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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 916/2022 R.G. e promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
- attrice opponente -
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti CANTAVENERA
DOMENICO e DE LUCA PIETRO
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta -
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti LABIA MARIA
ALESSANDRA,
Conclusioni di parte attrice:
come da atto di citazione in opposizione.
Conclusioni di parte convenuta:
come da note scritte depositate in data 30.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Parte_1
180/2022 emesso da questo Tribunale in data 5-7.3.2022, con il quale le è stato ingiunto il pagina 1 di 8 pagamento, in favore della ricorrente della somma di € 15.087,96, oltre Controparte_1
interessi e spese.
A sostegno del ricorso monitorio, la ha allegato (i) di svolgere attività di CP_1
produzione, commercializzazione, montaggio e installazione di torri faro e pali per l'illuminazione e carpenteria metallica in genere, e (ii) di risultare creditrice della Pt_1
in ragione delle fatture n. 21L01466 del 26.10.2021 di € 9.550,26 e n. 21L01638 del
29.11.2021 di € 5.537,70.
A sostegno dell'opposizione, la ha negato che tra le parti sia stato concluso, a Pt_1
norma dell'art. 1326 c.c., alcun accordo per la fornitura della merce indicata nelle fatture,
poiché (i) con mail del 12.7.2021, essa avrebbe chiesto alla (tramite la di lei CP_1
agenzia di rappresentanze MA) la migliore offerta per la fornitura di materiale per edilizia, ricevuta con successiva mail del 13.7.2021; (ii) con mail della del CP_1
30.7.2021, essa avrebbe ricevuto una bozza di contratto, per importi diversi da Pt_1
quelli oggetto delle offerte;
(iii) con mail del 2.8.2021, avrebbe infine ricevuto dalla
[...]
i disegni esecutivi relativi al materiale offerto, ma non avrebbe invero né CP_1
accettato la prima offerta, né restituito per accettazione il contratto inviato il 30.7.2021, né
accettato i disegni esecutivi inoltrati il successivo 2.8.2021.
Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: “- Ritenere e dichiarare inammissibile e
quindi revocare con qualsiasi motivazione il decreto ingiuntivo n. 180/2022 del 5 /
7.03.2022, notificato a mezzo PEC in data 29.03.2022, emesso dal Giudice del Tribunale
di Rovigo.
- Ritenere e dichiarare in ogni caso infondata - sia in fatto che in diritto - la pretesa
creditoria vantata dalla e revocare con qualsiasi motivazione il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
- Con il favore delle spese”.
pagina 2 di 8 La si è costituita, contestando i motivi di opposizione ed allegando, in CP_1
particolare, che dopo la prima offerta di cui alla mail del 13.7.2021 sarebbero intercorse tra le parti (per conto la , da parte dell'agenzia specifiche CP_1 Controparte_2
trattative verbali, trasfuse nell'ordine/proposta di acquisto n. 60/21 del 26.7.2021 che l'agenzia MA, una volta elaboratolo in ragione delle richieste del cliente , Pt_1
avrebbe trasmesso in pari alla stessa (doc. 5 di parte convenuta opposta), e CP_1
che poi quest'ultima avrebbe pertanto elaborato e restituito, per accettazione, alla Pt_1
ed all'agenzia MA in data 30.7.2021.
La richiesta di annullamento della fornitura di pali, provenuta dalla solo in data Pt_1
7.10.2021, sarebbe intervenuta dunque a contratto concluso e già, da parte della
[...]
eseguito, ciò fondando il suo buon diritto ad ottenerne l'adempimento da parte CP_1
del cliente, con il pagamento da par sua del corrispettivo pattuito.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiun-tivo opposto
n. 180/2022 del 07.03.2022, r.g. n. 252/2022 e del decreto di accoglimento di correzione di
errore materiale n. cronol. 361/2022 del 28.03.2022 del Tribunale di Rovigo, ex art. 648
c.p.c. in quanto l'opposizio-ne non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e
comunque per i motivi esposti nella parte narrativa in fatto e diritto del presente atto ed in
particolare al paragrafo D) del presente atto;
- nel merito, respingersi tutte le domande ed eccezioni avversariamente for-mulate in
quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa in
fatto e diritto del presente atto, conseguentemente rigettarsi l'opposizione proposta e per
l'effetto confermarsi il decreto ingiun-tivo del Tribunale di Rovigo n. 180/2022 del
07.03.2022, R.g. n. 252/2022 e del decreto di accoglimento di correzione di errore
materiale n. cronol. 361/2022 del 28.03.2022 nei confronti di e a Parte_1
pagina 3 di 8 favo-re di in ogni caso dirsi comunque tenuta, per le ragioni sopra Controparte_1
esposte, al pagamento in favore di per le Parte_1 Controparte_1
causali di cui in narrativa, della somma di € 15.087,96= maggiorata degli interessi di cui
al D.Lgs. 231/2002 dalla decorrenza ivi prevista fino al saldo effettivo e spese liquidate in
decreto.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, anche in caso di parziale
accoglimento delle domande di cui sopra”.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati alle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 cpc (ratione temporis vigente), la causa è stata istruita
(ordinanza del 25.8.2023, qui richiamata) raccogliendo le testimonianze ammesse di
[...]
