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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12983/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 12983/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BIDOGGIA LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. TORRESINI MARINA e dell'avv. PARUZZO FRANCESCA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e contro
(C.F. elettivamente presso lo studio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
TALLARITA GIULIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
TERZA INTERVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Tribunale, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, in via principale e nel merito, disporre la parziale revisione delle statuizioni di cui alla sentenza numero 581/2019 emessa in data 6-12 giugno 2019 dal
Tribunale Ordinario di Ivrea, revocando - con decorrenza dalla data della domanda - l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne;
in via Pt_1 CP_2
subordinata, disporre la parziale revisione delle statuizioni di cui alla sentenza numero 581/2019 emessa in data 6-12 giugno 2019 dal Tribunale Ordinario di Ivrea, revocando - con decorrenza dal mese di gennaio 2024 - l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 maggiorenne .” CP_2
Per parte resistente
Si associa alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento, in favore della sig.ra per CP_1
la figlia a far data da agosto 2024 (v. verbale di udienza del 03.12.2024) Controparte_2
Per parte intervenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, Nel merito: Rigettare la domanda di modifica parziale delle condizioni di divorzio formulata da parte ricorrente e per l'effetto confermare quanto previsto nella sentenza di divorzio disponendo tuttavia che il 50% del contributo mensile dovuto a titolo di mantenimento sia versato direttamente alla signora Prevedere Controparte_2 altresì che laddove la signora non dovesse più convivere con la madre l'intero Pt_1
contributo di mantenimento sia versato direttamente a mani della medesima. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 281/2019 del 12/06/2019 il Tribunale di Ivrea ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disponendo il versamento di un contributo al mantenimento della figlia pari a € 500,00 mensili, da corrispondere alla signora , CP_2 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT.
Con ricorso depositato il 07/07/2023 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando per la revoca del contributo al mantenimento per con decorrenza dalla domanda, ovvero in subordine dal mese di gennaio CP_2
2024.
Si costituiva chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la conferma del Controparte_1
contributo al mantenimento per come stabilito in sede di divorzio. CP_2
figlia della coppia, ha svolto un intervento volontario in giudizio, Controparte_2
chiedendo la conferma di quanto previsto dalla sentenza di divorzio e che il 50% del contributo mensile dovuto, ovvero l'intero importo nel caso di allontanamento della stessa dalla casa materna, venga versato direttamente alla stessa.
All'udienza del 3.12.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio come non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Come costantemente affermato in giurisprudenza, in tema di mantenimento della prole, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (ex plurimis
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 26-04-2017, n. 10207).
La giurisprudenza di legittimità ha ancora evidenziato come la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti debba essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. Ordinanza n. 5088 del 5.03.2018).
Infine, con una la pronuncia n. 17183/2020, la Suprema Corte ha stabilito che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.
In altre pronunce, si legge come la funzione educativa del mantenimento sia nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass. N. 18076/2014; Cass. 12952/2016).
A ciò si aggiunga che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo famigliare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità effettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26.01.2011, n.
1830; Cass. 17.11.2006, n. 24498).
In sintesi, quindi, come si legge nella pronuncia sopra citata (Cass. N. 17183/2020), in parte motiva, “nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, questa
Corte ne ha individuate diverse. Si è così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto -a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento- esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo famigliare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine”.
Può dirsi, quindi, ormai acquisita, in giurisprudenza, la “funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità” che grava sui figli maggiorenni ormai adulti.
Venendo al mantenimento paterno della figlia, escluso che il sig. abbia vissuto – Pt_1
allo stato- un peggioramento della propria condizione economica, deve rilevarsi come (nata CP_2
il 14.01.2002, di anni 23), dopo una breve interruzione degli studi universitari (avvenuta nei primi mesi dell'anno 2023), anche a seguito di un periodo di crisi personale e familiare che ha condotto parte intervenuta a rivolgersi a uno psicoterapeuta (v. scambio di mail fra i genitori, sub doc. 4 depositato da parte ricorrente), ha ripreso gli studi successivamente all'estate 2023 (dapprima presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, attualmente presso la Università telematica
“Niccolò Cusano”).
A partire dal luglio 2024, si è altresì allontanata dall'abitazione della sig.ra Controparte_2
, trasferendosi in un'abitazione di proprietà della famiglia materna, in relazione alla quale non CP_1 sostiene costi di locazione e svolgendo lavori saltuari per una cooperativa sportiva al fine di sostenersi negli studi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, pur nelle già evidenziate difficoltà, si stia impegnando nel percorso di studi universitari e, attesa CP_2
anche la sua giovane età, debba prevedersi che il padre continui a contribuire al suo mantenimento, con conferma dell'assegno previsto in sede di divorzio, pari a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Posto che, pacificamente, la figlia si è allontanata dall'abitazione materna nel luglio del 2024,
l'assegno di mantenimento in suo favore dovrà essere corrisposto dal padre direttamente alla stessa
(come, peraltro, da conformi conclusioni di parte resistente e di parte intervenuta).
Venendo alle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, esse si pongono a carico del sig. Pt_1
Le stesse vengono liquidate come segue, nel loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo
(non si procede alla liquidazione della fase istruttoria, non essendovi attività riconducibili a tale fase):
• fase di studio € 850,50
• fase introduttiva € 602,00
• fase decisoria € 1.452,50
E dunque in totale € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
In parziale modifica della sentenza n. 518/2019 del Tribunale di Ivrea pubblicata il
12.06.2019;
Dispone che, a far data da agosto 2024, corrisponda a a titolo Parte_1 Controparte_2
di contributo al mantenimento della stessa, l'assegno di euro 500,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al
“Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; Condanna il sig. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla sig.ra Pt_1 CP_1
, che liquida in complessivi € 2.905,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Condanna il sig. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla sig.ra Pt_1 CP_2
che liquida in complessivi € 2.905,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 12983/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BIDOGGIA LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. TORRESINI MARINA e dell'avv. PARUZZO FRANCESCA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e contro
(C.F. elettivamente presso lo studio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
TALLARITA GIULIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
TERZA INTERVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Tribunale, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, in via principale e nel merito, disporre la parziale revisione delle statuizioni di cui alla sentenza numero 581/2019 emessa in data 6-12 giugno 2019 dal
Tribunale Ordinario di Ivrea, revocando - con decorrenza dalla data della domanda - l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne;
in via Pt_1 CP_2
subordinata, disporre la parziale revisione delle statuizioni di cui alla sentenza numero 581/2019 emessa in data 6-12 giugno 2019 dal Tribunale Ordinario di Ivrea, revocando - con decorrenza dal mese di gennaio 2024 - l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 maggiorenne .” CP_2
Per parte resistente
Si associa alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento, in favore della sig.ra per CP_1
la figlia a far data da agosto 2024 (v. verbale di udienza del 03.12.2024) Controparte_2
Per parte intervenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, Nel merito: Rigettare la domanda di modifica parziale delle condizioni di divorzio formulata da parte ricorrente e per l'effetto confermare quanto previsto nella sentenza di divorzio disponendo tuttavia che il 50% del contributo mensile dovuto a titolo di mantenimento sia versato direttamente alla signora Prevedere Controparte_2 altresì che laddove la signora non dovesse più convivere con la madre l'intero Pt_1
contributo di mantenimento sia versato direttamente a mani della medesima. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 281/2019 del 12/06/2019 il Tribunale di Ivrea ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disponendo il versamento di un contributo al mantenimento della figlia pari a € 500,00 mensili, da corrispondere alla signora , CP_2 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT.
Con ricorso depositato il 07/07/2023 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando per la revoca del contributo al mantenimento per con decorrenza dalla domanda, ovvero in subordine dal mese di gennaio CP_2
2024.
Si costituiva chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la conferma del Controparte_1
contributo al mantenimento per come stabilito in sede di divorzio. CP_2
figlia della coppia, ha svolto un intervento volontario in giudizio, Controparte_2
chiedendo la conferma di quanto previsto dalla sentenza di divorzio e che il 50% del contributo mensile dovuto, ovvero l'intero importo nel caso di allontanamento della stessa dalla casa materna, venga versato direttamente alla stessa.
All'udienza del 3.12.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio come non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Come costantemente affermato in giurisprudenza, in tema di mantenimento della prole, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (ex plurimis
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 26-04-2017, n. 10207).
La giurisprudenza di legittimità ha ancora evidenziato come la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti debba essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. Ordinanza n. 5088 del 5.03.2018).
Infine, con una la pronuncia n. 17183/2020, la Suprema Corte ha stabilito che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.
In altre pronunce, si legge come la funzione educativa del mantenimento sia nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass. N. 18076/2014; Cass. 12952/2016).
A ciò si aggiunga che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo famigliare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità effettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26.01.2011, n.
1830; Cass. 17.11.2006, n. 24498).
In sintesi, quindi, come si legge nella pronuncia sopra citata (Cass. N. 17183/2020), in parte motiva, “nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, questa
Corte ne ha individuate diverse. Si è così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto -a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento- esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo famigliare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine”.
Può dirsi, quindi, ormai acquisita, in giurisprudenza, la “funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità” che grava sui figli maggiorenni ormai adulti.
Venendo al mantenimento paterno della figlia, escluso che il sig. abbia vissuto – Pt_1
allo stato- un peggioramento della propria condizione economica, deve rilevarsi come (nata CP_2
il 14.01.2002, di anni 23), dopo una breve interruzione degli studi universitari (avvenuta nei primi mesi dell'anno 2023), anche a seguito di un periodo di crisi personale e familiare che ha condotto parte intervenuta a rivolgersi a uno psicoterapeuta (v. scambio di mail fra i genitori, sub doc. 4 depositato da parte ricorrente), ha ripreso gli studi successivamente all'estate 2023 (dapprima presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, attualmente presso la Università telematica
“Niccolò Cusano”).
A partire dal luglio 2024, si è altresì allontanata dall'abitazione della sig.ra Controparte_2
, trasferendosi in un'abitazione di proprietà della famiglia materna, in relazione alla quale non CP_1 sostiene costi di locazione e svolgendo lavori saltuari per una cooperativa sportiva al fine di sostenersi negli studi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, pur nelle già evidenziate difficoltà, si stia impegnando nel percorso di studi universitari e, attesa CP_2
anche la sua giovane età, debba prevedersi che il padre continui a contribuire al suo mantenimento, con conferma dell'assegno previsto in sede di divorzio, pari a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Posto che, pacificamente, la figlia si è allontanata dall'abitazione materna nel luglio del 2024,
l'assegno di mantenimento in suo favore dovrà essere corrisposto dal padre direttamente alla stessa
(come, peraltro, da conformi conclusioni di parte resistente e di parte intervenuta).
Venendo alle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, esse si pongono a carico del sig. Pt_1
Le stesse vengono liquidate come segue, nel loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo
(non si procede alla liquidazione della fase istruttoria, non essendovi attività riconducibili a tale fase):
• fase di studio € 850,50
• fase introduttiva € 602,00
• fase decisoria € 1.452,50
E dunque in totale € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
In parziale modifica della sentenza n. 518/2019 del Tribunale di Ivrea pubblicata il
12.06.2019;
Dispone che, a far data da agosto 2024, corrisponda a a titolo Parte_1 Controparte_2
di contributo al mantenimento della stessa, l'assegno di euro 500,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al
“Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; Condanna il sig. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla sig.ra Pt_1 CP_1
, che liquida in complessivi € 2.905,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Condanna il sig. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla sig.ra Pt_1 CP_2
che liquida in complessivi € 2.905,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento