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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1091 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da con il patrocinio dell'Avv.to SIVIGLIA Parte_1
PIETRO RICORRENTE
Contro
- in persona del Controparte_1
Direttore Generale,
RESISTENTE contumace
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il convenuto benchè ritualmente convenuto in giudizio non si è costituito e ne va pertanto CP_1 dichiarata la contumacia.
Le domande di parte ricorrente non possono essere accolte dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare una azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite dal momento che il non si è costituito. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Busto Arsizio, 2.1.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da con il patrocinio dell'Avv.to SIVIGLIA Parte_1
PIETRO RICORRENTE
Contro
- in persona del Controparte_1
Direttore Generale,
RESISTENTE contumace
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il convenuto benchè ritualmente convenuto in giudizio non si è costituito e ne va pertanto CP_1 dichiarata la contumacia.
Le domande di parte ricorrente non possono essere accolte dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare una azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite dal momento che il non si è costituito. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Busto Arsizio, 2.1.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari