Sentenza 21 novembre 2019
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Accoglimento
Sentenza 15 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 17 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2025
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- 1. La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva “interna” e di diritto dell’Unione EuropeaMarcella Cometti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Marcella Cometti SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Procedimento principale e quesiti pregiudiziali. – 3. La parziale sovrapposizione tra il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brno e i rinvii pregiudiziali del Tribunale di Firenze. – 4. Sulla prima questione pregiudiziale. – 4.1 La risposta della Corte in prospettiva: il nuovo regolamento procedure e il riesame periodico della sicurezza del Paese di origine. – 5. Sulla seconda questione. – 5.1 La risposta della Corte in prospettiva: il nuovo regolamento procedure e la possibilità di designare un Paese come sicuro con eccezioni per parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili. – 5.2 Ripercussioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05056/2025REG.PROV.COLL.
N. 01719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2025, proposto da IA SI SI, PE RA, Condominio di Corso Luigi Manusardi 2 – Milano, rappresentati e difesi dagli avvocati Mariapaola Locco, Maria Beatrice Zammit, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, PE Lepore, Antonello Mandarano, Anna Tavano, con domicilio eletto presso lo studio PE Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
nei confronti
Red 2009 Sas di TT AN e C. (Già Red 2009 S.a.s. di DO VA VA & C.), non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 9787/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Maria Beatrice Zammit e Maria Romana Ciliutti per delega dell'Avv. PE Lepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 9787/2023 che ha annullato il provvedimento del Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Attività Produttive e Commercio – Unità Commercio su Aree Pubbliche – Ufficio Chioschi del 13 novembre del 2017 PG 511828/2017, che autorizzava VA VA DO, in qualità di legale rappresentante della “RED 2009 s.a.s. di DO VA VA & C.”, a trasferire il chiosco per somministrazione di alimenti e bevande da Piazza Vetra angolo Pio IV a Corso Manusardi angolo Via Scoglio di Quarto, ritenendo che l’ubicazione di detta attività fosse in contrasto con la programmazione comunale, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.
A supporto del ricorso i predetti, residenti nel condominio frontistante al chiosco, espongono le seguenti circostanze di fatto:
con il suddetto provvedimento il Comune di Milano aveva autorizzato il trasferimento del chiosco in Corso Luigi Manusardi, nonostante mancasse il titolo edilizio abilitativo e benché fosse illegittima la localizzazione in quell’area, in quanto non destinata, dagli atti di programmazione comunale, tra quelle destinate a chioschi e posteggi;
la sentenza 1851/2019 del TAR Milano accoglieva il ricorso proposto dalla parte, ritenendo fondato il motivo relativo alla necessità del rilascio del permesso di costruire, respingendo per contro i motivi diretti a contestare l’ubicazione del manufatto rispetto alla programmazione comunale;
la sentenza veniva impugnata sia dall’odierna ricorrente – che chiedeva la riforma della decisione in quest’ultima parte - che dal Comune - che chiedeva invece la riforma della pronuncia nella parte in cui aveva accolto il ricorso;
con la sentenza ottemperanda, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dei ricorrenti nella parte in cui denunciavano l’illegittimità dell’ubicazione del chiosco in via Manusardi, per violazione dell’art.21 del Regolamento comunale sul commercio in aree pubbliche;
con una successiva sentenza del 17 giugno 2024, n.5398 il Consiglio di Stato: a) dichiarava improcedibile l’appello del Comune in conseguenza di quanto statuito nella sentenza ottemperanda, che privava di utilità la decisione in ordine alla necessità del permesso di costruire, ma anche perché, nelle more, il titolo edilizio era stato conseguito dalla parte appellata; b) rigettava l’appello del Comune nella parte in cui contestava la legittimazione a ricorrere per carenza di interesse in capo ai ricorrenti, evidenziando gli effetti concretamente lesivi per la sfera giuridica di costoro, discendenti dall’autorizzazione, in quanto residenti in area limitrofa;
