CA
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 176/2024 promossa da:
quale erede di e in Parte_1 Persona_1 Parte_2
proprio e quale erede di ,,rappresentati e difesi dall'avv. OLIMPI ENEA elett. Persona_1
dom.to in Via VIII Marzo n. 9 62100 Macerata
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in Ancona, Via San CP_1
Martino 23
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale erede di e in proprio e quale Parte_1 Persona_1 Parte_2
erede di , propongono appello avverso la sentenza n. 254/2023 emessa in data Persona_1
15/11/2023 dal Tribunale di Macerata Sezione Lavoro depositata in data 16/11/2023 e pubblicata in data 17/11/2023, mai notificata, con la quale veniva respinto “il ricorso formulato Parte_2
e da ” con condanna alle spese a favore dell' .
[...] Persona_1 CP_1
pagina 1 di 5 La vicenda trae origine da due verbali unici di accertamento emessi congiuntamente dalla di Macerata e dall' , uno nei confronti del Sig. Parte_3 CP_1 Persona_1
e l'altro nei confronti del Sig. per giornate lavorative mensili e ore di lavoro Parte_2
straordinario effettuate dai dipendenti: , e Parte_4 Persona_2 Persona_3 Persona_4
che si asserisce non essere state inserite nel Libro Unico del Lavoro. Persona_5
Il primo giudice riteneva sufficientemente fondata la pretesa contributiva dell' su tali ore Pt_5
lavorative in più, alla luce delle dichiarazioni rese dai lavoratori stessi durante la fase ispettiva, non smentite dai testimoni addotti dalle parti ricorrenti.
Ritiene, al contrario, la parte appellante l'erroneità della sentenza impugnata per erronea valutazione dei mezzi di prova, essendosi la pronuncia basata soltanto sulle allegazioni dei verbali unici di accertamento ed in particolare sui contraddittori ed inesplicati conteggi ispettivi, nonchè sulle dichiarazioni dei dipendenti, invero, del tutto, generiche e contraddittorie.
Gli appellanti chiedono, dunque, dichiararsi l'insussistenza delle pretese precisate dall' nei CP_1
verbali di accertamento unico oggetto di impugnazione.
Si è costituito nel presente grado l' eccependo l'infondatezza dell'appello Controparte_2 in fatto e diritto, nonché l'inammissibilità delle nuove prove allegate (bolle di consegna, documenti di trasporto merci).
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, si ritiene fondato, anche prescindendo da ogni questione inerente il calcolo del fabbisogno di lavoro agricolo non approfondita in primo grado.
In via preliminare, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi CP_1
del credito preteso (v. Corte di Cassazione 06/09/2012 n. 14695; Corte di Cassazione 19 luglio 2019 n.
19577).
Si è, poi, affermato che, a tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 14965 del 2012).
pagina 2 di 5 Ancora, di recente, la Cassazione ha ribadito (v. Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024) che “i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
Ebbene, il primo giudice ha dato valore di prova alle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo, due dei quali anche denuncianti, considerando le stesse attendibili per la precisione dei riferimenti forniti e non scalfite dalle prove contrarie portate dagli opponenti.
Si noti, peraltro, che di questi lavoratori, solo uno risulta essere stato escusso in giudizio
(sebbene tramite prova delegata al Tribunale di Modena e nell'ambito del giudizio, poi, riunito intercorso tra e e i sigg.ri , mentre per gli altri vi sono in atti Persona_2 Parte_4 _1
soltanto le denunce e le dichiarazioni rese agli ispettori.
Orbene, non pare a questo Collegio di poter condividere il giudizio di attendibilità reso dal primo giudice, avendo, al contrario, i lavoratori fornito una versione piuttosto approssimativa delle giornate lavorative e degli orari osservati.
Infatti, al di là del ricordo circa l'ubicazione dei campi agricoli coltivati, tutti i lavoratori hanno affermato di avere lavorato, sempre, per sei giorni alla settimana, senza distinguere o escludere periodi nei quali, notoriamente, le diverse colture riposano ovvero si verificano avverse condizioni meteorologiche, senza specificare il preciso orario di lavoro, quanto meno più frequente, ma indicando genericamente dall'alba al tramonto (ovvero le ore complessive), senza considerare eventuali pause per il pasto e, soprattutto, senza distinguere il lavoro prestato alle dipendenze delle due diverse aziende agricole, una di e l'altra di Persona_1 Parte_2
È evidente, infatti, che, a meno di non voler configurare l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica, fattispecie che non viene neppure ipotizzata in sede ispettiva, al fine di imputare i contributi dovuti è necessario distinguere con precisione il lavoro che veniva prestato a favore dell'una o dell'altra azienda agricola.
pagina 3 di 5 Tale distinzione, tuttavia, è di impossibile verificazione sulla base delle generiche dichiarazioni rese da tutti i lavoratori in questione, non chiarite neppure in sede di escussione giudiziale.
Come evidenziato in sentenza, il teste (alle dipendenze sia di Tes_1 _1
, come bracciante, sia alle dipendenze di dal 18.8.2009 sino al mese di
[...] Parte_2 settembre del 2013, sentito all'udienza del 5.7.2021 presso il Tribunale di Modena), “richiesto di riferire sugli orari e sulle giornate di lavoro – ossia dal lunedì al sabato e qualche volta anche la domenica e con orario dalle ore 7:00 del mattino sino alle 20:30 circa (cap. 4 e 5 di cui al ricorso del procedimento 1007/2015) ha risposto affermativamente precisando che i lavoratori a volte venivano pagati in contanti e a volte con assegno “ma non tutti i giorni effettivamente lavorati ciò in busta paga erano indicati meno giorni di quelli effettivamente da noi lavorati. Ci pagavano ogni 15 giorni o ogni mese a seconda del periodo. A volte ci dicevano che non avevano i soldi e che dovevamo aspettare”.
È evidente come dal tenore di queste dichiarazioni, in tutto simili a quelle rilasciate dagli altri lavoratori in sede ispettiva, non si evincano gli orari, le giornate esatte e le modalità di lavoro e soprattutto, la distinzione tra le due imprese coinvolte. È ovvio che la mancata individuazione delle giornate lavorative svolte a favore dell'uno e/o a favore dell'altro imprenditore, ove si volesse imputare loro una qualche colpevole omissione, genera inevitabilmente una incolmabile lacuna, suscettibile di determinare una potenziale duplicazione della pretesa contributiva.
Se questo è il punto di partenza dell'attività di ricostruzione delle possibili omissioni contributive, il quadro complessivo si fa ancora più oscuro e confuso andando ad analizzare i conteggi elaborati dagli ispettori.
Infatti, a fronte delle dichiarazioni dei dipendenti che affermano di lavorare tutti i giorni dal lunedì al sabato (e a volte anche la domenica) i conteggi dell' indicano un numero di giornate CP_1
lavorative che non può apparentemente ricondursi a tutti i giorni lavorativi del mese (addirittura, negli anni 2012 e 2013, ad esempio, in cui era operativa la sola azienda le giornate Parte_2
lavorative vengono indicate in appena 3/5 giorni al mese, quasi che neppure gli ispettori credessero a quanto riferito dai lavoratori). Inoltre, negli anni 2009/2011 di contemporanea esistenza delle due ditte, il carico giornaliero del lavoro dei braccianti viene distribuito tra le imprese del e del Persona_1
secondo un criterio che non è stato mai esplicitato e che, come sopra riferito, non è Parte_2 possibile attingere dalle affermazioni degli ex dipendenti. Peraltro, mentre in relazione all'azienda del gli ispettori calcolano 9 ore al giorno, per l'azienda del figlio vengono Persona_1 Pt_2
considerate 8 ore in inverno e 9 in estate, pur avendo i lavoratori riferito le loro dichiarazioni in maniera indifferenziata in relazione alle due aziende.
Neppure nel corso del giudizio, nonostante la contestazione di tali incongruenze, l' ha CP_1
pagina 4 di 5 fornito alcun contributo idoneo a precisare o soltanto a spiegare i criteri utilizzati per il calcolo delle giornate lavorative imputate alle due imprese né ha chiarito i criteri di calcolo adottati per ciascuna di esse.
Ebbene, la genericità, da un lato, delle dichiarazioni rese dai lavoratori e, dall'altro, la non completa intellegibilità dei conteggi elaborati dall' rendono non compiutamente provata la Pt_5
pretesa contributiva, con conseguente necessità di riforma della sentenza di primo grado.
In conclusione, in disparte ogni questione sull'obbligo contributivo concernente le differenze retributive riconosciute ai due lavoratori in sede di conciliazione (“differenze retributive maturate per ore di lavoro straordinario prestate nel periodo tra gennaio 2009 ad agosto 2013 a favore di Parte_2
per complessive ore 115 per ciascuno dei dipendenti e dal periodo da gennaio 2009 ad aprile
[...]
2011 a favore del fu per complessive 46 ore per ciascuno dei dipendenti”), Persona_1
l'opposizione proposta avverso i due verbali di accertamento va accolta.
