 in persona del Direttore Generale, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, a riconoscere all'istante la c.d. Carta del Docente, CP_7 per l'anno scolastico 2022/2023, durante il quale lavora come docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) condannare il , in persona del l' Controparte_1 CP_6 [...]
e l' , , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_5 in persona del Direttore Generale, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, previa creazione della Carta del Docente relativa all'istante e/o, CP_7 comunque, previa adozione degli atti necessari a consentirgli di godere della del predetto beneficio, ad accreditare sulla Carta del Docente relativa all'istante la complessiva somma di € 500,00 e/o, in via gradata, a corrispondergli la complessiva somma di € 500,00 a titolo di c.d. Carta del Docente e/o, in via ancor più gradata, a risarcirgli il danno subito, nella misura di € 500,00, corrispondente all'importo che lo stesso avrebbe percepito se gli fosse stata riconosciuta la c.d. Carta del Docente, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
d) accertare e dichiarare – in contraddittorio con , in persona del Controparte_1
con l' e con l'Ufficio Scolastico Regionale per CP_6 Controparte_2 il Veneto, ambito territoriale di Belluno, in persona del Direttore Generale - il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta, per l'anno scolastico 2021/2022, in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenze brevi, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari alla somma di € 651,90, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, e) condannare il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_6 l' e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ambito Controparte_2 territoriale di Belluno, in persona del Direttore Generale p.t., a corrispondere all'istante, per l'anno scolastico 2021/2022, in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenze brevi, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari alla somma di € 651,90, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
f) il tutto oltre agli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare di rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge.
- In via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della
[...]
Controparte_8
Nel merito in via principale:
- rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
pagina 2 di 11 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
- nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria;
- qualora codesta Spettabile Autorità Giudiziaria dovesse reputare fondate le istanze avversarie sulla retribuzione professionale docenti, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto reclamato chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, di emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del sopra eccepito divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 27/04/2023 , come sopra rappresentato, conveniva Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in CP_1
virtù di reiterati contratti a tempo determinato, quale docente di scuola secondaria di II grado, nell'a.s.
2021/2022 in forza di due contratti di lavoro a tempo determinato, per l'insegnamento di –
dal 2.3.2022 Parte_2 all'8.6.2022 e dal 9.6.2022 al 15.6.2022, per n.18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Tecnico
Industriale “GUGLIELMO MARCONI” di Dalmine, per un totale di 106 giorni, e nell'a.s. 2022/2023 sempre in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente supplente annuale per un posto NORMALE e per l'insegnamento di Parte_3
su cattedra ESTERNO, dal 13.12.2022 al 31.8.2023, per n.10 ore settimanali di
[...] lezione presso l'I.I.S. FOLLADOR di Agordo e con contratto a tempo determinato, dal 15.12.2022 al
30.6.2023, per n.1 ora settimanale aggiuntiva di lezione presso ISTITUTO SUPERIORE di Feltre.
Il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento nell'anno scolastico 2022/2023 della possibilità di usufruire dell'erogazione di € 500,00 annui di cui all'art.1, comma 121, della Legge n.107/2015 e del pedissequo DPCM del 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), mentre con riferimento all'a.s.
2021/2022,
pagina 3 di 11 il ricorrente si doleva di non aver percepito, pur avendone diritto, la retribuzione professionale docenti
(RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, e della violazione da parte del convenuto CP_1
del principio di non discriminazione tra prestatore di lavoro a tempo determinato ed a tempi indeterminato sancito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/01 e dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE), che aveva efficacia diretta nell'ordinamento italiano e che rendeva applicabile ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa (non solo gli scatti di anzianità) e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Precisava l'attore che la Retribuzione Professionale Docenti, istituita dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, era prevista, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, l'attribuzione al personale scolastico docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. A detti compensi si aggiungeva il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo, ed entrambe le voci accessorie erano corrisposte per dodici mensilità, con le modalità previste dall'art. 25 del CCNL.
Si doleva il ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, nonché egli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, atteso che l'attribuzione delle voci salariali citate al solo personale di ruolo o assunto per l'intero anno scolastico si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte ricorrente lamentava la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Quanto alla mancata corresponsione della c.d. carta elettronica per l'a.s. 2022/23 il ricorrente si doleva della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in pagina 4 di 11 subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito della domanda, rammentandosi – quanto alla Retribuzione Professionale Docenti- che l'art.7 del CCNL del
14.03.2001, prevede che :
”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta, per dodici mensilità, con le modalità stabilite dall'art.25 del CCNL del
31.08.99, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.05.1999 e dagli articoli 24 e 25 del CCNL del 04.08.1995”. L'art.25 del CCNI del 31.08.1999 alla lettera C) individua l'ammontare della retribuzione professionale per i docenti con contratto a tempo determinato o senza progressione di carriera stabilendo che esso viene corrisposto “dalla data di assunzione del servizio e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività di didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
A fronte di tale dettato della contrattazione collettiva, il convenuto ha precisato, con nota CP_1
8110 del 17 Dicembre 2012, che sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari, mentre spetta ai docenti ed ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei, atteso che la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 40 comma 9 della legge 449/1997” .
