Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3109/2022 la seguente S E N T E N Z A
tra
n.q. di genitrice-tutrice del figlio interdetto Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Scambia, con cui elettivamente
[...] domicilia in Reggio Calabria, alla via Pepe n. 31, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione di reversibilità al figlio inabile
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07.07.2022, la ricorrente in epigrafe, nella qualità di genitrice e tutrice del figlio interdetto lamentava la Parte_2 mancata corresponsione in favore di quest'ultimo della pensione di reversibilità in quanto figlio superstite ed inabile al momento della morte del padre convivente, sig.
, avvenuta in data 18.12.2020. Parte_3
Nello specifico, esponeva che:
- era figlio maggiorenne inabile al lavoro del defunto padre Parte_2 con il quale aveva coabitato fino al decesso dello stesso avvenuto Parte_3 in data 18.12.2020;
- di aver presentato, in data 31.12.2020, apposita domanda al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità;
1
- in realtà, l'accesso agli atti effettuato il 20.07.2021, confermava che lo stesso non avesse mai ricevuto alcuna convocazione a visita medica per un errore nell'indirizzo di residenza;
- pertanto, in data 18.10.2021, parte ricorrente sollecitava la fissazione di nuova convocazione da parte del MEF di verifica di Catanzaro, rimasta inevasa;
- il sig. è stato dichiarato invalido con totale e permanente inabilità Pt_2 lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani con provvedimento del 10.09.2014. CP_1
Ciò posto, deducendo la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti, ovvero l'inabilità e la vivenza a carico alla data della morte del genitore, come da certificazione allegata in atti ed decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 della Legge 11 agosto 1973, n. 533 per la formazione del silenzio-rigetto, l'odierna parte ricorrente chiedeva al Tribunale di: “1) ritenere e dichiarare che il ricorrente è inabile totale e che, di conseguenza, ha diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza gennaio 2021, ovvero, in via subordinata e salvo gravame, con decorrenza dalla data di verificazione dei presupposti medico-legali; 2) conseguentemente condannare l' al pagamento dei ratei di pensione con decorrenza gennaio CP_1
2021, ad oggi quantificati in Euro 10.500,00 oltre interessi legali da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria”; vinte le distraende spese di lite. Parte resistente sebbene ritualmente citata, non si costituiva in CP_1 giudizio. Espletata, dunque, la consulenza tecnica d'ufficio ed acquisite le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' che, sebbene CP_1 ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Tanto premesso, la domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione della pensione di reversibilità in favore del figlio interdetto è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, è d'uopo evidenziare che, dall'entrata in vigore della Legge n. 102/2009, l'intero procedimento amministrativo in materia di invalidità è di competenza dell' e, pertanto, allo stesso sarà applicabile l'art. 7 della Legge CP_1
533/1973, a mente del quale: “in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 gg dalla data di presentazione, senza che l' si sia pronunciato”. CP_1
Nel caso in esame, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato di non avere mai ricevuto le due convocazioni a visita medica da parte dell' e che, al CP_1 contrario, all'esito dell'accesso agli atti del 20.07.2021, sia emerso come la prima
2 missiva non fosse stata ricevuta per “indirizzo insufficiente” e la seconda per indirizzo incompleto, come emerge dal riscontro con il certificato di stato di famiglia allegato in atti. Sul punto, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l'erronea individuazione del luogo di residenza ovvero di domicilio del destinatario anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico, impedisce il perfezionamento della notifica (cfr. Cass. Sent. 12832/2022). In ogni caso, incombeva sull'Istituto -in questa sede contumace- l'onere di dimostrare di aver provveduto alla regolare convocazione a visita del ricorrente. Tanto premesso, risulta per tabulas che dalla data di inoltro della domanda amministrativa (31.12.2020) a quella di deposito dell'atto introduttivo (07.07.2022) è certamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 della Legge 533/1973 per la formazione del silenzio-rigetto dell' . CP_1
Sussiste, pertanto, l'interesse concreto ed attuale di parte ricorrente a vedersi riconoscere giudizialmente il beneficio negato per via amministrativa. La domanda, inoltre, è certamente tempestiva, perché presentata nel termine dei tre anni dalla formazione del silenzio rigetto, così come stabilito dall'art 47 del D.P.R. 639/1970.
