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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3567/2024 promossa da: (C.F.: ) con il Patrocinio dell'avv. CAROLLO Parte_1 C.F._1
MARIA OPPONENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza del 13.03.2025 l'opponente ha precisato le conclusioni come da verbale;
l'opposto è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, con provvedimento 24.10.2024 reso nell'ambito del procedimento civile n. 360/23 R.G., ha revocato l'ammissione di al Patrocinio a Spese dello Stato disposta in via provvisoria e anticipata Parte_1 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (e, conseguentemente, ha respinto l'istanza di liquidazione dei compensi al difensore), sulla base della seguente motivazione:
- l'art. 127 DPR 115/02 impone al Giudice di verificare l'effettività e la permanenza dei presupposti del beneficio;
- a tal fine, l'art. 79 prevede che l'interessato documenti la sussistenza delle condizioni di reddito stabilite per l'ammissione dall'art. 76;
- a sua volta, l'art. 76, ai commi 2 e 4, chiarisce che il reddito complessivo familiare è determinato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia dell'istante, ma si tiene conto del solo reddito personale di quest'ultimo quando sono oggetto della causa, tra gli altri, i “diritti della personalità”;
- nel caso di specie, la controversia in questione aveva ad oggetto una dichiarazione giudiziale di paternità naturale, dunque non qualificabile come giudizio relativo a “diritti della personalità”;
- , tuttavia, nonostante la specifica richiesta del Tribunale, si è Parte_1 limitata a documentare i propri redditi, omettendo di fornire e documentare le informazioni
1 anagrafiche e reddituali dei componenti del suo nucleo familiare, e così precludendo l'accertamento delle condizioni di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. Avverso il decreto di revoca, ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 censurando la decisione nella parte in cui ha escluso che un procedimento di dichiarazione giudiziale della paternità sia riconducibile ai diritti della personalità e, conseguentemente, non ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta, relativa ai soli suoi redditi personali. Il , pur regolarmente notificato, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 13.03.2025 la ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Pt_1
Tribunale si è riservato la decisione. 2. L'opposizione è fondata e va accolta, dovendosi ritenere che, con la locuzione “diritti della personalità” il legislatore abbia inteso riferirsi a tutti i diritti soggettivi e inviolabili della persona, aventi fondamento costituzionale. La categoria, dunque, non comprenderebbe solamente i diritti della persona disciplinati dal Libro I Titolo I del Codice Civile in senso stretto - ossia il diritto all'integrità fisica e morale, il diritto al nome e all'identità personale, il diritto all'immagine, al decoro e alla reputazione - ma anche tutte quelle posizioni soggettive di carattere assoluto, comunque riconducibili ai predetti diritti. Fra essi rientra senz'altro l'accertamento dello status di figlio, quale declinazione del diritto all'identità personale, e quindi a vedere formalmente riconosciuto un legame biologico, con ogni conseguente effetto giuridico (anche sotto il profilo del diritto al nome). L'interpretazione estensiva – rispetto a quella restrittiva – appare maggiormente coerente con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con la ratio del beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato e della sua disciplina, ossia quella di consentire al soggetto non abbiente di agire in giudizio per la tutela di un diritto personalissimo, a prescindere dalle condizioni reddituali degli altri eventuali componenti del nucleo (che, astrattamente, potrebbero anche essere portatori di interessi in conflitto con il suo). Sulla base di quanto sopra, il provvedimento con il quale il Collegio ha revocato l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Stato deve essere annullato. Parte_1
3. Va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite, stante la sostanziale non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ANNULLA il decreto 24.10.2024 emesso nel procedimento n. 360/23 R.G. di questo Tribunale;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite. Così deciso a Reggio Emilia il 19/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
2
MARIA OPPONENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza del 13.03.2025 l'opponente ha precisato le conclusioni come da verbale;
l'opposto è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, con provvedimento 24.10.2024 reso nell'ambito del procedimento civile n. 360/23 R.G., ha revocato l'ammissione di al Patrocinio a Spese dello Stato disposta in via provvisoria e anticipata Parte_1 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (e, conseguentemente, ha respinto l'istanza di liquidazione dei compensi al difensore), sulla base della seguente motivazione:
- l'art. 127 DPR 115/02 impone al Giudice di verificare l'effettività e la permanenza dei presupposti del beneficio;
- a tal fine, l'art. 79 prevede che l'interessato documenti la sussistenza delle condizioni di reddito stabilite per l'ammissione dall'art. 76;
- a sua volta, l'art. 76, ai commi 2 e 4, chiarisce che il reddito complessivo familiare è determinato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia dell'istante, ma si tiene conto del solo reddito personale di quest'ultimo quando sono oggetto della causa, tra gli altri, i “diritti della personalità”;
- nel caso di specie, la controversia in questione aveva ad oggetto una dichiarazione giudiziale di paternità naturale, dunque non qualificabile come giudizio relativo a “diritti della personalità”;
- , tuttavia, nonostante la specifica richiesta del Tribunale, si è Parte_1 limitata a documentare i propri redditi, omettendo di fornire e documentare le informazioni
1 anagrafiche e reddituali dei componenti del suo nucleo familiare, e così precludendo l'accertamento delle condizioni di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. Avverso il decreto di revoca, ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 censurando la decisione nella parte in cui ha escluso che un procedimento di dichiarazione giudiziale della paternità sia riconducibile ai diritti della personalità e, conseguentemente, non ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta, relativa ai soli suoi redditi personali. Il , pur regolarmente notificato, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 13.03.2025 la ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Pt_1
Tribunale si è riservato la decisione. 2. L'opposizione è fondata e va accolta, dovendosi ritenere che, con la locuzione “diritti della personalità” il legislatore abbia inteso riferirsi a tutti i diritti soggettivi e inviolabili della persona, aventi fondamento costituzionale. La categoria, dunque, non comprenderebbe solamente i diritti della persona disciplinati dal Libro I Titolo I del Codice Civile in senso stretto - ossia il diritto all'integrità fisica e morale, il diritto al nome e all'identità personale, il diritto all'immagine, al decoro e alla reputazione - ma anche tutte quelle posizioni soggettive di carattere assoluto, comunque riconducibili ai predetti diritti. Fra essi rientra senz'altro l'accertamento dello status di figlio, quale declinazione del diritto all'identità personale, e quindi a vedere formalmente riconosciuto un legame biologico, con ogni conseguente effetto giuridico (anche sotto il profilo del diritto al nome). L'interpretazione estensiva – rispetto a quella restrittiva – appare maggiormente coerente con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con la ratio del beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato e della sua disciplina, ossia quella di consentire al soggetto non abbiente di agire in giudizio per la tutela di un diritto personalissimo, a prescindere dalle condizioni reddituali degli altri eventuali componenti del nucleo (che, astrattamente, potrebbero anche essere portatori di interessi in conflitto con il suo). Sulla base di quanto sopra, il provvedimento con il quale il Collegio ha revocato l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Stato deve essere annullato. Parte_1
3. Va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite, stante la sostanziale non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ANNULLA il decreto 24.10.2024 emesso nel procedimento n. 360/23 R.G. di questo Tribunale;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite. Così deciso a Reggio Emilia il 19/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
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