Sentenza 10 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7166 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2003 |
Testo completo
Aula A REP UBBLICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE SUPREM. SSAZIONE0 7 1 66/03 .lavoro R.G. 18359/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dr. Guglielmo Sciarelli Presidente 22360/00 I Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere el. 11076/01 14317/01 "" Eugenio Capitanio " Aldo De Matteis 11 Rep. " Cron. 16012 Corrado Guglielmucci ha pronunciato la seguente Ud. 28/2/03 SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.18359/2000) proposto da NC EN, vedova di AL CA,e Avv.ANGELO TOMMASELLI del foro di Catania,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA -A.M.T.; INTIMATA NONCHE' Sul ricorso (R.G.N. 22360/2000) proposto Da 8 6 দি 2 1 1 AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA - A.M.T.,in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Marco Petino del foro di Catania, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
NC EN;
INTIMATA NONCHE' Sul ricorso (R.G.N.11076/2001) proposto da IA LE CA e MI CA, quali eredi di AL CA, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Tommaselli del foro di Catania, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA AMT;
INTIMATI NONCHE Sul ricorso (R.G.N.14317/2001) proposto Da AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA - AMT ,in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Marco Petino del foro di Catania, per procura speciale a margine del controricorso;
2 M CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
IA LE CA E MI CA;
INTIMATI Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Siracusa in data 21 giugno 2000, n.46 (R.G.N.2263/1987); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28/2/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo dell'incidentale, con assorbimento del ricorso principale e degli altri motivi del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO O' conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catania l'Azienda Municipale Trasporti - AMT e, deducendo di avere diritto alla differenza sulla somma erogata a titolo di rimborso contributi ex art.16 T.U. Accordi Aziendali,derivante dall'omesso base di calcolo, delle voci costituite dallacomputo, nella indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione, dal compenso di lire 20.000 previsto dall'art.15 del CCNL 12 marzo 1980, dalla indennità per lavori nocivi, dalla indennità guida e relativi ratei per 13° e 14° mensilità e premio aziendale,e per avere rimborsato i contributi di malattia o Cassa 3 Soccorso in misura pari al 7,70% anziché del 13%, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma a quel titolo dovutagli. Il Pretore,con sentenza non definitiva del 1° agosto 1981, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava che nel calcolo per il rimborso dei contributi andava incluso soltanto l'elemento distinto della retribuzione, con esclusione di tutte le altre indennità speciali richieste;
affermava, altresì, che i contributi a favore della Cassa di Soccorso andavano rimborsati nella misura del 13%. Avverso tale pronuncia proponeva gravame la EN,quale coniuge superstite del CA deceduto il 6 gennaio 1982 - ed - esercente la patria potestà sui figli minori, riproponendo le domande svolte e il Tribunale di Catania, con sentenza non 15 giugno 1982, in parziale accoglimento definitiva del dell'appello, dichiarava che nella retribuzione da prendere a base per il calcolo del rimborso dei contributi andava incluso anche l'aumento di lire 20.000 mensili previsto dal CCNL del 12 marzo 1980; confermava nel resto l'impugnata sentenza. Avverso la decisione la EN, unitamente ad altri litisconsorti, proponeva ricorso per cassazione che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema, con ordinanza del 28 marzo 1986, n.160. tecnica d'ufficio,con Intanto il Pretore,previa consulenza sentenza definitiva del 6 aprile 1982, n.765,in parziale 1'AMT al accoglimento della domanda del CA, condannava della 3.940.437,compresiva pagamento della somma di lire 4 rivalutazione e degli interessi gli accessori, in favore della EN in proprio e nella qualità su indicata. Avverso quest'ultima decisione 1'AMT proponeva appello davanti al Tribunale locale assumendo: che la consulenza disposta avere proceduto anche al ricalcolo del Fondo diera errata per buonuscita di cui all'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 e successive modifiche, della integrazione al detto fondo e del premio di pensionamento;
che il Pretore era andato ultra petita poiché il ricorso introduttivo aveva riguardato soltanto le differenze asseritamente dovute sulla somma erogata a titolo di rimborso contributi e ciò in contraddizione con quanto statuito nella sentenza non definitiva, ove si era riconosciuta l'inclusione del solo EDR nella base di calcolo utile ai fini del calcolo del "rimborso contributi". La EN resisteva proponendo appello incidentale sul rilievo che il consulente tecnico d'ufficio aveva in realtà errato per difetto in quanto la differenza dovuta, includendo il solo elemento distinto della retribuzione, ammontava a lire 3.362.339 e non alla minor somma di lire 2.979.293. Il Tribunale di Catania, con sentenza non definitiva del 12 dell'appello novembre 1982, in accoglimento dell'Azienda, dichiarava non dovute alla EN le differenze derivanti dal ricalcolo del fondo di buonuscita, dell'integrazione del fondo di buonuscita e del premio di pensionamento con inclusione dell'elemento distinto della retribuzione. 5 R Quindi il Tribunale, all'esito di nuova consulenza tecnica d'ufficio, che accertava il pagamento da parte dell'AMT alla EN, in esecuzione della sentenza di primo grado, di una somma maggiore rispetto a quella spettantele di lire 2.471.712,con sentenza definitiva del 30 ottobre 1984, condannava la stessa a restituire all'Azienda la somma di lire 615.730. Avverso le due sentenze del 12 novembre 1982 e del 30 ottobre 1984 la EN proponeva ricorso per cassazione denunciando con un unico motivo, articolato in quattro parti,che:il Tribunale era incorso nel vizio di extrapetizione per non essersi limitato al ricalcolo del solo cd. rimborso contributi, avendolo esteso eall'indennità di fine rapporto (premio di pensionamento integrazione del Fondo buonuscita) ed aveva errato nel ritenere esatti i calcoli relativi a detto rimborso;
il calcolo non aveva compreso la differenza dei contributi da rimborsare;
il vizio di extrapetizione era da porsi in relazione alla condanna alla restituzione di somme ricevute in più dall'Azienda, pur in mancanza della relativa domanda;
la statuizione era erronea anche per non avere posto a carico dell'AMR le spese del doppio grado del giudizio. la Corte Suprema, con sentenza del 19 febbraio 1987, n. 1815,in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata rinviando la causa al Tribunale di Siracusa anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Riteneva la Corte che:era fondata la censura di extrapetizione poiché la sentenza impugnata, invece di decidere 6 sulla domanda proposta in primo grado concernente il rimborso dei contributi, aveva operato il ricalcolo della indennità di fine rapporto;
doveva considerarsi assorbita la connessa questione in ordine alla esattezza del calcolo del rimborso dei contributi;
la fondatezza del secondo punto era desumibile dalla diversità tra oggetto della domanda e oggetto della decisione;
non era risultata proposta dall'Azienda domanda di ripetizione delle somme versate in misura maggiore al dovuto;
era da ritenersi assorbito il quarto punto concernente la pronuncia sulle spese. La EN, in proprio, riassumeva il giudizio di rinvio davanti al Tribunale di Siracusa che, dopo avere disposto due consulenze tecniche d'ufficio,con sentenza del 21 giugno 2000,in accoglimento dell'appello dell'AMT e in parziale riforma della sentenza definitiva del Pretore di Catania del 30 marzo 1982, condannava 1'AMT a corrispondere alla EN, nella qualità, a titolo di differenza sul rimborso contributi ex art.16 Accordi Aziendali,la somma di lire 3.237.079, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, da calcolarsi separatamente sull'importo capitale originario,con decorrenza dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo. Osservava, in particolare,il Tribunale che:la cognizione del collegio era limitata soltanto al quantum e non poteva essere estesa alle altre questioni proposte dalla EN;
il rimborso dei contributi aveva natura risarcitoria;
tenuto conto dei conteggi operati dal ricorrente in primo grado, allegati all'atto introduttivo,e computando la sola voce riconosciuta dal Pretore 7 nella sentenza non definitiva (EDR), si aveva una base di 26.143 che, moltiplicata per 72,mesi mancanti per il raggiungimento del sassantesimo anno di età, dava il risultato di lire 1.888.296 e,in applicazione dell'aliquota contributiva vigente del 39,42% , si perveniva al risultato di lire 751-413; la differenza spettante dall'AMT, a titolo rimborso sulla somma erogata contributi, ammontava quindi a lire 3.237.079,di cui lire 2.485.666 per differenza sul contributo addizionale mutuo soccorso;
