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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato Dott.ssa Manuela Velotti
Nel procedimento R.G. n. 1640/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto di liquidazione onorari ex artt. 84-170 d.P.R. 30/05/2002 n. 115 e art. 281 decies c.p.c. promosso da
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Eugenio Biondi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato come in atti (pec: Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'avv. a assistito come difensore il sig. nel procedimento con n. Parte_1 CP_2
RGAPP 4586/20; è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso CP_2
dal Tribunale di Bologna in data 31.07.2020.
In particolare, l'Avv. presentava appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. davanti al Parte_1
Tribunale del riesame a seguito del rigetto di una istanza di modifica della misura cautelare, allora in essere, da parte della Corte d'Appello di Bologna. Veniva, dunque, iscritto il procedimento con n.
RIMCP 162/21 e veniva fissata udienza in data 09.03.21, conclusasi con il rigetto della richiesta. In esito all'espletamento di tale attività, l'Avv. depositava istanza di liquidazione onorario Parte_1 presso la Corte d'Appello di Bologna in data 14.12.2023 per un importo pari a euro 1.000,00, già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese generali (15%) e CPA.
pagina 1 di 3 Con decreto del 02.10.2024, notificato il 07.10.2024, la Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di
Bologna, “considerando, in particolare, l'assenza di profili di complessità che giustifichino il discostamento dal minimo”, ha ritenuto potersi liquidare, a titolo di compenso, euro 883,00 di cui euro
158,00 per la fase di studio, euro 252,00 per la fase introduttiva ed euro 473,00 per la fase decisoria, già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
Avverso il decreto di liquidazione del compenso l'Avv. assistito dall'Avv. Eugenio Biondi, Parte_1
in data 06.11.2024, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R n. 115/2002, censurando detto provvedimento per avere la Terza Sezione Penale liquidato una somma inferiore al minimo edittale previsto dalle tabelle ministeriali del D.M. 55/2014 per i procedimenti aventi ad oggetto misure cautelari personali, rilevando come detto importo risulti del tutto inadeguato rispetto all'attività prestata, pur se di particolare semplicità, in quanto la discrezionalità del Giudice è limitata, a norma dell'art. 4 dello stesso Decreto, ad una scelta interna alla cornice individuata nel minimo con il valore medio previsto dalle tabelle diminuito del 50% e nel massimo con il valore medio aumentato dell'80%, senza possibilità di determinare l'onorario in una cifra inferiore a questi range;
ha pertanto chiesto al
Presidente della Corte di liquidargli una somma pari a euro 960,00 oltre IVA e CPA, già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, di cui euro 120,00 per la fase di studio, euro 390,00 per la fase introduttiva ed euro 450,00 per la fase decisoria.
Il , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Il ricorso è fondato.
Nella decisione impugnata, la Corte d'Appello di Bologna ha liquidato una somma che decurta di oltre il 50% il valore medio previsto dal D.M. 55/2014 per la fase introduttiva del giudizio con riferimento alle misure cautelari personali nei procedimenti penali, in violazione della disposizione di cui all'art. 12, co. 1, ultimo periodo del decreto stesso. Infatti, “ai fini della liquidazione in sede giudiziale […] del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (Cass., sent. n. 10438 del 19.04.2023).
Pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, va liquidata a titolo di onorario in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 960,00, già applicate le riduzioni di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R.
115/2002 e del 50% ex art. 12, co. 1, D.M. 55/2014 vista la particolare semplicità dell'attività svolta, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge. pagina 2 di 3 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie innanzi alla Corte d'Appello di valore fino a euro 1.100,00, ridotti del 50%.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione e in conseguente riforma del decreto opposto, liquida a titolo di onorario in favore del ricorrente Avv. la somma complessiva di euro 960,00 già Parte_1
decurtata di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e
IVA come per legge;
condanna il resistente contumace al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 336,50 per compensi, euro 125,00 per esborsi, oltre spese forfettarie (15%) e accessori.
Si comunichi.
Bologna, 07 aprile 2025
Il Presidente delegato dott.ssa Manuela Velotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato Dott.ssa Manuela Velotti
Nel procedimento R.G. n. 1640/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto di liquidazione onorari ex artt. 84-170 d.P.R. 30/05/2002 n. 115 e art. 281 decies c.p.c. promosso da
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Eugenio Biondi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato come in atti (pec: Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'avv. a assistito come difensore il sig. nel procedimento con n. Parte_1 CP_2
RGAPP 4586/20; è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso CP_2
dal Tribunale di Bologna in data 31.07.2020.
In particolare, l'Avv. presentava appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. davanti al Parte_1
Tribunale del riesame a seguito del rigetto di una istanza di modifica della misura cautelare, allora in essere, da parte della Corte d'Appello di Bologna. Veniva, dunque, iscritto il procedimento con n.
RIMCP 162/21 e veniva fissata udienza in data 09.03.21, conclusasi con il rigetto della richiesta. In esito all'espletamento di tale attività, l'Avv. depositava istanza di liquidazione onorario Parte_1 presso la Corte d'Appello di Bologna in data 14.12.2023 per un importo pari a euro 1.000,00, già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese generali (15%) e CPA.
pagina 1 di 3 Con decreto del 02.10.2024, notificato il 07.10.2024, la Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di
Bologna, “considerando, in particolare, l'assenza di profili di complessità che giustifichino il discostamento dal minimo”, ha ritenuto potersi liquidare, a titolo di compenso, euro 883,00 di cui euro
158,00 per la fase di studio, euro 252,00 per la fase introduttiva ed euro 473,00 per la fase decisoria, già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
Avverso il decreto di liquidazione del compenso l'Avv. assistito dall'Avv. Eugenio Biondi, Parte_1
in data 06.11.2024, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R n. 115/2002, censurando detto provvedimento per avere la Terza Sezione Penale liquidato una somma inferiore al minimo edittale previsto dalle tabelle ministeriali del D.M. 55/2014 per i procedimenti aventi ad oggetto misure cautelari personali, rilevando come detto importo risulti del tutto inadeguato rispetto all'attività prestata, pur se di particolare semplicità, in quanto la discrezionalità del Giudice è limitata, a norma dell'art. 4 dello stesso Decreto, ad una scelta interna alla cornice individuata nel minimo con il valore medio previsto dalle tabelle diminuito del 50% e nel massimo con il valore medio aumentato dell'80%, senza possibilità di determinare l'onorario in una cifra inferiore a questi range;
ha pertanto chiesto al
Presidente della Corte di liquidargli una somma pari a euro 960,00 oltre IVA e CPA, già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, di cui euro 120,00 per la fase di studio, euro 390,00 per la fase introduttiva ed euro 450,00 per la fase decisoria.
Il , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Il ricorso è fondato.
Nella decisione impugnata, la Corte d'Appello di Bologna ha liquidato una somma che decurta di oltre il 50% il valore medio previsto dal D.M. 55/2014 per la fase introduttiva del giudizio con riferimento alle misure cautelari personali nei procedimenti penali, in violazione della disposizione di cui all'art. 12, co. 1, ultimo periodo del decreto stesso. Infatti, “ai fini della liquidazione in sede giudiziale […] del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (Cass., sent. n. 10438 del 19.04.2023).
Pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, va liquidata a titolo di onorario in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 960,00, già applicate le riduzioni di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R.
115/2002 e del 50% ex art. 12, co. 1, D.M. 55/2014 vista la particolare semplicità dell'attività svolta, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge. pagina 2 di 3 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie innanzi alla Corte d'Appello di valore fino a euro 1.100,00, ridotti del 50%.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione e in conseguente riforma del decreto opposto, liquida a titolo di onorario in favore del ricorrente Avv. la somma complessiva di euro 960,00 già Parte_1
decurtata di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e
IVA come per legge;
condanna il resistente contumace al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 336,50 per compensi, euro 125,00 per esborsi, oltre spese forfettarie (15%) e accessori.
Si comunichi.
Bologna, 07 aprile 2025
Il Presidente delegato dott.ssa Manuela Velotti
pagina 3 di 3