Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 02/07/2025, n. 12985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12985 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 12985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3062 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
del provvedimento di revoca dell'autorizzazione permanente rep. -OMISSIS- del 13 settembre 2019, prot. QD -OMISSIS-, e dell'autorizzazione alla deroga dell'orario, rep. QD -OMISSIS- del 14 aprile 2022, prot. QD -OMISSIS-, adottato dalla Questura di Roma in data 27 dicembre 2024 e notificato in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Vista la memoria del 15 aprile 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione permanente, rep. -OMISSIS- del 13 settembre 2019, prot. QD -OMISSIS-, e dell’autorizzazione alla deroga dell’orario rep. QD -OMISSIS- del 14 aprile 2022, prot. QD -OMISSIS-, adottato dalla Questura di Roma in data 27 dicembre 2024 e notificato in pari data;
- si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al ricorso;
- con atto depositato in data 15 aprile 2025, notificato in pari data all’Amministrazione resistente, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 84, comma 1, cod. proc. amm.;
- alla camera di consiglio del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- di prendere atto dell’avvenuta formale dichiarazione di parte ricorrente di rinuncia al ricorso, ai fini dell’estinzione del giudizio;
- in considerazione della definizione in rito della controversia, che le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO