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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/07/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: successione
Fra:
in qualità di erede di rappresentato e Persona_1 Persona_2
difeso dall'Avv.Katia Marras , presso il cui studio sito in in
Genova, via E. De Amicis 6/7 è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante intervenuto -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Savastano , CP_1
presso il cui studio sito in Andora (SV) alla Via Aurelia 148 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante intervenuto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Genova, contrarii rejectis e previe tutte le declaratorie
1 del caso, accogliere - per i motivi dedotti nell'atto di citazione del 27 settembre 2024 - il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
618/2024 emessa dal Tribunale di Savona e pubblicata il 30 luglio
2024:
1. [In via cautelare, sospendere l'efficacia della sentenza n.
618/2024 del Tribunale di Savona
ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 cpc];
2. In via principale e nel merito, verificata la natura simulata della dichiarazione recettizia della RA e quindi Persona_2
respinta l'eccezione di assenza di legittimazione attiva
avanzata dal signor accertare e determinare la CP_1
consistenza dell'asse ereditario
dismesso morendo in data 14 giugno 2013 dalla RA Persona_3
sulla base di quanto
dichiarato, prodotto e documentato dalla conchiudente al punto IV dell'atto di citazione, in
€ 728.063,92 o altro valore meglio visto e ritenuto in corso di
causa;
3. Per l'effetto, accertare e determinare l'ammontare della quota di cui la de cuius poteva disporre;
4. Inoltre, sempre per l'effetto, accertata la violazione della quota di legittima spettante alla
conchiudente, ridurre, ai sensi di legge, le disposizioni
testamentarie prima e gli atti di
donazione poi dichiarandoli inefficaci nei confronti della
conchiudente, determinando in
€ 364.031,96 - o altro importo meglio visto e ritenuto in corso di
causa – la quota pari alla
2 metà del patrimonio a lei spettante ai sensi dell'art. 537 c.c.
essendo subentrata per
rappresentazione al padre, unico figlio della de Persona_1
cuius, con ogni
consequenziale provvedimento;
5. Ancora, data la situazione di fatto di cui ai punti IV, V e VI dell'atto di citazione, condannare
il signor alla restituzione in favore della CP_1
conchiudente, per equivalente,
dell'importo di € 179.467,02 [(€ 728.063,92 / 2 = € 364.031,96) - €
184.564,94], o altra
somma meglio vista e ritenuta in corso di causa, oltre rivalutazione
ed interessi come per legge
e/o, comunque, emettere ogni altro provvedimento volto a reintegrare
la RA
[...]
di tale valore;
Per_2
6. Infine, in considerazione della condotta tenuta dal signor
[...]
durante tutta la CP_1
vicenda di cui è causa e nella redazione della comparsa di
costituzione e risposta, condannare
l'odierno convenuto al risarcimento del danno in favore della
conchiudente da quantificare
in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c;
7. Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge del primo e del secondo grado di
giudizio “
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni diversa
istanza, eccezione e
3 deduzione:
- IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c., l'appello proposto dalla Signora
per la genericità della impugnazione e/o la Persona_2
non ragionevole probabilità di suo accoglimento e confermare quindi
in toto la sentenza impugnata.
- IN VIA PRINCIPALE
Respingere integralmente l'appello proposto dalla Signora Per_2
in quanto inammissibile, improcedibile e/o infondato in fatto
[...]
ed in diritto e confermare in toto la sentenza del Tribunale di
Savona del 30 luglio 2024 numero 618/2024.
Con vittoria di spese ed onorari professionali oltre 15% Iva e cpa
come per legge. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in data 7 giugno 2023
[...]
conveniva in giudizio al fine di far Per_2 CP_1
accertare la lesione della sua quota di legittima ed ottenere la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di €
179.467,02 od altra somma meglio vista e ritenuta.
era la nipote di e e Persona_2 Parte_1 Persona_3
figlia di , il quale nel 2002 si allontanava dalla casa Persona_1
familiare senza dare notizie di sé per 15 anni.
Nel frattempo moriva in data 18 marzo 2012 lasciando Parte_1
come eredi ab intestato la moglie e il figlio Persona_3 [...]
. Per_1
In data 6/12/2012 la RA presentava presso il Persona_2
Tribunale di Savona istanza per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità del nonno da parte del figlio Pt_1
4 di quest'ultimo, e padre dell'attrice, questo non si Per_1
presentava all'udienza e quindi la stessa accettava l'eredità Per_2
del nonno paterno.
In data 14/6/2013 decedeva in Albenga Tullia Garello, la quale redigeva testamento olografo con cui istituiva unico erede il nipote ex fratre il quale presentava dichiarazione di CP_1
successione e, in data 25/11/2013, faceva istanza presso il Tribunale
di Savona, per la fissazione di un termine per concedere a
[...]
di esercitare i suoi diritti di legittimario. Per_1
In data 11/8/2014 il suddetto Tribunale dichiarava Persona_1
decaduto dalla possibilità di esercitare i propri diritti e quindi di chiedere il 50% del patrimonio di Persona_3
Come conseguenza di ciò, ai sensi dell'articolo 467 c.c., per l'esercizio dei diritti successori, subentrava per rappresentazione la RA . Persona_2
Quest'ultima, negli anni successivi all'apertura della successione della nonna, attraversava un periodo di difficoltà dovuto ad uno stato depressivo ed all'abuso di sostanze alcoliche.
In tale periodo riceveva da varie somme di denaro, per CP_1
complessivi euro 184.564,94.
Nel novembre del 2019, ripresasi dal suo difficile stato di salute,
incaricava l'avvocato Katia Marras di presentare ricorso al
Tribunale di Savona per accedere alla documentazione riguardante l'eredità della nonna paterna.
L'attrice veniva così a conoscenza del fatto che esisteva un rapporto di conto corrente acceso presso la non inserito dal Parte_2
cugino nella dichiarazione di successione, in cui erano transitati,
fra il mese di aprile del 2011 e il mese di novembre del 2014,
importi per un totale di € 326.956,24, che entravano definitivamente
5 nella disponibilità del convenuto qualche giorno prima della morte della de cuius, oltre ad ulteriori movimentazioni avvenute fra il mese di aprile del 2013 e il mese di giugno dello stesso anno, tutte in favore del convenuto CP_1
Inoltre, sempre presso la medesima banca, l'odierna attrice rinveniva una copia di una polizza assicurativa da € 150.000,00 che inizialmente vedeva, quale designato fino ad € 100.000,00, il beneficiario , ma che la mattina del giorno 14.06.2013, Persona_1
alle ore 11:45, prima della morte della de cuius, quest'ultimo veniva sostituito con il nominativo di CP_1
Quindi l'attrice sosteneva che tali somme dovessero essere conteggiate al fine di calcolare la quota di legittima insieme ai beni immobili – per un valore di euro 290.050,00 – e ai beni mobili
(denaro, titoli e obbligazioni detenute presso Banca Carige), per un totale di euro 728.063,92.
