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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 7184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 7184/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 9.7.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA AR
e da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
EL GI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni dei coniugi:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso in Due Carrare
(PD) il 23.3.1996, atto registrato al n.7, parte II, S. B, anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Due Carrare, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Padova (PD) a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2.Le spese legali di entrambi i difensori saranno a carico della IG.ra ; Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
pagina 1 di 3
1.Nulla in tema di affidamento, regime di visita e residenza dei figli, in quanto entrambi maggiorenni;
2.A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. Persona_1 CP_1 verserà al figlio stesso, a mezzo pagamento tracciato, entro il giorno 15 di ogni
[...] mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, la somma di
€ 150,00 (centocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT a partire dal mese di maggio 2026;
3.I genitori concorreranno ciascuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli come previste dal Protocollo di intesa del Tribunale di Padova del
17.01.2017 che le parti dichiarano di conoscere. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della quota del 50%, dovrà documentarle all'altro genitore. Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, qualora effettuate senza di esso.
4.I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
5.I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, e comunque connessi al vincolo coniugale.
6.Si chiede di disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato civile del per la annotazione di cui all'art. 69 DPR n. Parte_2
396/2000.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.7.2025, e premesso di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio concordatario in Due Carrare (PD) in data 23.3.1996, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.7, parte II, serie B
(correttamente, n.2, Serie A, essendo erronea l'indicazione del ricorso), anno 1996, che Per dall'unione coniugale erano nati i figli in data 29.6.1999, e in data Per_1
10.7.2004, che con decreto in data 19.6.2020 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 2 di 3 Con la sottoscrizione del ricorso i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, in data 17.6.2020, nel procedimento di separazione consensuale personale, omologata con decreto di questo
Tribunale n. cronol. 5487/2020, in data 19.6.2020.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi intercorsi fra le parti, che appaiono coerenti con la situazione reddituale rappresentata e non contrastano con l'interesse dei figli, oramai maggiorenni.
Considerato l'accordo sul punto, le spese del procedimento sono a carico di Pt_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Due Carrare (PD) in data 23.3.1996, trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.2, parte II, serie A, anno
1996;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti riportati in epigrafe;
4) pone a carico di tutte le spese del procedimento. Parte_1
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 7184/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 9.7.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA AR
e da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
EL GI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni dei coniugi:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso in Due Carrare
(PD) il 23.3.1996, atto registrato al n.7, parte II, S. B, anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Due Carrare, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Padova (PD) a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2.Le spese legali di entrambi i difensori saranno a carico della IG.ra ; Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
pagina 1 di 3
1.Nulla in tema di affidamento, regime di visita e residenza dei figli, in quanto entrambi maggiorenni;
2.A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. Persona_1 CP_1 verserà al figlio stesso, a mezzo pagamento tracciato, entro il giorno 15 di ogni
[...] mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, la somma di
€ 150,00 (centocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT a partire dal mese di maggio 2026;
3.I genitori concorreranno ciascuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli come previste dal Protocollo di intesa del Tribunale di Padova del
17.01.2017 che le parti dichiarano di conoscere. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della quota del 50%, dovrà documentarle all'altro genitore. Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, qualora effettuate senza di esso.
4.I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
5.I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, e comunque connessi al vincolo coniugale.
6.Si chiede di disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato civile del per la annotazione di cui all'art. 69 DPR n. Parte_2
396/2000.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.7.2025, e premesso di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio concordatario in Due Carrare (PD) in data 23.3.1996, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.7, parte II, serie B
(correttamente, n.2, Serie A, essendo erronea l'indicazione del ricorso), anno 1996, che Per dall'unione coniugale erano nati i figli in data 29.6.1999, e in data Per_1
10.7.2004, che con decreto in data 19.6.2020 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 2 di 3 Con la sottoscrizione del ricorso i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, in data 17.6.2020, nel procedimento di separazione consensuale personale, omologata con decreto di questo
Tribunale n. cronol. 5487/2020, in data 19.6.2020.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi intercorsi fra le parti, che appaiono coerenti con la situazione reddituale rappresentata e non contrastano con l'interesse dei figli, oramai maggiorenni.
Considerato l'accordo sul punto, le spese del procedimento sono a carico di Pt_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Due Carrare (PD) in data 23.3.1996, trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.2, parte II, serie A, anno
1996;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti riportati in epigrafe;
4) pone a carico di tutte le spese del procedimento. Parte_1
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3