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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4455/2025 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. TORMENE GIORGIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. TORMENE GIORGIA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2025 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore Per_1
nato a [...] il [...] dalla loro relazione, fosse regolato
[...]
sulla base del seguente accordo:
“1-disporre l'affidamento del figlio minore ongiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente e residenza presso la madre, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 54/2006 sull' affidamento condiviso, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse con riguardo al figlio relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto del suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; in considerazione del fatto che a decorrere dal 1 settembre 2025 la signora
, unitamente al figlio minore, si è trasferita stabilmente a Parte_1
vivere a Padova, ed in ragione, pertanto della distanza fisica che intercorrerà tra il figlio ed il padre, entrambi i genitori riconoscono l'importanza Per_1
che il figlio stesso trascorra anche con il padre tempi adeguati impegnandosi a garantire ed a sviluppare quanto più possibile, anche durante l'anno scolastico, le visite al medesimo da parte del padre;
in più essi concordano fin d'ora sul fatto che il figlio permanga presso il padre secondo tempi di permanenza più lunghi in concomitanza con le vacanze scolastiche ed estive, accordandosi volta per volta, ma già prevedendo che il figlio possa Per_1
soggiornare presso il padre, per almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive previo accordo tra i genitori.
4- disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla Signora CP_1
, mensilmente la somma complessva di € 1.000,00 a titolo di concorso Pt_1 per il mantenimento ordinario dei figlio a far data dal mese di Per_1
settembre 2025, aumentato secondo indice ISTAT annualmente dall'anno successivo al presente procedimento corrispondente all'udienza di comparizione dei genitori. Il suddetto importo verrà corrisposto mensilmente dal sig. alla sig.ra alle note coordinate bancarie mediante CP_1 Pt_1
bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio;
5- le spese straordinarie del figlio per l'individuazione delle quali si Per_1
fa espresso riferimento al Protocollo d'intesa stilato dal Tribunale di Palermo del 2019 - noto alle parti - saranno previamente concordate tra i genitori allorché previsto e sostenute nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi;
6- le deduzioni e detrazioni fiscali per le spese sostenute nell'interesse del figlio saranno utilizzabili dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con impegno reciproco di mettere a disposizione dell'altro genitore tempestivamente la documentazione fiscale necessaria;
7- l'Assegno Unico e Universale per il figlio a carico, ovvero altro contributo equivalente, verrà percepito al 100% dalla sig.ra , con impegno da Pt_1
parte del sig. di trasmettere la documentazione eventualmente CP_1
necessaria se richiesta dall'Ente erogante il beneficio;
8- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di indenità del minore . Per_1
2) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né all'ordine pubblico, né a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse del figlio.
3) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. così provvede:
1) prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data
26.09.2025, intervenuto fra e Parte_1 Controparte_1
, in ordine al regime di affidamento e di mantenimento del figlio
[...]
minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4455/2025 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. TORMENE GIORGIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. TORMENE GIORGIA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2025 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore Per_1
nato a [...] il [...] dalla loro relazione, fosse regolato
[...]
sulla base del seguente accordo:
“1-disporre l'affidamento del figlio minore ongiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente e residenza presso la madre, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 54/2006 sull' affidamento condiviso, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse con riguardo al figlio relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto del suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; in considerazione del fatto che a decorrere dal 1 settembre 2025 la signora
, unitamente al figlio minore, si è trasferita stabilmente a Parte_1
vivere a Padova, ed in ragione, pertanto della distanza fisica che intercorrerà tra il figlio ed il padre, entrambi i genitori riconoscono l'importanza Per_1
che il figlio stesso trascorra anche con il padre tempi adeguati impegnandosi a garantire ed a sviluppare quanto più possibile, anche durante l'anno scolastico, le visite al medesimo da parte del padre;
in più essi concordano fin d'ora sul fatto che il figlio permanga presso il padre secondo tempi di permanenza più lunghi in concomitanza con le vacanze scolastiche ed estive, accordandosi volta per volta, ma già prevedendo che il figlio possa Per_1
soggiornare presso il padre, per almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive previo accordo tra i genitori.
4- disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla Signora CP_1
, mensilmente la somma complessva di € 1.000,00 a titolo di concorso Pt_1 per il mantenimento ordinario dei figlio a far data dal mese di Per_1
settembre 2025, aumentato secondo indice ISTAT annualmente dall'anno successivo al presente procedimento corrispondente all'udienza di comparizione dei genitori. Il suddetto importo verrà corrisposto mensilmente dal sig. alla sig.ra alle note coordinate bancarie mediante CP_1 Pt_1
bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio;
5- le spese straordinarie del figlio per l'individuazione delle quali si Per_1
fa espresso riferimento al Protocollo d'intesa stilato dal Tribunale di Palermo del 2019 - noto alle parti - saranno previamente concordate tra i genitori allorché previsto e sostenute nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi;
6- le deduzioni e detrazioni fiscali per le spese sostenute nell'interesse del figlio saranno utilizzabili dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con impegno reciproco di mettere a disposizione dell'altro genitore tempestivamente la documentazione fiscale necessaria;
7- l'Assegno Unico e Universale per il figlio a carico, ovvero altro contributo equivalente, verrà percepito al 100% dalla sig.ra , con impegno da Pt_1
parte del sig. di trasmettere la documentazione eventualmente CP_1
necessaria se richiesta dall'Ente erogante il beneficio;
8- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di indenità del minore . Per_1
2) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né all'ordine pubblico, né a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse del figlio.
3) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. così provvede:
1) prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data
26.09.2025, intervenuto fra e Parte_1 Controparte_1
, in ordine al regime di affidamento e di mantenimento del figlio
[...]
minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.