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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/10/2024, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
n.643/2023RG (riunito il
n.905/2023RG)
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 643/2023RG alla quale è riunita la n. 905/2023RG vertente
TRA
, Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura dello
Stato di Bari
Appellante
e
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso nel giudizio Controparte_1
n.643/2023RG non costituita nel giudizio n.905/2023RG
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con due distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. depositati entrambi il 12.01.2023 con il patrocinio di due diversi difensori, ed iscritti ai numeri rispettivamente 221/2023RG e
236/2023RG conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale del lavoro di Controparte_1
Trani l'Amministrazione indicata in epigrafe.
2.Nel giudizio iscritto al n.221/2023RG, premesso di aver lavorato come docente negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche senza usufruire del beneficio economico della Carta del docente, chiedeva accertare e dichiarare il diritto “ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1, comma 121, l.n.107/2015 e per l'effetto condannare il all'assegnazione in suo Parte_1 favore della somma di euro 1.000,00 per gli a.s. dal 2020 al 2022 con vittoria di spese di lite”.
Con sentenza n. 837/2023 in data 4 maggio 2023 il Tribunale così statuiva “1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di €
500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Parte_1 CP_2 tempore, al pagamento di € 1.000,00 in favore della ricorrente;
3) condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il primo giudice, preliminarmente, ricostruiva il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento;
quindi, concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, evidenziando che il Consiglio di Stato “ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza
Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in CP_3 cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il
Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto Parte_1
a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
“doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta a docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”(C.d.S., sentenza n. 1842/2022).
pag. 2/11 Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di
Giustizia Europea, che, con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Parte_1 anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Parte_1 vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni due recenti pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe, sentenza n. 515/2022 del Tribunale di Torino in data
24.03.2022 e sentenza n. 803/2022 del Tribunale di Marsala in data 7.09.2022.
Precisava, altresì, che l'interpretazione che equiparava anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appariva in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia
Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias Per_1 nella quale si affermava che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”.
Rimarcava come secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n.
31149/2019) occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e
l'aggiornamento del docente che non può essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
pag. 3/11 Il Tribunale, infine, qualificava la domanda come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del , “ciò anche Parte_1 in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”.
3. Avverso detta statuizione il ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 14 giugno 2023 affidandosi a quattro motivi.
3.1.Con il primo ha eccepito un vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dal docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitato quest'ultimo ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza.
3.2.Con il secondo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierno appellato è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato.
3.3.Con il terzo motivo ha dedotto ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento.
Ha evidenziato la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della Carta Docente produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso pag. 4/11 anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla Carta, risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente;
sicchè, in mancanza di acquisti mirati – nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati – diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto.
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno;
il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie.
Ha rammentato, inoltre, il che il danno deve essere risarcito Parte_1 assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore;
ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una Carta del docente con le dovute disponibilità di spesa.
Ha evidenziato come non sia conforme a correttezza far maturare varie annualità
e poi richiedere tutela per equivalente ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa.
Ha denunciato, per altro verso, un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della Carta per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari;
b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo.
Sotto tale ultimo profilo, ha rimarcato che parte appellata “non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del al Parte_1 risarcimento del danno, per periodi più limitati”, di talchè “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”.
Con il quarto motivo ha dedotto che nel caso di modificazione della soccombenza, ai sensi dell'art 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle pag. 5/11 spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio.
Ha concluso chiedendo in via principale rigettare la domanda proposta condannando la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la appellata chiedendo rigettare l'appello o in subordine riconoscere il beneficio mediante assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per il valore nominale complessivo di euro
1.000,00.
4.Nel ricorso iscritto al n.236/2023RG premesso di aver Controparte_1 lavorato in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, chiedeva “accertare che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella Istituzione scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa;
riconoscere in favore dell'istante il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici lavorati, ossia il 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il in persona CP_3 del legale rappresentante pro tempore e l' in persona del legale rappresentante CP_4 pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad € 2.000,00
(duemila/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L.
n.107/2015 e successivi decreti attuativi con vittoria di spese di lite”.
Con sentenza n. 1062/2023 pubblicata il 7 giugno 2023, il Tribunale di Trani –
Sezione Lavoro, sebbene il difensore della avesse inviato telematicamente CP_1 rinuncia agli atti del giudizio, così statuiva: “1)-dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad Euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione;
condanna, per
l'effetto, il , in persona del Ministro pro tempore, al Parte_1 pagamento di Euro 2.000,00 in favore della parte ricorrente;
compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il , in Parte_1 persona del tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_5 quota residua, che liquida complessivamente in Euro 550,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 98,00 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
Il giudice perveniva a tale decisione sulla base di motivazioni del tutto analoghe a quelle espresse dal giudice della sentenza n. 837/2023.
pag. 6/11 5. Avverso detta sentenza il ha interposto Parte_1 appello con ricorso in data 3 agosto 2023.
Ha premesso che con due distinti ricorsi ex art . 414 c.p.c., entrambi depositati il
12.1.2023, parte appellata, docente a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
, aveva richiesto che fosse accertato il suo diritto ad Parte_1 usufruire del beneficio della cd. Carta del docente, ossia la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ed ha richiesto la condanna del Parte_1 al pagamento delle precedenti annualità per le quali non aveva goduto della disponibilità di tali somme ad uso aggiornamento. Nel primo ricorso, che aveva assunto il numero di
R.G. 221/2023 tale domanda era limitata agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nel secondo, che aveva preso numero di R.G. 236/2023 ed era stato deciso con la sentenza impugnata, la domanda riguardava anche gli anni scolastici 2019/2020 e
2022/2023. Ha aggiunto che nel corso del giudizio n. 236/2023 R.G., il aveva Parte_1 eccepito la litispendenza e la ricorrente aveva depositato rinuncia agli atti del giudizio ma che la sentenza impugnata, omettendo di considerare la particolare situazione, aveva accolto la domanda sia nella parte relativa all'accertamento del diritto sia condannando il al pagamento di € 2.000,00 a titolo risarcitorio in favore della parte Parte_1 ricorrente per il beneficio non goduto.
Ciò posto il appellante ha proposto impugnazione affidandosi a cinque Parte_1 motivi di appello con i quali ha addotto 1) la omessa valutazione della continenza delle cause e della rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente;
2) il vizio di extrapetizione rispetto alla domanda formulata «di corrispondere in favore dell' istante il relativo bonus economico previsto dal la c.d. Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad € 2.000,00 (duemila/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”; 3)
l'assenza di danno risarcibile;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disposto il risarcimento del danno per equivalente e non il risarcimento in forma specifica;
5) la mancata valutazione comparativa dei docenti precari rispetto a quelli di ruolo (discriminazione alla rovescia).
Ha dunque concluso chiedendo: 1) annullare la sentenza per vizio di extrapetizione;
2) nel merito in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda di risarcimento del danno;
3) in subordine, in riforma della sentenza impugnata riconoscere il risarcimento solo in forma specifica ed in misura inferiore, proporzionale ai periodi di tempo effettivamente lavorati ed ancora fruibili per i docenti a tempo indeterminato e pertanto in quel la complessiva di € 609,56 ovvero in subordine di €
1.031,51; 4) sempre in subordine, compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
5) Spese del presente grado come per legge.
pag. 7/11 La non si è costituita. CP_1
All'udienza del 25 gennaio 2024 fissata per la discussione il difensore della parte appellante ha chiesto termine per rinotificare l'atto di impugnazione dando atto di averlo notificato tardivamente (solo in data 18 gennaio 2024).
La Corte ha concesso termine perentorio di dieci giorni per la rinotifica.
Alla successiva udienza del 29 aprile 2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c. Alle successive udienze del 16 maggio 2024 e 17 settembre 2024 è comparso il solo difensore dell'appellante che ha chiesto rinvii assumendo la pendenza di trattative di bonario componimento.
6.All'odierna udienza del 3 ottobre 2024 il difensore dell'appellante ha dichiarato di non aver provveduto alla rinotifica dell'atto di appello. La Corte, riuniti i due appelli (confluiti nella medesima odierna udienza) per parziale connessione oggettiva e soggettiva, all'esito della discussione ha deciso come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
7. L'appello iscritto al n. 905/2023 va dichiarato improcedibile.
Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione (Cass. n.9735/2018).
La nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica in difetto di costituzione dell'appellato.
In particolare, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel rito del lavoro dalla nullità della originaria notificazione dell'impugnazione non deriva immediatamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, poiché tale effetto, impedito dal tempestivo deposito del ricorso, non potrebbe essere pronunziato per un fatto successivo. La scissione tra edictio actionis e vocatio in jus non impedirebbe la rinnovazione dell'atto, da disporre a norma dell'art. 421 comma 1° c.p.c., secondo il quale il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti che possono essere sanate, assegnando un termine per provvedere.
Il termine così fissato è, tuttavia, perentorio, con la conseguenza che in caso di inottemperanza dovrà emettersi una pronunzia di mero rito che definisca il processo in conseguenza dell'inosservanza dell'ordine di rinnovazione, in quanto, ove non venga posto in essere tale strumento di sanatoria processuale, "automaticamente la nullità si consolida in termini irreversibili in ragione della formulata pronuncia (di nullità dell'atto di vocatio in jus)". Tali principi, autorevolmente sanciti dalla Suprema Corte a pag. 8/11 sezioni unite (sent. 29-7-96 n. 6841) hanno trovato conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. 3-1-01 n. 37) che ha poi indicato anche le conseguenze processuali ricollegabili alla mancata ottemperanza dell'ordine di rinnovazione e del termine in tal modo concesso statuendo che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art.
435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso e il decreto.
All'inadempimento dell'obbligo di notificazione nel secondo termine concesso dal giudice consegue l'improcedibilità del ricorso in appello (Cass. 4546/2006).
Ciò è quanto accaduto nel caso in esame non avendo parte appellante provveduto alla rinotifica del ricorso.
Va, dunque, dichiarata l'improcedibilità dell'appello iscritto al n. 905/2023.
8.Tale declaratoria comporta il passaggio in giudicato della sentenza n.
1062/2023.
9.Come in precedenza evidenziato con tale statuizione era stata accolta la domanda della ed era stata riconosciuta alla stessa la somma di euro 2000,00 per CP_1 la mancata attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con conseguente condanna del al relativo Parte_1 pagamento oltre alla refusione di metà delle spese del giudizio.
L'intervenuto giudicato in ordine a tale statuizione riverbera i suoi effetti sull'appello proposto avverso la sentenza n.837/2023 e, a monte, sulla domanda avanzata dalla con il ricorso n. 221/2023 (che, quanto agli anni 2020/2021 e CP_1
2021/2022 ha ad oggetto la medesima richiesta di cui alla sentenza passata in giudicato) che non può trovare accoglimento per il principio del ne bis in idem in quanto già delibata con statuizione divenuta irrevocabile e quindi neppure può essere in alcun modo modificata a seguito del proposto appello.
10. Ne consegue che, dichiarata l'improcedibilità dell'appello iscritto al n.
905/2023 con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni oggetto della sentenza in data 7 giugno 2023, in riforma della sentenza in data 4 maggio 2023 va rigettata la domanda di introdotta con il ricorso n. 221/2023. Controparte_1
pag. 9/11 Invero, in giurisprudenza, è ormai pacifico che la formazione del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e finanche in sede di giudizio di rinvio (v. tra le altre Cass. n. 3621/2004), senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (Cass. n. 12159/2011); il giudicato va infatti assimilato agli “elementi normativi”, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici
(Cass. S.U. 24664/2007).
11. Quanto alle spese: nulla va disposto per quelle relative al presente grado del giudizio n.905/2023RG in cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello stante la mancata costituzione della appellata.
L'esito complessivo e le vicende processuali che hanno determinato la pronuncia relativa al giudizio n. 643/2023RG integrano pienamente quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del
2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
12. Non sussistono i presupposti per l'applicazione - nei confronti dell'appellante del giudizio n.905/2023RG - dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 trattandosi di un Amministrazione dello Stato, istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della relativa qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass.
n.5955/2014).
P Q M
La Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro definitivamente pronunciando su gli appelli riuniti proposti in data 14 giugno 2023 (n. 643/2023RG) e 3 agosto 2023
(n.905/2023RG) dal Parte_1
avverso le sentenze in data 4 maggio 2023 e 7 giugno 2023 del Tribunale
[...] di Trani, Giudice del Lavoro, nei confronti di così provvede: Controparte_1
-dichiara improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza in 7 giugno 2023 del
Tribunale di Trani e, in riforma della sentenza in data 4 maggio 2023, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
- nulla per le spese del presente grado quanto al giudizio iscritto al n. 905/2023RG e compensa le spese del doppio grado del giudizio n. 643/2023RG.
pag. 10/11 Così deciso in Bari, il 3 ottobre 2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 11/11
n.905/2023RG)
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 643/2023RG alla quale è riunita la n. 905/2023RG vertente
TRA
, Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura dello
Stato di Bari
Appellante
e
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso nel giudizio Controparte_1
n.643/2023RG non costituita nel giudizio n.905/2023RG
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con due distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. depositati entrambi il 12.01.2023 con il patrocinio di due diversi difensori, ed iscritti ai numeri rispettivamente 221/2023RG e
236/2023RG conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale del lavoro di Controparte_1
Trani l'Amministrazione indicata in epigrafe.
2.Nel giudizio iscritto al n.221/2023RG, premesso di aver lavorato come docente negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche senza usufruire del beneficio economico della Carta del docente, chiedeva accertare e dichiarare il diritto “ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1, comma 121, l.n.107/2015 e per l'effetto condannare il all'assegnazione in suo Parte_1 favore della somma di euro 1.000,00 per gli a.s. dal 2020 al 2022 con vittoria di spese di lite”.
Con sentenza n. 837/2023 in data 4 maggio 2023 il Tribunale così statuiva “1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di €
500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Parte_1 CP_2 tempore, al pagamento di € 1.000,00 in favore della ricorrente;
3) condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il primo giudice, preliminarmente, ricostruiva il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento;
quindi, concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, evidenziando che il Consiglio di Stato “ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza
Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in CP_3 cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il
Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto Parte_1
a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
“doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta a docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”(C.d.S., sentenza n. 1842/2022).
pag. 2/11 Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di
Giustizia Europea, che, con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Parte_1 anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Parte_1 vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni due recenti pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe, sentenza n. 515/2022 del Tribunale di Torino in data
24.03.2022 e sentenza n. 803/2022 del Tribunale di Marsala in data 7.09.2022.
Precisava, altresì, che l'interpretazione che equiparava anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appariva in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia
Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias Per_1 nella quale si affermava che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”.
Rimarcava come secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n.
31149/2019) occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e
l'aggiornamento del docente che non può essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
pag. 3/11 Il Tribunale, infine, qualificava la domanda come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del , “ciò anche Parte_1 in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”.
3. Avverso detta statuizione il ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 14 giugno 2023 affidandosi a quattro motivi.
3.1.Con il primo ha eccepito un vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dal docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitato quest'ultimo ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza.
3.2.Con il secondo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierno appellato è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato.
3.3.Con il terzo motivo ha dedotto ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento.
Ha evidenziato la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della Carta Docente produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso pag. 4/11 anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla Carta, risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente;
sicchè, in mancanza di acquisti mirati – nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati – diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto.
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno;
il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie.
Ha rammentato, inoltre, il che il danno deve essere risarcito Parte_1 assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore;
ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una Carta del docente con le dovute disponibilità di spesa.
Ha evidenziato come non sia conforme a correttezza far maturare varie annualità
e poi richiedere tutela per equivalente ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa.
Ha denunciato, per altro verso, un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della Carta per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari;
b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo.
Sotto tale ultimo profilo, ha rimarcato che parte appellata “non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del al Parte_1 risarcimento del danno, per periodi più limitati”, di talchè “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”.
Con il quarto motivo ha dedotto che nel caso di modificazione della soccombenza, ai sensi dell'art 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle pag. 5/11 spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio.
Ha concluso chiedendo in via principale rigettare la domanda proposta condannando la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la appellata chiedendo rigettare l'appello o in subordine riconoscere il beneficio mediante assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per il valore nominale complessivo di euro
1.000,00.
4.Nel ricorso iscritto al n.236/2023RG premesso di aver Controparte_1 lavorato in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, chiedeva “accertare che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella Istituzione scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa;
riconoscere in favore dell'istante il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici lavorati, ossia il 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il in persona CP_3 del legale rappresentante pro tempore e l' in persona del legale rappresentante CP_4 pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad € 2.000,00
(duemila/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L.
n.107/2015 e successivi decreti attuativi con vittoria di spese di lite”.
