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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 25302/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIII Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25302/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato in [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
Codice CUI 03ER3RS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Coppola, il quale lo rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
pagina 1 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 06/12/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 05.05.23, su parere negativo della Commissione di CP_1
Caserta, notificato il 08/11/2023, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli Controparte_1
con atto del 21/12/2023, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, riportandosi alla relazione dell'Amministrazione depositata in atti.
Il ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce della documentazione prodotta e della sua vulnerabilità per la patologia da cui è affetto che lo esporrebbe anche al pericolo di discriminazione nel paese di origine.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito per l'udienza cartolare del 5.11.24.
Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il
21/05/2025 per la discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc.
All'udienza del 21.05.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso ma anche durante il giudizio, è stata depositata dal ricorrente documentazione medica in cui si rappresentano seri problemi di salute del ricorrente, affetto da psicosi cronica.
In particolare, risultano infatti depositate relazione sanitaria del 13.12.21, del 06.11.23 e del
15.05.25 dell' , da cui emerge che il ricorrente è in carico presso la predetta CP_3
struttura dal 18.01.21 e che precedentemente era in carico presso la UOSM di Capua per una condizione di psicopatologia di psicosi cronica. Si legge inoltre che il ricorrente è in trattamento psicofarmacologico con Haldol decanos 150 mg con una fiala al mese, regolarmente praticata presso la summenzionata struttura sanitaria, e ancora che la cronicizzazione della patologia pagina 2 di 10 psichiatrica richiede cure continuative, tanto che si evidenzia che egli necessita di un permesso di soggiorno per assicura la necessaria continuità delle cure.
È inoltre presente agli atti dichiarazione di assistenza del 07.03.22 del direttore del Centro
Immigrati Campania, DO Fernandes, struttura di accoglienza e di servizi per gli immigrati di proprietà dell'Arcidiocesi di Capua, da cui si apprende che il ricorrente è assistito dal predetto centro da molti anni nel suo percorso di riabilitazione, seguito a diversi ricoveri per disturbi psichiatrici, e che tale percorso ha richiesto una vicinanza continua e costante per garantire l'esatta esecuzione della terapia, con periodici accompagnamenti al distretto sanitario.
Nella relazione si legge ancora che attualmente si trova in una fase di equilibrio stabile e che ha ripreso una vita normale di relazioni sociali e ricerca del lavoro con il continuo sostegno degli operatori del centro e che per non vanificare il lavoro fatto e consentire un pieno inserimento sociale il ricorrente ha bisogno di regolarizzare la sua situazione giuridica.
Il ricorrente ha poi depositato autocertificazione di domicilio in Castel Volturno in via Alfieri n.
21.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al
«rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
pagina 3 di 10 Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data anteriore all'11.3.23, come si ricava dal tenore delle norme applicate dal Questore nel provvedimento qui Contr impugnato, che fanno riferimento ai parametri di cui al previgente art. 19 co.
1.1. e 1.2
Con le modifiche dettate dal d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della
Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al pagina 4 di 10 rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta
Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione speciale (risalente al 3.5.22, come da domanda di protezione speciale presentata tramite il Centro Fernandes, allegata al ricorso) ed indipendentemente dalla data in cui essa sia stata formalizzata, dipendente da problemi organizzativi della PA e pertanto non idonea ad incidere negativamente sul regime normativo applicabile, in costanza di richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda.
Nel caso di specie il Questore di Caserta ha negato il permesso per protezione speciale per mancanza della dichiarazione di ospitalità e quindi dell'effettiva dimostrazione dell'effettiva dimora in provincia di . Il ricorrente ha poi depositato l'autocertificazione di domicilio in CP_1
Castel Volturno in via Alfieri n. 21.
Invero, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, l'art. 5 TUI dispone unicamente che la richiesta deve essere presentata “al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato”, mentre non è richiesta la dichiarazione di ospitalità nè alcuna documentazione attestante “l'effettiva dimora”, come invece si pretende nel provvedimento di diniego oggetto del ricorso.
pagina 5 di 10 La dichiarazione di ospitalità non è richiesta neanche dall'art. 9 DPR 394/99, a mente del quale
“1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal , sottoscritta dal richiedente, Controparte_1 corredata della fotografia dell' interessato, in formato tessera, in quattro esemplari”, purché nella richiesta lo straniero indichi: a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno ed alleghi il passaporto (che il ricorrente ha prodotto) e, nei casi diversi da quello in esame, anche
“documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza”. Pertanto, ritiene il Collegio che la mancanza di dichiarazione di ospitalità non possa ritenersi requisito necessario per il rilascio del permesso di protezione speciale. In ogni caso il presente giudizio non ha ad oggetto la legittimità
o meno del provvedimento amministrativo del questore, oggetto di ricorso, bensì la situazione giuridica soggettiva dello straniero che ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale (vds.
SU 5059/17). Al ricorso è stata allegata documentazione da cui emerge che il ricorrente è affetto da psicosi cronica e si trova in trattamento farmacologico continuo presso la UOSM di Capua dal
18.1.21 e che è stato preso in carico dal Centro Fernandes dell'Arcidiocesi di Capua da diversi anni.
Nel caso di specie occorre rilevare, inoltre, sotto il profilo oggettivo, che il richiedente ha dichiarato di provenire dallo Stato del Delta in Nigeria e tale dichiarazione non è stata contestata dalla Questura, nè è ragionevolmente confutabile alla luce della copia del passaporto allegata al ricorso, da cui risulta che il ricorrente è nato nella città di Agbor nello Stato del Delta, in
NIgeria.
Bisogna, quindi, tenere conto delle condizioni oggettive di tale Stato, particolarmente critiche e tali da porre a repentaglio i diritti umani fondamentali alla vita ed alla salubrità dell'ambiente tutelati dalla nostra Costituzione e dall'art. 8 CEDU.
Il Delta State si colloca nella regione geografica del Delta del Niger. Diverse fonti (UN, The
Guardian, Amnesty International, Sahara Reporters) hanno descritto e denunciato nel tempo come sessant'anni di esplorazioni petrolifere abbiano trasformato la regione in uno dei luoghi più inquinati del pianeta, rovinando la qualità dei terreni agricoli ed inquinando le falde acquifere.
Le ripetute estrazioni e il loro effetto sui raccolti hanno avuto e continuano ad avere un impatto sulla disponibilità di cibo che hanno portato al declino della produzione alimentare locale,
pagina 6 di 10 all'aumento del prezzo del cibo e ad un aumento della povertà nelle comunità del Delta del Niger.
Nel report redatto dalle Nazioni Unite nel 2011 con le quali stimavano sarebbero stati necessari
20 anni per bonificare l'area, si descrivevano altresì gli effetti dell'attività estrattiva sulla salute degli abitanti. In almeno 10 comunità, l'acqua potabile era contaminata da alti livelli di idrocarburi, minacciando seriamente la salute pubblica. In una comunità nei pressi della
Nigerian National Petroleum Company, le famiglie bevevano acqua proveniente da pozzi contaminati da benzene, un noto cancerogeno, a livelli oltre 900 volte superiori alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (UNEP, Cleaning up Nigerian oil pollution could take 30 years, cost billions – UN, 4 August 2011, https://news.un.org/en/story/2011/08/383512; The Guardian, 'This place used to be green': the brutal impact of oil in the Niger Delta, 6 December 2019, https://www.theguardian.com/global- development/2019/dec/06/this-place-used-to-be-green-the-brutal-impact-of-oil-in-the-niger-delta;
Sahara Reporters, Environmental Damage In The Niger Delta Is A Global Challenge, By Per_1
31 December 2021, https://saharareporters.com/2021/12/31/environmental-damage-
[...]
niger-delta-global-challenge-nasir-aminu; , Niger Delta oil spills bring poverty, low crop CP_5
yields to farmers, 9 September 2022, https://www.aljazeera.com/features/2022/9/9/niger-delta-oil- spills-bring-poverty-low-crop-yields-to-farmers; , Amnesty International, CP_6
26.5.2023, https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-tainted-sale.