su tale somma decorrevano, ex art.429 c.p.c.,gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto cessato prima del 31 dicembre 1994. RA EN e l'avv.Angelo Tommaselli hanno proposto ricorso per cassazione con due singoli motivi. - i quali, pur avendo IC CA e AR IA CA raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio di cassazione (essendo nati, rispettivamente, il 9 settembre 1966 e il 28 ottobre 1968), non erano intervenuti nel giudizio di rinvio hanno proposto, nella qualità di eredi di TO CA, ricorso per cassazione con un motivo.L'AMT ha resistito con controricorsi proponendo ricorsi incidentali con due motivi.La difesa della EN ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti in un solo processo i quattro ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art.335 c.p.c. 008 M Con due motivi, comuni ai due ricorsi incidentali - il cui - 1'AMTesame va anticipato per ragioni logiche e giuridiche denuncia: violazione degli artt.392 e 393 c.p.c. (ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.), per non avere dichiarato l'impugnata sentenza l'estinzione dell'intero processo in seguito alla mancata riassunzione nel termine annuale da parte della EN nei confronti di tutte le parti originarie, ossia dei figli IC e AR IA CA, i quali erano stati rappresentati dalla madre nelle precedenti fasi ma erano divenuti maggiorenni nelle more del giudizio di cassazione;
violazione degli artt. 1295,1296 e SS. c.c. nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia (ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il Tribunale di Siracusa condannato l'Azienda-datrice al pagamento della somma dovuta, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il CA,in favore del coniuge superstite e non degli altri due eredi i quali non avevano avuto conoscenza del giudizio di rinvio in seguito alla mancata notificazione da parte della EN dell'atto di riassunzione. Entrambi i motivi vanno accolti perché fondati. si ricorda che, secondoIn ordine alla prima doglianza costante orientamento di questa Corte Suprema, in caso di morte di una parte nel corso del giudizio,la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi,i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che ove la riassunzione della causa dopo la sentenza di annullamento della Cassazione sia validamente intervenuta nei confronti di alcuni soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice di rinvio deve ordinare anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli stessi principi sopra richiamati, nei confronti dei coeredi restanti (cfr. tra le tante, Cass., 9 marzo 1998,n.2581;26 settembre 1996, n.8492;15 maggio 1995, n.5311;e già, Cass., 22 giugno 1979, n.3504). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale di Siracusa che, invece di decidere nel merito, avrebbe dovuto ordinare, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi divenuti maggiorenni, IC e AR IA CA, già rappresentati dalla madre nelle precedenti fasi in quanto all'epoca minori. i pretermessi CA, rappresentatiPoiché e difesi proposto ricorso per cassazione dall'avv. Angelo Tomaselli, hanno sulla base degli stessi motivi formulati dalla genitrice dichiarando di "fare proprie tutte le domande e le eccezioni avanzate dalla.......... EN...... nel giudizio di rinvio e di accettare la sentenza del Tribunale di Siracusa..... (vedi pag.6 " del ricorso per cassazione notificato all'AMT il 9 aprile 2001), deve però verificarsi se, relativamente alla sentenza nulla, vi sia stata accettazione o acquiescenza. Giova ricordare che, in fattispecie analoghe, questa Corte di unaSuprema ha affermato i seguenti principi:l'invalidità sentenza, in un caso di non integrità del contraddittorio tra sanata dalla postuma litisconsorti necessari, può restare 10 accettazione della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza (Cass., 16 aprile 1981, n.2302); nell'opposizione di terzo alla esecuzione, la nullità del giudizio di primo grado derivante debitoreesso, del dalla mancata partecipazione, ad terzo opponente ed il esecutato, litisconsorte necessario con il creditore procedente, è sanata qualora il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel giudizio di appello, dichiari di accettare il contenuto della sentenza di primo grado (Cass.,25 giugno 1997, n.5674;vedi anche Cass., 5 agosto 1996, n. 7119). specie,vi sia stata Deve però escludersi che, nella sentenza invalida sia perché la espressa dellaaccettazione dichiarazione non è stata sottoscritta personalmente dagli interessati, sia perché il difensore non risulta munito di procura speciale. Resta da esaminare se l'impugnazione parziale, con cui i coeredi pretermessi nel proporre ricorso per cassazione hanno fatto valere gli stessi motivi della EN con esclusione del profilo di nullità della pronuncia de qua per difetto del importato acquiescenza alle parti della contraddittorio, abbia sentenza non impugnate, in conformità della disposizione di cui al secondo comma dell'art.329 c.p.c. E' subito da rilevare che sulla non valenza a tali fini della impugnazione esperita ha concordato proprio l'avvocato Tomaselli il quale è difensore della EN oltre che dei figli. Questi ha, infatti, affermato, nella memoria depositata il 18 dicembre 2002,la necessità della cassazione della "sentenza in 11 Pe oggetto"......per "integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del CA non chiamati in causa e non intervenuti "1nel giudizio di rinvio (memoria citata, pag. 4). D'altro canto, nell'ambito di tale indagine che involge i impugnazione (vedilimiti oggettivi della Cass., 19 giugno 2002,n.8940),va rilevato, sul piano formale, l'assoluta carenza di poteri specifici del difensore a prestare acquiescenza in punto di nullità della decisione impugnata, essendo stata a costui rilasciata dai coeredi pretermessi una procura generica, a margine del ricorso per cassazione ("Procura, mio procuratore e difensore avv. Angelo Tomaselli"),la cui validità, ai fini dello stesso gravame, discenderebbe soltanto dal collegamento con la premessa dell'atto di impugnazione. Dall'altro, nel profilo sostanziale, è indubbia l'equivocità del mero rinvio ai motivi del ricorso per cassazione proposto dalla EN poiché la formula scelta dai coeredi pretermessi indipendentemente dal contenuto delle parti - della decisione e della loro autonomia e non dipendenza - non consente, data la genericità della riserva, l'indagine sulla dei ricorrenti di compiere atti effettiva intenzione incompatibili. In ordine al secondo motivo, è evidente come la violazione dell'integrità del contraddittorio per l'assenza dei coeredi pretermessi sia alla base dell'errore in cui è incorso il Tribunale di Siracusa che ha condannato l'Azienda al pagamento della complessiva somma dovuta al defunto TO CA in favore della sola vedova,e non anche dei due figli i quali,pur 12 essendo stati rappresentati come minori dalla genitrice nelle precedenti fasi del giudizio, una volta divenuti maggiorenni non avevano avuto conoscenza dell'atto di riassunzione né erano rinvio (vedi,i, in comunque intervenuti nel giudizio di generale, Cass.,13 ottobre 1992,n.11128,sui crediti del de cuius). Di qui impugnazione l'interesse alla dell'Azienda, altrimenti esposta al pericolo di duplicità di pagamenti per la medesima obbligazione. Sono, invece, da considerarsi assorbiti:il primo motivo del ricorso principale con cui i ricorrenti EN e CA hanno denunciato violazione dell'art.384 c.p.c. e del principio di rispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,per avere il Tribunale di Siracusa,quale giudice del rinvio, determinato in misura inferiore al dovuto quanto spettante per differenza del cosiddetto rimborso dei contributi,pronunciando altresì in modo errato sulle spese di 1° e 2° grado;
il secondo motivo con cui l'avv. Tomaselli ha denunciato violazione dell'art.93 c.p.c. e del principio della rispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 l'impugnata sentenza tenuto conto della c.p.c.,per non avere dichiarazione resa nel ricorso di riassunzione del giudizio di rinvio riguardante l'anticipazione delle spese e la non ricezione degll'onorario e dei diritti sia per il giudizio di 1° e 2° grado, sia per il giudizio di cassazione e di rinvio, e la dell'art.93 c.p.c., della distrazione in suo richiesta, ai sensi favore delle spese e dei compensi di tutte le fasi del giudizio. 13 In conclusione, vanno accolti i due ricorsi incidentali, assorbiti i ricorsi principali,e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte.riunisce i ricorsi principali e quelli incidentali i(R.G.N.18359/2000;22360/2000;11076/2001;14317/2001); accoglie ricorsi incidentali, assorbiti i principali;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Palermo. Roma, 28 febbraio 2003 Melo Picatur Docsitода набо Il Presidente Il Consigliere est. мене IL CANCELLERE Depositato In Cancelleria 1U MAG. 2003 oggi, CELLIERE CANCELLCAN 14