Ordinanza cautelare 21 novembre 2013
Decreto decisorio 22 dicembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 21/11/2013, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00414/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2013, proposto da:
DI PA, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Delia Santi, con domicilio eletto presso RE LE in RA, via Raffaello N. 113;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-RA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 27316 del 25 settembre 2013 con il quale l'Università degli Studi G.D'Annunzio di Chieti-RA ha comunicato al ricorrente il diniego al nulla osta richiesto per il trasferimento dal corso di laurea in Medicina presso l'Università di Arad in Romania allo stesso corso presso l'Università di Chieti; nonché del D.R. n. 506/13 del 31 luglio 2013 nella parte in cui non consente la partecipazione ai Corsi di Laurea agli studenti che non abbiano superato la prova di ammissione presso Università italiane.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-RA;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori l'avv. Francesca Carcano, su delega dell'avv. Michele Bonetti per la parte ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per l’amministrazione resistente;
Considerata che in merito alla fattispecie sussistono precedenti consolidati del C. di Stato (VI. N. 2866/2013) e di questo stesso Tribunale (ord. coll. cautelare n. 33/2013), atteso che le prove selettive attengono ai corsi, senza distinzione alcuna dell’anno di iscrizione e/o frequenza, e che le stesse servono ad assicurare la parità di condizioni,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO