Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.5897/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. LOSITO STEFANO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 17/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 26/07/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti sanitari prescritti dalla legge, il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Invece, deve essere confermata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa già riscontrato dal CTU nominato nella precedente fase di ATP.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
2 processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP per l'espletamento di un supplemento peritale, ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal
17/02/2025 (data della visita peritale), confermando la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa come riscontrato nel corso della precedente fase (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg.6 e 7 della relazione scritta depositata nell'ambito del presente giudizio e a pagg.5, 6, 7 e 8 della relazione scritta depositata nell'ambito della precedente fase di ATP).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale:
«Le risultanze dell'esame clinico del sig. Parte_1 integrato dalla documentazione medica in atti consente di affermare che il ricorrente è affetto da: Esiti intervento di chirurgia vascolare per aneurisma sacciforme dell'arto addominale, fibrillazione atriale parossitica in NAO, cardiopatia ipertensiva, discopatie multiple, esiti di vertebroplastica L1-L2, crollo vertebrale di L3, claudicatio neurogena da stenosi cervico-lombare a severo impegno funzionale con instabilità statico-dinamica, psoriasi diffusa, urge incontinence.
Preliminarmente dobbiamo riferire che la valutazione della percentuale invalidante delle patologie è effettuata ai sensi del
D.M. 05.02.1992 contenente le Tabelle indicative delle percentuali
3 di riduzione della capacità lavorativa per le minorazioni e le malattie invalidanti.
Ciò che invece deve essere valutato è l'eventuale riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ma non si ritiene di tornare sulle percentuali relative alle singole patologie, atteso che la totale invalidità è già stata riscontrata nella fase amministrativa.
Tali patologie allo stato attuale consentono di riconoscere il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi dell'art. 1 L. 21.11.1988, n. 508,
a decorrere dalla data delle operazioni peritali del 17.02.2025 avendo riscontrato un aggravamento delle patologie ortopediche da cui è affetto il ricorrente, con un quadro clinico di disautonomia di grado avanzato.
Le gravi patologie documentate in atti, riscontrate alla nostra valutazione, hanno determinato una severa riduzione dell'autonomia funzionale con necessità di assistenza continua.
Nel caso in oggetto, il complesso invalidante riscontrato nel sig.
è contraddistinto da patologie che hanno causato al predetto Pt_1
l'impossibilità di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua.
Ciò posto, si ritiene di poter riconoscere il requisito relativo al compimento degli atti quotidiani della vita e, pertanto, si può riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde quanto segue: il sig. in base alla documentazione medica in Parte_1 atti e all'esito del nostro esame clinico, risulta essere affetto dalle seguenti patologie: Esiti intervento di chirurgia vascolare per aneurisma sacciforme dell'arto addominale, fibrillazione atriale parossitica in NAO, cardiopatia ipertensiva, discopatie multiple, esiti di vertebroplastica L1-L2, crollo vertebrale di
L3, claudicatio neurogena da stenosi cervico-lombare a severo
4 impegno funzionale con instabilità statico-dinamica, psoriasi diffusa, urge incontinence.
Si tratta di un complesso invalidante che consente di riconoscere il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continuativa non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ai sensi dell'art. 1
L. 21.11.1988, n. 508, con il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data delle operazioni peritali del 17.02.2025.
Sussiste il requisito sanitario per riconoscere il soggetto invalido ultrasessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data delle operazioni peritali del 17.02.2025.
(…)
Le risultanze dell'esame clinico del sig. Parte_1 integrato dalla documentazione medica in atti consente di affermare che il ricorrente è affetto da: Esiti intervento di chirurgia vascolare per aneurisma sacciforme dell'arto addominale, fibrillazione atriale parossitica in NAO, cardiopatia ipertensiva, discopatie multiple, esiti di vertebroplastica L1-L2, crollo vertebrale di L3, claudicatio neurogena incipiente da sustenosi cervico-lombare, psoriasi diffusa, urge incontinence.
Tali patologie allo stato attuale consentono di riconoscere lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.
104/92 dalla data della domanda amministrativa dell'11.05.2023, essendo già presente a quella data una riduzione dell'autonomia funzionale, mentre non è possibile il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Preliminarmente dobbiamo riferire che la valutazione della percentuale invalidante delle patologie è effettuata ai sensi del
D.M. 05.02.1992 contenente le Tabelle indicative delle percentuali di riduzione della capacità lavorativa per le minorazioni e le malattie invalidanti. Ciò che invece deve essere valutato è
l'eventuale riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ma non si ritiene di tornare sulle percentuali
5 relative alle singole patologie, atteso che la totale invalidità è già stata riscontrata nella fase amministrativa.
Ciò che invece deve essere valutato è l'eventuale riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità e del diritto all'indennità di accompagnamento.
Il periziando presenta minorazioni fisiche integranti le condizioni previste dall'art.3 co. 3 della legge 104/92.
In base alle L. n. 18/1980 e n. 508/1988 hanno diritto all'indennità di accompagnamento tutti coloro che, totalmente inabili, si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua. Se il criterio della motricità è un requisito abbastanza definito, più controversie possono nascere sulla definizione di atti quotidiani della vita.
In questo caso, pur presentando il sig. un complesso Pt_1 patologico contraddistinto da infermità plurime coesistenti, comportanti una totale e permanente invalidità (100%), è risultato che la maggior parte di queste funzioni possono essere ancora svolte in modo autonomo.
Infatti, la deambulazione è risultata essere autonoma e allo stesso modo sono risultati i cambi posturali. Non è possibile, pertanto, ammettere il requisito della deambulazione. Per quanto attiene l'esame psichico, si descrive un quadro nella norma.
Ciò posto, non si ritiene di poter ammettere allo stato attuale neanche il secondo requisito relativo al compimento degli atti quotidiani e, pertanto, non sì può ammettere la necessità di assistenza continua.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde quanto segue: il sig. in base alla documentazione medica in Parte_1 atti e all'esito del nostro esame clinico, risulta essere affetto dalle seguenti patologie: Esiti intervento di chirurgia vascolare per aneurisma sacciforme dell'arto addominale, fibrillazione atriale parossitica in NAO, cardiopatia ipertensiva, discopatie
6 multiple, esiti di vertebroplastica L1-L2, crollo vertebrale di
L3, claudicatio neurogena incipiente da sustenosi cervico-lombare, psoriasi diffusa, urge incontinence.
Il periziando non si trova nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo e deambula autonomamente senza la necessità di accompagnatore.
Si tratta di un complesso invalidante che consente di riconoscere lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.
104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa dell'11.05.2023, mentre non è possibile il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Può concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario: esclusa la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento
(negativo), mentre sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa dell'11.05.2023».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti l'indennità di accompagnamento sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito della nuova visita peritale del 17/02/2025 è stato possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato sia all'epoca della visita eseguita in via amministrativa sia all'epoca della precedente visita peritale.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento può trovare
7 accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
Invece, alla luce delle risultanze anche della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea, nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo (già riconosciuto nella precedente fase di ATP dal CTU), può trovare accoglimento.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di condanna dell' alla erogazione della prestazione economica CP_1 richiesta, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito
ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario (v. Cass. nr. 27010 del 2018).
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.5422 del 2025
(ECLI:IT:CASS: )]. C.F._4
Invece, quelle relative alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (per l'handicap ex L. n.104/1992 valore indeterminabile non inferiore a Euro 26.000,01), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata (Euro
1.550,00) – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_1 costituito dichiaratosi anticipatario.
8 Le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' anche CP_1 in ragione del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'11/05/2023;
- condanna l' a rifondere nei confronti della parte CP_1 ricorrente le spese processuali relative alla fase di ATP, che liquida in complessivi Euro 1.550,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal 17/02/2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di merito ATP;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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