Perciò chiedeva di essere reintegrata nella quota del 50% dell'asse ereditario, pari ad euro 364.031,96, sottraendo a tale cifra le somme già ricevuto dal cugino nel corso del tempo, e cioè euro 184.564,94.
In sostanza chiedeva la restituzione di euro 179.968,04.
2.Si costituiva il convenuto il quale rilevava che CP_1
in data 2/4/2014, nelle more della pendenza del termine fissato per per accettare l'eredità, le parti oggi in causa Persona_1
sottoscrivevano una scrittura privata di transazione al fine di risolvere e definire bonariamente ogni controversia derivante da eventuali pregiudizi sui diritti alla stessa spettanti che la RA
, subentrata al proprio padre per rappresentazione, avrebbe Per_2
potuto subire a causa del suddetto testamento olografo. Con tale accordo, , con riguardo all'atto di vendita del 5.02.2014 Persona_2
a rogito del Notaio Savastano di Andora avente ad oggetto l'immobile
6 in via Patrioti n.3/int. 9, dichiarava di accettare l'importo di
Euro 50.000,00 in conto della somma che a quest'ultima sarebbe spettata nell'eventualità in cui il signor non avesse Persona_1
accettato l'eredità nel termine stabilito dal Giudice.
L'attrice, dal canto suo, si era impegnata nella medesima scrittura a garantirlo e manlevarlo da ogni responsabilità in caso di eventuale accettazione da parte del padre.
Inoltre il convenuto rilevava che successivamente:
- in occasione della alienazione dell'immobile adibito ad uso box sito nel Condominio “San Giacomo” in Albenga alla piazza Matteotti
al prezzo di € 22.000,00, aveva dichiarato di prestare Persona_2
piena acquiescenza al testamento olografo del 3.05.2013 “rinunciando espressamente ad ogni eccezione o riserva, così come ad ogni azione di riduzione nei confronti dell'erede testamentario”;
- in occasione della vendita del 28.10.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in via Patrioti n.3 per il prezzo di € 175.000,00,
l'attrice aveva espressamente rinunciato ad “ogni azione o riserva,
così come ad ogni azione di riduzione nei confronti dell'erede testamentario”;
Quindi sosteneva che fosse chiara l'intenzione della RA
[...]
di rinunciare ad impugnare il testamento olografo della nonna Per_2
paterna, prestando piena acquiescenza a detto titolo nei citati ed allegati atti pubblici, con espressa rinuncia ad ogni eccezione e/o riserva verso di esso ed, in particolare, ad ogni azione di riduzione nei confronti del cugino CP_1
Quest'ultimo sottolineava tra l'altro che, pur senza nulla riconoscere, mosso da uno spirito di compassione avesse effettuato nei confronti della cugina alcune elargizioni, a titolo di prestiti a lungo termine, per i seguenti importi: euro 15.000 con bonifico
7 del 3/11/2015; euro 15.000 con bonifico del 4/11/2015; euro 12.100
con bonifico del 23/11/2015; euro 5.500 con bonifico del 17/7/2015,
tutti al fine di venire in contro al periodo difficile della cugina e con l'auspicio di vederseli restituiti.
Dichiarava poi di aver ricevuto procura notarile al fine movimentare il conto della propria zia e che quindi gli atti dispositivi compiuti quando la zia era ancora in vita, compreso il cambio di nominativo del beneficiario della polizza della fossero Parte_2
pienamente legittimi.
In via subordinata, il convenuto asseriva che le somme spettanti al beneficiario della polizza assicurativa fossero dovute in virtù del contratto di assicurazione e non per motivi successori, con conseguente necessità di stralcio di detta voce dall'asse ereditario. Infine, in virtù degli asseriti prestiti, il convenuto ne chiedeva in via riconvenzionale la restituzione.
3.In sede di prima memoria l'attrice affermava di non aver mai rinunciato ad ogni pretesa relativa all'eredità della nonna e negava che vi fossero state donazioni o prestiti in proprio favore dalla controparte, in quanto la dicitura “prestito” nella causale dei bonifici fosse solo un artifizio posto in essere dalla controparte in occasione del periodo della propria malattia, al solo scopo di precostituirsi una giustificazione.
Quindi in via di reconventio reconventionis formulava domanda di accertamento della natura simulata della sua dichiarazione recettizia e subordinatamente di ingiustificato arricchimento.
4.Con sentenza n. 618/2024, il Tribunale di Savona rigettava sia la domanda complessivamente formulata dall'attrice che la Persona_2
domanda riconvenzionale formulata dal signor CP_1
8 condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite Persona_2
in favore della controparte.
A sostegno della propria decisione il giudice di primo grado riteneva, dopo un'analisi complessiva dei documenti versati in atti,
che l'attrice, pienamente consapevole della totale pretermissione dal conseguimento della legittima – avesse più volte rinunciato espressamente all'azione di riduzione sia nei confronti del terzo che dell'erede testamentario.
Aveva dichiarato inoltre non accoglibile la domanda di simulazione della dichiarazione recettizia in quanto trattandosi di domanda formulata dalla parte che aveva posto in essere la rinuncia e non da un terzo estraneo al negozio, essa poteva essere provata solo con la produzione di una controdichiarazione scritta. Inoltre il fatto che il convenuto avesse effettuato dei versamenti successivamente alla manifestazione di tale volontà abdicativa, non avrebbe assunto valore dimostrativo, potendo la rinunzia all'azione di riduzione assumere anche carattere oneroso, giustificandosi così
l'importo di € 184.564,94 successivamente corrisposto.
Parimenti non accoglibile era stata ritenuta la domanda di ingiustificato arricchimento.
Quanto alla domanda riconvenzionale del signor il CP_1
Tribunale non la riteneva meritevole di accoglimento in quanto ove in giudizio si chieda la restituzione di una somma di denaro conferita a titolo di mutuo, l'attore deve fornire la prova rigorosa non solo del versamento ma anche della pattuizione del diritto alla restituzione dell'importo.
5, impugnava la sentenza sulla base dei seguenti motivi Persona_2
di appello.
Primo motivo di appello.
9 Le circostanze sulla base delle quali il Tribunale aveva dedotto la rinuncia all'azione di riduzione da parte della stessa, in realtà
dimostravano la chiara ed evidente volontà di di Persona_2
ottenere da tutto quanto le spettava dalla successione CP_1
di : Persona_3
- nella scrittura privata del 2014 accettava la somma Persona_2
di € 50.000,00 a titolo di legittima per tale vendita, ritenendosi soddisfatta con tale importo, solo ed esclusivamente in riferimento a detta vendita;
- quanto alle dichiarazioni di rinuncia della , inserite Persona_2
dai Notai, nei due atti di vendita del 10 luglio 2015 e del 28
ottobre 2015, venivano consigliate ed inserite dai Notai, nelle parti inerenti alle provenienze ventennali degli immobili compravenduti,
per garantire i terzi acquirenti da azioni future, che avrebbero potuto danneggiarli.
Inoltre, la volontà di di ottenere quanto alla stessa Persona_2
dovuto a titolo di legittima, sarebbe emerso dal comportamento dalla stessa tenuto dopo aver ricevuto i pagamenti dal cugino. Infatti,
la stessa aveva chiesto l'autorizzazione ad accedere alle dichiarazioni di successione per verificare se la somma ricevuta fosse sufficiente a coprire la quota di legittima;
aveva chiesto alla gli estratti conto della RA Parte_2 Persona_3
e aveva chiesto un incontro con il cugino al fine di CP_1
discutere proprio dei suoi diritti successori e anche in tale sede il non eccepiva l'intervenuta rinuncia all'azione CP_1
di riduzione.
Secondo motivo di appello
affermava che le dichiarazioni unilaterali simulate tra Persona_2
ed sono solo quelle contenute negli atti Persona_2 CP_1
10 notarili di vendita del 10 luglio 2015 e del 28 ottobre 2015 e che quanto alla simulazione le disposizioni applicabili ai contratti si applicavano altresì alle dichiarazioni unilaterali recettizie. Da
ciò derivava che tali simulazioni, avevano il carattere dell'assolutezza, nel senso di non essere sostituite da
contro
-
dichiarazioni di diverso tenore;
che le dichiarazioni venivano recepite dal al fine di raggirare la cugina e avere CP_1
uno strumento per bloccare le sue richieste;
che le limitazioni previste dall'art. 1417 c.c. all'ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva, in ambito di negozio simulato, sono dirette alla tutela esclusiva degli interessi privati e non possono essere rilevate d'ufficio dal Giudice;
Terzo motivo di appello.
Oltre all'erronea statuizione di cui sopra circa l'impossibilità di provare la simulazione se non con una
contro
-dichiarazione, il
Tribunale affermava l'assenza di gravità ed inequivocabilità dell'argomento presuntivo fornito dall'odierna appellante –
costituito dai versamenti successivi alla manifestazione della presunta volontà abdicativa della – sostenendo che la Per_2
rinuncia possa assumere anche carattere oneroso.
Sosteneva l'appellante che non è mai emerso nessun profilo corrispettivo degli importi versati dal signor CP_1
In via istruttoria insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie già dedotte e formulate in primo grado ed in particolare:
1. Prova per interrogatorio formale e per testi di cui all'atto di citazione del 6 giugno 2023 pagina 13 e alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc del 10 novembre 2023;
2. Ordine di esibizione ex art. 201 cpc di cui all'atto di citazione del 6 giugno 2023 pagina 13;
11 3. CTU per la quantificazione dell'asse ereditario di cui all'atto di citazione del 6 giugno 2023 pagina 13.
6.Si costituisce il quale, sui motivi di impugnazione CP_1
di controparte, rilevava che vi fosse una totale assenza di interesse ad agire della stanti le dichiarazioni di acquiescenza Persona_2
al testamento olografo. Riteneva che l'effetto giuridico dell'acquiescenza sia sempre quello di accettazione dell'atto da parte di chi sarebbe legittimato ad impugnarlo e la conseguente decadenza dal potere di agire in tal senso;
quindi, invoca l'articolo
329 c.p.c. che l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, ne esclude la proponibilità.
Nel caso di specie pertanto la RA con le dichiarazioni Per_2
nei rogiti notatili aveva espresso la propria intenzione di rinunciare espressamente ad ogni eccezione o riserva, così come ad ogni azione di riduzione nei confronti dell'erede testamentario, risolvendo in via transattiva ogni eventuale controversia potenzialmente derivante dal testamento olografo. La conseguenza sarebbe perciò l'inammissibilità dell'appello per assenza di interesse ad agire e legittimazione ad agire.
Suicidatasi si costituiva l'erede Persona_2 Persona_1
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 12 giugno 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7.Il primo motivo di appello è infondato.
Premesso che è pacifico che il testamento della de cuius ledeva la quota di legittima della nipote subentrata al padre Persona_2
12 per rappresentazione, del patrimonio immobiliare della de cuius risultano essere stati venduti tre immobili. Persona_3
Il primo, di cui l'erede in base alla successione CP_1
testamentaria era unico proprietario fu venduto il 5 febbraio 2014
in un momento in cui non era ancora chiaro se il figlio della de cuius e padre di avrebbe accettato o eno Persona_1 Persona_2
l'eredità .
In relazione a tale atto e stipulavano Persona_2 CP_1
una transazione in cui, premessa la situazione le parti si accordavano che riceveva 50.000,00 € in conto di quello Persona_2
che le sarebbe eventualmente spettato se non avesse Persona_1
accettato l'eredità e nulla poteva pretendere da in CP_1
relazione alla vendita di tale immobile.
Si noti che il prezzo di vendita in atto era di 130.000,00 Euro e quindi l'importo dato a che in quel momento non era Persona_2
erede in quanto poteva ancora accettare il padre, era inferiore a quanto le sarebbe spettato (65.000,00 Euro) in base alla quota di legittima.
Questa prima transazione fatta quindi quando non era Persona_2
ancora chiamata all'eredità era già un indice della sua volontà di non avanzare rivendicazioni se avesse ricevuto un qualche compenso in denaro.
Risultano poi due successive vendite avvenute entrambe dopo che non aveva accettato l'eredità e per rappresentazione Persona_1
era chiamata all'eredità come legittimaria pretermessa: Persona_2
-la prima il 10 luglio 2015 ;
-la seconda il 25 ottobre 2015.
13 In entrambi gli atti alla compravendita partecipa come venditrice anche in qualità di comproprietaria per un quarto per Persona_2
successione dal nonno Parte_1
In entrambi gli atti notarili vi è una clausola in cui Persona_2
dichiara di dare piena acquiescenza e di rinunciare ad ogni domanda di riduzione per lesione della sua quota di legittima.
Questa è la clausola nel contratto del 10 luglio 2015 ed identica clausola è presente nel contratto dell'ottobre 2015.
14 In base agli atti vi è dunque una ripetuta, espressa e formale acquiescenza al testamento e rinuncia a esercitare l'azione di riduzione della lesione di legittima da parte di Persona_2
Né vi è contrasto di questa rinuncia con la prima transazione né
con i con i ripetuti versamenti fatti da in quanto CP_1
15 emerge una coerente volontà di di disinteressarsi ad Persona_2
esercitare i suoi diritti ereditari in presenza di un supporto economico da parte del cugino che complessivamente è ammontato alla non modica cifra di 184.564,94 Euro e sulla cui non ripetibilità è
sceso il giudicato.
Il fatto che poi abbia fatto successive indagini Persona_2
bancarie per accertare il reale valore dell'asse ereditario tenendo conto anche del patrimonio mobiliare non fa certo venire meno ex posto la sua formale rinuncia,
Si ribadisce in proposito infine che è sceso il giudicato sulla statuizione della sentenza di primo grado che in questa causa non è
mai stata formulata da alcuna domanda di annullamento Persona_2
degli atti di transazione o di rinuncia ad esercitare l'azione di riduzione o per incapacità naturale o per errore o dolo.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Parte appellante sostiene che le due dichiarazioni fatte in sede notarile sarebbero state simulate solo per rendere tranquilli gli acquirenti tenendoli immuni da una eventuale azione di riduzione e che rientravano nel piano del cugino per raggirarla.
Si tratterebe inoltre di dichiarazioni unilaterali anche ai fini probatori.
Si osserva che, visto che la non ha mai coinvolto i due Per_2
acquirenti nell'accertamento della simulazione della rinuncia, che anzi dà per scontato che fossero ignari dell'asserita simulazione,
e che non chiede l'accertamento della simulazione della dichiarazione nei loro confronti, non è chiaro quale sarebbe stato l'accordo dissimulato.
16 Manca poi qualsiasi controdichiarazione scritta essendo la rinuncia all'eredità fatta nell'ambito di un atto di compravendita immobiliare per cui è rpevista la forma scritta ad substantiam.
Questo in base al combinato disposto degli articoli 2722 c.c. (“
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”) e 2729 c.c., che esclude negli stessi casi la prova per presunzioni, e non ricorrendo nessuna delle fattispecie di cui all'0art. 2724 c.c. .
Infatti sia che si inserisca la rinuncia all'azione di riduzione,
atto pacificamente strettamente personale, nell'ambito delle pattuizioni del contratto di compravendita ai fini della garanzia che deve dare il venditore, sia che la si inquadri come dichiarazione unilaterale recettizia autonoma fatta in forma scritta sarebbe necessaria la contro dichiarazione.
Inoltre l'inammissibilità di una prova dedotta da una parte rientra nei poteri del giudice non essendo necessaria un aspecifica eccezione di parte.
Ma anche diversamente opinando si osserva che i capitoli di prova dedotti da parte appellante in primo grado sono inammissibili.
L'unico capitolo dedotto in atto di citazione è inammissibile in quanto documentale.
I capitoli dedotti nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c
.con solo con una indicazione di una sola testimone, che si dice essere stata presente agli atti notarili pur non risultando dagli stessi, appaiono generici nel loro contenuto ed inidonei a spiegare
17 la pattuizione intercorse fra le parti e perché non Persona_2
abbia esercitato l'azione di riduzione o fatto comunque una nuova transazione sull'intera eredità.
Questi i capitoli di prova:
“1. Vero che, venuta a conoscenza del testamento della RA Per_3
, la RA
[...] [...]
manifestò subito la volontà di far valere i propri diritti Per_2
ereditari;
2. Vero che, i pagamenti eseguiti dal signor in data CP_1
8 aprile 2015, 20 luglio 2015,
28 luglio 2015, 4 novembre 2015, 5 novembre 2015, 24 novembre 2015
e 14 luglio 2016
riguardavano tutti somme dovute alla RA per la Persona_2
successione della nonna
paterna;
3. Vero che, la RA aveva la delega sul Conto Corrente Parte_3
Carige n. 2018280 intestato
alla RA;
Persona_2
4. Vero che, la RA ha sempre vissuto con la madre, Persona_2
RA ; Parte_3
5. Vero che, la RA è sempre stata mantenuta dalla Persona_2
madre e sostenuta dai nonni
materni signori e Persona_4 Persona_5
6. Vero che, la RA ha avuto contatti con il signor Persona_2
solo in CP_1
riferimento alla successione della nonna paterna, Persona_3
7. Vero che, la RA accompagnava la RA Parte_3 [...]
dal Notaio in data 15 Per_2
18 luglio 2015 e 28 ottobre 2015 in occasione delle vendite dei due
immobili oggetto della successione
della RA;
Persona_3
8. Vero che, stipulati gli atti di vendita in data 15 luglio 2015 e
28 ottobre 2015, la RA
[...]
si accordava con il signor in merito al Per_2 CP_1
pagamento rateizzato da parte di
quest'ultimo degli importi dovuti a titolo di legittima;
9. Vero che, mai la RA chiedeva un prestito al Persona_2
signor ; CP_1
10. Vero che, il signor era a conoscenza dello stato CP_1
depressivo della RA ” Persona_2
Il terzo motivo di appello è infondato.
I pagamenti ricevuti non sono un indizio della simulazione della rinuncia ma anzi coordinati con il contenuto della prima transazione sono la prova che la rinuncia all'azione di riduzione era vera dietro il pagamento di alcune somme da parte dell'appellato.
Del resto la rinuncia permetteva alla di evitare di sostenere Per_2
tutta una serie di costi e di oneri fiscale.
Essendo infondati tutti e tre i motivi posti alla base dell'appello lo stesso deve essere respinto.
Circa le spese del grado di appello tenendo conto dei rapporti familiari fra le parti e degli aspetti umani della vita della defunta appellante, si ritiene di compensare le spese del grado.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
19 Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da a cui in qualità di Persona_2
erede è subentrato contro la sentenza del Tribunale Persona_1
di Savona n. 618 del 30 luglio 2024 respinge l'appello e conferma
la sentenza di primo grado.
Spese del giudizio di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: successione
Fra:
in qualità di erede di rappresentato e Persona_1 Persona_2
difeso dall'Avv.Katia Marras , presso il cui studio sito in in
Genova, via E. De Amicis 6/7 è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante intervenuto -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Savastano , CP_1
presso il cui studio sito in Andora (SV) alla Via Aurelia 148 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante intervenuto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Genova, contrarii rejectis e previe tutte le declaratorie
1 del caso, accogliere - per i motivi dedotti nell'atto di citazione del 27 settembre 2024 - il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
618/2024 emessa dal Tribunale di Savona e pubblicata il 30 luglio
2024:
1. [In via cautelare, sospendere l'efficacia della sentenza n.
618/2024 del Tribunale di Savona
ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 cpc];
2. In via principale e nel merito, verificata la natura simulata della dichiarazione recettizia della RA e quindi Persona_2
respinta l'eccezione di assenza di legittimazione attiva
avanzata dal signor accertare e determinare la CP_1
consistenza dell'asse ereditario
dismesso morendo in data 14 giugno 2013 dalla RA Persona_3
sulla base di quanto
dichiarato, prodotto e documentato dalla conchiudente al punto IV dell'atto di citazione, in
€ 728.063,92 o altro valore meglio visto e ritenuto in corso di
causa;
3. Per l'effetto, accertare e determinare l'ammontare della quota di cui la de cuius poteva disporre;
4. Inoltre, sempre per l'effetto, accertata la violazione della quota di legittima spettante alla
conchiudente, ridurre, ai sensi di legge, le disposizioni
testamentarie prima e gli atti di
donazione poi dichiarandoli inefficaci nei confronti della
conchiudente, determinando in
€ 364.031,96 - o altro importo meglio visto e ritenuto in corso di
causa – la quota pari alla
2 metà del patrimonio a lei spettante ai sensi dell'art. 537 c.c.
essendo subentrata per
rappresentazione al padre, unico figlio della de Persona_1
cuius, con ogni
consequenziale provvedimento;
5. Ancora, data la situazione di fatto di cui ai punti IV, V e VI dell'atto di citazione, condannare
il signor alla restituzione in favore della CP_1
conchiudente, per equivalente,
dell'importo di € 179.467,02 [(€ 728.063,92 / 2 = € 364.031,96) - €
184.564,94], o altra
somma meglio vista e ritenuta in corso di causa, oltre rivalutazione
ed interessi come per legge
e/o, comunque, emettere ogni altro provvedimento volto a reintegrare
la RA
[...]
di tale valore;
Per_2
6. Infine, in considerazione della condotta tenuta dal signor
[...]
durante tutta la CP_1
vicenda di cui è causa e nella redazione della comparsa di
costituzione e risposta, condannare
l'odierno convenuto al risarcimento del danno in favore della
conchiudente da quantificare
in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c;
7. Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge del primo e del secondo grado di
giudizio “
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni diversa
istanza, eccezione e
3 deduzione:
- IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c., l'appello proposto dalla Signora
per la genericità della impugnazione e/o la Persona_2
non ragionevole probabilità di suo accoglimento e confermare quindi
in toto la sentenza impugnata.
- IN VIA PRINCIPALE
Respingere integralmente l'appello proposto dalla Signora Per_2
in quanto inammissibile, improcedibile e/o infondato in fatto
[...]
ed in diritto e confermare in toto la sentenza del Tribunale di
Savona del 30 luglio 2024 numero 618/2024.
Con vittoria di spese ed onorari professionali oltre 15% Iva e cpa
come per legge. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in data 7 giugno 2023
[...]
conveniva in giudizio al fine di far Per_2 CP_1
accertare la lesione della sua quota di legittima ed ottenere la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di €
179.467,02 od altra somma meglio vista e ritenuta.
era la nipote di e e Persona_2 Parte_1 Persona_3
figlia di , il quale nel 2002 si allontanava dalla casa Persona_1
familiare senza dare notizie di sé per 15 anni.
Nel frattempo moriva in data 18 marzo 2012 lasciando Parte_1
come eredi ab intestato la moglie e il figlio Persona_3 [...]
. Per_1
In data 6/12/2012 la RA presentava presso il Persona_2
Tribunale di Savona istanza per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità del nonno da parte del figlio Pt_1
4 di quest'ultimo, e padre dell'attrice, questo non si Per_1
presentava all'udienza e quindi la stessa accettava l'eredità Per_2
del nonno paterno.
In data 14/6/2013 decedeva in Albenga Tullia Garello, la quale redigeva testamento olografo con cui istituiva unico erede il nipote ex fratre il quale presentava dichiarazione di CP_1
successione e, in data 25/11/2013, faceva istanza presso il Tribunale
di Savona, per la fissazione di un termine per concedere a
[...]
di esercitare i suoi diritti di legittimario. Per_1
In data 11/8/2014 il suddetto Tribunale dichiarava Persona_1
decaduto dalla possibilità di esercitare i propri diritti e quindi di chiedere il 50% del patrimonio di Persona_3
Come conseguenza di ciò, ai sensi dell'articolo 467 c.c., per l'esercizio dei diritti successori, subentrava per rappresentazione la RA . Persona_2
Quest'ultima, negli anni successivi all'apertura della successione della nonna, attraversava un periodo di difficoltà dovuto ad uno stato depressivo ed all'abuso di sostanze alcoliche.
In tale periodo riceveva da varie somme di denaro, per CP_1
complessivi euro 184.564,94.
Nel novembre del 2019, ripresasi dal suo difficile stato di salute,
incaricava l'avvocato Katia Marras di presentare ricorso al
Tribunale di Savona per accedere alla documentazione riguardante l'eredità della nonna paterna.
L'attrice veniva così a conoscenza del fatto che esisteva un rapporto di conto corrente acceso presso la non inserito dal Parte_2
cugino nella dichiarazione di successione, in cui erano transitati,
fra il mese di aprile del 2011 e il mese di novembre del 2014,
importi per un totale di € 326.956,24, che entravano definitivamente
5 nella disponibilità del convenuto qualche giorno prima della morte della de cuius, oltre ad ulteriori movimentazioni avvenute fra il mese di aprile del 2013 e il mese di giugno dello stesso anno, tutte in favore del convenuto CP_1
Inoltre, sempre presso la medesima banca, l'odierna attrice rinveniva una copia di una polizza assicurativa da € 150.000,00 che inizialmente vedeva, quale designato fino ad € 100.000,00, il beneficiario , ma che la mattina del giorno 14.06.2013, Persona_1
alle ore 11:45, prima della morte della de cuius, quest'ultimo veniva sostituito con il nominativo di CP_1
Quindi l'attrice sosteneva che tali somme dovessero essere conteggiate al fine di calcolare la quota di legittima insieme ai beni immobili – per un valore di euro 290.050,00 – e ai beni mobili
(denaro, titoli e obbligazioni detenute presso Banca Carige), per un totale di euro 728.063,92.
