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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4599/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4599/2021 tra
(GIA' ) e Parte_1 Parte_2 Parte_2
Ricorrenti
e
DI PERUGIA Controparte_1
Resistente
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 13,31 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per (GIA' ) e l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_2
MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO oggi sostituto dall'avv.to ALESSANDRA TIZZI la quale si risposta alla memoria depistata contestando quale avversaria ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Per l'avv. SVEVS STANCATI ed il Controparte_2 dott. MARCO BELLUCCI i quali si riportano alla comparsa di risposta ed alle note conclusionale insistendo per il rigetto del ricorso
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,55, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, allegata di seguito.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 17 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4599/2021 R.G. promossa da:
(C.F. residente in [...], in Parte_2 C.F._1 proprio e quale legale rappresentante della società - già Parte_1 Parte_2
- (P. IVA ), con sede in Gubbio (PG) Via G. Devoto, rappresentati e difesi per P.IVA_1 delega apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Fabrizio D. Mastrangeli nel cui studio in , CP_2
Piazza Italia n. 4 è elettivamente domiciliato.
Ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_2 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega su atto separato.
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art.
6 - D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato il 20 settembre 2021, il Sig. , in proprio e nella qualità di Parte_2 legale rapp.te della società già , ha proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 214/2021, prot. n. 18974, dell'11.08.2021, notificata in data pagina 2 di 34 20 agosto 2021, con la quale l ha ingiunto ai Controparte_2 ricorrenti il pagamento in solido tra loro della complessiva somma di euro 22.306,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre alle spese di notifica.
Proponeva la parte ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
1) l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione;
2) la violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del 2004;
3) l'avvenuto decorso del termine di decadenza per la notificazione della violazione previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981;
4) nel merito, l'infondatezza dell'accertamento.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Dichiarare la nullità o l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione opposta stante la nullità del verbale e dei relativi accertamenti nonché essendo le sanzioni prescritte.
IN SUBORDINE previo accertamento della insussistenza dei motivi posti a base dell'ordinanza, annullare la ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima. Con vittoria di funzioni spese, ed onorari.”.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione n. 214/2021 prot. n. 18974 dell'11.08.2021 resa nei confronti di e Parte_2
e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e Parte_1 per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa, ex art. 429 c.p.c., come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è solo parte fondata e deve essere parzialmente accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011, per i motivi indicati di seguito.
Il primo motivo di ricorso, riferito all'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte, è infondato.
pagina 3 di 34 Il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della Legge 689/81 non è stato infatti superato con riferimento al periodo intercorrente tra la notifica del verbale conclusivo dell'accertamento del 12 dicembre 2016 n. PG00004/2016-129-01, avvenuta il 23 dicembre
2016 e la data di notifica dell'Ordinanza di Ingiunzione del 20 agosto 2021, né tale termine era stato in precedenza superato con riferimento al periodo intercorrente tra la data presunta delle commesse violazioni e, di nuovo la data di notifica dell'accertamento del 23 dicembre 2016.
È noto, infatti, che il verbale conclusivo di accertamento ha valore interruttivo della prescrizione, cosicché il motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Quanto al secondo motivo, riferito alla violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del
23/04/2004, per la mancata indicazione a verbale degli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati, si osserva che il Verbale definitivo di accertamento consta di ben oltre 40 pagine di motivazione che chiariscono, con dovizia di particolari, le ragioni dell'applicazione delle sanzioni con illustrazione, peraltro diffusa, delle varie posizioni dei lavoratori e delle specifiche violazioni accertate.
Difficile, pertanto, sostenere che non si sia compreso il motivo per cui la resistente
Amministrazione abbia ritenuto di dover procedere alla contestazione delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni, salva la legittima facoltà di dissentire dall'esito dell'accertamento.
Peraltro, come è noto, il giudizio di opposizione a ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, pur derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 10478 del 08/05/2006.
Anche il secondo motivo di ricorso è dunque infondato.
pagina 4 di 34 Parimenti infondata è la dedotta intervenuta decadenza per violazione del termine di 90 giorni previsto per la notificazione della violazione dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
Come eccepisce la resistente Amministrazione, alla mole di documentazione esaminata, si aggiungono le numerose dichiarazioni acquisite dagli accertatori in fase di indagine, senza contare il rilevante numero di lavoratori occupati nelle strutture commerciali di Umbertide e
Gubbio che hanno formato oggetto di verifica.
Dall'esame degli atti emerge inoltre che tra un adempimento ed il successivo non è mai trascorso il termine anzidetto e che il primo accesso ispettivo ha avuto luogo il 3.3.2016 mentre l'accertamento si è concluso nel dicembre 2016 con la redazione e successiva notifica del verbale definitivo.
Dunque, se confrontata con le attività complessivamente svolte, la durata dell'accertamento non può ritenersi eccessiva e, peraltro, va ricordato che, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve ritenersi comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…” … “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.” Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02-04-
2014, n. 7681.
Conseguentemente anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
L'esame del merito delle contestazioni impone invece una specifica disamina delle posizioni di ciascun dipendente e delle corrispondenti violazioni contestate, come riportate nell'ordinanza di Ingiunzione:
pagina 5 di 34 “1) Art, 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D. L. n. 510/1996, conv. con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla legge n.
183/2010, come modificato dal D. L. n, 16/2012, conv. con modificazioni dalla L, n. 44/2012 - comunicazione preventiva dì assunzione - riqualificazione: punto 1), 4), 12), 14), 16), 19), 25),
29) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato ai Servizio competente l'esatta tipologia dei contratti di lavoro stipulati con i sigari: , Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e (sanzione pecuniaria amministrativa da € 100 a Pt_9 Parte_10 Parte_11
€ 500 per ciascun lavoratore interessato, art. 19, comma 3, D. Lgs. 276/2003);
2) Art. 4 bis primo periodo comma 2 D. Lgs. 181/00 come mod. dall'art. 6 comma 1 D. Lgs.
297/02 e succ. mod. dalla L. 183/10: punto 2), 5), 9), 11), 13), 15), 18), 22), 27), 28) delia diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, una lettera di assunzione contenente gli esatti dati contrattuali ai seguenti lavoratori: , , , , , Parte_3 CP_4 Parte_5 Controparte_5 Parte_7
, , e e per non aver Controparte_6 Parte_9 Controparte_7 Parte_11 consegnato la lettera di assunzione a (sanzione pecuniaria amministrativa da CP_8
€ 250 a € 1500 per ciascun lavoratore interessato, art. 19, comma 2, D. Lgs. 276/2003);
3) Art. 3 comma 3 DL 12/02 come mod. da ultimo dal D. Lgs. 151/15: punto 3), 6), 17), 20), 24) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver occupato, senza la preventiva comunicazione di assunzione, e per i periodi indicati nelle Risultanze dell'accertamento, i seguenti lavoratori: (per meno di 30 giorni di effettivo lavoro); Parte_3 Pt_12
(per meno di 30 giorni di effettivo lavoro); (per oltre 60 giorni di effettivo Parte_7 lavoro); (da 31 a 60 giornate di effettivo lavoro); (fino a Parte_8 Parte_9
30 giorni di effettivo lavoro) (sanzione amministrativa da euro 1500 a 9000 fino a 30 gg;
da euro 3000 a 18.000 da 31 a 60 gg;
da euro 6.000 a 36.000 oltre 60 gg);
4) Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D. L. n. 510/1996, conv. con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla legge n.
183/2010, come modificato dal D. L. n. 16/2012, conv, con modificazioni dalla L. n. 44/2012 - comunicazione preventiva di assunzione - no riqualificazione: punto 7), 8), 10), 21), 25), 26) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato al Servizio competente l'esatto inquadramento dei contratti di lavoro stipulati con i sigg.ri: CP_9
, , , , (sanzione
[...] CP_8 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 pecuniaria amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato, art. 19, comma 3, D, Lgs. 276/2003); pagina 6 di 34 5) Art. 23 DPR 1124/65 come mod. dall'art. 39 comma 8 DL 112/08 conv. dalla L. 133/08 - punto 30) della diffida di cui a! verbale di accertamento, per non aver inviato all'INAIL la denuncia nominativa di ome coadiuvante familiare del socio Parte_13 Parte_2
a decorrere dal 01/10/14 (sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 ex art. 195 del medesimo DPR);
6) Art. 5 comma 5 D. Lgs. 66/03: punto 31) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non ave registrato e corrisposto lo straordinario per i periodi ed i lavoratori indicati nelle Risultanze dell'accertamento (sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 ex medesima disposizione di legge);
7) Art. 39 comma 1 e 2 DL 112/08 conv. con mod. in L. 133/08 e succ. mod. dalla L. 35/12 - punto 32) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver effettuato le registrazioni sui LUL per n. 6 lavoratori per il periodo compreso tra ottobre 2014 e settembre
2015 per complessivi n. 11 mesi, come specificato nelle Risultanze dell'accertamento
(sanzione amministrativa da euro 150 a 1500 ex medesima disposizione di legge);
8) Art. 39 comma 1 e 2 DL 112/08 conv. Con mod. in L. 133/08 e succ. mod. dai D. Lgs 151/15
-punto 33) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver effettuato le registrazioni sul LUL per n, 7 lavoratori per il periodo compreso tra ottobre 2015 e settembre
2016 per complessivi n, 9 mesi, come specificato nelle Risultanze dell'accertamento (sanzione amministrativa da euro 150 a 1500 ex medesima disposizione di legge);
9) Art. 3 comma 3 prima parte DL 12/02 come mod. dalla L. 9/14: punto 1) e 2) della notificazione di illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver occupato, senza la preventiva comunicazione di assunzione, e per i periodi indicati nelle Risultanze dell'accertamento, i seguenti lavoratori, regolarmente assunti per periodi successivi: CP_8
e (sanzione amministrativa da euro 1.300 a 10.400 per ciascun
[...] Parte_6 lavoratore irregolare maggiorata di euro 39,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo);
10) Art. 9 comma 1 D. Lgs. 66/03 come mod. dalia L. 133/08 - punto 3) della notificazione di illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per non aver concesso il riposo settimanale per i lavoratori e per i periodi indicati nella motivazione del verbale (sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1500 ex medesima disposizione di legge);”.
Attesa la complessità dell'accertamento, prima di procedere all'esame delle singole posizioni, è necessario tuttavia fare una breve premessa, riferita in particolare all'ammissibilità ed al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai lavoratori nella fase di accertamento ispettivo nonché in fase di prova testimoniale, tenendo nel debito conto quanto dedotto pagina 7 di 34 dalla parte ricorrente circa il valore fidefacente del verbale ispettivo, da ritenersi limitato ai soli fatti che gli ispettori hanno dichiarato essere avvenuti in loro presenza, con esclusione delle presunzioni, valutazioni ed apprezzamenti, eventualmente da costoro formulate.
Nonostante ciò, va chiarito che le dichiarazioni rese agli accertatori da persone informate dei fatti debbono ritenersi, per consolidata giurisprudenza, fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice.
Non vige infatti alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento al quale è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento: “…. la sentenza impugnata, peraltro, ha pure ricordato correttamente la giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014) e, coerentemente, ha ritenuto coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dal T. fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie;
peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass.
4743/2005; n. 2627/1980); si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal CP_1 contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto ispettivo. CP_14
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da
pagina 8 di 34 terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori ….” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23-09-2020, n. 19982.
Non sono inoltre infrequenti pronunce di legittimità che attribuiscono maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi eventualmente riferite nel corso della deposizione in giudizio: “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati
(cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 02-11-
2020, n. 24208.
In sintesi, l'esito dell'accertamento ispettivo contenuto nel verbale, che pure non costituisce piena prova, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine ed in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed a maggior ragione da terzi, che restano comunque liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, fatta salva la facoltà della parte ricorrente di fornire la necessaria prova contraria.
Né, nelle cause di opposizione ad Ordinanza ingiunzione, può essere considerato incapace a testimoniare, ex art. 246 c.c., il lavoratore, non essendo titolare di alcun interesse giuridico personale, concreto e attuale, a proporre la domanda o a contraddirvi,
Le dichiarazioni rese dai lavoratori, sia riferite alla fase ispettiva che in corso di causa, potrebbero semmai essere oggetto di critica sotto l'aspetto della loro attendibilità, ma non certo sotto quello della ammissibilità: “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in pagina 9 di 34 un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia,
a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni.” Cass. Civ. Sez.
Lavoro, Sentenza n. 11034 del 12/05/2006.
Inoltre: “Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, emessa dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, per violazioni in tema di collocamento al lavoro, il lavoratore, al cui rapporto è riferita l'infrazione, non è incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., quando
l'oggettiva natura della violazione contestata, ovvero la sua specifica posizione giuridica, non lo rendano titolare di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa non sia ipotizzabile.” Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05-10-2009, n. 21209.
Ciò premesso va anche aggiunto che l'accertamento per cui è causa faceva seguito ad una richiesta di intervento da parte di un'organizzazione sindacale alla quale si erano rivolti alcuni dei lavoratori e, all'esito dell'indagine, era emerso un anomalo ricorso a forme di lavoro flessibile, quali voucher e contratti a termine e/o ad istituti di formazione quali tirocini ed apprendistati, finalizzati ad eludere le tutele previste in favore dei lavoratori subordinati.
In taluni casi era anche emerso che alcuni soggetti erano stati occupati per alcuni periodi in nero ed inoltre, che il personale, pur inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale e pur continuando ad erogare la medesima prestazione lavorativa, era stato occupato con diversificate forme contrattuali, ivi incluse quelle a finalità formativa e di tutoraggio.
Era anche emerso che le qualifiche contrattuali attribuite al personale, secondo gli accertatori, non fossero conformi alle mansioni effettivamente svolte e che, oltre ad essere sotto-inquadrati, i dipendenti non godevano dei necessari riposi e pause (in particolare nei periodi estivi e durante le festività), tanto che il personale ispettivo emetteva un provvedimento per l'istituzione di un registro cartaceo delle presenze.
Quanto ai singoli contratti di lavoro, comunque connessi alla prestazione lavorativa, non sarà infine inutile ricordare che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., secondo comma: “Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 …” e, tra gli altri,
pagina 10 di 34 quello della causa di cui al n. 2, nonché il disposto dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/
2011 per il quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”.
Venendo dunque alle singole posizioni lavorative oggetto di contestazione, quanto alla C posizione di , l riferisce che il lavoratore era addetto alla preparazione Parte_3 dei pasti come commesso di gastronomia per l'intero periodo lavorativo.
Dal 17.12.14 al 12.8.15 ha lavorato come apprendista cuoco pizzaiolo;
dal 13.8.15 al 14.9.15 al nero e dal 22.10.15 al 30.11.15 non ha lavorato per volontà datoriale e poi dal 22.10.15 al
30.11.15 è stato assunto a tempo pieno con contratto a termine in qualità di aiuto commesso e dal 1.12.15 è stato assunto come apprendista a tempo pieno per la qualifica di aiuto commesso.
In conseguenza di ciò il rapporto lavorativo era stato riqualificato, sin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato per non aver effettuato formazione e per aver già avuto un precedente rapporto di lavoro alle dipendenze di altra ditta, dal 17.8.12 al 8.12.14, come apprendista aiuto cuoco.
Peraltro, il lavoratore non aveva fruito, dal 17.12.14 al 12.8.15, del giorno di riposo ogni previsto per ogni venti giorni di lavoro.
La prova di ciò era costituita delle dichiarazioni dello stesso e dalla Parte_3 documentazione lavorativa (all. 17) nonché dalle dichiarazioni di (all. 18) e Persona_1 di (all. 19). Parte_6
Per contro la difesa ricorrente oppone, in primo luogo, l'operatività delle dimissioni del dalla carica di apprendista commesso e poi riassunto quale apprendista cuoco. Parte_3
Inoltre, secondo la parte, i testi escussi avrebbero confermato che il avrebbe Parte_3 avuto un tutor dal quale riceva insegnamenti e disposizioni in ordine alla mansione di apprendista commesso ed in dettaglio il teste aveva riferito “confermo che avesse Parte_11 un tutor” e il teste aggiungeva, nel confermare che fosse apprendista e che fosse Tes_1 addetto alla preparazione di pasti per il banco gastronomia: “si è vero anche se non ricordo se avesse fatto altre mansioni, ma mi sembra di no”; ed ancora sul predetto capitolo n. 2 “si
è vero, credo che il tutor fosse proprio il Sig. , oltre ai testi “Si è vero, faceva Pt_1 CP_12 in prevalenza la preparazioni dei cibi” e il quale in risposta al capitolo 1 “Si è vero Per_2 cucinava” e quanto alla presenza del tutor: “Si è vero”.
pagina 11 di 34 Ma è proprio questa parte della prova testimoniale, contrapposta alle altre evidenze in atti costituite dalle prove raccolte nella fase di accertamento, che non convince in alcun modo.
I testi predetti sulle questioni di interesse della parte ricorrente ricordano perfettamente tutte le circostanze, mentre sulle altre questioni appaino piuttosto evasivi, affidandosi a laconiche e vaghe dichiarazioni.
Erano certi che il si occupasse della cucina, ma non sapevano se si occupasse Parte_3 anche di altro.
Erano certi che avesse un tutor, ma non sapevano dire poi con certezza chi fosse questo tutor, optando per una soluzione di ragionevolezza e cioè per l'ipotesi che probabilmente si fosse trattato proprio del titolare Pt_1
Tuttavia, la circostanza che il lavoratore avesse un tutor che lo formasse è priva di riscontro certo, tenuto conto che essendo inserito in una struttura lavorativa il titolare dell'azienda poteva benissimo impartirgli le necessarie indicazioni sul lavoro da svolgere, senza che tali disposizioni integrassero l'equivalente di un'attività di formativa.
Peraltro, il teste di parte ricorrente affermava di non saper riferire nulla in merito al CP_12 lavoro svolto dal sig. ed al presunto affiancamento da parte di un tutor, essendo Parte_3 lui impiegato in un diverso reparto.
Certo è che il sig. faceva invece ciò che fanno tutte le persone addette ad un Parte_3 banco gastronomia, era addetto alla preparazione dei cibi ed inoltre si occupava del banco di vendita e nonostante provenisse da una precedente esperienza di cucina, con precedente inquadramento in qualità di apprendista aiuto cuoco “aiuto cuoco e pizzaiolo” presso altra ditta, era stato ulteriormente inquadrato come apprendista per il conseguimento della qualifica di aiuto commesso.
Delle due l'una, o era permanentemente incapace di svolgere il proprio lavoro di commesso di gastronomia, oppure gli era stato reiteratamente imposto il contratto di apprendistato al solo fine di eludere gli obblighi contributivi e retributivi conseguenti.
Né la considerazione della difesa ricorrente per la quale il rapporto di tirocinio per espressa previsione normativo non è un contratto di lavoro, ma una sperimentazione dello stesso che ben può proseguire con il contratto di apprendistato che è un vero e proprio contratto ex art.2094 c.c., depone in senso diverso.
pagina 12 di 34 Infatti, pur non sussistendo impedimenti di natura formale affinché un rapporto di tirocinio possa proseguire con un contratto di apprendistato, l'affermazione stride con la storia lavorativa del che nell'un caso e nell'altro era già formato e il ricorso a tali forme Parte_3 di induramento non può che trovare giustificazione nella finalità elusiva connessa a tali situazioni.
Quanto, infine, alla presenza del presso il punto vendita nei mesi di agosto- Parte_3 settembre 2015, valgono le dichiarazioni in atti di e di Persona_1 Parte_6 rese in fase di accertamento, quando hanno affermato che il collega aveva lavorato ininterrottamente presso il punto vendita sin dalla data di assunzione e dunque evidentemente ininterrottamente dal 2014, sulla cui specifica attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Del resto, se prima il rapporto instaurato era di natura subordinata e dopo anche, non si comprende perché sarebbe venuto meno, in tale periodo intermedio di lavoro sommerso, il rapporto di subordinazione.
La lavoratrice , secondo l'ITL ha iniziato a lavorare con i “voucher”, peraltro attributi Pt_12 in modo discontinuo dal 7.12.15 al 9.1.16 e successivamente dal 18.1.16, ed è poi stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time 30 ore settimanali, IV livello, prorogato al 30.6.16 e successivamente al 31.10.16 ed infine dal 1.8.16
l'orario di lavoro è stato ridotto a part time.
Nonostante ciò, la lavoratrice, secondo la tesi della resistente, aveva lavorato nel punto vendita, sin dal 7.12.15 (e cioè sin dal periodo in cui era stata retribuita con i voucher) continuativamente per sei giorni a settimana, per otto ore al giorno, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00 o dalle 12,00 alle 20,00 con mansioni di commessa al banco di vendita.
In conseguenza i buoni lavoro corrisposti erano stati corrisposti in maniera inferiore al dovuto, motivo per cui era anche stato riqualificato dagli accertatori il rapporto lavorativo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sino al 18.1.16, data di inizio del contratto a termine con orario part time.
Inoltre, parte della prestazione era risultata evidentemente prestata in nero per i giorni in cui non era stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 48 c. 3 D. Lgs. n. 81/2015, corrispondenti al 3, 10, 14, 15, 16, 17 gennaio 2016.
Alla lavoratrice era stato poi riconosciuto dagli accertatori il IV livello contrattuale, avendo la medesima già effettuato già in precedenza l'attività di apprendista per la qualifica di pagina 13 di 34 commessa al banco presso una prima azienda dal 2.8.12 al 2.8.15 e presso un'ulteriore dal
6.8.15 al 12.11.15, così riconoscendo la permanenza nella V qualifica per il periodo di diciotto mesi, come previsto dalla nota n. 4 del ccnl , ai fini del passaggio al IV livello. CP_16
C Dal punto di vista probatorio l si riportava alla dichiarazione della stessa lavoratrice
[...]
(all. 20), la quale dichiarava di aver lavorato sin dal novembre 2015 con i voucher e Pt_12 successivamente con contratto, al prospetto giornate di lavoro giorni 3, 10, 14, 15, 16, 17 gennaio 2016 (all. 21), alla documentazione del rapporto di lavoro (all. 22), all'estratto dei voucher comunicati (all. 23) ed alla busta paga di gennaio 2016 (all. 24).
Part La parte ricorrente tuttavia contestava la circostanza per la quale alla sig,ra era stato attribuito un numero di voucher inferiore a quello spettante e che vi sia stata inoltre una prestazione lavorativa in nero dal 9 al 17 gennaio 2016 e peraltro ciò è stato smentito dalla Part stessa che, in sede di prova testimoniale, pur essendo stata intimata dalla parte resistente, in risposta ai capitoli 7 e 8 della memoria di costituzione, quanto al capitolo 7 rispondeva “è vero che lavoravo con i voucher ma non lavoravo otto ore al giorno per sei giorni alla settimana ma in orari diversi e comunque corrispondenti ai voucher” mentre sul capitolo 8 rispondeva “No, non è vero, non facevo più ore di quelle previste dai voucher”.
La medesima lavoratrice, rispondendo poi sul cap. 9, ha inoltre smentito la circostanza per la quale avrebbe lavorato in nero nel mese di gennaio 2016: “No, non è vera la circostanza”.
C E tale esito istruttorio, palesemente contrario a quanto sostenuto dall è stato del resto confermato da ulteriori testi sentiti sullo specifico argomento ( e . Parte_11 Tes_1 CP_12
È opportuno tuttavia rilevare a tale proposito che anche dalla lettura della dichiarazione della stessa lavoratrice (all. 20) non emerge in modo un chiaro che la stessa avesse lavorato effettivamente in giornate diverse da quelle corrispondenti ai voucher erogati e, seppur in maniera meno evidente, che avesse lavorato in nero nel gennaio 2016, posto che ragionevolmente tale supposizione sembrerebbe essere stata indotta dalla affermazione ivi contenuta della stessa lavoratrice, che dichiarava: “Lavoro con dal mese di Pt_1 novembre 2015 …” quasi a sostenere la mancanza di soluzione di continuità della prestazione.
La stessa prova testimoniale ha inoltre indotto dubbi circa la legittimità dell'attribuzione alla dipendente del IV livello contrattuale da parte degli accertatori, motivata dalla circostanza che la medesima avesse effettuato in precedenza l'attività di apprendista per la qualifica di commessa al banco presso le aziende sopra indicate.
pagina 14 di 34 Infatti la lavoratrice, pur confermando in udienza di aver svolto precedente attività per le due aziende, esprimeva tuttavia dubbi sulla natura di tali rapporti di lavoro: sul cap. 10) rispondeva infatti: “non ricordo con precisione le date, ma confermo di aver lavorato per entrambe le ditte di cui mi si dice;
con la come apprendista, ma non ricordo se CP_17 ho svolto apprendistato anche per la Hotel Italy, ma non sono sicura di aver completato
l'intero periodo di apprendistato”; “non ricordo la qualifica che avrei dovuto Tes_2 conseguire all'esito dell'apprendistato.”.
Per quanto precede è evidente che, nonostante le perplessità che tale prova testimoniale ha in ogni caso generato sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, la tesi della Part parte resistente sulle irregolarità riferite alla lavoratrice isulta sfornita di prova sufficiente e come tale deve essere disattesa.
Tale situazione di indeterminatezza è stata del resto amplificata dalla testimonianza del Part collega che, in risposta ai cap. 5 e 7, quanto alla posizione della sig.ra a riferito: Tes_1
“non ricordo il periodo, ma ricordo che per un periodo ha lavorato occasionalmente cioè non tutti i giorni ad in altri periodi continuativamente”, e ancora “si è vero lavorava a part- time tuti i giorni, ma non ricordo i periodi”.
Né di particolare utilità è risultata la dichiarazione testimoniale del lavoratore che CP_12
Part poteva riferire solo di fatti successivi al 24 aprile 2015 né la circostanza che la stessa avesse confermato in udienza la dichiarazione rilasciata agli ispettori in fase di accertamento posto che in udienza ha fornito, per quanto riferito alla propria specifica posizione, una versione difforme.
C Quanto alla lavoratrice , il resistente ha documentato che è stata Persona_1 assunta il 19.9.14 a tempo pieno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come commessa di banco IV livello, nel periodo estivo (21.6.15-20.9.15) e sostiene che durante le festività natalizie (8.12.14-6.1.15 e 8.12.15-6.1.16) e pasquali (28.3.15-10.4.15), la lavoratrice avrebbe lavorato senza osservare il periodo di riposo previsto dall'art. 9 d. lgs. n.
66 del 2003 e dall'art. 140 del CCNL Confcommercio, ciò in base alla dichiarazione della stessa lavoratrice nonché la busta paga di gennaio 2016 (all. 25).
La difesa ricorrente sostiene per contro che le circostanza ex adverso affermata non sia rispondente al vero non avendo la parte fornito prove in tal senso, ma, anzi, che i testi sentiti in proposito hanno confermato, rispondendo al cap. 9, che la sig.ra al parti di tutti Per_1 gli altri lavoratori ha sempre goduto del riposo settimanale (testi , Tes_1 Parte_11 Per_2
pagina 15 di 34 e ed inoltre che il teste aggiungeva: “lo so poiché preparando la carne CP_12 CP_12 per la cucina sapevo chi c'era e chi no”).
La prospettazione della resistente, dunque, non è risultata univoca e pertanto la relativa sanzione non può essere confermata.
Quanto a la resistente Amministrazione ha dedotto che la predetta ha CP_9 lavorato presso la on voucher dal 19.1.15 in qualità di commessa al banco di vendita Pt_1
CP_ e che, dalle banche dati e dalla documentazione acquisita in corso di accertamento, è emerso che i voucher sono stati utilizzati fino al 12.6.15, mentre il 16.6.15 è stato stipulato un contratto a termine con scadenza 15.9.15, subordinato a tempo indeterminato part time, dello stesso livello.
Gli accertatori avevano però ritenuto inadeguato l'inquadramento della stessa nel VI livello, in quanto trattasi di livello corrispondente a quelle figure professionali dotate di semplici conoscenze pratiche non corrispondente all'attività svolta dalla lavoratrice.
Infatti, la medesima per quasi quindici anni, dal 22.4.06 - 31.7.10, aveva già in precedenza svolto l'attività di commessa - terzo livello per altra società dello stesso settore merceologico della oltre ad aver lavorato dal 9.8.10 al 13.9.10 in qualità di commessa inquadrata al Pt_1
IV livello professionale CCNL Confcommercio, per ulteriore società del settore.
La lavoratrice, dunque, sarebbe stata correttamente reinquadrata dagli accertatori al IV livello professionale, in ragione della nota n. 4 alla declaratoria del V livello professionale del
CCNL, data appunto la permanenza nel V, sia con riferimento al primo che al secondo rapporto di lavoro instaurato con la con conseguente obbligo della società Pt_1 ricorrente di effettuare la corretta comunicazione Unilav contenente l'esatta qualifica, da ritenersi elemento essenziale (nota D.G. Politiche servizi per il lavoro n. 0007191 del 21.5.12).
La prova di quanto sostenuto è stata affidata alla busta paga della lavoratrice del gennaio CP_ 2016 (all. 26), all'estratto prestazione accessorie (all. 27) ed alla dichiarazione della lavoratrice stessa (all. 28).
Di diverso avviso la ricorrente secondo la quale la lavoratrice ha svolto solo mansioni di aiuto banconista e dunque riconducibili al 4° livello del CCNL, come del resto confermato dai testi sentiti sul cap. 10, che confermavano che la svolgeva la mansione di aiuto CP_9 banconista ( , . Tes_1 Parte_11 Per_2 CP_12
pagina 16 di 34 Le mansioni superiori svolte non hanno quindi trovato idonea conferma e va peraltro condivisa la tesi attorea per la quale la specifica contrattuale per cui l'aiutante commesso debba permanere al quinto livello per un periodo non superiore a 18 mesi, non possa ritenersi integrata dalle pregresse esperienze lavorative svolte presso altre aziende.
Deve infatti ritenersi che, trattandosi di un “automatismo contrattuale”, la permanenza nella categoria inferiore non possa essere computata tenendo conto delle pregresse esperienze lavorative presso altri datori di lavoro, ma debbono essere riferite ad un rapporto di lavoro unitario e non svolto con più aziende.
Anche se ciò non preclude la possibilità per l'organo accertatore di dimostrare che un dipendente, anche in riferimento al proprio pregresso curriculum lavorativo, possa essere stato sotto-inquadrato, ma nel caso in esame tale prova è risultata insufficiente.
C La lavoratrice , secondo la ricostruzione dell ha lavorato per la ome CP_8 Pt_1 addetta alle vendite al banco dal 2 al 6 gennaio 2015 per 4 giorni e poi dal 7.1.15, è stata occupata con contratto a termine part time 20 ore settimanali inquadrata al VI livello, infine dal 1.2.15 il contratto e stato trasformato a tempo pieno e dal 6.7.15 trasformato a tempo indeterminato.
Attesa la mancata regolarizzazione dei quattro giorni di lavoro è stata dunque applicata la c.d. maxisanzione per lavoro part time in coerenza con il contratto part time del 7.1.15.
Inoltre, durante le festività pasquali del 2015, il periodo estivo del 2015 e quello natalizio
2015/2016 non avrebbe effettuato il periodo di riposo settimanale previsto dall'art. 9 d. lgs. n.
66 del 2003 e dall'art. 140 del CCNL Confcommercio.
La medesima è stata inoltre inquadrata dall'azienda al sesto livello mentre le mansioni svolte sono state ritenute coerenti con il IV livello fin dal 2.1.15, data della formale assunzione, poiché la lavoratrice aveva svolto tra il 23.3.2009 e il 10.12.14 attività di commessa apprendista per altra società del settore, con conseguente applicazione della nota 4 della declaratoria del V livello CCNL Confcommercio.
C Quale supporto probatorio l ha prodotto la dichiarazione della sig.ra all. 29) la sua CP_8 busta paga del gennaio 2016 e la documentazione contrattuale (all. 30).
La difesa ricorrente ha dedotto che non sussiste alcuna prova che la presunta presenza in azienda della lavoratrice prima della assunzione fosse riconducibile alla fattispecie di cui pagina 17 di 34 all'art.2094 c.c. non essendo stata provata la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Del resto, la stessa sentita quale teste sul capitolo 16, non ha ritenuto di confermare in CP_8 udienza la circostanza, e pertanto gravando l'onere probatorio sulla resistente amministrazione, la mancata conferma della circostanza è da sola sufficiente ad escludere la sussistenza della violazione.
In più la stessa Sig.ra entita dal giudice del lavoro (doc.6), quanto alla decorrenza del CP_8 suo rapporto di lavoro ha precisato: “ho iniziato a lavorare dopo che ho firmato il contratto”
e, in udienza, ha dichiarato sul cap. 15): “riconosco la sottoscrizione da me apposta al doc.
29 di parte resistente, ma preciso che i periodi in cui non facevamo il giorno di riposo erano al massimo di 15 giorni e non 20 e poi recuperavamo tali giorni facendo riposi multipli.” e sul cap. 16): “non ricordo la circostanza dato il tempo trascorso.”;
Quanto poi alle mansioni svolte, l'appartenenza al quarto livello contrattuale delle mansioni svolte dalla lavoratrice, unitamente alla riqualificazione operata dagli accertatori deve Part ritenersi sfornita di prova, essendo emerso che la unitamente alla svolgeva CP_8 mansioni di aiuto banconista come dichiarato dai testi in risposta al capitolo n. 11 , Tes_1
, così risultando errata la riqualificazione dell'inquadramento della Per_2 CP_12 lavoratrice nel IV livello contrattuale.
Dunque, va confermata la tesi attorea per cui la lavoratrice non ha lavorato per 4 CP_8 giorni in nero prima dell'assunzione, che inoltre ha recuperato i riposi non goduti ed infine che l'inquadramento nel superiore livello contrattuale IV è sfornito di adeguati riscontri.
La lavoratrice ha cominciato a lavorare per la dal 10.11.14 con Controparte_10 Pt_1 contratto a termine trasformato il 30.4.15 a tempo pieno e indeterminato, IV livello professionale.
C Tuttavia, la dipendente fin dall'assunzione ha svolto, secondo l , attività di responsabile del reparto Gastronomia corrispondente al terzo livello contrattuale a decorrere dal 30.4.15
(specifica attività professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorico- pratica).
Peraltro, è stata nominata tutor del sig. ed in possesso di uno specifico diploma Parte_3 per lo svolgimento dell'attività a cui è stata adibita dalla cosicché gli ispettori ne Pt_1 hanno disposto il collocamento al terzo livello dal 30.4.15 e, data l'essenzialità del dato pagina 18 di 34 attinente la qualifica professionale, imponendo all'azienda la rettifica della comunicazione
Unilav.
Gli elementi a supporto vengono individuati nella dichiarazione della lavoratrice (all. 31), nella busta paga di gennaio 2016 (all. 32), nell'attestato di qualifica professionale (all. 33) e nei prospetti orari delle prestazioni rese dai lavoratori dei reparti Parte_14
acquisiti in sede ispettiva e forniti dai lavoratori (all.ti 34 e 35).
[...]
La parte ricorrente, quanto alla disposta riqualificazione del livello della sig.ra CP_10 obietta che la mansione di responsabile del reparto sia molto più complessa di quella indicata, avendo peraltro gli ispettori utilizzato la sola declaratoria generale, senza entrare nello specifico delle attività svolte dalla dipendente.
In ogni caso la circostanza che la predetta lavoratrice fosse responsabile del reparto gastronomia, anziché semplice banconista è smentita dalle prove testimoniali assunte con il capitolo n. 12 che hanno confermato il ruolo di banconista della sig.ra ( CP_10 Per_2
. Parte_11 CP_12
La riqualificazione dell''inquadramento contrattuale della signora risulta quindi CP_10 privo di idonei riscontri probatori e dunque le violazioni insussistenti non sussistono.
C Nell'illustrare la posizione di l deduce che il lavoratore è stato aiuto CP_18 commesso, V livello, per altra azienda dal 2.2.14 al 18.9.14; dal 19.9.14 ove poi è stato assunto con contratto di lavoro subordinato part time, 21 ore settimanali, V livello, cameriere di sala e successivamente distaccato dal 22.9.14 al 30.9.14 presso ulteriore azienda facente capo alla stessa n forza di trasferimento di azienda dalla quale si è dimesso in data 30.9.15 e poi Pt_1 riassunto dalla '8.10.14 con contratto di mestiere per l'acquisizione della qualifica di Pt_1 commesso di vendita IV livello.
La storia lavorativa del è stata dunque considerata in maniera unitaria al fine di Pt_5 giustificare il suo sotto-inquadramento, ritenendo le dimissioni del lavoratore indice di una situazione di acquiescenza della prestazione lavorativa tra il 1.10.14 e il 7.10.14, che avrebbe reso formalmente possibile il sotto-inquadramento del lavoratore per la mancata permanenza nel livello inferiore per il tempo necessario giusto quanto previsto dalla nota n. 4
CCNL Confcommercio, ritenendo il rapporto lavorativo non interrotto ed il periodo di sospensione assoggettabile a recupero contributivo.
Inoltre il contratto dell'8.10.14 sarebbe privo di causa formativa dal momento che, già al momento della stipula del contratto, il lavoratore era in possesso della professionalità pagina 19 di 34 richiesta per la pregressa attività lavorativa di otto mesi presso altra società, con necessità di riconoscere al lavoratore il IV livello contrattuale fin dal mese di agosto 2015 e di ricondurre il contratto formativo dell'8.10.14 ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, sulla scorta delle due dichiarazioni del all.ti 36 e 37), del prospetto Pt_5 delle presenze presso il reparto ortofrutta (all. 38) e della documentazione relativa al contratto di mestiere (all. 39).
La difesa ricorrente conferma che il il cui rapporto di apprendistato era stato Pt_5 riconvertito per assenza di causa formativa e per contestazione delle dimissioni, era passato alle dipendenze della in forza di trasferimento di azienda, successivamente si era Parte_2 dimesso e quindi riassunto con contratto di apprendistato.
Ritiene in proposito la parte che, come nel caso del lavoratore , le precedenti Parte_3 dimissioni - debitamente formalizzate ai sensi di legge - rappresentano un atto non contestabile, totalmente inidoneo a condizionare le successive evoluzioni contrattuali e peraltro il lavoratore non ha impugnato le dimissioni, con la conseguenza che l'ITL non può interpretare la volontà effettiva del dipendente, manifestatasi in atti formali, peraltro non supportate in corso di causa da allegazioni o prove tali da supportare la tesi dell . CP_14
L'istruttoria, secondo la parte, ha pienamente confermato che la formazione ricevuta dal
Sig. el corso dell'apprendistato posto che i testi sentiti in proposito (capp. 13 e 14) Pt_5 hanno confermato che il riceveva la formazione da parte del Sig. che lo Pt_5 Pt_1 istruiva sulle modalità di disposizione della frutta e su come effettuare gli ordini ( Parte_11
). Per_2 CP_12 Tes_1
La circostanza era stata del resto confermata dallo stesso sentito innanzi al giudice Pt_5 del lavoro (doc. 6) il quale in quella sede aveva dichiarato di aver fatto quindici giorni di formazione alla Conad, che nei primi periodi di apertura del negozio era Parte_2 sempre presente e che era il suo tutor che quindi lo seguiva come tale e gli dava direttive. In particolare, lo seguiva indicandogli cosa era meglio fare per ordinare la frutta e come disporla meglio nel reparto.
Quanto precede è sicuro indice della notevole contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti in proposito, unitamente alla sussistenza delle formali dimissioni rese dal lavoratore ed alle dichiarazioni circa l'attività di tutoraggio svolta dal titolare dell'impresa, che non possono non indurre a ritenere sfornita di univoca prova la violazione contestata e come tale da ritenersi insussistente.
pagina 20 di 34 Quanto a la resistente Amministrazione riferisce che ha lavorato in nero Parte_6 dal 8.10.14 al 14.10.14 e che poi in data 15.10.14 è stata occupata con un tirocinio semestrale, prorogato al 14.10.15 ed infine assunta con contratto di mestiere a tempo pieno per il conseguimento del IV livello.
La complessiva prestazione della lavoratrice è stata considerata in modo unitario dagli ispettori che hanno quindi riqualificato entrambi i rapporti di tirocinio e di apprendistato nel
IV livello contrattuale per le mansioni di cassiera svolte sin dall'inizio dalla lavoratrice sulla base della busta paga di gennaio 2016 (all. 40), della documentazione di lavoro (all. 41) e delle sue dichiarazioni (all. 19).
Nel verbale era stata inoltre contestata la mancata fruizione del permesso settimanale.
La parte ricorrente contesta tuttavia la tesi avversa per la quale, avendo asseritamente la lavorato alcuni giorni in nero e dunque avendo iniziato a rendere la prestazione Parte_6 lavorativa in nero alcuni giorni prima della convenzione di tirocinio, ne risulterebbe disconosciuto sia il tirocinio stesso che il successivo contratto di apprendistato.
Ciò, intanto, perché non è provato che le precedenti presunte prestazioni in nero fossero riconducibili allo schema di cui all'art.2094 c.c. ed inoltre che non sono presenti nell'ordinamento ostacoli normativi o di fatto che ad un tirocinio possa seguire un rapporto di C apprendistato e del resto l in corso di causa non ha fornito la prova di quanto contestato.
Non vi è prova dunque, secondo la parte, che la vrebbe iniziato a lavorare prima Parte_6 del tirocinio e soprattutto che tali pretese prestazioni avrebbero avuto i connotati della subordinazione ed anzi i testi sentiti in proposito hanno tutti confermato che la lavoratrice avesse iniziato a lavorare ad ottobre inoltrato.
Quanto poi al mancato godimento dei permessi settimanali la circostanza è stata esclusa dei testi sentiti sul capitolo 15 bis) che hanno riferito che la predetta la ne Parte_6 aveva sempre goduto ( , . Tes_1 Per_2 Parte_11
Quanto al tirocinio veniva poi confermato in udienza che la al pari degli altri Parte_6 tirocinanti, veniva seguita dal titolare, Sig. o da persona da lui delegata, che le Pt_1 spiegava tutte le varie attività che si svolgevano nel punto vendita.
In particolare, in risposta al relativo capitolo n. 22, i testi , Tes_1 Per_2 Parte_11 riferivano che i , e venivano Parte_15 Pt_7 Parte_8 Pt_9 Parte_11 costantemente seguiti dal Sig. /o da altra persona da lui incaricata, che spiegava Pt_1
pagina 21 di 34 loro le varie tipologie di attività all'interno del punto vendita (alla cassa, alla frutta, alla sala o al box).
Quanto poi al successivo periodo di apprendistato è risultato pienamente provato che la
Sig.ra abbia ricevuto la relativa formazione come confermato dai i testi sentiti sulla Parte_6 specifica circostanza capitolata al punto n. 27, i quali hanno confermato che la Parte_6 durante il periodo di apprendistato aveva ricevuto costante formazione e indicazione da parte del suo tutor sulle modalità di svolgimento della sua prestazione.
Per quanto Precede, non essendo stata provata in maniera inconfutabile la prestazione lavorativa in nero all'inizio del rapporto deve ritenersi confermato il legittimo svolgimento del tirocinio formativo e del successivo rapporto di apprendistato, nonché la fruizione dei riposi settimanali con la conseguenza che le violazioni contestate risultano prive di adeguata giustificazione.
Deve inoltre aggiungersi che dalla dichiarazione della stessa dipendente agli accertatori
(all.19) non emerge chiaramente che la stessa abbia lavorato in nero nei primi giorni di occupazione ed in particolare in regime di subordinazione in quanto la medesima riferisce solamente di aver lavorato “… alle dipendenze della alla data di apertura 8/10/2014 Pt_1 con qualifica di stagista…” il che dimostra, a parte la genericità dell'affermazione, che si trovava lì per svolgere uno stage e non per rendere una prestazione di lavoro subordinato.
C La lavoratrice , secondo l ha iniziato a lavorare il 30.4.15 con mansioni di Parte_7 cassiera e retribuita con voucher, utilizzati fino al 14.8.15 ed erogati in minor numero rispetto alle ore di lavoro prestate e poi, dal 4.11.15, è stata impiegata con tirocinio semestrale prorogato al 4.11.16, mentre dall'accertamento è emerso che è stata impiegata al lavoro per sei giorni a settimana per 40 ore settimanali dal 30.4.15 e che nei periodi estivo e natalizio la lavoratrice ha svolto almeno 50 ore settimanali.
Il suo rapporto lavorativo è stato quindi ricondotto, sin dall'inizio, al lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, livello IV a decorrere dal 30.4.15, mentre per i giorni 4, 5, 6, 7, 8,
9 maggio 2015 e dal 17.8.15 al 3.11.15, è stata contestata la prestazione lavorativa in nero causa la mancanza dei voucher e della comunicazione preventiva di assunzione.
Quanto precede sulla scorta della dichiarazione della lavoratrice (all. 42), dell'estratto CP_ voucher (all. 43), della documentazione di lavoro (all. 44) e della busta paga di gennaio
2016 (all. 45).
pagina 22 di 34 Di diverso avviso la parte ricorrente per la quale non è condivisibile la riconversione del contratto di tirocinio in una ipotesi di lavoro subordinato causa la mancata comunicazione della attivazione dei voucher sia durante che prima del tirocinio e sia per effetto dell'impossibilità di svolgere prestazioni accessorie prima del tirocinio, come già rappresentato in ipotesi similari precedenti.
La circostanza per la quale la Direttiva Tirocini dell'Umbria (che comunque non può introdurre divieti non previsti dalla legge) dispone l'impossibilità di svolgere tirocini se preceduti da lavoro autonomo o parasubordinato, non impedisce lo svolgimento del lavoro accessorio che non appartiene ad alcuno di queste tipologie, proprio per la sua natura accessoria.
Non è ben chiaro, tuttavia, a quale specifica forma di lavoro accessoria faccia rifermento la parte ricorrente, al fine di sostenere che nessuna disposizione sancisce il divieto di prestazioni accessorie precedenti il tirocinio, trattandosi di rapporti con finalità assolutamente diverse e non contrastanti fra di loro.
Diversamente da quanto riferito in proposito circa la prova raggiunta in udienza circa l'occasionalità delle prestazioni svolte dalla Sig.ra nel periodo dal 30.04.2018 e il Pt_7
14.08.2015, perché retribuite con vaucher, dall'istruttoria, è solamente emerso, a conferma del capitolo n. 17 e che la lavoratrice era retribuita con voucher e non Tes_1 Per_2 altro, non contraddicendo i testi in alcun modo la dichiarazione resa dalla lavoratrice per la quale, nonostante il pagamento con voucher assegnati saltuariamente (peraltro di modesta entità complessiva) aveva lavorato, lei e le sue colleghe, ininterrottamente sino all'inizio del tirocinio.
Essere retribuiti con i voucher non vuol dire necessariamente che la prestazione sia accessoria, la dipendente ha infatti dichiarato agli accertatori di aver cominciato a lavorare a fine aprile - primi di maggio con i voucher per poi passare al tirocinio e di aver da sempre svolto 42 ore settimanali dal mese di aprile in poi.
Quindi appare ampiamente giustificata la contestazione mossa dagli accertatori alla società posto che ha lavorato alla cassa da sempre e non si capisce che cosa avrebbe dovuto apprendere in aggiunta dal tutor fatta eccezione per le direttive datoriali che le saranno state impartite.
C Deduce l quanto a che la lavoratrice ha iniziato a lavorare per la Parte_8
CP_ con buoni lavoro dal 1.6.15 con mansioni di cassiera. Risulta dalla banca dati Pt_1
pagina 23 di 34 che i voucher sono stati utilizzati fino al 14.8.15 poi dal 5.11.15, la lavoratrice è stata occupata con tirocinio semestrale, prorogato al 4.11.16 e dunque la posizione della lavoratrice è assimilabile a quella della Sig.ra Pt_7
Nel periodo estivo e natalizio ha lavorato almeno 50 ore settimanali ed il numero di ore svolte dalla lavoratrice è superiore ai voucher ricevuti, cosicché è stata applicata, anche in questo caso, la nota n. 12695 del 2013 ai fini della riqualificazione del rapporto di lavoro in CP_19 subordinato a tempo indeterminato, full time, livello V, dal 1.6.15. Inoltre, la ha Parte_8 lavorato al nero in assenza cioè di voucher e di comunicazione preventiva, nei giorni 7, 14,
21, 28 giugno;
5, 12, 19, 26 luglio;
2, 9, 16, 23, 30 agosto e nel periodo 17.8.15-4.11.15 (Circ.
n. 4 del 2013 già richiamata). CP_19
Dal 1.6.15 la lavoratrice non ha fruito delle ferie relative al 2015.
CP_ Il tutto sulla base della dichiarazione della lavoratrice (all. 46), dell'estratto voucher (all.
47), della busta paga di gennaio 2016 (all. 48) e della sua documentazione di lavoro (all. 49).
La difesa ricorrente contesta anche in questo caso la disposta riconversione del lavoro accessorio per mancate comunicazioni così da travolgere il tirocinio successivo, ritenendo di nuovo incomprensibile la ragione giuridica per la quale un'eventuale violazione in tema di lavoro accessorio possa incidere negativamente sul successivo tirocinio, stante l'ontologica diversità di tali rapporti.
Peraltro, anche in questo caso i testi hanno confermato che vi è stata alcuna violazione delle prestazioni accessorie ed in dettaglio che, rispondendo al capitolo 18, hanno confermato la natura accessoria delle prestazioni svolte dalla che perciò veniva retribuita con i Parte_8 voucher.
Il teste riferiva: “ Si è vero, non ricordo però le date” ed in senso conforme il teste Tes_1 he a sua volta il quale dichiarava: “ No posso confermare le date ma ricordo che Per_2 era retribuita con i voucher” oltre al teste che rispondeva: “ si è vero”. Parte_11
Sussistendo, dunque, la piena genuinità della natura accessoria delle prestazioni rese dalla sig.ra deveva essere confermata la legittimità del tirocinio svolto dalla lavoratrice, Parte_8 di cui peraltro nel corso dell'istruttoria è stata confermata la genuinità con le risposte di cui al capitolo 22, riferito ancora una volta anche alla . Parte_8
Va tuttavia affermato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, le prove testimoniali non hanno in alcun modo confermato la natura accessoria delle pagina 24 di 34 prestazioni svolte dalla , se non con riferimento alla modalità di pagamento, ma si Parte_8 sono limitate a riferire che la era si retribuita all'inizio con i voucher, ma non hanno Parte_8 mai confermato, nemmeno nei casi precedenti riferiti alle altre colleghe, che la lavoratrice avesse lavorato nei giorni esattamente corrispondenti a quelli retribuiti con i voucher, per cui non è esclusa in alcun modo l'avvenuta prestazione di lavoro nero.
Lavoro nero che dunque deve ritenersi sussistente, considerato che la dipendente, al pari delle altre, ha riferito in fase di accertamento, nel doc. 46, che nel periodo retribuito con i voucher ha lavorato dall'1/6/2015 sino alla metà di settembre per 42 ore la settimana ed oltre e che poi, a novembre 2015, è stata “assunta” in qualità di stagista, mentre i colleghi in udienza si sono trincerati, come nei casi precedenti, dietro ad un generico non ricordo le date.
Vale quindi la pena di ribadire che se un soggetto è pagato con i voucher non vuol dire che, nei giorni in cui non sono stati erogati i voucher la prestazione lavorativa non sia stata erogata e che il pagamento con voucher non implica necessariamente che si sia trattato di una prestazione di lavoro accessoria.
Duque la lavoratrice ha lavorato ininterrottamente anche nel periodo che va dall'1/6/2015 sino novembre 2015 quando è stata “assunta”, come riferisce ottimisticamente la stessa, in qualità di stagista, segno evidente che nei periodi di lavoro non coperti né da voucher né dal tirocinio ha lavorato al nero svolgendo le mansioni di cassiera (circostanza quest'ultima che non è stata contraddetta) ed è difficile immaginare una prestazione lavorativa di tal genere erogata in forma accessoria, in luogo di quella subordinata.
Dunque, è evidente in questo caso l'intento elusivo della società ricorrente che ha evitato di assumere oneri sia di natura contributiva che retributiva facendo ricorso dapprima ai voucher e peraltro in maniera saltuaria e poi al tirocinio prima dell' assunzione in forma subordinata.
La risposta alla domanda proposta dalla parte ricorrente per la quale sarebbe legittimo il tirocinio nel caso di accertata sussistenza della natura accessoria della prestazione è comune alle altre posizioni in esame, perché non si tratta di una prestazione accessoria ma di un prestazione lavorativa erogata anche in nero e che dunque il tirocinio formativo difetta della specifica causa formativa in quanto la persona già svolgeva appieno la mansione per la quella si pretende sia stata formata.
pagina 25 di 34 In sintesi, se un lavoratore, come nel caso di specie, è stato addetto alla cassa sin dal 1.6.15
e dunque con mansioni di cassiera e poi dal 5.11.15 è stata “assunta”, come riferisce la stessa dipendente, in qualità di stagista, per effettuare un percorso formativo per apprendere il mestiere di cassiera è evidente che lo stage deve ritenersi illegittimo in quanto evidentemente privo di causa.
Nella sostanza la lavoratrice ha lavorato in maniera subordinata dal 1.6.15 sino al 4.11.16, data di conclusione dello stage.
La sig.ra , ha iniziato la prestazione lavorativa, secondo la ricostruzione CP_11
C dell , con buoni lavoro dal 17.7.15 con mansioni di cassiera fino al 13.8.15 e dal 23.10.15 al
14.3.16, sinché dal 19.7.16 al 31.8.16 è stata assunta con contratto a termine part time VI livello.
La lavoratrice, che ha sempre svolto mansioni di cassiera, è stata dagli ispettori reinquadrata al IV livello per tutta la vigenza del contratto a termine.
Inoltre, la comunicazione di assunzione per il rapporto instaurato il 20.9.16 è stata inviata al
CPI il giorno stesso ed è pertanto, tardiva.
In ogni caso gli ispettori hanno disposto il reinoltro della comunicazione Unilav con la corretta qualifica e livello.
Dal punto di vista probatorio è in atti la dichiarazione della lavoratrice che esplicitamente afferma che i voucher corrisposti non corrispondevano ai giorni di lavoro prestati (all. 50), CP_ l'estratto voucher (all. 51), la documentazione di lavoro comprensiva della comunicazione inviata in ritardo (all. 52), n. 2 fogli presenza (all. 53).
Fermo restando che la lavoratrice ha dichiarato di svolgere le mansioni di cassiera, doc. 50, la difesa ricorrente contesta il diverso inquadramento contrattuale della lavoratrice, disposto dall'ITL dal sesto al quarto livello, difettando un confronto diretto ed effettivo fra il livello riconosciuto e quello applicato dagli Ispettori, per cui la contestazione sarebbe priva di fondamento.
Effettivamente l'istruttoria ha pienamente confermato che la svolgesse mansioni di CP_11 vario tipo e non solo quelle di cassiera, come quelle di sistemazione sugli scaffali e nelle corsie del punto vendita, tali da rendere appare infondato il diverso inquadramento (e quindi la sanzione che su tale presupposto si fonda).
pagina 26 di 34 Oltretutto la lavoratrice ha dichiarato che durante il periodo con voucher la prestazione lavorativa era occasionale e pertanto veniva chiamata secondo necessità.
Inoltre, i testi sentiti in proposito ( confermavano in udienza, in risposta al Per_2 Parte_11 relativo capitolo n. 19, che la Sig.ra i occupasse di sistemare la merce sugli scaffali e CP_11 nelle corsie del punto vendita.
Nel corso del giudizio è dunque emersa la rispondenza dell'inquadramento della Sig.ra rispetto alle mansioni dalla stessa espletate, con conseguente infondatezza delle CP_11 violazioni contestata.
C L deduce inoltre che il lavoratore ha iniziato a lavorare per la al Parte_9 Pt_1
28.10.15 al nero con mansioni di rifornimento scaffali ed orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
dal 10.11.15 è stato poi occupato con convenzione di tirocinio di durata semestrale poi prorogato al 9.11.16.
Come per la e la , l'espletamento della prestazione al nero è risultata Pt_7 Parte_8 idonea a travolgere il rapporto di tirocinio, cosicché la prestazione è stata riqualificata dagli ispettori in ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato sin dal 28.10.15, con attribuzione del quinto livello, stante l'applicazione della nota 4 del mansionario per le qualifiche del quinto livello CCNL Confcommercio.
C A supporto l ha prodotto la dichiarazione del lavoratore con annesso prospetto presenze
(all. 54), la busta paga di gennaio 2016 (all. 55), la documentazione di lavoro (all. 56).
La parte ricorrente contesta tuttavia la pretesa conversione del tirocinio in lavoro subordinato sul presupposto che la precedenza esperienza sarebbe stata erogata in nero ritenendo indebita riconversione del rapporto.
Effettivamente il lavoratore nelle dichiarazioni rese agli ispettori aveva affermato di aver cominciato partire dall'11.11.15 e sino al 28.10.15 in prova ma senza aver percepito alcuna retribuzione, salvo poi dichiarare, nel corso del parallelo giudizio radicato presso il Giudice del lavoro (cfr. doc. 6): “ho però iniziato a lavorare con la stessa decorrenza del mio contratto di lavoro” ed inoltre, con riguardo al tirocinio, anche in relazione al sig. sono Pt_9 state rilasciate le dichiarazioni in risposta al capitolo n.22 a conferma della effettività e genuinità dello stesso.
La corrispondete violazione non ha dunque trovato piena conferma in corso di causa.
pagina 27 di 34 secondo gli accertatori ha iniziato a lavorare per la al 29.4.15 Controparte_12 Pt_1 con voucher come responsabile del reparto macelleria. Il 6.7.15 ha instaurato un rapporto a tempo determinato, trasformato dal 5.9.15 a tempo pieno e indeterminato, IV livello.
La Guardia di Finanza di Città di Castello ha accertato l'occupazione in nero del lavoratore dal 18.5.15 al 4.7.15 per 40 giorni di lavoro.
Il 25.1.16 la a comunicato al CPI l'assunzione del lavoratore dal 18.5.15 con contratto Pt_1
a tempo indeterminato, VI livello, tempo pieno ed in pari data ha inviato comunicazione di cessazione con decorrenza 4.7.15.
Con riferimento all'incarico di responsabile del reparto macelleria assolta dal lavoratore fin dal 18.5.15, gli ispettori hanno riconosciuto al lavoratore il III livello contrattuale nel quale sono appunto ricompresi coloro che svolgono mansioni che comportano adeguata esperienza e che assicurano l'ottimale gestione della merce e la formazione degli altri lavoratori.
Peraltro il sig. ra stato nominato tutor di CP_12 Parte_11
CP_ A supporto probatorio le 2 dichiarazioni del lavoratore (all. ti 57 e 58), estratto voucher
(all. 59), la documentazione di lavoro comprensiva della comunicazione inviata in ritardo (all.
60), il verbale della Guardia di Finanza del 11.1.16 (all. 61).
Per la difesa ricorrente, tuttavia, la riqualificazione del livello contrattuale è del tutto ingiustificata, anche perché priva della specificazione della attività svolte e delle conseguenziali responsabilità, disposta sulla base di alcuni generalissimi rimandi alla declaratoria, oltretutto generale, del contratto collettivo e senza neppure quel confronto oramai pacificamente richiesto dalla giurisprudenza.
Rileva poi la parte che, in ogni caso, nel terzo livello è inquadrato il macellaio specializzato provetto, e cioè “il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratiche” e che della sussistenza di tale necessario requisito (e cioè la “approfondita preparazione teorica”) non vi è però C alcuna traccia in atti né l ha fornito la prova in contraddittorio di tale assunto nel corso del presente giudizio.
Anzi dall'istruttoria svolta è invece emerso che il Sig. ha svolto le mansioni di CP_12 semplice macellaio ed a tale riguardo i testi sentiti sullo specifico capitolo 20, hanno tutti confermato la relativa circostanza e . Parte_11 Tes_1 Per_2
pagina 28 di 34 Tale circostanza è stata peraltro confermata anche dallo stesso che riferiva di CP_12 svolgere la mansione di macellaio, senza particolari specificazioni.
Dunque, deve affermarsi che non vi è prova dello svolgimento delle mansioni superiori C ipotizzate dall , anche tenendo conto del fatto che lo stesso lavoratore nelle due dichiarazioni rese agli ispettori in fase di accertamento non ha lamentato alcunché ed ha anche aggiunto che durante il rapporto retribuito con i voucher i buoni erano proporzionati alla prestazione resa.
Le violazioni non hanno trovato pertanto idoneo riscontro e fondamento e le sanzioni corrispondenti debbono essere revocate.
C
, secondo l ha cominciato a lavorare per la dal 26.1.15 sino al Parte_10 Pt_1
16.5.15 con voucher, quale addetto alla vendita presso il bancone della carne.
Il 18.5.15 è stato assunto con contratto di apprendistato per l'acquisizione della qualifica di macellaio.
Di fatto, dal 26.1.15 il lavoratore ha svolto attività lavorativa per sei giorni a settimana 40 ore settimanali, con mansioni di commesso alla vendita nel reparto macelleria e le ore di lavoro svolte dal 26.1.15 al 16.5.15 sono risultate superiori ai voucher ricevuti, motivo per motivi Part analoghi a quelli riferiti alla il rapporto di lavoro è stato riqualificato a tempo Pt_7 pieno indeterminato, quarto livello, dal 26.1.15.
Il sig. in precedenza, nel periodo 6.10.2009-31.3.2013, aveva peraltro lavorato alle Per_1 dipendenze della Macelleria F.lli Ganovelli Snc come commesso di banco IV livello e dal
14.5.13 al 31.7.14 ed era stato inviato in missione da altra azienda presso un prosciuttificio e quindi aveva conseguito le competenze relative all'attività di macellaio già prima di lavorare per la tali da rendere invalida la causa formativa dell'apprendistato. Pt_1
CP_ A supporto la dichiarazione del lavoratore (all. 62), l'estratto voucher (all. 63), la documentazione di lavoro del lavoratore (all. 64) e la busta paga di gennaio 2016 (all. 65).
La difesa ricorrente contesta l'intervenuta riconversione del lavoro pregresso accessorio per mancate comunicazioni precedenti, e quindi la pretesa illegittimità del successivo contratto di apprendistato perché la riconversione era stata basata su rapporti di lavoro precedente.
Inoltre, il sentito in qualità di teste, peraltro di parte resistente, ha categoricamente Per_1 smentito di aver svolto un numero di ore diverso ed ulteriore rispetto sia a quelle retribuite con pagina 29 di 34 i voucher e che successivamente all'assunzione, non avendo mai superato le 40 ore settimanali.
In particolare, il teste in relazione al capitolo 47 così dichiarava: “Debbo precisare quanto alle ore di lavoro prestate da voucherista, non è vero che lavoravo 42 ore a settimana ma solo le ore che mi sono state retribuite con i voucher. Aggiungo che anche dopo essere stato assunto non ho mai osservato un orario di lavoro di 42 ore settimanali ma un orario di 40 ore” ed sul capitolo 49, rispondeva: “Ho già risposto al capitolo 47, non facevo le 40 ore ma solo quelle corrispondenti ai voucher”.
Quindi è stato lo stesso lavoratore a smentire di aver lavorato per un numero di ore superiore a quelle per le quali era stato regolarmente retribuito e dunque uno dei presupposti, la prestazione in nero, per il quale gli accertatori avevano provveduto alla riqualificazione dell'apprendistato.
Né in corso di esame testimoniale sono emersi elementi, ulteriori a supporto della pregressa acquisizione da parte del lavoratore delle specifiche competenze oggetto del medesimo apprendistato.
Dunque, le relative sanzioni non sono supportate da adeguata prova e debbono essere annullate.
C Secondo l è stato occupato con tirocinio dal 15.10.14 fino al 15.10.15 Parte_11 quando è stato assunto con contratto di mestiere, 24 ore settimanali, per il conseguimento del quarto livello contrattuale.
Il 9.12.15 l'orario è stato portato a 40 ore settimanali in corrispondenza del periodo natalizio sinché l'1.1.16 è stato ricondotto alle 24 ore settimanali.
Il tirocinio e all'apprendistato del lavoratore, causa lo sviamento dell'esercizio della libertà contrattuale, sono stati ricondotti dagli ispettori ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Il durante il tirocinio e nelle more del contratto di apprendistato, ha sempre svolto Parte_11 le medesime mansioni di commesso alla vendita al banco della carne senza ricevere dall'azienda nessuna formazione di inserimento o di qualificazione professionale.
C Con la stipula dell'apprendistato, l ha ritenuto che l'azienda non abbia tenuto conto dei compiti espletati dal lavoratore durante il tirocinio cosicché il dopo un anno di Parte_11
pagina 30 di 34 inserimento occupazionale, si è trovato a svolgere le stesse attività senza beneficiare dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato e del relativo trattamento economico.
A supporto la dichiarazione del lavoratore (all. 66), la documentazione di lavoro (all. 67), la busta paga gennaio 2016 (all. 68), e i prospetti presenze del reparto macelleria (all. 69).
Di diverso avviso la ricorrente difesa che contesta la riconversione del tirocinio e del contratto di mestiere non risultando il lavoratore già formato.
La riconversione, del resto, è stata disposta con motivazioni meramente teoriche, senza tenere conto che l'ordinamento giuridico permette espressamente lo svolgimento di un rapporto di tirocinio, che non è un rapporto di lavoro e non può ad esso essere assimilato o sovrapposto, e di un successivo rapporto di apprendistato.
L'istruttoria svolta ha confermato inoltre, secondo i ricorrenti, sia la genuinità del tirocinio che dell'apprendistato peraltro neppure contestata dagli ed in particolare quanto al CP_20
Tirocinio con la risposta al capitolo 22 era lo stesso a confermarla, come del resto gli Parte_11 altri testi ( ). CP_12 Per_2 Tes_1
Allo stesso modo, quanto all'apprendistato, lo stesso conferma di aver ricevuto la Parte_11 relativa formazione da parte del Sig. n risposta al capitolo n. 26. CP_12
Pertanto, deve affermarsi che, sulla scorta di quanto precede, il lavoratore ha svolto regolarmente dapprima uno stage e successivamente è stato assunto con un contratto di apprendistato nel corso dei quali ha ricevuto la necessaria formazione, cosicché le violazioni contestate non hanno trovato conferma.
C Infine, quanto alla lavoratrice , l indica quale inizio lavorativo la data del Parte_13
1.10.14 con apprendistato per il conseguimento del terzo livello professionale, mentre è risultata assente la causa formativa dal momento che la lavoratrice ha svolto fin dall'inizio del rapporto, le attività impiegatizie di gestione del personale nella Unità locale di Umbertide.
La predetta è stata inoltre nominata tutor di tirocinio di (all. 41) ed ha Parte_6 organizzato gli orari di lavoro dei dipendenti, i quali le si rivolgevano per qualunque questione lavorativa.
La medesima si è interfacciata anche con il consulente aziendale per tutte le questioni gestionali e amministrative della società.
In conseguenza gli ispettori hanno provveduto al disconoscimento dell'apprendistato sia per le considerazioni di cui sopra che per l'incompatibilità tra la causa formativa e la pagina 31 di 34 responsabilità di ruolo, inquadrando la lavoratrice, figlia dei titolari, quale collaboratrice familiare per la compartecipazione di questa nell'organizzazione aziendale composta dai genitori con essa conviventi (art. 2 l. n. 613 del 1966).
C A supporto l produce la dichiarazione della lavoratrice (all. 70), la documentazione di lavoro (all. 71) e la busta paga di gennaio 2016 (all. 72), nonché l'elaborato fornito dall'azienda relativo al totale voucher lordo suddiviso per annualità (all. 73), l'estratto banca CP_ dati di inizio e fine lavoro (all. 74), le ulteriori dichiarazioni acquisite nel corso dell'ispezione (all. 75) e copia delle sentenze di primo e secondo grado intervenute nel CP_ giudizio proposto da parte ricorrente contro l (all.ti 76 e 77).
Dissente la difesa attorea dalla disposta conversione del contratto di apprendistato in collaborazione familiare, perché in primo luogo la volontà negoziale delle parti era quella di voler instaurare un rapporto ex art.2094 c.c. (Cass. civ., Sez. lavoro, 21/04/2005, n. 8307), volontà poi manifestata anche nel concreto atteggiarsi del rapporto.
Inoltre, dall'esame del verbale, non risulta che sia stata effettuata alcuna verifica in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa resa dalla Sig. nulla Pt_1 riportando in merito alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi della subordinazione, quali l'obbligo di rispetto di un orario di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 01/08/2008, n.
21031), la necessità di giustificare le proprie assenze (sulla rilevanza di tale aspetto, Cass. civ.,
Sez. lavoro, 12/01/2012, n. 2489), le modalità di concessione delle ferie e quant'altro.
In tale ipotesi il lavoratore viene a trovarsi in una posizione di eterodirezione e di assoggettamento all'altrui potere direttivo ed organizzativo, come è avvenuto nel caso della
Sig. come è stato pienamente provato nel corso dell'istruttoria, quando i testi escussi Pt_1 hanno confermato il fatto che la Signora riceveva disposizioni dal Sig. Parte_13 Pt_2
in ordine alle mansioni che la stessa era tenuta a svolgere come confermato dai
[...] testi in udienza in risposta al capitolo 29, osservava un orario di lavoro, doveva giustificare le proprie assenza ed osservare il periodo di ferie stabilito dalla datrice di lavoro.
Né vi è prova, inoltre, secondo la parte resistente, che avesse assunto un qualche rischio di impresa tale da escludere la subordinazione (Cass. civ., Sez. lavoro, 27/04/2010, n. 10024), e del resto, come riferito dai testi, la tirocinante aveva ricevuto istruzione e Parte_13 formazione dai genitori e dalla Sig. , (quest'ultima tuttavia Parte_2 Persona_3 collocata fisicamente presso altar sede aziendale).
pagina 32 di 34 Nonostante ciò, a tutto voler concedere e pur risultando paradossale che per le altre posizioni si è rivendicata la natura accessoria della prestazione lavorativa mentre, nel caso in esame, se ne rivendica la subordinazione, la tesi attorea non può essere condivisa.
La predetta, come emerso dall'istruttoria, oltre ad aver organizzato gli orari di lavoro degli altri dipendenti, che peraltro facevano riferimento a lei per le questione lavorativa, era anche contemporaneamente tutor del tirocinio della dipendente a Parte_6 partire dal 15.10.2014, come emerge inconfutabilmente dall'allegato n. 41 di parte resistente e doveva essere già formata, oltreché particolarmente dotata nell'apprendimento, se solo dopo 15 giorni di tirocinio (era stata assunta in apprendistato solo l'1.10.2014) era già in grado di formare a sua volta la sig.ra Parte_6
È pur vero che, come eccepisce la difesa ricorrente non sussiste alcun divieto che il ruolo di tutoraggio possa essere stato svolto da una apprendista, trattandosi di rapporto non ascrivibile alla fattispecie del lavoro subordinato, ma certamente non può non evidenziarsi la contraddittorietà della prospettazione, perché da un lato la on era una apprendista Pt_1 ma solo una tirocinante e dall'altro che, dovendo esercitare il tutoraggio nei confronti di una ulteriore tirocinante, doveva essere a sua volta già formata.
C Non rimane quindi che confermare le sanzioni applicate dall per tale posizione difettando la causa formativa del suo contratto di tutorato.
Concluso così l'esame delle singole posizioni deve ritenersi che, essendo state ritenute sussistenti solo alcune delle violazioni finalizzate all'elusione delle tutele del lavoro subordinato e che, per le ulteriori posizioni, la prova è risultata insufficiente, il ricorso deve essere accolto solo in parte ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011.
Ne consegue che le sanzioni applicate con l'O.I. opposta debbono essere conformemente ridotte ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011 per il quale: “12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.” nel modo di seguito indicato con riferimento a ciascuno dei relativi punti:
punto n. 1) € 300,00;
punto n. 2) € 750,00;
punto n. 3) € 10.500,00;
punto n. 4) € 0,00;
pagina 33 di 34 punto n. 5) € 125,00;
punto n. 6) € 0,00;
punto n. 7) € 600,00;
punto n. 8) € 600,00;
punto n. 9) € 0,00;
punto n. 10) € 200,00; che sommano € 13.075,00 oltre spese di notifica.
Infine, stante l'alterno esito del giudizio e la formula dubitativa utilizzata per l'annullamento di parte delle sanzioni applicate, le spese di lite debbono essere parzialmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie parzialmente il ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta n. l'ordinanza di ingiunzione n.
214/2021 prot. n. 18974 dell'11.08.2021, resa nei confronti di Parte_16 dall' e ne riduce l'importo complessivo ad € 13.75,00 CP_2 Controparte_2 oltre € 46,26 per spese di notifica;
− compensa in ragione della metà le spese di lite che qui si liquidano in favore della parte ricorrente, nella misura di €. 118,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 17 marzo 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 34 di 34
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4599/2021 tra
(GIA' ) e Parte_1 Parte_2 Parte_2
Ricorrenti
e
DI PERUGIA Controparte_1
Resistente
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 13,31 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per (GIA' ) e l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_2
MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO oggi sostituto dall'avv.to ALESSANDRA TIZZI la quale si risposta alla memoria depistata contestando quale avversaria ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Per l'avv. SVEVS STANCATI ed il Controparte_2 dott. MARCO BELLUCCI i quali si riportano alla comparsa di risposta ed alle note conclusionale insistendo per il rigetto del ricorso
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,55, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, allegata di seguito.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 17 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4599/2021 R.G. promossa da:
(C.F. residente in [...], in Parte_2 C.F._1 proprio e quale legale rappresentante della società - già Parte_1 Parte_2
- (P. IVA ), con sede in Gubbio (PG) Via G. Devoto, rappresentati e difesi per P.IVA_1 delega apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Fabrizio D. Mastrangeli nel cui studio in , CP_2
Piazza Italia n. 4 è elettivamente domiciliato.
Ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_2 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega su atto separato.
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art.
6 - D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato il 20 settembre 2021, il Sig. , in proprio e nella qualità di Parte_2 legale rapp.te della società già , ha proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 214/2021, prot. n. 18974, dell'11.08.2021, notificata in data pagina 2 di 34 20 agosto 2021, con la quale l ha ingiunto ai Controparte_2 ricorrenti il pagamento in solido tra loro della complessiva somma di euro 22.306,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre alle spese di notifica.
Proponeva la parte ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
1) l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione;
2) la violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del 2004;
3) l'avvenuto decorso del termine di decadenza per la notificazione della violazione previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981;
4) nel merito, l'infondatezza dell'accertamento.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Dichiarare la nullità o l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione opposta stante la nullità del verbale e dei relativi accertamenti nonché essendo le sanzioni prescritte.
IN SUBORDINE previo accertamento della insussistenza dei motivi posti a base dell'ordinanza, annullare la ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima. Con vittoria di funzioni spese, ed onorari.”.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione n. 214/2021 prot. n. 18974 dell'11.08.2021 resa nei confronti di e Parte_2
e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e Parte_1 per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa, ex art. 429 c.p.c., come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è solo parte fondata e deve essere parzialmente accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011, per i motivi indicati di seguito.
Il primo motivo di ricorso, riferito all'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte, è infondato.
pagina 3 di 34 Il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della Legge 689/81 non è stato infatti superato con riferimento al periodo intercorrente tra la notifica del verbale conclusivo dell'accertamento del 12 dicembre 2016 n. PG00004/2016-129-01, avvenuta il 23 dicembre
2016 e la data di notifica dell'Ordinanza di Ingiunzione del 20 agosto 2021, né tale termine era stato in precedenza superato con riferimento al periodo intercorrente tra la data presunta delle commesse violazioni e, di nuovo la data di notifica dell'accertamento del 23 dicembre 2016.
È noto, infatti, che il verbale conclusivo di accertamento ha valore interruttivo della prescrizione, cosicché il motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Quanto al secondo motivo, riferito alla violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del
23/04/2004, per la mancata indicazione a verbale degli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati, si osserva che il Verbale definitivo di accertamento consta di ben oltre 40 pagine di motivazione che chiariscono, con dovizia di particolari, le ragioni dell'applicazione delle sanzioni con illustrazione, peraltro diffusa, delle varie posizioni dei lavoratori e delle specifiche violazioni accertate.
Difficile, pertanto, sostenere che non si sia compreso il motivo per cui la resistente
Amministrazione abbia ritenuto di dover procedere alla contestazione delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni, salva la legittima facoltà di dissentire dall'esito dell'accertamento.
Peraltro, come è noto, il giudizio di opposizione a ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, pur derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 10478 del 08/05/2006.
Anche il secondo motivo di ricorso è dunque infondato.
pagina 4 di 34 Parimenti infondata è la dedotta intervenuta decadenza per violazione del termine di 90 giorni previsto per la notificazione della violazione dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
Come eccepisce la resistente Amministrazione, alla mole di documentazione esaminata, si aggiungono le numerose dichiarazioni acquisite dagli accertatori in fase di indagine, senza contare il rilevante numero di lavoratori occupati nelle strutture commerciali di Umbertide e
Gubbio che hanno formato oggetto di verifica.
Dall'esame degli atti emerge inoltre che tra un adempimento ed il successivo non è mai trascorso il termine anzidetto e che il primo accesso ispettivo ha avuto luogo il 3.3.2016 mentre l'accertamento si è concluso nel dicembre 2016 con la redazione e successiva notifica del verbale definitivo.
Dunque, se confrontata con le attività complessivamente svolte, la durata dell'accertamento non può ritenersi eccessiva e, peraltro, va ricordato che, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve ritenersi comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…” … “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.” Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02-04-
2014, n. 7681.
Conseguentemente anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
L'esame del merito delle contestazioni impone invece una specifica disamina delle posizioni di ciascun dipendente e delle corrispondenti violazioni contestate, come riportate nell'ordinanza di Ingiunzione:
pagina 5 di 34 “1) Art, 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D. L. n. 510/1996, conv. con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla legge n.
183/2010, come modificato dal D. L. n, 16/2012, conv. con modificazioni dalla L, n. 44/2012 - comunicazione preventiva dì assunzione - riqualificazione: punto 1), 4), 12), 14), 16), 19), 25),
29) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato ai Servizio competente l'esatta tipologia dei contratti di lavoro stipulati con i sigari: , Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e (sanzione pecuniaria amministrativa da € 100 a Pt_9 Parte_10 Parte_11
€ 500 per ciascun lavoratore interessato, art. 19, comma 3, D. Lgs. 276/2003);
2) Art. 4 bis primo periodo comma 2 D. Lgs. 181/00 come mod. dall'art. 6 comma 1 D. Lgs.
297/02 e succ. mod. dalla L. 183/10: punto 2), 5), 9), 11), 13), 15), 18), 22), 27), 28) delia diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, una lettera di assunzione contenente gli esatti dati contrattuali ai seguenti lavoratori: , , , , , Parte_3 CP_4 Parte_5 Controparte_5 Parte_7
, , e e per non aver Controparte_6 Parte_9 Controparte_7 Parte_11 consegnato la lettera di assunzione a (sanzione pecuniaria amministrativa da CP_8
€ 250 a € 1500 per ciascun lavoratore interessato, art. 19, comma 2, D. Lgs. 276/2003);
3) Art. 3 comma 3 DL 12/02 come mod. da ultimo dal D. Lgs. 151/15: punto 3), 6), 17), 20), 24) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver occupato, senza la preventiva comunicazione di assunzione, e per i periodi indicati nelle Risultanze dell'accertamento, i seguenti lavoratori: (per meno di 30 giorni di effettivo lavoro); Parte_3 Pt_12
(per meno di 30 giorni di effettivo lavoro); (per oltre 60 giorni di effettivo Parte_7 lavoro); (da 31 a 60 giornate di effettivo lavoro); (fino a Parte_8 Parte_9
30 giorni di effettivo lavoro) (sanzione amministrativa da euro 1500 a 9000 fino a 30 gg;
da euro 3000 a 18.000 da 31 a 60 gg;
da euro 6.000 a 36.000 oltre 60 gg);
4) Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D. L. n. 510/1996, conv. con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla legge n.
183/2010, come modificato dal D. L. n. 16/2012, conv, con modificazioni dalla L. n. 44/2012 - comunicazione preventiva di assunzione - no riqualificazione: punto 7), 8), 10), 21), 25), 26) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato al Servizio competente l'esatto inquadramento dei contratti di lavoro stipulati con i sigg.ri: CP_9
, , , , (sanzione
[...] CP_8 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 pecuniaria amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato, art. 19, comma 3, D, Lgs. 276/2003); pagina 6 di 34 5) Art. 23 DPR 1124/65 come mod. dall'art. 39 comma 8 DL 112/08 conv. dalla L. 133/08 - punto 30) della diffida di cui a! verbale di accertamento, per non aver inviato all'INAIL la denuncia nominativa di ome coadiuvante familiare del socio Parte_13 Parte_2
a decorrere dal 01/10/14 (sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 ex art. 195 del medesimo DPR);
6) Art. 5 comma 5 D. Lgs. 66/03: punto 31) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non ave registrato e corrisposto lo straordinario per i periodi ed i lavoratori indicati nelle Risultanze dell'accertamento (sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 ex medesima disposizione di legge);
7) Art. 39 comma 1 e 2 DL 112/08 conv. con mod. in L. 133/08 e succ. mod. dalla L. 35/12 - punto 32) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver effettuato le registrazioni sui LUL per n. 6 lavoratori per il periodo compreso tra ottobre 2014 e settembre
2015 per complessivi n. 11 mesi, come specificato nelle Risultanze dell'accertamento
(sanzione amministrativa da euro 150 a 1500 ex medesima disposizione di legge);
8) Art. 39 comma 1 e 2 DL 112/08 conv. Con mod. in L. 133/08 e succ. mod. dai D. Lgs 151/15
-punto 33) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver effettuato le registrazioni sul LUL per n, 7 lavoratori per il periodo compreso tra ottobre 2015 e settembre
2016 per complessivi n, 9 mesi, come specificato nelle Risultanze dell'accertamento (sanzione amministrativa da euro 150 a 1500 ex medesima disposizione di legge);
9) Art. 3 comma 3 prima parte DL 12/02 come mod. dalla L. 9/14: punto 1) e 2) della notificazione di illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver occupato, senza la preventiva comunicazione di assunzione, e per i periodi indicati nelle Risultanze dell'accertamento, i seguenti lavoratori, regolarmente assunti per periodi successivi: CP_8
e (sanzione amministrativa da euro 1.300 a 10.400 per ciascun
[...] Parte_6 lavoratore irregolare maggiorata di euro 39,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo);
10) Art. 9 comma 1 D. Lgs. 66/03 come mod. dalia L. 133/08 - punto 3) della notificazione di illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per non aver concesso il riposo settimanale per i lavoratori e per i periodi indicati nella motivazione del verbale (sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1500 ex medesima disposizione di legge);”.
Attesa la complessità dell'accertamento, prima di procedere all'esame delle singole posizioni, è necessario tuttavia fare una breve premessa, riferita in particolare all'ammissibilità ed al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai lavoratori nella fase di accertamento ispettivo nonché in fase di prova testimoniale, tenendo nel debito conto quanto dedotto pagina 7 di 34 dalla parte ricorrente circa il valore fidefacente del verbale ispettivo, da ritenersi limitato ai soli fatti che gli ispettori hanno dichiarato essere avvenuti in loro presenza, con esclusione delle presunzioni, valutazioni ed apprezzamenti, eventualmente da costoro formulate.
Nonostante ciò, va chiarito che le dichiarazioni rese agli accertatori da persone informate dei fatti debbono ritenersi, per consolidata giurisprudenza, fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice.
Non vige infatti alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento al quale è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento: “…. la sentenza impugnata, peraltro, ha pure ricordato correttamente la giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014) e, coerentemente, ha ritenuto coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dal T. fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie;
peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass.
4743/2005; n. 2627/1980); si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal CP_1 contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto ispettivo. CP_14
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da
pagina 8 di 34 terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori ….” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23-09-2020, n. 19982.
Non sono inoltre infrequenti pronunce di legittimità che attribuiscono maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi eventualmente riferite nel corso della deposizione in giudizio: “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati
(cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 02-11-
2020, n. 24208.
In sintesi, l'esito dell'accertamento ispettivo contenuto nel verbale, che pure non costituisce piena prova, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine ed in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed a maggior ragione da terzi, che restano comunque liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, fatta salva la facoltà della parte ricorrente di fornire la necessaria prova contraria.
Né, nelle cause di opposizione ad Ordinanza ingiunzione, può essere considerato incapace a testimoniare, ex art. 246 c.c., il lavoratore, non essendo titolare di alcun interesse giuridico personale, concreto e attuale, a proporre la domanda o a contraddirvi,
Le dichiarazioni rese dai lavoratori, sia riferite alla fase ispettiva che in corso di causa, potrebbero semmai essere oggetto di critica sotto l'aspetto della loro attendibilità, ma non certo sotto quello della ammissibilità: “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in pagina 9 di 34 un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia,
a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni.” Cass. Civ. Sez.
Lavoro, Sentenza n. 11034 del 12/05/2006.
Inoltre: “Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, emessa dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, per violazioni in tema di collocamento al lavoro, il lavoratore, al cui rapporto è riferita l'infrazione, non è incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., quando
l'oggettiva natura della violazione contestata, ovvero la sua specifica posizione giuridica, non lo rendano titolare di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa non sia ipotizzabile.” Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05-10-2009, n. 21209.
Ciò premesso va anche aggiunto che l'accertamento per cui è causa faceva seguito ad una richiesta di intervento da parte di un'organizzazione sindacale alla quale si erano rivolti alcuni dei lavoratori e, all'esito dell'indagine, era emerso un anomalo ricorso a forme di lavoro flessibile, quali voucher e contratti a termine e/o ad istituti di formazione quali tirocini ed apprendistati, finalizzati ad eludere le tutele previste in favore dei lavoratori subordinati.
In taluni casi era anche emerso che alcuni soggetti erano stati occupati per alcuni periodi in nero ed inoltre, che il personale, pur inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale e pur continuando ad erogare la medesima prestazione lavorativa, era stato occupato con diversificate forme contrattuali, ivi incluse quelle a finalità formativa e di tutoraggio.
Era anche emerso che le qualifiche contrattuali attribuite al personale, secondo gli accertatori, non fossero conformi alle mansioni effettivamente svolte e che, oltre ad essere sotto-inquadrati, i dipendenti non godevano dei necessari riposi e pause (in particolare nei periodi estivi e durante le festività), tanto che il personale ispettivo emetteva un provvedimento per l'istituzione di un registro cartaceo delle presenze.
Quanto ai singoli contratti di lavoro, comunque connessi alla prestazione lavorativa, non sarà infine inutile ricordare che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., secondo comma: “Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 …” e, tra gli altri,
pagina 10 di 34 quello della causa di cui al n. 2, nonché il disposto dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/
2011 per il quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”.
Venendo dunque alle singole posizioni lavorative oggetto di contestazione, quanto alla C posizione di , l riferisce che il lavoratore era addetto alla preparazione Parte_3 dei pasti come commesso di gastronomia per l'intero periodo lavorativo.
Dal 17.12.14 al 12.8.15 ha lavorato come apprendista cuoco pizzaiolo;
dal 13.8.15 al 14.9.15 al nero e dal 22.10.15 al 30.11.15 non ha lavorato per volontà datoriale e poi dal 22.10.15 al
30.11.15 è stato assunto a tempo pieno con contratto a termine in qualità di aiuto commesso e dal 1.12.15 è stato assunto come apprendista a tempo pieno per la qualifica di aiuto commesso.
In conseguenza di ciò il rapporto lavorativo era stato riqualificato, sin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato per non aver effettuato formazione e per aver già avuto un precedente rapporto di lavoro alle dipendenze di altra ditta, dal 17.8.12 al 8.12.14, come apprendista aiuto cuoco.
Peraltro, il lavoratore non aveva fruito, dal 17.12.14 al 12.8.15, del giorno di riposo ogni previsto per ogni venti giorni di lavoro.
La prova di ciò era costituita delle dichiarazioni dello stesso e dalla Parte_3 documentazione lavorativa (all. 17) nonché dalle dichiarazioni di (all. 18) e Persona_1 di (all. 19). Parte_6
Per contro la difesa ricorrente oppone, in primo luogo, l'operatività delle dimissioni del dalla carica di apprendista commesso e poi riassunto quale apprendista cuoco. Parte_3
Inoltre, secondo la parte, i testi escussi avrebbero confermato che il avrebbe Parte_3 avuto un tutor dal quale riceva insegnamenti e disposizioni in ordine alla mansione di apprendista commesso ed in dettaglio il teste aveva riferito “confermo che avesse Parte_11 un tutor” e il teste aggiungeva, nel confermare che fosse apprendista e che fosse Tes_1 addetto alla preparazione di pasti per il banco gastronomia: “si è vero anche se non ricordo se avesse fatto altre mansioni, ma mi sembra di no”; ed ancora sul predetto capitolo n. 2 “si
è vero, credo che il tutor fosse proprio il Sig. , oltre ai testi “Si è vero, faceva Pt_1 CP_12 in prevalenza la preparazioni dei cibi” e il quale in risposta al capitolo 1 “Si è vero Per_2 cucinava” e quanto alla presenza del tutor: “Si è vero”.
pagina 11 di 34 Ma è proprio questa parte della prova testimoniale, contrapposta alle altre evidenze in atti costituite dalle prove raccolte nella fase di accertamento, che non convince in alcun modo.
I testi predetti sulle questioni di interesse della parte ricorrente ricordano perfettamente tutte le circostanze, mentre sulle altre questioni appaino piuttosto evasivi, affidandosi a laconiche e vaghe dichiarazioni.
Erano certi che il si occupasse della cucina, ma non sapevano se si occupasse Parte_3 anche di altro.
Erano certi che avesse un tutor, ma non sapevano dire poi con certezza chi fosse questo tutor, optando per una soluzione di ragionevolezza e cioè per l'ipotesi che probabilmente si fosse trattato proprio del titolare Pt_1
Tuttavia, la circostanza che il lavoratore avesse un tutor che lo formasse è priva di riscontro certo, tenuto conto che essendo inserito in una struttura lavorativa il titolare dell'azienda poteva benissimo impartirgli le necessarie indicazioni sul lavoro da svolgere, senza che tali disposizioni integrassero l'equivalente di un'attività di formativa.
Peraltro, il teste di parte ricorrente affermava di non saper riferire nulla in merito al CP_12 lavoro svolto dal sig. ed al presunto affiancamento da parte di un tutor, essendo Parte_3 lui impiegato in un diverso reparto.
Certo è che il sig. faceva invece ciò che fanno tutte le persone addette ad un Parte_3 banco gastronomia, era addetto alla preparazione dei cibi ed inoltre si occupava del banco di vendita e nonostante provenisse da una precedente esperienza di cucina, con precedente inquadramento in qualità di apprendista aiuto cuoco “aiuto cuoco e pizzaiolo” presso altra ditta, era stato ulteriormente inquadrato come apprendista per il conseguimento della qualifica di aiuto commesso.
Delle due l'una, o era permanentemente incapace di svolgere il proprio lavoro di commesso di gastronomia, oppure gli era stato reiteratamente imposto il contratto di apprendistato al solo fine di eludere gli obblighi contributivi e retributivi conseguenti.
Né la considerazione della difesa ricorrente per la quale il rapporto di tirocinio per espressa previsione normativo non è un contratto di lavoro, ma una sperimentazione dello stesso che ben può proseguire con il contratto di apprendistato che è un vero e proprio contratto ex art.2094 c.c., depone in senso diverso.
pagina 12 di 34 Infatti, pur non sussistendo impedimenti di natura formale affinché un rapporto di tirocinio possa proseguire con un contratto di apprendistato, l'affermazione stride con la storia lavorativa del che nell'un caso e nell'altro era già formato e il ricorso a tali forme Parte_3 di induramento non può che trovare giustificazione nella finalità elusiva connessa a tali situazioni.
Quanto, infine, alla presenza del presso il punto vendita nei mesi di agosto- Parte_3 settembre 2015, valgono le dichiarazioni in atti di e di Persona_1 Parte_6 rese in fase di accertamento, quando hanno affermato che il collega aveva lavorato ininterrottamente presso il punto vendita sin dalla data di assunzione e dunque evidentemente ininterrottamente dal 2014, sulla cui specifica attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Del resto, se prima il rapporto instaurato era di natura subordinata e dopo anche, non si comprende perché sarebbe venuto meno, in tale periodo intermedio di lavoro sommerso, il rapporto di subordinazione.
La lavoratrice , secondo l'ITL ha iniziato a lavorare con i “voucher”, peraltro attributi Pt_12 in modo discontinuo dal 7.12.15 al 9.1.16 e successivamente dal 18.1.16, ed è poi stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time 30 ore settimanali, IV livello, prorogato al 30.6.16 e successivamente al 31.10.16 ed infine dal 1.8.16
l'orario di lavoro è stato ridotto a part time.
Nonostante ciò, la lavoratrice, secondo la tesi della resistente, aveva lavorato nel punto vendita, sin dal 7.12.15 (e cioè sin dal periodo in cui era stata retribuita con i voucher) continuativamente per sei giorni a settimana, per otto ore al giorno, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00 o dalle 12,00 alle 20,00 con mansioni di commessa al banco di vendita.
In conseguenza i buoni lavoro corrisposti erano stati corrisposti in maniera inferiore al dovuto, motivo per cui era anche stato riqualificato dagli accertatori il rapporto lavorativo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sino al 18.1.16, data di inizio del contratto a termine con orario part time.
Inoltre, parte della prestazione era risultata evidentemente prestata in nero per i giorni in cui non era stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 48 c. 3 D. Lgs. n. 81/2015, corrispondenti al 3, 10, 14, 15, 16, 17 gennaio 2016.
Alla lavoratrice era stato poi riconosciuto dagli accertatori il IV livello contrattuale, avendo la medesima già effettuato già in precedenza l'attività di apprendista per la qualifica di pagina 13 di 34 commessa al banco presso una prima azienda dal 2.8.12 al 2.8.15 e presso un'ulteriore dal
6.8.15 al 12.11.15, così riconoscendo la permanenza nella V qualifica per il periodo di diciotto mesi, come previsto dalla nota n. 4 del ccnl , ai fini del passaggio al IV livello. CP_16
C Dal punto di vista probatorio l si riportava alla dichiarazione della stessa lavoratrice
[...]
(all. 20), la quale dichiarava di aver lavorato sin dal novembre 2015 con i voucher e Pt_12 successivamente con contratto, al prospetto giornate di lavoro giorni 3, 10, 14, 15, 16, 17 gennaio 2016 (all. 21), alla documentazione del rapporto di lavoro (all. 22), all'estratto dei voucher comunicati (all. 23) ed alla busta paga di gennaio 2016 (all. 24).
Part La parte ricorrente tuttavia contestava la circostanza per la quale alla sig,ra era stato attribuito un numero di voucher inferiore a quello spettante e che vi sia stata inoltre una prestazione lavorativa in nero dal 9 al 17 gennaio 2016 e peraltro ciò è stato smentito dalla Part stessa che, in sede di prova testimoniale, pur essendo stata intimata dalla parte resistente, in risposta ai capitoli 7 e 8 della memoria di costituzione, quanto al capitolo 7 rispondeva “è vero che lavoravo con i voucher ma non lavoravo otto ore al giorno per sei giorni alla settimana ma in orari diversi e comunque corrispondenti ai voucher” mentre sul capitolo 8 rispondeva “No, non è vero, non facevo più ore di quelle previste dai voucher”.
La medesima lavoratrice, rispondendo poi sul cap. 9, ha inoltre smentito la circostanza per la quale avrebbe lavorato in nero nel mese di gennaio 2016: “No, non è vera la circostanza”.
C E tale esito istruttorio, palesemente contrario a quanto sostenuto dall è stato del resto confermato da ulteriori testi sentiti sullo specifico argomento ( e . Parte_11 Tes_1 CP_12
È opportuno tuttavia rilevare a tale proposito che anche dalla lettura della dichiarazione della stessa lavoratrice (all. 20) non emerge in modo un chiaro che la stessa avesse lavorato effettivamente in giornate diverse da quelle corrispondenti ai voucher erogati e, seppur in maniera meno evidente, che avesse lavorato in nero nel gennaio 2016, posto che ragionevolmente tale supposizione sembrerebbe essere stata indotta dalla affermazione ivi contenuta della stessa lavoratrice, che dichiarava: “Lavoro con dal mese di Pt_1 novembre 2015 …” quasi a sostenere la mancanza di soluzione di continuità della prestazione.
La stessa prova testimoniale ha inoltre indotto dubbi circa la legittimità dell'attribuzione alla dipendente del IV livello contrattuale da parte degli accertatori, motivata dalla circostanza che la medesima avesse effettuato in precedenza l'attività di apprendista per la qualifica di commessa al banco presso le aziende sopra indicate.
pagina 14 di 34 Infatti la lavoratrice, pur confermando in udienza di aver svolto precedente attività per le due aziende, esprimeva tuttavia dubbi sulla natura di tali rapporti di lavoro: sul cap. 10) rispondeva infatti: “non ricordo con precisione le date, ma confermo di aver lavorato per entrambe le ditte di cui mi si dice;
con la come apprendista, ma non ricordo se CP_17 ho svolto apprendistato anche per la Hotel Italy, ma non sono sicura di aver completato
l'intero periodo di apprendistato”; “non ricordo la qualifica che avrei dovuto Tes_2 conseguire all'esito dell'apprendistato.”.
Per quanto precede è evidente che, nonostante le perplessità che tale prova testimoniale ha in ogni caso generato sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, la tesi della Part parte resistente sulle irregolarità riferite alla lavoratrice isulta sfornita di prova sufficiente e come tale deve essere disattesa.
Tale situazione di indeterminatezza è stata del resto amplificata dalla testimonianza del Part collega che, in risposta ai cap. 5 e 7, quanto alla posizione della sig.ra a riferito: Tes_1
“non ricordo il periodo, ma ricordo che per un periodo ha lavorato occasionalmente cioè non tutti i giorni ad in altri periodi continuativamente”, e ancora “si è vero lavorava a part- time tuti i giorni, ma non ricordo i periodi”.
Né di particolare utilità è risultata la dichiarazione testimoniale del lavoratore che CP_12
Part poteva riferire solo di fatti successivi al 24 aprile 2015 né la circostanza che la stessa avesse confermato in udienza la dichiarazione rilasciata agli ispettori in fase di accertamento posto che in udienza ha fornito, per quanto riferito alla propria specifica posizione, una versione difforme.
C Quanto alla lavoratrice , il resistente ha documentato che è stata Persona_1 assunta il 19.9.14 a tempo pieno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come commessa di banco IV livello, nel periodo estivo (21.6.15-20.9.15) e sostiene che durante le festività natalizie (8.12.14-6.1.15 e 8.12.15-6.1.16) e pasquali (28.3.15-10.4.15), la lavoratrice avrebbe lavorato senza osservare il periodo di riposo previsto dall'art. 9 d. lgs. n.
66 del 2003 e dall'art. 140 del CCNL Confcommercio, ciò in base alla dichiarazione della stessa lavoratrice nonché la busta paga di gennaio 2016 (all. 25).
La difesa ricorrente sostiene per contro che le circostanza ex adverso affermata non sia rispondente al vero non avendo la parte fornito prove in tal senso, ma, anzi, che i testi sentiti in proposito hanno confermato, rispondendo al cap. 9, che la sig.ra al parti di tutti Per_1 gli altri lavoratori ha sempre goduto del riposo settimanale (testi , Tes_1 Parte_11 Per_2
pagina 15 di 34 e ed inoltre che il teste aggiungeva: “lo so poiché preparando la carne CP_12 CP_12 per la cucina sapevo chi c'era e chi no”).
La prospettazione della resistente, dunque, non è risultata univoca e pertanto la relativa sanzione non può essere confermata.
Quanto a la resistente Amministrazione ha dedotto che la predetta ha CP_9 lavorato presso la on voucher dal 19.1.15 in qualità di commessa al banco di vendita Pt_1
CP_ e che, dalle banche dati e dalla documentazione acquisita in corso di accertamento, è emerso che i voucher sono stati utilizzati fino al 12.6.15, mentre il 16.6.15 è stato stipulato un contratto a termine con scadenza 15.9.15, subordinato a tempo indeterminato part time, dello stesso livello.
Gli accertatori avevano però ritenuto inadeguato l'inquadramento della stessa nel VI livello, in quanto trattasi di livello corrispondente a quelle figure professionali dotate di semplici conoscenze pratiche non corrispondente all'attività svolta dalla lavoratrice.
Infatti, la medesima per quasi quindici anni, dal 22.4.06 - 31.7.10, aveva già in precedenza svolto l'attività di commessa - terzo livello per altra società dello stesso settore merceologico della oltre ad aver lavorato dal 9.8.10 al 13.9.10 in qualità di commessa inquadrata al Pt_1
IV livello professionale CCNL Confcommercio, per ulteriore società del settore.
La lavoratrice, dunque, sarebbe stata correttamente reinquadrata dagli accertatori al IV livello professionale, in ragione della nota n. 4 alla declaratoria del V livello professionale del
CCNL, data appunto la permanenza nel V, sia con riferimento al primo che al secondo rapporto di lavoro instaurato con la con conseguente obbligo della società Pt_1 ricorrente di effettuare la corretta comunicazione Unilav contenente l'esatta qualifica, da ritenersi elemento essenziale (nota D.G. Politiche servizi per il lavoro n. 0007191 del 21.5.12).
La prova di quanto sostenuto è stata affidata alla busta paga della lavoratrice del gennaio CP_ 2016 (all. 26), all'estratto prestazione accessorie (all. 27) ed alla dichiarazione della lavoratrice stessa (all. 28).
Di diverso avviso la ricorrente secondo la quale la lavoratrice ha svolto solo mansioni di aiuto banconista e dunque riconducibili al 4° livello del CCNL, come del resto confermato dai testi sentiti sul cap. 10, che confermavano che la svolgeva la mansione di aiuto CP_9 banconista ( , . Tes_1 Parte_11 Per_2 CP_12
pagina 16 di 34 Le mansioni superiori svolte non hanno quindi trovato idonea conferma e va peraltro condivisa la tesi attorea per la quale la specifica contrattuale per cui l'aiutante commesso debba permanere al quinto livello per un periodo non superiore a 18 mesi, non possa ritenersi integrata dalle pregresse esperienze lavorative svolte presso altre aziende.
Deve infatti ritenersi che, trattandosi di un “automatismo contrattuale”, la permanenza nella categoria inferiore non possa essere computata tenendo conto delle pregresse esperienze lavorative presso altri datori di lavoro, ma debbono essere riferite ad un rapporto di lavoro unitario e non svolto con più aziende.
Anche se ciò non preclude la possibilità per l'organo accertatore di dimostrare che un dipendente, anche in riferimento al proprio pregresso curriculum lavorativo, possa essere stato sotto-inquadrato, ma nel caso in esame tale prova è risultata insufficiente.
C La lavoratrice , secondo la ricostruzione dell ha lavorato per la ome CP_8 Pt_1 addetta alle vendite al banco dal 2 al 6 gennaio 2015 per 4 giorni e poi dal 7.1.15, è stata occupata con contratto a termine part time 20 ore settimanali inquadrata al VI livello, infine dal 1.2.15 il contratto e stato trasformato a tempo pieno e dal 6.7.15 trasformato a tempo indeterminato.
Attesa la mancata regolarizzazione dei quattro giorni di lavoro è stata dunque applicata la c.d. maxisanzione per lavoro part time in coerenza con il contratto part time del 7.1.15.
Inoltre, durante le festività pasquali del 2015, il periodo estivo del 2015 e quello natalizio
2015/2016 non avrebbe effettuato il periodo di riposo settimanale previsto dall'art. 9 d. lgs. n.
66 del 2003 e dall'art. 140 del CCNL Confcommercio.
La medesima è stata inoltre inquadrata dall'azienda al sesto livello mentre le mansioni svolte sono state ritenute coerenti con il IV livello fin dal 2.1.15, data della formale assunzione, poiché la lavoratrice aveva svolto tra il 23.3.2009 e il 10.12.14 attività di commessa apprendista per altra società del settore, con conseguente applicazione della nota 4 della declaratoria del V livello CCNL Confcommercio.
C Quale supporto probatorio l ha prodotto la dichiarazione della sig.ra all. 29) la sua CP_8 busta paga del gennaio 2016 e la documentazione contrattuale (all. 30).
La difesa ricorrente ha dedotto che non sussiste alcuna prova che la presunta presenza in azienda della lavoratrice prima della assunzione fosse riconducibile alla fattispecie di cui pagina 17 di 34 all'art.2094 c.c. non essendo stata provata la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Del resto, la stessa sentita quale teste sul capitolo 16, non ha ritenuto di confermare in CP_8 udienza la circostanza, e pertanto gravando l'onere probatorio sulla resistente amministrazione, la mancata conferma della circostanza è da sola sufficiente ad escludere la sussistenza della violazione.
In più la stessa Sig.ra entita dal giudice del lavoro (doc.6), quanto alla decorrenza del CP_8 suo rapporto di lavoro ha precisato: “ho iniziato a lavorare dopo che ho firmato il contratto”
e, in udienza, ha dichiarato sul cap. 15): “riconosco la sottoscrizione da me apposta al doc.
29 di parte resistente, ma preciso che i periodi in cui non facevamo il giorno di riposo erano al massimo di 15 giorni e non 20 e poi recuperavamo tali giorni facendo riposi multipli.” e sul cap. 16): “non ricordo la circostanza dato il tempo trascorso.”;
Quanto poi alle mansioni svolte, l'appartenenza al quarto livello contrattuale delle mansioni svolte dalla lavoratrice, unitamente alla riqualificazione operata dagli accertatori deve Part ritenersi sfornita di prova, essendo emerso che la unitamente alla svolgeva CP_8 mansioni di aiuto banconista come dichiarato dai testi in risposta al capitolo n. 11 , Tes_1
, così risultando errata la riqualificazione dell'inquadramento della Per_2 CP_12 lavoratrice nel IV livello contrattuale.
Dunque, va confermata la tesi attorea per cui la lavoratrice non ha lavorato per 4 CP_8 giorni in nero prima dell'assunzione, che inoltre ha recuperato i riposi non goduti ed infine che l'inquadramento nel superiore livello contrattuale IV è sfornito di adeguati riscontri.
La lavoratrice ha cominciato a lavorare per la dal 10.11.14 con Controparte_10 Pt_1 contratto a termine trasformato il 30.4.15 a tempo pieno e indeterminato, IV livello professionale.
C Tuttavia, la dipendente fin dall'assunzione ha svolto, secondo l , attività di responsabile del reparto Gastronomia corrispondente al terzo livello contrattuale a decorrere dal 30.4.15
(specifica attività professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorico- pratica).
Peraltro, è stata nominata tutor del sig. ed in possesso di uno specifico diploma Parte_3 per lo svolgimento dell'attività a cui è stata adibita dalla cosicché gli ispettori ne Pt_1 hanno disposto il collocamento al terzo livello dal 30.4.15 e, data l'essenzialità del dato pagina 18 di 34 attinente la qualifica professionale, imponendo all'azienda la rettifica della comunicazione
Unilav.
Gli elementi a supporto vengono individuati nella dichiarazione della lavoratrice (all. 31), nella busta paga di gennaio 2016 (all. 32), nell'attestato di qualifica professionale (all. 33) e nei prospetti orari delle prestazioni rese dai lavoratori dei reparti Parte_14
acquisiti in sede ispettiva e forniti dai lavoratori (all.ti 34 e 35).
[...]
La parte ricorrente, quanto alla disposta riqualificazione del livello della sig.ra CP_10 obietta che la mansione di responsabile del reparto sia molto più complessa di quella indicata, avendo peraltro gli ispettori utilizzato la sola declaratoria generale, senza entrare nello specifico delle attività svolte dalla dipendente.
In ogni caso la circostanza che la predetta lavoratrice fosse responsabile del reparto gastronomia, anziché semplice banconista è smentita dalle prove testimoniali assunte con il capitolo n. 12 che hanno confermato il ruolo di banconista della sig.ra ( CP_10 Per_2
. Parte_11 CP_12
La riqualificazione dell''inquadramento contrattuale della signora risulta quindi CP_10 privo di idonei riscontri probatori e dunque le violazioni insussistenti non sussistono.
C Nell'illustrare la posizione di l deduce che il lavoratore è stato aiuto CP_18 commesso, V livello, per altra azienda dal 2.2.14 al 18.9.14; dal 19.9.14 ove poi è stato assunto con contratto di lavoro subordinato part time, 21 ore settimanali, V livello, cameriere di sala e successivamente distaccato dal 22.9.14 al 30.9.14 presso ulteriore azienda facente capo alla stessa n forza di trasferimento di azienda dalla quale si è dimesso in data 30.9.15 e poi Pt_1 riassunto dalla '8.10.14 con contratto di mestiere per l'acquisizione della qualifica di Pt_1 commesso di vendita IV livello.
La storia lavorativa del è stata dunque considerata in maniera unitaria al fine di Pt_5 giustificare il suo sotto-inquadramento, ritenendo le dimissioni del lavoratore indice di una situazione di acquiescenza della prestazione lavorativa tra il 1.10.14 e il 7.10.14, che avrebbe reso formalmente possibile il sotto-inquadramento del lavoratore per la mancata permanenza nel livello inferiore per il tempo necessario giusto quanto previsto dalla nota n. 4
CCNL Confcommercio, ritenendo il rapporto lavorativo non interrotto ed il periodo di sospensione assoggettabile a recupero contributivo.
Inoltre il contratto dell'8.10.14 sarebbe privo di causa formativa dal momento che, già al momento della stipula del contratto, il lavoratore era in possesso della professionalità pagina 19 di 34 richiesta per la pregressa attività lavorativa di otto mesi presso altra società, con necessità di riconoscere al lavoratore il IV livello contrattuale fin dal mese di agosto 2015 e di ricondurre il contratto formativo dell'8.10.14 ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, sulla scorta delle due dichiarazioni del all.ti 36 e 37), del prospetto Pt_5 delle presenze presso il reparto ortofrutta (all. 38) e della documentazione relativa al contratto di mestiere (all. 39).
La difesa ricorrente conferma che il il cui rapporto di apprendistato era stato Pt_5 riconvertito per assenza di causa formativa e per contestazione delle dimissioni, era passato alle dipendenze della in forza di trasferimento di azienda, successivamente si era Parte_2 dimesso e quindi riassunto con contratto di apprendistato.
Ritiene in proposito la parte che, come nel caso del lavoratore , le precedenti Parte_3 dimissioni - debitamente formalizzate ai sensi di legge - rappresentano un atto non contestabile, totalmente inidoneo a condizionare le successive evoluzioni contrattuali e peraltro il lavoratore non ha impugnato le dimissioni, con la conseguenza che l'ITL non può interpretare la volontà effettiva del dipendente, manifestatasi in atti formali, peraltro non supportate in corso di causa da allegazioni o prove tali da supportare la tesi dell . CP_14
L'istruttoria, secondo la parte, ha pienamente confermato che la formazione ricevuta dal
Sig. el corso dell'apprendistato posto che i testi sentiti in proposito (capp. 13 e 14) Pt_5 hanno confermato che il riceveva la formazione da parte del Sig. che lo Pt_5 Pt_1 istruiva sulle modalità di disposizione della frutta e su come effettuare gli ordini ( Parte_11
). Per_2 CP_12 Tes_1
La circostanza era stata del resto confermata dallo stesso sentito innanzi al giudice Pt_5 del lavoro (doc. 6) il quale in quella sede aveva dichiarato di aver fatto quindici giorni di formazione alla Conad, che nei primi periodi di apertura del negozio era Parte_2 sempre presente e che era il suo tutor che quindi lo seguiva come tale e gli dava direttive. In particolare, lo seguiva indicandogli cosa era meglio fare per ordinare la frutta e come disporla meglio nel reparto.
Quanto precede è sicuro indice della notevole contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti in proposito, unitamente alla sussistenza delle formali dimissioni rese dal lavoratore ed alle dichiarazioni circa l'attività di tutoraggio svolta dal titolare dell'impresa, che non possono non indurre a ritenere sfornita di univoca prova la violazione contestata e come tale da ritenersi insussistente.
pagina 20 di 34 Quanto a la resistente Amministrazione riferisce che ha lavorato in nero Parte_6 dal 8.10.14 al 14.10.14 e che poi in data 15.10.14 è stata occupata con un tirocinio semestrale, prorogato al 14.10.15 ed infine assunta con contratto di mestiere a tempo pieno per il conseguimento del IV livello.
La complessiva prestazione della lavoratrice è stata considerata in modo unitario dagli ispettori che hanno quindi riqualificato entrambi i rapporti di tirocinio e di apprendistato nel
IV livello contrattuale per le mansioni di cassiera svolte sin dall'inizio dalla lavoratrice sulla base della busta paga di gennaio 2016 (all. 40), della documentazione di lavoro (all. 41) e delle sue dichiarazioni (all. 19).
Nel verbale era stata inoltre contestata la mancata fruizione del permesso settimanale.
La parte ricorrente contesta tuttavia la tesi avversa per la quale, avendo asseritamente la lavorato alcuni giorni in nero e dunque avendo iniziato a rendere la prestazione Parte_6 lavorativa in nero alcuni giorni prima della convenzione di tirocinio, ne risulterebbe disconosciuto sia il tirocinio stesso che il successivo contratto di apprendistato.
Ciò, intanto, perché non è provato che le precedenti presunte prestazioni in nero fossero riconducibili allo schema di cui all'art.2094 c.c. ed inoltre che non sono presenti nell'ordinamento ostacoli normativi o di fatto che ad un tirocinio possa seguire un rapporto di C apprendistato e del resto l in corso di causa non ha fornito la prova di quanto contestato.
Non vi è prova dunque, secondo la parte, che la vrebbe iniziato a lavorare prima Parte_6 del tirocinio e soprattutto che tali pretese prestazioni avrebbero avuto i connotati della subordinazione ed anzi i testi sentiti in proposito hanno tutti confermato che la lavoratrice avesse iniziato a lavorare ad ottobre inoltrato.
Quanto poi al mancato godimento dei permessi settimanali la circostanza è stata esclusa dei testi sentiti sul capitolo 15 bis) che hanno riferito che la predetta la ne Parte_6 aveva sempre goduto ( , . Tes_1 Per_2 Parte_11
Quanto al tirocinio veniva poi confermato in udienza che la al pari degli altri Parte_6 tirocinanti, veniva seguita dal titolare, Sig. o da persona da lui delegata, che le Pt_1 spiegava tutte le varie attività che si svolgevano nel punto vendita.
In particolare, in risposta al relativo capitolo n. 22, i testi , Tes_1 Per_2 Parte_11 riferivano che i , e venivano Parte_15 Pt_7 Parte_8 Pt_9 Parte_11 costantemente seguiti dal Sig. /o da altra persona da lui incaricata, che spiegava Pt_1
pagina 21 di 34 loro le varie tipologie di attività all'interno del punto vendita (alla cassa, alla frutta, alla sala o al box).
Quanto poi al successivo periodo di apprendistato è risultato pienamente provato che la
Sig.ra abbia ricevuto la relativa formazione come confermato dai i testi sentiti sulla Parte_6 specifica circostanza capitolata al punto n. 27, i quali hanno confermato che la Parte_6 durante il periodo di apprendistato aveva ricevuto costante formazione e indicazione da parte del suo tutor sulle modalità di svolgimento della sua prestazione.
Per quanto Precede, non essendo stata provata in maniera inconfutabile la prestazione lavorativa in nero all'inizio del rapporto deve ritenersi confermato il legittimo svolgimento del tirocinio formativo e del successivo rapporto di apprendistato, nonché la fruizione dei riposi settimanali con la conseguenza che le violazioni contestate risultano prive di adeguata giustificazione.
Deve inoltre aggiungersi che dalla dichiarazione della stessa dipendente agli accertatori
(all.19) non emerge chiaramente che la stessa abbia lavorato in nero nei primi giorni di occupazione ed in particolare in regime di subordinazione in quanto la medesima riferisce solamente di aver lavorato “… alle dipendenze della alla data di apertura 8/10/2014 Pt_1 con qualifica di stagista…” il che dimostra, a parte la genericità dell'affermazione, che si trovava lì per svolgere uno stage e non per rendere una prestazione di lavoro subordinato.
C La lavoratrice , secondo l ha iniziato a lavorare il 30.4.15 con mansioni di Parte_7 cassiera e retribuita con voucher, utilizzati fino al 14.8.15 ed erogati in minor numero rispetto alle ore di lavoro prestate e poi, dal 4.11.15, è stata impiegata con tirocinio semestrale prorogato al 4.11.16, mentre dall'accertamento è emerso che è stata impiegata al lavoro per sei giorni a settimana per 40 ore settimanali dal 30.4.15 e che nei periodi estivo e natalizio la lavoratrice ha svolto almeno 50 ore settimanali.
Il suo rapporto lavorativo è stato quindi ricondotto, sin dall'inizio, al lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, livello IV a decorrere dal 30.4.15, mentre per i giorni 4, 5, 6, 7, 8,
9 maggio 2015 e dal 17.8.15 al 3.11.15, è stata contestata la prestazione lavorativa in nero causa la mancanza dei voucher e della comunicazione preventiva di assunzione.
Quanto precede sulla scorta della dichiarazione della lavoratrice (all. 42), dell'estratto CP_ voucher (all. 43), della documentazione di lavoro (all. 44) e della busta paga di gennaio
2016 (all. 45).
pagina 22 di 34 Di diverso avviso la parte ricorrente per la quale non è condivisibile la riconversione del contratto di tirocinio in una ipotesi di lavoro subordinato causa la mancata comunicazione della attivazione dei voucher sia durante che prima del tirocinio e sia per effetto dell'impossibilità di svolgere prestazioni accessorie prima del tirocinio, come già rappresentato in ipotesi similari precedenti.
La circostanza per la quale la Direttiva Tirocini dell'Umbria (che comunque non può introdurre divieti non previsti dalla legge) dispone l'impossibilità di svolgere tirocini se preceduti da lavoro autonomo o parasubordinato, non impedisce lo svolgimento del lavoro accessorio che non appartiene ad alcuno di queste tipologie, proprio per la sua natura accessoria.
Non è ben chiaro, tuttavia, a quale specifica forma di lavoro accessoria faccia rifermento la parte ricorrente, al fine di sostenere che nessuna disposizione sancisce il divieto di prestazioni accessorie precedenti il tirocinio, trattandosi di rapporti con finalità assolutamente diverse e non contrastanti fra di loro.
Diversamente da quanto riferito in proposito circa la prova raggiunta in udienza circa l'occasionalità delle prestazioni svolte dalla Sig.ra nel periodo dal 30.04.2018 e il Pt_7
14.08.2015, perché retribuite con vaucher, dall'istruttoria, è solamente emerso, a conferma del capitolo n. 17 e che la lavoratrice era retribuita con voucher e non Tes_1 Per_2 altro, non contraddicendo i testi in alcun modo la dichiarazione resa dalla lavoratrice per la quale, nonostante il pagamento con voucher assegnati saltuariamente (peraltro di modesta entità complessiva) aveva lavorato, lei e le sue colleghe, ininterrottamente sino all'inizio del tirocinio.
Essere retribuiti con i voucher non vuol dire necessariamente che la prestazione sia accessoria, la dipendente ha infatti dichiarato agli accertatori di aver cominciato a lavorare a fine aprile - primi di maggio con i voucher per poi passare al tirocinio e di aver da sempre svolto 42 ore settimanali dal mese di aprile in poi.
Quindi appare ampiamente giustificata la contestazione mossa dagli accertatori alla società posto che ha lavorato alla cassa da sempre e non si capisce che cosa avrebbe dovuto apprendere in aggiunta dal tutor fatta eccezione per le direttive datoriali che le saranno state impartite.
C Deduce l quanto a che la lavoratrice ha iniziato a lavorare per la Parte_8
CP_ con buoni lavoro dal 1.6.15 con mansioni di cassiera. Risulta dalla banca dati Pt_1
pagina 23 di 34 che i voucher sono stati utilizzati fino al 14.8.15 poi dal 5.11.15, la lavoratrice è stata occupata con tirocinio semestrale, prorogato al 4.11.16 e dunque la posizione della lavoratrice è assimilabile a quella della Sig.ra Pt_7
Nel periodo estivo e natalizio ha lavorato almeno 50 ore settimanali ed il numero di ore svolte dalla lavoratrice è superiore ai voucher ricevuti, cosicché è stata applicata, anche in questo caso, la nota n. 12695 del 2013 ai fini della riqualificazione del rapporto di lavoro in CP_19 subordinato a tempo indeterminato, full time, livello V, dal 1.6.15. Inoltre, la ha Parte_8 lavorato al nero in assenza cioè di voucher e di comunicazione preventiva, nei giorni 7, 14,
21, 28 giugno;
5, 12, 19, 26 luglio;
2, 9, 16, 23, 30 agosto e nel periodo 17.8.15-4.11.15 (Circ.
n. 4 del 2013 già richiamata). CP_19
Dal 1.6.15 la lavoratrice non ha fruito delle ferie relative al 2015.
CP_ Il tutto sulla base della dichiarazione della lavoratrice (all. 46), dell'estratto voucher (all.
47), della busta paga di gennaio 2016 (all. 48) e della sua documentazione di lavoro (all. 49).
La difesa ricorrente contesta anche in questo caso la disposta riconversione del lavoro accessorio per mancate comunicazioni così da travolgere il tirocinio successivo, ritenendo di nuovo incomprensibile la ragione giuridica per la quale un'eventuale violazione in tema di lavoro accessorio possa incidere negativamente sul successivo tirocinio, stante l'ontologica diversità di tali rapporti.
Peraltro, anche in questo caso i testi hanno confermato che vi è stata alcuna violazione delle prestazioni accessorie ed in dettaglio che, rispondendo al capitolo 18, hanno confermato la natura accessoria delle prestazioni svolte dalla che perciò veniva retribuita con i Parte_8 voucher.
Il teste riferiva: “ Si è vero, non ricordo però le date” ed in senso conforme il teste Tes_1 he a sua volta il quale dichiarava: “ No posso confermare le date ma ricordo che Per_2 era retribuita con i voucher” oltre al teste che rispondeva: “ si è vero”. Parte_11
Sussistendo, dunque, la piena genuinità della natura accessoria delle prestazioni rese dalla sig.ra deveva essere confermata la legittimità del tirocinio svolto dalla lavoratrice, Parte_8 di cui peraltro nel corso dell'istruttoria è stata confermata la genuinità con le risposte di cui al capitolo 22, riferito ancora una volta anche alla . Parte_8
Va tuttavia affermato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, le prove testimoniali non hanno in alcun modo confermato la natura accessoria delle pagina 24 di 34 prestazioni svolte dalla , se non con riferimento alla modalità di pagamento, ma si Parte_8 sono limitate a riferire che la era si retribuita all'inizio con i voucher, ma non hanno Parte_8 mai confermato, nemmeno nei casi precedenti riferiti alle altre colleghe, che la lavoratrice avesse lavorato nei giorni esattamente corrispondenti a quelli retribuiti con i voucher, per cui non è esclusa in alcun modo l'avvenuta prestazione di lavoro nero.
Lavoro nero che dunque deve ritenersi sussistente, considerato che la dipendente, al pari delle altre, ha riferito in fase di accertamento, nel doc. 46, che nel periodo retribuito con i voucher ha lavorato dall'1/6/2015 sino alla metà di settembre per 42 ore la settimana ed oltre e che poi, a novembre 2015, è stata “assunta” in qualità di stagista, mentre i colleghi in udienza si sono trincerati, come nei casi precedenti, dietro ad un generico non ricordo le date.
Vale quindi la pena di ribadire che se un soggetto è pagato con i voucher non vuol dire che, nei giorni in cui non sono stati erogati i voucher la prestazione lavorativa non sia stata erogata e che il pagamento con voucher non implica necessariamente che si sia trattato di una prestazione di lavoro accessoria.
Duque la lavoratrice ha lavorato ininterrottamente anche nel periodo che va dall'1/6/2015 sino novembre 2015 quando è stata “assunta”, come riferisce ottimisticamente la stessa, in qualità di stagista, segno evidente che nei periodi di lavoro non coperti né da voucher né dal tirocinio ha lavorato al nero svolgendo le mansioni di cassiera (circostanza quest'ultima che non è stata contraddetta) ed è difficile immaginare una prestazione lavorativa di tal genere erogata in forma accessoria, in luogo di quella subordinata.
Dunque, è evidente in questo caso l'intento elusivo della società ricorrente che ha evitato di assumere oneri sia di natura contributiva che retributiva facendo ricorso dapprima ai voucher e peraltro in maniera saltuaria e poi al tirocinio prima dell' assunzione in forma subordinata.
La risposta alla domanda proposta dalla parte ricorrente per la quale sarebbe legittimo il tirocinio nel caso di accertata sussistenza della natura accessoria della prestazione è comune alle altre posizioni in esame, perché non si tratta di una prestazione accessoria ma di un prestazione lavorativa erogata anche in nero e che dunque il tirocinio formativo difetta della specifica causa formativa in quanto la persona già svolgeva appieno la mansione per la quella si pretende sia stata formata.
pagina 25 di 34 In sintesi, se un lavoratore, come nel caso di specie, è stato addetto alla cassa sin dal 1.6.15
e dunque con mansioni di cassiera e poi dal 5.11.15 è stata “assunta”, come riferisce la stessa dipendente, in qualità di stagista, per effettuare un percorso formativo per apprendere il mestiere di cassiera è evidente che lo stage deve ritenersi illegittimo in quanto evidentemente privo di causa.
Nella sostanza la lavoratrice ha lavorato in maniera subordinata dal 1.6.15 sino al 4.11.16, data di conclusione dello stage.
La sig.ra , ha iniziato la prestazione lavorativa, secondo la ricostruzione CP_11
C dell , con buoni lavoro dal 17.7.15 con mansioni di cassiera fino al 13.8.15 e dal 23.10.15 al
14.3.16, sinché dal 19.7.16 al 31.8.16 è stata assunta con contratto a termine part time VI livello.
La lavoratrice, che ha sempre svolto mansioni di cassiera, è stata dagli ispettori reinquadrata al IV livello per tutta la vigenza del contratto a termine.
Inoltre, la comunicazione di assunzione per il rapporto instaurato il 20.9.16 è stata inviata al
CPI il giorno stesso ed è pertanto, tardiva.
In ogni caso gli ispettori hanno disposto il reinoltro della comunicazione Unilav con la corretta qualifica e livello.
Dal punto di vista probatorio è in atti la dichiarazione della lavoratrice che esplicitamente afferma che i voucher corrisposti non corrispondevano ai giorni di lavoro prestati (all. 50), CP_ l'estratto voucher (all. 51), la documentazione di lavoro comprensiva della comunicazione inviata in ritardo (all. 52), n. 2 fogli presenza (all. 53).
Fermo restando che la lavoratrice ha dichiarato di svolgere le mansioni di cassiera, doc. 50, la difesa ricorrente contesta il diverso inquadramento contrattuale della lavoratrice, disposto dall'ITL dal sesto al quarto livello, difettando un confronto diretto ed effettivo fra il livello riconosciuto e quello applicato dagli Ispettori, per cui la contestazione sarebbe priva di fondamento.
Effettivamente l'istruttoria ha pienamente confermato che la svolgesse mansioni di CP_11 vario tipo e non solo quelle di cassiera, come quelle di sistemazione sugli scaffali e nelle corsie del punto vendita, tali da rendere appare infondato il diverso inquadramento (e quindi la sanzione che su tale presupposto si fonda).
pagina 26 di 34 Oltretutto la lavoratrice ha dichiarato che durante il periodo con voucher la prestazione lavorativa era occasionale e pertanto veniva chiamata secondo necessità.
Inoltre, i testi sentiti in proposito ( confermavano in udienza, in risposta al Per_2 Parte_11 relativo capitolo n. 19, che la Sig.ra i occupasse di sistemare la merce sugli scaffali e CP_11 nelle corsie del punto vendita.
Nel corso del giudizio è dunque emersa la rispondenza dell'inquadramento della Sig.ra rispetto alle mansioni dalla stessa espletate, con conseguente infondatezza delle CP_11 violazioni contestata.
C L deduce inoltre che il lavoratore ha iniziato a lavorare per la al Parte_9 Pt_1
28.10.15 al nero con mansioni di rifornimento scaffali ed orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
dal 10.11.15 è stato poi occupato con convenzione di tirocinio di durata semestrale poi prorogato al 9.11.16.
Come per la e la , l'espletamento della prestazione al nero è risultata Pt_7 Parte_8 idonea a travolgere il rapporto di tirocinio, cosicché la prestazione è stata riqualificata dagli ispettori in ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato sin dal 28.10.15, con attribuzione del quinto livello, stante l'applicazione della nota 4 del mansionario per le qualifiche del quinto livello CCNL Confcommercio.
C A supporto l ha prodotto la dichiarazione del lavoratore con annesso prospetto presenze
(all. 54), la busta paga di gennaio 2016 (all. 55), la documentazione di lavoro (all. 56).
La parte ricorrente contesta tuttavia la pretesa conversione del tirocinio in lavoro subordinato sul presupposto che la precedenza esperienza sarebbe stata erogata in nero ritenendo indebita riconversione del rapporto.
Effettivamente il lavoratore nelle dichiarazioni rese agli ispettori aveva affermato di aver cominciato partire dall'11.11.15 e sino al 28.10.15 in prova ma senza aver percepito alcuna retribuzione, salvo poi dichiarare, nel corso del parallelo giudizio radicato presso il Giudice del lavoro (cfr. doc. 6): “ho però iniziato a lavorare con la stessa decorrenza del mio contratto di lavoro” ed inoltre, con riguardo al tirocinio, anche in relazione al sig. sono Pt_9 state rilasciate le dichiarazioni in risposta al capitolo n.22 a conferma della effettività e genuinità dello stesso.
La corrispondete violazione non ha dunque trovato piena conferma in corso di causa.
pagina 27 di 34 secondo gli accertatori ha iniziato a lavorare per la al 29.4.15 Controparte_12 Pt_1 con voucher come responsabile del reparto macelleria. Il 6.7.15 ha instaurato un rapporto a tempo determinato, trasformato dal 5.9.15 a tempo pieno e indeterminato, IV livello.
La Guardia di Finanza di Città di Castello ha accertato l'occupazione in nero del lavoratore dal 18.5.15 al 4.7.15 per 40 giorni di lavoro.
Il 25.1.16 la a comunicato al CPI l'assunzione del lavoratore dal 18.5.15 con contratto Pt_1
a tempo indeterminato, VI livello, tempo pieno ed in pari data ha inviato comunicazione di cessazione con decorrenza 4.7.15.
Con riferimento all'incarico di responsabile del reparto macelleria assolta dal lavoratore fin dal 18.5.15, gli ispettori hanno riconosciuto al lavoratore il III livello contrattuale nel quale sono appunto ricompresi coloro che svolgono mansioni che comportano adeguata esperienza e che assicurano l'ottimale gestione della merce e la formazione degli altri lavoratori.
Peraltro il sig. ra stato nominato tutor di CP_12 Parte_11
CP_ A supporto probatorio le 2 dichiarazioni del lavoratore (all. ti 57 e 58), estratto voucher
(all. 59), la documentazione di lavoro comprensiva della comunicazione inviata in ritardo (all.
60), il verbale della Guardia di Finanza del 11.1.16 (all. 61).
Per la difesa ricorrente, tuttavia, la riqualificazione del livello contrattuale è del tutto ingiustificata, anche perché priva della specificazione della attività svolte e delle conseguenziali responsabilità, disposta sulla base di alcuni generalissimi rimandi alla declaratoria, oltretutto generale, del contratto collettivo e senza neppure quel confronto oramai pacificamente richiesto dalla giurisprudenza.
Rileva poi la parte che, in ogni caso, nel terzo livello è inquadrato il macellaio specializzato provetto, e cioè “il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratiche” e che della sussistenza di tale necessario requisito (e cioè la “approfondita preparazione teorica”) non vi è però C alcuna traccia in atti né l ha fornito la prova in contraddittorio di tale assunto nel corso del presente giudizio.
Anzi dall'istruttoria svolta è invece emerso che il Sig. ha svolto le mansioni di CP_12 semplice macellaio ed a tale riguardo i testi sentiti sullo specifico capitolo 20, hanno tutti confermato la relativa circostanza e . Parte_11 Tes_1 Per_2
pagina 28 di 34 Tale circostanza è stata peraltro confermata anche dallo stesso che riferiva di CP_12 svolgere la mansione di macellaio, senza particolari specificazioni.
Dunque, deve affermarsi che non vi è prova dello svolgimento delle mansioni superiori C ipotizzate dall , anche tenendo conto del fatto che lo stesso lavoratore nelle due dichiarazioni rese agli ispettori in fase di accertamento non ha lamentato alcunché ed ha anche aggiunto che durante il rapporto retribuito con i voucher i buoni erano proporzionati alla prestazione resa.
Le violazioni non hanno trovato pertanto idoneo riscontro e fondamento e le sanzioni corrispondenti debbono essere revocate.
C
, secondo l ha cominciato a lavorare per la dal 26.1.15 sino al Parte_10 Pt_1
16.5.15 con voucher, quale addetto alla vendita presso il bancone della carne.
Il 18.5.15 è stato assunto con contratto di apprendistato per l'acquisizione della qualifica di macellaio.
Di fatto, dal 26.1.15 il lavoratore ha svolto attività lavorativa per sei giorni a settimana 40 ore settimanali, con mansioni di commesso alla vendita nel reparto macelleria e le ore di lavoro svolte dal 26.1.15 al 16.5.15 sono risultate superiori ai voucher ricevuti, motivo per motivi Part analoghi a quelli riferiti alla il rapporto di lavoro è stato riqualificato a tempo Pt_7 pieno indeterminato, quarto livello, dal 26.1.15.
Il sig. in precedenza, nel periodo 6.10.2009-31.3.2013, aveva peraltro lavorato alle Per_1 dipendenze della Macelleria F.lli Ganovelli Snc come commesso di banco IV livello e dal
14.5.13 al 31.7.14 ed era stato inviato in missione da altra azienda presso un prosciuttificio e quindi aveva conseguito le competenze relative all'attività di macellaio già prima di lavorare per la tali da rendere invalida la causa formativa dell'apprendistato. Pt_1
CP_ A supporto la dichiarazione del lavoratore (all. 62), l'estratto voucher (all. 63), la documentazione di lavoro del lavoratore (all. 64) e la busta paga di gennaio 2016 (all. 65).
La difesa ricorrente contesta l'intervenuta riconversione del lavoro pregresso accessorio per mancate comunicazioni precedenti, e quindi la pretesa illegittimità del successivo contratto di apprendistato perché la riconversione era stata basata su rapporti di lavoro precedente.
Inoltre, il sentito in qualità di teste, peraltro di parte resistente, ha categoricamente Per_1 smentito di aver svolto un numero di ore diverso ed ulteriore rispetto sia a quelle retribuite con pagina 29 di 34 i voucher e che successivamente all'assunzione, non avendo mai superato le 40 ore settimanali.
In particolare, il teste in relazione al capitolo 47 così dichiarava: “Debbo precisare quanto alle ore di lavoro prestate da voucherista, non è vero che lavoravo 42 ore a settimana ma solo le ore che mi sono state retribuite con i voucher. Aggiungo che anche dopo essere stato assunto non ho mai osservato un orario di lavoro di 42 ore settimanali ma un orario di 40 ore” ed sul capitolo 49, rispondeva: “Ho già risposto al capitolo 47, non facevo le 40 ore ma solo quelle corrispondenti ai voucher”.
Quindi è stato lo stesso lavoratore a smentire di aver lavorato per un numero di ore superiore a quelle per le quali era stato regolarmente retribuito e dunque uno dei presupposti, la prestazione in nero, per il quale gli accertatori avevano provveduto alla riqualificazione dell'apprendistato.
Né in corso di esame testimoniale sono emersi elementi, ulteriori a supporto della pregressa acquisizione da parte del lavoratore delle specifiche competenze oggetto del medesimo apprendistato.
Dunque, le relative sanzioni non sono supportate da adeguata prova e debbono essere annullate.
C Secondo l è stato occupato con tirocinio dal 15.10.14 fino al 15.10.15 Parte_11 quando è stato assunto con contratto di mestiere, 24 ore settimanali, per il conseguimento del quarto livello contrattuale.
Il 9.12.15 l'orario è stato portato a 40 ore settimanali in corrispondenza del periodo natalizio sinché l'1.1.16 è stato ricondotto alle 24 ore settimanali.
Il tirocinio e all'apprendistato del lavoratore, causa lo sviamento dell'esercizio della libertà contrattuale, sono stati ricondotti dagli ispettori ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Il durante il tirocinio e nelle more del contratto di apprendistato, ha sempre svolto Parte_11 le medesime mansioni di commesso alla vendita al banco della carne senza ricevere dall'azienda nessuna formazione di inserimento o di qualificazione professionale.
C Con la stipula dell'apprendistato, l ha ritenuto che l'azienda non abbia tenuto conto dei compiti espletati dal lavoratore durante il tirocinio cosicché il dopo un anno di Parte_11
pagina 30 di 34 inserimento occupazionale, si è trovato a svolgere le stesse attività senza beneficiare dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato e del relativo trattamento economico.
A supporto la dichiarazione del lavoratore (all. 66), la documentazione di lavoro (all. 67), la busta paga gennaio 2016 (all. 68), e i prospetti presenze del reparto macelleria (all. 69).
Di diverso avviso la ricorrente difesa che contesta la riconversione del tirocinio e del contratto di mestiere non risultando il lavoratore già formato.
La riconversione, del resto, è stata disposta con motivazioni meramente teoriche, senza tenere conto che l'ordinamento giuridico permette espressamente lo svolgimento di un rapporto di tirocinio, che non è un rapporto di lavoro e non può ad esso essere assimilato o sovrapposto, e di un successivo rapporto di apprendistato.
L'istruttoria svolta ha confermato inoltre, secondo i ricorrenti, sia la genuinità del tirocinio che dell'apprendistato peraltro neppure contestata dagli ed in particolare quanto al CP_20
Tirocinio con la risposta al capitolo 22 era lo stesso a confermarla, come del resto gli Parte_11 altri testi ( ). CP_12 Per_2 Tes_1
Allo stesso modo, quanto all'apprendistato, lo stesso conferma di aver ricevuto la Parte_11 relativa formazione da parte del Sig. n risposta al capitolo n. 26. CP_12
Pertanto, deve affermarsi che, sulla scorta di quanto precede, il lavoratore ha svolto regolarmente dapprima uno stage e successivamente è stato assunto con un contratto di apprendistato nel corso dei quali ha ricevuto la necessaria formazione, cosicché le violazioni contestate non hanno trovato conferma.
C Infine, quanto alla lavoratrice , l indica quale inizio lavorativo la data del Parte_13
1.10.14 con apprendistato per il conseguimento del terzo livello professionale, mentre è risultata assente la causa formativa dal momento che la lavoratrice ha svolto fin dall'inizio del rapporto, le attività impiegatizie di gestione del personale nella Unità locale di Umbertide.
La predetta è stata inoltre nominata tutor di tirocinio di (all. 41) ed ha Parte_6 organizzato gli orari di lavoro dei dipendenti, i quali le si rivolgevano per qualunque questione lavorativa.
La medesima si è interfacciata anche con il consulente aziendale per tutte le questioni gestionali e amministrative della società.
In conseguenza gli ispettori hanno provveduto al disconoscimento dell'apprendistato sia per le considerazioni di cui sopra che per l'incompatibilità tra la causa formativa e la pagina 31 di 34 responsabilità di ruolo, inquadrando la lavoratrice, figlia dei titolari, quale collaboratrice familiare per la compartecipazione di questa nell'organizzazione aziendale composta dai genitori con essa conviventi (art. 2 l. n. 613 del 1966).
C A supporto l produce la dichiarazione della lavoratrice (all. 70), la documentazione di lavoro (all. 71) e la busta paga di gennaio 2016 (all. 72), nonché l'elaborato fornito dall'azienda relativo al totale voucher lordo suddiviso per annualità (all. 73), l'estratto banca CP_ dati di inizio e fine lavoro (all. 74), le ulteriori dichiarazioni acquisite nel corso dell'ispezione (all. 75) e copia delle sentenze di primo e secondo grado intervenute nel CP_ giudizio proposto da parte ricorrente contro l (all.ti 76 e 77).
Dissente la difesa attorea dalla disposta conversione del contratto di apprendistato in collaborazione familiare, perché in primo luogo la volontà negoziale delle parti era quella di voler instaurare un rapporto ex art.2094 c.c. (Cass. civ., Sez. lavoro, 21/04/2005, n. 8307), volontà poi manifestata anche nel concreto atteggiarsi del rapporto.
Inoltre, dall'esame del verbale, non risulta che sia stata effettuata alcuna verifica in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa resa dalla Sig. nulla Pt_1 riportando in merito alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi della subordinazione, quali l'obbligo di rispetto di un orario di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 01/08/2008, n.
21031), la necessità di giustificare le proprie assenze (sulla rilevanza di tale aspetto, Cass. civ.,
Sez. lavoro, 12/01/2012, n. 2489), le modalità di concessione delle ferie e quant'altro.
In tale ipotesi il lavoratore viene a trovarsi in una posizione di eterodirezione e di assoggettamento all'altrui potere direttivo ed organizzativo, come è avvenuto nel caso della
Sig. come è stato pienamente provato nel corso dell'istruttoria, quando i testi escussi Pt_1 hanno confermato il fatto che la Signora riceveva disposizioni dal Sig. Parte_13 Pt_2
in ordine alle mansioni che la stessa era tenuta a svolgere come confermato dai
[...] testi in udienza in risposta al capitolo 29, osservava un orario di lavoro, doveva giustificare le proprie assenza ed osservare il periodo di ferie stabilito dalla datrice di lavoro.
Né vi è prova, inoltre, secondo la parte resistente, che avesse assunto un qualche rischio di impresa tale da escludere la subordinazione (Cass. civ., Sez. lavoro, 27/04/2010, n. 10024), e del resto, come riferito dai testi, la tirocinante aveva ricevuto istruzione e Parte_13 formazione dai genitori e dalla Sig. , (quest'ultima tuttavia Parte_2 Persona_3 collocata fisicamente presso altar sede aziendale).
pagina 32 di 34 Nonostante ciò, a tutto voler concedere e pur risultando paradossale che per le altre posizioni si è rivendicata la natura accessoria della prestazione lavorativa mentre, nel caso in esame, se ne rivendica la subordinazione, la tesi attorea non può essere condivisa.
La predetta, come emerso dall'istruttoria, oltre ad aver organizzato gli orari di lavoro degli altri dipendenti, che peraltro facevano riferimento a lei per le questione lavorativa, era anche contemporaneamente tutor del tirocinio della dipendente a Parte_6 partire dal 15.10.2014, come emerge inconfutabilmente dall'allegato n. 41 di parte resistente e doveva essere già formata, oltreché particolarmente dotata nell'apprendimento, se solo dopo 15 giorni di tirocinio (era stata assunta in apprendistato solo l'1.10.2014) era già in grado di formare a sua volta la sig.ra Parte_6
È pur vero che, come eccepisce la difesa ricorrente non sussiste alcun divieto che il ruolo di tutoraggio possa essere stato svolto da una apprendista, trattandosi di rapporto non ascrivibile alla fattispecie del lavoro subordinato, ma certamente non può non evidenziarsi la contraddittorietà della prospettazione, perché da un lato la on era una apprendista Pt_1 ma solo una tirocinante e dall'altro che, dovendo esercitare il tutoraggio nei confronti di una ulteriore tirocinante, doveva essere a sua volta già formata.
C Non rimane quindi che confermare le sanzioni applicate dall per tale posizione difettando la causa formativa del suo contratto di tutorato.
Concluso così l'esame delle singole posizioni deve ritenersi che, essendo state ritenute sussistenti solo alcune delle violazioni finalizzate all'elusione delle tutele del lavoro subordinato e che, per le ulteriori posizioni, la prova è risultata insufficiente, il ricorso deve essere accolto solo in parte ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011.
Ne consegue che le sanzioni applicate con l'O.I. opposta debbono essere conformemente ridotte ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011 per il quale: “12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.” nel modo di seguito indicato con riferimento a ciascuno dei relativi punti:
punto n. 1) € 300,00;
punto n. 2) € 750,00;
punto n. 3) € 10.500,00;
punto n. 4) € 0,00;
pagina 33 di 34 punto n. 5) € 125,00;
punto n. 6) € 0,00;
punto n. 7) € 600,00;
punto n. 8) € 600,00;
punto n. 9) € 0,00;
punto n. 10) € 200,00; che sommano € 13.075,00 oltre spese di notifica.
Infine, stante l'alterno esito del giudizio e la formula dubitativa utilizzata per l'annullamento di parte delle sanzioni applicate, le spese di lite debbono essere parzialmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie parzialmente il ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta n. l'ordinanza di ingiunzione n.
214/2021 prot. n. 18974 dell'11.08.2021, resa nei confronti di Parte_16 dall' e ne riduce l'importo complessivo ad € 13.75,00 CP_2 Controparte_2 oltre € 46,26 per spese di notifica;
− compensa in ragione della metà le spese di lite che qui si liquidano in favore della parte ricorrente, nella misura di €. 118,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 17 marzo 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
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