Considerati i sottolineati elementi di contraddittorietà del quadro probatorio raccolto, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione, dichiarando infondata la pretesa contributiva di cui ai verbali di accertamento opposti;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 176/2024 promossa da:
quale erede di e in Parte_1 Persona_1 Parte_2
proprio e quale erede di ,,rappresentati e difesi dall'avv. OLIMPI ENEA elett. Persona_1
dom.to in Via VIII Marzo n. 9 62100 Macerata
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in Ancona, Via San CP_1
Martino 23
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale erede di e in proprio e quale Parte_1 Persona_1 Parte_2
erede di , propongono appello avverso la sentenza n. 254/2023 emessa in data Persona_1
15/11/2023 dal Tribunale di Macerata Sezione Lavoro depositata in data 16/11/2023 e pubblicata in data 17/11/2023, mai notificata, con la quale veniva respinto “il ricorso formulato Parte_2
e da ” con condanna alle spese a favore dell' .
[...] Persona_1 CP_1
pagina 1 di 5 La vicenda trae origine da due verbali unici di accertamento emessi congiuntamente dalla di Macerata e dall' , uno nei confronti del Sig. Parte_3 CP_1 Persona_1
e l'altro nei confronti del Sig. per giornate lavorative mensili e ore di lavoro Parte_2
straordinario effettuate dai dipendenti: , e Parte_4 Persona_2 Persona_3 Persona_4
che si asserisce non essere state inserite nel Libro Unico del Lavoro. Persona_5
Il primo giudice riteneva sufficientemente fondata la pretesa contributiva dell' su tali ore Pt_5
lavorative in più, alla luce delle dichiarazioni rese dai lavoratori stessi durante la fase ispettiva, non smentite dai testimoni addotti dalle parti ricorrenti.
Ritiene, al contrario, la parte appellante l'erroneità della sentenza impugnata per erronea valutazione dei mezzi di prova, essendosi la pronuncia basata soltanto sulle allegazioni dei verbali unici di accertamento ed in particolare sui contraddittori ed inesplicati conteggi ispettivi, nonchè sulle dichiarazioni dei dipendenti, invero, del tutto, generiche e contraddittorie.
Gli appellanti chiedono, dunque, dichiararsi l'insussistenza delle pretese precisate dall' nei CP_1
verbali di accertamento unico oggetto di impugnazione.
Si è costituito nel presente grado l' eccependo l'infondatezza dell'appello Controparte_2 in fatto e diritto, nonché l'inammissibilità delle nuove prove allegate (bolle di consegna, documenti di trasporto merci).
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, si ritiene fondato, anche prescindendo da ogni questione inerente il calcolo del fabbisogno di lavoro agricolo non approfondita in primo grado.
In via preliminare, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi CP_1
del credito preteso (v. Corte di Cassazione 06/09/2012 n. 14695; Corte di Cassazione 19 luglio 2019 n.
19577).
Si è, poi, affermato che, a tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 14965 del 2012).
pagina 2 di 5 Ancora, di recente, la Cassazione ha ribadito (v. Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024) che “i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
Ebbene, il primo giudice ha dato valore di prova alle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo, due dei quali anche denuncianti, considerando le stesse attendibili per la precisione dei riferimenti forniti e non scalfite dalle prove contrarie portate dagli opponenti.
Si noti, peraltro, che di questi lavoratori, solo uno risulta essere stato escusso in giudizio
(sebbene tramite prova delegata al Tribunale di Modena e nell'ambito del giudizio, poi, riunito intercorso tra e e i sigg.ri , mentre per gli altri vi sono in atti Persona_2 Parte_4 _1
soltanto le denunce e le dichiarazioni rese agli ispettori.
Orbene, non pare a questo Collegio di poter condividere il giudizio di attendibilità reso dal primo giudice, avendo, al contrario, i lavoratori fornito una versione piuttosto approssimativa delle giornate lavorative e degli orari osservati.
Infatti, al di là del ricordo circa l'ubicazione dei campi agricoli coltivati, tutti i lavoratori hanno affermato di avere lavorato, sempre, per sei giorni alla settimana, senza distinguere o escludere periodi nei quali, notoriamente, le diverse colture riposano ovvero si verificano avverse condizioni meteorologiche, senza specificare il preciso orario di lavoro, quanto meno più frequente, ma indicando genericamente dall'alba al tramonto (ovvero le ore complessive), senza considerare eventuali pause per il pasto e, soprattutto, senza distinguere il lavoro prestato alle dipendenze delle due diverse aziende agricole, una di e l'altra di Persona_1 Parte_2
È evidente, infatti, che, a meno di non voler configurare l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica, fattispecie che non viene neppure ipotizzata in sede ispettiva, al fine di imputare i contributi dovuti è necessario distinguere con precisione il lavoro che veniva prestato a favore dell'una o dell'altra azienda agricola.
pagina 3 di 5 Tale distinzione, tuttavia, è di impossibile verificazione sulla base delle generiche dichiarazioni rese da tutti i lavoratori in questione, non chiarite neppure in sede di escussione giudiziale.