2.1. Ciò posto, nel merito, è necessario rilevare che, in forza dell'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti dell'assicurato o pensionato presuppone, ai sensi dell'art. 8 legge n. 222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una infermità ovvero di un difetto fisico o mentale, pertanto tale impossibilità non può essere determinata da circostanze estranee alla salute del soggetto e deve essere assoluta, essendo escluso il riferimento al “proficuo lavoro” contenuto nella disciplina precedente (cfr. Cass., Sez. Lav., sent. n. 16955/04). Peraltro, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore (cfr. Cass., Sent. n. 6378/2013) L'art. 13 del R.D.L. n. 636/1939, convertito in L. n. 1272/1939 – come modificato dapprima dall'art. 2 della L. n. 218/1952 e successivamente dall'art. 22 della L. n. 903/1965 – stabilisce che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti
3 che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.”
I presupposti per la nascita, in capo al figlio superstite maggiore d'età, del diritto alla reversibilità della pensione del proprio genitore deceduto sono dunque costituiti: 1) dalla titolarità di trattamento pensionistico da parte del de cuius, al momento della morte del medesimo;
2) dallo stato di inabilità del figlio maggiore d'età, al momento della morte del titolare della prestazione pensionistica;
3) dal fatto che, al momento della morte del titolare della prestazione pensionistica, il figlio maggiore d'età fosse (ancora) a carico del de cuius. La disposizione in commento precisa espressamente, inoltre, che il requisito della vivenza a carico sussiste laddove il titolare della prestazione pensionistica abbia provveduto “in maniera continuativa” al sostentamento del figlio maggiore di età. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che: “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cassazione civile sez. lav. 13 aprile 2018 n. 9237; Cassazione civile sez. VI 17 febbraio 2016 n. 3025), con la precisazione che, al fine della dimostrazione della sussistenza del requisito in parola, “occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cassazione civile sez. lav. 14 febbraio 2013 n. 3678; Cassazione civile sez. lav. 01 giugno 2005 n. 11689).
In altri termini, “il legislatore, trattando diversamente la situazione del figlio maggiorenne prima e dopo del decesso del dante causa, ha tenuto conto che il sistema della pensione di riversibilità presuppone un nesso causale fra lo stato di bisogno del figlio inabile e non abbiente) e l'evento morte
- del genitore” (cfr. Corte Costituzionale 10 maggio 1984 n. 142). Con riferimento al requisito della inabilità al lavoro, la giurisprudenza ha chiarito che: “In caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; l'inabilità al lavoro rappresenta, pertanto, un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice, tanto che a nulla rileva che l'istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza del suddetto presupposto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19 dicembre 2016 n. 26181). In applicazione di tali condivisi principi di diritto, nel caso di specie, dai documenti allegati in atti e dalla consulenza medica depositata dal C.T.U. nominato
4 in data 06.06.2024, emerge la sussistenza sia del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini della concessione della prestazione in oggetto che di quello economico. In particolare, con riferimento al requisito dell'inabilità al lavoro, il C.T.U. nominato, dott.ssa in risposta al quesito sottoposto dal giudicante ha Persona_1 dichiarato che “il periziando è affetto da minorazioni psichiche di gravità tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con decorrenza dal 18/12/2020, data del decesso del padre, titolare di pensione INPS.” (cfr. pag. 5 perizia). Pertanto, apparendo le valutazioni svolte dal C.T.U. pienamente intellegibili, razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene e, pertanto, esse vanno fatte interamente proprie da questo Giudice ai fini della decisione della presente controversia. D'altra parte, la vivenza del figlio inabile a carico del defunto padre -oltre ad essere presunta dalla convivenza e dalla documentazione fiscale, anche integrativa, versata in atti- non è neppure oggetto di specifica contestazione, potendosi, pertanto, ritenere provati i fatti dedotti in giudizio.
Alla luce di quanto sopra, va dunque dichiarato il diritto del sig. Parte_2
alla concessione della pensione di reversibilità del defunto padre -con
[...] decorrenza dalla domanda amministrativa del 31.12.2020- in quanto figlio maggiorenne ed inabile al lavoro alla morte di questo, avvenuta in data 18.12.2020, con conseguente condanna dell' alla erogazione del trattamento pensionistico in CP_1 favore della di lui madre n.q. di sua genitrice-tutrice. Parte_1
3. Le spese processuali, liquidate e distratte come da dispositivo, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico dell' secondo CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del sig. alla pensione di Parte_2 reversibilità del padre deceduto il 18.12.2020 e, per l'effetto, condanna l' in CP_1 persona del l.r.p.t., all'erogazione della pensione di reversibilità in favore della sig.ra n.q. di genitrice-tutrice del figlio interdetto , Parte_1 Parte_2 nonché al pagamento dei ratei maturati con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31.12.2020, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1 in complessivi € 2.697,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5 - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' liquidate come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Reggio Calabria, lì 29 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Francesca Siclari – Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, ai sensi del decreto-legge n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021 e decreto-legislativo n. 151/2022.
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