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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa UE ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
21 novembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1
e in qualità di titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola AN di
AN RO, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in NO, via Vincenzo Bellini, n. 13, presso lo studio dell'avv. Luca Lucini, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Danilo Giandini, giusta procura allegato in via telematica all'atto di citazione in appello pagina1 di 34 APPELLANTE
Contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
), residente in [...] ed elettivamente
[...]
domiciliato in Cremona, via Janello Torriani, n. 15, presso lo studio degli avvocati
VA BE e FR BE, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATO
E contro
(C.F. e P. I.V.A.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_1
in Biassono (MB), via Gerardo dei Tintori, n. 2 ed elettivamente domiciliata in
Cinisello Balsamo (MI), via Gorki, n. 3, presso lo studio degli avvocati Delia
SS e RA SS, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9025/2024, pubblicata il 17 ottobre 2024 dal Tribunale di
NO nella causa iscritta al n. 30272/2021 r.g.
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e
trascrizioni
Conclusioni:
pagina2 di 34 Per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte D'Appello, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: Nel merito, in via principale
- accertato e dichiarato che la condotta descritta in atti ad opera del Sig.
e della integra Controparte_1 Controparte_3 una fattispecie di spoglio del possesso sui terreni catastalmente censiti al NCEU del Comune di SS (MI) al Fg. 2, Mapp. 60-167 ai danni del Sig.
[...]
, disporre la reintegrazione nel pieno e libero godimento del Parte_1 possesso in favore di quest'ultimo, ordinando alla Controparte_3
e al Sig. di liberare il fondo in parola da
[...] Controparte_1 cose e/o persone;
- per l'effetto, condannare alla Controparte_3 restituzione di tutte le somme corrisposte dal Sig. a titolo di Parte_1 refusione delle spese di lite per effetto dell'ordinanza Trib. NO (Dott. Petrucci) del 19/11/2021 e comunicata il 22/11/2021 resa all'esito della fase cautelare del giudizio di primo grado, nonché dell'ordinanza Trib. NO (Dott.sa Terni) del 11/01/2022 e comunicata il 12/01/2022 resa all'esito del reclamo di cui al R.G. n. 48876/2021; condannare il Sig. CP_1
e alla restituzione delle somme
[...] Controparte_3 eventualmente corrisposte in loro favore dal Sig. per le Parte_1 medesime causali e/o per effetto della sentenza qui impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado ed eventualmente non ammessi. In particolare, si chiede essere ammessi a prova per testi, nonché all'interrogatorio formale del Sig. e del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore della , sui seguenti Controparte_3 capitoli di prova:
1) Vero che dal 2010 il Sig. conduce in coltivazione i Parte_1 terreni siti in SS (MI), nelle vicinanze Via Pasubio 15 ed in particolare, sino all'aprile 2021, quelli catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg.
2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 2) Vero che nel periodo compreso fra ottobre e novembre 2019 il Sig.
[...]
, su incarico e per conto del Sig. effettuava CP_4 Parte_1 lavorazioni di preparazione dei terreni e di semina del frumento sui terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 3) Vero che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2020 il Sig.
[...]
, per il tramite dell'azienda Biffi Servizi Agricoli Snc, effettuava Parte_1 operazioni di trebbiatura del frumento sui terreni siti in SS, fra cui quelli catastalmente censiti al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste), lavorazioni in relazione alle quali veniva emessa la fattura n. 61/2020 (doc. 14, che si rammostra al teste).
pagina3 di 34 4) Vero che nel mese di giugno 2020 la Controparte_5 a seguito della trebbiatura del frumento raccoglieva la paglia dai
[...] terreni condotti dal Sig. e nello specifico da quelli Parte_1 catastalmente censiti al Fg. 2, Mapp. 60-167 del Comune di SS, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste).
5) Vero che nel giugno 2020 il Sig. , su incarico e per conto del CP_4 Sig. , provvedeva a rimuovere i gambi del frumento raccolto Parte_1 sui terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste), ed effettuava sui medesimi fondi operazioni di aratura e preparazione del terreno.
6) Vero che tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2020 i Sig.ri Parte_2 e , su incarico del Sig. Parte_3 Parte_1 effettuavano operazioni di semina dei girasoli sui terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste).
7) Vero che nel periodo compreso tra luglio e novembre 2020 il Sig.
[...]
, insieme ai Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 CP_4 Parte_3
, effettuava, in più momenti separati, la raccolta dei girasoli sui
[...] terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 8) Vero che tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2020 il Sig.
su incarico e per conto del Sig. , effettuava CP_4 Parte_1 lavori di preparazione alla coltivazione del fondo e provvedeva ad arare e fresare i terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 9) Vero che il campo sito in SS (MI) e catastalmente censito al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167 (cfr. allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22, che si rammostrano al teste) è rimasto arato e fresato dal dicembre 2020 sino all'aprile 2021, come raffigurato nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 10) Vero che nell'aprile 2021 i macchinari ed i trattori della
[...] accedevano ai terreni siti in SS (MI) e catastalmente Controparte_3 censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, occupandoli, sradicando le piante e gli arbusti ivi giacenti ed effettuando movimentazioni di terra (come da fotografie sub doc. 6 che si rammostrano).
11) Vero che le fotografie sub doc. 9 del fascicolo (che si CP_3 rammostrano al teste) rappresentano la parte boschiva del terreno sito in SS e catastalmente censito al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60 (cfr. anche allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22, che si rammostrano).
12) Vero che il Sig. nel periodo compreso fra il 2010 Parte_1 e il 2021 ha inserito annualmente i terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60-167 nel proprio fascicolo aziendale, come si evince dai docc. 2 e 19 che si rammostrano.
13) Vero che nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021 ed anche nelle annate precedenti il Sig. , in proprio e quale titolare della Parte_1 propria azienda agricola, per il tramite della propria associazione di categoria
pagina4 di 34 , ha presentato annualmente la Domanda Unica per Parte_4 conseguire i titoli PAC sui terreni siti in SS (MI) e, fra questi, quelli catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60-167, come pure si evince dal doc. 23 che si rammostra. 14) Vero che dal 2016 ad oggi l' , ai fini della Parte_4 domanda annuale PAC presentata nell'interesse del Sig. , Parte_1 ha indicato quale titolo legittimante la conduzione dei terreni siti in SS (MI) ed in particolare di quelli censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60-167, la scrittura sub doc. 3 (che si rammostra). 15) Vero che nel periodo compreso fra il 2018 e il 2021, così come nelle annate precedenti, il Sig. ha conseguito i titoli PAC sui Parte_1 terreni siti in SS (MI) e, fra questi, su quelli catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60-167, come si evince dal doc. 24 che si rammostra.
Si indicano quali testi i Sig.ri:
• , residente a [...], sui Parte_2 capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
• residente a [...] Martesana, 25, sui capitoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11;
• , residente a [...], sui Testimone_1 capitoli 1, 10, 11;
• , residente a [...]
15, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
• c/o Biffi Servizi Agricoli Snc di Tes_2 Controparte_6
, con sede ad Acurzio (MB), Via G. Bersan, 31, sui capitoli 1, 3, 11;
[...]
• c/o Testimone_3 Controparte_5
con sede a AG DO (MI), Via Orobona, 2, sul capitolo 1, 4, 11;
[...]
• c/o Testimone_4 Controparte_5 con sede a AG DO (MI), Via Orobona, 2, sul capitolo 1, 4, 11;
• , residente in [...] sui capitoli 1, 8, 9, 10 e 11;
• , residente a [...], Testimone_6 sui capitoli 1, 11;
• , residente a [...], Testimone_7 sui capitoli 1, 11;
• residente a [...], sui capitoli 1, Tes_8
11;
• attuale segretario Coldiretti , c/o Testimone_9 Pt_4 Pt_4
, Via Colombo, 6C, sui capitoli 12, 13, 14, 15; Parte_4
• , ex segretario , sui capitoli 12, Testimone_10 Parte_4
13, 14, 15;
• ex segretario , sui capitoli 12, 13, Tes_11 Parte_4
14, 15”.
Per : Email_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO: Nel merito:
pagina5 di 34 - rigettare l'appello proposto dal signor , in proprio e Parte_1 quale titolare dell'Azienda Agricola AN di AN RO in quanto infondato in fatto ed in diritto in ragione di quanto sopra esposto e documentato e contestualmente confermare integralmente la sentenza n. 9025/2024 del 15/10/2024, pubblicata il 17/10/2024 pronunziata dal Tribunale di NO, Sez. IV Civile (G.I. dott. Alessandro Petrucci) nella causa avente R.G. 39272/2021;
- in ogni caso, spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (ivi compresi quelli relativi al procedimento di reclamo avente R.G. 48876/2021 del Tribunale di NO) rifuse, oltre C.P.A., IVA, e rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. N. 55/2014 e s.m.i.
- In via istruttoria
- si chiede l'integrale rigetto delle domande istruttorie introdotte dalla dal signor , in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola Parte_1 AN di AN RO con atto di citazione in appello notificato in data 21/11/2024”.
Per : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e richiesta disattesa: IN VIA PREGIUDIZIALE: Ravvisata la manifesta infondatezza e/o l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., rigettare l'appello proposto dal signor
[...]
con conseguente conferma integrale della sentenza n. 9025/2024 Parte_1 emessa e pubblicata in data 17/10/2024 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 3927/2021 del Tribunale di NO, Sezione IV Civile, G.I. dott. Alessandro Petrucci. IN PRINCIPALITA': Rigettare l'appello proposto dal signor perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 9025/2024 emessa e pubblicata in data 17/10/2024 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 3927/2021 del Tribunale di NO, Sezione IV Civile, G.I. dott. Alessandro Petrucci. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, dell'intero giudizio di primo grado (compresa la fase possessoria internale) e della fase di reclamo, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'integrale rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte appellante. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via pregiudiziale e di quella svolta in via principale, ammettere i mezzi istruttori dedotti in primo grado ed eventualmente non ammessi, che qui si riportano integralmente (omissis)”.
pagina6 di 34 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., ritualmente notificato a
[...]
e a Controparte_1 Controparte_3 [...]
ha chiesto al Tribunale di NO la reintegrazione “nel pieno e Parte_1 libero godimento del possesso dei terreni catastalmente censiti al NCEU del
Comune di SS (MI) al Fg. 2, Mapp. 60-167”, “ordinando alla
[...]
e al Sig. di liberare il fondo in Controparte_3 Controparte_1 parola da cose e/o persone”.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato le seguenti significative circostanze: che sin dal 2001 il ricorrente conduceva, per il tramite della propria azienda agricola, alcuni terreni siti in SS (MI) e svolgeva la propria attività di coltivazione sulle unità immobiliari catastalmente censite nel N.C.E.U. di tale
Comune al foglio 2, mappali 60-167-259-289 e al foglio 3, mappali 183-47-50, in forza di apposito contratto di comodato concluso con il proprietario CP_1
, giusta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.
[...]
47 del D.P.R. n. 445/2000, datata 1 gennaio 2016; che nel mese di aprile 2021 – approssimativamente tra il giorno 3 e il giorno
24 – il ricorrente aveva notato interferenze di terzi sui predetti terreni, consistenti nella recisione di alcuni cavi elettrici e nella manomissione e nello spostamento di tubi metallici utilizzati a scopi irrigui, che prontamente erano state denunciate alle autorità competenti;
che, successivamente, il ricorrente aveva appreso dell'intervenuta stipulazione di un contratto di affittanza agraria tra il proprietario dei terreni e
; Controparte_3 che, nel medesimo periodo, la detta società semplice aveva ritenuto del tutto arbitrariamente di farsi giustizia da sé, accedendo ai terreni di cui ai mappali 60 e
167, eradicando tutti gli alberi presenti sul mappale 60, in parte boschivo, rimuovendo alcune serre ed effettuando operazioni di livellatura, prima di intraprendere l'attività colturale sul fondo;
che, con missiva a firma del legale di fiducia, datata 10 maggio 2021, il proprietario dei detti terreni, , aveva diffidato il Controparte_1 ricorrente, che aveva nel frattempo rivendicato la propria legittima detenzione –
“dal porre in essere momenti di turbativa volti ad ostacolare l'esercizio della
pagina7 di 34 piena coltivazione dei terreni … condotti in affitto dalla “ Controparte_3
”, con ciò attestando la presenza del ricorrente sul fondo sino ad allora;
[...] che aveva, infine, inviato formale disdetta dal Controparte_1 rapporto di comodato, facendo riferimento ad un accordo concluso nel 2003, laddove, invece, il comodato risultava rinnovato e regolamentato dalla scrittura di cui al documento n.
3. Con la medesima lettera di disdetta CP_7
aveva contestualmente chiesto la restituzione delle unità
[...] immobiliari “non oltre il giorno 11 novembre 2021, in modo da … consentire un agevole raccolto di tutte le colture in atto sui detti terreni”, in tal modo dando atto, di fatto e nuovamente, della legittima conduzione da parte del ricorrente;
che, con missiva del 9 luglio 2021, per il tramite del proprio legale, il ricorrente aveva chiesto alle controparti la liberazione dei terreni di cui ai mappali
60 e 167; richiesta alla quale era stato opposto rifiuto;
che, per il tramite di e stipulando con essa Controparte_3 contratto di affittanza agraria datato 10 aprile 2021, Controparte_1 aveva agito con la consapevolezza e con la volontà di sovvertire la signoria di fatto sui beni, contro l'espressa volontà del ricorrente, mediante l'azione posta in essere dall'affittuaria e nella quale si era sostanziata la violenta e clandestina apprensione dei fondi;
che, dunque, i resistenti avevano posto in essere uno spoglio nei confronti del ricorrente.
Costituitisi nel giudizio possessorio, a mezzo di differenti difensori, i resistenti hanno contestato il fondamento del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19 novembre 2021 il Tribunale di NO ha rigettato la domanda possessoria proposta da condannandolo a Parte_1 rimborsare le spese processuali alle controparti.
Con ordinanza del 12 gennaio 2022, decidendo il reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. proposto da , il Tribunale di NO, in Parte_1 composizione collegiale, ha confermato la detta ordinanza di rigetto, per difetto di prova del titolo in conformità al quale il ricorrente avrebbe esercitato una detenzione qualificata sui terreni di cui ai mappali 60 e 167.
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2022, ha Parte_1 chiesto la prosecuzione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 703, quarto comma, c.p.c.
pagina8 di 34 Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, assunzione degli interrogatori formali delle parti ed escussione di sei testimoni ( , CP_4 Tes_12 Testimone_13
, ed , con sentenza n. Parte_2 Testimone_14 Testimone_15
9025/2024, pubblicata il 17 ottobre 2024, il Tribunale di NO ha rigettato la domanda di reintegrazione nella detenzione qualificata dei fondi siti in SS
(MI), di cui al foglio 2, mappali 60 e 167, proposta da nei Parte_1 confronti di e di;
Controparte_1 Controparte_3 ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 dei detti convenuti e ha condannato l'attore a rimborsare ai convenuti le spese di lite.
Dopo aver ricordato la giurisprudenza in materia di azione di reintegrazione proposta dal detentore autonomo e la necessità della prova dell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente ad un titolo concesso per la soddisfazione di un proprio interesse, indipendentemente dalla validità e dall'efficacia di siffatto titolo, il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante accertare l'esistenza e l'efficacia di un titolo contrattuale dal 2 gennaio 2011 (cioè, dal giorno successivo alla cessazione degli effetti del contratto di comodato stipulato il 20 luglio 2003 tra e lo zio ). Ha, quindi, Parte_1 Controparte_1 ritenuto irrilevante accertare la paternità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'attore e da questi erroneamente qualificata quale “Contratto di comodato del Parte_1
01/01/2016”.
Il giudice ha accertato l'assenza di prova di un titolo sottostante al rapporto di fatto con la res, reputando, pertanto, l'irrilevanza di un accertamento in ordine all'apocrifia o all'autografia della predetta dichiarazione del 2016, in quanto non costituente il contratto.
Ha evidenziato il difetto di allegazione e di prova in ordine a quando e come fosse stato stipulato l'asserito contratto di comodato.
Ha messo in rilievo le incongruenze delle produzioni documentali offerte dall'attore dopo la prosecuzione del giudizio nel merito, evidenziando la peculiarità della ricevuta di registrazione di un asserito contratto verbale di affitto di beni immobili che sarebbe stato stipulato tra le parti il 13 maggio 2011
(documento prodotto il 12 aprile 2022).
pagina9 di 34 Il giudice ha rilevato come tale contratto di locazione (e non di comodato) concernesse gli stessi terreni di quelli di cui alla dichiarazione sostitutiva del 2016
e riguardasse un lasso temporale coincidente con quello del contratto di comodato
(a tempo indeterminato dal 2016).
Ha, quindi, ritenuto che “Questa proliferazione di asseriti contratti mai documentati ma sempre affermati sulla base di documenti indiretti asseritamente sottoscritti dal resistente rende piuttosto inattendibili entrambe le produzioni.
Anche in merito a tale contratto verbale di locazione non vi è stata alcuna deduzione istruttoria atta a dimostrare la sua conclusione o la sua avvenuta modifica e sostituzione con quelle di comodato, successivo”.
Dopo aver evidenziato che, al fine della tutela possessoria invocata dall'attore, ciò che rileva è l'accertamento in fatto di cosa facesse l'attore su quei terreni, il giudice ha accertato la carenza delle allegazioni, stante un generico riferimento, nel ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c., alle “ordinarie operazioni agronomiche”, alla “coltivazione” e al “percepimento dei titoli PAC sui terreni fatti oggetto di spoglio” e la deduzione, solo nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., delle circostanze che dovrebbero sostenere la c.d. conduzione del fondo, da sempre indicata in atti (anche nel reclamo) quale fondamento della invocata tutela possessoria.
Il giudice ha evidenziato che nei capitoli di prova ammessi erano stati allegati dall'attore gli atti di esercizio della detenzione qualificata, a guisa di comodatario del cespite e, precisamente, i seguenti: tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2020, operazioni di trebbiatura del frumento sui terreni di cui ai mappali 60 e 167; nel giugno 2020, rimozione di gambi del frumento raccolto sui detti terreni;
tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2020, operazioni di semina dei girasoli;
nel periodo compreso tra luglio e novembre 2020, la raccolta, in più momenti separati, dei girasoli;
tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2020, lavori di preparazione alla coltivazione del fondo, attività di aratura e fresatura dei detti terreni di cui ai mappali 60 e 167.
pagina10 di 34 Dopo aver evidenziato un insanabile contrasto tra le dichiarazioni di un teste di parte attrice e i testi dei convenuti, il giudice di prime cure ha ritenuto l'inattendibilità dei testi dell'attore, e . CP_4 Parte_2
In particolare, il Tribunale di NO ha evidenziato il contrasto tra i dati contenuti nel c.d. fascicolo aziendale, autocompilato dall'attore (avente rilievo ai Pt_ fini dell'ottenimento dei finanziamenti agricoli) e le dichiarazioni del teste e delle stesse dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale.
Il giudice ha rilevato che nella parte del fascicolo compilata il 15 gennaio
2020 la data di raccolta del frumento era indicata nel novembre 2020, mentre il Pt_ teste aveva affermato che sarebbe avvenuta tra maggio e giugno 2020. Pt_ Ha ritenuto che questa discrasia inficiasse l'attendibilità del teste e palesasse l'inconsistenza della difesa dell'attore circa la corrispondenza tra libretto di campagna (peraltro non prodotto dall'attore) e dati del fascicolo aziendale, facendo emergere l'importanza che avrebbe avuto nel giudizio la produzione di tale libretto di campagna.
Ha aggiunto, in relazione al mappale 167, che, secondo quanto indicato nel fascicolo aziendale, non vi sarebbe stata alcuna coltura in atto, neanche in parte, essendo autodefinito incolto o ritirato dalla produzione al 2020.
Ha evidenziato che non vi era prova della semina e della raccolta di girasoli nell'anno 2020, con il conseguente più che fondato dubbio che in quelle annualità precedenti l'asserito spoglio l'attore non avesse esercitato alcuna attività agricola riconoscibile dall'esterno quale potere di fatto sulla cosa.
Il giudice ha aggiunto che le produzioni fotografiche e cartografiche offerte in comunicazione da come documenti nn. 3 e 9 Controparte_3 raffiguravano uno stato dei luoghi incompatibile con l'asserito perdurante possesso da parte dell'attore, in ragione: a) della presenza di piante e arbusti dall'altezza notevole, da cui l'inferenza circa lo stato di abbandono del fondo, anche nella parte centrale e non solo in quella boschiva;
b) del rinvenimento di veri e propri rifiuti e rottami, che si palesavano quale attività non riconducibile all'esercizio di un potere di fatto ad immagine di un comodato né in astratto di qualunque diritto reale, stante il divieto e la repressione, anche penale, dell'abbandono dei rifiuti;
un'attività che non può esercitarsi in via petitoria o contrattuale, perché vietata dall'ordinamento per ragioni imperative o di pubblico pagina11 di 34 interesse e che non può, pertanto, essere riconosciuta in fatto e legittimare la tutela possessoria del ius possessionis.
Il giudice ha escluso rilevanza alla fotoriproduzione prodotta dall'attore come documento n. 22, poiché trattasi di estratto del sito googlemaps che raffigurerebbe i luoghi nel 2021, dal quale non si comprende, tuttavia, in quale periodo siano state scattate le istantanee riprodotte nel 2021 sul citato sito.
Il giudice ha ricordato che i testimoni dei convenuti hanno confermato l'insussistenza di qualsivoglia coltura in atto in epoca precedente alla conclusione del contratto di affittanza agraria da parte di;
Controparte_3
l'insussistenza di una preparazione dei terreni o di una loro parte alla futura coltura nei mesi precedenti il gennaio 2021. Ha evidenziato la congruenza interna di tali dichiarazioni testimoniali e la loro coerenza con lo stato dei fondi (pervaso da arbusti ed erbacce), dimostrato dalla presenza di materiali di scarico e vera e propria spazzatura sulla porzione di sedime del mappale 60 prospiciente quello di cui al mappale 62.
Ha, altresì, desunto l'assenza di attività agricola da parte dell'attore in epoca antecedente l'asserito spoglio dalla stessa genesi della vicenda contrattuale insorta tra i due convenuti: prima dell'asserito spoglio, avvenuto nell'aprile 2021,
aveva manifestato interesse ad estendere la Controparte_3 propria attività agricola (in essere presso i terreni limitrofi) anche a quelli di proprietà di , in considerazione dello stato dei luoghi, Controparte_1 tanto che il contratto di affitto agrario concluso dai convenuti il 10 aprile 2021 faceva espresso riferimento al totale stato di abbandono e incuria dei terreni oggetto di causa, alla loro inidoneità alla pronta coltura, alla necessità di operazioni straordinarie di pulizia e alla conseguente rinuncia ad un'annualità di canone da parte dell'affittante, in ragione delle spese e delle opere che l'affittuaria era onerata ad eseguire per fruttificare i terreni.
In definitiva, il giudice ha ritenuto il difetto della situazione legittimante la tutela possessoria.
In ultima analisi, il giudice ha accertato l'assenza di animus spoliandi in capo a , in quanto lo stato dei luoghi era tale che Controparte_3 qualunque soggetto non avrebbe potuto non ritenere l'assenza di qualunque ius possessionis.
pagina12 di 34 Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 novembre 2024,
[...]
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Azienda Parte_1
Agricola AN di AN RO, ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
Costituitosi in giudizio il 14 febbraio 2025, ha Controparte_1 confutato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
Il 19 febbraio 2025 si è costituita Controparte_3 puntualmente contestando i motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Con ordinanza del 14 marzo 2025 la Corte ha rigettato l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 27 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Tutte le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindi giorni prima dell'udienza) all'uopo assegnati con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante censura la parte della sentenza che ha ritenuto del tutto superfluo, al fine del riconoscimento di un possesso sull'area, il vaglio delle vicende contrattuali che hanno interessato negli anni e almeno dal 2011 al 2021 i rapporti, anche solo da un punto di visto di fatto, tra , coltivatore diretto e il di lui zio Parte_1 CP_1
, proprietario dei terreni oggetto di causa.
[...]
L'appellante afferma che il giudice non ha tenuto conto del fatto che l'attore ha riferito di essere conduttore dei terreni di cui ai mappali 60 e 167 in forza del contratto di cui al documento n. 3 dallo stesso prodotto.
Ricorda di aver esposto nel corso del giudizio di primo grado che la sua conduzione dei fondi oggetto di causa si è fondata su numerosi titoli e ha, quindi, ribadito che, in un primo momento, dal 2003, il proprietario CP_1
aveva concesso le suddette unità immobiliari in comodato d'uso
[...] gratuito;
dal 2011 la conduzione si era basata su un contratto di affitto verbale pagina13 di 34 (peraltro regolarmente registrato); infine, dal 2016 ciò era avvenuto in virtù di apposito contratto di comodato, con il quale aveva Parte_1 regolamentato i rapporti con lo zio.
L'appellante sostiene, dunque, che in virtù di dette evidenze documentali può senz'altro affermarsi che egli ha di fatto esercitato una signoria di fatto sui fondi, provvedendo anche, di anno in anno e ben prima che Controparte_3
intervenisse sui fondi, in maniera pubblica e riconosciuta da
[...] terzi, alla presentazione delle domande PAC, mediante inserimento dei mappali in contestazione all'intero del proprio fascicolo aziendale.
L'appellante lamenta, inoltre, che il giudice non abbia tenuto in considerazione il fatto che lo stesso aveva Controparte_1 riconosciuto espressamente, nella propria comparsa di risposta, che il fondo di cui al mappale 167 non era mai stato rilasciato dal nipote, odierno appellante, che vi aveva, quindi, esercitato un possesso sino all'aprile 2021.
Precisa che, quanto al mappale 60, essendo un tutt'uno con il mappale 167, di cui è parte integrante a livello fisico e geografico, lo stesso non può avere avuto sorte differente rispetto al mappale 167 e, quindi, per entrambi va riconosciuto il possesso di . Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Sin dal ricorso ex art. 703 c.p.c., introduttivo della fase interdittale del procedimento possessorio, ha fatto valere una posizione di Parte_1 detenzione qualificata e non di possesso, avendo posto a fondamento della propria posizione giuridica, definita come di conduzione dei fondi agricoli oggetto di causa, un asserito contratto di comodato, individuato nel documento n. 3, costituente, in realtà, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, non un contratto, ma una mera dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, datata 1 gennaio 2016 e apparentemente sottoscritta da e da quest'ultimo disconosciuta. Controparte_1
Nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado
[...]
ha indicato, a fondamento della sua conduzione dei fondi in Parte_1 contesa, una pluralità di titoli: il comodato del 2003; un contratto di affitto verbale del 2011, registrato (doc. n. 17) e l'asserito contratto di comodato del 2016 (doc.
n. 3, cit.).
pagina14 di 34 Premesso, quindi, che la situazione di cui l'odierno appellante chiede tutela
è una situazione di detenzione qualificata, come tale correttamente qualificata dal giudice di prime cure, va ricordato che “Il detentore autonomo, che proponga azione di reintegrazione del possesso, deve provare di aver esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione, senza che il giudice debba accertare la validità e
l'efficacia di siffatto titolo, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto” (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 17 febbraio 2014, n. 3627).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente ritenuto irrilevante accertare l'esistenza di un contratto valido ed efficace a decorrere dal 2 gennaio 2011, cioè dal giorno successivo alla cessazione degli effetti del contratto di comodato stipulato il 2 luglio 2003 (doc. n.
1, fascicolo di primo grado di ); ha, altresì, ritenuto Controparte_8 irrilevante accertare la paternità della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dall'odierno appellante (doc. n. 3, cit.), erroneamente qualificata come contratto di comodato.
La decisione impugnata è conforme ai principi che regolano la materia, in ragione del fatto che il detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine, ma non anche la persistenza della sua validità ed efficacia nel momento dello spoglio (cfr. Cass. 3 marzo 1994, n. 2111)
e che il detentore che agisce, ex art. 1168, secondo comma, c.c., per la reintegra, può fornire la prova del titolo anche per presunzione non essendo in discussione la validità e gli effetti del vincolo che giustifica la detenzione qualificata, ma esclusivamente il fatto storico dell'esistenza del corrispondente potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. 20 maggio 2008, n. 12751); che la prova dell'esistenza del titolo di detenzione non può, dunque, essere intesa come prova d'esistenza di un titolo valido ed efficace, che involge non già questione in ordine al potere di fatto sulla cosa, qual è la detenzione tutelata dall'art. 1168 c.c., bensì una questione contrattuale in ordine al diritto di detenere la cosa, che esula dal presente giudizio possessorio, nel quale non sono in discussione gli effetti negoziali del titolo della detenzione, ma il fatto storico della detenzione, come esplicitata dal titolo;
con la conseguenza che la prova del titolo può essere data con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni e prova testimoniale.
pagina15 di 34 Evidenziato, inoltre, che il titolo della detenzione può anche perfezionarsi per facta concludentia, la prova del titolo della detenzione qualificata si risolve, nel caso in esame, nell'accertamento – anche a mezzo di presunzioni - di un potere di fatto sulla cosa corrispondente ad un rapporto di fatto di comodato sui terreni in contestazione.
Giustamente, il giudice di prime cure ha, dunque, osservato che “Ciò che rileva è se esercitasse al tempo dell'asserito spoglio un Parte_1 potere di fatto sulla cosa ad immagine del contratto di comodato sui due terreni oggetto di causa: i mappali 167 e 60, anche solo a “specchio” dell'originario contratto di comodato (fatto incontestato) spirato per intervenuta disdetta nel
2010” (p. 6, sentenza gravata). Detta statuizione è, peraltro, conforme al consolidato principio di diritto per cui “la nozione di detentore non cessa con il venir meno del contratto, con la conseguenza che in caso di rifiuto alla restituzione del bene concesso in comodato o in locazione nonostante la cessazione del contratto, il comodante o il locatore devono comunque agire secondo le forme previste dalla legge per il rilascio dell'immobile, non potendo invece apprendere il bene in modo unilaterale” (Cass. 1 settembre 2014, n.
18486; Cass. 25135 del 2015).
Dopo aver giustamente accertato che non aveva Parte_1 prodotto alcun contratto, ma solo semplici dichiarazioni unilaterali (tali essendo i documenti nn. 3 e 17 invocati dall'odierno appellante a fondamento del motivo in esame), peraltro dal contenuto contraddittorio, il giudice di prime cure ha, quindi, valutato, alla stregua delle altre prove acquisite nel processo, se sussistesse o meno un potere di fatto sui fondi oggetto di causa corrispondente al contenuto del contratto di comodato posto dall'attore a fondamento della propria azione possessoria.
Il giudice di prime cure ha correttamente escluso che i documenti prodotti da (doc. nn. 3 e 17) costituissero titolo della detenzione Parte_1 qualificata invocata da tale parte.
Oltre ad essere delle mere dichiarazioni unilaterali, tali documenti si presentano affatto contraddittori, posto che l'asserito contratto verbale di affitto di immobili che sarebbe stato stipulato da con lo zio odierno Parte_1 appellato il 13 maggio 2011 (di cui l'odierno appellante ha prodotto la ricevuta di pagina16 di 34 registrazione) riguarda gli stessi terreni oggetto della dichiarazione sostitutiva del
1 gennaio 2016 e copre lo stesso periodo di tempo dell'asserito contratto di comodato a tempo indeterminato del 2016.
Si aggiunga che a tali contraddizioni documentali si contrappone il vuoto assertivo, posto che non ha allegato alcuna circostanza atta a Parte_1 spiegare la conclusione o la modifica e sostituzione del contratto di affitto con quello di comodato, successivo.
Giustamente, il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto inattendibili le dette produzioni documentali.
Alla luce dei principi di diritto in precedenza evidenziati in ordine alla tutela della detenzione qualificata, priva di pregio è la doglianza dell'appellante, secondo cui il giudice non avrebbe considerato che lo stesso CP_1
aveva riconosciuto espressamente che il terreno non era mai stato
[...] rilasciato dal nipote che vi aveva, quindi, esercitato un possesso sino Pt_1 all'aprile 2021.
Al riguardo, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva dedotto di aver concesso i controversi Controparte_1 mappali 60 e 167 al nipote in forza di contratto di comodato Parte_1 del 2 luglio 2003, poi cessato a seguito di disdetta e che nel periodo dal 1 gennaio
2011 all'aprile 2021, “nonostante ripetute esortazioni promananti dal proprietario, ovvero dai di lui famigliari (omissis) il signor Parte_1 ha ritenuto occupare sine titulo (e senza nemmeno ritenere di corrispondere alcuna relativa indennità di occupazione) uno dei terreni dello zio – contraddistinto quale mappale n. 167 -, adducendo, in occasione di ogni richiesta di rilascio, scuse sempre diverse”.
Lungi dal costituire riconoscimento di una situazione di fatto di detenzione qualificata, le richiamate allegazioni svolte dal convenuto CP_1
si risolvono nel lamentare l'inadempimento del nipote all'obbligo
[...] di rilascio del bene immobile, a seguito della cessazione del contratto di comodato del 2003. Nelle richiamate deduzioni difensive non vi è alcun riconoscimento del fatto che il nipote, odierno appellante, esercitasse una signoria di fatto sul fondo corrispondente al contenuto del cessato contratto di comodato e che il nipote continuasse, quindi, a svolgere sul fondo le attività agricole che, secondo la pagina17 di 34 prospettazione dell'attore , caratterizzavano il suo rapporto Parte_1 di fatto con le unità immobiliari oggetto di causa.
Va, quindi, escluso che la situazione di fatto di detenzione qualificata vantata da sia stata oggetto di riconoscimento da parte dello Parte_1 zio e che trovi il suo fondamento nei titoli invocati Controparte_1 dall'odierno appellante.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante deduce “Violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. – Erroneità della sentenza in relazione alla valutazione di inattendibilità dei testi e (p. 13, atto di Parte_2 CP_4 appello).
si duole che il giudice abbia ritenuto inattendibili le Parte_1 testimonianze dei detti testimoni dell'attore, per il solo fatto che, dopo aver affermato che da vent'anni l'odierno appellante svolgeva attività di coltivazione sui fondi in SS, precisando che a cavallo del 2020 e del 2021 il terreno era stato preparato per la successiva semina primaverile, gli stessi fossero incorsi in una minima discrasia nella collocazione temporale delle singole tipologie di prodotto, rispetto a quanto indicato nel fascicolo aziendale di
[...]
. Parte_1
L'appellante ritiene che il giudice non abbia soppesato la seguente documentazione prodotta dall'attore, che rappresenterebbe, invece, la prova più evidente del perdurante possesso dei fondi in contestazione: gli estratti del portale SIARL e una serie di fascicoli aziendali da cui emergerebbe che nel corso degli anni (almeno dal 2011) il mappale 60 era sempre stato condotto in coltivazione dall'attore e inserito nel proprio fascicolo aziendale, al pari del mappale 167, che rappresenta un'unica superficie coltivabile con il primo mappale;
tutto ciò anche al fine del conseguimento della PAC;
il fascicolo aziendale relativo all'anno campagna 2021, nel quale sono inseriti il mappale 60 e il mappale 167, con l'indicazione della voce “
[...]
e le date dell'11 novembre 2020 e del 10 novembre 2021, quali, Parte_5 rispettivamente, “Data semina” e “Data raccolta”; lo stesso documento fornirebbe anche la prova del fatto che disponesse dei Parte_1 terreni oggetto di causa;
pagina18 di 34 una serie di ortofoto che raffigurerebbero il campo in coltivazione e di fotografie e video che mostrerebbero, al momento dello spoglio, una superficie fresata e pronta per la coltivazione.
In secondo luogo l'appellante lamenta che il giudice non abbia considerato Pt_ che le deposizioni dei due testi e sono in realtà corroborate da altri CP_4 elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di primo grado.
Spiega che quanto riferito dal teste trova riscontro oggettivo nel Parte_2 documento n. 22 prodotto in primo grado, rappresentato da un estratto “Google
Maps” nel quale sono raffigurati i terreni oggetto di causa pronti per essere Pt_ coltivati, come riferito dai testi e . CP_4
Aggiunge che l'immagine di cui al documento n. 22 rappresenta, con vista aerea, esattamente quanto raffigurato nelle immagini di cui al documento n. 6, cioè frame dei video prodotti come documenti 20 e 21, girati dallo stesso
[...]
con il proprio telefono cellulare immediatamente dopo aver subito Parte_1 lo spoglio;
che nelle immagini di cui al documento n. 6 sono, inoltre, raffigurati i tubi e i piedistalli costituenti l'impianto di irrigazione di proprietà di
[...]
, segno inequivocabile di una presenza costante e recente da parte di Parte_1 quest'ultimo; che il teste ha riferito: “ricordo che l'impianto idrico CP_4 che era fisso da anni con canne e cavalletti che arrivava fino alla strada da un giorno all'altro è stato smontato e portato via fuori dal terreno (omissis) I tubi di irrigazione di cui al capitolo mi risultano essere di proprietà del sig.
[...]
, anche perché ho montato io stesso insieme ad altri quei tubi nel Parte_1 corso degli anni”.
Afferma, infine, che la circostanza riferita dal teste trova riscontro in CP_4 quanto scritto da nella missiva del 26 aprile Controparte_3
2021, in cui quest'ultima lamentava che persistesse “nel Parte_1 tenere condotte del tutto illecite, quali coltivazione ed irrigazione non autorizzate”, con ciò riconoscendo, al contempo, che l'odierno appellante esercitava un possesso sull'area.
Il motivo di gravame è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto l'inattendibilità dei testi dell'attore, e . CP_4 Parte_2
Invero, il primo ha collocato temporalmente il momento della raccolta del frumento nel mese di giugno 2020, mentre nel fascicolo aziendale era stato pagina19 di 34 dichiarato che la stessa fosse avvenuta a novembre 2020. Il teste ha CP_4 più volte affermato di aver compiuto lavorazioni per conto di
[...]
sui mappali 60 e 167, senza ricordare fino a quale data, ma Parte_1 sostenendo che ciò avesse fatto più volte “fino a una data che non ricordo, penso tra il 2019 e il 2020” (cfr. verbale di udienza del 31 gennaio 2023).
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, dubitato dell'attendibilità di un teste che non riusciva a collocare temporalmente i fatti di cui avrebbe avuto percezione diretta, nonostante fosse un operaio di che Parte_1 lavorasse proprio sui terreni oggetto di causa.
Oltre ad esser in contrasto con la prova documentale rappresentata dal fascicolo aziendale, le dichiarazioni del teste destano, giustamente, non pochi CP_4 dubbi, se si considera che, avendo asseritamente svolto ciclicamente per anni la stessa attività sui terreni oggetto di causa, avrebbe dovuto ricordare CP_4 in che momento dell'anno si procedeva alla raccolta del frumento.
Quanto al teste , il giudice di prime cure ha giustamente Parte_2 evidenziato le incongruenze delle sue dichiarazioni rispetto a quanto indicato nel fascicolo aziendale, così rilevando che nella parte del fascicolo compilata il 15 giugno 2020 la data di raccolta del frumento era indicata nel novembre 2020, Pt_ mentre il teste aveva affermato che sarebbe avvenuta tra maggio e giugno
2020; che, quanto al mappale 167, nel fascicolo aziendale esso era indicato come incolto o ritirato dalla produzione al 2020; che in detto fascicolo non vi era traccia della semina e della raccolta di girasoli nell'anno 2020.
Le evidenziate incongruenze appaiono significative ove si consideri che, Pt_ secondo quanto riferito dallo stesso teste , egli segnava sul proprio quaderno di campagna tutte le attività svolte sino al 2021 (momento di ingresso di
[...]
sui terreni oggetto di causa) e che tale quaderno non è stato Controparte_3 prodotto in giudizio da , così risultando impedita l'attività di Parte_1 riscontro delle dichiarazioni del teste.
Le discrasie evidenziate dal giudice di prime cure tra quanto dichiarato dai Pt_ testi e e quanto risultante dal fascicolo aziendale non possono ritenersi CP_4 minime, come affermato dall'odierno appellante, posto che ineriscono all'attività lavorativa di tali testi, che si svolgeva ciclicamente per anni, secondo le loro dichiarazioni, sicché non è verosimile ritenere che operai esperti non fossero in pagina20 di 34 grado di collocare esattamente nel tempo le diverse tipologie di attività agricole dagli stessi poste in essere.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, i documenti dallo stesso invocati
(estratto del portale SIARL, fascicoli aziendali) non possono essere considerati quale prova di un'attività agricola, poiché si tratta di documenti formati dallo stesso appellante o basati sulle sue dichiarazioni.
Le fotografie prodotte da non dimostrano un terreno Parte_1 curato e pronto per la semina.
Il documento n. 22 riporta immagini tratte da Google Maps, di cui non è possibile risalire alla data esatta dello scatto, pur essendo indicato nel 2021 l'anno di registrazione delle immagini.
Quanto alla presenza, sui fondi in contestazione, di tubi e piedistalli costituenti l'impianto di irrigazione (presenza riferita dal teste , va CP_4 evidenziato come, in assenza di attività agricola riconoscibile all'esterno come potere di fatto sulla res, la mera presenza sui fondi dell'impianto di irrigazione non è idonea a provare l'esistenza di una situazione di fatto di detenzione qualificata corrispondente al contenuto del contratto di comodato invocato dall'odierno appellante a fondamento dell'azione di spoglio.
Per lo stesso motivo, nessun riconoscimento di tale situazione di fatto può rinvenirsi nella missiva del 26 aprile 2021, inviata da Controparte_3
a , per lamentare il compimento, da parte di
[...] Parte_1 quest'ultimo, di condotte illecite, “quali coltivazione ed irrigazione non autorizzate” (doc. n. 5, fascicolo di primo grado dell'odierno appellante).
Si aggiunga che, lungi dal riconoscere in capo a Parte_1
l'esistenza di una relazione di fatto con i fondi, la citata missiva era volta a lamentare gli episodi avvenuti il giorno prima, allorché lo stesso
[...]
aveva rimesso in funzione, in mezzo al fondo di cui al mappale 60, Parte_1 un impianto a pioggia, per irrigare il campo, con evidente intento emulativo nei confronti di La missiva del 26 aprile 2021 Controparte_3 indirizzata all'odierno appellante da tale società riguarda, quindi, fatti posti in essere successivamente all'utilizzo dei campi da parte dell'affittuaria
[...]
, sicché non vale come prova dell'esistenza di una relazione Controparte_3 di fatto con i fondi da parte di all'epoca dell'asserito Parte_1
pagina21 di 34 spoglio, posto che già dall'inizio di aprile 2021 la detta società era stata immessa dal proprietario nella detenzione dei beni in contestazione.
In conclusione, il giudice di prime cure ha correttamente valutato le prove testimoniali e quelle documentali, escludendo rilevanza tanto alle dichiarazioni dei testi dell'attore, quanto ai documenti dallo stesso prodotti.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo motivo di appello deduce “Manifesta Parte_1 violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. – palese travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, laddove il giudice di prime cure HA POSTO A
FONDAMENTO della propria decisione una ortofoto di Regione Lombardia
DEL 2015 e, per contro, NON HA TENUTO IN CONSIDERAZIONE UNA
FOTO SATELLITARE DEL 2021 che ritrae lo stato dei luoghi al momento dell'intervenuto spoglio – contraddittorietà del provvedimento giudiziale” (p. 18, atto di appello).
L'appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice ha motivato nei seguenti termini:
“Le produzioni fotografiche e cartografiche offerte in comunicazione dalla
(docc. 3 e 9) raffigurano uno stato dei luoghi incompatibile Controparte_3 con l'asserito perdurante possesso da parte del ricorrente:
- l'insistenza di piante ed arbusti dall'altezza notevole da cui l'inferenza circa lo stato di abbandono del fondo e non ci si riferisce alla sola parte definita dai testi attorei “boschiva” (in fregio al mappale 62) ma anche a quella
“centrale”. Si evince che la maggior parte della superficie del fondo sub 60 non si palesava quale terreno calpestabile oggetto di fresatura ed aratura come dedotto dall'attore ed affermato dal solo testimone (l'altro teste Parte_2 CP_4 non riesce a ricordare gli anni in cui sarebbero avvenute tali lavorazioni preparatorie). Si riesce a scorgere il rilievo multidimensionale delle sterpaglie ed erbacce promananti dal fondo così come l'adiacente “zona boschiva” che sicuramente non era stato oggetto di attività agricola” (p. 9 della sentenza gravata).
L'appellante afferma che il documento n. 3 prodotto da Controparte_3
, inserito dal giudice a pagina 9 della sentenza a sostegno della
[...] censurata motivazione, è un estratto dell'ortofoto di Regione Lombardia del 2015, del tutto inconferente con lo stato in cui si trovava il fondo – che era, invece, arato pagina22 di 34 e fresato e pronto per la successiva semina primaverile – al momento del lamentato spoglio del 2021.
Ritiene che la decisione impugnata sia stata basata su un'erronea raffigurazione dello stato dei luoghi, non considerando il giudice che il riferito stato di abbandono e di incuria dei fondi risalisse al 2015.
L'appellante censura, inoltre, la parte della sentenza in cui il giudice ha motivato la mancata valutazione dell'estratto di mappa datato 2021 nei seguenti termini:
“Non riesce a scalfire tale emersione cartografiche la “fotoriproduzione” offerta in comunicazione dall'attore nella propria seconda memoria (doc. 22 fasc.
ATTORE). A ben guardare si tratta di un estratto del sito googlemaps che raffigurerebbe i luoghi nel 2021 e dal quale si evincerebbe uno loro stato compatibile con l'aratura e la fresatura allegata dall'attore. Ebbene non si può fare a meno di notare che: non si comprende in quale periodo siano state scattate tali istantanee riprodotte nel 2021 sul citato sito non essendo disponibile alcun tipo di fonte informativa qualificata a riguardo. Ciò a differenza delle ortofoto riconducibili alla Regione Lombardia;
nella fotoriproduzione sub 22 vi è un intorno dei luoghi diverso da quello della cartografia regionale. Nel finitimo fondo sub 62 non sono presenti le due file di serre agricole evincibili dalla foto ut supra. Da qui la difficoltà di collocare temporalmente l'istantanea.
Peraltro, tale documentazione ortografica prodotta dalla CP_3
è stata prodotta dal ricorrente già nel proprio libello introduttivo (doc. 7
[...] fasc. ATTORE) con ciò apprezzandosi la sicurezza della fonte di approvvigionamento del materiale istruttorio” (pp. 9 e 10 della sentenza gravata).
L'appellante spiega che gli estratti di mappa prodotti come documento n. 7 in primo grado avevano il solo scopo di far comprendere al lettore la morfologia dei luoghi oggetto di causa: un campo (in parte composto dal mappale 167 e in parte dal mappale 60) e un'area boschiva (insistente sulla restante parte del mappale 60).
Aggiunge che non si comprende come il giudice abbia potuto affermare che il documento n. 22 non abbia un riferimento temporale certo, dal momento che si tratta di un estratto “Google Maps” (Immagini 2021 Maxar Technologies, Dati
pagina23 di 34 cartografici 2021); che la stessa immagine è stata prodotta da Controparte_3
come documento n. 3 e che l'estratto prodotto da quest'ultima è
[...] tratto dal Catasto e reca la filigrana Agenzia delle Entrate 2021, che attribuisce ulteriore certezza al periodo storico dell'istantanea.
L'appellante afferma, dunque, che ove il giudice avesse adeguatamente e analiticamente soppesato la documentazione agli atti, avrebbe certamente potuto appurare che, all'epoca dello spoglio, i mappali 167 e 60 erano fresati e in stato preparativo rispetto alle coltivazioni che si sarebbero dovute iniziare nella stagione primaverile ad opera di se, nel frattempo, non vi Parte_1 fosse stata l'illegittima condotta di spoglio posta in essere dagli odierni appellati.
Spiega che l'estratto di cui al documento n. 22 si riferisce al 2021 e, precisamente, ad un periodo necessariamente antecedente all'intervenuto spoglio di Macannabis S.S. Società Agricola e, dunque, collocabile al primo quadriennio dell'anno 2021, in quanto, se così non fosse, l'area boschiva non comparirebbe, poiché già eradicata e spianata da tale società.
Il motivo è privo di fondamento.
La decisione impugnata non si basa esclusivamente sull'ortofoto prodotta da come documento n. 3, ma soprattutto sulle Controparte_3 fotografie prodotte da tale parte come documento n. 9 e sulle altre foto prodotte in causa di cui è incontestata la datazione all'aprile 2021, nonché sulle dichiarazioni dei testi dei convenuti.
Il giudice ha correttamente evidenziato, sulla base della documentazione fotografica, l'insistenza di piante e arbusti dall'altezza notevole, da cui l'inferenza circa lo stato di abbandono del fondo;
il rinvenimento di veri e propri rifiuti e rottami, che si palesano quale attività non riconducibile all'esercizio di un potere di fatto ad immagine di un comodato o di qualunque diritto reale.
Sulla base dei citati documenti il giudice ha giustamente ritenuto che lo stato dei luoghi fosse incompatibile con l'asserita perdurante situazione di detenzione qualificata dei fondi, vantata da . Parte_1
Tale conclusione risulta confermata dalle dichiarazioni dei testi dei convenuti, le cui risultanze non sono state censurate dall'appellante, sicchè possono ritenersi incontrovertibilmente accertate, sulla base di tali dichiarazioni,
l'insussistenza di qualsivoglia coltura in atto prima che il 10 aprile 2021
[...]
stipulasse il contratto di affitto agrario con Controparte_1 CP_3
pagina24 di 34 ; l'insussistenza di una preparazione dei terreni o di una loro Controparte_3 parte alla futura coltura nei mesi precedenti gennaio 2021.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure non è incorso in alcun travisamento dello stato dei luoghi, avendo posto a fondamento della decisione produzioni cartografiche e ortografiche sicuramente riferibili all'epoca dell'asserito spoglio e congruenti con le dichiarazioni dei testimoni dei convenuti, ritenute connotate da coerenza interna.
Correttamente, il giudice non ha preso in considerazione l'immagine di cui al documento n. 22 invocato dall'odierno appellante, poiché, se è vero che le immagini ivi rappresentate risultano riprodotte nel 2021, non è possibile risalire all'epoca esatta in cui le istantanee sono state scattate, a differenza delle ortofoto riconducibili alla Regione Lombardia.
Si aggiunga che nella fotoriproduzione di cui al documento n. 22 i luoghi circostanti ai mappali 60 e 167 sono diversi da quelli rappresentati nella cartografia della Regione Lombardia: in particolare, nel contiguo fondo di cui al mappale 62 non sono presenti le due file di serre agricole, che si vedono nella foto prodotta da . Controparte_3
Dagli evidenziati rilievi il giudice è correttamente giunto alla conclusione della difficoltà di collocare temporalmente l'istantanea di cui al citato documento n. 22.
In ogni caso, va aggiunto che solo da tale documento invocato dall'odierno appellante non può certo evincersi lo stato fresato oppure di abbandono del fondo al 10 aprile 2021, essendo stato accertato che i terreni erano in condizioni di degrado sulla base delle fotografie prodotte da Controparte_3
e delle dichiarazioni dei testi dei convenuti, oltre che dal tenore del contratto di affitto agrario stipulato dai convenuti il 10 aprile 2021.
Peraltro, l'incontestata presenza di materiali di scarico e di vera e propria spazzatura in quella parte del mappale 60 prospiciente il mappale 62 (circostanza ammessa da all'udienza del 17 novembre 2021 e Parte_1 riconosciuta dal teste all'udienza del 31 gennaio 2023) è di per sé CP_4 incompatibile con l'asserita attività di coltivazione dei fondi da parte di
[...]
. Parte_1
Va, quindi, confermato l'accertamento dello stato dei luoghi, in termini di abbandono e di degrado dei mappali 60 e 167 all'epoca dell'asserito spoglio.
pagina25 di 34 QUARTO MOTIVO.
Con un quarto motivo di impugnazione, deduce il Parte_1 travisamento dei presupposti di fatto e di diritto nella parte della sentenza in cui il giudice ha concluso che il terreno fosse incolto nel momento dell'avvenuto spoglio sulla base delle seguenti considerazioni:
“In terzo luogo, si può inferire tale assenza dalla stessa genesi della vicenda contrattuale insorta tra le due resistenti. Prima dell'asserito spoglio avvenuto nell'aprile 2021 la veva manifestato l'interesse ad estendere Controparte_3 la propria attività agricola (in essere presso i terreni limitrofi) anche a quelli di proprietà di in considerazione dello stato dei Controparte_1 luoghi. Ciò emerge a contrariis dalla stessa prospettazione iniziale del ricorrente ove costui si avvedeva dell'attività che la tava svolgendo sui Controparte_3 fondi oggetto del comodato. Elemento indiziario corroborante di quanto dedotto dalle parti resistenti nel contratto di affitto agrario del 10 aprile 2021 (punto 5 p.
2 contratto sub doc. 8 fasc. ) circa il totale stato di abbandono ed CP_3 incuria dei terreni, la loro inidoneità alla pronta cultura, la necessità di operazioni straordinarie di pulizia e la, conseguente, rinuncia di un'annualità di canone da parte dell'affittante in ragione delle spese e delle opere che
l'affittuaria era onerata dall'eseguire per fruttificare i terreni” (pp. 10 e 11 della sentenza gravata).
L'appellante afferma che nel contratto di cui al documento n. 8, dal quale il giudice avrebbe inopinatamente dedotto uno stato di totale incuria del terreno oggetto di causa, si fa esclusivo riferimento a “piante infestanti erbacce e arbustive”, che evidentemente caratterizzerebbero la sola parte boschiva del mappale 60.
Aggiunge che in tal senso ha deposto il teste , affermando che Parte_2
“Non è vero che i terreni siti nel Comune di SS e censiti al NCT al foglio 2 mappali 167 e 60, con particolare riguardo per il secondo, si presentavano come invasi da piante infestanti, erbacce ed arbustive e quindi tali da non essere in condizioni di essere immediatamente coltivati, ma preciso che solo una parte del
Mappale 60, quella raffigurata nel doc. 9 che mi è già stato mostrato, si presentava come invaso da piante infestanti, erbacce ed arbustive, mentre il resto del terreno l'abbiamo coltivato noi”.
Il motivo di gravame non merita accoglimento.
pagina26 di 34 Il riferimento del giudice di prime cure alla vicenda contrattuale insorta tra il proprietario dei fondi, e Controparte_1 Controparte_3
è usato come argomento ulteriore, volto a corroborare la conclusione in
[...] ordine all'insussistenza di attività agricola e allo stato di abbandono e di degrado dei mappali 60 e 167; conclusione già raggiunta alla stregua delle prove documentali e orali, di cui si è detto nell'esaminare il terzo motivo di gravame.
Se è vero che il contratto concluso tra gli odierni appellati il 10 aprile 2021
(doc. n. 8, fascicolo di primo grado di fa Controparte_3 riferimento a “piante infestanti erbacee e arbustive” va, tuttavia, evidenziato che, secondo quanto si evince dalle fotografie di cui ai documenti nn. 3 e 9 prodotte da
, tali piante erano all'epoca presenti non solo Controparte_3 nella parte propriamente boschiva del mappale 60, ma anche nella parte centrale e tale circostanza è stata riferita anche dai testi dei convenuti, i quali hanno precisato che, in ragione di tale situazione, i fondi di cui ai mappali 60 e 167 non erano in condizione di essere immediatamente coltivati (cfr. verbale di udienza del
7 febbraio 2023).
Proprio in ragione di tale stato, al punto 5 del predetto contratto del 10 aprile
2021 le parti hanno espressamente previsto che “La parte proprietaria riconosce che parte dei terreni oggetto della presente affittanza agraria, in particolare i mappali di SS (Mi) foglio 2 particelle 60, 169 e 291, risultando invasi da piante infestanti erbacee ed arbustive, non sono nelle condizioni di poter essere immediatamente utilizzati dalla parte affittuaria e che saranno necessari interventi a carattere straordinario per il ripristino delle normali condizioni di coltivabilità a reddito del fondo. Per tali ragioni le parti concordano che sarà la parte affittuaria ad occuparsi degli interventi a carattere straordinario di ripristino a coltivazione, come prima meglio descritti e che, per tutte le operazioni che saranno necessarie, la parte proprietaria autorizza fin da subito con il presente accordo, per quanto di propria competenza, la parte affittuaria a svolgere tali attività (omissis) La parte proprietaria autorizza fin da subito la parte affittuaria, che accetta, al mancato pagamento del canone per la prima annualità (omissis) in ragione delle necessarie operazioni di ripristino a condizioni di coltivabilità stabilite a carico della parte conduttrice”.
pagina27 di 34 Gli evidenziati elementi di prova non sono inficiati dalle contrastanti dichiarazioni di , in ragione dell'inattendibilità di tale teste, quale Parte_2 accertata nell'esaminare il secondo motivo di appello.
Va, quindi, confermata la corretta valutazione, da parte del giudice di prime cure, della vicenda contrattuale insorta tra gli odierni appellati, nel quadro del complessivo accertamento in ordine allo stato di abbandono e di degrado dei fondi in contestazione;
stato incompatibile con una situazione di fatto di conduzione dei detti fondi da parte dell'odierno appellante.
QUINTO MOTIVO.
Con un quinto motivo di appello deduce Parte_1
“Contraddittorietà della sentenza laddove la stessa afferma che non vi possa essere una detenzione solo animo in capo al Sig. ” (p. 25, Parte_1 atto di appello).
Censura la parte della sentenza in cui il giudice ha argomentato che “Non può ricavarsi alcuna conservazione della detenzione solo animo in capo al ricorrente attesa l'impossibilità in fatto di poter ripristinare immediatamente una relatio con la cosa percepibile dall'esterno. La possibilità materiale per il ricorrente di entrare nel terreno o di passare anche sporadicamente sullo stesso non poteva certo inverare verso l'esterno la sussistenza di una situazione possessoria attuale visto, lo si ripete, lo stato dei luoghi incompatibile con la coltivazione anche “in fase di rotazione” come sostenuto dal ricorrente. In definitiva difetta la titolarità attiva della tutela possessoria in capo al ricorrente”
(p. 11 della sentenza gravata).
L'appellante ritiene che il giudice abbia fondato la propria decisione sulla fuorviante documentazione depositata dai convenuti e che abbia frainteso la ricostruzione della vicenda operata da . Parte_1
Spiega che l'odierno appellante aveva da subito allegato di essere conduttore “ininterrotto” dei mappali 167 e 60, con ciò “rappresentando di essere possessore di fatto (corpore, oltre che animo)” (p. 26, atto di appello); che egli non ha mai riferito di effettuare una conduzione mediante la tecnica della c.d.
“rotazione delle colture” e che quest'ultimo argomento era stato rappresentato ad abundantiam nel corso dell'udienza del 17 novembre 2021 per sostenere che il possesso può aversi anche solo animo e senza una costante e ripetuta, quotidiana relazione materiale con la res.
pagina28 di 34 L'appellante afferma che la decisione gravata si pone in contrasto con la giurisprudenza di merito secondo la quale “In tema di possesso, il fatto che il terreno sia incolto non è circostanza idonea a provare la dismissione della detenzione, che può manifestarsi in modo diverso dalla coltivazione: la detenzione della res può avvenire sia solo corpore, che solo animo, il potere di fatto sulla cosa non va esercitato sempre e in concreto, essendo sufficiente la sua disponibilità ad libitum” (Tribunale di Isernia, 3 novembre 2009).
Richiamata anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7579/2007),
l'appellante ritiene che debba essere riconosciuto il possesso del più ampio fondo, pur essendo risultata incolta una parte dello stesso.
Il motivo è privo di fondamento.
Come è stato evidenziato nell'esaminare i precedenti motivi di gravame, il giudice di prime cure ha correttamente accertato lo stato dei luoghi, rilevando la condizione di abbandono e di degrado dei mappali 60 e 167, per la presenza di arbusti ed erbacce, senza che esistesse o insistesse una parte boschiva per come definita dai testi dell'attore e per la presenza di materiali di scarico e di vera e propria spazzatura nella porzione di sedime del mappale 60 prospiciente il mappale 62. In ragione di tale stato ha ritenuto, siccome incompatibile,
l'insussistenza di qualsivoglia attività agricola.
Alla stregua dell'accertato stato dei luoghi, la giurisprudenza invocata dall'appellante si appalesa come inconferente, posto che all'epoca dell'asserito spoglio non era in atto alcuna attività di coltivazione su alcuno dei fondi oggetto di causa.
Pertanto, il giudice ha correttamente osservato che non potesse esserci alcuna detenzione solo animo, in quanto l'incompatibilità dello stato dei luoghi con l'attività di coltivazione impediva a di ripristinare Parte_1 immediatamente una relazione con i fondi che fosse percepibile come tale dall'esterno; non potendo configurarsi come manifestazione esterna e inequivocabile di una situazione di detenzione qualificata dei fondi la semplice possibilità di accesso ai campi o il passaggio sporadico sugli stessi.
Va, quindi, confermata l'insussistenza di una situazione di detenzione dei fondi oggetto di causa, tutelabile con l'azione di spoglio di cui all'art. 1168 c.c.
E ULTIMO MOTIVO. CP_9
pagina29 di 34 Con un sesto e ultimo motivo di impugnazione deduce Parte_1
“Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta insussistenza dell'animus spoliandi in capo a
– violazione dell'art. 115 c.p.c.” (p. 27, atto di Controparte_3 appello).
L'appallante censura la parte della sentenza in cui il giudice ha escluso l'animus spoliandi in capo a ritenendo che Controparte_3 quest'ultima non potesse essere a conoscenza del possesso altrui in ragione dello stato di abbandono e di incuria dei fondi per cui è causa.
sostiene che, pur ammettendo che i fondi fossero in Parte_1 stato di abbandono, l'animus spoliandi si è materializzato nel momento in cui, pur avendo appreso delle rimostranze dell'odierno appellante, Controparte_3
ha perpetrato la propria condotta e ha proseguito nell'esecuzione
[...] delle opere di preparazione del fondo e di coltivazione.
Aggiunge che la missiva del 26 aprile 2021, inviata da Controparte_3
all'odierno appellante, ove si affermava che “Lei persiste nel
[...] tenere condotte del tutto illecite, quali coltivazione ed irrigazione non autorizzate”, dimostra, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, che la detta società era consapevole del fatto che Parte_1 vantasse una signoria di fatto sull'area in questione.
Anche il sesto e ultimo motivo di appello è privo di fondamento.
E' stato accertato in precedenza che, all'epoca in cui Controparte_3
ha fatto legittimamente accesso ai mappali 60 e 167, in virtù del
[...] contratto di affitto agrario stipulato il 10 aprile 2021 con il proprietario dei terreni, tali fondi si presentavano in condizioni tali da non poter essere immediatamente utilizzati per la coltivazione ed essere, quindi, messi a reddito.
Tale stato dei luoghi era chiaramente percepibile da chiunque, come si desume anche dalle dichiarazioni dei testimoni dei convenuti.
Così essendo rimasti accertati i fatti, si deve escludere che l'animus spoliandi possa ritenersi sussistente in re ipsa, ovvero manifestarsi mediante la mera realizzazione dell'asserita condotta di spoglio (come si verifica quasi sempre e come ritiene la consolidata giurisprudenza richiamata dall'appellante).
Invero, quanto all'elemento soggettivo, quale condizione ulteriormente necessaria che completa il nucleo dei presupposti per giungere all'accoglimento pagina30 di 34 dell'azione di spoglio, è risaputo che esso consiste nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto.
Si ritiene – da un punto di vista generale - che sia legittimamente sostenibile la sussistenza dell'animus spoliandi nell'agente in conseguenza del solo fatto di aver privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell'agente stesso di operare secondo diritto, ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La presenza del detto elemento soggettivo dello spoglio può legittimamente venir esclusa, pertanto, qualora risulti provato, da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica o privazione del suo possesso.
Si è anche puntualizzato che è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente,
a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto "in continenti", vale a dire nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso.
In sintesi, quindi, l'esistenza dello spoglio postula, oltre all'elemento oggettivo, rappresentato dalla privazione permanente del possesso, il concorso dell'elemento soggettivo, insito nella consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, con la precisazione che tale presunta volontà contraria può essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con la volontà di ledere l'altrui possesso.
In definitiva, al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione, l'animus spoliandi postula la consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore;
detto requisito soggettivo deve essere, pertanto, escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.
pagina31 di 34 Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che “Lo stato dei luoghi ante causam risulta decisivo in questo accertamento atteso che qualunque soggetto non poteva che non ritenere l'assenza di qualunque ius possessionis in capo ad alcuno. Conclusione corroborata dalla natura e vocazione di tutti gli appezzamenti contermini (agricoltura o floricoltura) di carattere produttivo e, quindi, necessariamente oggetto di cura anche nelle fasi a riposo del terreno.
Come detto tale situazione è idonea a dimostrare tanto l'assenza di un possesso sulla cosa quanto quella della consapevolezza in capo al presunto spoliator di incidere su una situazione possessoria altrui” (p. 11 della sentenza gravata).
Poiché la sussistenza dell'animus spoliandi va accertata con riferimento all'epoca dell'apprensione materiale della res, sono a tal fine irrilevanti, nel caso in esame, le rimostranze manifestate da a Parte_1 Controparte_3
successivamente all'apprensione dei fondi per cui è causa da
[...] parte di quest'ultima.
In conclusione, alla luce di quanto osservato ed evidenziata l'esaustività dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Il rigetto del gravame comporta l'assorbimento della domanda di restituzione formulata dall'appellante in relazione alle somme di denaro pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese di lite.
In ragione della soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rimborsare a ciascuna delle parti vittoriose le spese del presente grado di giudizio
(art. 91 c.p.c.).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la
pagina32 di 34 liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore indeterminabile della causa, di media complessità.
Le spese spettanti a devono essere Controparte_3 distratte in favore dei difensori di tale parte, avvocati Delia SS e RA SS, che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
I compensi spettanti a sono contenuti nei limiti Controparte_1 della nota spese depositata dalla parte, ancorchè, in base al richiamato decreto ministeriale, spetterebbero compensi maggiori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da anche quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Azienda Agricola AN di AN RO, nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_3
, per la riforma della sentenza n. 9025/2024, pubblicata il 17 ottobre 2024
[...] dal Tribunale di NO nella causa iscritta al n. 39272/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CO
, anche nella detta qualità, a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese del presente grado, liquidate in euro 6.946,00 per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
pagina33 di 34 CO
, anche nella detta qualità, a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese del presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per Controparte_3 compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
il tutto da distrarsi a favore dei difensori, avvocati Delia SS e RA
SS, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Parte_1
Così deciso in NO, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il consigliere estensore
Dott.ssa UE ND
pagina34 di 34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa UE ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
21 novembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1
e in qualità di titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola AN di
AN RO, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in NO, via Vincenzo Bellini, n. 13, presso lo studio dell'avv. Luca Lucini, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Danilo Giandini, giusta procura allegato in via telematica all'atto di citazione in appello pagina1 di 34 APPELLANTE
Contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
), residente in [...] ed elettivamente
[...]
domiciliato in Cremona, via Janello Torriani, n. 15, presso lo studio degli avvocati
VA BE e FR BE, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATO
E contro
(C.F. e P. I.V.A.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_1
in Biassono (MB), via Gerardo dei Tintori, n. 2 ed elettivamente domiciliata in
Cinisello Balsamo (MI), via Gorki, n. 3, presso lo studio degli avvocati Delia
SS e RA SS, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9025/2024, pubblicata il 17 ottobre 2024 dal Tribunale di
NO nella causa iscritta al n. 30272/2021 r.g.
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e
trascrizioni
Conclusioni:
pagina2 di 34 Per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte D'Appello, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: Nel merito, in via principale
- accertato e dichiarato che la condotta descritta in atti ad opera del Sig.
e della integra Controparte_1 Controparte_3 una fattispecie di spoglio del possesso sui terreni catastalmente censiti al NCEU del Comune di SS (MI) al Fg. 2, Mapp. 60-167 ai danni del Sig.
[...]
, disporre la reintegrazione nel pieno e libero godimento del Parte_1 possesso in favore di quest'ultimo, ordinando alla Controparte_3
e al Sig. di liberare il fondo in parola da
[...] Controparte_1 cose e/o persone;
- per l'effetto, condannare alla Controparte_3 restituzione di tutte le somme corrisposte dal Sig. a titolo di Parte_1 refusione delle spese di lite per effetto dell'ordinanza Trib. NO (Dott. Petrucci) del 19/11/2021 e comunicata il 22/11/2021 resa all'esito della fase cautelare del giudizio di primo grado, nonché dell'ordinanza Trib. NO (Dott.sa Terni) del 11/01/2022 e comunicata il 12/01/2022 resa all'esito del reclamo di cui al R.G. n. 48876/2021; condannare il Sig. CP_1
e alla restituzione delle somme
[...] Controparte_3 eventualmente corrisposte in loro favore dal Sig. per le Parte_1 medesime causali e/o per effetto della sentenza qui impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado ed eventualmente non ammessi. In particolare, si chiede essere ammessi a prova per testi, nonché all'interrogatorio formale del Sig. e del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore della , sui seguenti Controparte_3 capitoli di prova:
1) Vero che dal 2010 il Sig. conduce in coltivazione i Parte_1 terreni siti in SS (MI), nelle vicinanze Via Pasubio 15 ed in particolare, sino all'aprile 2021, quelli catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg.
2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 2) Vero che nel periodo compreso fra ottobre e novembre 2019 il Sig.
[...]
, su incarico e per conto del Sig. effettuava CP_4 Parte_1 lavorazioni di preparazione dei terreni e di semina del frumento sui terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 3) Vero che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2020 il Sig.
[...]
, per il tramite dell'azienda Biffi Servizi Agricoli Snc, effettuava Parte_1 operazioni di trebbiatura del frumento sui terreni siti in SS, fra cui quelli catastalmente censiti al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste), lavorazioni in relazione alle quali veniva emessa la fattura n. 61/2020 (doc. 14, che si rammostra al teste).
pagina3 di 34 4) Vero che nel mese di giugno 2020 la Controparte_5 a seguito della trebbiatura del frumento raccoglieva la paglia dai
[...] terreni condotti dal Sig. e nello specifico da quelli Parte_1 catastalmente censiti al Fg. 2, Mapp. 60-167 del Comune di SS, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste).
5) Vero che nel giugno 2020 il Sig. , su incarico e per conto del CP_4 Sig. , provvedeva a rimuovere i gambi del frumento raccolto Parte_1 sui terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste), ed effettuava sui medesimi fondi operazioni di aratura e preparazione del terreno.
6) Vero che tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2020 i Sig.ri Parte_2 e , su incarico del Sig. Parte_3 Parte_1 effettuavano operazioni di semina dei girasoli sui terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste).
7) Vero che nel periodo compreso tra luglio e novembre 2020 il Sig.
[...]
, insieme ai Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 CP_4 Parte_3
, effettuava, in più momenti separati, la raccolta dei girasoli sui
[...] terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 8) Vero che tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2020 il Sig.
su incarico e per conto del Sig. , effettuava CP_4 Parte_1 lavori di preparazione alla coltivazione del fondo e provvedeva ad arare e fresare i terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, meglio individuati negli allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22 e nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 9) Vero che il campo sito in SS (MI) e catastalmente censito al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167 (cfr. allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22, che si rammostrano al teste) è rimasto arato e fresato dal dicembre 2020 sino all'aprile 2021, come raffigurato nelle fotografie sub doc. 6 (che si rammostrano al teste). 10) Vero che nell'aprile 2021 i macchinari ed i trattori della
[...] accedevano ai terreni siti in SS (MI) e catastalmente Controparte_3 censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2, Mapp. 60-167, occupandoli, sradicando le piante e gli arbusti ivi giacenti ed effettuando movimentazioni di terra (come da fotografie sub doc. 6 che si rammostrano).
11) Vero che le fotografie sub doc. 9 del fascicolo (che si CP_3 rammostrano al teste) rappresentano la parte boschiva del terreno sito in SS e catastalmente censito al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60 (cfr. anche allegati estratti di mappa sub doc. 7 e 22, che si rammostrano).
12) Vero che il Sig. nel periodo compreso fra il 2010 Parte_1 e il 2021 ha inserito annualmente i terreni siti in SS (MI) e catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60-167 nel proprio fascicolo aziendale, come si evince dai docc. 2 e 19 che si rammostrano.
13) Vero che nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021 ed anche nelle annate precedenti il Sig. , in proprio e quale titolare della Parte_1 propria azienda agricola, per il tramite della propria associazione di categoria
pagina4 di 34 , ha presentato annualmente la Domanda Unica per Parte_4 conseguire i titoli PAC sui terreni siti in SS (MI) e, fra questi, quelli catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60-167, come pure si evince dal doc. 23 che si rammostra. 14) Vero che dal 2016 ad oggi l' , ai fini della Parte_4 domanda annuale PAC presentata nell'interesse del Sig. , Parte_1 ha indicato quale titolo legittimante la conduzione dei terreni siti in SS (MI) ed in particolare di quelli censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60-167, la scrittura sub doc. 3 (che si rammostra). 15) Vero che nel periodo compreso fra il 2018 e il 2021, così come nelle annate precedenti, il Sig. ha conseguito i titoli PAC sui Parte_1 terreni siti in SS (MI) e, fra questi, su quelli catastalmente censiti al NCEU del predetto Comune al Fg. 2 Mapp. 60-167, come si evince dal doc. 24 che si rammostra.
Si indicano quali testi i Sig.ri:
• , residente a [...], sui Parte_2 capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
• residente a [...] Martesana, 25, sui capitoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11;
• , residente a [...], sui Testimone_1 capitoli 1, 10, 11;
• , residente a [...]
15, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
• c/o Biffi Servizi Agricoli Snc di Tes_2 Controparte_6
, con sede ad Acurzio (MB), Via G. Bersan, 31, sui capitoli 1, 3, 11;
[...]
• c/o Testimone_3 Controparte_5
con sede a AG DO (MI), Via Orobona, 2, sul capitolo 1, 4, 11;
[...]
• c/o Testimone_4 Controparte_5 con sede a AG DO (MI), Via Orobona, 2, sul capitolo 1, 4, 11;
• , residente in [...] sui capitoli 1, 8, 9, 10 e 11;
• , residente a [...], Testimone_6 sui capitoli 1, 11;
• , residente a [...], Testimone_7 sui capitoli 1, 11;
• residente a [...], sui capitoli 1, Tes_8
11;
• attuale segretario Coldiretti , c/o Testimone_9 Pt_4 Pt_4
, Via Colombo, 6C, sui capitoli 12, 13, 14, 15; Parte_4
• , ex segretario , sui capitoli 12, Testimone_10 Parte_4
13, 14, 15;
• ex segretario , sui capitoli 12, 13, Tes_11 Parte_4
14, 15”.
Per : Email_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO: Nel merito:
pagina5 di 34 - rigettare l'appello proposto dal signor , in proprio e Parte_1 quale titolare dell'Azienda Agricola AN di AN RO in quanto infondato in fatto ed in diritto in ragione di quanto sopra esposto e documentato e contestualmente confermare integralmente la sentenza n. 9025/2024 del 15/10/2024, pubblicata il 17/10/2024 pronunziata dal Tribunale di NO, Sez. IV Civile (G.I. dott. Alessandro Petrucci) nella causa avente R.G. 39272/2021;
- in ogni caso, spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (ivi compresi quelli relativi al procedimento di reclamo avente R.G. 48876/2021 del Tribunale di NO) rifuse, oltre C.P.A., IVA, e rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. N. 55/2014 e s.m.i.
- In via istruttoria
- si chiede l'integrale rigetto delle domande istruttorie introdotte dalla dal signor , in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola Parte_1 AN di AN RO con atto di citazione in appello notificato in data 21/11/2024”.
Per : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e richiesta disattesa: IN VIA PREGIUDIZIALE: Ravvisata la manifesta infondatezza e/o l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., rigettare l'appello proposto dal signor
[...]
con conseguente conferma integrale della sentenza n. 9025/2024 Parte_1 emessa e pubblicata in data 17/10/2024 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 3927/2021 del Tribunale di NO, Sezione IV Civile, G.I. dott. Alessandro Petrucci. IN PRINCIPALITA': Rigettare l'appello proposto dal signor perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 9025/2024 emessa e pubblicata in data 17/10/2024 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 3927/2021 del Tribunale di NO, Sezione IV Civile, G.I. dott. Alessandro Petrucci. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, dell'intero giudizio di primo grado (compresa la fase possessoria internale) e della fase di reclamo, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'integrale rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte appellante. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via pregiudiziale e di quella svolta in via principale, ammettere i mezzi istruttori dedotti in primo grado ed eventualmente non ammessi, che qui si riportano integralmente (omissis)”.
pagina6 di 34 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., ritualmente notificato a
[...]
e a Controparte_1 Controparte_3 [...]
ha chiesto al Tribunale di NO la reintegrazione “nel pieno e Parte_1 libero godimento del possesso dei terreni catastalmente censiti al NCEU del
Comune di SS (MI) al Fg. 2, Mapp. 60-167”, “ordinando alla
[...]
e al Sig. di liberare il fondo in Controparte_3 Controparte_1 parola da cose e/o persone”.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato le seguenti significative circostanze: che sin dal 2001 il ricorrente conduceva, per il tramite della propria azienda agricola, alcuni terreni siti in SS (MI) e svolgeva la propria attività di coltivazione sulle unità immobiliari catastalmente censite nel N.C.E.U. di tale
Comune al foglio 2, mappali 60-167-259-289 e al foglio 3, mappali 183-47-50, in forza di apposito contratto di comodato concluso con il proprietario CP_1
, giusta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.
[...]
47 del D.P.R. n. 445/2000, datata 1 gennaio 2016; che nel mese di aprile 2021 – approssimativamente tra il giorno 3 e il giorno
24 – il ricorrente aveva notato interferenze di terzi sui predetti terreni, consistenti nella recisione di alcuni cavi elettrici e nella manomissione e nello spostamento di tubi metallici utilizzati a scopi irrigui, che prontamente erano state denunciate alle autorità competenti;
che, successivamente, il ricorrente aveva appreso dell'intervenuta stipulazione di un contratto di affittanza agraria tra il proprietario dei terreni e
; Controparte_3 che, nel medesimo periodo, la detta società semplice aveva ritenuto del tutto arbitrariamente di farsi giustizia da sé, accedendo ai terreni di cui ai mappali 60 e
167, eradicando tutti gli alberi presenti sul mappale 60, in parte boschivo, rimuovendo alcune serre ed effettuando operazioni di livellatura, prima di intraprendere l'attività colturale sul fondo;
che, con missiva a firma del legale di fiducia, datata 10 maggio 2021, il proprietario dei detti terreni, , aveva diffidato il Controparte_1 ricorrente, che aveva nel frattempo rivendicato la propria legittima detenzione –
“dal porre in essere momenti di turbativa volti ad ostacolare l'esercizio della
pagina7 di 34 piena coltivazione dei terreni … condotti in affitto dalla “ Controparte_3
”, con ciò attestando la presenza del ricorrente sul fondo sino ad allora;
[...] che aveva, infine, inviato formale disdetta dal Controparte_1 rapporto di comodato, facendo riferimento ad un accordo concluso nel 2003, laddove, invece, il comodato risultava rinnovato e regolamentato dalla scrittura di cui al documento n.
3. Con la medesima lettera di disdetta CP_7
aveva contestualmente chiesto la restituzione delle unità
[...] immobiliari “non oltre il giorno 11 novembre 2021, in modo da … consentire un agevole raccolto di tutte le colture in atto sui detti terreni”, in tal modo dando atto, di fatto e nuovamente, della legittima conduzione da parte del ricorrente;
che, con missiva del 9 luglio 2021, per il tramite del proprio legale, il ricorrente aveva chiesto alle controparti la liberazione dei terreni di cui ai mappali
60 e 167; richiesta alla quale era stato opposto rifiuto;
che, per il tramite di e stipulando con essa Controparte_3 contratto di affittanza agraria datato 10 aprile 2021, Controparte_1 aveva agito con la consapevolezza e con la volontà di sovvertire la signoria di fatto sui beni, contro l'espressa volontà del ricorrente, mediante l'azione posta in essere dall'affittuaria e nella quale si era sostanziata la violenta e clandestina apprensione dei fondi;
che, dunque, i resistenti avevano posto in essere uno spoglio nei confronti del ricorrente.
Costituitisi nel giudizio possessorio, a mezzo di differenti difensori, i resistenti hanno contestato il fondamento del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19 novembre 2021 il Tribunale di NO ha rigettato la domanda possessoria proposta da condannandolo a Parte_1 rimborsare le spese processuali alle controparti.
Con ordinanza del 12 gennaio 2022, decidendo il reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. proposto da , il Tribunale di NO, in Parte_1 composizione collegiale, ha confermato la detta ordinanza di rigetto, per difetto di prova del titolo in conformità al quale il ricorrente avrebbe esercitato una detenzione qualificata sui terreni di cui ai mappali 60 e 167.
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2022, ha Parte_1 chiesto la prosecuzione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 703, quarto comma, c.p.c.
pagina8 di 34 Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, assunzione degli interrogatori formali delle parti ed escussione di sei testimoni ( , CP_4 Tes_12 Testimone_13
, ed , con sentenza n. Parte_2 Testimone_14 Testimone_15
9025/2024, pubblicata il 17 ottobre 2024, il Tribunale di NO ha rigettato la domanda di reintegrazione nella detenzione qualificata dei fondi siti in SS
(MI), di cui al foglio 2, mappali 60 e 167, proposta da nei Parte_1 confronti di e di;
Controparte_1 Controparte_3 ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 dei detti convenuti e ha condannato l'attore a rimborsare ai convenuti le spese di lite.
Dopo aver ricordato la giurisprudenza in materia di azione di reintegrazione proposta dal detentore autonomo e la necessità della prova dell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente ad un titolo concesso per la soddisfazione di un proprio interesse, indipendentemente dalla validità e dall'efficacia di siffatto titolo, il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante accertare l'esistenza e l'efficacia di un titolo contrattuale dal 2 gennaio 2011 (cioè, dal giorno successivo alla cessazione degli effetti del contratto di comodato stipulato il 20 luglio 2003 tra e lo zio ). Ha, quindi, Parte_1 Controparte_1 ritenuto irrilevante accertare la paternità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'attore e da questi erroneamente qualificata quale “Contratto di comodato del Parte_1
01/01/2016”.
Il giudice ha accertato l'assenza di prova di un titolo sottostante al rapporto di fatto con la res, reputando, pertanto, l'irrilevanza di un accertamento in ordine all'apocrifia o all'autografia della predetta dichiarazione del 2016, in quanto non costituente il contratto.
Ha evidenziato il difetto di allegazione e di prova in ordine a quando e come fosse stato stipulato l'asserito contratto di comodato.
Ha messo in rilievo le incongruenze delle produzioni documentali offerte dall'attore dopo la prosecuzione del giudizio nel merito, evidenziando la peculiarità della ricevuta di registrazione di un asserito contratto verbale di affitto di beni immobili che sarebbe stato stipulato tra le parti il 13 maggio 2011
(documento prodotto il 12 aprile 2022).
pagina9 di 34 Il giudice ha rilevato come tale contratto di locazione (e non di comodato) concernesse gli stessi terreni di quelli di cui alla dichiarazione sostitutiva del 2016
e riguardasse un lasso temporale coincidente con quello del contratto di comodato
(a tempo indeterminato dal 2016).
