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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8128/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8128/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SPOSETTI STEFANIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SCALTRITI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“NEL MERITO - In via principale: Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c., art. 14 del Codice della Strada, in via esclusiva, del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, nella causazione del sinistro occorso alla SI.ra , per avere violato gli Parte_1 obblighi di custodia e di manutenzione del sito in Bollate (MI), così come Controparte_2 dedotti e provati in narrativa, e per l'effetto condannare l'ente comunale al risarcimento -in favore della SI.ra di tutti i danni non patrimoniali dalla stessa subiti nel sinistro de quo Parte_1
e quantificati in Euro 38.746,35, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale adito sulla base delle risultanze istruttorie, o anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex pagina 1 di 11 art. 2043 cc, in via esclusiva, del in persona del Sindaco pro tempore, nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso alla SI.ra nel sito in Parte_1 Controparte_2 Bollate (MI) e per l'effetto condannare l'ente comunale al risarcimento -in favore della SI.ra
[...] di tutti i danni non patrimoniali dalla stessa subiti nel sinistro de quo e quantificati in Euro Parte_1
38.746,35, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, o anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo. - In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051
c.c., art. 14 del Codice della Strada, concorrente in misura proporzionale rispetto al grado di colpa, del in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro occorso alla Controparte_1 SI.ra nel sito in Bollate (MI) e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_2 l'ente comunale al risarcimento -in favore della SI.ra di tutti i danni non Parte_1 patrimoniali dalla stessa subiti nel sinistro de quo e quantificati in Euro 38.746,35, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, o anche in via equitativa, riducendo l'ammontare del risarcimento in proporzione alla misura della colpa che verrà accertata in corso di causa in capo all'attrice, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo - In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. concorrente in misura proporzionale rispetto al grado di colpa, del Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro occorso alla SI.ra Parte_1
nel sito in Bollate (MI) e per l'effetto condannare l'ente comunale al
[...] Controparte_2 risarcimento -in favore della SI.ra di tutti i danni materiali dallo stesso subiti nel Parte_1 sinistro de quo e quantificati in Euro 38.746,35, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, o anche in via equitativa, riducendo l'ammontare del risarcimento in proporzione alla misura della colpa che verrà accertata in corso di causa in capo all'attrice, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, anche per quelle di CTU anticipate dall'attrice nella misura della metà, e compensi del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze del sinistro, indicando quali testi il SI. e il SI. Chiede Testimone_1 Testimone_2 ammettersi C.T.U. medico-legale sulla persona della SI.ra ” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. o Controparte_1
2043 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 20.3.2021 a . CP_1
L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 20.3.2021, intorno alle ore 16.30, stava camminando nel parco comunale CP_2
di quando, in prossimità dell'uscita secondaria del cimitero, è caduta rovinosamente a
[...] CP_1 terra a causa della presenza “di una mattonella disconnessa rispetto al terreno e rotta in quanto rialzata dalle radici delle piante che costeggiano il viale pedonale”;
- che, dopo essere stata soccorsa da e presenti sul luogo del sinistro, si è Controparte_3 Testimone_1 recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacco di Milano, ove le veniva diagnosticata la frattura del polso sinistro e veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- che, a seguito di numerosi solleciti e tenuto conto della presenza di svariate mattonelle sconnesse all'interno del parco, il è intervenuto “per risanare alcune mattonelle anche nel Controparte_1 luogo ove caduta a terra ”; Parte_1
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 10 punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 3 giorni, inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 70 e al 25% di giorni 75;
- di aver diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale comprensivo di una somma a titolo di personalizzazione, atteso che a seguito del sinistro ha perso la capacità di presa della mano sinistra, essendole di conseguenza precluso lo svolgimento anche della attività più semplici come, ad esempio, portare un sacchetto della spesa;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. In particolare, l'ente convenuto ha eccepito non solo la pagina 3 di 11 mancata prova del fatto storico, ma anche del nesso eziologico tra la caduta dell'attrice e la pavimentazione stradale, non avendo ella “allegato alcuna specifica circostanza che consenta di acclarare quali siano state le concrete modalità di accadimento del sinistro”. In ogni caso, il
[...]
ha eccepito il concorso di colpa di , attesa la prevedibilità della presenza CP_1 Parte_1
di irregolarità della pavimentazione di un vialetto pedonale posto all'interno del parco, che peraltro l'attrice era solita percorrere “tanto da dichiarare di essere rimasta vittima di caduta in un'altra occasione nel medesimo punto di quella che ci occupa ed in un'altra zona del medesimo parco”. Il ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria e, in particolare, la richiesta Controparte_1
di personalizzazione del danno, tenuto conto che la parte attrice non ha allegato circostanze peculiari tali da giustificare un aumento ulteriore rispetto a quanto già riconosciuto a titolo di danno biologico
(cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, tramite l'escussione di due testimoni, nonché mediante consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. Persona_1
Il Giudice ha fissato l'udienza del 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 6.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera della parte attrice, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere respinta per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., o una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la sua caduta è stata causata da una disconnessione della pavimentazione presente sul vialetto del parco comunale a , di cui l'ente convenuto è custode. Controparte_2 CP_1
Quanto alla domanda proposta ex art. 2051 c.c., occorre premettere che la norma integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso,
pagina 4 di 11 del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
pagina 5 di 11 comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie certamente sussiste il rapporto di custodia tra il e la pavimentazione posata all'interno del parco pubblico. Controparte_1
Nel caso di specie parte attrice ha fornito la prova del fatto storico, ma non del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa della piastrella del vialetto pedonale del parco.
Con riferimento al fatto storico, i testi oculari e escussi Controparte_3 Testimone_3 all'udienza del 12.12.2023 e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in quanto hanno reso dichiarazioni prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, hanno confermato la caduta di
Infatti, il teste che si trovava ad una distanza di circa dieci metri Parte_1 CP_3 dall'attrice, ha riferito di averla vista cadere mentre camminava sul vialetto pedonale nel parco: “è inciampata su questa mattonella che era sporgente;
AD (sa dirmi quanto era alta questa sporgenza):
2-3-4 centimetri, nella zona ci sono molte mattonelle così, per tutto il parco ci sono perché probabilmente le radici degli alberi crescendo sollevano le piastrelle”. Allo stesso modo il teste anch'esso presente ad una distanza di circa dieci-quindici metri dall'attrice, ha Testimone_1 confermato di aver visto l'attrice cadere: “la signora è inciampata ….non c'è una pavimentazione bella lineare, ci sono dei dissesti”, confermando altresì lo stato dei luoghi in cui è caduta: Parte_1
“confermo che si tratta di quei luoghi, si vede che non è lineare, si vede subito che c'è uno sbalzo”(cfr. verbale di udienza de 12.12.2023).
pagina 6 di 11 Ritenuta in generale provata la caduta di parte attrice, si reputa però che quest'ultima non abbia dimostrato di essere caduta proprio a causa dell'insidia determinata dalla piastrella del vialetto pedonale, raffigurata dalla fotografia allegata sub doc. n. 1.
In primo luogo i testi escussi in udienza non hanno confermato che l'attrice sia caduta proprio a causa Tes_ della piastrella raffigurata sub doc. 1 versato in atti. Il teste ha, infatti, riferito un generale dissesto della pavimentazione posizionata per il transito all'interno parco, non essendo, tuttavia, in grado di confermare che l'attrice sia caduta proprio su quella piastrella: “non so dire su quale mattonella è caduta, ma ce ne sono tante non lineari, non sullo stesso piano”; allo stesso modo il teste CP_3
dopo aver preso visione della foto allegata da parte attrice, non ha saputo confermare con certezza che fosse proprio quella la mattonella causa della caduta (cfr. verbale di udienza e memoria ex art. 183 comma 6 n.2 - : “3) La mattonella rotta risultava rialzata dalle radici delle piante che costeggiano il viale pedonale come mi rammostra nella foto (cfr doc.1)? “sì, poteva esserlo, sono tutte così, confermo che il vialetto era quello”).
