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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 967/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 967/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: nato il [...] in [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. SERRETI Antonio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio
n. 32
RICORRENTE contro pagina 1 di 6 (C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 5.06.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo di accertare la propria cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di stato Controparte_1
civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, il ricorrente, di cittadinanza argentina, deduceva:
- di essere discendente diretto dell'avo (tradotto anche come SO
, cittadino italiano nato nel Comune di Castelpetroso (IS) in data 4.05.1893; Persona_2
costui, successivamente si traferiva in Argentina e il 12.04.1913 contraeva matrimonio con
, dalla cui unione, il 14.06.1914, nasceva (trascritto Persona_3 Persona_4 anche come DUBA o DUVA); quest'ultimo, il 30.10.1937, sposava e dalla loro Per_5 unione, il 25.07.1945, nasceva si univa con Persona_6 Persona_6 [...]
e diventava padre di nato il [...]; il CP_2 Parte_1 Parte_1
27.03.2008, contraeva matrimonio con;
Persona_7
- l'avo non si era mai naturalizzato in Argentina, né aveva mai SO
rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i Consolati italiani all'estero, che solo ora stanno procedendo all'esame di domande di cittadinanza presentate oltre un decennio fa.
Il ricorrente chiedeva quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_1
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. Il ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha individuato – quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la propria cittadinanza italiana – l'ascendente (indicato SO
anche come , cittadino italiano nato nel Comune di Castelpetroso (IS) in Persona_2
data 4.05.1893.
Costui, dopo essersi sposato con , si era trasferito in Argentina ed ivi, Persona_3 dall'unione dei due, il 14.06.1914, era nato dando inizio alla linea di Persona_4 discendenza dell'odierno ricorrente.
4. In primo luogo, riguardo alla questione sulla naturalizzazione dell'avo, va premesso, in linea di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso;
a tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale, anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912, è possibile rinunciare alla propria cittadinanza, è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso ("perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, nei
Paesi in cui è stata imposta la naturalizzazione, in assenza di rinuncia, o per mancata dichiarazione negativa resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine
(lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema corte a Sezioni Unite n. 25317 e n.
2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie deve ritenersi che l'ascendente
[...]
, poiché - come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione SO
presente in atti - non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione argentina, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, abbia legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
pagina 3 di 6 5. Data la conservazione della cittadinanza italiana, il predetto l'ha potuta legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata da parte ricorrente secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a SO Persona_4
- da a Per_1 Persona_4 Persona_6
- da a Persona_6 Parte_1
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge allora il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo al ricorrente, nonché la continuità della linea di discendenza, e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . SO
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, hanno superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con tale pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto pagina 4 di 6 “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La S.C. ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio
1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della
Par cittadinanza iure sanguinis dall'avo alla sua linea di discendenza, SO
osservato che tutti i passaggi si sono verificati per parte di padre, tra cui anche quello da quest'ultimo al figlio , seppur avvenuto prima dell'1°.01.1948. Persona_4
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dal ricorrente, deve dichiararsi che costui è cittadino italiano.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che il noto stato di stallo amministrativo in cui versano ormai da anni i competenti Consolati italiani in Argentina rendono del tutto incerte le tempistiche secondo le quali sarebbero potute avvenire le convocazioni degli istanti.
Visto che le Amministrazioni statali - tra le quali rientrano i Consolati generali all'estero - sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Tale disservizio si sostanzia, di fatto, in un ingiustificato diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, che, pertanto, ha legittimamente optato per l'accesso diretto alla via giurisdizionale.
7. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana di con Parte_1 conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello Controparte_1
stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
pagina 5 di 6 8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 967/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che cittadino italiano;
Parte_1
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 967/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: nato il [...] in [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. SERRETI Antonio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio
n. 32
RICORRENTE contro pagina 1 di 6 (C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 5.06.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo di accertare la propria cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di stato Controparte_1
civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, il ricorrente, di cittadinanza argentina, deduceva:
- di essere discendente diretto dell'avo (tradotto anche come SO
, cittadino italiano nato nel Comune di Castelpetroso (IS) in data 4.05.1893; Persona_2
costui, successivamente si traferiva in Argentina e il 12.04.1913 contraeva matrimonio con
, dalla cui unione, il 14.06.1914, nasceva (trascritto Persona_3 Persona_4 anche come DUBA o DUVA); quest'ultimo, il 30.10.1937, sposava e dalla loro Per_5 unione, il 25.07.1945, nasceva si univa con Persona_6 Persona_6 [...]
e diventava padre di nato il [...]; il CP_2 Parte_1 Parte_1
27.03.2008, contraeva matrimonio con;
Persona_7
- l'avo non si era mai naturalizzato in Argentina, né aveva mai SO
rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i Consolati italiani all'estero, che solo ora stanno procedendo all'esame di domande di cittadinanza presentate oltre un decennio fa.
Il ricorrente chiedeva quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_1
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. Il ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha individuato – quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la propria cittadinanza italiana – l'ascendente (indicato SO
anche come , cittadino italiano nato nel Comune di Castelpetroso (IS) in Persona_2
data 4.05.1893.
Costui, dopo essersi sposato con , si era trasferito in Argentina ed ivi, Persona_3 dall'unione dei due, il 14.06.1914, era nato dando inizio alla linea di Persona_4 discendenza dell'odierno ricorrente.
4. In primo luogo, riguardo alla questione sulla naturalizzazione dell'avo, va premesso, in linea di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso;
a tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale, anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912, è possibile rinunciare alla propria cittadinanza, è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso ("perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, nei
Paesi in cui è stata imposta la naturalizzazione, in assenza di rinuncia, o per mancata dichiarazione negativa resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine
(lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema corte a Sezioni Unite n. 25317 e n.
2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie deve ritenersi che l'ascendente
[...]
, poiché - come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione SO
presente in atti - non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione argentina, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, abbia legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
pagina 3 di 6 5. Data la conservazione della cittadinanza italiana, il predetto l'ha potuta legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata da parte ricorrente secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a SO Persona_4
- da a Per_1 Persona_4 Persona_6
- da a Persona_6 Parte_1
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge allora il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo al ricorrente, nonché la continuità della linea di discendenza, e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . SO
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, hanno superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con tale pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto pagina 4 di 6 “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La S.C. ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio
1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della
Par cittadinanza iure sanguinis dall'avo alla sua linea di discendenza, SO
osservato che tutti i passaggi si sono verificati per parte di padre, tra cui anche quello da quest'ultimo al figlio , seppur avvenuto prima dell'1°.01.1948. Persona_4
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dal ricorrente, deve dichiararsi che costui è cittadino italiano.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che il noto stato di stallo amministrativo in cui versano ormai da anni i competenti Consolati italiani in Argentina rendono del tutto incerte le tempistiche secondo le quali sarebbero potute avvenire le convocazioni degli istanti.
Visto che le Amministrazioni statali - tra le quali rientrano i Consolati generali all'estero - sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Tale disservizio si sostanzia, di fatto, in un ingiustificato diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, che, pertanto, ha legittimamente optato per l'accesso diretto alla via giurisdizionale.
7. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana di con Parte_1 conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello Controparte_1
stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
pagina 5 di 6 8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 967/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che cittadino italiano;
Parte_1
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 6 di 6