Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Italo Federici Presidente est.
Raffaele Viglione Giudice
Giuseppe De Francesca Giudice nel procedimento R.G. 107-1/2024 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 ss. CCI promosso dallo
Parte 1 dott. Parte 2 dott. '
Parte 3 dott. Parte 4 , difeso dall'avv. Cosimo Buonfrate
CREDITORE CP 1
nei confronti di nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]; Controparte_2
DEBITORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento di riserva;
letto il ricorso depositato in data 24 giugno 2024 ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCI, con il quale l'istante, assumendo di vantare nei confronti di Controparte_2 un credito di € 10.845,40- come da sentenza n. 305/2024 emessa dal Giudice di Pace di Taranto-, chiedeva l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di detto debitore;
esaminati i documenti allegati al ricorso e le risultanze delle informative acquisite;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la residenza nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il debitore non risulta essere imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale e che lo stesso non si è costituito in giudizio e, conseguentemente, non si è avvalso della facoltà contemplata dall'art. 268, comma 3, CCI;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che, conseguentemente, debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCI in relazione al patrimonio del debitore;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore (C.F. Controparte 2
), nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]; C.F. 1
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Italo Federici;
NOMINA
Liquidatore il dott. Fabio Rizzo;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
si applica l'art. 10, comma 3, CCI;
ORDINA
al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione, senza indugio, a cura del liquidatore;
DISPONE
che il liquidatore provveda: ad aprire un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice al
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momento dell'acquisizione eventuale di somme di denaro;
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 comma 2, CCI, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo e alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273 CCI;
a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275 CCI, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282, comma 2, CCI, risulti rilevante ai fini della esdebitazione;
il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI;
a depositare, una volta decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura e per il caso in cui la
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procedura sia ancora aperta, una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, CCI;
a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate
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dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275, commi 5 e 6, CCI, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla 1. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del liquidatore;
ORDINA
in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.5.02 n.
115;
DISPONE
che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 272 CCI, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Italo Federici