Inoltre, di recente la Nigeria è stata investita da piogge senza precedenti, la cui intensità e la gravità delle cui conseguenze, sul piano umanitario, sono preoccupanti, a causa del peggioramento della crisi alimentare globale e del pericolo che le acque stagnanti possano aumentare il rischio di colera e di altre malattie trasmesse dall'acqua (cfr. USAID, United States providing $1 million in emergency humanitarian assistance in response to devastating flooding in
Nigeria, 20 October 2022, https://reliefweb.int/report/nigeria/united-states-providing-1-million- emergency-humanitarian-assistance-response-devastating-flooding-nigeria).
Devastanti inondazioni hanno colpito 33 dei 36 Stati della Nigeria ed hanno causato la morte di oltre 600 persone e lo sfollamento di oltre 2 milioni di persone. Oltre agli sfollamenti, le inondazioni hanno inciso sul Paese su più fronti: merci, come cibo e carburante, non possono raggiungere le loro destinazioni, poiché gli autoveicoli che li trasportano ed i treni sono stati bloccati per settimane. L'interruzione conseguente dell'approvvigionamento del mercato ha avuto un impatto ancora maggiore sul già alto tasso di inflazione (23%), spiega la Federazione
Internazionale della Croce Rossa (IFRC): “le persone non possono mantenere i propri mezzi di sussistenza, poiché hanno perso l'accesso alle fattorie, al bestiame e ai negozi. Servizi come scuole e pagina 7 di 10 centri sanitari sono stati resi inutilizzabili o, se ancora accessibili, vengono utilizzati come rifugi temporanei.”. La Nigeria, si legge nel comunicato, è soggetta a forti piogge stagionali, che, tuttavia, nel 2022 si sono susseguite incessantemente da giugno e si prevede continueranno fino a novembre (CARE, Devastating floods cause death, displacement and destruction in Nigeria, 18
October 2022, https://reliefweb.int/report/nigeria/devastating-floods-cause-death-displacement- and-destruction-nigeria; IFRC, Nigeria, Africa | Floods Emergency Appeal (Appeal No:
MDRNG034), 24 October 2022, https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-africa-floods- emergency-appeal-appeal-no-mdrng034).
Altra fonte, l'Annual Flood Outlook (AFO) dell'Agenzia dei servizi idrologici della Nigeria
(NIHSA), ha previsto, per la stagione delle piogge 2022, che 233 aree di governo locale (LGA) con gli Stati ad alto rischio di alluvione sono, tra gli altri, quello del Delta (IFRC, Nigeria: Floods readiness and response - Operation update No. 1, No. MDRNG034, 9 september 2022, Pt_2
https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-floods-readiness-and-response-operation-update-no-1- dref-no-mdrng034).
Il Delta State è situato in una regione pianeggiante. Tale caratteristica lo ha reso tra i più preparati alla gestione complessiva dell'emergenza. Nonostante ciò, le fonti riportano che il perdurare delle forti piogge nel 2022 è stato senza precedenti. Il Niger Delta Youth Council
(NDYC) ha chiesto al governo nigeriano di dichiarare la regione del Delta del Niger zona di emergenza a causa delle recenti inondazioni che hanno devastato molte comunità. Infatti, secondo quanto registrato da lo Stato del Delta risulta tra gli stati più colpiti nel Sud del CP_7
Paese. Il 21 Ottobre 2022, le due aree di governo locale e nella CP_8 CP_9
persona del presidente della (NNU), hanno chiesto ai governi federale e la Controparte_10
dichiarazione dello stato di emergenza, ed alle compagnie petrolifere di supportare azioni concrete per ammortizzare l'impatto delle piogge, definito come devastante nell'articolo. Nelle aree di governo locale di Isoko Sud e Isoko Nord, gli abitanti hanno abbandonato le loro case rimaste sommerse insieme agli edifici e ai terreni agricoli. Oltre 46 comunità nelle aree di governo locale di e sono attualmente allagate, con molte famiglie Persona_2 Persona_3
sfollate e beni e proprietà del valore di diversi milioni di naira distrutti. Un articolo del 21
Ottobre registrava 5 morti a causa delle forti piogge dall'inizio della stagione nello Stato del
Delta. Altra fonte riporta i decessi di 8 persone e registra l'apertura di 12 campi per gli sfollati solo nel territorio dello Stato in oggetto: alla data di pubblicazione dell'articolo nei campi erano state registrate 4.755 persone, tra uomini, bambini, donne (comprese le madri in allattamento e in attesa) e persone con disabilità.
pagina 8 di 10 Le inondazioni, inoltre, hanno contaminato l'acqua potabile di molte comunità fluviali negli Stati del Delta e di Bayelsa, in conseguenza delle quali i residenti hanno dovuto affrontare scarsità di alimenti e problemi di carattere sanitario. Nella regione del Delta del Niger, si legge in un articolo del The New Humanitarian, secondo gli operatori umanitari ed i funzionari all'agricoltura, gli attuali tassi di fame dovrebbero raddoppiare entro l'inizio del 2023: "Le inondazioni hanno devastato molti terreni agricoli e le piogge persistenti rendono molto difficile la semina per gli agricoltori". A questa emergenza si aggiunge la massiccia carenza di grano in parte causata dalle sanzioni alla Russia, dalla quale la Nigeria riceveva ¼ delle sue importazioni (IIARD -
International Journal of Geography and Environmental Management E-ISSN 2505-8821 P-ISSN
2695-1886, Vol 6. No. 1 2020, Environmental Disaster Management in Delta State: a public perception,https://www.researchgate.net/publication/341600411_Environmental_Disaster_Manag ement_in_Delta_State_A_Public_Perception; Sahara Reporters, Declare Niger Delta Region
Emergency Zone Over Flooding, Group Tells Nigerian Government, 19 October 2022, https://saharareporters.com/2022/10/19/declare-niger-delta-region-emergency-zone-over- flooding-group-tells-nigerian-government; ACAPS, Briefing Note - Nigeria: Country-wide flooding (21 October 2022), https://reliefweb.int/report/nigeria/acaps-briefing-note-nigeria- country-wide-flooding-21-october-2022; Reliefweb, ECHO, Nigeria - Floods, update (Floodlist, allAfrica, media, NIMET) ECHO Daily Flash of 18 October 2022, https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-floods-update-floodlist-allafrica-media-nimet-echo- daily-flash-18-october-2022; The Guardian, NNU urges govts to declare emergency on flooding in
Delta State, 21 October 2022, https://guardian.ng/news/nigeria/metro/nnu-urges-govts-to-declare- emergency-on-flooding-in-delta-state/; The Daily Post, Delta: Residents cry out as flood submerges homes, farmlands, 17 October 2022, https://dailypost.ng/2022/10/17/delta-residents-cry-out-as- flood-submerges-homes-farmlands/; PUNCH, Flood: Over 46 Delta communities ravaged, families displaced, 14 October 2022, https://punchng.com/flood-over-46-delta-communities-ravaged- families-displaced/; PUNCH, Flood: Five die in Delta, US pledges $1m support, 21 October 2022, https://punchng.com/flood-five-die-in-delta-us-pledges-1m-support/; This Day, Delta Floods: 8
Deaths, Relief Camps Rise to 12, https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/10/15/delta-floods-
8-deaths-relief-camps-rise-to-12/; The New Humanitarian, How deep-seated sexism is making food insecurity worse in Nigeria, 2 November 2022, https://www.thenewhumanitarian.org/news- feature/2022/11/02/sexism-food-insecurity-Nigeria-hunger-floods-COP27).
pagina 9 di 10 L'art. 19, comma 1.1., t.u.i. anche dopo l'entrata in vigore del d-l 20\2023 tuttora richiama, quale limite all'espulsione dello straniero, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali.
Gli elementi su evidenziati in relazione al profilo soggettivo ed a quello oggettivo, integrano, a parere del Collegio, una condizione di inespellibilità prevista dal cit. art. 19, comma 1.1. t.u.i vigente ratione temporis, poiché il rimpatrio violerebbe i fondamentali diritti del ricorrente alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, nonché al cibo e ad un'abitazione, riconosciuti dal
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il
16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce delle COI consultate di ufficio dal Collegio, relative a criticità del paese di origine inaspritesi successivamente al ricorso nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione medica depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08 ed art. 19 co.
1.1 TUI, come modificati dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n.
173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio tenuta in data 11/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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