Ha, quindi, ritenuto che “Questa proliferazione di asseriti contratti mai documentati ma sempre affermati sulla base di documenti indiretti asseritamente sottoscritti dal resistente rende piuttosto inattendibili entrambe le produzioni.
Anche in merito a tale contratto verbale di locazione non vi è stata alcuna deduzione istruttoria atta a dimostrare la sua conclusione o la sua avvenuta modifica e sostituzione con quelle di comodato, successivo”.
Dopo aver evidenziato che, al fine della tutela possessoria invocata dall'attore, ciò che rileva è l'accertamento in fatto di cosa facesse l'attore su quei terreni, il giudice ha accertato la carenza delle allegazioni, stante un generico riferimento, nel ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c., alle “ordinarie operazioni agronomiche”, alla “coltivazione” e al “percepimento dei titoli PAC sui terreni fatti oggetto di spoglio” e la deduzione, solo nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., delle circostanze che dovrebbero sostenere la c.d. conduzione del fondo, da sempre indicata in atti (anche nel reclamo) quale fondamento della invocata tutela possessoria.
Il giudice ha evidenziato che nei capitoli di prova ammessi erano stati allegati dall'attore gli atti di esercizio della detenzione qualificata, a guisa di comodatario del cespite e, precisamente, i seguenti: tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2020, operazioni di trebbiatura del frumento sui terreni di cui ai mappali 60 e 167; nel giugno 2020, rimozione di gambi del frumento raccolto sui detti terreni;
tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2020, operazioni di semina dei girasoli;
nel periodo compreso tra luglio e novembre 2020, la raccolta, in più momenti separati, dei girasoli;
tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2020, lavori di preparazione alla coltivazione del fondo, attività di aratura e fresatura dei detti terreni di cui ai mappali 60 e 167.
pagina10 di 34 Dopo aver evidenziato un insanabile contrasto tra le dichiarazioni di un teste di parte attrice e i testi dei convenuti, il giudice di prime cure ha ritenuto l'inattendibilità dei testi dell'attore, e . CP_4 Parte_2
In particolare, il Tribunale di NO ha evidenziato il contrasto tra i dati contenuti nel c.d. fascicolo aziendale, autocompilato dall'attore (avente rilievo ai Pt_ fini dell'ottenimento dei finanziamenti agricoli) e le dichiarazioni del teste e delle stesse dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale.
Il giudice ha rilevato che nella parte del fascicolo compilata il 15 gennaio
2020 la data di raccolta del frumento era indicata nel novembre 2020, mentre il Pt_ teste aveva affermato che sarebbe avvenuta tra maggio e giugno 2020. Pt_ Ha ritenuto che questa discrasia inficiasse l'attendibilità del teste e palesasse l'inconsistenza della difesa dell'attore circa la corrispondenza tra libretto di campagna (peraltro non prodotto dall'attore) e dati del fascicolo aziendale, facendo emergere l'importanza che avrebbe avuto nel giudizio la produzione di tale libretto di campagna.
Ha aggiunto, in relazione al mappale 167, che, secondo quanto indicato nel fascicolo aziendale, non vi sarebbe stata alcuna coltura in atto, neanche in parte, essendo autodefinito incolto o ritirato dalla produzione al 2020.
Ha evidenziato che non vi era prova della semina e della raccolta di girasoli nell'anno 2020, con il conseguente più che fondato dubbio che in quelle annualità precedenti l'asserito spoglio l'attore non avesse esercitato alcuna attività agricola riconoscibile dall'esterno quale potere di fatto sulla cosa.
Il giudice ha aggiunto che le produzioni fotografiche e cartografiche offerte in comunicazione da come documenti nn. 3 e 9 Controparte_3 raffiguravano uno stato dei luoghi incompatibile con l'asserito perdurante possesso da parte dell'attore, in ragione: a) della presenza di piante e arbusti dall'altezza notevole, da cui l'inferenza circa lo stato di abbandono del fondo, anche nella parte centrale e non solo in quella boschiva;
b) del rinvenimento di veri e propri rifiuti e rottami, che si palesavano quale attività non riconducibile all'esercizio di un potere di fatto ad immagine di un comodato né in astratto di qualunque diritto reale, stante il divieto e la repressione, anche penale, dell'abbandono dei rifiuti;
un'attività che non può esercitarsi in via petitoria o contrattuale, perché vietata dall'ordinamento per ragioni imperative o di pubblico pagina11 di 34 interesse e che non può, pertanto, essere riconosciuta in fatto e legittimare la tutela possessoria del ius possessionis.
Il giudice ha escluso rilevanza alla fotoriproduzione prodotta dall'attore come documento n. 22, poiché trattasi di estratto del sito googlemaps che raffigurerebbe i luoghi nel 2021, dal quale non si comprende, tuttavia, in quale periodo siano state scattate le istantanee riprodotte nel 2021 sul citato sito.
Il giudice ha ricordato che i testimoni dei convenuti hanno confermato l'insussistenza di qualsivoglia coltura in atto in epoca precedente alla conclusione del contratto di affittanza agraria da parte di;
Controparte_3
l'insussistenza di una preparazione dei terreni o di una loro parte alla futura coltura nei mesi precedenti il gennaio 2021. Ha evidenziato la congruenza interna di tali dichiarazioni testimoniali e la loro coerenza con lo stato dei fondi (pervaso da arbusti ed erbacce), dimostrato dalla presenza di materiali di scarico e vera e propria spazzatura sulla porzione di sedime del mappale 60 prospiciente quello di cui al mappale 62.
Ha, altresì, desunto l'assenza di attività agricola da parte dell'attore in epoca antecedente l'asserito spoglio dalla stessa genesi della vicenda contrattuale insorta tra i due convenuti: prima dell'asserito spoglio, avvenuto nell'aprile 2021,
aveva manifestato interesse ad estendere la Controparte_3 propria attività agricola (in essere presso i terreni limitrofi) anche a quelli di proprietà di , in considerazione dello stato dei luoghi, Controparte_1 tanto che il contratto di affitto agrario concluso dai convenuti il 10 aprile 2021 faceva espresso riferimento al totale stato di abbandono e incuria dei terreni oggetto di causa, alla loro inidoneità alla pronta coltura, alla necessità di operazioni straordinarie di pulizia e alla conseguente rinuncia ad un'annualità di canone da parte dell'affittante, in ragione delle spese e delle opere che l'affittuaria era onerata ad eseguire per fruttificare i terreni.
In definitiva, il giudice ha ritenuto il difetto della situazione legittimante la tutela possessoria.
In ultima analisi, il giudice ha accertato l'assenza di animus spoliandi in capo a , in quanto lo stato dei luoghi era tale che Controparte_3 qualunque soggetto non avrebbe potuto non ritenere l'assenza di qualunque ius possessionis.
pagina12 di 34 Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 novembre 2024,
[...]
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Azienda Parte_1
Agricola AN di AN RO, ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
Costituitosi in giudizio il 14 febbraio 2025, ha Controparte_1 confutato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
Il 19 febbraio 2025 si è costituita Controparte_3 puntualmente contestando i motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Con ordinanza del 14 marzo 2025 la Corte ha rigettato l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 27 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Tutte le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindi giorni prima dell'udienza) all'uopo assegnati con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante censura la parte della sentenza che ha ritenuto del tutto superfluo, al fine del riconoscimento di un possesso sull'area, il vaglio delle vicende contrattuali che hanno interessato negli anni e almeno dal 2011 al 2021 i rapporti, anche solo da un punto di visto di fatto, tra , coltivatore diretto e il di lui zio Parte_1 CP_1
, proprietario dei terreni oggetto di causa.
[...]
L'appellante afferma che il giudice non ha tenuto conto del fatto che l'attore ha riferito di essere conduttore dei terreni di cui ai mappali 60 e 167 in forza del contratto di cui al documento n. 3 dallo stesso prodotto.
Ricorda di aver esposto nel corso del giudizio di primo grado che la sua conduzione dei fondi oggetto di causa si è fondata su numerosi titoli e ha, quindi, ribadito che, in un primo momento, dal 2003, il proprietario CP_1
aveva concesso le suddette unità immobiliari in comodato d'uso
[...] gratuito;
dal 2011 la conduzione si era basata su un contratto di affitto verbale pagina13 di 34 (peraltro regolarmente registrato); infine, dal 2016 ciò era avvenuto in virtù di apposito contratto di comodato, con il quale aveva Parte_1 regolamentato i rapporti con lo zio.
L'appellante sostiene, dunque, che in virtù di dette evidenze documentali può senz'altro affermarsi che egli ha di fatto esercitato una signoria di fatto sui fondi, provvedendo anche, di anno in anno e ben prima che Controparte_3
intervenisse sui fondi, in maniera pubblica e riconosciuta da
[...] terzi, alla presentazione delle domande PAC, mediante inserimento dei mappali in contestazione all'intero del proprio fascicolo aziendale.
L'appellante lamenta, inoltre, che il giudice non abbia tenuto in considerazione il fatto che lo stesso aveva Controparte_1 riconosciuto espressamente, nella propria comparsa di risposta, che il fondo di cui al mappale 167 non era mai stato rilasciato dal nipote, odierno appellante, che vi aveva, quindi, esercitato un possesso sino all'aprile 2021.
Precisa che, quanto al mappale 60, essendo un tutt'uno con il mappale 167, di cui è parte integrante a livello fisico e geografico, lo stesso non può avere avuto sorte differente rispetto al mappale 167 e, quindi, per entrambi va riconosciuto il possesso di . Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Sin dal ricorso ex art. 703 c.p.c., introduttivo della fase interdittale del procedimento possessorio, ha fatto valere una posizione di Parte_1 detenzione qualificata e non di possesso, avendo posto a fondamento della propria posizione giuridica, definita come di conduzione dei fondi agricoli oggetto di causa, un asserito contratto di comodato, individuato nel documento n. 3, costituente, in realtà, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, non un contratto, ma una mera dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, datata 1 gennaio 2016 e apparentemente sottoscritta da e da quest'ultimo disconosciuta. Controparte_1
Nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado
[...]
ha indicato, a fondamento della sua conduzione dei fondi in Parte_1 contesa, una pluralità di titoli: il comodato del 2003; un contratto di affitto verbale del 2011, registrato (doc. n. 17) e l'asserito contratto di comodato del 2016 (doc.
n. 3, cit.).
pagina14 di 34 Premesso, quindi, che la situazione di cui l'odierno appellante chiede tutela
è una situazione di detenzione qualificata, come tale correttamente qualificata dal giudice di prime cure, va ricordato che “Il detentore autonomo, che proponga azione di reintegrazione del possesso, deve provare di aver esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione, senza che il giudice debba accertare la validità e
l'efficacia di siffatto titolo, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto” (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 17 febbraio 2014, n. 3627).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente ritenuto irrilevante accertare l'esistenza di un contratto valido ed efficace a decorrere dal 2 gennaio 2011, cioè dal giorno successivo alla cessazione degli effetti del contratto di comodato stipulato il 2 luglio 2003 (doc. n.
1, fascicolo di primo grado di ); ha, altresì, ritenuto Controparte_8 irrilevante accertare la paternità della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dall'odierno appellante (doc. n. 3, cit.), erroneamente qualificata come contratto di comodato.
La decisione impugnata è conforme ai principi che regolano la materia, in ragione del fatto che il detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine, ma non anche la persistenza della sua validità ed efficacia nel momento dello spoglio (cfr. Cass. 3 marzo 1994, n. 2111)
e che il detentore che agisce, ex art. 1168, secondo comma, c.c., per la reintegra, può fornire la prova del titolo anche per presunzione non essendo in discussione la validità e gli effetti del vincolo che giustifica la detenzione qualificata, ma esclusivamente il fatto storico dell'esistenza del corrispondente potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. 20 maggio 2008, n. 12751); che la prova dell'esistenza del titolo di detenzione non può, dunque, essere intesa come prova d'esistenza di un titolo valido ed efficace, che involge non già questione in ordine al potere di fatto sulla cosa, qual è la detenzione tutelata dall'art. 1168 c.c., bensì una questione contrattuale in ordine al diritto di detenere la cosa, che esula dal presente giudizio possessorio, nel quale non sono in discussione gli effetti negoziali del titolo della detenzione, ma il fatto storico della detenzione, come esplicitata dal titolo;
con la conseguenza che la prova del titolo può essere data con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni e prova testimoniale.
pagina15 di 34 Evidenziato, inoltre, che il titolo della detenzione può anche perfezionarsi per facta concludentia, la prova del titolo della detenzione qualificata si risolve, nel caso in esame, nell'accertamento – anche a mezzo di presunzioni - di un potere di fatto sulla cosa corrispondente ad un rapporto di fatto di comodato sui terreni in contestazione.
Giustamente, il giudice di prime cure ha, dunque, osservato che “Ciò che rileva è se esercitasse al tempo dell'asserito spoglio un Parte_1 potere di fatto sulla cosa ad immagine del contratto di comodato sui due terreni oggetto di causa: i mappali 167 e 60, anche solo a “specchio” dell'originario contratto di comodato (fatto incontestato) spirato per intervenuta disdetta nel
2010” (p. 6, sentenza gravata). Detta statuizione è, peraltro, conforme al consolidato principio di diritto per cui “la nozione di detentore non cessa con il venir meno del contratto, con la conseguenza che in caso di rifiuto alla restituzione del bene concesso in comodato o in locazione nonostante la cessazione del contratto, il comodante o il locatore devono comunque agire secondo le forme previste dalla legge per il rilascio dell'immobile, non potendo invece apprendere il bene in modo unilaterale” (Cass. 1 settembre 2014, n.
18486; Cass. 25135 del 2015).
Dopo aver giustamente accertato che non aveva Parte_1 prodotto alcun contratto, ma solo semplici dichiarazioni unilaterali (tali essendo i documenti nn. 3 e 17 invocati dall'odierno appellante a fondamento del motivo in esame), peraltro dal contenuto contraddittorio, il giudice di prime cure ha, quindi, valutato, alla stregua delle altre prove acquisite nel processo, se sussistesse o meno un potere di fatto sui fondi oggetto di causa corrispondente al contenuto del contratto di comodato posto dall'attore a fondamento della propria azione possessoria.
Il giudice di prime cure ha correttamente escluso che i documenti prodotti da (doc. nn. 3 e 17) costituissero titolo della detenzione Parte_1 qualificata invocata da tale parte.
Oltre ad essere delle mere dichiarazioni unilaterali, tali documenti si presentano affatto contraddittori, posto che l'asserito contratto verbale di affitto di immobili che sarebbe stato stipulato da con lo zio odierno Parte_1 appellato il 13 maggio 2011 (di cui l'odierno appellante ha prodotto la ricevuta di pagina16 di 34 registrazione) riguarda gli stessi terreni oggetto della dichiarazione sostitutiva del
1 gennaio 2016 e copre lo stesso periodo di tempo dell'asserito contratto di comodato a tempo indeterminato del 2016.
Si aggiunga che a tali contraddizioni documentali si contrappone il vuoto assertivo, posto che non ha allegato alcuna circostanza atta a Parte_1 spiegare la conclusione o la modifica e sostituzione del contratto di affitto con quello di comodato, successivo.
Giustamente, il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto inattendibili le dette produzioni documentali.
Alla luce dei principi di diritto in precedenza evidenziati in ordine alla tutela della detenzione qualificata, priva di pregio è la doglianza dell'appellante, secondo cui il giudice non avrebbe considerato che lo stesso CP_1
aveva riconosciuto espressamente che il terreno non era mai stato
[...] rilasciato dal nipote che vi aveva, quindi, esercitato un possesso sino Pt_1 all'aprile 2021.
Al riguardo, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva dedotto di aver concesso i controversi Controparte_1 mappali 60 e 167 al nipote in forza di contratto di comodato Parte_1 del 2 luglio 2003, poi cessato a seguito di disdetta e che nel periodo dal 1 gennaio
2011 all'aprile 2021, “nonostante ripetute esortazioni promananti dal proprietario, ovvero dai di lui famigliari (omissis) il signor Parte_1 ha ritenuto occupare sine titulo (e senza nemmeno ritenere di corrispondere alcuna relativa indennità di occupazione) uno dei terreni dello zio – contraddistinto quale mappale n. 167 -, adducendo, in occasione di ogni richiesta di rilascio, scuse sempre diverse”.
Lungi dal costituire riconoscimento di una situazione di fatto di detenzione qualificata, le richiamate allegazioni svolte dal convenuto CP_1
si risolvono nel lamentare l'inadempimento del nipote all'obbligo
[...] di rilascio del bene immobile, a seguito della cessazione del contratto di comodato del 2003. Nelle richiamate deduzioni difensive non vi è alcun riconoscimento del fatto che il nipote, odierno appellante, esercitasse una signoria di fatto sul fondo corrispondente al contenuto del cessato contratto di comodato e che il nipote continuasse, quindi, a svolgere sul fondo le attività agricole che, secondo la pagina17 di 34 prospettazione dell'attore , caratterizzavano il suo rapporto Parte_1 di fatto con le unità immobiliari oggetto di causa.
Va, quindi, escluso che la situazione di fatto di detenzione qualificata vantata da sia stata oggetto di riconoscimento da parte dello Parte_1 zio e che trovi il suo fondamento nei titoli invocati Controparte_1 dall'odierno appellante.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante deduce “Violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. – Erroneità della sentenza in relazione alla valutazione di inattendibilità dei testi e (p. 13, atto di Parte_2 CP_4 appello).
si duole che il giudice abbia ritenuto inattendibili le Parte_1 testimonianze dei detti testimoni dell'attore, per il solo fatto che, dopo aver affermato che da vent'anni l'odierno appellante svolgeva attività di coltivazione sui fondi in SS, precisando che a cavallo del 2020 e del 2021 il terreno era stato preparato per la successiva semina primaverile, gli stessi fossero incorsi in una minima discrasia nella collocazione temporale delle singole tipologie di prodotto, rispetto a quanto indicato nel fascicolo aziendale di
[...]
. Parte_1
L'appellante ritiene che il giudice non abbia soppesato la seguente documentazione prodotta dall'attore, che rappresenterebbe, invece, la prova più evidente del perdurante possesso dei fondi in contestazione: gli estratti del portale SIARL e una serie di fascicoli aziendali da cui emergerebbe che nel corso degli anni (almeno dal 2011) il mappale 60 era sempre stato condotto in coltivazione dall'attore e inserito nel proprio fascicolo aziendale, al pari del mappale 167, che rappresenta un'unica superficie coltivabile con il primo mappale;
tutto ciò anche al fine del conseguimento della PAC;
il fascicolo aziendale relativo all'anno campagna 2021, nel quale sono inseriti il mappale 60 e il mappale 167, con l'indicazione della voce “
[...]
e le date dell'11 novembre 2020 e del 10 novembre 2021, quali, Parte_5 rispettivamente, “Data semina” e “Data raccolta”; lo stesso documento fornirebbe anche la prova del fatto che disponesse dei Parte_1 terreni oggetto di causa;
pagina18 di 34 una serie di ortofoto che raffigurerebbero il campo in coltivazione e di fotografie e video che mostrerebbero, al momento dello spoglio, una superficie fresata e pronta per la coltivazione.
In secondo luogo l'appellante lamenta che il giudice non abbia considerato Pt_ che le deposizioni dei due testi e sono in realtà corroborate da altri CP_4 elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di primo grado.
Spiega che quanto riferito dal teste trova riscontro oggettivo nel Parte_2 documento n. 22 prodotto in primo grado, rappresentato da un estratto “Google
Maps” nel quale sono raffigurati i terreni oggetto di causa pronti per essere Pt_ coltivati, come riferito dai testi e . CP_4
Aggiunge che l'immagine di cui al documento n. 22 rappresenta, con vista aerea, esattamente quanto raffigurato nelle immagini di cui al documento n. 6, cioè frame dei video prodotti come documenti 20 e 21, girati dallo stesso
[...]
con il proprio telefono cellulare immediatamente dopo aver subito Parte_1 lo spoglio;
che nelle immagini di cui al documento n. 6 sono, inoltre, raffigurati i tubi e i piedistalli costituenti l'impianto di irrigazione di proprietà di
[...]
, segno inequivocabile di una presenza costante e recente da parte di Parte_1 quest'ultimo; che il teste ha riferito: “ricordo che l'impianto idrico CP_4 che era fisso da anni con canne e cavalletti che arrivava fino alla strada da un giorno all'altro è stato smontato e portato via fuori dal terreno (omissis) I tubi di irrigazione di cui al capitolo mi risultano essere di proprietà del sig.
[...]
, anche perché ho montato io stesso insieme ad altri quei tubi nel Parte_1 corso degli anni”.
Afferma, infine, che la circostanza riferita dal teste trova riscontro in CP_4 quanto scritto da nella missiva del 26 aprile Controparte_3
2021, in cui quest'ultima lamentava che persistesse “nel Parte_1 tenere condotte del tutto illecite, quali coltivazione ed irrigazione non autorizzate”, con ciò riconoscendo, al contempo, che l'odierno appellante esercitava un possesso sull'area.
Il motivo di gravame è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto l'inattendibilità dei testi dell'attore, e . CP_4 Parte_2
Invero, il primo ha collocato temporalmente il momento della raccolta del frumento nel mese di giugno 2020, mentre nel fascicolo aziendale era stato pagina19 di 34 dichiarato che la stessa fosse avvenuta a novembre 2020. Il teste ha CP_4 più volte affermato di aver compiuto lavorazioni per conto di
[...]
sui mappali 60 e 167, senza ricordare fino a quale data, ma Parte_1 sostenendo che ciò avesse fatto più volte “fino a una data che non ricordo, penso tra il 2019 e il 2020” (cfr. verbale di udienza del 31 gennaio 2023).
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, dubitato dell'attendibilità di un teste che non riusciva a collocare temporalmente i fatti di cui avrebbe avuto percezione diretta, nonostante fosse un operaio di che Parte_1 lavorasse proprio sui terreni oggetto di causa.
Oltre ad esser in contrasto con la prova documentale rappresentata dal fascicolo aziendale, le dichiarazioni del teste destano, giustamente, non pochi CP_4 dubbi, se si considera che, avendo asseritamente svolto ciclicamente per anni la stessa attività sui terreni oggetto di causa, avrebbe dovuto ricordare CP_4 in che momento dell'anno si procedeva alla raccolta del frumento.
Quanto al teste , il giudice di prime cure ha giustamente Parte_2 evidenziato le incongruenze delle sue dichiarazioni rispetto a quanto indicato nel fascicolo aziendale, così rilevando che nella parte del fascicolo compilata il 15 giugno 2020 la data di raccolta del frumento era indicata nel novembre 2020, Pt_ mentre il teste aveva affermato che sarebbe avvenuta tra maggio e giugno
2020; che, quanto al mappale 167, nel fascicolo aziendale esso era indicato come incolto o ritirato dalla produzione al 2020; che in detto fascicolo non vi era traccia della semina e della raccolta di girasoli nell'anno 2020.
Le evidenziate incongruenze appaiono significative ove si consideri che, Pt_ secondo quanto riferito dallo stesso teste , egli segnava sul proprio quaderno di campagna tutte le attività svolte sino al 2021 (momento di ingresso di
[...]
sui terreni oggetto di causa) e che tale quaderno non è stato Controparte_3 prodotto in giudizio da , così risultando impedita l'attività di Parte_1 riscontro delle dichiarazioni del teste.
Le discrasie evidenziate dal giudice di prime cure tra quanto dichiarato dai Pt_ testi e e quanto risultante dal fascicolo aziendale non possono ritenersi CP_4 minime, come affermato dall'odierno appellante, posto che ineriscono all'attività lavorativa di tali testi, che si svolgeva ciclicamente per anni, secondo le loro dichiarazioni, sicché non è verosimile ritenere che operai esperti non fossero in pagina20 di 34 grado di collocare esattamente nel tempo le diverse tipologie di attività agricole dagli stessi poste in essere.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, i documenti dallo stesso invocati
(estratto del portale SIARL, fascicoli aziendali) non possono essere considerati quale prova di un'attività agricola, poiché si tratta di documenti formati dallo stesso appellante o basati sulle sue dichiarazioni.
Le fotografie prodotte da non dimostrano un terreno Parte_1 curato e pronto per la semina.
Il documento n. 22 riporta immagini tratte da Google Maps, di cui non è possibile risalire alla data esatta dello scatto, pur essendo indicato nel 2021 l'anno di registrazione delle immagini.
Quanto alla presenza, sui fondi in contestazione, di tubi e piedistalli costituenti l'impianto di irrigazione (presenza riferita dal teste , va CP_4 evidenziato come, in assenza di attività agricola riconoscibile all'esterno come potere di fatto sulla res, la mera presenza sui fondi dell'impianto di irrigazione non è idonea a provare l'esistenza di una situazione di fatto di detenzione qualificata corrispondente al contenuto del contratto di comodato invocato dall'odierno appellante a fondamento dell'azione di spoglio.
Per lo stesso motivo, nessun riconoscimento di tale situazione di fatto può rinvenirsi nella missiva del 26 aprile 2021, inviata da Controparte_3
a , per lamentare il compimento, da parte di
[...] Parte_1 quest'ultimo, di condotte illecite, “quali coltivazione ed irrigazione non autorizzate” (doc. n. 5, fascicolo di primo grado dell'odierno appellante).
Si aggiunga che, lungi dal riconoscere in capo a Parte_1
l'esistenza di una relazione di fatto con i fondi, la citata missiva era volta a lamentare gli episodi avvenuti il giorno prima, allorché lo stesso
[...]
aveva rimesso in funzione, in mezzo al fondo di cui al mappale 60, Parte_1 un impianto a pioggia, per irrigare il campo, con evidente intento emulativo nei confronti di La missiva del 26 aprile 2021 Controparte_3 indirizzata all'odierno appellante da tale società riguarda, quindi, fatti posti in essere successivamente all'utilizzo dei campi da parte dell'affittuaria
[...]
, sicché non vale come prova dell'esistenza di una relazione Controparte_3 di fatto con i fondi da parte di all'epoca dell'asserito Parte_1
pagina21 di 34 spoglio, posto che già dall'inizio di aprile 2021 la detta società era stata immessa dal proprietario nella detenzione dei beni in contestazione.
In conclusione, il giudice di prime cure ha correttamente valutato le prove testimoniali e quelle documentali, escludendo rilevanza tanto alle dichiarazioni dei testi dell'attore, quanto ai documenti dallo stesso prodotti.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo motivo di appello deduce “Manifesta Parte_1 violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. – palese travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, laddove il giudice di prime cure HA POSTO A
FONDAMENTO della propria decisione una ortofoto di Regione Lombardia
DEL 2015 e, per contro, NON HA TENUTO IN CONSIDERAZIONE UNA
FOTO SATELLITARE DEL 2021 che ritrae lo stato dei luoghi al momento dell'intervenuto spoglio – contraddittorietà del provvedimento giudiziale” (p. 18, atto di appello).
L'appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice ha motivato nei seguenti termini:
“Le produzioni fotografiche e cartografiche offerte in comunicazione dalla
(docc. 3 e 9) raffigurano uno stato dei luoghi incompatibile Controparte_3 con l'asserito perdurante possesso da parte del ricorrente:
- l'insistenza di piante ed arbusti dall'altezza notevole da cui l'inferenza circa lo stato di abbandono del fondo e non ci si riferisce alla sola parte definita dai testi attorei “boschiva” (in fregio al mappale 62) ma anche a quella
“centrale”. Si evince che la maggior parte della superficie del fondo sub 60 non si palesava quale terreno calpestabile oggetto di fresatura ed aratura come dedotto dall'attore ed affermato dal solo testimone (l'altro teste Parte_2 CP_4 non riesce a ricordare gli anni in cui sarebbero avvenute tali lavorazioni preparatorie). Si riesce a scorgere il rilievo multidimensionale delle sterpaglie ed erbacce promananti dal fondo così come l'adiacente “zona boschiva” che sicuramente non era stato oggetto di attività agricola” (p. 9 della sentenza gravata).
L'appellante afferma che il documento n. 3 prodotto da Controparte_3
, inserito dal giudice a pagina 9 della sentenza a sostegno della
[...] censurata motivazione, è un estratto dell'ortofoto di Regione Lombardia del 2015, del tutto inconferente con lo stato in cui si trovava il fondo – che era, invece, arato pagina22 di 34 e fresato e pronto per la successiva semina primaverile – al momento del lamentato spoglio del 2021.
Ritiene che la decisione impugnata sia stata basata su un'erronea raffigurazione dello stato dei luoghi, non considerando il giudice che il riferito stato di abbandono e di incuria dei fondi risalisse al 2015.
L'appellante censura, inoltre, la parte della sentenza in cui il giudice ha motivato la mancata valutazione dell'estratto di mappa datato 2021 nei seguenti termini:
“Non riesce a scalfire tale emersione cartografiche la “fotoriproduzione” offerta in comunicazione dall'attore nella propria seconda memoria (doc. 22 fasc.
ATTORE). A ben guardare si tratta di un estratto del sito googlemaps che raffigurerebbe i luoghi nel 2021 e dal quale si evincerebbe uno loro stato compatibile con l'aratura e la fresatura allegata dall'attore. Ebbene non si può fare a meno di notare che: non si comprende in quale periodo siano state scattate tali istantanee riprodotte nel 2021 sul citato sito non essendo disponibile alcun tipo di fonte informativa qualificata a riguardo. Ciò a differenza delle ortofoto riconducibili alla Regione Lombardia;
nella fotoriproduzione sub 22 vi è un intorno dei luoghi diverso da quello della cartografia regionale. Nel finitimo fondo sub 62 non sono presenti le due file di serre agricole evincibili dalla foto ut supra. Da qui la difficoltà di collocare temporalmente l'istantanea.
Peraltro, tale documentazione ortografica prodotta dalla CP_3
è stata prodotta dal ricorrente già nel proprio libello introduttivo (doc. 7
[...] fasc. ATTORE) con ciò apprezzandosi la sicurezza della fonte di approvvigionamento del materiale istruttorio” (pp. 9 e 10 della sentenza gravata).
L'appellante spiega che gli estratti di mappa prodotti come documento n. 7 in primo grado avevano il solo scopo di far comprendere al lettore la morfologia dei luoghi oggetto di causa: un campo (in parte composto dal mappale 167 e in parte dal mappale 60) e un'area boschiva (insistente sulla restante parte del mappale 60).
Aggiunge che non si comprende come il giudice abbia potuto affermare che il documento n. 22 non abbia un riferimento temporale certo, dal momento che si tratta di un estratto “Google Maps” (Immagini 2021 Maxar Technologies, Dati
pagina23 di 34 cartografici 2021); che la stessa immagine è stata prodotta da Controparte_3
come documento n. 3 e che l'estratto prodotto da quest'ultima è
[...] tratto dal Catasto e reca la filigrana Agenzia delle Entrate 2021, che attribuisce ulteriore certezza al periodo storico dell'istantanea.
L'appellante afferma, dunque, che ove il giudice avesse adeguatamente e analiticamente soppesato la documentazione agli atti, avrebbe certamente potuto appurare che, all'epoca dello spoglio, i mappali 167 e 60 erano fresati e in stato preparativo rispetto alle coltivazioni che si sarebbero dovute iniziare nella stagione primaverile ad opera di se, nel frattempo, non vi Parte_1 fosse stata l'illegittima condotta di spoglio posta in essere dagli odierni appellati.
Spiega che l'estratto di cui al documento n. 22 si riferisce al 2021 e, precisamente, ad un periodo necessariamente antecedente all'intervenuto spoglio di Macannabis S.S. Società Agricola e, dunque, collocabile al primo quadriennio dell'anno 2021, in quanto, se così non fosse, l'area boschiva non comparirebbe, poiché già eradicata e spianata da tale società.
Il motivo è privo di fondamento.
La decisione impugnata non si basa esclusivamente sull'ortofoto prodotta da come documento n. 3, ma soprattutto sulle Controparte_3 fotografie prodotte da tale parte come documento n. 9 e sulle altre foto prodotte in causa di cui è incontestata la datazione all'aprile 2021, nonché sulle dichiarazioni dei testi dei convenuti.
Il giudice ha correttamente evidenziato, sulla base della documentazione fotografica, l'insistenza di piante e arbusti dall'altezza notevole, da cui l'inferenza circa lo stato di abbandono del fondo;
il rinvenimento di veri e propri rifiuti e rottami, che si palesano quale attività non riconducibile all'esercizio di un potere di fatto ad immagine di un comodato o di qualunque diritto reale.
Sulla base dei citati documenti il giudice ha giustamente ritenuto che lo stato dei luoghi fosse incompatibile con l'asserita perdurante situazione di detenzione qualificata dei fondi, vantata da . Parte_1
Tale conclusione risulta confermata dalle dichiarazioni dei testi dei convenuti, le cui risultanze non sono state censurate dall'appellante, sicchè possono ritenersi incontrovertibilmente accertate, sulla base di tali dichiarazioni,
l'insussistenza di qualsivoglia coltura in atto prima che il 10 aprile 2021
[...]
stipulasse il contratto di affitto agrario con Controparte_1 CP_3
pagina24 di 34 ; l'insussistenza di una preparazione dei terreni o di una loro Controparte_3 parte alla futura coltura nei mesi precedenti gennaio 2021.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure non è incorso in alcun travisamento dello stato dei luoghi, avendo posto a fondamento della decisione produzioni cartografiche e ortografiche sicuramente riferibili all'epoca dell'asserito spoglio e congruenti con le dichiarazioni dei testimoni dei convenuti, ritenute connotate da coerenza interna.
Correttamente, il giudice non ha preso in considerazione l'immagine di cui al documento n. 22 invocato dall'odierno appellante, poiché, se è vero che le immagini ivi rappresentate risultano riprodotte nel 2021, non è possibile risalire all'epoca esatta in cui le istantanee sono state scattate, a differenza delle ortofoto riconducibili alla Regione Lombardia.
Si aggiunga che nella fotoriproduzione di cui al documento n. 22 i luoghi circostanti ai mappali 60 e 167 sono diversi da quelli rappresentati nella cartografia della Regione Lombardia: in particolare, nel contiguo fondo di cui al mappale 62 non sono presenti le due file di serre agricole, che si vedono nella foto prodotta da . Controparte_3
Dagli evidenziati rilievi il giudice è correttamente giunto alla conclusione della difficoltà di collocare temporalmente l'istantanea di cui al citato documento n. 22.
In ogni caso, va aggiunto che solo da tale documento invocato dall'odierno appellante non può certo evincersi lo stato fresato oppure di abbandono del fondo al 10 aprile 2021, essendo stato accertato che i terreni erano in condizioni di degrado sulla base delle fotografie prodotte da Controparte_3
e delle dichiarazioni dei testi dei convenuti, oltre che dal tenore del contratto di affitto agrario stipulato dai convenuti il 10 aprile 2021.
Peraltro, l'incontestata presenza di materiali di scarico e di vera e propria spazzatura in quella parte del mappale 60 prospiciente il mappale 62 (circostanza ammessa da all'udienza del 17 novembre 2021 e Parte_1 riconosciuta dal teste all'udienza del 31 gennaio 2023) è di per sé CP_4 incompatibile con l'asserita attività di coltivazione dei fondi da parte di
[...]
. Parte_1
Va, quindi, confermato l'accertamento dello stato dei luoghi, in termini di abbandono e di degrado dei mappali 60 e 167 all'epoca dell'asserito spoglio.
pagina25 di 34 QUARTO MOTIVO.
Con un quarto motivo di impugnazione, deduce il Parte_1 travisamento dei presupposti di fatto e di diritto nella parte della sentenza in cui il giudice ha concluso che il terreno fosse incolto nel momento dell'avvenuto spoglio sulla base delle seguenti considerazioni:
“In terzo luogo, si può inferire tale assenza dalla stessa genesi della vicenda contrattuale insorta tra le due resistenti. Prima dell'asserito spoglio avvenuto nell'aprile 2021 la veva manifestato l'interesse ad estendere Controparte_3 la propria attività agricola (in essere presso i terreni limitrofi) anche a quelli di proprietà di in considerazione dello stato dei Controparte_1 luoghi. Ciò emerge a contrariis dalla stessa prospettazione iniziale del ricorrente ove costui si avvedeva dell'attività che la tava svolgendo sui Controparte_3 fondi oggetto del comodato. Elemento indiziario corroborante di quanto dedotto dalle parti resistenti nel contratto di affitto agrario del 10 aprile 2021 (punto 5 p.
2 contratto sub doc. 8 fasc. ) circa il totale stato di abbandono ed CP_3 incuria dei terreni, la loro inidoneità alla pronta cultura, la necessità di operazioni straordinarie di pulizia e la, conseguente, rinuncia di un'annualità di canone da parte dell'affittante in ragione delle spese e delle opere che
l'affittuaria era onerata dall'eseguire per fruttificare i terreni” (pp. 10 e 11 della sentenza gravata).
L'appellante afferma che nel contratto di cui al documento n. 8, dal quale il giudice avrebbe inopinatamente dedotto uno stato di totale incuria del terreno oggetto di causa, si fa esclusivo riferimento a “piante infestanti erbacce e arbustive”, che evidentemente caratterizzerebbero la sola parte boschiva del mappale 60.
Aggiunge che in tal senso ha deposto il teste , affermando che Parte_2
“Non è vero che i terreni siti nel Comune di SS e censiti al NCT al foglio 2 mappali 167 e 60, con particolare riguardo per il secondo, si presentavano come invasi da piante infestanti, erbacce ed arbustive e quindi tali da non essere in condizioni di essere immediatamente coltivati, ma preciso che solo una parte del
Mappale 60, quella raffigurata nel doc. 9 che mi è già stato mostrato, si presentava come invaso da piante infestanti, erbacce ed arbustive, mentre il resto del terreno l'abbiamo coltivato noi”.
Il motivo di gravame non merita accoglimento.
pagina26 di 34 Il riferimento del giudice di prime cure alla vicenda contrattuale insorta tra il proprietario dei fondi, e Controparte_1 Controparte_3
è usato come argomento ulteriore, volto a corroborare la conclusione in
[...] ordine all'insussistenza di attività agricola e allo stato di abbandono e di degrado dei mappali 60 e 167; conclusione già raggiunta alla stregua delle prove documentali e orali, di cui si è detto nell'esaminare il terzo motivo di gravame.
Se è vero che il contratto concluso tra gli odierni appellati il 10 aprile 2021
(doc. n. 8, fascicolo di primo grado di fa Controparte_3 riferimento a “piante infestanti erbacee e arbustive” va, tuttavia, evidenziato che, secondo quanto si evince dalle fotografie di cui ai documenti nn. 3 e 9 prodotte da
, tali piante erano all'epoca presenti non solo Controparte_3 nella parte propriamente boschiva del mappale 60, ma anche nella parte centrale e tale circostanza è stata riferita anche dai testi dei convenuti, i quali hanno precisato che, in ragione di tale situazione, i fondi di cui ai mappali 60 e 167 non erano in condizione di essere immediatamente coltivati (cfr. verbale di udienza del
7 febbraio 2023).
Proprio in ragione di tale stato, al punto 5 del predetto contratto del 10 aprile
2021 le parti hanno espressamente previsto che “La parte proprietaria riconosce che parte dei terreni oggetto della presente affittanza agraria, in particolare i mappali di SS (Mi) foglio 2 particelle 60, 169 e 291, risultando invasi da piante infestanti erbacee ed arbustive, non sono nelle condizioni di poter essere immediatamente utilizzati dalla parte affittuaria e che saranno necessari interventi a carattere straordinario per il ripristino delle normali condizioni di coltivabilità a reddito del fondo. Per tali ragioni le parti concordano che sarà la parte affittuaria ad occuparsi degli interventi a carattere straordinario di ripristino a coltivazione, come prima meglio descritti e che, per tutte le operazioni che saranno necessarie, la parte proprietaria autorizza fin da subito con il presente accordo, per quanto di propria competenza, la parte affittuaria a svolgere tali attività (omissis) La parte proprietaria autorizza fin da subito la parte affittuaria, che accetta, al mancato pagamento del canone per la prima annualità (omissis) in ragione delle necessarie operazioni di ripristino a condizioni di coltivabilità stabilite a carico della parte conduttrice”.
pagina27 di 34 Gli evidenziati elementi di prova non sono inficiati dalle contrastanti dichiarazioni di , in ragione dell'inattendibilità di tale teste, quale Parte_2 accertata nell'esaminare il secondo motivo di appello.
Va, quindi, confermata la corretta valutazione, da parte del giudice di prime cure, della vicenda contrattuale insorta tra gli odierni appellati, nel quadro del complessivo accertamento in ordine allo stato di abbandono e di degrado dei fondi in contestazione;
stato incompatibile con una situazione di fatto di conduzione dei detti fondi da parte dell'odierno appellante.
QUINTO MOTIVO.
Con un quinto motivo di appello deduce Parte_1
“Contraddittorietà della sentenza laddove la stessa afferma che non vi possa essere una detenzione solo animo in capo al Sig. ” (p. 25, Parte_1 atto di appello).
Censura la parte della sentenza in cui il giudice ha argomentato che “Non può ricavarsi alcuna conservazione della detenzione solo animo in capo al ricorrente attesa l'impossibilità in fatto di poter ripristinare immediatamente una relatio con la cosa percepibile dall'esterno. La possibilità materiale per il ricorrente di entrare nel terreno o di passare anche sporadicamente sullo stesso non poteva certo inverare verso l'esterno la sussistenza di una situazione possessoria attuale visto, lo si ripete, lo stato dei luoghi incompatibile con la coltivazione anche “in fase di rotazione” come sostenuto dal ricorrente. In definitiva difetta la titolarità attiva della tutela possessoria in capo al ricorrente”
(p. 11 della sentenza gravata).
L'appellante ritiene che il giudice abbia fondato la propria decisione sulla fuorviante documentazione depositata dai convenuti e che abbia frainteso la ricostruzione della vicenda operata da . Parte_1
Spiega che l'odierno appellante aveva da subito allegato di essere conduttore “ininterrotto” dei mappali 167 e 60, con ciò “rappresentando di essere possessore di fatto (corpore, oltre che animo)” (p. 26, atto di appello); che egli non ha mai riferito di effettuare una conduzione mediante la tecnica della c.d.
“rotazione delle colture” e che quest'ultimo argomento era stato rappresentato ad abundantiam nel corso dell'udienza del 17 novembre 2021 per sostenere che il possesso può aversi anche solo animo e senza una costante e ripetuta, quotidiana relazione materiale con la res.
pagina28 di 34 L'appellante afferma che la decisione gravata si pone in contrasto con la giurisprudenza di merito secondo la quale “In tema di possesso, il fatto che il terreno sia incolto non è circostanza idonea a provare la dismissione della detenzione, che può manifestarsi in modo diverso dalla coltivazione: la detenzione della res può avvenire sia solo corpore, che solo animo, il potere di fatto sulla cosa non va esercitato sempre e in concreto, essendo sufficiente la sua disponibilità ad libitum” (Tribunale di Isernia, 3 novembre 2009).
Richiamata anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7579/2007),
l'appellante ritiene che debba essere riconosciuto il possesso del più ampio fondo, pur essendo risultata incolta una parte dello stesso.
Il motivo è privo di fondamento.
Come è stato evidenziato nell'esaminare i precedenti motivi di gravame, il giudice di prime cure ha correttamente accertato lo stato dei luoghi, rilevando la condizione di abbandono e di degrado dei mappali 60 e 167, per la presenza di arbusti ed erbacce, senza che esistesse o insistesse una parte boschiva per come definita dai testi dell'attore e per la presenza di materiali di scarico e di vera e propria spazzatura nella porzione di sedime del mappale 60 prospiciente il mappale 62. In ragione di tale stato ha ritenuto, siccome incompatibile,
l'insussistenza di qualsivoglia attività agricola.
Alla stregua dell'accertato stato dei luoghi, la giurisprudenza invocata dall'appellante si appalesa come inconferente, posto che all'epoca dell'asserito spoglio non era in atto alcuna attività di coltivazione su alcuno dei fondi oggetto di causa.
Pertanto, il giudice ha correttamente osservato che non potesse esserci alcuna detenzione solo animo, in quanto l'incompatibilità dello stato dei luoghi con l'attività di coltivazione impediva a di ripristinare Parte_1 immediatamente una relazione con i fondi che fosse percepibile come tale dall'esterno; non potendo configurarsi come manifestazione esterna e inequivocabile di una situazione di detenzione qualificata dei fondi la semplice possibilità di accesso ai campi o il passaggio sporadico sugli stessi.
Va, quindi, confermata l'insussistenza di una situazione di detenzione dei fondi oggetto di causa, tutelabile con l'azione di spoglio di cui all'art. 1168 c.c.
E ULTIMO MOTIVO. CP_9
pagina29 di 34 Con un sesto e ultimo motivo di impugnazione deduce Parte_1
“Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta insussistenza dell'animus spoliandi in capo a
– violazione dell'art. 115 c.p.c.” (p. 27, atto di Controparte_3 appello).
L'appallante censura la parte della sentenza in cui il giudice ha escluso l'animus spoliandi in capo a ritenendo che Controparte_3 quest'ultima non potesse essere a conoscenza del possesso altrui in ragione dello stato di abbandono e di incuria dei fondi per cui è causa.
sostiene che, pur ammettendo che i fondi fossero in Parte_1 stato di abbandono, l'animus spoliandi si è materializzato nel momento in cui, pur avendo appreso delle rimostranze dell'odierno appellante, Controparte_3
ha perpetrato la propria condotta e ha proseguito nell'esecuzione
[...] delle opere di preparazione del fondo e di coltivazione.
Aggiunge che la missiva del 26 aprile 2021, inviata da Controparte_3
all'odierno appellante, ove si affermava che “Lei persiste nel
[...] tenere condotte del tutto illecite, quali coltivazione ed irrigazione non autorizzate”, dimostra, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, che la detta società era consapevole del fatto che Parte_1 vantasse una signoria di fatto sull'area in questione.
Anche il sesto e ultimo motivo di appello è privo di fondamento.
E' stato accertato in precedenza che, all'epoca in cui Controparte_3
ha fatto legittimamente accesso ai mappali 60 e 167, in virtù del
[...] contratto di affitto agrario stipulato il 10 aprile 2021 con il proprietario dei terreni, tali fondi si presentavano in condizioni tali da non poter essere immediatamente utilizzati per la coltivazione ed essere, quindi, messi a reddito.
Tale stato dei luoghi era chiaramente percepibile da chiunque, come si desume anche dalle dichiarazioni dei testimoni dei convenuti.
Così essendo rimasti accertati i fatti, si deve escludere che l'animus spoliandi possa ritenersi sussistente in re ipsa, ovvero manifestarsi mediante la mera realizzazione dell'asserita condotta di spoglio (come si verifica quasi sempre e come ritiene la consolidata giurisprudenza richiamata dall'appellante).
Invero, quanto all'elemento soggettivo, quale condizione ulteriormente necessaria che completa il nucleo dei presupposti per giungere all'accoglimento pagina30 di 34 dell'azione di spoglio, è risaputo che esso consiste nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto.
Si ritiene – da un punto di vista generale - che sia legittimamente sostenibile la sussistenza dell'animus spoliandi nell'agente in conseguenza del solo fatto di aver privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell'agente stesso di operare secondo diritto, ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La presenza del detto elemento soggettivo dello spoglio può legittimamente venir esclusa, pertanto, qualora risulti provato, da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica o privazione del suo possesso.
Si è anche puntualizzato che è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente,
a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto "in continenti", vale a dire nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso.
In sintesi, quindi, l'esistenza dello spoglio postula, oltre all'elemento oggettivo, rappresentato dalla privazione permanente del possesso, il concorso dell'elemento soggettivo, insito nella consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, con la precisazione che tale presunta volontà contraria può essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con la volontà di ledere l'altrui possesso.
In definitiva, al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione, l'animus spoliandi postula la consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore;
detto requisito soggettivo deve essere, pertanto, escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.
pagina31 di 34 Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che “Lo stato dei luoghi ante causam risulta decisivo in questo accertamento atteso che qualunque soggetto non poteva che non ritenere l'assenza di qualunque ius possessionis in capo ad alcuno. Conclusione corroborata dalla natura e vocazione di tutti gli appezzamenti contermini (agricoltura o floricoltura) di carattere produttivo e, quindi, necessariamente oggetto di cura anche nelle fasi a riposo del terreno.
Come detto tale situazione è idonea a dimostrare tanto l'assenza di un possesso sulla cosa quanto quella della consapevolezza in capo al presunto spoliator di incidere su una situazione possessoria altrui” (p. 11 della sentenza gravata).
Poiché la sussistenza dell'animus spoliandi va accertata con riferimento all'epoca dell'apprensione materiale della res, sono a tal fine irrilevanti, nel caso in esame, le rimostranze manifestate da a Parte_1 Controparte_3
successivamente all'apprensione dei fondi per cui è causa da
[...] parte di quest'ultima.
In conclusione, alla luce di quanto osservato ed evidenziata l'esaustività dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Il rigetto del gravame comporta l'assorbimento della domanda di restituzione formulata dall'appellante in relazione alle somme di denaro pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese di lite.
In ragione della soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rimborsare a ciascuna delle parti vittoriose le spese del presente grado di giudizio
(art. 91 c.p.c.).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la
pagina32 di 34 liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore indeterminabile della causa, di media complessità.
Le spese spettanti a devono essere Controparte_3 distratte in favore dei difensori di tale parte, avvocati Delia SS e RA SS, che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
I compensi spettanti a sono contenuti nei limiti Controparte_1 della nota spese depositata dalla parte, ancorchè, in base al richiamato decreto ministeriale, spetterebbero compensi maggiori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da anche quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Azienda Agricola AN di AN RO, nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_3
, per la riforma della sentenza n. 9025/2024, pubblicata il 17 ottobre 2024
[...] dal Tribunale di NO nella causa iscritta al n. 39272/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CO
, anche nella detta qualità, a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese del presente grado, liquidate in euro 6.946,00 per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
pagina33 di 34 CO
, anche nella detta qualità, a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese del presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per Controparte_3 compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
il tutto da distrarsi a favore dei difensori, avvocati Delia SS e RA
SS, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Parte_1
Così deciso in NO, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il consigliere estensore
Dott.ssa UE ND
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