Deve tuttavia rammentarsi che, con ordinanza delle Sezione Lavoro n. 20015 del 27/07/2018, la
Suprema Corte ha deciso che il ricordato art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale pagina 5 di 11 docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Alla luce di tale chiara e condivisibile decisione, non smentita da arresti successivi di legittimità e condivisa da questo giudicante, occorre stabilire la spettanza al ricorrente della retribuzione professionale docenti per il periodo di assunzione a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/22 come docente, nella misura indicata in ricorso, non oggetto di contestazione da parte del CP_1
convenuto e pertanto utilizzabile da questo giudicante nella presente decisione, sicché
l'amministrazione convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 651,90, sulla quale andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Quanto alla mancata attribuzione della carta elettronica per l'a.s. 2022/23, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata pagina 6 di 11 altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
3. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
4. La giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali decisioni, nonché della recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell'Amministrazione convenuta – di natura contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell'amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pagina 7 di 11 pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio.
Peraltro, l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratti validi solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
5. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e pagina 8 di 11 determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva, come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto, occorrendo considerare al riguardo che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, ed ha affermato che la nozione di “cessazione” andava adattata laddove si riferisse al personale precario, ed ha concluso affermando che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente, in servizio per l'a.s. 2024/25 presso l' ISTITUTO SUPERIORE "BETTY
AMBIVERI" PRESEZZO - va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante pagina 9 di 11 attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per l'a.s. 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di € CP_1
500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 55/2023 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l Parte_4
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'a.s.
2022/23 ed alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per l'a.s. 2021/22 e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di € 500,00 tramite il CP_1 sistema della Carta elettronica, e a corrispondere alla stessa la somma di € 651,90, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
pagina 10 di 11 2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al procuratore CP_1
costituito, che si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%
Così deciso in Belluno, in data 20/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARPAGNANO SABINO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in VIA
MARIANO SANTE - 10 BARLETTA;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in persona Controparte_1 del con l' e con l' CP_6 Controparte_2 Controparte_2
[...]
, ambito , in persona del Direttore Generale - il diritto del ricorrente, per
[...] Controparte_3 l'anno scolastico 2022/2023, durante il quale lavora come docente con contratto a tempo determinato annuale, a vedersi riconosciuta la c.d. Carta del Docente, pari alla somma annua di € 500,00, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, CP_7 per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
pagina 1 di 11 b) condannare il , in persona del l' Controparte_1 CP_6 [...]
e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ambito territoriale di Belluno, Controparte_2 in persona del Direttore Generale, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, a riconoscere all'istante la c.d. Carta del Docente, CP_7 per l'anno scolastico 2022/2023, durante il quale lavora come docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) condannare il , in persona del l' Controparte_1 CP_6 [...]
e l' , , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_5 in persona del Direttore Generale, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, previa creazione della Carta del Docente relativa all'istante e/o, CP_7 comunque, previa adozione degli atti necessari a consentirgli di godere della del predetto beneficio, ad accreditare sulla Carta del Docente relativa all'istante la complessiva somma di € 500,00 e/o, in via gradata, a corrispondergli la complessiva somma di € 500,00 a titolo di c.d. Carta del Docente e/o, in via ancor più gradata, a risarcirgli il danno subito, nella misura di € 500,00, corrispondente all'importo che lo stesso avrebbe percepito se gli fosse stata riconosciuta la c.d. Carta del Docente, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
d) accertare e dichiarare – in contraddittorio con , in persona del Controparte_1
con l' e con l'Ufficio Scolastico Regionale per CP_6 Controparte_2 il Veneto, ambito territoriale di Belluno, in persona del Direttore Generale - il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta, per l'anno scolastico 2021/2022, in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenze brevi, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari alla somma di € 651,90, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, e) condannare il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_6 l' e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ambito Controparte_2 territoriale di Belluno, in persona del Direttore Generale p.t., a corrispondere all'istante, per l'anno scolastico 2021/2022, in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenze brevi, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari alla somma di € 651,90, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
f) il tutto oltre agli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare di rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge.
- In via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della
[...]
Controparte_8
Nel merito in via principale:
- rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
pagina 2 di 11 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
- nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria;
- qualora codesta Spettabile Autorità Giudiziaria dovesse reputare fondate le istanze avversarie sulla retribuzione professionale docenti, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto reclamato chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, di emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del sopra eccepito divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 27/04/2023 , come sopra rappresentato, conveniva Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in CP_1
virtù di reiterati contratti a tempo determinato, quale docente di scuola secondaria di II grado, nell'a.s.
2021/2022 in forza di due contratti di lavoro a tempo determinato, per l'insegnamento di –
dal 2.3.2022 Parte_2 all'8.6.2022 e dal 9.6.2022 al 15.6.2022, per n.18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Tecnico
Industriale “GUGLIELMO MARCONI” di Dalmine, per un totale di 106 giorni, e nell'a.s. 2022/2023 sempre in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente supplente annuale per un posto NORMALE e per l'insegnamento di Parte_3
su cattedra ESTERNO, dal 13.12.2022 al 31.8.2023, per n.10 ore settimanali di
[...] lezione presso l'I.I.S. FOLLADOR di Agordo e con contratto a tempo determinato, dal 15.12.2022 al
30.6.2023, per n.1 ora settimanale aggiuntiva di lezione presso ISTITUTO SUPERIORE di Feltre.
Il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento nell'anno scolastico 2022/2023 della possibilità di usufruire dell'erogazione di € 500,00 annui di cui all'art.1, comma 121, della Legge n.107/2015 e del pedissequo DPCM del 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), mentre con riferimento all'a.s.
2021/2022,
pagina 3 di 11 il ricorrente si doleva di non aver percepito, pur avendone diritto, la retribuzione professionale docenti
(RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, e della violazione da parte del convenuto CP_1
del principio di non discriminazione tra prestatore di lavoro a tempo determinato ed a tempi indeterminato sancito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/01 e dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE), che aveva efficacia diretta nell'ordinamento italiano e che rendeva applicabile ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa (non solo gli scatti di anzianità) e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Precisava l'attore che la Retribuzione Professionale Docenti, istituita dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, era prevista, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, l'attribuzione al personale scolastico docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. A detti compensi si aggiungeva il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo, ed entrambe le voci accessorie erano corrisposte per dodici mensilità, con le modalità previste dall'art. 25 del CCNL.
Si doleva il ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, nonché egli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, atteso che l'attribuzione delle voci salariali citate al solo personale di ruolo o assunto per l'intero anno scolastico si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte ricorrente lamentava la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Quanto alla mancata corresponsione della c.d. carta elettronica per l'a.s. 2022/23 il ricorrente si doleva della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in pagina 4 di 11 subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito della domanda, rammentandosi – quanto alla Retribuzione Professionale Docenti- che l'art.7 del CCNL del
14.03.2001, prevede che :
”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta, per dodici mensilità, con le modalità stabilite dall'art.25 del CCNL del
31.08.99, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.05.1999 e dagli articoli 24 e 25 del CCNL del 04.08.1995”. L'art.25 del CCNI del 31.08.1999 alla lettera C) individua l'ammontare della retribuzione professionale per i docenti con contratto a tempo determinato o senza progressione di carriera stabilendo che esso viene corrisposto “dalla data di assunzione del servizio e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività di didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
A fronte di tale dettato della contrattazione collettiva, il convenuto ha precisato, con nota CP_1
8110 del 17 Dicembre 2012, che sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari, mentre spetta ai docenti ed ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei, atteso che la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 40 comma 9 della legge 449/1997” .
Deve tuttavia rammentarsi che, con ordinanza delle Sezione Lavoro n. 20015 del 27/07/2018, la
Suprema Corte ha deciso che il ricordato art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale pagina 5 di 11 docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Alla luce di tale chiara e condivisibile decisione, non smentita da arresti successivi di legittimità e condivisa da questo giudicante, occorre stabilire la spettanza al ricorrente della retribuzione professionale docenti per il periodo di assunzione a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/22 come docente, nella misura indicata in ricorso, non oggetto di contestazione da parte del CP_1
convenuto e pertanto utilizzabile da questo giudicante nella presente decisione, sicché
l'amministrazione convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 651,90, sulla quale andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Quanto alla mancata attribuzione della carta elettronica per l'a.s. 2022/23, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata pagina 6 di 11 altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
3. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
4. La giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali decisioni, nonché della recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell'Amministrazione convenuta – di natura contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell'amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pagina 7 di 11 pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio.
Peraltro, l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratti validi solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
5. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e pagina 8 di 11 determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva, come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto, occorrendo considerare al riguardo che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, ed ha affermato che la nozione di “cessazione” andava adattata laddove si riferisse al personale precario, ed ha concluso affermando che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente, in servizio per l'a.s. 2024/25 presso l' ISTITUTO SUPERIORE "BETTY
AMBIVERI" PRESEZZO - va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante pagina 9 di 11 attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per l'a.s. 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di € CP_1
500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 55/2023 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l Parte_4
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
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tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'a.s.
2022/23 ed alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per l'a.s. 2021/22 e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di € 500,00 tramite il CP_1 sistema della Carta elettronica, e a corrispondere alla stessa la somma di € 651,90, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
pagina 10 di 11 2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al procuratore CP_1
costituito, che si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%
Così deciso in Belluno, in data 20/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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