e RE TO per parte opponente e di e Tes_1 Controparte_3 CP_4
per parte opposta (udienza del 13.10.2023), quindi trattenuta in decisione
[...]
all'udienza cartolare del 1.10.2024.
***
L'opposizione è infondata e va respinta.
La ricostruzione di fatto proposta dalla convenuta opposta ha trovato conferma sia dalla documentazione complessivamente acquisita in giudizio, sia dalle risultanze della prova testimoniale assunta.
È pacifico in causa che nel luglio 2021 la abbia richiesto all'agenzia di Pt_1
rappresentanze M.G. Rappresentanze s.a.s. di MA AB & C., agente della
[...]
(doc. 4 convenuta opposta) la formulazione di un'offerta (cioè, di un comune CP_1
“preventivo”) di pali rastremati e pali conici da installare presso il cantiere Eurospin in
Floridia (doc. 1 della stessa opponente).
È stata pertanto l'agenzia MA a predisporre l'offerta n. 1408/2021 del 13.07.2021
(doc.1 opponente), il che trova conferma in quanto dichiarato dalla teste , Testimone_1
pagina 4 di 8 che si è dichiarata collaboratrice dell'agenzia (dalla quale riceve il Controparte_2
proprio compenso), priva di interesse in causa e perciò attendibile, e che rispondendo al cap. 3 della memoria istruttoria di parte convenuta opposta (“Vero che tra il 13 ed il 26
luglio 2021 intercorrevano trattative verbali tra per conto di Controparte_5
e nella persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 Parte_1
in seguito alle quali l'agenzia trasmetteva Testimone_2 Controparte_5
in data 26.07.2021 a l'ordine n. 60/21 del 26.07.2021, con il quale Controparte_1
proponeva l'acquisto da del materiale ivi meglio indicato per Pt_1 Controparte_1
l'importo totale di € 12.367,20 (oltre IVA), come da mail agenzia Controparte_5
a con allegato ordine n. 60/21 che Vi si rammostra doc. 5 convenuta
[...] CP_1
opposta?”), ha così risposto: “riconosco i docc. 1 di parte opponente e 5 di parte opposta
che mi vengono esibiti;
noi lavo-riamo così: quando riceviamo una richiesta di preventivo
provvediamo a compilare una offerta;
se si tratta di merce ordinariamente fornita dalla
, o dalle altre società con le quali collaboriamo, compiliamo l'offerta CP_1
basandoci sul listino che ci viene previamente fornito dalle società, e la trasmettiamo al
cliente. Così è successo anche nel caso di specie e nel luglio 2021 nei rapporti tra Pt_1
e , poiché riconosco la offerta da noi predisposta nell'ultima pagina del doc. CP_1
1 che mi viene esibito”.
La teste ha poi precisato che “il 26.7.2021 il legale rappresentante di ci ha CP_4 Pt_1
confermato l'ordine per telefono per le quantità indicate nel doc. 5, anzi ha per telefono
confermato la volontà di ordinare le quantità indicate nella offerta di cui al doc. 1 che mi
aveva girato per wattsapp nello stesso giorno, con l'aggiunta di altri dieci pali, non so
dire per quale cantiere questi fossero necessari;
noi abbiamo provveduto a predisporre il
documento n. 60/2021 allegato al doc. 5, raccogliendo l'ordine di e Pt_1
trasmettendolo alla con il format che normalmente utilizziamo in questi CP_1
pagina 5 di 8 casi”.
Risulta quindi confermato che, per effetto di trattative telefoniche tra la
[...]
per conto della , e l'opponente (nella persona del CP_5 CP_1 Pt_1
suo legale rappresentante doc. 3 di parte convenuta), quest'ultima abbia Testimone_2
confermato l'ordine (di fatto, una proposta di acquisto) n. 60/21 del 26.07.2021, redatto dall'agenzia MA a ciò incaricata, e da quest'ultima trasmesso in pari data alla
[...]
(si veda la mail con l'ordine allegato n. 60/21 prodotta come doc. 5 da parte CP_1
convenuta opposta).
L'ordine in parola risulta esattamente corrispondente, quanto a materiale e costi, al documento che, in virtù dell'ordine predetto, ha poi elaborato e trasmesso in CP_1
data 30.7.2021 sia alla sia all'agenzia MA (doc. 6 di parte convenuta che Pt_1
corrisponde al doc. 2 di parte opponente), così manifestando inequivocamente la propria accettazione della proposta di acquisto ricevuta.
È lo stesso teste di parte opponente geometra dipendente della Controparte_3 Pt_1
all'epoca dei fatti, a riconoscere il doc. 5 di parte convenuta che gli è stato esibito in sede di escussione, vale a dire l'ordine n. 60/2021, e così a smentire la tesi dell'opponente secondo cui tra la proposta del 13.7.2021 e la missiva del 30.7.2021 nulla più sarebbe intercorso tra le parti.
Risulta pertanto dimostrata la conclusione tra le parti di un contratto di compravendita in seguito alla comunicazione da parte di della propria accettazione alla CP_1
proposta di acquisto di trasmessole dall'agente MA, a norma dell'art. 1326 Pt_1
co. 1 c.c. che dispone che “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”.
L'omessa sottoscrizione da parte di del documento allegato al doc. 6 (e spedito in Pt_1
data 30.7.2021) non rileva, poiché il contratto si è prima validamente concluso tra le parti,
pagina 6 di 8 non risultando la forma scritta necessaria né per previsione di legge, né per volontà delle parti.
Intervenuta la conclusione del contratto tra le parti, la venditrice ha dato CP_1
esecuzione al contratto, dapprima trasmettendo (in data 2.8.2021: doc. 7 di parte convenuta) i disegni esecutivi dei pali oggetto dell'ordine, che non hanno incontrato obiezione alcuna da parte della committente acquirente, e poi con la loro definitiva costruzione.
Il teste RE TO, dipendente della con mansioni di impiegato di CP_1
ufficio tecnico, che si occupa “della predisposizione dei disegni per i modelli da fornire e da stampare”, ha infatti confermato che “normalmente quando la riceve un CP_1
ordine, redige una conferma d'ordine che invia al cliente ordinante e a me per
conoscenza; io mi occupo di predisporre i disegni necessari in relazione allo specifico
ordine, e a mia volta li trasmetto via mail al cliente. Ricordo che ciò è avvenuto anche nel
caso di specie (…) ricordo che anche nel caso dell'ordine di è stata seguita la Pt_1
prassi che ho detto, e dunque di aver inviato al cliente tali disegni, perché si è parlato
della questione in azienda”.
Non trova giustificazione, pertanto, la richiesta della in data 7.10.2021 (suo doc. 5) Pt_1
di “annullare la fornitura dei pali (…) in quanto i tempi di consegna non sono stati rispettati superando di gran lunga quelli previsti”.
Appare vano il tentativo dell'odierna opponente di relegare tale missiva ad una espressione di disappunto mal formulata e fraintesa (citazione, pag. 5). Al contrario, essa conferma la piena consapevolezza della del fatto di essersi vincolata con valido contratto con la Pt_1
, e di aver tentato di sottrarsi all'obbligo di pagamento del corrispettivo, a CP_1
materiale prodotto e fornito, adducendo l'altrui inadempimento sotto forma di inosservanza di un termine asseritamente pattuito come essenziale, in relazione al quale è però difettata pagina 7 di 8 in questa sede qualsiasi allegazione, prima ancora di qualsiasi prova.
Alcuna attendibilità hanno le dichiarazioni del teste di parte opponente Controparte_4
padre del legale rappresentante della , che ha ripetutamente negato le circostanze Pt_1
capitolate prima ancora che gli venisse formulata la relativa domanda in sede di escussione.
Al rigetto dell'opposizione segue la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto opposto e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 180/2022 emesso da questo Tribunale in data 5-7.3.2022 (R.G. n. 252/2022),
dichiarandolo definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che liquida in Controparte_1
€ 20,40 per anticipazioni ed in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 8 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 916/2022 R.G. e promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
- attrice opponente -
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti CANTAVENERA
DOMENICO e DE LUCA PIETRO
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta -
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti LABIA MARIA
ALESSANDRA,
Conclusioni di parte attrice:
come da atto di citazione in opposizione.
Conclusioni di parte convenuta:
come da note scritte depositate in data 30.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Parte_1
180/2022 emesso da questo Tribunale in data 5-7.3.2022, con il quale le è stato ingiunto il pagina 1 di 8 pagamento, in favore della ricorrente della somma di € 15.087,96, oltre Controparte_1
interessi e spese.
A sostegno del ricorso monitorio, la ha allegato (i) di svolgere attività di CP_1
produzione, commercializzazione, montaggio e installazione di torri faro e pali per l'illuminazione e carpenteria metallica in genere, e (ii) di risultare creditrice della Pt_1
in ragione delle fatture n. 21L01466 del 26.10.2021 di € 9.550,26 e n. 21L01638 del
29.11.2021 di € 5.537,70.
A sostegno dell'opposizione, la ha negato che tra le parti sia stato concluso, a Pt_1
norma dell'art. 1326 c.c., alcun accordo per la fornitura della merce indicata nelle fatture,
poiché (i) con mail del 12.7.2021, essa avrebbe chiesto alla (tramite la di lei CP_1
agenzia di rappresentanze MA) la migliore offerta per la fornitura di materiale per edilizia, ricevuta con successiva mail del 13.7.2021; (ii) con mail della del CP_1
30.7.2021, essa avrebbe ricevuto una bozza di contratto, per importi diversi da Pt_1
quelli oggetto delle offerte;
(iii) con mail del 2.8.2021, avrebbe infine ricevuto dalla
[...]
i disegni esecutivi relativi al materiale offerto, ma non avrebbe invero né CP_1
accettato la prima offerta, né restituito per accettazione il contratto inviato il 30.7.2021, né
accettato i disegni esecutivi inoltrati il successivo 2.8.2021.
Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: “- Ritenere e dichiarare inammissibile e
quindi revocare con qualsiasi motivazione il decreto ingiuntivo n. 180/2022 del 5 /
7.03.2022, notificato a mezzo PEC in data 29.03.2022, emesso dal Giudice del Tribunale
di Rovigo.
- Ritenere e dichiarare in ogni caso infondata - sia in fatto che in diritto - la pretesa
creditoria vantata dalla e revocare con qualsiasi motivazione il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
- Con il favore delle spese”.
pagina 2 di 8 La si è costituita, contestando i motivi di opposizione ed allegando, in CP_1
particolare, che dopo la prima offerta di cui alla mail del 13.7.2021 sarebbero intercorse tra le parti (per conto la , da parte dell'agenzia specifiche CP_1 Controparte_2
trattative verbali, trasfuse nell'ordine/proposta di acquisto n. 60/21 del 26.7.2021 che l'agenzia MA, una volta elaboratolo in ragione delle richieste del cliente , Pt_1
avrebbe trasmesso in pari alla stessa (doc. 5 di parte convenuta opposta), e CP_1
che poi quest'ultima avrebbe pertanto elaborato e restituito, per accettazione, alla Pt_1
ed all'agenzia MA in data 30.7.2021.
La richiesta di annullamento della fornitura di pali, provenuta dalla solo in data Pt_1
7.10.2021, sarebbe intervenuta dunque a contratto concluso e già, da parte della
[...]
eseguito, ciò fondando il suo buon diritto ad ottenerne l'adempimento da parte CP_1
del cliente, con il pagamento da par sua del corrispettivo pattuito.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiun-tivo opposto
n. 180/2022 del 07.03.2022, r.g. n. 252/2022 e del decreto di accoglimento di correzione di
errore materiale n. cronol. 361/2022 del 28.03.2022 del Tribunale di Rovigo, ex art. 648
c.p.c. in quanto l'opposizio-ne non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e
comunque per i motivi esposti nella parte narrativa in fatto e diritto del presente atto ed in
particolare al paragrafo D) del presente atto;
- nel merito, respingersi tutte le domande ed eccezioni avversariamente for-mulate in
quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa in
fatto e diritto del presente atto, conseguentemente rigettarsi l'opposizione proposta e per
l'effetto confermarsi il decreto ingiun-tivo del Tribunale di Rovigo n. 180/2022 del
07.03.2022, R.g. n. 252/2022 e del decreto di accoglimento di correzione di errore
materiale n. cronol. 361/2022 del 28.03.2022 nei confronti di e a Parte_1
pagina 3 di 8 favo-re di in ogni caso dirsi comunque tenuta, per le ragioni sopra Controparte_1
esposte, al pagamento in favore di per le Parte_1 Controparte_1
causali di cui in narrativa, della somma di € 15.087,96= maggiorata degli interessi di cui
al D.Lgs. 231/2002 dalla decorrenza ivi prevista fino al saldo effettivo e spese liquidate in
decreto.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, anche in caso di parziale
accoglimento delle domande di cui sopra”.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati alle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 cpc (ratione temporis vigente), la causa è stata istruita
(ordinanza del 25.8.2023, qui richiamata) raccogliendo le testimonianze ammesse di
[...]
e RE TO per parte opponente e di e Tes_1 Controparte_3 CP_4
per parte opposta (udienza del 13.10.2023), quindi trattenuta in decisione
[...]
all'udienza cartolare del 1.10.2024.
***
L'opposizione è infondata e va respinta.
La ricostruzione di fatto proposta dalla convenuta opposta ha trovato conferma sia dalla documentazione complessivamente acquisita in giudizio, sia dalle risultanze della prova testimoniale assunta.
È pacifico in causa che nel luglio 2021 la abbia richiesto all'agenzia di Pt_1
rappresentanze M.G. Rappresentanze s.a.s. di MA AB & C., agente della
[...]
(doc. 4 convenuta opposta) la formulazione di un'offerta (cioè, di un comune CP_1
“preventivo”) di pali rastremati e pali conici da installare presso il cantiere Eurospin in
Floridia (doc. 1 della stessa opponente).
È stata pertanto l'agenzia MA a predisporre l'offerta n. 1408/2021 del 13.07.2021
(doc.1 opponente), il che trova conferma in quanto dichiarato dalla teste , Testimone_1
pagina 4 di 8 che si è dichiarata collaboratrice dell'agenzia (dalla quale riceve il Controparte_2
proprio compenso), priva di interesse in causa e perciò attendibile, e che rispondendo al cap. 3 della memoria istruttoria di parte convenuta opposta (“Vero che tra il 13 ed il 26
luglio 2021 intercorrevano trattative verbali tra per conto di Controparte_5
e nella persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 Parte_1
in seguito alle quali l'agenzia trasmetteva Testimone_2 Controparte_5
in data 26.07.2021 a l'ordine n. 60/21 del 26.07.2021, con il quale Controparte_1
proponeva l'acquisto da del materiale ivi meglio indicato per Pt_1 Controparte_1
l'importo totale di € 12.367,20 (oltre IVA), come da mail agenzia Controparte_5
a con allegato ordine n. 60/21 che Vi si rammostra doc. 5 convenuta
[...] CP_1
opposta?”), ha così risposto: “riconosco i docc. 1 di parte opponente e 5 di parte opposta
che mi vengono esibiti;
noi lavo-riamo così: quando riceviamo una richiesta di preventivo
provvediamo a compilare una offerta;
se si tratta di merce ordinariamente fornita dalla
, o dalle altre società con le quali collaboriamo, compiliamo l'offerta CP_1
basandoci sul listino che ci viene previamente fornito dalle società, e la trasmettiamo al
cliente. Così è successo anche nel caso di specie e nel luglio 2021 nei rapporti tra Pt_1
e , poiché riconosco la offerta da noi predisposta nell'ultima pagina del doc. CP_1
1 che mi viene esibito”.
La teste ha poi precisato che “il 26.7.2021 il legale rappresentante di ci ha CP_4 Pt_1
confermato l'ordine per telefono per le quantità indicate nel doc. 5, anzi ha per telefono
confermato la volontà di ordinare le quantità indicate nella offerta di cui al doc. 1 che mi
aveva girato per wattsapp nello stesso giorno, con l'aggiunta di altri dieci pali, non so
dire per quale cantiere questi fossero necessari;
noi abbiamo provveduto a predisporre il
documento n. 60/2021 allegato al doc. 5, raccogliendo l'ordine di e Pt_1
trasmettendolo alla con il format che normalmente utilizziamo in questi CP_1
pagina 5 di 8 casi”.
