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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
Catia Cusimano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N° 5793 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
(P.I./C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Irene Litrico giusta Parte_2 procura a margine dell'atto di citazione introduttivo;
-Attrice in riassunzione-
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore e legale rappresentante, Rag. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Eleonora Oniga, in forza di procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi in atti, delle delibere e dei consuntivi impugnati e per l'effetto, pronunciarne la nullità ovvero annullarli, con ogni conseguente statuizione di legge, in ogni caso accertando e dichiarando che l'unità immobiliare del attore non è tenuta a contribuire alle spese di CP_1 manutenzione ordinaria, pulizia ed illuminazione delle scale condominiali, nè a quelle di manutenzione ordinaria, pulizia, illuminazione e funzionamento dell'ascensore. Con vittoria di spese di lite e della mediazione. In via istruttoria, si chiede ammettersi la consulenza tecnica d'ufficio e la prova per testi richieste nella memoria del 3/5/2023, limitatamente ai testimoni non ammessi.
1 CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione o istanza, così giudicare In via pregiudiziale Dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307 C.P.C. per omessa riassunzione tempestiva da parte di e omessa CP_3 notifica della citazione in riassunzione nei confronti della stessa da parte di
[...]
e ovvero in subordine a tale Controparte_4 CP_5 domanda nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di non estinguere il giudizio, dovrà dichiararsi rinunciata qualsiasi domanda da parte di CP_3 nei confronti del con conseguente statuizione sulle spese;
Controparte_1
- Accertare e dichiarare la nullità degli atti di citazione avversari e/o della procura alle liti rilasciata da e da a CP_5 Controparte_4 favore del medesimo difensore Avv. Litrico per concreto e/o potenziale conflitto di interessi tra le due predetti parti e conseguentemente il conflitto di interessi del medesimo procuratore e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande proposte dagli attori o comunque rigettare/dichiarare improcedibili e/o inammissibili le medesime per nullità dell'intera attività difensiva avversaria;
- Dichiarare l'improcedibilità delle domande di nullità svolte da
[...]
e con riferimento alle delibere di Controparte_4 CP_5 approvazione dell'importo di Euro 4.033,59 quale impugnazione del consuntivo
2018/2019 per spese legali e degli asseriti addebiti personali di cui a pagg. 3, 4 e 5 dell'atto di citazione per Euro 199,12 quale impugnazione del consuntivo
2019/2020, Euro 126,88 quale impugnazione del consuntivo 2020/2021, Euro
88,83 quale impugnazione del consuntivo 2017/2018, Euro 48,78 quale impugnazione del consuntivo 2020/2021, Euro 41,09 quale impugnazione del consuntivo 2019/2020, Euro 102,84 quale impugnazione del consuntivo
2016/2017, Euro 25,60 quale impugnazione del consuntivo 2018/2019 per omesso promuovimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art 71 quater disp att cc e dal D Lgs 28/2010 In via preliminare - Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di e di ex art 1137 CP_5 Controparte_4
c.c. 2° comma con riferimento alle domande di annullamento delle delibere promosse da e da e per CP_5 Controparte_4
l'effetto rigettare e/o dichiarare improcedibili e/o inammissibili le predette domande;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia e transazione di cui all'atto di transazione stipulato in data 6.2.2019 (doc.n. 6) da parte di
[...]
a ogni impugnazione per le delibere assunte sino al Controparte_4
6.2.2019 e conseguentemente sui consuntivi 2016/2017e alla domanda di esclusione delle spese di illuminazione, scale e ascensore e per l'effetto rigettare e/o dichiarare improcedibili e/o inammissibili le predette domande;
nel merito - respingere in ogni caso tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dei consuntivi
2 impugnati con rigetto anche di ogni domanda risarcitoria avversaria e di esclusione dalle spese di illuminazione, scale ed ascensore;
- accertare la responsabilità processuale aggravata di e , ai Controparte_4 CP_5 sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare queste ultime a pagare, a titolo risarcitorio-sanzionatorio, al la somma Controparte_1 di Euro 5.000,00, ovvero la maggiore e/o minor somma determinata anche in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito;
in via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova orale per testi e per interpello sulle seguenti circostanze: 1)“Vero che nell'anno 2017 l'Avv. Federica Raccagni proponeva opposizione al decreto n.
3790/17 R.G., n. 2814/17 D.I., n. 1249/17 Rep. come da atto sub. Doc.n.5 che mi si rammostra” testi Avv. Ruben Marioni domiciliato in Via Roma, 7, 24047
Treviglio BG, Avv. Federica Raccagni domiciliata presso Via Lattanzio Aglio, 27
- 24058 Romano di Lombardia (Bg), rag domiciliata a Nembro Parte_3
Via Mons GB Morali 2 interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_4 sig. domiciliato presso 2) “Vero che in data 6.2.2019 Parte_2 CP_4 CP_4 nella persona del signor sottoscriveva l'atto di transazione che mi si Parte_2 rammostra (doc.n.6)”. testi Avv. Ruben Marioni domiciliato in Via Roma, 7, 24047
Treviglio BG, Avv. Federica Raccagni domiciliata presso Via Lattanzio Aglio, 27
- 24058 Romano di Lombardia (Bg), rag. domiciliata a Parte_3
Nembro Via Mons GB Morali 2 interrogatorio formale del legale rappresentante di sig. domiciliato presso 3)“Vero che in data 6.2.2019 CP_4 Parte_2 CP_4 il nella persona della signora Controparte_1 Parte_3 sottoscriveva l'atto di transazione che mi si rammostra (doc.n.6) e che veniva inviato dall'avv. Ruben Marioni all'avv. Federica Raccagni”. testi Avv. Ruben
Marioni domiciliato in Via Roma, 7, 24047 Treviglio BG, Avv. Federica Raccagni domiciliata presso Via Lattanzio Aglio, 27 - 24058 Romano di Lombardia (Bg), rag. domiciliata a Nembro Via Mons GB Morali 2 Parte_3 interrogatorio formale del legale rappresentante di sig. CP_4 Parte_2 domiciliato presso 4) “Vero che nell'anno 2017 il giudizio pendente tra il CP_4 condominio e di cui al documento 5 avanti il Giudice di Pace CP_1 CP_4 di Bergamo RG 5179/2017 e' stato fatto estinguere ex art. 309 c.p.c.” testi Avv.
Ruben Marioni domiciliato in Via Roma, 7, 24047 Treviglio BG, Avv. Federica
Raccagni domiciliata presso Via Lattanzio Aglio, 27 - 24058 Romano di Lombardia
(Bg), rag domiciliata a Nembro Via Mons GB Morali 2 Parte_3 interrogatorio formale del legale rappresentante di sig. CP_4 Parte_2 domiciliato presso 5) “Vero che all'interno del CP_4 Controparte_1 di BI (BG) – Via Provinciale 26 ha conservato la porta di accesso al CP_4 vano scala condominiale come da foto che mi si rammostra (doc.n.8)” testi rag domiciliata a Nembro Via Mons GB Morali 2 interrogatorio Parte_3 formale del legale rappresentante di domiciliato presso Controparte_6 [...]
[...
[...]
[...] CP_ 6) “Vero che all'assemblea condominiale del 5.5.2016 all'approvazione del Co consuntivo 1.4.2015 31.3.2016 punto 1) era presente per la dante causa di ossia
Immobiliare Orobica 2003 il delegato ossia l'attuale legale Persona_1 rappresentante di che ha votato al punto 1 a favore dell'approvazione CP_5 come da documento fasc IFI n.3 che mi si rammostra” Interrogatorio formale di legale rappresentante di interrogatorio formale del legale Persona_1 CP_5 rappresentante di domiciliato presso 7) “Vero che CP_4 Parte_2 CP_4 all'assemblea condominiale del 19.4.2018 all'approvazione del consuntivo
1.4.2017-31.3.2018 (punto 1) e del preventivo 1.4.2018-31.3.2019 (punto 3) era Co presente a mezzo del delegato ossia l'attuale legale Persona_1 rappresentante di che ha votato a favore dell'approvazione come da CP_5 documento fasc IFI n.5 che mi si rammostra” Interrogatorio formale di
[...] legale rappresentante di interrogatorio formale del legale Per_1 CP_5 rappresentante di domiciliato presso 8) “Vero che CP_4 Parte_2 CP_4 nel corso dell'intervento di pulizia spurgo della fogna del Controparte_1 eseguito nell'anno 2018 da di cui alla fattura Controparte_8
237/2018 di Euro 264,00 e ricevuta fiscale sub.doc.n.10 che mi si rammostrano veniva rilevata la presenza di ostruzioni di fazzoletti e preservativi che erano confluiti dagli scarichi di Red club (night club)” Testi Rag. Parte_3 domiciliata a Nembro Via Mons GB Morali 2 domiciliato presso Testimone_1
Via Forneci 72 Alzano Lombardo (BG) Controparte_8 interrogatorio formale del legale rappresentante di domiciliato Controparte_6 presso Richiesta di CTU Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga CP_4 estinto il giudizio ovvero nulle le citazioni ovvero controparte decaduta dalle impugnazioni per le eccezioni già formulate si chiede che il Giudice nomini consulente tecnico in merito all'accertamento circa lo stato dell'immobile di proprietà di e in particolare del vano (porta d'accesso) ancora esistente CP_4 all'interno del condominio che si rammostra sub doc.n.8 al fine di effettuare una valutazione tecnica in merito all'impossibilità di esclusione della relativa proprietà dalle spese condominiali di pulizia e illuminazione Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi con il teste rag domiciliata a Nembro Via Mons GB Parte_3
Morali 2 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato in data 23.02.2021, e CP_4 Parte_4 convenivano in giudizio il , in CP_3 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore Rag. davanti Controparte_2 al Tribunale di Bergamo per l'udienza del 3.06.2021, al fine di sentir accertare e
4 dichiarare l'illegittimità delle delibere e dei consuntivi impugnati nonché condannare il convenuto al versamento in favore dell' della somma Parte_4 di euro 2.000,00 o di quella eventualmente emersa in corso di causa.
2.Stante la mancata costituzione delle parti nei rispettivi termini di legge e l'interesse degli attori e a proseguire la lite avviata, con successivo atto di CP_4 CP_5 citazione notificato in data 9.07.2021, il giudizio veniva riassunto al fine di sentire accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo. A sostegno della esperita azione gli attori, e in particolare nel dettaglio, la Società quale CP_4 proprietaria di una unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano interrato dello stabile del di BI (BG), via Provinciale n. 26, CP_1 CP_1 locata fino al 25.07.2018 all'associazione e, successivamente sino a CP_5 tutt'oggi, all'associazione lamentavano la nullità/annullabilità delle CP_3 delibere di approvazione dei consuntivi condominiali dal 2016 al 2021, nella parte in cui addebitano all'immobile attoreo le spese relative alla manutenzione ordinaria, pulizia ed illuminazione/funzionamento delle scale e dell'ascensore, eccependo la violazione del criterio di cui all'art. 1123, II comma c.c., la nullità dei consuntivi annuali dal 2015/2016 al 2020/2021 e delle relative delibere di approvazione per i motivi di cui all'atto introduttivo del presente giudizio.
3.Il Giudice, ex art. 168, V comma c.p.c., rinviava la prima udienza indicata in citazione per il 15.11.2021 al 14.12.2021.
4.Si costituiva ritualmente in giudizio il BI Controparte_1 contestando le domande avversarie ed eccependo:-l'intervenuta decadenza dalla riassunzione per avere solo due su tre dei soggetti attori riassunto il processo nonostante fossero tre i soggetti attori, con conseguente formulazione di richiesta di provvedimento di estinzione del giudizio;
-la nullità delle citazioni avversarie per conflitto di interesse tra le due attrici e costituitesi con il CP_4 CP_5 medesimo difensore;
-l'intervenuta decadenza con riferimento alla contestata annullabilità delle delibere;
-l'omesso promovimento della mediazione riguardo all'annullabilità in generale e riguardo alle delibere impugnate relative alle spese personali e spese legali, con conseguente inammissibilità delle domande di nullità inerenti oltre che di quelle di annullabilità;- l'intervenuta rinuncia espressa della controparte alle domande, con atto di transazione sottoscritto in data CP_4
6.02.2019;- l'infondatezza anche nel merito della domanda di esclusione dalle spese condominiali di manutenzione ordinaria, pulizia ed illuminazione-funzionamento delle scale e dell'ascensore e la decadenza dalla domanda di annullabilità inerente le relative delibere;
-l'infondatezza della contestazione di nullità mossa dall'avversa in ordine ai restanti addebiti.
5.In sede di prima udienza, -viste le eccezioni reiterate da parte convenuta di improcedibilità delle domande per mancata attivazione della mediazione obbligatoria, nonché di improcedibilità della domanda risarcitoria promossa da Pt_5
[...
[...]
[...] per omessa attivazione del procedimento di negoziazione assistita-, il Giudice
[...] assegnava termine di quindici giorni a parte attrice per promuovere i suddetti procedimenti, rinviando la causa all'udienza del giorno 5.04.2022. 6.All'udienza del 2.03.2023, il Giudice, dato atto che l'attrice società
[...] aveva impugnato le “delibere” ed i “consuntivi” Controparte_4 approvati dalla assemblea del convenuto, mentre l'attrice associazione CP_5 aveva chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni CP_1 subiti ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.; che tra le due azioni non vi era alcuna ipotesi di connessione, tale da giustificare la trattazione delle stesse in un unico processo, disponeva la separazione della causa tra (parte attrice) e CP_4 [...]
(parte convenuta) dalla causa tra (parte attrice) e CP_1 CP_5
(parte convenuta), assegnando alle parti -in relazione al Controparte_1 presente giudizio da tale momento avente ad oggetto le sole domande formulate da nei confronti del i termini per il deposito delle CP_4 Controparte_1 memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del
12.07.2023.
7.Successivamente al deposito delle memorie ex art.183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova per testimoni chiesta dall'attrice CP_4 con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. sulle circostanze ivi formulate
[...]
e di interrogatorio formale dell'attrice e di prova testimoniale chieste dal convenuto con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., Controparte_1 limitatamente al capitolo ivi dedotto al numero 5.
8.Espletato l'incombente istruttorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del giorno
28.01.2025, davanti al nuovo giudice assegnatario nominato in supplenza, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
Le domande di parte attrice devono essere respinte, essendo infondate nei termini che seguono.
-sulla domanda di nullità/annullamento delle delibere di approvazione dei consuntivi condominiali dal 2016 al 2021 (docc.3/8 fascicolo attoreo), nella parte Con in cui addebitano all'immobile di la quota della manutenzione ordinaria, pulizia ed illuminazione/funzionamento delle scale e dell'ascensore.
Si osserva che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze
6 di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cfr. Cass Sez. 3,
Ordinanza n.26214 del 6.09.2022; Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002).
Ciò premesso, si ritiene fondata l'eccezione formulata da parte convenuta di decadenza ex art. 1137 c.c. limitatamente alla impugnazione delle delibere dal
2016 al 2020 e dei relativi bilanci consuntivi.
Al riguardo, va evidenziato che i vizi (ipotetici) introdotti nel presente giudizio non determinerebbero la nullità delle deliberazioni, ma - a tutto concedere -
l'annullabilità di essi.
Parte attrice lamenta in citazione che la propria unità immobiliare, da data anteriore all'acquisto da parte della società esponente, non è dotata di alcun accesso al/dal vano scale condominiale, avendo tale unità immobiliare dal 2006, un unico accesso direttamente dal corsello esterno condominiale e ciò in virtù di una modifica edilizia attuata nel 2006 da parte della precedente proprietaria, Soc.
Orobica 2003, in quanto in precedenza l'immobile era dotato di un doppio accesso, dal corsello e dal vano scale condominiale. Nonostante tale modifica, si legge nella citazione introduttiva, il aveva continuato e continua ad addebitare CP_1 Co alla società la quota della manutenzione ordinaria, pulizia ed illuminazione/funzionamento delle scale e dell'ascensore, tutti servizi completamente estranei, per i motivi esposti, alla fruibilità finanche potenziale dell'unità immobiliare di proprietà attorea, con violazione del criterio di cui all'art. 1123 c.c., 2° cod.civ.. Su tali basi, l'attrice ha chiesto dichiararsi la nullità/annullarsi le delibere di approvazione dei consuntivi condominiali dal 2016 al 2021 (docc.3/8 fascicolo attoreo), nella parte in cui addebitano all'immobile di Co le suddette spese in quanto ritenute non dovute, essendo scale e ascensori destinati a servire unicamente le unità immobiliari
Secondo l'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sono annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi (Cfr. Cass SS.UU. n.9839 del 14.04.2021). In forza del disposto di cui all'art. 1137 c.c., i condomini possono impugnare le delibere assunte dall'assemblea condominiale e adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della
7 deliberazione per i condomini dissenzienti o astenuti e, per gli assenti, dalla data di comunicazione della deliberazione.
Al riguardo, non ha fornito prova alcuna di aver provveduto alla CP_4 tempestiva impugnazione delle delibere dal 2016 al 2020.
E quanto emerge già solo dalla disamina del periodo decorso tra l'ultimo incontro di mediazione (prima della mediazione incardinata nel corso del presente giudizio) risalente al 28.1.2020 (doc.n.12 fascicolo parte attrice) e la notifica della citazione introduttiva avvenuta oltre un anno dopo ossia il 23.2.2021 (doc.n.1). Come noto, in caso di attivazione della procedura di mediazione, il condomino ha nuovamente a disposizione trenta giorni per la notificazione dell'atto di citazione (cfr. in proposito Tribunale di Milano sentenza n. 8850 del 29 dicembre 2020 e comunque si veda ora art. 11 del D.Lgs. 28/2010 comma 4-bis, introdotto con D. lgs 27 dicembre 2024 n. 216 “Correttivo Cartabia”), termine che parte attrice non ha rispettato. Ne consegue che è ampiamente decaduta dalla possibilità di CP_4 eccepire l'annullabilità (e lo era tra l'altro anche prima per non avere opposto le delibere nei 30 giorni successivi alla deliberazione a cui ha partecipato ovvero per non avere opposto nei trenta giorni successivi alla notifica del verbale in caso di sua assenza).
Invero, si rileva che nel nostro ordinamento la parte che risulta onerata dello svolgimento di una attività è correlativamente gravata dall'onere probatorio di aver compiuto tale attività ex art. 2697 c.c.. Pertanto, per le delibere condominiali dal
2016 al 2020 e relativi bilanci consuntivi non avendo parte attrice assolto il suddetto onere, l'impugnazione è tardiva e, quindi, inammissibile essendo inesorabilmente trascorso il termine di cui all'art. 1137 codice civile. Del resto, per come già rilevato, i vizi lamentati dall'odierna attrice sono motivi di annullamento e non di nullità. Ne consegue che l'impugnazione proposta si appalesa tardiva e, quindi, inammissibile e pertanto va rigettata.
Quanto alla delibera del 25.1.2021 tempestivamente impugnata nel termine previsto dall'art.1137 c.c., essendo stato notificato l'atto di citazione il 23.2.2021, si osserva nel merito che la domanda di esclusione dalle spese condominiali di manutenzione ordinaria, pulizia ed illuminazione funzionamento delle scale e dell'ascensore è infondata.
Dalla documentazione prodotta (cfr. in particolare fotografia del pianerottolo del seminterrato di proprietà attrice -doc.n.8 fascicolo di parte convenuta – mai contestata da parte attrice in ordine alla sua fedele riproduzione rispetto alla Co situazione attuale -) si evince che la società ha conservato nelle medesime condizioni originarie la porta di accesso al vano scala condominiale e pertanto l'accesso è tuttora presente e potenzialmente idoneo al suo utilizzo.
8 Co Il fatto che per scelta unilaterale la società condomina non utilizzi tale porta, tuttora esistente con potenziale apertura sul vano condominiale e possibilità di utilizzo dell'ascensore, mantenendo in ogni caso l'accesso sia pure potenziale sull'area comune non consente di sottrarsi arbitrariamente all'obbligo di contribuzione delle spese non solo di conservazione della cosa comune ai sensi dell'art. 1118 c.c., ma anche della manutenzione ordinaria, non potendo gravare Co sugli altri condomini la quota che sarebbe a carico della società Non rileva ai fini del richiesto esonero di spesa nel rapporto con il Condominio, la documentazione prodotta da parte attrice relativa alla situazione urbanistica della proprietà esclusiva, in assenza nella fattispecie di un consenso unanime del condominio all'esonero della spesa per il singolo condomino che decida di non far uso di parti comuni, ai fini di un diverso riparto della contribuzione delle spese.
Del pari sotto tale profilo deve ritenersi irrilevante la circostanza della modifica soltanto interna esclusivamente della unità immobiliare di proprietà dell'attrice.
La porta è sempre rimasta dov'era nella sua conformazione originaria e parte attrice non ha mai chiesto l'esonero dall'obbligo di contribuzione in sede assembleare, né ha dimostrato di non poter far più uso nemmeno potenziale dell'accesso condominiale ed anzi al contrario ha mantenuto la relativa apertura. A ciò si aggiunga che parte ha pure espresso consenso all'approvazione CP_4 dei consuntivi (cfr. docc. parte attrice 3 e 5), oltre ad aver rinunciato alla stessa domanda di esclusione dall'obbligo di contribuzione nell'ambito della transazione raggiunta in sede di opposizione a decreto (docc.n.5e 6 parte attrice).
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, quanto alle dichiarazioni rese dai testi escussi di parte attrice, oltre ad essere contraddittorie, non hanno fornito elementi utili a conforto della tesi di parte attrice avendo una testimone ammesso di non essersi mai recata nel vano condominiale, dopo aver affermato la non corrispondenza della fotografia ( doc.8) allo stato dei luoghi e l'altra, pur sentita come teste ma che comunque ha rivestito il ruolo di presidente dell' CP_9
– già parte attrice nell'atto di citazione originario - ai limiti
[...] dell'incapacità ex art.246 c.p.c., ha solo dichiarato che per accedere non si utilizzava l'antro condominiale .
La teste della difesa del , della cui attendibilità, invece, non vi è motivo CP_1 di dubitare, ha riconosciuto che la situazione in loco è quella rappresentata dalla fotografia prodotta almeno sino all' anno 2019, anno in cui ha cessato le funzioni di amministratore condominiale.
Se si seguisse la tesi attrice, non condivisibile, si verrebbe a legittimare la scelta arbitraria del singolo condomino di esonero unilaterale dall'obbligo di contribuzione alle spese relative alle parti comuni.
9 Non può configurarsi nella fattispecie, infatti, una valida rinuncia all'uso delle parti comuni, ipotizzabile soltanto ove tale rinuncia non comporti un aggravio di costi per il resto dei condomini che vedrebbero aumentare ingiustificatamente la loro quota di contribuzione, mancando la manifestazione della volontà di tutti i condomini ad autorizzare la rinuncia all'uso della cosa comune e il relativo esonero dall'obbligo di contribuzione del singolo condomino.
- sulla domanda di accertamento di esonero per obblighi futuri relativi ad alcune voci spese condominiali
Non può trovare poi accoglimento neppure la domanda generica di accertamento di esonero per obblighi futuri relativi ad alcune voci spese condominiali, in quanto inammissibile essendo indeterminata e non potendo l'esonero prescindere dalla manifestazione del consenso unanime in sede di assemblea condominiale quale organo sovrano della volontà dei condomini, nonché priva di fondamento, vista la comprovata attuale presenza dell'apertura sul pianerottolo condominiale.
-sulla domanda attrice di nullità dei consuntivi annuali dal 2015/2016 al
2020/2021 e delle relative delibere di approvazione.
Parte attrice lamenta una radicale nullità dei consuntivi annuali dal 2015 2016 al
2020 2021 e delle relative delibere di approvazione (docc. 3 – 8 fascicolo parte attrice).
Si passa quindi ad esaminare i profili di illegittimità fatti valere dalla difesa attrice con lo scritto introduttivo, precisando che l'elencazione di essi segue - di massima
- l'ordine con cui essi sono esposti nell'atto di citazione.
Al riguardo nel merito dei singoli punti contestati a pag.3 dell'atto di citazione originario se ne rileva l'infondatezza e deve pertanto essere rigettata la relativa domanda, osservando quanto segue:
1) indebito inserimento fra le spese personali delle spese di spurgo-pulizia della rete fognaria condominiale
- Euro 197,01 nel consuntivo 2015 2016 (doc.3 parte attrice)
Tale importo non risulta nel documento di riferimento e oltretutto tale consuntivo
è stato approvato dagli stessi attori. Infatti, all'assemblea del 5.5.2016 come risulta dalla registrazione dei presenti nel citato documento n.3 all'approvazione del consuntivo 1.4.2015 31.3.2016 -punto 1), come correttamente evidenziato dalla Co difesa del condominio, era presente per la dante causa di ossia Immobiliare
Orobica 2003 il delegato ossia l'attuale legale rappresentante di Persona_1
che ha votato al punto 1 a favore dell'approvazione senza nulla CP_5 contestare. La delibera è stata infatti assunta all'unanimità con conseguente riconoscimento del relativo debito da parte degli attori. Ma vi è di più, nella
10 transazione. del 6.2.2019 (doc.n.6 di parte convenuta) ha dichiarato di CP_4 non avere nulla più a pretendere dal condominio (pag.3, punto 5 “nulla avendo più
a che reciprocamente pretendere”) con ciò dovendosi intendere che per tutto Co quanto accaduto sino al 6.2.2019 (data della transazione) non aveva più nessuna pretesa ulteriore.
- Euro 265,50 nel consuntivo 2016 2017 (doc 4 di parte attrice ): tale importo non risulta nel documento di riferimento e oltretutto per quanto concerne tale consuntivo 2016/2017 parte attrice ha espressamente rinunciato con apposita transazione a ogni contestazione ( cit. doc.n.6) laddove ha abbandonato il giudizio di opposizione al decreto che azionava tale consuntivo ( cit.doc.n.6).
- Euro 411,40 nel consuntivo 2017 2018 (doc.5 di parte attrice): tale spesa è stata riconosciuta come dovuta dagli stessi attori. Infatti. all'assemblea del 19.4.2018 come risulta dalla registrazione dei presenti nel documento n.5 all'approvazione del consuntivo 1.4.2017-31.3.2018 (punto 1) e anche del preventivo 1.4.2018- Co 31.3.2019 (punto 3) era presente a mezzo del delegato ossia Persona_1
l'attuale legale rappresentante di che ha votato a favore CP_5 dell'approvazione.
-Euro 264,00 nel consuntivo 2018 2019 (doc.n.6 di parte attrice) tale importo risulta nel consuntivo ed è stato legittimamente addebitato in quanto era emerso che le continue ostruzioni dipendevano dall'immissione di materiale da parte (dei clienti) di (night club) che conduceva in locazione l'immobile di CP_5 proprietà IFI.
2) indebito inserimento fra le spese personali nel consuntivo 2018 2019 del
100%delle spese legali versate dagli altri condomini per una causa contro Co la stessa per Euro 4.033,59 che non sarebbero “dovute non solo per il motivo esposto sub 1) ma anche e soprattutto in quanto tali spese devono gravare unicamente sul gruppo di condomini che le ha deliberate nel Co proprio interesse quale controparte in giudizio della che ha ovviamente a sua volta sostenuto le spese del proprio difensore e non esistendo alcun titolo che legittimi l'assemblea condominiale a porle a suo carico.
Al riguardo, come correttamente sottolineato dalla difesa del condominio, si rileva che l'addebito personale risulta stornato nel bilancio come da pag.3 del documento 6 di parte attrice. Risulta, infatti, in segno positivo nella colonna spese personali (“Red club rimborso ai condomini spese legali da loro anticipate nel 2017/2018” ma vi è poi una voce di storno nell'ultima riga con segno negativo ossia – “Rimborso spese legali anticipate nel 2017 2018 dai condomini - 4.033,59”) pertanto nessun addebito personale è stato eseguito in bilancio per tale voce.
11 Co 3) indebito accollo alla società nel consuntivo 2019 2020 pro quota della spesa relativa al compenso all'amministratrice ed alle sue spese di parcheggio per la partecipazione alla procedura di mediazione avviata Co dalla stessa insieme a e per Euro 199,12” CP_5 CP_3
4) indebito accollo alla società esponente addirittura al 100% nel consuntivo
2020 2021 del compenso dell'amministratrice di Euro 126,88 per Pt_3 la partecipazione alla suddetta procedura di mediazione per conto degli altri condomini
Sul punto non vi è alcun documento allegato a sostegno dell'asserito addebito.
5) illegittimità degli addebiti ad personam per solleciti e bancarie morosi e raccomandate trattandosi di spese da dividersi fra i condomini in base ai criteri i di legge”
-Euro 88,83 nel consuntivo 2017 2018” Tale spesa e' stata riconosciuta come dovuta dagli stessi attori. Infatti, all'assemblea del 19.4.2018 come risulta dalla registrazione dei presenti nel documento n.5 di parte attrice all'approvazione del consuntivo 1.4.2017-31.3.2018 (punto 1) e anche del preventivo 1.4.2018-
31.3.2019 (punto 3) era presente IFI a mezzo del delegato Persona_1 ossia l'attuale legale rappresentante di che ha votato a favore CP_5 dell'approvazione riconoscendo quindi la debenza dell'addebito personale.
Non solo sulla base della transazione IFi s.r.l./Condominio Silver Palace del
6.2.2019 (doc.n.6) la domanda deve intendersi già rinunciata posto che la stessa ha dichiarato di non avere nulla più a pretendere dal condominio (pag.3, punto 5 “nulla avendo più a che reciprocamente pretendere”) con ciò dovendosi intendere che per tutto quanto accaduto sino al 6.2.2019 (data della Co transazione) non aveva più nessuna pretesa ulteriore. “Euro 48,78 per il consuntivo 2020 2021” Sul punto non vi è alcun documento allegato a sostegno del presunto addebito. Per “Euro 41,09 nel consuntivo 2019 2020” tale importo non risulta in alcun documento”. Euro 102,84 nel consuntivo 2016 2017” su cui parimenti è intervenuta transazione con dichiarazione di nulla più
a pretendere tra le parti (cit.doc.n.6) ed espressa rinuncia (pag.2, punto 2 doc.n.6). Euro 25,60 nel consuntivo 2018 2019” di cui non è dimostrato l'asserito addebito.
Ritenuti non sussistenti i presupposti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/14, come modificate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del
12 rigetto integrale delle domande di parte attrice, seguono la soccombenza (art.91
c.p.c.) e sono poste a carico della parte attrice come da dispositivo, con riguardo allo scaglione di riferimento, nei valori medi per euro 10.860,00 (di cui euro
2.127,00 fase di studio, euro 1.416,00 fase introduttiva euro 3.738,00 fase istruttoria ed euro 3.579,00 per la fase decisionale), oltre alle anticipazioni per euro
7,50, al 15% per rimborso forfettario, alla cassa di previdenza Avvocati e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.5793/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-dichiara tardiva e quindi inammissibile la impugnazione proposta da parte attrice relativa alle delibere di approvazione dei consuntivi condominiali dal 2016 al 2020 per le motivazioni in premessa;
-respinge le restanti domande di parte attrice;
-dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal in persona dell'amministratore pro-tempore, liquidate, come da CP_1 motivazione, in complessivi € 10.860,00, oltre ad anticipazioni, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, oltre a cassa forense e IVA, se dovuta.
Bergamo, 22 maggio 2025
Il Giudice onorario
Catia Cusimano
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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