Con sentenza n. 1062/2023 pubblicata il 7 giugno 2023, il Tribunale di Trani –
Sezione Lavoro, sebbene il difensore della avesse inviato telematicamente CP_1 rinuncia agli atti del giudizio, così statuiva: “1)-dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad Euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione;
condanna, per
l'effetto, il , in persona del Ministro pro tempore, al Parte_1 pagamento di Euro 2.000,00 in favore della parte ricorrente;
compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il , in Parte_1 persona del tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_5 quota residua, che liquida complessivamente in Euro 550,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 98,00 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
Il giudice perveniva a tale decisione sulla base di motivazioni del tutto analoghe a quelle espresse dal giudice della sentenza n. 837/2023.
pag. 6/11 5. Avverso detta sentenza il ha interposto Parte_1 appello con ricorso in data 3 agosto 2023.
Ha premesso che con due distinti ricorsi ex art . 414 c.p.c., entrambi depositati il
12.1.2023, parte appellata, docente a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
, aveva richiesto che fosse accertato il suo diritto ad Parte_1 usufruire del beneficio della cd. Carta del docente, ossia la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ed ha richiesto la condanna del Parte_1 al pagamento delle precedenti annualità per le quali non aveva goduto della disponibilità di tali somme ad uso aggiornamento. Nel primo ricorso, che aveva assunto il numero di
R.G. 221/2023 tale domanda era limitata agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nel secondo, che aveva preso numero di R.G. 236/2023 ed era stato deciso con la sentenza impugnata, la domanda riguardava anche gli anni scolastici 2019/2020 e
2022/2023. Ha aggiunto che nel corso del giudizio n. 236/2023 R.G., il aveva Parte_1 eccepito la litispendenza e la ricorrente aveva depositato rinuncia agli atti del giudizio ma che la sentenza impugnata, omettendo di considerare la particolare situazione, aveva accolto la domanda sia nella parte relativa all'accertamento del diritto sia condannando il al pagamento di € 2.000,00 a titolo risarcitorio in favore della parte Parte_1 ricorrente per il beneficio non goduto.
Ciò posto il appellante ha proposto impugnazione affidandosi a cinque Parte_1 motivi di appello con i quali ha addotto 1) la omessa valutazione della continenza delle cause e della rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente;
2) il vizio di extrapetizione rispetto alla domanda formulata «di corrispondere in favore dell' istante il relativo bonus economico previsto dal la c.d. Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad € 2.000,00 (duemila/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”; 3)
l'assenza di danno risarcibile;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disposto il risarcimento del danno per equivalente e non il risarcimento in forma specifica;
5) la mancata valutazione comparativa dei docenti precari rispetto a quelli di ruolo (discriminazione alla rovescia).
Ha dunque concluso chiedendo: 1) annullare la sentenza per vizio di extrapetizione;
2) nel merito in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda di risarcimento del danno;
3) in subordine, in riforma della sentenza impugnata riconoscere il risarcimento solo in forma specifica ed in misura inferiore, proporzionale ai periodi di tempo effettivamente lavorati ed ancora fruibili per i docenti a tempo indeterminato e pertanto in quel la complessiva di € 609,56 ovvero in subordine di €
1.031,51; 4) sempre in subordine, compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
5) Spese del presente grado come per legge.
pag. 7/11 La non si è costituita. CP_1
All'udienza del 25 gennaio 2024 fissata per la discussione il difensore della parte appellante ha chiesto termine per rinotificare l'atto di impugnazione dando atto di averlo notificato tardivamente (solo in data 18 gennaio 2024).
La Corte ha concesso termine perentorio di dieci giorni per la rinotifica.
Alla successiva udienza del 29 aprile 2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c. Alle successive udienze del 16 maggio 2024 e 17 settembre 2024 è comparso il solo difensore dell'appellante che ha chiesto rinvii assumendo la pendenza di trattative di bonario componimento.
6.All'odierna udienza del 3 ottobre 2024 il difensore dell'appellante ha dichiarato di non aver provveduto alla rinotifica dell'atto di appello. La Corte, riuniti i due appelli (confluiti nella medesima odierna udienza) per parziale connessione oggettiva e soggettiva, all'esito della discussione ha deciso come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
7. L'appello iscritto al n. 905/2023 va dichiarato improcedibile.
Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione (Cass. n.9735/2018).
La nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica in difetto di costituzione dell'appellato.
In particolare, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel rito del lavoro dalla nullità della originaria notificazione dell'impugnazione non deriva immediatamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, poiché tale effetto, impedito dal tempestivo deposito del ricorso, non potrebbe essere pronunziato per un fatto successivo. La scissione tra edictio actionis e vocatio in jus non impedirebbe la rinnovazione dell'atto, da disporre a norma dell'art. 421 comma 1° c.p.c., secondo il quale il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti che possono essere sanate, assegnando un termine per provvedere.
Il termine così fissato è, tuttavia, perentorio, con la conseguenza che in caso di inottemperanza dovrà emettersi una pronunzia di mero rito che definisca il processo in conseguenza dell'inosservanza dell'ordine di rinnovazione, in quanto, ove non venga posto in essere tale strumento di sanatoria processuale, "automaticamente la nullità si consolida in termini irreversibili in ragione della formulata pronuncia (di nullità dell'atto di vocatio in jus)". Tali principi, autorevolmente sanciti dalla Suprema Corte a pag. 8/11 sezioni unite (sent. 29-7-96 n. 6841) hanno trovato conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. 3-1-01 n. 37) che ha poi indicato anche le conseguenze processuali ricollegabili alla mancata ottemperanza dell'ordine di rinnovazione e del termine in tal modo concesso statuendo che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art.
435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso e il decreto.
All'inadempimento dell'obbligo di notificazione nel secondo termine concesso dal giudice consegue l'improcedibilità del ricorso in appello (Cass. 4546/2006).
Ciò è quanto accaduto nel caso in esame non avendo parte appellante provveduto alla rinotifica del ricorso.
Va, dunque, dichiarata l'improcedibilità dell'appello iscritto al n. 905/2023.
8.Tale declaratoria comporta il passaggio in giudicato della sentenza n.
1062/2023.
9.Come in precedenza evidenziato con tale statuizione era stata accolta la domanda della ed era stata riconosciuta alla stessa la somma di euro 2000,00 per CP_1 la mancata attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con conseguente condanna del al relativo Parte_1 pagamento oltre alla refusione di metà delle spese del giudizio.
L'intervenuto giudicato in ordine a tale statuizione riverbera i suoi effetti sull'appello proposto avverso la sentenza n.837/2023 e, a monte, sulla domanda avanzata dalla con il ricorso n. 221/2023 (che, quanto agli anni 2020/2021 e CP_1
2021/2022 ha ad oggetto la medesima richiesta di cui alla sentenza passata in giudicato) che non può trovare accoglimento per il principio del ne bis in idem in quanto già delibata con statuizione divenuta irrevocabile e quindi neppure può essere in alcun modo modificata a seguito del proposto appello.
10. Ne consegue che, dichiarata l'improcedibilità dell'appello iscritto al n.
905/2023 con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni oggetto della sentenza in data 7 giugno 2023, in riforma della sentenza in data 4 maggio 2023 va rigettata la domanda di introdotta con il ricorso n. 221/2023. Controparte_1
pag. 9/11 Invero, in giurisprudenza, è ormai pacifico che la formazione del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e finanche in sede di giudizio di rinvio (v. tra le altre Cass. n. 3621/2004), senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (Cass. n. 12159/2011); il giudicato va infatti assimilato agli “elementi normativi”, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici
(Cass. S.U. 24664/2007).
11. Quanto alle spese: nulla va disposto per quelle relative al presente grado del giudizio n.905/2023RG in cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello stante la mancata costituzione della appellata.
L'esito complessivo e le vicende processuali che hanno determinato la pronuncia relativa al giudizio n. 643/2023RG integrano pienamente quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del
2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
12. Non sussistono i presupposti per l'applicazione - nei confronti dell'appellante del giudizio n.905/2023RG - dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 trattandosi di un Amministrazione dello Stato, istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della relativa qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass.
n.5955/2014).
P Q M
La Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro definitivamente pronunciando su gli appelli riuniti proposti in data 14 giugno 2023 (n. 643/2023RG) e 3 agosto 2023
(n.905/2023RG) dal Parte_1
avverso le sentenze in data 4 maggio 2023 e 7 giugno 2023 del Tribunale
[...] di Trani, Giudice del Lavoro, nei confronti di così provvede: Controparte_1
-dichiara improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza in 7 giugno 2023 del
Tribunale di Trani e, in riforma della sentenza in data 4 maggio 2023, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
- nulla per le spese del presente grado quanto al giudizio iscritto al n. 905/2023RG e compensa le spese del doppio grado del giudizio n. 643/2023RG.
pag. 10/11 Così deciso in Bari, il 3 ottobre 2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 11/11