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Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Decreto di convalida di T.S.O.
Il Giudice tutelare SO NO, nel procedimento iscritto al n.r.g. 910/ 2025 V.G.; letta l'ordinanza n. 1 del 06.03.2025 del Sindaco del Comune di Barbona, comunicata a quest'ufficio il 07.03.2025, ore 11:12, con cui si è disposto il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) in condizioni di degenza ospedaliera nei confronti di nato a [...] il Persona_1
17.08.1971 e residente in [...] mediante ricovero presso il Dipartimento
Salute Mentale, UOP Psichiatria degli Ospedali Riuniti Padova Sud - Monselice;
letta la proposta di del 06.03.2025, a firma della dott.ssa nella quale si Pt_1 Persona_2
evidenzia che il paziente rifiuta le necessarie terapie e per lo stesso non sono possibili misure terapeutiche extra-ospedaliere; letta la convalida della proposta del 06.03.2025, a firma della dott.ssa medico Persona_3
curante;
ritenuto che
- alla luce delle attestazioni formulate dai due sanitari - sussistono nella specie i presupposti per fare luogo al trattamento sanitario obbligatorio;
considerato, in conclusione, che può essere convalidata l'ordinanza n. 1 del 06.03.2025 del Sindaco di Barbona;
considerato che
con successiva ordinanza n. 2 emessa in pari data il Sindaco, “vista la nota del
06.03.2025 ore 19.25 – assunta al protocollo generale al nr 786 di questo Comune – a firma del dott.
del Dipartimento Salute Mentale, UOP PSICHIATRIA 3, AZIENDA ULSS 6 Persona_4
EUGANEA, nella quale, “si richiede la cessazione del T.S.O., ed il proseguimento di cure volontarie in quanto non sussistono più le condizioni che richiedono il mantenimento del T.S.O.””, revocava l'ordinanza n. 1 del 06.03.2025, quindi la cessazione del ricovero coatto in regime di degenza ospedaliera di Persona_1
considerato che, a mente dell'art. 35, comma 5, ult. per., L. n. 833/1978 “Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare”; visti gli articoli 34 e 35 Legge 28 dicembre 1978, n. 833; gli artt. 1, 2 e 3 Legge 13 maggio 1978, n.
180;
p.q.m.
Convalida l'ordinanza n. 1 del 06.03.2025 del Sindaco del Comune di Barbona, comunicata a quest'ufficio il 07.03.2025, ore 11:12, con cui si è disposto il trattamento sanitario obbligatorio
(T.S.O.) in condizioni di degenza ospedaliera nei confronti di nato a [...] Persona_1
(RO) il17.08.1971 e residente in [...].
Prende atto della revoca dell'ordinanza n. 1 del 06.03.2025 e, quindi, della cessazione del ricovero coatto in regime di degenza ospedaliera di Persona_1
Manda alla Cancelleria di dare immediata comunicazione del presente provvedimento al Sindaco di
Comune di Barbona.
Rovigo, 07/03/2025
Il Giudice tutelare
SO NO