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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dr. Emanuele Lombardi, ha pronunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 23600/ 2023 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
- , nata a [...] il [...] ed ivi res. al Vicoletto Parte_1
S.Arpino n. 15, cf. , ed elett.te dom.ta in Napoli al C.so Novara C.F._1
n. 36, presso lo studio dell'avv. Raffaele Sasso, cf. , che la C.F._2
rapp.ta e difende;
OPPONENTE
E
- (CF. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo amm.tore leg.le rapp.te p.t. ed elett/te dom/to ivi alla Via A.Manzoni 176 presso l'avv. Paolo Iannitti, dal quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti allegata.
OPPOSTO
* * * * * * * * *
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5650/23 emesso dal Tribunale di
Napoli
Conclusioni per le parti: come da rispettivi atti introduttivi
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009.
Parte opposta, il , ha ottenuto Controparte_1 CP_1 dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n° 5650/2023 con il quale è stato ingiunto a proprietaria dell'unità immobiliare con sovrastante lastrico solare Parte_1 all'interno del condominio citato il pagamento di € 20.127,02 per mancato pagamento delle quote condominiali, dovute dalla al Parte_1 Controparte_1
.
[...] CP_1
Notificato il decreti ingiuntivo, la ha proposto l'odierna opposizione Parte_1
formulando un'eccezione di compensazione e rideterminazione del Credito del
Condominio. Infatti, la TI ha precisato di essere creditrice nei confronti del per € 14.000,00, in virtù della sentenza n. 2692/2011 resa dal Tribunale CP_1
di Napoli in data 08.03.2011 nella quale il Controparte_2
è stato condannato a pagare alla opponente l'importo complessivo di €
[...]
14.000,00 di cui € 4.000,00 per danno biologico. Su detto importo di € 14.000,00 la ha rappresentato di aver ricevuto dal convenuto solo la minor Pt_1 CP_1
somma di € 7.500,00 residuando, a suo dire un controcredito di € 8.514,00 comprensivo di rivalutazione ed interessi.
Si è costituito l'opposto il quale non ha contestato l'esistenza del proprio CP_1
debito in favore della come portato dalla sentenza n.2692/2011, ma ha Pt_2
contestato la determinazione degli interessi sulla somma residua di € 6.500,00; ha, pertanto, richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto nei limiti della somma non contestata, concludendo per il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 10.04.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 13.627,02 concedendo contestualmente i termini per il deposito delle memorie.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità mentre nel merito va evidenziato che la qualifica di condomina in capo alla Pt_1
non è stata oggetto di specifica contestazione.
[...]
Di poi va ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità essendo stato espletato il tentativo di mediazione, con esito negativo, il 10.01.2024 come da verbale depositato in copia da parte opposta ( cfr in tema sent Cass S.U. n.19596/2020 e sent Cass n.
8473/2019).
Per ciò che concerne il merito dell'opposizione va rilevato che i crediti condominiali possono essere assoggettati all'istituto della compensazione di cui all'articolo 1243
Codice civile. Si tratta di un istituto applicabile ogni qual volta e CP_1
condòmino sono obbligati l'uno verso l'altro, e i relativi crediti e debiti possono estinguersi per la quantità corrispondente. La compensazione, dunque, è un modo satisfattorio di estinzione di un obbligo e di un credito reciproco che risponde anche a finalità processuali per l'economicità dei giudizi.
La compensazione può essere legale quando si contrappongono due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. La compensazione è giudiziale quando, invece, il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione.
Nel caso di specie, l'opponente morosa non ha contrapposto alla pretesa economica formulata dalla compagine condominiale alcuna doglianza collegata ai titoli su cui è stata fondava l'ingiunzione di pagamento ottenuta dal condominio, ma ha, diversamente, ampliato il tema decisionale assumendo di essere, a sua volta, creditore del ricorrente per somme portate dalla sentenza n.2692/2011 emessa in CP_1
suo favore dal Tribunale di Napoli ed in danno del con la quale CP_1
quest'ultimo è stato condannato al pagamento della somma di € 14.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza (08.03.2011) al saldo.
Orbene, è incontestato tra le parti che l'opposto , su tale importo di € CP_1
14.000,00, ha corrisposto solo la minor somma di € 7.500,00 residuando un credito in capo alla di € 6.500,00 oltre interessi legali, così come statuito dalla sentenza. Pt_1
Di contro, il condominio il vanta un credito per mancato pagamento delle CP_1 quote condominiali per € 20.127,02 come ingiunti.
Nessuna delle parti in causa ha fornito elementi, diretto o indiretti, atti alla precisa determinazione degli interessi sulle rispettive poste creditorie. Infatti la non Pt_1
specifica e né dimostra nei propri atti quando sia avvenuto, ad opera del condominio, il pagamento della somma di € 7.500,00 come, peraltro, non viene neanche specificato neanche dall'opposto condominio quando abbia operato tale parziale pagamento. Sulla carenza di tali elementi è preclusa all'odierno giudicante la corretta determinazione degli interessi legali sulle somme non ancora corrisposte.
Sul credito vantato dal condominio, invece, deve farsi riferimento a quanto richiesto con il ricorso monitorio e nelle conclusioni del giudizio di opposizione laddove non vi
è una richiesta specifica sul riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute dalla debitrice.
Sulla scorta delle determinazioni sopraindicate, va operata la compensazione tra rispettive posizioni creditorie di parte opponente ed opposta fino alla concorrenza di € 6.500,00 residuando, per effetto della suddetta compensazione, un credito di €
13.627,02 in favore del e, quindi, con revoca dell'opposto decreto CP_1
ingiuntivo n. 5650/23 emesso dal Tribunale di Napoli.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca vengono interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 5650/23 emesso dal Tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio R.G.n.18119/2020;
- Compensa, nei confronti del condominio in Napoli al , in Controparte_1
persona del suo amm.tore p.t.,in ed in favore dell'opponente il Parte_1
credito vantato da quest'ultima fino alla concorrenza di € 6.500,00;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, in persona del suo amm.tore p.t., della somma di Controparte_1
€ 13.627,02 per effetto dell'intervenuta compensazione tra le parti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 22.04.2025
Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi