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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 359/2022
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. Danilo Sebastiano Di Salvo nell'interesse dell'attore- opponente – il quale ha concluso riportandosi “a tutto Parte_1
quanto richiesto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa riportandosi in particolare a quanto argomentato nella comparsa conclusionale nonché nelle note scritte per l'udienza del 3/5/2023 insistendo nella invalidità/ inesistenza della notifica dell'atto di precetto, richiamando la recente sentenza delle Sezioni unite n. 28452”; dall'Avv.
Paolina Pirri nell'interesse della convenuta opposta – la CP_1
quale ha chiesto in conclusione di “Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione per tardività e/o in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la validità del precetto e la dovutezza degli importi precettati, con condanna ex art. 96 c.p.c.”- letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 359/2022 R.G. avente per oggetto: opposizione a precetto promosso da
(cod. fisc. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo
Sebastiano Di Salvo, giusta procura in atti. - attore opponente-
CONTRO
(codic. Fisc. elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. ta
Paolina Pirri, giusta procura in atti.
- convenuta opposta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
L'attore meglio generalizzato in intestazione ha proposto opposizione mediante atto di citazione ai sensi dell'art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto datato 05.12.2021, notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c., nell'interesse della creditrice precettante in virtù della CP_1
omologa della separazione consensuale.
L'opponente nell'atto introduttivo ha eccepito: a) la nullità della notifica del precetto opposto, perché viziato da negligenza e mala fede il relativo procedimento di notifica e, inoltre, per mancanza di notifica del titolo esecutivo;
b) nel merito, il superamento degli accordi di separazione a seguito del pronunciamento della sentenza del divorzio;
la indeterminatezza delle voci precettate a titolo di spese straordinarie condominiali (i.e. carenza di presupposti di esigibilità, certezza e liquidità ex art. 474 c.p.c.) e/o prescrizione delle somme dovute.
Ha, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale affinché si pronunci – previa, in via cautelare, la concessione della sospensione dell'efficacia del pag. 2/24 titolo e del precetto – dichiarando: a) la nullità dell'atto di precetto per errata ed illegittima applicazione dell'art.140 c.p.c. oltre alla mancata notifica del titolo;
in via subordinata la rimessione in termini in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi (i.e. avverso la regolarità formale del titolo e del precetto); b) nel merito l'annullamento del titolo e del precetto perché superato dalla sentenza di divorzio n. 745 del 17/6/2021; c) la prescrizione delle somme relative agli assegni di mantenimento e l'avvenuta rinuncia di parte convenuta alla pretesa restitutoria della somma di € 74.340,00, con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 18.06.2022, ha resistito CP_1
contestando la fondatezza delle domande attoree e concludendo per: a) la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto della domanda di sospensione del titolo e del precetto per mancanza dei presupposti;
b) il rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. anche per la maturata tardività della sua proposizione, confermando la sua validità e la esigibilità degli importi precettati.
Denegata la chiesta inibitoria e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa è stata istruita documentalmente e viene decisa - previa la concessione di termine per note conclusive di cui ambo le parti hanno usufruito - secondo il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Per la risoluzione dell'opposizione occorre prendere le mosse dalla vicenda sostanziale e processuale alla base della notifica del precetto recante intimazione di pagamento della complessiva somma pari ad euro
165.403,14 (secondo la specifica delle voci contenuta alle pagg. 3-4-5 del precetto opposto).
pag. 3/24 La vicenda trae origine – come si desume dagli atti di causa e, in particolare, dalla ricognizione operata nelle note conclusive alle quali, in particolare, è allegata la sentenza della Corte d'appello di SS,
investita del gravame interposto dalla avverso la sentenza del CP_1
Tribunale resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(cfr. note conclusive nell'interesse dell'opponente depositate il 3.1.2024 ed allegata sentenza)- dalla proposizione di ricorso congiunto delle parti innanzi al Tribunale di Barcellona P.G per la declaratoria della
separazione personale consensuale (R.G. 1911/2013) conclusosi con il decreto di omologa (n. 42/2014) con cui sono state confermate le
condizioni della separazione concordate e sottoscritte dalle parti ed in particolare: a) la casa coniugale, sita in Barcellona P.G., alla via Tenente
Genovese n.26, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata in via
esclusiva alla sig.ra cui spetterà tale diritto anche dopo che CP_1
le figlie dovessero rendersi autonome e dovessero decidere di non
coabitare più con la madre; b) Gli arredi e gli elettrodomestici contenuti
nella detta casa coniugale, ad eccezione di quanto appresso, restano di
esclusiva proprietà della sig.ra , già proprietaria di buona CP_1
parte del mobilio proveniente dalla famiglia di origine. c) Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, comprese eventuali esiti
negativi di giudizi condominiali in corso, sono poste integralmente a carico
del sig. . Pt_1
pag. 4/24 d) Stante la condizione economicamente più vantaggiosa di cui gode il sig.
, questi si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento l'importo mensile di € 1.200,00 (milleduecento) rivalutabile
annualmente sulla base degli indici Istat. e) Il sig. riconosce di Pt_1
essere debitore nei confronti della sig.ra dell'importo pari ad € CP_1
74.340,00 (settantaquattromilatrecentoquaranta), da quest'ultimo
ereditato, unitamente al fratello , dal fratello scomparso Per_1 Per_2
nell'ottobre 2003 ed utilizzato dal per proprie esclusive necessità, Pt_1
pertanto si impegna a restituire la predetta somma di € 74.340,00 entro
giorni trenta dalla vendita del casale in proprietà alla società Casali
SI RL (riconducibile al sig. ) e comunque non oltre il Pt_1
31.12.2014. Qualora a detta data il sig. non fosse in grado di Pt_1
onorare detto debito avrà diritto di posticiparne la restituzione fino ad un
massimo di ulteriori mesi sei con aggravio di interessi legali dal 31/12/14
al saldo.
Depositato, ad iniziativa della nei confronti dell'odierno opponente, CP_1
ricorso per cessazione degli effetti civili (iscritto al R.G.751/2019) con l'ordinanza presidenziale dell'11.07.2019 – notificata in forma esecutiva unitamente al precetto opposto - sono state modificate le condizioni della separazione, limitatamente alla esclusione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (previsto alla clausola di cui al punto n. 7) della separazione omologata in misura pari a euro 200,00 per ciascuna delle due figlie e non economicamente Per_3 Per_4
pag. 5/24 autosufficienti) e dell'assegnazione della casa familiare. Il giudizio si è
concluso con sentenza n. 745 del 17.06.2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e di rigetto della domanda formulata dalla ricorrente di corresponsione dell'assegno divorzile (previsto, CP_1
l'assegno di mantenimento al punto n. 9) degli accordi di separazione, in misura pari ad euro 1.200,00) e di assegnazione della casa coniugale.
Avverso la citata sentenza la ha interposto gravame innanzi alla CP_1
Corte di appello di SS (RG n. 36/2022) esitato – come dedotto dall'opponente e documentato con la relativa produzione - nella pronuncia della Sentenza n. 37/2023 pubbl. il 20/01/2023 di rigetto dell'appello proposto dalla con conferma della sentenza del Tribunale Civile di CP_1
Barcellona Pozzo di Gotto emessa al n. 745 in data 17.6.2021
Ciò chiarito, l'opponente, preliminarmente, eccepisce la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di precetto oggetto e chiede una rimessione in termini (dal 27.12.2021 data di perfezionamento della notifica dell'atto di precetto al 15.02.2022 data del provvedimento di accoglimento della richiesta di visibilità del fascicolo telematico inerente al procedimento di appello N° 36/2022 R.G.) quale dies a quo da cui far decorre il termine processuale (20 giorni) per la formulata opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (con riferimento, appunto, ai motivi di contestazione inerenti alla formalità del titolo e/o del precetto).
Nel caso a mano, la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non può essere considerata inesistente in quanto «l'inesistenza della notificazione è
pag. 6/24 configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti
processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza
materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere
un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra
ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali
elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di
compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile
il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come
raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione
previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba
comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi
soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al
mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non
compiuta, cioè, in definitiva, omessa»(cfr. Cassazione sez. un., 20 luglio
2016, nn. 14916 e 14917).
Appurato, dunque, che la notifica dell'atto di precetto effettuata all'indirizzo di residenza di parte attrice - via Giovanni Spagnolo n.46
indicato nella relata e corrispondente a quello risultante dal certificato di residenza - per le caratteristiche del suo svolgimento non può considerarsi inesistente – giacché, stando alla giurisprudenza citata, eseguita da un
soggetto qualificato (l'Ufficiale Giudiziario che ha apposto il timbro e la pag. 7/24 sottoscrizione, come funzionario UNEP) e il contenuto della relata,
dimostrando che l'atto non è tornato al mittente (cfr. atto di precetto allegato al fascicolo opponente) – tuttavia, da compendio processual probatorio, fondata si rivela la contestazione circa la presenza di profili di
nullità.
In primo luogo, al di là del rilievo per cui non si risconta, in atti,
produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa n.66840433180-4 del 17.12.2021 -elemento essenziale per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. – sotto ulteriore profilo, a fronte di circostanziata deduzione degli elementi costitutivi della negligenza (o meglio nell'assenza di buona fede, in generale e, quindi,
anche rispetto all'attività del creditore di notifica dell'atto con cui si preannuncia la volontà di procedere esecutivamente per la soddisfazione del credito) dagli atti e documenti di causa trova riscontro la tesi della
notifica del precetto opposto presso luogo (quello di residenza anagrafica) pur formalmente corrispondente a indirizzo di residenza (Via
Giovanni Spagnolo 46 Barcellona P.G.) ma, nella sostanza, privo di
concreto collegamento con la persona del destinatario dell'atto (il debitore intimato precettato) pure al cospetto di conoscenza-conoscibilità di tale dato.
Dalla documentazione versata in atti emerge, in particolare, che gli atti notificati antecedentemente all'atto di precetto - quali le lettere di messa in
mora relative al credito per mantenimento solo parzialmente onorato (cfr.
pag. 8/24 allegati n. 8, n. 8 A, n. 9 e n. 9 A fascicolo parte convenuta) - sono state trasmesse mediante posta certificata all'indirizzo pec risultante dall'Albo
degli avvocati del Tribunale di Barcellona P.G. Lo stesso Decreto di omologa della separazione consensuale è stato notificato al in via Pt_1
Umberto I n.51 (cfr. allegato n.7 parte convenuta).
Quest'ultimo, al riguardo, costituisce uno dei due indirizzi di domiciliazione di studio ubicati nella città di Barcellona P.G. e precisamente - Via Umberto I n.51 e Via Ten. Genovese n.26 –risultanti,
peraltro, dallo stesso elenco prodotto in atti dalla opposta e datato al
31.12.2022 (cfr. doc. n. 11 in allegato alle note conclusive depositate l'8.1.24).
Sicché, posta la frequenza e la non occasionalità dell'invio di missive (o addirittura di provvedimenti giudiziari come l'omologa della separazione)
nell'interesse della odierna opposta creditrice precettante – tradottasi in attività di spedizione a mezzo pec o a mezzo Ufficiale Giudiziario – è
pacifico che prima della notifica dell'atto di precetto datato 5.12.2021, la convenuta opposta avesse fatto riferimento, per la consegna degli atti al
, ai recapiti (indirizzi di domicilio o digitali) ricavabili dall'albo Pt_1
degli avvocati del Tribunale di Barcellona P.G.
Il precetto invece, a differenza degli atti precedenti, è stato notificato presso la residenza anagrafica del ovvero in Barcellona P.G. via Giovanni Pt_1
Spagnolo n.46 - in occasione del periodo natalizio (17.12.2021) - pure a pag. 9/24 fronte della possibilità di notificare - come avvenuto fino a quel momento –
presso il domicilio digitale o gli indirizzi di studio.
Quest'ultimi indirizzi, avrebbero consentito una notifica certa dell'atto di intimazione.
Dalla notifica dell'atto di precetto presso un indirizzo e luogo diverso da quello ordinariamente utilizzato dal creditore per inviare atti e missive al debitore, nell'ambito di un rapporto dipanatosi in un arco di tempo di non limitata estensione e, peraltro, nel solco dei rapporti tra ex coniugi, può
desumersi l'inosservanza del precetto generale ex artt. 1375 e 1175 c.c.
Il creditore, in via generale, è, infatti tenuto a comportarsi con correttezza –
anche quando assume la veste di creditore precettante - nel senso di adottare quel contegno minimo che non vulneri la sfera del debitore (e viceversa).
La creditrice precettante, al riguardo, al cospetto di relata di notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. – dal tenore “precaria assenza del destinatario e mancanza di consegnatari idonei ex lege” – trovandosi, come detto, a conoscenza dei domicili digitali e dell'indirizzo di lavoro del debitore precettato, bene avrebbe potuto rinotificare l'atto di intimazione.
È, a tal riguardo, appena il caso di osservare che secondo l'insegnamento della Cassazione «La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel
luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è
nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il
notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe
pag. 10/24 potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto
a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello avesse omesso di valutare
l'osservanza o meno, da parte del notificante, dell'obbligo di ordinaria
diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della
notifica, perché solo nella prima ipotesi avrebbe potuto poi dichiarare la
nullità della notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di
residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici)»(cfr. Cass. civ.
n. 30952 del 27 dicembre 2017).
Sicché, considerata nulla – per violazione del precetto ex art. 1175 c.c. (alla cui osservanza anelano le difese dell'opponente con riferimento al richiamo alla mala fede nel processo notificatorio del precetto) – dalla nullità non può discendere l'effetto della preclusione della proposizione dell'impugnazione ex art. 617 c.p.c.
L'opposizione, dunque, con riguardo alla contestazione formale della notifica del precetto – e, altresì, del titolo – può reputarsi tempestiva avuto riguardo alla data di notifica (7.3.2022) in relazione alla presa di conoscenza avvenuta con certezza al tempo del deposito nel fascicolo n.
R.G. 36/2022 Corte d'appello di SS della istanza di visibilità
(15.2.2022).
Tale è l'effetto che consegue alla declaratoria di nullità della notifica così
potendosi procedere allo scrutinio delle ulteriori censure veicolate coi motivi di opposizione.
pag. 11/24 Passando al vaglio l'ulteriore profilo di nullità dell'atto di precetto, l'attore eccepisce l'inesistenza di valido titolo ex art. 474 c.p.c.
Si duole, in particolare, del limitato riferimento, nel precetto opposto, al decreto di omologa notificato il 6/5/2014, insieme al ricorso per separazione, senza la notifica propedeutica del titolo esecutivo “che va
individuato nel verbale di comparizione davanti al Presidente della separazione giammai nel decreto di omologa”.
Premessa, al riguardo, la natura preliminare - sotto il profilo logico per la decisione sui motivi di opposizione - dell'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva quando, come nella specie, si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, con tale motivo di opposizione il debitore intimato, a ben vedere, lamenta, sotto il profilo formale, l'omessa notifica del verbale di comparizione davanti al
Presidente del tribunale.
La risoluzione richiede la decodificazione della natura giuridica del provvedimento giurisdizionale reso dal Tribunale in sede di omologa di accordi di separazione consensuale tra coniugi.
Elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti è, nella separazione consensuale che riceve l'omologa del
Tribunale, proprio l'accordo tra i coniugi avente connotati di natura negoziale.
pag. 12/24 Il provvedimento di omologazione, invece, è unicamente diretto ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo (cfr. Cass. n. 26202 del 2013; Cass. n. 17607 del
2003).
L'omologa, quindi, svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico,
nonché di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei minori al loro interesse e quindi di imprimere efficacia giuridica all'accordo stesso
(cfr. Cass. n. 26202 del 2013).
Sulla base di tali premesse – caratterizzate dalla rilevanza della
autonomia negoziale dell'accordo dei coniugi e della differente
funzione del provvedimento giudiziale di controllo da cui discende
l'efficacia esterna dell'accordo medesimo - è facile comprendere che il titolo esecutivo idoneo ad essere azionato è l'accordo di separazione omologato inquadrabile tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474
c.p.c., comma 2, n. 3, a tenore del quale, sono altresì titoli esecutivi «gli atti
ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a
riceverli».
Da tale inquadramento, peraltro, discende l'inapplicabilità, al titolo stragiudiziale, del principio secondo cui, «in presenza di un contenuto
pag. 13/24 ambiguo e bisognevole di chiarimenti, è consentita anche l'interpretazione
extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base
degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da
attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla
lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato
da Cass., SU, n. 11066 del 2012, costantemente riaffermato dalla
giurisprudenza successiva, né smentito dalla più recente Cass., SU, n. 5633 del 2022)» (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/06/2023, n.15697).
Venendo alla concreta fattispecie, poiché il precetto datato 5.12.2021 reca esplicito e chiaro riferimento al decreto di omologa n. 42/2014 – reso nel procedimento per separazione consensuale n. R.G. 1911/2013 munito di formula esecutiva il 16.4.2014 ed in tale forma notificato il 6.5.2014 -
oltreché alla ordinanza presidenziale resa ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970
munita di formula esecutiva ed in tale forma notificata col detto precetto e poiché il decreto di omologa – di cui è confermata la concreta notifica
(6.5.2014) in forma esecutiva (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuta opposta) –
risulta notificato unitamente al ricorso per separazione consensuale (già in questa forma presentato in data 9.12.2013) recante, al suo interno, la specifica delle condizioni patrimoniali che innervano l'accordo, il motivo di opposizione è infondato.
Ciò che rileva per l'identificazione del contenuto del titolo ex art. 474 c.p.c.
– nella sua declinazione di titolo stragiudiziale – è, infatti, proprio pag. 14/24 l'accordo dei coniugi il cui testo è riversato dal punto n. 1) al punto n. 12
del ricorso (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuta opposta).
Né, del resto, nel contesto della doglianza relativa alla nullità del precetto per carenza di titolo esecutivo idoneo parte opponente ha lamentato alcunché di specifico in ordine a profili di indeterminatezza dell'accordo limitandosi, infatti, a dedurre che per consentire “al G.E. di verificare la
corrispondenza degli accordi cristallizzati nel verbale di comparizione con
quelli scritti nel ricorso per separazione, andava notificato anche detto
verbale. Il G.E. insomma non è in condizione, neanche in via
interpretativa, di individuare il contenuto del titolo, cioè di verificare se le somme richieste siano effettivamente dovute”.
Il titolo esecutivo è l'accordo contenuto nel ricorso per separazione congiuntamente presentato e sottoscritto da ambo le parti, facente corpo –
agli effetti della condizione di efficacia giuridica esterna – col provvedimento di omologa nelle cui premesse è testualmente richiamato il ricorso (i.e. l'accordo) del 9.12.2013.
Sicché, al di là del rilievo per cui la doglianza sopra trascritta è priva di aderenza alla natura stragiudiziale del titolo esecutivo in trattazione, la stessa, comunque, si risolve in una generica e formale obiezione,
disancorata dalla esegesi proposta.
Tale motivo di opposizione, dunque, pur recuperata la sua ammissibilità, va respinto.
pag. 15/24 Ora, premesso che non ha trovato accoglimento la istanza di sospensione del giudizio formulata dall'opponente “in attesa dell'esito di quello pregiudiziale di modifica delle condizioni di separazione” – tenuto conto della assenza del presupposto di cui all'art. 295 c.p.c., ovvero della stretta pregiudizialità tra causa di opposizione al precetto notificato in virtù delle condizioni della separazione omologate dal Tribunale, rispetto alle quali, nel giudizio di divorzio(n. 751/2019 RG) si assume che la sentenza n. 745 del 17/6/2021 “ha azzerato ogni obbligo dell'odierno opponente” e procedimento di modifica delle condizioni di separazione a suo tempo omologate (pur efficaci fino alla ordinanza ex art. 4 L. 898/1970) – infondata, altresì, è l'eccezione di prescrizione (cfr. motivo sub lett. E .2).
A fronte, infatti, della eccezione di prescrizione del diritto alle somme richieste per gli anni 2014, 2015, 2016 e per i mesi gennaio-marzo 2017 ex art. 2948, primo comma, n. 5 cod. civ. dalla documentazione in atti si ricava l'invio con pec – e la connessa ricezione data la produzione delle ricevute di accettazione (cfr. docc. n. 8A e n. 9 A fascicolo opposta) - di atti di messa in mora/sollecito di pagamento degli importi dovuti, indicati al netto dei versamenti parziali eseguiti, a titolo di assegno di mantenimento a partire dalla mensilità aprile 2014 – nella tabella ricognitiva è indicato il solo minor importo residuo rispetto al maggior importo di euro 1.200,00 previsto nella separazione omologata dal
Tribunale) - oltre all'importo rispetto al quale l'opponente, al punto n. 10 delle condizioni di separazione, ha assunto l'impegno al suo versamento
(cfr. docc. n. 8, n. 9 fascicolo opposta).
Col motivo di opposizione rubricato “Estinzione della restituzione”
l'opponente assume la inesigibilità del credito precettato a titolo di pag. 16/24 restituzione (€ 74.340) in virtù della rinuncia alla restituzione della somma
“tant'è che questo obbligo non è stato oggetto del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio la cui sentenza infatti non ne fa cenno” e, altresì, tenuto conto che alla infondatezza di tale pretesa dedotta nel giudizio di divorzio “non ha opposto alcuna obiezione e non CP_1
ha, come già detto, formulato alcuna domanda” (cfr. punto sub lett. E.3) atto di citazione e, da ultimo, punto n 2 note conclusive autorizzate).
Trattasi di motivo inidoneo a pervenire ad esiti di accoglibilità.
Gli accordi di separazione omologati, infatti, costituiscono contratti estranei all'oggetto del giudizio di divorzio, come tali impugnabili secondo le regole ordinarie (cfr. Cassazione civile , sez. I , 20/01/2025 , n. 1324).
Da ciò consegue che le clausole del ricorso per separazione – aventi, nella sostanza, natura negoziale specie con riferimento a quelle relative a posizioni patrimoniali dei coniugi (come quella di cui al punto n, 6 dell'accordo omologato) – possono venir meno ove caducate da un contrarius actus (cfr. art. 1372 c.c.) o da una pronuncia caducatoria di annullamento, risoluzione o rescissione.
Nella specie, premessa la carenza di pronunce caducatorie dell'accordo – così restando irrilevante il rilievo per cui in sede di divorzio non si è discusso della clausola recante riconoscimento di debito restitutorio avente, come detto, veste negoziale e, come tale caducabile in apposito e separato giudizio – la mancanza di un accordo di segno contrario intervenuto tra i coniugi – avente la stessa veste formale dell'accordo di prima istanza (i.e. quello contenuto nel ricorso omologato) - non permette di ritenere abdicata pag. 17/24 la volontà di conseguire la restituzione della somma di € 74.340,00, oggetto di ricognizione di debito operata a suo tempo dall'opponente.
Sicché, anche al di là del rilievo per cui la notifica del precetto e, a monte, la richiesta di pagamento di cui alla messa in mora notificata con pec del
2015 - interruttiva della prescrizione perché recante richiesta specifica di conseguire anche quel credito nascente dal punto n. 10) delle condizioni del ricorso per separazione - vale corroborare l'inesistenza di rinuncia al credito – ponendosi quale manifestazione di volontà di conseguire, appunto, il relativo credito - in ogni caso, la mancanza di accordo modificativo abdicativo o, comunque, di pronuncia risolutiva depone per l'infondatezza del motivo di opposizione.
Non vi ostano, per le spiegate ragioni, le difese dell'opponente per cui a fronte della (non certa) somma di € 74.340 vi sono i contributi dati in ventitré anni di consorzio coniugale, di cui non è stata chiesta la restituzione “nonostante il rapporto, è facile intuire, sia enormemente sbilanciato” giacché veicolanti argomenti deducibili in separato procedimento diretto alla caducazione del vincolo negoziale secondo le ordinarie regole in tema di contratto che si assume rescindibile.
Non vi osta, del resto, nemmeno il riferimento alla modificabilità dei provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione avuto riguardo, tra le altre, al fatto – pacificamente dedotto dall'opponente oltreché risultante dalla produzione della relativa sentenza – della mancanza di statuizione modificativa in seno alla sentenza di divorzio.
Fondata, invece, è l'opposizione con riferimento al motivo teso a contestare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito a titolo di spese di
pag. 18/24 manutenzione straordinaria dell'immobile, comprese eventuali esiti negativi di giudizi in corso.
Al riguardo, posto il richiamo al principio generale ex art. 177 c.p.c., anche alla luce dell'ulteriore contributo assertivo acquisito successivamente alla ordinanza di diniego della inibitoria, sebbene il punto n 6 delle condizioni di separazione dettate nel ricorso congiunto presentato e oggetto di omologa del Tribunale, contenga la previsione dell'obbligo delle sole spese straordinarie in capo all'odierno opponente – restando, quelle ordinarie di gestione, interamente a carico della opposta – tuttavia, proprio la natura del titolo esecutivo individuata in apertura (titolo stragiudiziale perché basato sulla preminente funzione negoziale dell'accordo dei coniugi e sul valore di controllo dell'omologa del Tribunale) non consente di invocare il principio per cui «in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti, è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo».
Nella specie, poiché dal tenore del precetto non emerge in modo chiaro ed inequivoco che la somma richiesta dal – oggetto, Controparte_2
rispetto alla sua interezza, di versamento anticipato dalla (nella CP_1
minor misura paro euro 2.290,43) – sia riconducibile a spesa attinente ad un contenzioso in materia di spese straordinarie – riferendosi alla voce per spese legali corrisposte (in parte rispetto alla maggior somma richiesta) in esito al giudizio – e, ancora, a monte, poiché dalla lettura del punto n. 6 degli accordi non emerge se alle spese legali afferenti a esiti di giudizi condominiali, sia attribuita natura straordinaria indipendentemente dalla attinenza della voce di spesa condominiale oggetto di giudizio (potendo, il pag. 19/24 giudizio condominiale, riguardare anche spese di natura ordinaria dovute, sempre ai sensi dell'art. 6, dalla opposta a titolo di gestione) la mancanza di assoluta chiarezza del titolo non consente, al di là del difetto di produzione del documento da cui deriva l'onere della spesa, di ritenere sussistente i requisiti di certezza ed esigibilità. Tale voce, quindi, va defalcata dal precetto opposto e, con essa, il relativo credito accessorio a titolo di interessi (sub paragrafo E. 5) rubricato “Indeterminatezza e prescrizione d i interessi e rivalutazione”).
Inammissibili, in questa sede, le domande di restituzione dell'appartamento “nel limite della quota di pertinenza dell'opponente” costituente casa coniugale – la cui assegnazione è stata attinta da pronuncia modificativa con l'ordinanza presidenziale ex art. 4 L. 898/1970, con la quale si è stabilita la applicazione del regime di ordinaria contitolarità dell'immobile, una volta cessati i presupposti per farsi luogo a pronuncia di assegnazione (statuizione pure confermata nella sentenza di divorzio e, da ultimo, nella sentenza della Corte d'appello di SS n. 37/2023 del
19/1/2023 entrambe prodotte in atti) – salvo ad intenderla come rinunciata in sede di note conclusive nel cui contesto, rispetto alla prima memoria istruttoria ove la pretesa ha trovato luce, l'opponente ha concluso riservando la proposizione di “domanda di restituzione dell'appartamento in parola nel limite della quota di pertinenza dell'opponente” - e l'annessa domanda di pagamento di indennizzo “fino alla sua liberazione” – quantificato in € 500,00 (e, quindi, richiesto nella misura della metà corrispondente alla quota) - (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.).
Con riferimento a tale ultimo profilo della pretesa oggetto di integrazione in seno alla prima memoria istruttoria, al medesimo esito si perviene anche pag. 20/24 ad intendere la richiesta di “pagamento della quota-parte relativa all'ammontare dell'importo ricavabile dal suo (della casa coniugale) affitto” come tesa ad ottenere una compensazione (così ove in rubrica si sintetizza la pretesa: “Restituzione casa coniugale e compensazione dei relativi canoni”).
L'eccezione di compensazione, vale osservare in via tranciante, rientra nella categoria delle eccezioni in senso proprio e stretto, sottratte alla rilevazione officiosa e rimesse al potere della parte (cfr. art. 1242 c.c.).
Come tale – analogamente alla prescrizione – essa è deducibile quale fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria incorporata nel titolo a base del precetto opposto, nei limiti valevoli per le preclusioni assertive
(imperanti anche nel giudizio di opposizione a precetto strutturato come giudizio di accertamento della esistenza del diritto di procedere in executivis nei limiti dei motivi dedotti dall'opponente attore).
Tale ratio decidendi sorregge – ove la si intenda come richiesta dell'opponente – anche la decisione sull'istanza di “compensazione delle spese liquidate dalla sentenza di divorzio della Corte di Appello di
SS n. del 19/1/2023 a favore del Salvato” tenuto conto della proposizione di richiesta di compensazione – del credito precettato con il credito nascente dalla sentenza della corte d'appello, recante condanna alle spese a favore dell'odierno attore, parte vittoriosa nel procedimento n. R.G.
36/2022, sopraggiunta in data (20.1.2023) successiva alla notifica del precetto in virtù degli accordi di separazione omologati - solo in sede di note conclusive.
pag. 21/24 Ad esito analogo deve pervenirsi anche rispetto alla domanda di restituzione “dell'autovettura Alfa 145; del salotto, dei mobili, lampadari, cucina, libreria, quadri e altro” in quanto “beni acquistati con denaro derivante dal lavoro del marito o ereditati dai genitori e sui quali, in ogni caso, questi ha diritto ad una quota” (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1)
c.p.c.).
Tale inammissibilità discende dalla natura del giudizio di opposizione a precetto in quanto giudizio avente ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata.
Al suo interno, infatti, sono deducibili e proponibili solo domande accessorie rispetto a quella principale di contestazione dell'azione esecutiva quale, tipicamente quella di restituzione delle somme percepite in via esecutiva in forza di un titolo poi caducato. Tali domande accessorie –
nei limiti in cui ammesse - devono essere valutate dal giudice condizionatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III,29-04-2004, n. 8219; Cass. civ.
Sez. III,11-12-2002, n. 17630).
Nella specie, per le domande di restituzione della quota non sussiste, con la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù di omologa della separazione consensuale, la relazione di accessorietà
necessaria a giustificare il simultaneo processo ricomprendendosi, le superiori pretese, tra quelle proponibili in un giudizio di scioglimento della comunione divenuta – con lo scioglimento del vincolo coniugale –
ordinaria e, quindi, bisognevole delle forme del giudizio di divisione.
pag. 22/24 Eadem ratio per la pretesa correlata avente ad oggetto la condanna al pagamento di indennizzo parametrato al valore della quota (cfr. paragrafo
“Restituzione casa coniugale” sub memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.).
L'esito complessivo del giudizio – portando ad emersione una delle ipotesi normate dall'art. 92 co. II c.p.c. (i.e. soccombenza reciproca) – giustifica una pronuncia di piena compensazione delle spese processuali.
Conseguentemente, va respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. formulata al punto n. 4) delle conclusioni rassegnate in sede di scritti conclusivi dell'opposta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 359/2022, così provvede:
DICHIARA fondati i motivi di opposizione al precetto datato
5.12.2021, spedito per la notifica a ad istanza di , proposti da CP_1
, nei limiti e per le causali spiegati in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, dichiarata la nullità della notifica del precetto – con conseguente ammissibilità delle ragioni di opposizione ex art. 617 c.p.c. (in accoglimento della presupposta istanza di rimessione in termini con spostamento della decorrenza del dies a quo ex art. 617 c.p.c. al tempo del deposito della istanza di visibilità al fascicolo R.G. n. n. 36/2022) – accerta
e dichiara la carenza di coesistenza dei canoni richiesti ex art. 474 c.p.c.
pag. 23/24 di certezza, liquidità ed esigibilità, limitatamente alle somme precettate a titolo di “spese legali relativi a giudizi condominiali pendenti già alla separazione” indicate a pag. 5 del precetto opposto con l'effetto di rideterminare il credito precettato al netto di tali voci, respingendo, per il resto, gli ulteriori motivi di opposizione;
DICHIARA le SPESE compensate per le ragioni spiegate in parte motiva.
Barcellona P.G. 5.04.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 24/24
N. R.G. 359/2022
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. Danilo Sebastiano Di Salvo nell'interesse dell'attore- opponente – il quale ha concluso riportandosi “a tutto Parte_1
quanto richiesto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa riportandosi in particolare a quanto argomentato nella comparsa conclusionale nonché nelle note scritte per l'udienza del 3/5/2023 insistendo nella invalidità/ inesistenza della notifica dell'atto di precetto, richiamando la recente sentenza delle Sezioni unite n. 28452”; dall'Avv.
Paolina Pirri nell'interesse della convenuta opposta – la CP_1
quale ha chiesto in conclusione di “Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione per tardività e/o in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la validità del precetto e la dovutezza degli importi precettati, con condanna ex art. 96 c.p.c.”- letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 359/2022 R.G. avente per oggetto: opposizione a precetto promosso da
(cod. fisc. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo
Sebastiano Di Salvo, giusta procura in atti. - attore opponente-
CONTRO
(codic. Fisc. elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. ta
Paolina Pirri, giusta procura in atti.
- convenuta opposta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
L'attore meglio generalizzato in intestazione ha proposto opposizione mediante atto di citazione ai sensi dell'art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto datato 05.12.2021, notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c., nell'interesse della creditrice precettante in virtù della CP_1
omologa della separazione consensuale.
L'opponente nell'atto introduttivo ha eccepito: a) la nullità della notifica del precetto opposto, perché viziato da negligenza e mala fede il relativo procedimento di notifica e, inoltre, per mancanza di notifica del titolo esecutivo;
b) nel merito, il superamento degli accordi di separazione a seguito del pronunciamento della sentenza del divorzio;
la indeterminatezza delle voci precettate a titolo di spese straordinarie condominiali (i.e. carenza di presupposti di esigibilità, certezza e liquidità ex art. 474 c.p.c.) e/o prescrizione delle somme dovute.
Ha, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale affinché si pronunci – previa, in via cautelare, la concessione della sospensione dell'efficacia del pag. 2/24 titolo e del precetto – dichiarando: a) la nullità dell'atto di precetto per errata ed illegittima applicazione dell'art.140 c.p.c. oltre alla mancata notifica del titolo;
in via subordinata la rimessione in termini in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi (i.e. avverso la regolarità formale del titolo e del precetto); b) nel merito l'annullamento del titolo e del precetto perché superato dalla sentenza di divorzio n. 745 del 17/6/2021; c) la prescrizione delle somme relative agli assegni di mantenimento e l'avvenuta rinuncia di parte convenuta alla pretesa restitutoria della somma di € 74.340,00, con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 18.06.2022, ha resistito CP_1
contestando la fondatezza delle domande attoree e concludendo per: a) la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto della domanda di sospensione del titolo e del precetto per mancanza dei presupposti;
b) il rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. anche per la maturata tardività della sua proposizione, confermando la sua validità e la esigibilità degli importi precettati.
Denegata la chiesta inibitoria e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa è stata istruita documentalmente e viene decisa - previa la concessione di termine per note conclusive di cui ambo le parti hanno usufruito - secondo il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Per la risoluzione dell'opposizione occorre prendere le mosse dalla vicenda sostanziale e processuale alla base della notifica del precetto recante intimazione di pagamento della complessiva somma pari ad euro
165.403,14 (secondo la specifica delle voci contenuta alle pagg. 3-4-5 del precetto opposto).
pag. 3/24 La vicenda trae origine – come si desume dagli atti di causa e, in particolare, dalla ricognizione operata nelle note conclusive alle quali, in particolare, è allegata la sentenza della Corte d'appello di SS,
investita del gravame interposto dalla avverso la sentenza del CP_1
Tribunale resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(cfr. note conclusive nell'interesse dell'opponente depositate il 3.1.2024 ed allegata sentenza)- dalla proposizione di ricorso congiunto delle parti innanzi al Tribunale di Barcellona P.G per la declaratoria della
separazione personale consensuale (R.G. 1911/2013) conclusosi con il decreto di omologa (n. 42/2014) con cui sono state confermate le
condizioni della separazione concordate e sottoscritte dalle parti ed in particolare: a) la casa coniugale, sita in Barcellona P.G., alla via Tenente
Genovese n.26, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata in via
esclusiva alla sig.ra cui spetterà tale diritto anche dopo che CP_1
le figlie dovessero rendersi autonome e dovessero decidere di non
coabitare più con la madre; b) Gli arredi e gli elettrodomestici contenuti
nella detta casa coniugale, ad eccezione di quanto appresso, restano di
esclusiva proprietà della sig.ra , già proprietaria di buona CP_1
parte del mobilio proveniente dalla famiglia di origine. c) Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, comprese eventuali esiti
negativi di giudizi condominiali in corso, sono poste integralmente a carico
del sig. . Pt_1
pag. 4/24 d) Stante la condizione economicamente più vantaggiosa di cui gode il sig.
, questi si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento l'importo mensile di € 1.200,00 (milleduecento) rivalutabile
annualmente sulla base degli indici Istat. e) Il sig. riconosce di Pt_1
essere debitore nei confronti della sig.ra dell'importo pari ad € CP_1
74.340,00 (settantaquattromilatrecentoquaranta), da quest'ultimo
ereditato, unitamente al fratello , dal fratello scomparso Per_1 Per_2
nell'ottobre 2003 ed utilizzato dal per proprie esclusive necessità, Pt_1
pertanto si impegna a restituire la predetta somma di € 74.340,00 entro
giorni trenta dalla vendita del casale in proprietà alla società Casali
SI RL (riconducibile al sig. ) e comunque non oltre il Pt_1
31.12.2014. Qualora a detta data il sig. non fosse in grado di Pt_1
onorare detto debito avrà diritto di posticiparne la restituzione fino ad un
massimo di ulteriori mesi sei con aggravio di interessi legali dal 31/12/14
al saldo.
Depositato, ad iniziativa della nei confronti dell'odierno opponente, CP_1
ricorso per cessazione degli effetti civili (iscritto al R.G.751/2019) con l'ordinanza presidenziale dell'11.07.2019 – notificata in forma esecutiva unitamente al precetto opposto - sono state modificate le condizioni della separazione, limitatamente alla esclusione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (previsto alla clausola di cui al punto n. 7) della separazione omologata in misura pari a euro 200,00 per ciascuna delle due figlie e non economicamente Per_3 Per_4
pag. 5/24 autosufficienti) e dell'assegnazione della casa familiare. Il giudizio si è
concluso con sentenza n. 745 del 17.06.2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e di rigetto della domanda formulata dalla ricorrente di corresponsione dell'assegno divorzile (previsto, CP_1
l'assegno di mantenimento al punto n. 9) degli accordi di separazione, in misura pari ad euro 1.200,00) e di assegnazione della casa coniugale.
Avverso la citata sentenza la ha interposto gravame innanzi alla CP_1
Corte di appello di SS (RG n. 36/2022) esitato – come dedotto dall'opponente e documentato con la relativa produzione - nella pronuncia della Sentenza n. 37/2023 pubbl. il 20/01/2023 di rigetto dell'appello proposto dalla con conferma della sentenza del Tribunale Civile di CP_1
Barcellona Pozzo di Gotto emessa al n. 745 in data 17.6.2021
Ciò chiarito, l'opponente, preliminarmente, eccepisce la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di precetto oggetto e chiede una rimessione in termini (dal 27.12.2021 data di perfezionamento della notifica dell'atto di precetto al 15.02.2022 data del provvedimento di accoglimento della richiesta di visibilità del fascicolo telematico inerente al procedimento di appello N° 36/2022 R.G.) quale dies a quo da cui far decorre il termine processuale (20 giorni) per la formulata opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (con riferimento, appunto, ai motivi di contestazione inerenti alla formalità del titolo e/o del precetto).
Nel caso a mano, la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non può essere considerata inesistente in quanto «l'inesistenza della notificazione è
pag. 6/24 configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti
processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza
materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere
un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra
ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali
elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di
compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile
il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come
raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione
previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba
comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi
soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al
mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non
compiuta, cioè, in definitiva, omessa»(cfr. Cassazione sez. un., 20 luglio
2016, nn. 14916 e 14917).
Appurato, dunque, che la notifica dell'atto di precetto effettuata all'indirizzo di residenza di parte attrice - via Giovanni Spagnolo n.46
indicato nella relata e corrispondente a quello risultante dal certificato di residenza - per le caratteristiche del suo svolgimento non può considerarsi inesistente – giacché, stando alla giurisprudenza citata, eseguita da un
soggetto qualificato (l'Ufficiale Giudiziario che ha apposto il timbro e la pag. 7/24 sottoscrizione, come funzionario UNEP) e il contenuto della relata,
dimostrando che l'atto non è tornato al mittente (cfr. atto di precetto allegato al fascicolo opponente) – tuttavia, da compendio processual probatorio, fondata si rivela la contestazione circa la presenza di profili di
nullità.
In primo luogo, al di là del rilievo per cui non si risconta, in atti,
produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa n.66840433180-4 del 17.12.2021 -elemento essenziale per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. – sotto ulteriore profilo, a fronte di circostanziata deduzione degli elementi costitutivi della negligenza (o meglio nell'assenza di buona fede, in generale e, quindi,
anche rispetto all'attività del creditore di notifica dell'atto con cui si preannuncia la volontà di procedere esecutivamente per la soddisfazione del credito) dagli atti e documenti di causa trova riscontro la tesi della
notifica del precetto opposto presso luogo (quello di residenza anagrafica) pur formalmente corrispondente a indirizzo di residenza (Via
Giovanni Spagnolo 46 Barcellona P.G.) ma, nella sostanza, privo di
concreto collegamento con la persona del destinatario dell'atto (il debitore intimato precettato) pure al cospetto di conoscenza-conoscibilità di tale dato.
Dalla documentazione versata in atti emerge, in particolare, che gli atti notificati antecedentemente all'atto di precetto - quali le lettere di messa in
mora relative al credito per mantenimento solo parzialmente onorato (cfr.
pag. 8/24 allegati n. 8, n. 8 A, n. 9 e n. 9 A fascicolo parte convenuta) - sono state trasmesse mediante posta certificata all'indirizzo pec risultante dall'Albo
degli avvocati del Tribunale di Barcellona P.G. Lo stesso Decreto di omologa della separazione consensuale è stato notificato al in via Pt_1
Umberto I n.51 (cfr. allegato n.7 parte convenuta).
Quest'ultimo, al riguardo, costituisce uno dei due indirizzi di domiciliazione di studio ubicati nella città di Barcellona P.G. e precisamente - Via Umberto I n.51 e Via Ten. Genovese n.26 –risultanti,
peraltro, dallo stesso elenco prodotto in atti dalla opposta e datato al
31.12.2022 (cfr. doc. n. 11 in allegato alle note conclusive depositate l'8.1.24).
Sicché, posta la frequenza e la non occasionalità dell'invio di missive (o addirittura di provvedimenti giudiziari come l'omologa della separazione)
nell'interesse della odierna opposta creditrice precettante – tradottasi in attività di spedizione a mezzo pec o a mezzo Ufficiale Giudiziario – è
pacifico che prima della notifica dell'atto di precetto datato 5.12.2021, la convenuta opposta avesse fatto riferimento, per la consegna degli atti al
, ai recapiti (indirizzi di domicilio o digitali) ricavabili dall'albo Pt_1
degli avvocati del Tribunale di Barcellona P.G.
Il precetto invece, a differenza degli atti precedenti, è stato notificato presso la residenza anagrafica del ovvero in Barcellona P.G. via Giovanni Pt_1
Spagnolo n.46 - in occasione del periodo natalizio (17.12.2021) - pure a pag. 9/24 fronte della possibilità di notificare - come avvenuto fino a quel momento –
presso il domicilio digitale o gli indirizzi di studio.
Quest'ultimi indirizzi, avrebbero consentito una notifica certa dell'atto di intimazione.
Dalla notifica dell'atto di precetto presso un indirizzo e luogo diverso da quello ordinariamente utilizzato dal creditore per inviare atti e missive al debitore, nell'ambito di un rapporto dipanatosi in un arco di tempo di non limitata estensione e, peraltro, nel solco dei rapporti tra ex coniugi, può
desumersi l'inosservanza del precetto generale ex artt. 1375 e 1175 c.c.
Il creditore, in via generale, è, infatti tenuto a comportarsi con correttezza –
anche quando assume la veste di creditore precettante - nel senso di adottare quel contegno minimo che non vulneri la sfera del debitore (e viceversa).
La creditrice precettante, al riguardo, al cospetto di relata di notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. – dal tenore “precaria assenza del destinatario e mancanza di consegnatari idonei ex lege” – trovandosi, come detto, a conoscenza dei domicili digitali e dell'indirizzo di lavoro del debitore precettato, bene avrebbe potuto rinotificare l'atto di intimazione.
È, a tal riguardo, appena il caso di osservare che secondo l'insegnamento della Cassazione «La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel
luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è
nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il
notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe
pag. 10/24 potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto
a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello avesse omesso di valutare
l'osservanza o meno, da parte del notificante, dell'obbligo di ordinaria
diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della
notifica, perché solo nella prima ipotesi avrebbe potuto poi dichiarare la
nullità della notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di
residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici)»(cfr. Cass. civ.
n. 30952 del 27 dicembre 2017).
Sicché, considerata nulla – per violazione del precetto ex art. 1175 c.c. (alla cui osservanza anelano le difese dell'opponente con riferimento al richiamo alla mala fede nel processo notificatorio del precetto) – dalla nullità non può discendere l'effetto della preclusione della proposizione dell'impugnazione ex art. 617 c.p.c.
L'opposizione, dunque, con riguardo alla contestazione formale della notifica del precetto – e, altresì, del titolo – può reputarsi tempestiva avuto riguardo alla data di notifica (7.3.2022) in relazione alla presa di conoscenza avvenuta con certezza al tempo del deposito nel fascicolo n.
R.G. 36/2022 Corte d'appello di SS della istanza di visibilità
(15.2.2022).
Tale è l'effetto che consegue alla declaratoria di nullità della notifica così
potendosi procedere allo scrutinio delle ulteriori censure veicolate coi motivi di opposizione.
pag. 11/24 Passando al vaglio l'ulteriore profilo di nullità dell'atto di precetto, l'attore eccepisce l'inesistenza di valido titolo ex art. 474 c.p.c.
Si duole, in particolare, del limitato riferimento, nel precetto opposto, al decreto di omologa notificato il 6/5/2014, insieme al ricorso per separazione, senza la notifica propedeutica del titolo esecutivo “che va
individuato nel verbale di comparizione davanti al Presidente della separazione giammai nel decreto di omologa”.
Premessa, al riguardo, la natura preliminare - sotto il profilo logico per la decisione sui motivi di opposizione - dell'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva quando, come nella specie, si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, con tale motivo di opposizione il debitore intimato, a ben vedere, lamenta, sotto il profilo formale, l'omessa notifica del verbale di comparizione davanti al
Presidente del tribunale.
La risoluzione richiede la decodificazione della natura giuridica del provvedimento giurisdizionale reso dal Tribunale in sede di omologa di accordi di separazione consensuale tra coniugi.
Elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti è, nella separazione consensuale che riceve l'omologa del
Tribunale, proprio l'accordo tra i coniugi avente connotati di natura negoziale.
pag. 12/24 Il provvedimento di omologazione, invece, è unicamente diretto ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo (cfr. Cass. n. 26202 del 2013; Cass. n. 17607 del
2003).
L'omologa, quindi, svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico,
nonché di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei minori al loro interesse e quindi di imprimere efficacia giuridica all'accordo stesso
(cfr. Cass. n. 26202 del 2013).
Sulla base di tali premesse – caratterizzate dalla rilevanza della
autonomia negoziale dell'accordo dei coniugi e della differente
funzione del provvedimento giudiziale di controllo da cui discende
l'efficacia esterna dell'accordo medesimo - è facile comprendere che il titolo esecutivo idoneo ad essere azionato è l'accordo di separazione omologato inquadrabile tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474
c.p.c., comma 2, n. 3, a tenore del quale, sono altresì titoli esecutivi «gli atti
ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a
riceverli».
Da tale inquadramento, peraltro, discende l'inapplicabilità, al titolo stragiudiziale, del principio secondo cui, «in presenza di un contenuto
pag. 13/24 ambiguo e bisognevole di chiarimenti, è consentita anche l'interpretazione
extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base
degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da
attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla
lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato
da Cass., SU, n. 11066 del 2012, costantemente riaffermato dalla
giurisprudenza successiva, né smentito dalla più recente Cass., SU, n. 5633 del 2022)» (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/06/2023, n.15697).
Venendo alla concreta fattispecie, poiché il precetto datato 5.12.2021 reca esplicito e chiaro riferimento al decreto di omologa n. 42/2014 – reso nel procedimento per separazione consensuale n. R.G. 1911/2013 munito di formula esecutiva il 16.4.2014 ed in tale forma notificato il 6.5.2014 -
oltreché alla ordinanza presidenziale resa ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970
munita di formula esecutiva ed in tale forma notificata col detto precetto e poiché il decreto di omologa – di cui è confermata la concreta notifica
(6.5.2014) in forma esecutiva (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuta opposta) –
risulta notificato unitamente al ricorso per separazione consensuale (già in questa forma presentato in data 9.12.2013) recante, al suo interno, la specifica delle condizioni patrimoniali che innervano l'accordo, il motivo di opposizione è infondato.
Ciò che rileva per l'identificazione del contenuto del titolo ex art. 474 c.p.c.
– nella sua declinazione di titolo stragiudiziale – è, infatti, proprio pag. 14/24 l'accordo dei coniugi il cui testo è riversato dal punto n. 1) al punto n. 12
del ricorso (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuta opposta).
Né, del resto, nel contesto della doglianza relativa alla nullità del precetto per carenza di titolo esecutivo idoneo parte opponente ha lamentato alcunché di specifico in ordine a profili di indeterminatezza dell'accordo limitandosi, infatti, a dedurre che per consentire “al G.E. di verificare la
corrispondenza degli accordi cristallizzati nel verbale di comparizione con
quelli scritti nel ricorso per separazione, andava notificato anche detto
verbale. Il G.E. insomma non è in condizione, neanche in via
interpretativa, di individuare il contenuto del titolo, cioè di verificare se le somme richieste siano effettivamente dovute”.
Il titolo esecutivo è l'accordo contenuto nel ricorso per separazione congiuntamente presentato e sottoscritto da ambo le parti, facente corpo –
agli effetti della condizione di efficacia giuridica esterna – col provvedimento di omologa nelle cui premesse è testualmente richiamato il ricorso (i.e. l'accordo) del 9.12.2013.
Sicché, al di là del rilievo per cui la doglianza sopra trascritta è priva di aderenza alla natura stragiudiziale del titolo esecutivo in trattazione, la stessa, comunque, si risolve in una generica e formale obiezione,
disancorata dalla esegesi proposta.
Tale motivo di opposizione, dunque, pur recuperata la sua ammissibilità, va respinto.
pag. 15/24 Ora, premesso che non ha trovato accoglimento la istanza di sospensione del giudizio formulata dall'opponente “in attesa dell'esito di quello pregiudiziale di modifica delle condizioni di separazione” – tenuto conto della assenza del presupposto di cui all'art. 295 c.p.c., ovvero della stretta pregiudizialità tra causa di opposizione al precetto notificato in virtù delle condizioni della separazione omologate dal Tribunale, rispetto alle quali, nel giudizio di divorzio(n. 751/2019 RG) si assume che la sentenza n. 745 del 17/6/2021 “ha azzerato ogni obbligo dell'odierno opponente” e procedimento di modifica delle condizioni di separazione a suo tempo omologate (pur efficaci fino alla ordinanza ex art. 4 L. 898/1970) – infondata, altresì, è l'eccezione di prescrizione (cfr. motivo sub lett. E .2).
A fronte, infatti, della eccezione di prescrizione del diritto alle somme richieste per gli anni 2014, 2015, 2016 e per i mesi gennaio-marzo 2017 ex art. 2948, primo comma, n. 5 cod. civ. dalla documentazione in atti si ricava l'invio con pec – e la connessa ricezione data la produzione delle ricevute di accettazione (cfr. docc. n. 8A e n. 9 A fascicolo opposta) - di atti di messa in mora/sollecito di pagamento degli importi dovuti, indicati al netto dei versamenti parziali eseguiti, a titolo di assegno di mantenimento a partire dalla mensilità aprile 2014 – nella tabella ricognitiva è indicato il solo minor importo residuo rispetto al maggior importo di euro 1.200,00 previsto nella separazione omologata dal
Tribunale) - oltre all'importo rispetto al quale l'opponente, al punto n. 10 delle condizioni di separazione, ha assunto l'impegno al suo versamento
(cfr. docc. n. 8, n. 9 fascicolo opposta).
Col motivo di opposizione rubricato “Estinzione della restituzione”
l'opponente assume la inesigibilità del credito precettato a titolo di pag. 16/24 restituzione (€ 74.340) in virtù della rinuncia alla restituzione della somma
“tant'è che questo obbligo non è stato oggetto del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio la cui sentenza infatti non ne fa cenno” e, altresì, tenuto conto che alla infondatezza di tale pretesa dedotta nel giudizio di divorzio “non ha opposto alcuna obiezione e non CP_1
ha, come già detto, formulato alcuna domanda” (cfr. punto sub lett. E.3) atto di citazione e, da ultimo, punto n 2 note conclusive autorizzate).
Trattasi di motivo inidoneo a pervenire ad esiti di accoglibilità.
Gli accordi di separazione omologati, infatti, costituiscono contratti estranei all'oggetto del giudizio di divorzio, come tali impugnabili secondo le regole ordinarie (cfr. Cassazione civile , sez. I , 20/01/2025 , n. 1324).
Da ciò consegue che le clausole del ricorso per separazione – aventi, nella sostanza, natura negoziale specie con riferimento a quelle relative a posizioni patrimoniali dei coniugi (come quella di cui al punto n, 6 dell'accordo omologato) – possono venir meno ove caducate da un contrarius actus (cfr. art. 1372 c.c.) o da una pronuncia caducatoria di annullamento, risoluzione o rescissione.
Nella specie, premessa la carenza di pronunce caducatorie dell'accordo – così restando irrilevante il rilievo per cui in sede di divorzio non si è discusso della clausola recante riconoscimento di debito restitutorio avente, come detto, veste negoziale e, come tale caducabile in apposito e separato giudizio – la mancanza di un accordo di segno contrario intervenuto tra i coniugi – avente la stessa veste formale dell'accordo di prima istanza (i.e. quello contenuto nel ricorso omologato) - non permette di ritenere abdicata pag. 17/24 la volontà di conseguire la restituzione della somma di € 74.340,00, oggetto di ricognizione di debito operata a suo tempo dall'opponente.
Sicché, anche al di là del rilievo per cui la notifica del precetto e, a monte, la richiesta di pagamento di cui alla messa in mora notificata con pec del
2015 - interruttiva della prescrizione perché recante richiesta specifica di conseguire anche quel credito nascente dal punto n. 10) delle condizioni del ricorso per separazione - vale corroborare l'inesistenza di rinuncia al credito – ponendosi quale manifestazione di volontà di conseguire, appunto, il relativo credito - in ogni caso, la mancanza di accordo modificativo abdicativo o, comunque, di pronuncia risolutiva depone per l'infondatezza del motivo di opposizione.
Non vi ostano, per le spiegate ragioni, le difese dell'opponente per cui a fronte della (non certa) somma di € 74.340 vi sono i contributi dati in ventitré anni di consorzio coniugale, di cui non è stata chiesta la restituzione “nonostante il rapporto, è facile intuire, sia enormemente sbilanciato” giacché veicolanti argomenti deducibili in separato procedimento diretto alla caducazione del vincolo negoziale secondo le ordinarie regole in tema di contratto che si assume rescindibile.
Non vi osta, del resto, nemmeno il riferimento alla modificabilità dei provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione avuto riguardo, tra le altre, al fatto – pacificamente dedotto dall'opponente oltreché risultante dalla produzione della relativa sentenza – della mancanza di statuizione modificativa in seno alla sentenza di divorzio.
Fondata, invece, è l'opposizione con riferimento al motivo teso a contestare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito a titolo di spese di
pag. 18/24 manutenzione straordinaria dell'immobile, comprese eventuali esiti negativi di giudizi in corso.
Al riguardo, posto il richiamo al principio generale ex art. 177 c.p.c., anche alla luce dell'ulteriore contributo assertivo acquisito successivamente alla ordinanza di diniego della inibitoria, sebbene il punto n 6 delle condizioni di separazione dettate nel ricorso congiunto presentato e oggetto di omologa del Tribunale, contenga la previsione dell'obbligo delle sole spese straordinarie in capo all'odierno opponente – restando, quelle ordinarie di gestione, interamente a carico della opposta – tuttavia, proprio la natura del titolo esecutivo individuata in apertura (titolo stragiudiziale perché basato sulla preminente funzione negoziale dell'accordo dei coniugi e sul valore di controllo dell'omologa del Tribunale) non consente di invocare il principio per cui «in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti, è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo».
Nella specie, poiché dal tenore del precetto non emerge in modo chiaro ed inequivoco che la somma richiesta dal – oggetto, Controparte_2
rispetto alla sua interezza, di versamento anticipato dalla (nella CP_1
minor misura paro euro 2.290,43) – sia riconducibile a spesa attinente ad un contenzioso in materia di spese straordinarie – riferendosi alla voce per spese legali corrisposte (in parte rispetto alla maggior somma richiesta) in esito al giudizio – e, ancora, a monte, poiché dalla lettura del punto n. 6 degli accordi non emerge se alle spese legali afferenti a esiti di giudizi condominiali, sia attribuita natura straordinaria indipendentemente dalla attinenza della voce di spesa condominiale oggetto di giudizio (potendo, il pag. 19/24 giudizio condominiale, riguardare anche spese di natura ordinaria dovute, sempre ai sensi dell'art. 6, dalla opposta a titolo di gestione) la mancanza di assoluta chiarezza del titolo non consente, al di là del difetto di produzione del documento da cui deriva l'onere della spesa, di ritenere sussistente i requisiti di certezza ed esigibilità. Tale voce, quindi, va defalcata dal precetto opposto e, con essa, il relativo credito accessorio a titolo di interessi (sub paragrafo E. 5) rubricato “Indeterminatezza e prescrizione d i interessi e rivalutazione”).
Inammissibili, in questa sede, le domande di restituzione dell'appartamento “nel limite della quota di pertinenza dell'opponente” costituente casa coniugale – la cui assegnazione è stata attinta da pronuncia modificativa con l'ordinanza presidenziale ex art. 4 L. 898/1970, con la quale si è stabilita la applicazione del regime di ordinaria contitolarità dell'immobile, una volta cessati i presupposti per farsi luogo a pronuncia di assegnazione (statuizione pure confermata nella sentenza di divorzio e, da ultimo, nella sentenza della Corte d'appello di SS n. 37/2023 del
19/1/2023 entrambe prodotte in atti) – salvo ad intenderla come rinunciata in sede di note conclusive nel cui contesto, rispetto alla prima memoria istruttoria ove la pretesa ha trovato luce, l'opponente ha concluso riservando la proposizione di “domanda di restituzione dell'appartamento in parola nel limite della quota di pertinenza dell'opponente” - e l'annessa domanda di pagamento di indennizzo “fino alla sua liberazione” – quantificato in € 500,00 (e, quindi, richiesto nella misura della metà corrispondente alla quota) - (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.).
Con riferimento a tale ultimo profilo della pretesa oggetto di integrazione in seno alla prima memoria istruttoria, al medesimo esito si perviene anche pag. 20/24 ad intendere la richiesta di “pagamento della quota-parte relativa all'ammontare dell'importo ricavabile dal suo (della casa coniugale) affitto” come tesa ad ottenere una compensazione (così ove in rubrica si sintetizza la pretesa: “Restituzione casa coniugale e compensazione dei relativi canoni”).
L'eccezione di compensazione, vale osservare in via tranciante, rientra nella categoria delle eccezioni in senso proprio e stretto, sottratte alla rilevazione officiosa e rimesse al potere della parte (cfr. art. 1242 c.c.).
Come tale – analogamente alla prescrizione – essa è deducibile quale fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria incorporata nel titolo a base del precetto opposto, nei limiti valevoli per le preclusioni assertive
(imperanti anche nel giudizio di opposizione a precetto strutturato come giudizio di accertamento della esistenza del diritto di procedere in executivis nei limiti dei motivi dedotti dall'opponente attore).
Tale ratio decidendi sorregge – ove la si intenda come richiesta dell'opponente – anche la decisione sull'istanza di “compensazione delle spese liquidate dalla sentenza di divorzio della Corte di Appello di
SS n. del 19/1/2023 a favore del Salvato” tenuto conto della proposizione di richiesta di compensazione – del credito precettato con il credito nascente dalla sentenza della corte d'appello, recante condanna alle spese a favore dell'odierno attore, parte vittoriosa nel procedimento n. R.G.
36/2022, sopraggiunta in data (20.1.2023) successiva alla notifica del precetto in virtù degli accordi di separazione omologati - solo in sede di note conclusive.
pag. 21/24 Ad esito analogo deve pervenirsi anche rispetto alla domanda di restituzione “dell'autovettura Alfa 145; del salotto, dei mobili, lampadari, cucina, libreria, quadri e altro” in quanto “beni acquistati con denaro derivante dal lavoro del marito o ereditati dai genitori e sui quali, in ogni caso, questi ha diritto ad una quota” (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1)
c.p.c.).
Tale inammissibilità discende dalla natura del giudizio di opposizione a precetto in quanto giudizio avente ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata.
Al suo interno, infatti, sono deducibili e proponibili solo domande accessorie rispetto a quella principale di contestazione dell'azione esecutiva quale, tipicamente quella di restituzione delle somme percepite in via esecutiva in forza di un titolo poi caducato. Tali domande accessorie –
nei limiti in cui ammesse - devono essere valutate dal giudice condizionatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III,29-04-2004, n. 8219; Cass. civ.
Sez. III,11-12-2002, n. 17630).
Nella specie, per le domande di restituzione della quota non sussiste, con la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù di omologa della separazione consensuale, la relazione di accessorietà
necessaria a giustificare il simultaneo processo ricomprendendosi, le superiori pretese, tra quelle proponibili in un giudizio di scioglimento della comunione divenuta – con lo scioglimento del vincolo coniugale –
ordinaria e, quindi, bisognevole delle forme del giudizio di divisione.
pag. 22/24 Eadem ratio per la pretesa correlata avente ad oggetto la condanna al pagamento di indennizzo parametrato al valore della quota (cfr. paragrafo
“Restituzione casa coniugale” sub memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.).
L'esito complessivo del giudizio – portando ad emersione una delle ipotesi normate dall'art. 92 co. II c.p.c. (i.e. soccombenza reciproca) – giustifica una pronuncia di piena compensazione delle spese processuali.
Conseguentemente, va respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. formulata al punto n. 4) delle conclusioni rassegnate in sede di scritti conclusivi dell'opposta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 359/2022, così provvede:
DICHIARA fondati i motivi di opposizione al precetto datato
5.12.2021, spedito per la notifica a ad istanza di , proposti da CP_1
, nei limiti e per le causali spiegati in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, dichiarata la nullità della notifica del precetto – con conseguente ammissibilità delle ragioni di opposizione ex art. 617 c.p.c. (in accoglimento della presupposta istanza di rimessione in termini con spostamento della decorrenza del dies a quo ex art. 617 c.p.c. al tempo del deposito della istanza di visibilità al fascicolo R.G. n. n. 36/2022) – accerta
e dichiara la carenza di coesistenza dei canoni richiesti ex art. 474 c.p.c.
pag. 23/24 di certezza, liquidità ed esigibilità, limitatamente alle somme precettate a titolo di “spese legali relativi a giudizi condominiali pendenti già alla separazione” indicate a pag. 5 del precetto opposto con l'effetto di rideterminare il credito precettato al netto di tali voci, respingendo, per il resto, gli ulteriori motivi di opposizione;
DICHIARA le SPESE compensate per le ragioni spiegate in parte motiva.
Barcellona P.G. 5.04.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 24/24