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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/08/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3403 r.g.V.G. dell'anno 2024;
TRA
(avv. Falco Marcella), Parte_1
E
(avv. Falco Marcella), Controparte_1 con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile in Grottaglie (TA) il 22/08/2014 , adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione consensuale e la successiva pronunzia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza non definitiva n. 743/2024 pubblicata in data 18.12.2024 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione consensuale dei coniugi e rimetteva la causa innanzi al Giudice delegato per la successiva pronunzia di scioglimento del matrimonio civile.
Va rilevato che all'udienza camerale del 02.07.2025, le parti, aderendo alle modalità di trattazione scritta previste, hanno confermato il contenuto del ricorso ed insistito per la pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza non definitiva n. 743/2024 pubblicata il 18.12.2024 con la quale il Tribunale di Taranto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile concordatario contratto il
22/08/2014 in Grottaglie (TA) da , nata a [...] l' 08/02/1975 e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune
[...] di Grottaglie (TA) dell'anno 2014 ; n.16; p. I;
u. 1;
2. DISPONE che i rapporti patrimoniali tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25.07.2025 Il Presidente est. Martino Casavola
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3403 r.g.V.G. dell'anno 2024;
TRA
(avv. Falco Marcella), Parte_1
E
(avv. Falco Marcella), Controparte_1 con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile in Grottaglie (TA) il 22/08/2014 , adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione consensuale e la successiva pronunzia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza non definitiva n. 743/2024 pubblicata in data 18.12.2024 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione consensuale dei coniugi e rimetteva la causa innanzi al Giudice delegato per la successiva pronunzia di scioglimento del matrimonio civile.
Va rilevato che all'udienza camerale del 02.07.2025, le parti, aderendo alle modalità di trattazione scritta previste, hanno confermato il contenuto del ricorso ed insistito per la pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza non definitiva n. 743/2024 pubblicata il 18.12.2024 con la quale il Tribunale di Taranto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile concordatario contratto il
22/08/2014 in Grottaglie (TA) da , nata a [...] l' 08/02/1975 e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune
[...] di Grottaglie (TA) dell'anno 2014 ; n.16; p. I;
u. 1;
2. DISPONE che i rapporti patrimoniali tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25.07.2025 Il Presidente est. Martino Casavola
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