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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 16769/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DASSANO MARTA in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA FRANCESCA in Controparte_1 virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 29.1.2025
Per il P.M.:
“visto, esprime parere favorevole”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 Controparte_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 26.09.2023, chiedeva al Tribunale, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 473-bis 15 c.p.c., in via provvisoria, nonché inaudita altera parte di disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via Valprato n. 56/4 alla Sig.ra , nonché di Pt_1 autorizzare la stessa a richiedere all'Anagrafe del Comune di Torino il rilascio del documento di identità del minore , valido per l'espatrio, anche in caso di dissenso del padre. In Persona_1 via principale e nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
[...] chiedeva disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via Valprato n. 56/4 alla Sig.ra chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso Pt_1 introduttivo;
chiedeva, inoltre, che il sig. fosse tenuto a versare, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, la somma di € 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, autorizzarsi la sig.ra di richiedere all'Anagrafe del Comune di Torino il Pt_1 rilascio del documento di identità del minore , valido per l'espatrio, anche in caso Persona_1 di dissenso del padre.
Con decreto del 4.10.2023, il Giudice Relatore, ritenuto che non vi fossero motivi di urgenza, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 31.1.2024 (poi rinviata al 27.2.2024), mandava alle
Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza così fissata e disponeva che gli atti venissero trasmessi al P.M titolare del fascicolo RG 25337/2022 per un suo eventuale intervento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.12.2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del minore , con CP_1 Persona_1 residenza e dimora abituale presso la madre;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre
– minore enunciato in sede di comparsa di costituzione;
chiedeva, infine, quantificarsi in € 250,00 mensili il quantum del contributo al mantenimento disposto a suo carico e a favore del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
In data 24.1.2024, veniva depositata in atti relazione sociale relativa al nucleo.
All'udienza del 27.2.2024, il Giudice Relatore, sentite le parti, si riservava in punto conferimento incarico CT.
Con ordinanza del 20.3.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2024, il
Giudice Relatore rinviava all'udienza cartolare del 16.4.2024 per il conferimento incarico CT
(accettato in data 9.4.2024) In data 26.3.2024, parte ricorrente depositava in atti istanza di adozione di provvedimenti urgenti;
pertanto, con ordinanza del 4.4.2024, il Giudice Relatore, vista l'urgenza, fissava udienza di comparizione personale al 9.4.2024.
All'udienza del 9.4.2024, preso atto delle dichiarazioni delle parti, il Giudice Relatore si riservava.
Con ordinanza del 12.4.2024, il Giudice Relatore confermava l'udienza cartolare già calendarizzata al 16.4.2024.
Con ordinanza del 16.4.2024, il Giudice Relatore, preso atto dell'accettazione dell'incarico da parte del CT, fissava udienza al 22.10.2024 per disamina della CT e precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 23.5.2024, il Giudice Relatore, letta l'istanza depositata dal CT incaricato in data
10.5.2024, disponeva che la madre dovesse lasciare il minore da solo in presenza del signor Pt_1
, alternando i momenti di relazione da solo con con altri alla presenza anche dei CP_1 Per_1 nonni paterni, nonché, in punto calendario di visite padre – minore, provvedeva come da dispositivo.
In data 17.9.2024, il CT incaricato provvedeva a depositare in atti il proprio elaborato peritale.
All'udienza del 22.10.2024, il Giudice Relatore, preso atto delle dichiarazioni congiunte delle parti, assegnava loro termine assegnava alle parti termine perentorio fino al 18.11.2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire e le conclusioni congiunte nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 per memorie conclusive.
Con ordinanza del 8.1.2025, il Giudice Relatore, preso atto del mancato recepimento dell'accordo raggiunto all'udienza del 22.10.2024, fissava udienza di convocazione delle parti al 29.1.2025.
All'udienza del 29.1.2025, le parti addivenivano ad un accordo transattivo;
pertanto, il Giudice
Relatore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento, anche alla luce dell'esito dei lavori peritali svolti in corso di causa.
Le spese di CT liquidate con separato decreto collegiale sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede: DISPONE l'affidamento condiviso del minore con residenza anagrafica presso la madre;
Per_1
DISPONE ,con riferimento al calendario ordinario, come da CT che andrà a regime graduale entro i prossimi due mesi, pertanto il minore trascorrerà con il padre trascorrerà dal 7 febbraio 2025 con il seguente calendario ordinario: dal 7/2 al 10/2; dal 17/2 al 18/2; dal 22/2 al 27/2; 6/3 al 12/3; e così di seguito alternando l'intera settimana tra padre e madre;
vacanze di Natale come da calendario ordinario (Natale 2024 con la mamma) e così di seguito in alternanza di anno in anno;
vacanze di
Pasqua 2025 con il papà, ponti, compleanni del minore alternati di anno in anno;
giorno di compleanno e della festa della mamma e papà con i rispettivi genitori;
3 settimane durante le vacanze estive di cui almeno 2 consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che la madre possa tenere con sé una settimana per intero ogni 3 mesi, con Per_1 facoltà per il padre di concordare il recupero dei giorni non trascorsi con;
Per_1
DISPONE che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento diretto del figlio quando lo ha con sé; inoltre, il signor verserà alla signora un contributo di 350 euro al mese da CP_1 Pt_1 versarsi entro il 10 di ogni mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del
15.3.2016;
DÀ ATTO che il minore avrà sempre con sé il documento di identità e CF negli spostamenti;
DÀ ATTO che l'AUU sarà percepito per intero dalla madre.
Dispone che le spese di CT, già liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 16769/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DASSANO MARTA in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA FRANCESCA in Controparte_1 virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 29.1.2025
Per il P.M.:
“visto, esprime parere favorevole”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 Controparte_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 26.09.2023, chiedeva al Tribunale, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 473-bis 15 c.p.c., in via provvisoria, nonché inaudita altera parte di disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via Valprato n. 56/4 alla Sig.ra , nonché di Pt_1 autorizzare la stessa a richiedere all'Anagrafe del Comune di Torino il rilascio del documento di identità del minore , valido per l'espatrio, anche in caso di dissenso del padre. In Persona_1 via principale e nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
[...] chiedeva disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via Valprato n. 56/4 alla Sig.ra chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso Pt_1 introduttivo;
chiedeva, inoltre, che il sig. fosse tenuto a versare, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, la somma di € 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, autorizzarsi la sig.ra di richiedere all'Anagrafe del Comune di Torino il Pt_1 rilascio del documento di identità del minore , valido per l'espatrio, anche in caso Persona_1 di dissenso del padre.
Con decreto del 4.10.2023, il Giudice Relatore, ritenuto che non vi fossero motivi di urgenza, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 31.1.2024 (poi rinviata al 27.2.2024), mandava alle
Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza così fissata e disponeva che gli atti venissero trasmessi al P.M titolare del fascicolo RG 25337/2022 per un suo eventuale intervento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.12.2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del minore , con CP_1 Persona_1 residenza e dimora abituale presso la madre;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre
– minore enunciato in sede di comparsa di costituzione;
chiedeva, infine, quantificarsi in € 250,00 mensili il quantum del contributo al mantenimento disposto a suo carico e a favore del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
In data 24.1.2024, veniva depositata in atti relazione sociale relativa al nucleo.
All'udienza del 27.2.2024, il Giudice Relatore, sentite le parti, si riservava in punto conferimento incarico CT.
Con ordinanza del 20.3.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2024, il
Giudice Relatore rinviava all'udienza cartolare del 16.4.2024 per il conferimento incarico CT
(accettato in data 9.4.2024) In data 26.3.2024, parte ricorrente depositava in atti istanza di adozione di provvedimenti urgenti;
pertanto, con ordinanza del 4.4.2024, il Giudice Relatore, vista l'urgenza, fissava udienza di comparizione personale al 9.4.2024.
All'udienza del 9.4.2024, preso atto delle dichiarazioni delle parti, il Giudice Relatore si riservava.
Con ordinanza del 12.4.2024, il Giudice Relatore confermava l'udienza cartolare già calendarizzata al 16.4.2024.
Con ordinanza del 16.4.2024, il Giudice Relatore, preso atto dell'accettazione dell'incarico da parte del CT, fissava udienza al 22.10.2024 per disamina della CT e precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 23.5.2024, il Giudice Relatore, letta l'istanza depositata dal CT incaricato in data
10.5.2024, disponeva che la madre dovesse lasciare il minore da solo in presenza del signor Pt_1
, alternando i momenti di relazione da solo con con altri alla presenza anche dei CP_1 Per_1 nonni paterni, nonché, in punto calendario di visite padre – minore, provvedeva come da dispositivo.
In data 17.9.2024, il CT incaricato provvedeva a depositare in atti il proprio elaborato peritale.
All'udienza del 22.10.2024, il Giudice Relatore, preso atto delle dichiarazioni congiunte delle parti, assegnava loro termine assegnava alle parti termine perentorio fino al 18.11.2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire e le conclusioni congiunte nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 per memorie conclusive.
Con ordinanza del 8.1.2025, il Giudice Relatore, preso atto del mancato recepimento dell'accordo raggiunto all'udienza del 22.10.2024, fissava udienza di convocazione delle parti al 29.1.2025.
All'udienza del 29.1.2025, le parti addivenivano ad un accordo transattivo;
pertanto, il Giudice
Relatore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento, anche alla luce dell'esito dei lavori peritali svolti in corso di causa.
Le spese di CT liquidate con separato decreto collegiale sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede: DISPONE l'affidamento condiviso del minore con residenza anagrafica presso la madre;
Per_1
DISPONE ,con riferimento al calendario ordinario, come da CT che andrà a regime graduale entro i prossimi due mesi, pertanto il minore trascorrerà con il padre trascorrerà dal 7 febbraio 2025 con il seguente calendario ordinario: dal 7/2 al 10/2; dal 17/2 al 18/2; dal 22/2 al 27/2; 6/3 al 12/3; e così di seguito alternando l'intera settimana tra padre e madre;
vacanze di Natale come da calendario ordinario (Natale 2024 con la mamma) e così di seguito in alternanza di anno in anno;
vacanze di
Pasqua 2025 con il papà, ponti, compleanni del minore alternati di anno in anno;
giorno di compleanno e della festa della mamma e papà con i rispettivi genitori;
3 settimane durante le vacanze estive di cui almeno 2 consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che la madre possa tenere con sé una settimana per intero ogni 3 mesi, con Per_1 facoltà per il padre di concordare il recupero dei giorni non trascorsi con;
Per_1
DISPONE che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento diretto del figlio quando lo ha con sé; inoltre, il signor verserà alla signora un contributo di 350 euro al mese da CP_1 Pt_1 versarsi entro il 10 di ogni mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del
15.3.2016;
DÀ ATTO che il minore avrà sempre con sé il documento di identità e CF negli spostamenti;
DÀ ATTO che l'AUU sarà percepito per intero dalla madre.
Dispone che le spese di CT, già liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.