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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1095/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1095/2025 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Fabbri presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Ravenna (RA), via Punta Stilo, n. 28, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione presso la madre in Persona_1
Alfonsine (RA), via M. Gordini, n. 2/A, con conseguente diritto della madre di percepire l'eventuale assegno unico;
- disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 la somma mensile di €. 200,00 oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo di intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Ravenna ed il Tribunale di Ravenna;
- disporre che il padre abbia diritto di visita nei confronti della figlia ogni qualvolta lo vorrà, Per_1
secondo i desideri della figlia stessa e previo accordo con la madre;
pagina 1 di 2 - dare atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente all'espatrio ed autorizzano all'espatrio di
si impegnano a prestare/rinnovare il proprio consenso, ove necessario, per il rilascio dei relativi Per_1 documenti (passaporto, carta di identità), ivi compresi quelli della minore ”. Persona_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/3/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 28/4/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1095/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) spese del procedimento compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 22/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1095/2025 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Fabbri presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Ravenna (RA), via Punta Stilo, n. 28, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione presso la madre in Persona_1
Alfonsine (RA), via M. Gordini, n. 2/A, con conseguente diritto della madre di percepire l'eventuale assegno unico;
- disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 la somma mensile di €. 200,00 oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo di intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Ravenna ed il Tribunale di Ravenna;
- disporre che il padre abbia diritto di visita nei confronti della figlia ogni qualvolta lo vorrà, Per_1
secondo i desideri della figlia stessa e previo accordo con la madre;
pagina 1 di 2 - dare atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente all'espatrio ed autorizzano all'espatrio di
si impegnano a prestare/rinnovare il proprio consenso, ove necessario, per il rilascio dei relativi Per_1 documenti (passaporto, carta di identità), ivi compresi quelli della minore ”. Persona_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/3/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 28/4/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1095/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) spese del procedimento compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 22/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 2 di 2