In specie non vi sono elementi sufficienti per operare la valutazione presuntiva che l'attrice sia caduta a causa della piastrella raffigurata nella foto sub doc. 1 poiché l'insidia, indicata come tale dalla parte attrice, da un lato non presenta caratteristiche di anomalia tale da consentire di per sé sola il ragionamento inferenziale indicato e in ogni caso gli stessi testi hanno indicato condizioni generali di dissesto della pavimentazione in esame.
Inoltre tale rappresentazione - peraltro l'unica relativa alle condizioni del vialetto pedonale al momento del sinistro - non si reputa idonea a fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa delle mattonella. Dall'esame della fotografia in questione, che peraltro non consente di vedere l'intero vialetto, ma solo una parte di esso, è possibile evincere un minimo dislivello della piastrella;
inoltre, il predetto dislivello, che secondo la prospettazione attorea ha determinato la caduta, non si reputa insidioso. Si tratta, infatti, di una minima irregolarità, all'incirca di due-tre centimetri come emerge ictu oculi e come riferito dai testimoni, ragionevolmente prevedibile, tenuto conto della visibile spaccatura della piastrella (che ha determinato una crepa a “T”) e delle differenze cromatiche create proprio dalle crepe della stessa, nonché dell'orario diurno in cui è avvenuto l'evento lesivo (20 marzo alle ore 16.30).
pagina 7 di 11 Inoltre dalla rappresentazione non è possibile verificare né la larghezza, né la lunghezza del tratto di pavimentazione, non potendosi appurare, né se fossero presenti 3 o 5 piastrelle affiancate, sì di transitare evitando quella crepata, né se si trattasse di un tratto di pochi metri, o invece più lungo e come fosse l'erba o la vegetazione circostante.
Orbene, se da un lato è evidente che in capo al convenuto sussiste l'onere di manutenzione delle strade comunali, dall'altro lato è pacifico che vialetti pedonali presenti nei parchi per loro natura possano presentare una pavimentazione non uniforme, dovuta alla presenza di fogliame e radici, che possono causare dissesti della pavimentazione, sì che è richiesta ai pedoni che ivi transitano una maggior attenzione e diligenza. Sul punto, è emerso nel corso dell'istruttoria del presente giudizio che lo stato di dissesto del vialetto pedonale del parco fosse una circostanza nota tra gli abitanti CP_2 CP_2
del Comune di . Il teste ha, infatti, riferito che la condizione della pavimentazione è CP_1 CP_3 conosciuta da tempo, essendosi già verificati degli episodi simili a quello occorso all'attrice (cfr. verbale di udienza: “ AD (queste condizioni delle mattonelle e della pavimentazione sono da lei note da parecchio tempo?): sì, lo sappiamo che ci sono delle mattonelle dissestate, ma non è che camminiamo guardando solo per terra;
io stesso a volte inciampo su di esse, ma non sono mai caduto, mi è capitato di vedere altri passanti inciampare o cadere. Aggiungo che ogni pomeriggio passo un
Tes_ paio di ore al parco con il mio cane e vedo situazioni del genere”). Lo stesso teste ha riferito di essere anch'egli caduto proprio a causa della pavimentazione, precisando spontaneamente che le risapute condizioni dei luoghi imponevano la necessità di prestare una particolare attenzione: “diciamo che sul quel tratto bisogna stare molto attenti, in realtà bisogna esserlo in tutto il tratto del parco, io stesso sono caduto dall'altra parte del parco dove vi è la stessa pavimentazione… non c'è una pavimentazione bella lineare, ci sono dei dissesti” (cfr. verbale di udienza). Orbene, alla luce di quanto riferito dai testi, risulta provato che già da tempo il vialetto pedonale sito nel parco pubblico fosse caratterizzato in diversi punti da dissesti della pavimentazione, sì che, come dagli stessi affermato, era necessario prestare particolare attenzione e prudenza. Tenuto conto del noto stato di dissesto della pavimentazione del parco, si reputa che anche fosse a conoscenza dello stato dei Parte_1
luoghi, tenuto conto non solo che anch'essa risiede a , ma anche che ella vi transita CP_1
Tes_ abitualmente, come confermato dal teste (cfr. verbale di udienza “ AD (sa se la signora
[...]
frequentava abitualmente il parco?): io conosco suo marito che andiamo in giro con il cane, la Pt_1
pagina 8 di 11 vedo passare ogni tanto, si passa di lì per andare al LIDL ad esempio oppure al cimitero”). Peraltro, il vialetto pedonale oggetto della vertenza de qua è proprio adiacente al cimitero, sì che si reputa provato presuntivamente che l'avesse già percorso in altre occasioni per recarsi appunto al Parte_1
cimitero, come stava facendo il giorno del sinistro. Ad avvalorare la pregressa conoscenza dei luoghi da parte di , è stata versata in atti da parte convenuta una diffida inviata dalla stessa Parte_1
attrice al Comune di , nella quale lamentava di essere già caduta in quella CP_1 Parte_1 zona: (cfr. doc. 2 di parte convenuta: “preciso che non è la prima volta che sono caduta in quel punto”), sì che si reputa provato che l'attrice conoscesse lo stato dei luoghi.
Alla luce di quanto esposto, va esclusa in specie la ricorrenza di un pericolo occulto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che: “in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. civ.n. 2345/2019). Nel caso di specie, la mera presenza di un dislivello di pochi centimetri non è idonea ad integrare una situazione di pericolo, a maggior ragione laddove la situazione di dissesto della pavimentazione fosse nota e quindi prevedibile dal danneggiato, sì che in specie l'attrice, utilizzando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto evitare l'evento lesivo.
In definitiva nel caso di specie la res può essere ritenuta una mera occasione e non la causa dell'evento lesivo occorso a . Dal complesso probatorio si reputa pertanto assente la prova Parte_1
stringente richiesta nelle ipotesi di cosa statica ed inerte, non avendo l'attrice provato che il dislivello (a causa del quale la stessa sarebbe inciampata) fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dai pedoni, tenuto conto, in particolare, delle risapute condizioni della pavimentazione del vialetto del parco.
Alla luce delle considerazioni che precedono il non può essere ritenuto responsabile Controparte_1
ex art. 2051 c.c.
pagina 9 di 11 L'attrice ha invocato anche l'accertamento della responsabilità del ex art. 2043 c.c. Controparte_1
In proposito, si osserva che ai fini dell'applicabilità della predetta norma, è necessario provare la condotta umana, attiva od omissiva, la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), nonché il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento. Nel caso di specie, non potendo pertanto ritenersi provato il nesso di causalità tra l'omissione di un obbligo manutentivo ed il danno arrecato, non si reputa sussistente una responsabilità del convenuto CP_1 nemmeno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Le domande attoree, pertanto, non possono che essere integralmente respinte.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che la parte attrice dev'essere condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere quelle sostenute dal La liquidazione avviene direttamente Controparte_1
in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'estrema semplicità delle questioni trattate (cfr. valori medi, ridotti al 50%, per attività di studio, introduttiva e decisoria e valori medi per la fase istruttoria, tenuto conto che sono stati escussi due testimoni e che è stata espletata ctu medico legale sulla persona di parte attrice).
Tenuto conto che la consulenza medico legale è stata ritenuta necessaria ai fini decisori e che all'udienza del 12.12.2023 entrambe le parti hanno insistito perché essa fosse disposta, si reputa di porre definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le relative spese, come già liquidate in coso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore del le spese di lite da Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 4.712,00 per compensi oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.;
pagina 10 di 11 3. pone definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta nella misura del 50% ciascuna le spese della consulenza medico legale, come liquidate in corso di causa.
Milano, 26.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8128/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SPOSETTI STEFANIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SCALTRITI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“NEL MERITO - In via principale: Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c., art. 14 del Codice della Strada, in via esclusiva, del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, nella causazione del sinistro occorso alla SI.ra , per avere violato gli Parte_1 obblighi di custodia e di manutenzione del sito in Bollate (MI), così come Controparte_2 dedotti e provati in narrativa, e per l'effetto condannare l'ente comunale al risarcimento -in favore della SI.ra di tutti i danni non patrimoniali dalla stessa subiti nel sinistro de quo Parte_1
e quantificati in Euro 38.746,35, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale adito sulla base delle risultanze istruttorie, o anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex pagina 1 di 11 art. 2043 cc, in via esclusiva, del in persona del Sindaco pro tempore, nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso alla SI.ra nel sito in Parte_1 Controparte_2 Bollate (MI) e per l'effetto condannare l'ente comunale al risarcimento -in favore della SI.ra
[...] di tutti i danni non patrimoniali dalla stessa subiti nel sinistro de quo e quantificati in Euro Parte_1
38.746,35, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, o anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo. - In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051
c.c., art. 14 del Codice della Strada, concorrente in misura proporzionale rispetto al grado di colpa, del in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro occorso alla Controparte_1 SI.ra nel sito in Bollate (MI) e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_2 l'ente comunale al risarcimento -in favore della SI.ra di tutti i danni non Parte_1 patrimoniali dalla stessa subiti nel sinistro de quo e quantificati in Euro 38.746,35, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, o anche in via equitativa, riducendo l'ammontare del risarcimento in proporzione alla misura della colpa che verrà accertata in corso di causa in capo all'attrice, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo - In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. concorrente in misura proporzionale rispetto al grado di colpa, del Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro occorso alla SI.ra Parte_1
nel sito in Bollate (MI) e per l'effetto condannare l'ente comunale al
[...] Controparte_2 risarcimento -in favore della SI.ra di tutti i danni materiali dallo stesso subiti nel Parte_1 sinistro de quo e quantificati in Euro 38.746,35, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, o anche in via equitativa, riducendo l'ammontare del risarcimento in proporzione alla misura della colpa che verrà accertata in corso di causa in capo all'attrice, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, anche per quelle di CTU anticipate dall'attrice nella misura della metà, e compensi del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze del sinistro, indicando quali testi il SI. e il SI. Chiede Testimone_1 Testimone_2 ammettersi C.T.U. medico-legale sulla persona della SI.ra ” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. o Controparte_1
2043 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 20.3.2021 a . CP_1
L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 20.3.2021, intorno alle ore 16.30, stava camminando nel parco comunale CP_2
di quando, in prossimità dell'uscita secondaria del cimitero, è caduta rovinosamente a
[...] CP_1 terra a causa della presenza “di una mattonella disconnessa rispetto al terreno e rotta in quanto rialzata dalle radici delle piante che costeggiano il viale pedonale”;
- che, dopo essere stata soccorsa da e presenti sul luogo del sinistro, si è Controparte_3 Testimone_1 recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacco di Milano, ove le veniva diagnosticata la frattura del polso sinistro e veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- che, a seguito di numerosi solleciti e tenuto conto della presenza di svariate mattonelle sconnesse all'interno del parco, il è intervenuto “per risanare alcune mattonelle anche nel Controparte_1 luogo ove caduta a terra ”; Parte_1
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 10 punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 3 giorni, inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 70 e al 25% di giorni 75;
- di aver diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale comprensivo di una somma a titolo di personalizzazione, atteso che a seguito del sinistro ha perso la capacità di presa della mano sinistra, essendole di conseguenza precluso lo svolgimento anche della attività più semplici come, ad esempio, portare un sacchetto della spesa;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. In particolare, l'ente convenuto ha eccepito non solo la pagina 3 di 11 mancata prova del fatto storico, ma anche del nesso eziologico tra la caduta dell'attrice e la pavimentazione stradale, non avendo ella “allegato alcuna specifica circostanza che consenta di acclarare quali siano state le concrete modalità di accadimento del sinistro”. In ogni caso, il
[...]
ha eccepito il concorso di colpa di , attesa la prevedibilità della presenza CP_1 Parte_1
di irregolarità della pavimentazione di un vialetto pedonale posto all'interno del parco, che peraltro l'attrice era solita percorrere “tanto da dichiarare di essere rimasta vittima di caduta in un'altra occasione nel medesimo punto di quella che ci occupa ed in un'altra zona del medesimo parco”. Il ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria e, in particolare, la richiesta Controparte_1
di personalizzazione del danno, tenuto conto che la parte attrice non ha allegato circostanze peculiari tali da giustificare un aumento ulteriore rispetto a quanto già riconosciuto a titolo di danno biologico
(cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, tramite l'escussione di due testimoni, nonché mediante consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. Persona_1
Il Giudice ha fissato l'udienza del 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 6.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera della parte attrice, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere respinta per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., o una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la sua caduta è stata causata da una disconnessione della pavimentazione presente sul vialetto del parco comunale a , di cui l'ente convenuto è custode. Controparte_2 CP_1
Quanto alla domanda proposta ex art. 2051 c.c., occorre premettere che la norma integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso,
pagina 4 di 11 del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
pagina 5 di 11 comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie certamente sussiste il rapporto di custodia tra il e la pavimentazione posata all'interno del parco pubblico. Controparte_1
Nel caso di specie parte attrice ha fornito la prova del fatto storico, ma non del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa della piastrella del vialetto pedonale del parco.
Con riferimento al fatto storico, i testi oculari e escussi Controparte_3 Testimone_3 all'udienza del 12.12.2023 e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in quanto hanno reso dichiarazioni prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, hanno confermato la caduta di
Infatti, il teste che si trovava ad una distanza di circa dieci metri Parte_1 CP_3 dall'attrice, ha riferito di averla vista cadere mentre camminava sul vialetto pedonale nel parco: “è inciampata su questa mattonella che era sporgente;
AD (sa dirmi quanto era alta questa sporgenza):
2-3-4 centimetri, nella zona ci sono molte mattonelle così, per tutto il parco ci sono perché probabilmente le radici degli alberi crescendo sollevano le piastrelle”. Allo stesso modo il teste anch'esso presente ad una distanza di circa dieci-quindici metri dall'attrice, ha Testimone_1 confermato di aver visto l'attrice cadere: “la signora è inciampata ….non c'è una pavimentazione bella lineare, ci sono dei dissesti”, confermando altresì lo stato dei luoghi in cui è caduta: Parte_1
“confermo che si tratta di quei luoghi, si vede che non è lineare, si vede subito che c'è uno sbalzo”(cfr. verbale di udienza de 12.12.2023).
pagina 6 di 11 Ritenuta in generale provata la caduta di parte attrice, si reputa però che quest'ultima non abbia dimostrato di essere caduta proprio a causa dell'insidia determinata dalla piastrella del vialetto pedonale, raffigurata dalla fotografia allegata sub doc. n. 1.
In primo luogo i testi escussi in udienza non hanno confermato che l'attrice sia caduta proprio a causa Tes_ della piastrella raffigurata sub doc. 1 versato in atti. Il teste ha, infatti, riferito un generale dissesto della pavimentazione posizionata per il transito all'interno parco, non essendo, tuttavia, in grado di confermare che l'attrice sia caduta proprio su quella piastrella: “non so dire su quale mattonella è caduta, ma ce ne sono tante non lineari, non sullo stesso piano”; allo stesso modo il teste CP_3
dopo aver preso visione della foto allegata da parte attrice, non ha saputo confermare con certezza che fosse proprio quella la mattonella causa della caduta (cfr. verbale di udienza e memoria ex art. 183 comma 6 n.2 - : “3) La mattonella rotta risultava rialzata dalle radici delle piante che costeggiano il viale pedonale come mi rammostra nella foto (cfr doc.1)? “sì, poteva esserlo, sono tutte così, confermo che il vialetto era quello”).
In specie non vi sono elementi sufficienti per operare la valutazione presuntiva che l'attrice sia caduta a causa della piastrella raffigurata nella foto sub doc. 1 poiché l'insidia, indicata come tale dalla parte attrice, da un lato non presenta caratteristiche di anomalia tale da consentire di per sé sola il ragionamento inferenziale indicato e in ogni caso gli stessi testi hanno indicato condizioni generali di dissesto della pavimentazione in esame.
Inoltre tale rappresentazione - peraltro l'unica relativa alle condizioni del vialetto pedonale al momento del sinistro - non si reputa idonea a fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa delle mattonella. Dall'esame della fotografia in questione, che peraltro non consente di vedere l'intero vialetto, ma solo una parte di esso, è possibile evincere un minimo dislivello della piastrella;
inoltre, il predetto dislivello, che secondo la prospettazione attorea ha determinato la caduta, non si reputa insidioso. Si tratta, infatti, di una minima irregolarità, all'incirca di due-tre centimetri come emerge ictu oculi e come riferito dai testimoni, ragionevolmente prevedibile, tenuto conto della visibile spaccatura della piastrella (che ha determinato una crepa a “T”) e delle differenze cromatiche create proprio dalle crepe della stessa, nonché dell'orario diurno in cui è avvenuto l'evento lesivo (20 marzo alle ore 16.30).
pagina 7 di 11 Inoltre dalla rappresentazione non è possibile verificare né la larghezza, né la lunghezza del tratto di pavimentazione, non potendosi appurare, né se fossero presenti 3 o 5 piastrelle affiancate, sì di transitare evitando quella crepata, né se si trattasse di un tratto di pochi metri, o invece più lungo e come fosse l'erba o la vegetazione circostante.
Orbene, se da un lato è evidente che in capo al convenuto sussiste l'onere di manutenzione delle strade comunali, dall'altro lato è pacifico che vialetti pedonali presenti nei parchi per loro natura possano presentare una pavimentazione non uniforme, dovuta alla presenza di fogliame e radici, che possono causare dissesti della pavimentazione, sì che è richiesta ai pedoni che ivi transitano una maggior attenzione e diligenza. Sul punto, è emerso nel corso dell'istruttoria del presente giudizio che lo stato di dissesto del vialetto pedonale del parco fosse una circostanza nota tra gli abitanti CP_2 CP_2
del Comune di . Il teste ha, infatti, riferito che la condizione della pavimentazione è CP_1 CP_3 conosciuta da tempo, essendosi già verificati degli episodi simili a quello occorso all'attrice (cfr. verbale di udienza: “ AD (queste condizioni delle mattonelle e della pavimentazione sono da lei note da parecchio tempo?): sì, lo sappiamo che ci sono delle mattonelle dissestate, ma non è che camminiamo guardando solo per terra;
io stesso a volte inciampo su di esse, ma non sono mai caduto, mi è capitato di vedere altri passanti inciampare o cadere. Aggiungo che ogni pomeriggio passo un
Tes_ paio di ore al parco con il mio cane e vedo situazioni del genere”). Lo stesso teste ha riferito di essere anch'egli caduto proprio a causa della pavimentazione, precisando spontaneamente che le risapute condizioni dei luoghi imponevano la necessità di prestare una particolare attenzione: “diciamo che sul quel tratto bisogna stare molto attenti, in realtà bisogna esserlo in tutto il tratto del parco, io stesso sono caduto dall'altra parte del parco dove vi è la stessa pavimentazione… non c'è una pavimentazione bella lineare, ci sono dei dissesti” (cfr. verbale di udienza). Orbene, alla luce di quanto riferito dai testi, risulta provato che già da tempo il vialetto pedonale sito nel parco pubblico fosse caratterizzato in diversi punti da dissesti della pavimentazione, sì che, come dagli stessi affermato, era necessario prestare particolare attenzione e prudenza. Tenuto conto del noto stato di dissesto della pavimentazione del parco, si reputa che anche fosse a conoscenza dello stato dei Parte_1
luoghi, tenuto conto non solo che anch'essa risiede a , ma anche che ella vi transita CP_1
Tes_ abitualmente, come confermato dal teste (cfr. verbale di udienza “ AD (sa se la signora
[...]
frequentava abitualmente il parco?): io conosco suo marito che andiamo in giro con il cane, la Pt_1
pagina 8 di 11 vedo passare ogni tanto, si passa di lì per andare al LIDL ad esempio oppure al cimitero”). Peraltro, il vialetto pedonale oggetto della vertenza de qua è proprio adiacente al cimitero, sì che si reputa provato presuntivamente che l'avesse già percorso in altre occasioni per recarsi appunto al Parte_1
cimitero, come stava facendo il giorno del sinistro. Ad avvalorare la pregressa conoscenza dei luoghi da parte di , è stata versata in atti da parte convenuta una diffida inviata dalla stessa Parte_1
attrice al Comune di , nella quale lamentava di essere già caduta in quella CP_1 Parte_1 zona: (cfr. doc. 2 di parte convenuta: “preciso che non è la prima volta che sono caduta in quel punto”), sì che si reputa provato che l'attrice conoscesse lo stato dei luoghi.
Alla luce di quanto esposto, va esclusa in specie la ricorrenza di un pericolo occulto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che: “in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. civ.n. 2345/2019). Nel caso di specie, la mera presenza di un dislivello di pochi centimetri non è idonea ad integrare una situazione di pericolo, a maggior ragione laddove la situazione di dissesto della pavimentazione fosse nota e quindi prevedibile dal danneggiato, sì che in specie l'attrice, utilizzando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto evitare l'evento lesivo.
In definitiva nel caso di specie la res può essere ritenuta una mera occasione e non la causa dell'evento lesivo occorso a . Dal complesso probatorio si reputa pertanto assente la prova Parte_1
stringente richiesta nelle ipotesi di cosa statica ed inerte, non avendo l'attrice provato che il dislivello (a causa del quale la stessa sarebbe inciampata) fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dai pedoni, tenuto conto, in particolare, delle risapute condizioni della pavimentazione del vialetto del parco.
Alla luce delle considerazioni che precedono il non può essere ritenuto responsabile Controparte_1
ex art. 2051 c.c.
pagina 9 di 11 L'attrice ha invocato anche l'accertamento della responsabilità del ex art. 2043 c.c. Controparte_1
In proposito, si osserva che ai fini dell'applicabilità della predetta norma, è necessario provare la condotta umana, attiva od omissiva, la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), nonché il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento. Nel caso di specie, non potendo pertanto ritenersi provato il nesso di causalità tra l'omissione di un obbligo manutentivo ed il danno arrecato, non si reputa sussistente una responsabilità del convenuto CP_1 nemmeno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Le domande attoree, pertanto, non possono che essere integralmente respinte.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che la parte attrice dev'essere condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere quelle sostenute dal La liquidazione avviene direttamente Controparte_1
in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'estrema semplicità delle questioni trattate (cfr. valori medi, ridotti al 50%, per attività di studio, introduttiva e decisoria e valori medi per la fase istruttoria, tenuto conto che sono stati escussi due testimoni e che è stata espletata ctu medico legale sulla persona di parte attrice).
Tenuto conto che la consulenza medico legale è stata ritenuta necessaria ai fini decisori e che all'udienza del 12.12.2023 entrambe le parti hanno insistito perché essa fosse disposta, si reputa di porre definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le relative spese, come già liquidate in coso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore del le spese di lite da Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 4.712,00 per compensi oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.;
pagina 10 di 11 3. pone definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta nella misura del 50% ciascuna le spese della consulenza medico legale, come liquidate in corso di causa.
Milano, 26.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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