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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/08/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c. disposta per l'udienza del 14/7/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 952 dell'anno 2022
TRA
, nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pezzano, Parte_1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Murri Dello Diago, giusta procura allegata in atti;
in proprio e quale Controparte_2 mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3 difeso dall'avv. Chiara Contursi, giusta procura generale alle liti;
- Opposti –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 14/7/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/2/2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 014 2021 9005102066000, notificata il 4/1/2022, con cui l' Controparte_4
le aveva richiesto il pagamento della somma di € 16.115,43, per il mancato pagamento
[...]
(anche) di cinque avvisi di addebito emessi dall' per l'importo di € 15.288,33 (avvisi di CP_2
1
addebito n. 314 2013 00080131 15000, n. 314 2015 00045103 14000, n. 314 2016 00030721
30000, n. 314 2017 00050880 84000 e n. 314 2018 00040439 42000).
L'opponente eccepiva la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione degli atti presupposti;
l'assenza del debito previdenziale contenuto negli avvisi di addebito, in quanto aveva cessato la propria attività di commerciante sin dal 28/1/2010, mentre i contributi richiesti facevano riferimento ad un periodo successivo;
l'intervenuta prescrizione delle somme dovute a causa della mancata o irrituale notifica interruttiva del credito.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo l'ammissibilità della Controparte_1 motivazione per relationem degli atti presupposti e dunque la legittimità dell'intimazione di pagamento;
la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito della pretesa contributiva nonché in ordine alla corretta notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio anche l' , deducendo che gli atti presupposti ossia gli avvisi di CP_2 addebito erano stati regolarmente notificati e che il credito era sussistente in quanto l'opponente aveva richiesto la cancellazione dall'iscrizione dalla CCIA solo il 23/4/2019.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
L'intimazione di pagamento n. 014 2021 9005102066000 è stata opposta (anche) in relazione a cinque avvisi di addebito emessi dall' , aventi ad oggetto la richiesta di contributi dovuti per gli CP_2 anni 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.
L'opponente ha eccepito preliminarmente il vizio di notifica dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione degli atti presupposti, richiamati nell'intimazione stessa.
E' pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità di una motivazione per relationem, con indicazione degli estremi dell'atto presupposto, che sia stato ritualmente notificato al contribuente, in quanto in tal caso il contribuente è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni della pretesa contributiva e dunque di difendersi. Si richiama a tal fine Cass. n. 9778/2017, che si è pronunciata in materia di cartella esattoriale, ma il principio è il medesimo: “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato…”.
Ebbene, nel caso di specie i cinque avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento non possono ritenersi ritualmente notificati.
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L' ha prodotto in giudizio le cartoline delle raccomandate con cui è stata effettuata la notifica CP_2 degli avvisi di addebito, da cui risulta che la ricorrente non ha mai ritirato le raccomandate;
infatti le notifiche risultano eseguite per compiuta giacenza. Ebbene, deve trovare applicazione il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. n. 10012/2021, secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Nel caso di specie l' non ha deposito il CAD relativo alle raccomandate inviate alla ricorrente, CP_2 sicchè non può ritenersi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito e di conseguenza l'intimazione di pagamento (in relazione agli avvisi di addebito) è nulla perché la motivazione per relationem riguarda atti non ritualmente notificati (rectius di cui non vi è prova che siano stati ritualmente notificati). Per tale ragione va dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento in relazione agli avvisi di addebito suddetto.
L'assenza di regolare notifica degli avvisi di addebito, rende fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, quanto meno in relazione ai contributi richiesti per gli anni 2012, 2014,
2015, 2016, poiché il primo atto interruttivo risale alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Invero i contributi per l'anno 2012 erano stati già richiesti con intimazione di pagamento n.
014 2018 90159559 32000, notificata il 18/12/2018, ma sempre dopo il termine di prescrizione quinquennale.
A ciò si aggiunga che l'opponente ha fornito la prova di aver svolto attività di commerciante solo dal 3/4/2009 al 28/1/2010, quando è cessata la sua attività, come risulta dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trani (doc. n. 3 allegato al ricorso); sicchè per i periodi richiesti, in assenza di prova dello svolgimento di altre attività per cui era obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Commercianti, l'opponente non era tenuta al pagamento dei contributi richiesti.
Sul punto l' ha osservato che la ditta della ricorrente è stata cancellata dalla CCIA solo nel CP_2
2019, ma, esaminando la visura prodotta, la cancellazione risulta essere avvenuta d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004.
Tale norma prevede che “Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:
a) decesso dell'imprenditore;
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b) irreperibilità dell'imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata”.
Pertanto il momento della cancellazione dal registro delle imprese è un momento presuntivo di cessazione dell'attività, che può essere superato – come nel caso di specie – dalla prova che l'attività è cessata prima e che dunque anche l'obbligo contributivo è cessato prima.
In definitiva, per tutte le ragioni innanzi indicati, l'intimazione di pagamento deve essere dichiarata nulla in relazione agli avvisi di addebito opposti;
deve altresì dichiararsi l'insussistenza di un credito contributivo dell' in relazione agli anni indicati negli avvisi di addebito. CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico delle parti opposte, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
13/2/2022 da nei confronti di e dell' , rigettata Parte_1 Controparte_5 CP_2 ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento in relazione agli avvisi di addebito richiamati in parte motiva;
2) dichiara non dovuti i contributi richiesti negli avvisi di addebito richiamati nella cartella di pagamento;
3) condanna gli enti opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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