Perciò chiedeva di essere reintegrata nella quota del 50% dell'asse ereditario, pari ad euro 364.031,96, sottraendo a tale cifra le somme già ricevuto dal cugino nel corso del tempo, e cioè euro 184.564,94.
In sostanza chiedeva la restituzione di euro 179.968,04.
2.Si costituiva il convenuto il quale rilevava che CP_1
in data 2/4/2014, nelle more della pendenza del termine fissato per per accettare l'eredità, le parti oggi in causa Persona_1
sottoscrivevano una scrittura privata di transazione al fine di risolvere e definire bonariamente ogni controversia derivante da eventuali pregiudizi sui diritti alla stessa spettanti che la RA
, subentrata al proprio padre per rappresentazione, avrebbe Per_2
potuto subire a causa del suddetto testamento olografo. Con tale accordo, , con riguardo all'atto di vendita del 5.02.2014 Persona_2
a rogito del Notaio Savastano di Andora avente ad oggetto l'immobile
6 in via Patrioti n.3/int. 9, dichiarava di accettare l'importo di
Euro 50.000,00 in conto della somma che a quest'ultima sarebbe spettata nell'eventualità in cui il signor non avesse Persona_1
accettato l'eredità nel termine stabilito dal Giudice.
L'attrice, dal canto suo, si era impegnata nella medesima scrittura a garantirlo e manlevarlo da ogni responsabilità in caso di eventuale accettazione da parte del padre.
Inoltre il convenuto rilevava che successivamente:
- in occasione della alienazione dell'immobile adibito ad uso box sito nel Condominio “San Giacomo” in Albenga alla piazza Matteotti
al prezzo di € 22.000,00, aveva dichiarato di prestare Persona_2
piena acquiescenza al testamento olografo del 3.05.2013 “rinunciando espressamente ad ogni eccezione o riserva, così come ad ogni azione di riduzione nei confronti dell'erede testamentario”;
- in occasione della vendita del 28.10.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in via Patrioti n.3 per il prezzo di € 175.000,00,
l'attrice aveva espressamente rinunciato ad “ogni azione o riserva,
così come ad ogni azione di riduzione nei confronti dell'erede testamentario”;
Quindi sosteneva che fosse chiara l'intenzione della RA
[...]
di rinunciare ad impugnare il testamento olografo della nonna Per_2
paterna, prestando piena acquiescenza a detto titolo nei citati ed allegati atti pubblici, con espressa rinuncia ad ogni eccezione e/o riserva verso di esso ed, in particolare, ad ogni azione di riduzione nei confronti del cugino CP_1
Quest'ultimo sottolineava tra l'altro che, pur senza nulla riconoscere, mosso da uno spirito di compassione avesse effettuato nei confronti della cugina alcune elargizioni, a titolo di prestiti a lungo termine, per i seguenti importi: euro 15.000 con bonifico
7 del 3/11/2015; euro 15.000 con bonifico del 4/11/2015; euro 12.100
con bonifico del 23/11/2015; euro 5.500 con bonifico del 17/7/2015,
tutti al fine di venire in contro al periodo difficile della cugina e con l'auspicio di vederseli restituiti.
Dichiarava poi di aver ricevuto procura notarile al fine movimentare il conto della propria zia e che quindi gli atti dispositivi compiuti quando la zia era ancora in vita, compreso il cambio di nominativo del beneficiario della polizza della fossero Parte_2
pienamente legittimi.
In via subordinata, il convenuto asseriva che le somme spettanti al beneficiario della polizza assicurativa fossero dovute in virtù del contratto di assicurazione e non per motivi successori, con conseguente necessità di stralcio di detta voce dall'asse ereditario. Infine, in virtù degli asseriti prestiti, il convenuto ne chiedeva in via riconvenzionale la restituzione.
3.In sede di prima memoria l'attrice affermava di non aver mai rinunciato ad ogni pretesa relativa all'eredità della nonna e negava che vi fossero state donazioni o prestiti in proprio favore dalla controparte, in quanto la dicitura “prestito” nella causale dei bonifici fosse solo un artifizio posto in essere dalla controparte in occasione del periodo della propria malattia, al solo scopo di precostituirsi una giustificazione.
Quindi in via di reconventio reconventionis formulava domanda di accertamento della natura simulata della sua dichiarazione recettizia e subordinatamente di ingiustificato arricchimento.
4.Con sentenza n. 618/2024, il Tribunale di Savona rigettava sia la domanda complessivamente formulata dall'attrice che la Persona_2
domanda riconvenzionale formulata dal signor CP_1
8 condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite Persona_2
in favore della controparte.
A sostegno della propria decisione il giudice di primo grado riteneva, dopo un'analisi complessiva dei documenti versati in atti,
che l'attrice, pienamente consapevole della totale pretermissione dal conseguimento della legittima – avesse più volte rinunciato espressamente all'azione di riduzione sia nei confronti del terzo che dell'erede testamentario.
Aveva dichiarato inoltre non accoglibile la domanda di simulazione della dichiarazione recettizia in quanto trattandosi di domanda formulata dalla parte che aveva posto in essere la rinuncia e non da un terzo estraneo al negozio, essa poteva essere provata solo con la produzione di una controdichiarazione scritta. Inoltre il fatto che il convenuto avesse effettuato dei versamenti successivamente alla manifestazione di tale volontà abdicativa, non avrebbe assunto valore dimostrativo, potendo la rinunzia all'azione di riduzione assumere anche carattere oneroso, giustificandosi così
l'importo di € 184.564,94 successivamente corrisposto.
Parimenti non accoglibile era stata ritenuta la domanda di ingiustificato arricchimento.
Quanto alla domanda riconvenzionale del signor il CP_1
Tribunale non la riteneva meritevole di accoglimento in quanto ove in giudizio si chieda la restituzione di una somma di denaro conferita a titolo di mutuo, l'attore deve fornire la prova rigorosa non solo del versamento ma anche della pattuizione del diritto alla restituzione dell'importo.
5, impugnava la sentenza sulla base dei seguenti motivi Persona_2
di appello.
Primo motivo di appello.
9 Le circostanze sulla base delle quali il Tribunale aveva dedotto la rinuncia all'azione di riduzione da parte della stessa, in realtà
dimostravano la chiara ed evidente volontà di di Persona_2
ottenere da tutto quanto le spettava dalla successione CP_1
di : Persona_3
- nella scrittura privata del 2014 accettava la somma Persona_2
di € 50.000,00 a titolo di legittima per tale vendita, ritenendosi soddisfatta con tale importo, solo ed esclusivamente in riferimento a detta vendita;
- quanto alle dichiarazioni di rinuncia della , inserite Persona_2
dai Notai, nei due atti di vendita del 10 luglio 2015 e del 28
ottobre 2015, venivano consigliate ed inserite dai Notai, nelle parti inerenti alle provenienze ventennali degli immobili compravenduti,
per garantire i terzi acquirenti da azioni future, che avrebbero potuto danneggiarli.
Inoltre, la volontà di di ottenere quanto alla stessa Persona_2
dovuto a titolo di legittima, sarebbe emerso dal comportamento dalla stessa tenuto dopo aver ricevuto i pagamenti dal cugino. Infatti,
la stessa aveva chiesto l'autorizzazione ad accedere alle dichiarazioni di successione per verificare se la somma ricevuta fosse sufficiente a coprire la quota di legittima;
aveva chiesto alla gli estratti conto della RA Parte_2 Persona_3
e aveva chiesto un incontro con il cugino al fine di CP_1
discutere proprio dei suoi diritti successori e anche in tale sede il non eccepiva l'intervenuta rinuncia all'azione CP_1
di riduzione.
Secondo motivo di appello
affermava che le dichiarazioni unilaterali simulate tra Persona_2
ed sono solo quelle contenute negli atti Persona_2 CP_1
10 notarili di vendita del 10 luglio 2015 e del 28 ottobre 2015 e che quanto alla simulazione le disposizioni applicabili ai contratti si applicavano altresì alle dichiarazioni unilaterali recettizie. Da
ciò derivava che tali simulazioni, avevano il carattere dell'assolutezza, nel senso di non essere sostituite da
contro
-
dichiarazioni di diverso tenore;
che le dichiarazioni venivano recepite dal al fine di raggirare la cugina e avere CP_1
uno strumento per bloccare le sue richieste;
che le limitazioni previste dall'art. 1417 c.c. all'ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva, in ambito di negozio simulato, sono dirette alla tutela esclusiva degli interessi privati e non possono essere rilevate d'ufficio dal Giudice;
Terzo motivo di appello.
Oltre all'erronea statuizione di cui sopra circa l'impossibilità di provare la simulazione se non con una
contro
-dichiarazione, il
Tribunale affermava l'assenza di gravità ed inequivocabilità dell'argomento presuntivo fornito dall'odierna appellante –
costituito dai versamenti successivi alla manifestazione della presunta volontà abdicativa della – sostenendo che la Per_2
rinuncia possa assumere anche carattere oneroso.
Sosteneva l'appellante che non è mai emerso nessun profilo corrispettivo degli importi versati dal signor CP_1
In via istruttoria insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie già dedotte e formulate in primo grado ed in particolare:
1. Prova per interrogatorio formale e per testi di cui all'atto di citazione del 6 giugno 2023 pagina 13 e alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc del 10 novembre 2023;
2. Ordine di esibizione ex art. 201 cpc di cui all'atto di citazione del 6 giugno 2023 pagina 13;
11 3. CTU per la quantificazione dell'asse ereditario di cui all'atto di citazione del 6 giugno 2023 pagina 13.
6.Si costituisce il quale, sui motivi di impugnazione CP_1
di controparte, rilevava che vi fosse una totale assenza di interesse ad agire della stanti le dichiarazioni di acquiescenza Persona_2
al testamento olografo. Riteneva che l'effetto giuridico dell'acquiescenza sia sempre quello di accettazione dell'atto da parte di chi sarebbe legittimato ad impugnarlo e la conseguente decadenza dal potere di agire in tal senso;
quindi, invoca l'articolo
329 c.p.c. che l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, ne esclude la proponibilità.
Nel caso di specie pertanto la RA con le dichiarazioni Per_2
nei rogiti notatili aveva espresso la propria intenzione di rinunciare espressamente ad ogni eccezione o riserva, così come ad ogni azione di riduzione nei confronti dell'erede testamentario, risolvendo in via transattiva ogni eventuale controversia potenzialmente derivante dal testamento olografo. La conseguenza sarebbe perciò l'inammissibilità dell'appello per assenza di interesse ad agire e legittimazione ad agire.
Suicidatasi si costituiva l'erede Persona_2 Persona_1
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 12 giugno 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7.Il primo motivo di appello è infondato.
Premesso che è pacifico che il testamento della de cuius ledeva la quota di legittima della nipote subentrata al padre Persona_2
12 per rappresentazione, del patrimonio immobiliare della de cuius risultano essere stati venduti tre immobili. Persona_3
Il primo, di cui l'erede in base alla successione CP_1
testamentaria era unico proprietario fu venduto il 5 febbraio 2014
in un momento in cui non era ancora chiaro se il figlio della de cuius e padre di avrebbe accettato o eno Persona_1 Persona_2
l'eredità .
In relazione a tale atto e stipulavano Persona_2 CP_1
una transazione in cui, premessa la situazione le parti si accordavano che riceveva 50.000,00 € in conto di quello Persona_2
che le sarebbe eventualmente spettato se non avesse Persona_1
accettato l'eredità e nulla poteva pretendere da in CP_1
relazione alla vendita di tale immobile.
Si noti che il prezzo di vendita in atto era di 130.000,00 Euro e quindi l'importo dato a che in quel momento non era Persona_2
erede in quanto poteva ancora accettare il padre, era inferiore a quanto le sarebbe spettato (65.000,00 Euro) in base alla quota di legittima.
Questa prima transazione fatta quindi quando non era Persona_2
ancora chiamata all'eredità era già un indice della sua volontà di non avanzare rivendicazioni se avesse ricevuto un qualche compenso in denaro.
Risultano poi due successive vendite avvenute entrambe dopo che non aveva accettato l'eredità e per rappresentazione Persona_1
era chiamata all'eredità come legittimaria pretermessa: Persona_2
-la prima il 10 luglio 2015 ;
-la seconda il 25 ottobre 2015.
13 In entrambi gli atti alla compravendita partecipa come venditrice anche in qualità di comproprietaria per un quarto per Persona_2
successione dal nonno Parte_1
In entrambi gli atti notarili vi è una clausola in cui Persona_2
dichiara di dare piena acquiescenza e di rinunciare ad ogni domanda di riduzione per lesione della sua quota di legittima.
Questa è la clausola nel contratto del 10 luglio 2015 ed identica clausola è presente nel contratto dell'ottobre 2015.
14 In base agli atti vi è dunque una ripetuta, espressa e formale acquiescenza al testamento e rinuncia a esercitare l'azione di riduzione della lesione di legittima da parte di Persona_2
Né vi è contrasto di questa rinuncia con la prima transazione né
con i con i ripetuti versamenti fatti da in quanto CP_1
15 emerge una coerente volontà di di disinteressarsi ad Persona_2
esercitare i suoi diritti ereditari in presenza di un supporto economico da parte del cugino che complessivamente è ammontato alla non modica cifra di 184.564,94 Euro e sulla cui non ripetibilità è
sceso il giudicato.
Il fatto che poi abbia fatto successive indagini Persona_2
bancarie per accertare il reale valore dell'asse ereditario tenendo conto anche del patrimonio mobiliare non fa certo venire meno ex posto la sua formale rinuncia,
Si ribadisce in proposito infine che è sceso il giudicato sulla statuizione della sentenza di primo grado che in questa causa non è
mai stata formulata da alcuna domanda di annullamento Persona_2
degli atti di transazione o di rinuncia ad esercitare l'azione di riduzione o per incapacità naturale o per errore o dolo.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Parte appellante sostiene che le due dichiarazioni fatte in sede notarile sarebbero state simulate solo per rendere tranquilli gli acquirenti tenendoli immuni da una eventuale azione di riduzione e che rientravano nel piano del cugino per raggirarla.
Si tratterebe inoltre di dichiarazioni unilaterali anche ai fini probatori.
Si osserva che, visto che la non ha mai coinvolto i due Per_2
acquirenti nell'accertamento della simulazione della rinuncia, che anzi dà per scontato che fossero ignari dell'asserita simulazione,
e che non chiede l'accertamento della simulazione della dichiarazione nei loro confronti, non è chiaro quale sarebbe stato l'accordo dissimulato.
16 Manca poi qualsiasi controdichiarazione scritta essendo la rinuncia all'eredità fatta nell'ambito di un atto di compravendita immobiliare per cui è rpevista la forma scritta ad substantiam.
Questo in base al combinato disposto degli articoli 2722 c.c. (“
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”) e 2729 c.c., che esclude negli stessi casi la prova per presunzioni, e non ricorrendo nessuna delle fattispecie di cui all'0art. 2724 c.c. .
Infatti sia che si inserisca la rinuncia all'azione di riduzione,
atto pacificamente strettamente personale, nell'ambito delle pattuizioni del contratto di compravendita ai fini della garanzia che deve dare il venditore, sia che la si inquadri come dichiarazione unilaterale recettizia autonoma fatta in forma scritta sarebbe necessaria la contro dichiarazione.
Inoltre l'inammissibilità di una prova dedotta da una parte rientra nei poteri del giudice non essendo necessaria un aspecifica eccezione di parte.
Ma anche diversamente opinando si osserva che i capitoli di prova dedotti da parte appellante in primo grado sono inammissibili.
L'unico capitolo dedotto in atto di citazione è inammissibile in quanto documentale.
I capitoli dedotti nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c
.con solo con una indicazione di una sola testimone, che si dice essere stata presente agli atti notarili pur non risultando dagli stessi, appaiono generici nel loro contenuto ed inidonei a spiegare
17 la pattuizione intercorse fra le parti e perché non Persona_2
abbia esercitato l'azione di riduzione o fatto comunque una nuova transazione sull'intera eredità.
Questi i capitoli di prova:
“1. Vero che, venuta a conoscenza del testamento della RA Per_3
, la RA
[...] [...]
manifestò subito la volontà di far valere i propri diritti Per_2
ereditari;
2. Vero che, i pagamenti eseguiti dal signor in data CP_1
8 aprile 2015, 20 luglio 2015,
28 luglio 2015, 4 novembre 2015, 5 novembre 2015, 24 novembre 2015
e 14 luglio 2016
riguardavano tutti somme dovute alla RA per la Persona_2
successione della nonna
paterna;
3. Vero che, la RA aveva la delega sul Conto Corrente Parte_3
Carige n. 2018280 intestato
alla RA;
Persona_2
4. Vero che, la RA ha sempre vissuto con la madre, Persona_2
RA ; Parte_3
5. Vero che, la RA è sempre stata mantenuta dalla Persona_2
madre e sostenuta dai nonni
materni signori e Persona_4 Persona_5
6. Vero che, la RA ha avuto contatti con il signor Persona_2
solo in CP_1
riferimento alla successione della nonna paterna, Persona_3
7. Vero che, la RA accompagnava la RA Parte_3 [...]
dal Notaio in data 15 Per_2
18 luglio 2015 e 28 ottobre 2015 in occasione delle vendite dei due
immobili oggetto della successione
della RA;
Persona_3
8. Vero che, stipulati gli atti di vendita in data 15 luglio 2015 e
28 ottobre 2015, la RA
[...]
si accordava con il signor in merito al Per_2 CP_1
pagamento rateizzato da parte di
quest'ultimo degli importi dovuti a titolo di legittima;
9. Vero che, mai la RA chiedeva un prestito al Persona_2
signor ; CP_1
10. Vero che, il signor era a conoscenza dello stato CP_1
depressivo della RA ” Persona_2
Il terzo motivo di appello è infondato.
I pagamenti ricevuti non sono un indizio della simulazione della rinuncia ma anzi coordinati con il contenuto della prima transazione sono la prova che la rinuncia all'azione di riduzione era vera dietro il pagamento di alcune somme da parte dell'appellato.
Del resto la rinuncia permetteva alla di evitare di sostenere Per_2
tutta una serie di costi e di oneri fiscale.
Essendo infondati tutti e tre i motivi posti alla base dell'appello lo stesso deve essere respinto.
Circa le spese del grado di appello tenendo conto dei rapporti familiari fra le parti e degli aspetti umani della vita della defunta appellante, si ritiene di compensare le spese del grado.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
19 Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da a cui in qualità di Persona_2
erede è subentrato contro la sentenza del Tribunale Persona_1
di Savona n. 618 del 30 luglio 2024 respinge l'appello e conferma
la sentenza di primo grado.
Spese del giudizio di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
20