Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 36/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott. Bonifacio Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 36/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Kety Sparacio, presso il cui studio in Siena, Via Montanini
n. 46, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce CP_1 C.F._2
al ricorso congiunto, dall'Avv. Luca Piselli, presso il cui studio in Pienza (SI), Via Gozzante n. 6,
è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, per l'Avv. Kety Sparacio e, per l'Avv. Luca Piselli Parte_1 CP_1
così concludono:
1)Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione di proprietà della madre in Chiusi (SI) Via Casa Olivo, 38;
2)La madre si impegna a comunicare con anticipo, di almeno un mese, le proprie ferie e/o eventuali brevi viaggi o simili superiori ad un giorno (ad esempio a titolo esemplificativo week end fuori ecc.) e, in tali circostanze, qualora il figlio dovesse rimanere solo, almeno fino al compimento della maggiore età, pernotterà presso la casa del padre previo accordo tra le parti;
3) Il padre sig. versa a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
la somma di € 450,00= (quattrocentocinquanta) mensile con decorrenza da aprile Per_1
2024, somma che, dal raggiungimento della maggiore età del medesimo, sarà versata direttamente sul conto corrente del figlio aperto presso la Banca CR Firenze con Per_1
IBAN [...] entro il 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
per quanto concerne invece le somme arretrate dal mese di aprile sino alla definizione del procedimento e pari alla differenza tra quanto mensilmente versato e quanto sopra determinato (euro 90,00= mensili, per un totale di euro 810,00=) saranno versate sul conto della madre in due soluzioni e precisamente una entro il 31 dicembre 2024 e altra entro il
31 gennaio 2025.
4) che le spese extra assegno relative al figlio saranno distribuite nella misura del 50% ciascuno e quindi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo come da protocollo adottato dall'ecc.mo
Tribunale di Siena con le modalità di comunicazione ivi previste, ovverosia: spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal SSN, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, farmaci prescritti dal medico curante o specialista se non coperti dal SSN spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici.
Spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico. spese scolastiche che non prevedono il preventivo accordo -le spese per 3 / 4
mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e spese per la dotazione informatica (pc/tablet);
Spese scolastiche e ricreative che richiederebbero il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, corsi di recupero e/o lezioni private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all' estero, corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali e spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro), attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email o altra idonea dimostrativa della ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell' immediatezza della richiesta
(entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese, anche di quelle che non prevedono il preventivo accordo, dovrà presentare (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email o altra idonea dimostrativa della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e il rimborso dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta.
4) L'assegno unico sarà a totale beneficio della sig.ra Parte_1
5) Le parti concordano di confermare in punto affidamento, collocamento, calendario degli incontri con la prole e comunque di tutto ciò che non viene menzionato nel presente ricorso, quanto già definito con il predetto decreto n. 434/2015 V.G. a cui si rimanda.
6) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 10.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 9.1.2025 dinanzi al Tribunale di Siena,
[...]
e esponevano di avere intrattenuto una convivenza more Parte_1 CP_1
uxorio, dalla quale era nato il figlio in data 20.2.2007, i rapporti con il quale Persona_2
erano regolati, dopo la cessazione della relazione, con provvedimento del Tribunale di Siena del
28.9.2015 nel quale, per quel che interessa in questa sede, era previsto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, l'attribuzione alla madre di un contributo mensile per il mantenimento del figlio, a carico 4 / 4
del padre, di € 360,00, con rivalutazione Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie;
evidenziavano di voler rideterminare le condizioni con riferimento al solo contributo al mantenimento del figlio e chiedevano, pertanto, di modificare le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale, per come concordato ed indicato supra.
In vista della scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. 18.2.2025, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe riportate. Quindi, il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, congiuntamente, la modifica delle Parte_1 CP_1 condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio minorenne nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto la modifica delle condizioni già previste appare legittima, rispettosa dei principi di ordine pubblico morale e famigliare e conforme all'interesse del figlio minore.
Tenuto conto dell'accordo tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto della modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale tra e nei confronti del figlio per Parte_1 CP_1 Persona_2
come concordate ed indicate supra;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini