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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025 nella causa n. 4382/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n. 107/2022, pubblicata in data 29/03/2022 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), quale genitore esercente la potestà sulla minore, C.F._1
(C.F./P.IVA: , col Persona_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. ANTONIELLO FEDERICO
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BENIGNI ANNALISA
- appellata – nonché
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_2 C.F._3 ministero/assistenza dell'Avv. SABATINO ALESSIA Conclusioni All'udienza del 27/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni
2 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta dall'odierna appellante, , quale genitore esercente la Parte_1 potestà sulla minore, nei confronti di Persona_1 CP_1
, nonché di , odierni appellati, al fine
[...] Controparte_2 di ottenere il risarcimento delle lesioni personali patite dalla minore in occasione del sinistro stradale verificatosi […] il giorno 23.07.2019, alle ore 17:30 circa, sul raccordo autostradale AV-SA […] allorquando […] venivano in collisione i veicoli Citroen, tg. FA.780. , di proprietà del Sig. e assicurato per la Controparte_2
r.c.a. con la ed a bordo del quale la minore viaggiava in Controparte_1 qualità di trasporta e l'autocarro, tg. BM.015. assicurato per la r.c.a. con la
L'evento si verificava perché il conducente dell'autocarro Controparte_5 tamponava da tergo il veicolo Citroen […] La minore, in conseguenza dell'urto, riportava lesioni personali tant'è che veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.G. Moscati” di Avellino, ove veniva riscontrato “trauma cranico commotivo, corpo estraneo nell'occhio sx e ferita alla lingua”, con disposizione di ricovero […], condannando la compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 4.067,75 in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo,, nonché al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Il teste escusso , Testimone_1 all'udienza del 20/07/2021, confermava le circostanze siccome indicate in citazione. La fattispecie rientra nella previsione dell'art. 149 Codice delle assicurazioni che stabilisce: “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, l'azione diretta di cui all'art. 149 del d.lvo 7 settembre 2005, n. 209, non è originata dal
3 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. (Cassazione n. 5928 del 2012). In ordine al quantum debeatur, secondo la tabella del danno biologico di lieve entità, di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. N. 209/2005) riportando gli importi relativi ai punti di invalidità come aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 9 gennaio 2019, ben può riconoscersi come calcolata dal ctu, dott.
[...]
sulla base della prova documentale medica allegata agli atti, la somma Persona_2 di € 2.113,44 (2,5% D.B. 31 anni), € 238,95 (5 giorni ITT), € 830,90 (35 giorni ITP
50%), € 356,10 (30 giorni ITP 25%), e € 528,36 (1/4 D.B.), per un totale di €
4.067,75. Le spese seguono la soccombenza […] (v. sentenza in atti). Avverso tale sentenza proponeva appello la medesima,
[...]
, nella indicata qualità, per i seguenti motivi: […] Parte_1
Come già ampiamente esposto nella comparsa conclusionale datata 17.01.2022 e ritualmente depositata, la sottoscritta difesa contesta integralmente il contenuto e le conclusioni cui giunge il nominato CTU, dott. ritenendo errata Persona_2 la valutazione del danno biologico…il solo trauma cranico commotivo sarebbe stato correttamente da valutarsi nella misura compresa tra il 2 ed il 4 % di IP, ciò anche alla luce delle condizioni cliniche e psichiche riferite dalla madre e ampiamente riconosciute dal nominato CTU nell'elaborato peritale. In particolare, alle pagg. 4 e 5 della consulenza, si legge quanto segue: “la bambina lamenta frequenti cefalee, disturbo del ritmo sonno/veglia con difficoltà nell'addormentamento e con risvegli frequenti notturni … episodi di fotofobia occhio sx e saltuaria dolenzia al padiglione auricolare dx (esiti cicatriziali da corpo estraneo)”. Alla luce dei predetti postumi e del corredo sintomatologico, anche e soprattutto psichico, tenuto conto della tenera età della minore, si impugna nuovamente ed integralmente la CTU a firma del dott. e si chiede Persona_2 che ne venga dichiarata la nullità, per tutto quanto anzidetto;
si chiede, altresì, il conferimento dell'incarico ad altro professionista. A pag. 5 della depositata CTU, in riferimento all'esame obiettivo della regione conca auricolare destra, il Consulente riferisce quanto segue: “presenta cicatrice piana normocromica di piccole dimensioni con ipersensibilità alla digitopressione”. Ad avviso della sottoscritta difesa, anche tale valutazione non risulta del tutto corretta tant'è che, a distanza di qualche mese dalla visita medico-legale eseguita su incarico dell'On.le Giudice, stante la persistenza della sintomatologia dolorosa del padiglione auricolare con perdita di sostanza da ferita infetta, la minore veniva sottoposta a visita
4 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi specialistica e, successivamente, ad intervento chirurgico di plastica della conca auricolare destra, come emerge da “nuovi documenti” che si producono (visita specialistica del 10.09.2022 dott. ; lettera di dimissione intervento del Per_3
21.10.2022; visita di controllo del 25.10.2022 e del 31.10.2022 dott. ; Per_3 rilievi fotografici). Per tutti i motivi innanzi esposti, si insiste nella richiesta di nomina di altro Consulente, al fine di correttamente valutare natura ed entità delle lesioni riportate dalla minore in seguito al sinistro del 23.07.2019. La medesima parte di sentenza innanzi riportata, si impugna ulteriormente in quanto, l'On.le
Giudice di prime cure, erroneamente calcola gli importi da riconoscere in favore della minore, imputando alla stessa l'età di anni 31 e Persona_1 non, correttamente, di anni 5, come si evince dalla documentazione versata in atti.
Applicando le tabelle liquidative in vigore e, tenuto conto della reale età della bambina, gli importi corretti da riconoscere sarebbero i seguenti: […] Danno biologico permanente: € 2.361,38; Invalidità temporanea totale: € 237,45;
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 831,08; Invalidità temporanea parziale al
25%: € 356,18; Totale danno biologico temporaneo: € 1.424,71; Danno morale
(25%): € 590,35 (calcolato sulla sola invalidità permanente); TOTALE GENERALE: €
4.376,44. […]. Per la conferma della sentenza insisteva l'appellata, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, stante l'inammissibilità ex
[...] art. 342 e art. 348 bis c.p.c. e in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello proposto. Si costituiva, altresì, l'altro appellato, , il Controparte_2 quale si limitava a chiedere, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della quale compagnia assicurativa garante per la Controparte_6
r.c.a. del veicolo a bordo del quale viaggiava la minore al momento del sinistro. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la
5 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, attesa la preclusione di ogni ulteriore valutazione ai sensi del pur richiamato art. 348bis c.p.c. a seguito della ritenuta maturità della causa (v. ordinanza in atti), parzialmente fondate, per le ragioni di cui in seguito, si ritengono le censure in questa sede mosse alla decisione adottata. Quanto alla eccepita nullità della CTU, giova precisare come dalla mera mancata condivisione dei relativi esiti non possa farsi discendere, come prospettato in appello, un'autentica illegittimità e/o irritualità dell'operato dell'ausiliare, che, per vero, risulta aver debitamente risposto ai rilievi formulati in prime cure dall'odierna appellante, anche circa il mancato riconoscimento - per difetto di corrispondenti ed adeguati riscontri - degli ulteriori pregiudizi, pur dedotti in quella sede, di matrice non patrimoniale derivanti dal sinistro per cui è causa. Più nel dettaglio, il consulente di parte attrice, nelle sue osservazioni alla ctu (v. e-mail del 16/11/2021) si limitava a segnalare che in ossequio alle tabelle di riferimento in vigore per le lesioni micropermanenti (G.U. n. 211 del 11.09.2003), il trauma cranico commotivo sarebbe da valutarsi nella misura compresa tra il 2 ed il 4% di IP, a fronte di un danno permanente biologico pari al 2,5%, già riconosciuto nella sua relazione dal ctu, il quale provvedeva tuttavia a dare compiuto riscontro alle suddette osservazioni in data 20/11/2021, precisando: - per quanto riguarda la valutazione del danno biologico ritengo opportuno ribadire la mia posizione espressa già nella bozza dove ho valutato il danno biologico sull'obiettività clinica attuale del paziente e sulla documentazione medica, tenendo presente anche della minima invalidità scaturita all'esito cicatriziale a carico dell'orecchio e dalla fotofobia riferita in sede di operazioni peritali; - per quanto attiene al corredo sintomatologico anche psichico non si è potuto valutare in quanto non presente nel fascicolo nessuna documentazione medica in supporto della stessa (v. relazione di CTU di cui in atti). Orbene, costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, dovendo le critiche di parte, tendenti al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, qualificarsi come mere argomentazioni difensive, inidonee a configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui Rispetto alla sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è denunciabile in sede di legittimità la palese devianza dalle
6 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, oppure l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, come tale inammissibile (Cass. n. 1652/2012). Le precisazioni del CTU supra riportate consentono, a ben guardare, di ritenere prive di pregio anche le (ulteriori) doglianze in punto di necessaria rinnovazione della consulenza per effetto della “nuova” documentazione prodotta in questa sede (v. certificati medici di cui in atti, relativi al fatto che stante la persistenza della sintomatologia dolorosa del padiglione auricolare con perdita di sostanza da ferita infetta, la minore veniva sottoposta a visita specialistica e, successivamente, ad intervento chirurgico di plastica della conca auricolare destra). Attenendo, infatti, dichiaratamente alla persistenza delle problematiche già denunziate, ed apprezzate, in prime cure anche dal medesimo CTU (v. da ultimo riportate risposte alle osservazioni), si tratterebbe di fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado, con la conseguente non ammissibilità della nuova documentazione all'uopo prodotta in questa sede, in applicazione del condiviso orientamento secondo cui Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti (Cass. Sez. 3, 27/07/2024, n. 21080). Quanto invece all'erronea valutazione dell'età della danneggiata, di anni 5, e non 31 (come specificato in sentenza) al momento del fatto, le censure di cui all'atto di appello risultano senza dubbio fondate, costituendo, in difformità da quanto sostenuto da parte appellata, un'erronea valutazione del fatto ad opera del GDP, pacificamente denunziabile in appello. In tale ottica, quindi, in applicazione di quanto sul punto ivi dedotto, in applicazione della tabella del danno biologico di lieve entità, di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005), e degli importi relativi ai punti di invalidità come aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 09.01.2019 – essendo tali i valori di cui l'appellante risulta aver espressamente richiesto l'applicazione (v. testualmente atto di appello) - dovrà riconoscersi in favore dell'odierna appellante, a titolo di danno subito, la complessiva somma di
€ 4.376,44, di cui € 2.361,38 (2,5% D.B. 5 anni), € 237,45 (5 giorni ITT), € 831,08 (35 giorni ITP 50%), € 356,18 (30 giorni ITP 25%) e € 590,35 (1/4 D.B.) (v. ancora testualmente atto di appello). Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'appello proposto dovrà riformarsi la sentenza di prime cure, condannando
7 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'odierna appellata, , al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierna appellante, , quale genitore Parte_1 esercente la potestà sulla minore, a titolo di Persona_1 risarcimento danni, della (maggior) somma di € 4.376,44, oltre interessi, che trattandosi di responsabilità extracontrattuale, andranno riconosciuti dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso e non da quello della domanda. Nel computo degli stessi, tuttavia, in base a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, che riconosce ai medesimi interessi la funzione di criterio equitativo di liquidazione dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli, dovrà farsi riferimento ad un tasso, in via equitativa da ritenersi pari all'1,5% annuo, da applicarsi non sulla somma dovuta così come determinata all'attualità, pena un'indebita locupletazione a vantaggio del creditore, ma a quella corrispondente al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie, pertanto, risulteranno dovuti gli interessi al tasso dell'1,5% inizialmente calcolati sull'importo del risarcimento come devalutato in base agli indici Istat alla data dell'illecito e quindi, anno per anno sino al momento della pronuncia di primo grado, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla medesima decisione, che se definitiva vale a determinare la conversione dell'originario debito di valore in un debito di valuta, saranno invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato, da computare al tasso legale e sino al saldo effettivo. Ragioni di completezza, anche circa le deduzioni articolate in questa sede dall'appellato, , impongono di precisare come già Controparte_2 in prime cure era stata richiesta la condanna, effettivamente avutasi e qui in alcun modo appellata sul punto, della sola compagnia convenuta (v. atto di citazione in prime cure). Sulle spese Quanto infine alle spese di lite, considerata l'assenza di impugnazione incidentale sul punto e la riforma nel (solo) quantum della sentenza appellata, esse, comprese quelle della CTU, dovranno porsi a carico della compagnia risultata soccombente, liquidandole - in applicazione delle tabelle vigenti – per il primo grado, tenuto conto del relativo valore (fino a € 5.200,00), in € 1.800,00, nonché per il presente grado, tenuto conto del relativo valore (fino a € 1.100,00), in € 662,00, fermo per entrambi i gradi l'apprezzamento altresì della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate, dovendo per converso, e per le
8 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi ragioni sin qui esposte, disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le altre parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale genitore Parte_1 esercente la potestà sulla minore nei Persona_1 confronti di , nonché di Controparte_1 CP_2
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n.
[...]
107/2022, pubblicata in data 29/03/2022 e non notificata, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'appello così come proposto e, per l'effetto, riforma in parte la sentenza impugnata condannando la , al pagamento Controparte_1 in favore di , quale genitore esercente la Parte_1 potestà sulla minore, a titolo di risarcimento danni, Persona_1 della somma di € 4.376,44, oltre interessi da computarsi nei termini di cui in parte motiva;
condanna alla rifusione in favore di Parte_2 [...]
, quale genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1
delle spese di lite, liquidate per entrambi i gradi in Persona_1 complessivi € 290,00 per spese vive documentate, ed in complessivi € 2.462,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all'avv. Federico Antoniello, dichiaratosi antistatario;
dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese dell'espletata Controparte_1
CTU, come liquidate in corso di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 27/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025 nella causa n. 4382/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n. 107/2022, pubblicata in data 29/03/2022 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), quale genitore esercente la potestà sulla minore, C.F._1
(C.F./P.IVA: , col Persona_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. ANTONIELLO FEDERICO
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BENIGNI ANNALISA
- appellata – nonché
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_2 C.F._3 ministero/assistenza dell'Avv. SABATINO ALESSIA Conclusioni All'udienza del 27/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni
2 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta dall'odierna appellante, , quale genitore esercente la Parte_1 potestà sulla minore, nei confronti di Persona_1 CP_1
, nonché di , odierni appellati, al fine
[...] Controparte_2 di ottenere il risarcimento delle lesioni personali patite dalla minore in occasione del sinistro stradale verificatosi […] il giorno 23.07.2019, alle ore 17:30 circa, sul raccordo autostradale AV-SA […] allorquando […] venivano in collisione i veicoli Citroen, tg. FA.780. , di proprietà del Sig. e assicurato per la Controparte_2
r.c.a. con la ed a bordo del quale la minore viaggiava in Controparte_1 qualità di trasporta e l'autocarro, tg. BM.015. assicurato per la r.c.a. con la
L'evento si verificava perché il conducente dell'autocarro Controparte_5 tamponava da tergo il veicolo Citroen […] La minore, in conseguenza dell'urto, riportava lesioni personali tant'è che veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.G. Moscati” di Avellino, ove veniva riscontrato “trauma cranico commotivo, corpo estraneo nell'occhio sx e ferita alla lingua”, con disposizione di ricovero […], condannando la compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 4.067,75 in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo,, nonché al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Il teste escusso , Testimone_1 all'udienza del 20/07/2021, confermava le circostanze siccome indicate in citazione. La fattispecie rientra nella previsione dell'art. 149 Codice delle assicurazioni che stabilisce: “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, l'azione diretta di cui all'art. 149 del d.lvo 7 settembre 2005, n. 209, non è originata dal
3 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. (Cassazione n. 5928 del 2012). In ordine al quantum debeatur, secondo la tabella del danno biologico di lieve entità, di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. N. 209/2005) riportando gli importi relativi ai punti di invalidità come aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 9 gennaio 2019, ben può riconoscersi come calcolata dal ctu, dott.
[...]
sulla base della prova documentale medica allegata agli atti, la somma Persona_2 di € 2.113,44 (2,5% D.B. 31 anni), € 238,95 (5 giorni ITT), € 830,90 (35 giorni ITP
50%), € 356,10 (30 giorni ITP 25%), e € 528,36 (1/4 D.B.), per un totale di €
4.067,75. Le spese seguono la soccombenza […] (v. sentenza in atti). Avverso tale sentenza proponeva appello la medesima,
[...]
, nella indicata qualità, per i seguenti motivi: […] Parte_1
Come già ampiamente esposto nella comparsa conclusionale datata 17.01.2022 e ritualmente depositata, la sottoscritta difesa contesta integralmente il contenuto e le conclusioni cui giunge il nominato CTU, dott. ritenendo errata Persona_2 la valutazione del danno biologico…il solo trauma cranico commotivo sarebbe stato correttamente da valutarsi nella misura compresa tra il 2 ed il 4 % di IP, ciò anche alla luce delle condizioni cliniche e psichiche riferite dalla madre e ampiamente riconosciute dal nominato CTU nell'elaborato peritale. In particolare, alle pagg. 4 e 5 della consulenza, si legge quanto segue: “la bambina lamenta frequenti cefalee, disturbo del ritmo sonno/veglia con difficoltà nell'addormentamento e con risvegli frequenti notturni … episodi di fotofobia occhio sx e saltuaria dolenzia al padiglione auricolare dx (esiti cicatriziali da corpo estraneo)”. Alla luce dei predetti postumi e del corredo sintomatologico, anche e soprattutto psichico, tenuto conto della tenera età della minore, si impugna nuovamente ed integralmente la CTU a firma del dott. e si chiede Persona_2 che ne venga dichiarata la nullità, per tutto quanto anzidetto;
si chiede, altresì, il conferimento dell'incarico ad altro professionista. A pag. 5 della depositata CTU, in riferimento all'esame obiettivo della regione conca auricolare destra, il Consulente riferisce quanto segue: “presenta cicatrice piana normocromica di piccole dimensioni con ipersensibilità alla digitopressione”. Ad avviso della sottoscritta difesa, anche tale valutazione non risulta del tutto corretta tant'è che, a distanza di qualche mese dalla visita medico-legale eseguita su incarico dell'On.le Giudice, stante la persistenza della sintomatologia dolorosa del padiglione auricolare con perdita di sostanza da ferita infetta, la minore veniva sottoposta a visita
4 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi specialistica e, successivamente, ad intervento chirurgico di plastica della conca auricolare destra, come emerge da “nuovi documenti” che si producono (visita specialistica del 10.09.2022 dott. ; lettera di dimissione intervento del Per_3
21.10.2022; visita di controllo del 25.10.2022 e del 31.10.2022 dott. ; Per_3 rilievi fotografici). Per tutti i motivi innanzi esposti, si insiste nella richiesta di nomina di altro Consulente, al fine di correttamente valutare natura ed entità delle lesioni riportate dalla minore in seguito al sinistro del 23.07.2019. La medesima parte di sentenza innanzi riportata, si impugna ulteriormente in quanto, l'On.le
Giudice di prime cure, erroneamente calcola gli importi da riconoscere in favore della minore, imputando alla stessa l'età di anni 31 e Persona_1 non, correttamente, di anni 5, come si evince dalla documentazione versata in atti.
Applicando le tabelle liquidative in vigore e, tenuto conto della reale età della bambina, gli importi corretti da riconoscere sarebbero i seguenti: […] Danno biologico permanente: € 2.361,38; Invalidità temporanea totale: € 237,45;
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 831,08; Invalidità temporanea parziale al
25%: € 356,18; Totale danno biologico temporaneo: € 1.424,71; Danno morale
(25%): € 590,35 (calcolato sulla sola invalidità permanente); TOTALE GENERALE: €
4.376,44. […]. Per la conferma della sentenza insisteva l'appellata, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, stante l'inammissibilità ex
[...] art. 342 e art. 348 bis c.p.c. e in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello proposto. Si costituiva, altresì, l'altro appellato, , il Controparte_2 quale si limitava a chiedere, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della quale compagnia assicurativa garante per la Controparte_6
r.c.a. del veicolo a bordo del quale viaggiava la minore al momento del sinistro. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la
5 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, attesa la preclusione di ogni ulteriore valutazione ai sensi del pur richiamato art. 348bis c.p.c. a seguito della ritenuta maturità della causa (v. ordinanza in atti), parzialmente fondate, per le ragioni di cui in seguito, si ritengono le censure in questa sede mosse alla decisione adottata. Quanto alla eccepita nullità della CTU, giova precisare come dalla mera mancata condivisione dei relativi esiti non possa farsi discendere, come prospettato in appello, un'autentica illegittimità e/o irritualità dell'operato dell'ausiliare, che, per vero, risulta aver debitamente risposto ai rilievi formulati in prime cure dall'odierna appellante, anche circa il mancato riconoscimento - per difetto di corrispondenti ed adeguati riscontri - degli ulteriori pregiudizi, pur dedotti in quella sede, di matrice non patrimoniale derivanti dal sinistro per cui è causa. Più nel dettaglio, il consulente di parte attrice, nelle sue osservazioni alla ctu (v. e-mail del 16/11/2021) si limitava a segnalare che in ossequio alle tabelle di riferimento in vigore per le lesioni micropermanenti (G.U. n. 211 del 11.09.2003), il trauma cranico commotivo sarebbe da valutarsi nella misura compresa tra il 2 ed il 4% di IP, a fronte di un danno permanente biologico pari al 2,5%, già riconosciuto nella sua relazione dal ctu, il quale provvedeva tuttavia a dare compiuto riscontro alle suddette osservazioni in data 20/11/2021, precisando: - per quanto riguarda la valutazione del danno biologico ritengo opportuno ribadire la mia posizione espressa già nella bozza dove ho valutato il danno biologico sull'obiettività clinica attuale del paziente e sulla documentazione medica, tenendo presente anche della minima invalidità scaturita all'esito cicatriziale a carico dell'orecchio e dalla fotofobia riferita in sede di operazioni peritali; - per quanto attiene al corredo sintomatologico anche psichico non si è potuto valutare in quanto non presente nel fascicolo nessuna documentazione medica in supporto della stessa (v. relazione di CTU di cui in atti). Orbene, costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, dovendo le critiche di parte, tendenti al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, qualificarsi come mere argomentazioni difensive, inidonee a configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui Rispetto alla sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è denunciabile in sede di legittimità la palese devianza dalle
6 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, oppure l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, come tale inammissibile (Cass. n. 1652/2012). Le precisazioni del CTU supra riportate consentono, a ben guardare, di ritenere prive di pregio anche le (ulteriori) doglianze in punto di necessaria rinnovazione della consulenza per effetto della “nuova” documentazione prodotta in questa sede (v. certificati medici di cui in atti, relativi al fatto che stante la persistenza della sintomatologia dolorosa del padiglione auricolare con perdita di sostanza da ferita infetta, la minore veniva sottoposta a visita specialistica e, successivamente, ad intervento chirurgico di plastica della conca auricolare destra). Attenendo, infatti, dichiaratamente alla persistenza delle problematiche già denunziate, ed apprezzate, in prime cure anche dal medesimo CTU (v. da ultimo riportate risposte alle osservazioni), si tratterebbe di fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado, con la conseguente non ammissibilità della nuova documentazione all'uopo prodotta in questa sede, in applicazione del condiviso orientamento secondo cui Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti (Cass. Sez. 3, 27/07/2024, n. 21080). Quanto invece all'erronea valutazione dell'età della danneggiata, di anni 5, e non 31 (come specificato in sentenza) al momento del fatto, le censure di cui all'atto di appello risultano senza dubbio fondate, costituendo, in difformità da quanto sostenuto da parte appellata, un'erronea valutazione del fatto ad opera del GDP, pacificamente denunziabile in appello. In tale ottica, quindi, in applicazione di quanto sul punto ivi dedotto, in applicazione della tabella del danno biologico di lieve entità, di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005), e degli importi relativi ai punti di invalidità come aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 09.01.2019 – essendo tali i valori di cui l'appellante risulta aver espressamente richiesto l'applicazione (v. testualmente atto di appello) - dovrà riconoscersi in favore dell'odierna appellante, a titolo di danno subito, la complessiva somma di
€ 4.376,44, di cui € 2.361,38 (2,5% D.B. 5 anni), € 237,45 (5 giorni ITT), € 831,08 (35 giorni ITP 50%), € 356,18 (30 giorni ITP 25%) e € 590,35 (1/4 D.B.) (v. ancora testualmente atto di appello). Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'appello proposto dovrà riformarsi la sentenza di prime cure, condannando
7 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'odierna appellata, , al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierna appellante, , quale genitore Parte_1 esercente la potestà sulla minore, a titolo di Persona_1 risarcimento danni, della (maggior) somma di € 4.376,44, oltre interessi, che trattandosi di responsabilità extracontrattuale, andranno riconosciuti dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso e non da quello della domanda. Nel computo degli stessi, tuttavia, in base a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, che riconosce ai medesimi interessi la funzione di criterio equitativo di liquidazione dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli, dovrà farsi riferimento ad un tasso, in via equitativa da ritenersi pari all'1,5% annuo, da applicarsi non sulla somma dovuta così come determinata all'attualità, pena un'indebita locupletazione a vantaggio del creditore, ma a quella corrispondente al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie, pertanto, risulteranno dovuti gli interessi al tasso dell'1,5% inizialmente calcolati sull'importo del risarcimento come devalutato in base agli indici Istat alla data dell'illecito e quindi, anno per anno sino al momento della pronuncia di primo grado, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla medesima decisione, che se definitiva vale a determinare la conversione dell'originario debito di valore in un debito di valuta, saranno invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato, da computare al tasso legale e sino al saldo effettivo. Ragioni di completezza, anche circa le deduzioni articolate in questa sede dall'appellato, , impongono di precisare come già Controparte_2 in prime cure era stata richiesta la condanna, effettivamente avutasi e qui in alcun modo appellata sul punto, della sola compagnia convenuta (v. atto di citazione in prime cure). Sulle spese Quanto infine alle spese di lite, considerata l'assenza di impugnazione incidentale sul punto e la riforma nel (solo) quantum della sentenza appellata, esse, comprese quelle della CTU, dovranno porsi a carico della compagnia risultata soccombente, liquidandole - in applicazione delle tabelle vigenti – per il primo grado, tenuto conto del relativo valore (fino a € 5.200,00), in € 1.800,00, nonché per il presente grado, tenuto conto del relativo valore (fino a € 1.100,00), in € 662,00, fermo per entrambi i gradi l'apprezzamento altresì della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate, dovendo per converso, e per le
8 Tribunale di Avellino n. 4382/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi ragioni sin qui esposte, disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le altre parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale genitore Parte_1 esercente la potestà sulla minore nei Persona_1 confronti di , nonché di Controparte_1 CP_2
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n.
[...]
107/2022, pubblicata in data 29/03/2022 e non notificata, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'appello così come proposto e, per l'effetto, riforma in parte la sentenza impugnata condannando la , al pagamento Controparte_1 in favore di , quale genitore esercente la Parte_1 potestà sulla minore, a titolo di risarcimento danni, Persona_1 della somma di € 4.376,44, oltre interessi da computarsi nei termini di cui in parte motiva;
condanna alla rifusione in favore di Parte_2 [...]
, quale genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1
delle spese di lite, liquidate per entrambi i gradi in Persona_1 complessivi € 290,00 per spese vive documentate, ed in complessivi € 2.462,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all'avv. Federico Antoniello, dichiaratosi antistatario;
dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese dell'espletata Controparte_1
CTU, come liquidate in corso di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 27/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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