Come evidenziato in sentenza, il teste (alle dipendenze sia di Tes_1 _1
, come bracciante, sia alle dipendenze di dal 18.8.2009 sino al mese di
[...] Parte_2 settembre del 2013, sentito all'udienza del 5.7.2021 presso il Tribunale di Modena), “richiesto di riferire sugli orari e sulle giornate di lavoro – ossia dal lunedì al sabato e qualche volta anche la domenica e con orario dalle ore 7:00 del mattino sino alle 20:30 circa (cap. 4 e 5 di cui al ricorso del procedimento 1007/2015) ha risposto affermativamente precisando che i lavoratori a volte venivano pagati in contanti e a volte con assegno “ma non tutti i giorni effettivamente lavorati ciò in busta paga erano indicati meno giorni di quelli effettivamente da noi lavorati. Ci pagavano ogni 15 giorni o ogni mese a seconda del periodo. A volte ci dicevano che non avevano i soldi e che dovevamo aspettare”.
È evidente come dal tenore di queste dichiarazioni, in tutto simili a quelle rilasciate dagli altri lavoratori in sede ispettiva, non si evincano gli orari, le giornate esatte e le modalità di lavoro e soprattutto, la distinzione tra le due imprese coinvolte. È ovvio che la mancata individuazione delle giornate lavorative svolte a favore dell'uno e/o a favore dell'altro imprenditore, ove si volesse imputare loro una qualche colpevole omissione, genera inevitabilmente una incolmabile lacuna, suscettibile di determinare una potenziale duplicazione della pretesa contributiva.
Se questo è il punto di partenza dell'attività di ricostruzione delle possibili omissioni contributive, il quadro complessivo si fa ancora più oscuro e confuso andando ad analizzare i conteggi elaborati dagli ispettori.
Infatti, a fronte delle dichiarazioni dei dipendenti che affermano di lavorare tutti i giorni dal lunedì al sabato (e a volte anche la domenica) i conteggi dell' indicano un numero di giornate CP_1
lavorative che non può apparentemente ricondursi a tutti i giorni lavorativi del mese (addirittura, negli anni 2012 e 2013, ad esempio, in cui era operativa la sola azienda le giornate Parte_2
lavorative vengono indicate in appena 3/5 giorni al mese, quasi che neppure gli ispettori credessero a quanto riferito dai lavoratori). Inoltre, negli anni 2009/2011 di contemporanea esistenza delle due ditte, il carico giornaliero del lavoro dei braccianti viene distribuito tra le imprese del e del Persona_1
secondo un criterio che non è stato mai esplicitato e che, come sopra riferito, non è Parte_2 possibile attingere dalle affermazioni degli ex dipendenti. Peraltro, mentre in relazione all'azienda del gli ispettori calcolano 9 ore al giorno, per l'azienda del figlio vengono Persona_1 Pt_2
considerate 8 ore in inverno e 9 in estate, pur avendo i lavoratori riferito le loro dichiarazioni in maniera indifferenziata in relazione alle due aziende.
Neppure nel corso del giudizio, nonostante la contestazione di tali incongruenze, l' ha CP_1
pagina 4 di 5 fornito alcun contributo idoneo a precisare o soltanto a spiegare i criteri utilizzati per il calcolo delle giornate lavorative imputate alle due imprese né ha chiarito i criteri di calcolo adottati per ciascuna di esse.
Ebbene, la genericità, da un lato, delle dichiarazioni rese dai lavoratori e, dall'altro, la non completa intellegibilità dei conteggi elaborati dall' rendono non compiutamente provata la Pt_5
pretesa contributiva, con conseguente necessità di riforma della sentenza di primo grado.
In conclusione, in disparte ogni questione sull'obbligo contributivo concernente le differenze retributive riconosciute ai due lavoratori in sede di conciliazione (“differenze retributive maturate per ore di lavoro straordinario prestate nel periodo tra gennaio 2009 ad agosto 2013 a favore di Parte_2
per complessive ore 115 per ciascuno dei dipendenti e dal periodo da gennaio 2009 ad aprile
[...]
2011 a favore del fu per complessive 46 ore per ciascuno dei dipendenti”), Persona_1
l'opposizione proposta avverso i due verbali di accertamento va accolta.
Considerati i sottolineati elementi di contraddittorietà del quadro probatorio raccolto, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione, dichiarando infondata la pretesa contributiva di cui ai verbali di accertamento opposti;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5