Risulta quindi confermato che, per effetto di trattative telefoniche tra la
[...]
per conto della , e l'opponente (nella persona del CP_5 CP_1 Pt_1
suo legale rappresentante doc. 3 di parte convenuta), quest'ultima abbia Testimone_2
confermato l'ordine (di fatto, una proposta di acquisto) n. 60/21 del 26.07.2021, redatto dall'agenzia MA a ciò incaricata, e da quest'ultima trasmesso in pari data alla
[...]
(si veda la mail con l'ordine allegato n. 60/21 prodotta come doc. 5 da parte CP_1
convenuta opposta).
L'ordine in parola risulta esattamente corrispondente, quanto a materiale e costi, al documento che, in virtù dell'ordine predetto, ha poi elaborato e trasmesso in CP_1
data 30.7.2021 sia alla sia all'agenzia MA (doc. 6 di parte convenuta che Pt_1
corrisponde al doc. 2 di parte opponente), così manifestando inequivocamente la propria accettazione della proposta di acquisto ricevuta.
È lo stesso teste di parte opponente geometra dipendente della Controparte_3 Pt_1
all'epoca dei fatti, a riconoscere il doc. 5 di parte convenuta che gli è stato esibito in sede di escussione, vale a dire l'ordine n. 60/2021, e così a smentire la tesi dell'opponente secondo cui tra la proposta del 13.7.2021 e la missiva del 30.7.2021 nulla più sarebbe intercorso tra le parti.
Risulta pertanto dimostrata la conclusione tra le parti di un contratto di compravendita in seguito alla comunicazione da parte di della propria accettazione alla CP_1
proposta di acquisto di trasmessole dall'agente MA, a norma dell'art. 1326 Pt_1
co. 1 c.c. che dispone che “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”.
L'omessa sottoscrizione da parte di del documento allegato al doc. 6 (e spedito in Pt_1
data 30.7.2021) non rileva, poiché il contratto si è prima validamente concluso tra le parti,
pagina 6 di 8 non risultando la forma scritta necessaria né per previsione di legge, né per volontà delle parti.
Intervenuta la conclusione del contratto tra le parti, la venditrice ha dato CP_1
esecuzione al contratto, dapprima trasmettendo (in data 2.8.2021: doc. 7 di parte convenuta) i disegni esecutivi dei pali oggetto dell'ordine, che non hanno incontrato obiezione alcuna da parte della committente acquirente, e poi con la loro definitiva costruzione.
Il teste RE TO, dipendente della con mansioni di impiegato di CP_1
ufficio tecnico, che si occupa “della predisposizione dei disegni per i modelli da fornire e da stampare”, ha infatti confermato che “normalmente quando la riceve un CP_1
ordine, redige una conferma d'ordine che invia al cliente ordinante e a me per
conoscenza; io mi occupo di predisporre i disegni necessari in relazione allo specifico
ordine, e a mia volta li trasmetto via mail al cliente. Ricordo che ciò è avvenuto anche nel
caso di specie (…) ricordo che anche nel caso dell'ordine di è stata seguita la Pt_1
prassi che ho detto, e dunque di aver inviato al cliente tali disegni, perché si è parlato
della questione in azienda”.
Non trova giustificazione, pertanto, la richiesta della in data 7.10.2021 (suo doc. 5) Pt_1
di “annullare la fornitura dei pali (…) in quanto i tempi di consegna non sono stati rispettati superando di gran lunga quelli previsti”.
Appare vano il tentativo dell'odierna opponente di relegare tale missiva ad una espressione di disappunto mal formulata e fraintesa (citazione, pag. 5). Al contrario, essa conferma la piena consapevolezza della del fatto di essersi vincolata con valido contratto con la Pt_1
, e di aver tentato di sottrarsi all'obbligo di pagamento del corrispettivo, a CP_1
materiale prodotto e fornito, adducendo l'altrui inadempimento sotto forma di inosservanza di un termine asseritamente pattuito come essenziale, in relazione al quale è però difettata pagina 7 di 8 in questa sede qualsiasi allegazione, prima ancora di qualsiasi prova.
Alcuna attendibilità hanno le dichiarazioni del teste di parte opponente Controparte_4
padre del legale rappresentante della , che ha ripetutamente negato le circostanze Pt_1
capitolate prima ancora che gli venisse formulata la relativa domanda in sede di escussione.
Al rigetto dell'opposizione segue la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto opposto e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 180/2022 emesso da questo Tribunale in data 5-7.3.2022 (R.G. n. 252/2022),
dichiarandolo definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che liquida in Controparte_1
€ 20,40 per anticipazioni ed in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 8 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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