in ragione di quanto precede, con diffida del 18 giugno del 2024, i ricorrenti invitavano il Comune a dare immediata esecuzione alla pronuncia, ordinando alla Società RED 2009 s.a.s. la rimozione del chiosco e la riduzione in pristino;
l’Avvocatura comunale, con Pec del 19 luglio del 2024 comunicava che era stato dato avvio alla procedura per dar seguito alle pronunce del Consiglio di Stato;
ciò nonostante – denunciano i ricorrenti - il chiosco risulta tuttora ubicato nell’area antistante il loro condominio;
tanto premesso, i ricorrenti instano affinché sia ordinato al Comune di rimuovere detto chiosco e di restituire in pristino l’originario stato dei luoghi, chiedendo altresì la condanna dell’ente, al pagamento di una somma di denaro in loro favore, per ogni ulteriore ritardo;
rappresentano, a tal proposito, che la presenza del manufatto appesantisce l’intero contesto, degradandolo, in quanto esso è in stato di dissesto, è ricoperto da graffiti e dunque disattende anche la prescrizione all’epoca dettata nell’autorizzazione paesaggistica, che imponeva alla struttura il “grigio antracite” per un corretto inserimento nell’ambiente circostante.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Come ricordato in fatto, la sentenza ottemperanda, in accoglimento dell’appello ha annullato il provvedimento del 13 novembre del 2017, con cui la Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Attività Produttive e Commercio – Unità Commercio su Aree Pubbliche – Ufficio Chioschi Comune di Milano aveva autorizzato il trasferimento del chiosco gestito dalla Società RED, che gestiva un’attività di somministrazione di bevande e alimenti, da piazza Vetra a via Manusardi, angolo via Scoglio di Quarto, in un’area prospiciente il condominio abitato dai ricorrenti.
Sebbene sia inutilizzata, la struttura edilizia permane in loco , costituendo un elemento di disturbo per il godimento della proprietà da parte dei ricorrenti.
4. L’amministrazione comunale, nella memoria depositata in giudizio, ha rappresentato di avere avviato l’ iter per trasferire il manufatto in altra posizione, aggiungendo che detta procedura si presenta particolarmente laboriosa per esigenze connesse al rispetto delle legittime pretese della società RED.
Infatti, il TAR Lombardia, pronunciatosi a seguito di ricorso di quest’ultima, con la sentenza n.566 del 2014, ha ordinato all’intimata di offrire all’operatore una posizione equivalente, in termini di flusso, a quella originaria di piazza Vetra.
Questa posizione alternativa ed equivalente è stata individuata in piazza XXIV Maggio; di conseguenza, per trasferire il chiosco, il Comune ha avviato la procedura amministrativa che, da regolamento, contempla l’intervento di altri enti e/o uffici pubblici.
Nel corso di essa, ha precisato l’intimata, si sono già pronunciate: 1. la Commissione per il Paesaggio, che ha emesso parere favorevole, ma con prescrizioni, il 25 maggio del 2024; 2. la Direzione Sicurezza Urbana, che si è pronunciata in senso favorevole; 3. la Direzione Tecnica ed Arredo Urbano, che si è pronunciata in senso favorevole; 4. la Direzione Verde ed Ambiente, che si è pronunciata anch’essa in senso favorevole, ma con prescrizioni.
Il parere edilizio, invece, non risulta essere stato ancora acquisito, in quanto il SUAP, l’1 aprile del 2025, ha espresso un primo parere, condizionato all’allegazione di ulteriore documentazione.
5. Nella prospettiva dell’intimata, dunque, questi fatti dimostrerebbero che non vi è stata alcuna inerzia da parte sua, emergendo la sua diligente attivazione per il trasferimento del chiosco.
Del resto, aggiunge, il chiosco in via Manusardi è inattivo, pertanto, non avendo mai avviato attività di somministrazione, non ha creato l’aggravio di carico urbanistico lamentato dalla controparte.
6. Il Collegio deve osservare che la replica della parte intimata non è convincente.
6.1. Infatti, pur prendendosi atto della laboriosità dell’ iter che il Comune ha doverosamente attivato per traferire il chiosco, è innegabile che la permanenza del manufatto in via Manusardi rappresenti obiettivamente un fatto concretante inottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.9787 del 2023.
6.2. Infatti non è revocabile in dubbio che, all’annullamento del provvedimento autorizzatorio, disposto in via giurisdizionale con statuizione passata in cosa giudicata, dovessero seguire le necessarie attività dell’amministrazione finalizzate alla riduzione in pristino della situazione anteatta e che esse siano mancate.
6.3. Quanto alle giustificazioni addotte dall’amministrazione in ordine al mancato ripristino, sono viziate da un travisamento dei presupposti.
Invero la difesa comunale omette di considerare che gli adempimenti avviati dall’ente, rallentati dall’ iter amministrativo particolarmente laborioso imposto dalla regolazione normativa, sono sì strumentali all’adempimento degli obblighi incombenti sullo stesso, ma che tuttavia questi ultimi discendono da un giudicato ottenuto dalla società RED, rispetto al quale gli odierni ricorrenti sono del tutto estranei.
Trattasi per di più di interesse riferibile ad un soggetto che é contro-interessato rispetto agli odierni ricorrenti, portatori di un interesse opposto, a carico dei quali, ciò nonostante, il Comune pretende, per così dire, di riversare i costi connessi ai tempi necessariamente più lunghi per individuare una nuova allocazione al chiosco per realizzare la pretesa patrimoniale del primo.
Al contrario, per soddisfare l’interesse dei ricorrenti, nell’ottica di una piena efficacia della tutela giurisdizionale cui gli stessi hanno diritto in ragione del giudicato favorevole ottenuto, basterebbe che il Comune rimuovesse il chiosco, eventualmente disponendone la custodia presso un magazzino o altra area, nelle more del perfezionamento dell’ iter di trasferimento dell’attività che, ripetesi, è vicenda giuridico-amministrativa del tutto estranea alla sfera giuridica (e agli stessi interessi) dei ricorrenti.
In altre parole la difesa dell’intimata, da qui il travisamento in cui è incorsa, non si è avveduta che il Comune, così operando, ha effettuato un’indebita traslazione dei costi, in termini temporali, a carico dei ricorrenti - nonostante fossero titolari di una pretesa alla corretta esecuzione della suddetta decisione che non prevedeva condizionamenti di sorta – connessi allo svolgimento di un procedimento amministrativo che riguardava l’interesse pretensivo di altro soggetto, per di più controinteressato che, viceversa, giammai avrebbe dovuto/potuto interferire con la pretesa accertata dalla sentenza ottemperanda.
Pretesa – è bene ripeterlo - che è facilmente soddisfacibile, in quanto, per realizzarla, è sufficiente disporre la rimozione del chiosco da quel luogo – non essendovi, tenendo conto del giudicato da ottemperare, alcuna ragione perché esso permanga in via Manusardi - ossia richiede un’operazione materiale facilmente eseguibile che non può essere condizionata, né in fatto, né in diritto, dall’esigenza, diversa, e per certi versi opposta, di un suo riposizionamento immediato in altra area della città.
Intervento quest’ultimo che potrà essere, senza problemi, eseguito dall’amministrazione anche in un secondo momento, una volta completato il procedimento che ha ad oggetto l’interesse pretensivo della società RED.
7. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Comune di Milano di provvedere, entro 180 giorni dalla notifica della presente decisione, alla rimozione del chiosco da via Manusardi, avvertendo che, in caso di ulteriore inottemperanza, sarà nominato - su istanza di parte - un Commissario ad Acta .
Viceversa, in considerazione di tutte le circostanze di fatto sopra-evidenziate, che dimostrano che, in ogni caso il Comune di Milano non è rimasto completamente inerte, si ritiene che manchino i presupposti, allo stato, per accogliere la richiesta formulata dai ricorrenti, ai sensi della lett. e), comma 4 dell’art.114 c.p.a. .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie il ricorso in ottemperanza descritto in epigrafe, e, per l’effetto, ordina al Comune di Milano di eseguire gli incombenti di cui in motivazione entro 180 giorni dalla notifica della presente decisione, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, sarà nominato – su istanza di parte - un Commissario ad acta .
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00) da corrispondere alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO