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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 622 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio- promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Di Caprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casoria alla Via Principe di
Piemonte n. 11 in forza di procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avvocato Adriana Boscagli del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, in Via dei Monti Parioli n. 8/A è elettivamente domiciliata
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore confermando quanto statuito in sede di separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 , premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli il 25.06.2001; che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che a seguito della Per_1 Per_2
comparizione delle parti in data 1.07.2022, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, sentiti anche i figli all'epoca entrambi minori, autorizzava le parti a vivere separatamente, assegnava alla la casa coniugale, disponeva l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con CP_1
residenza privilegiata presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva un assegno a titolo di contribuito nel mantenimento dei figli di € 1.600,00, oltre al
100% delle spese straordinarie e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
che con sentenza n. 5108 del 17/05/2023 era stata pronunciata la separazione personale tra le parti disponendosi con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle statuizioni accessorie;
che da quando le parti erano comparse innanzi al Presidente la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, tutto ciò premesso chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre la revoca dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia per la raggiunta indipendenza economica;
Persona_1
disporre la residenza privilegiata del minore presso di sè, previo ascolto del minore stesso, Per_2
ove ritenuto opportuno e necessario con revoca di ogni assegno di mantenimento;
disporre a carico della un assegno di mantenimento per il figlio nella misura ritenuta di giustizia, CP_1 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
condannare la resistente al pagamento dei diritti, onorari e spese del presente procedimento.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini per la costituzione della resistente.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente e, Controparte_1 in ordine alle statuizioni accessorie, chiedeva l'affido condiviso del figlio minore con Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione materna in via Cesario Console n. 3, di sua proprietà esclusiva, ex casa familiare, da assegnare alla stessa, confermare in € 1.600,00 mensili il quantum dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli maggiorenne Persona_1 non economicamente indipendente, ed minorenne, oltre al 100% delle spese straordinarie, Per_2 determinare in € 2.500,00 l'assegno divorzile in suo favore da porre a carico del ricorrente, in ragione del divario economico tra le parti e dei sacrifici spesi per l'affermazione professionale del marito, imprenditore di successo, mentre ella era un'insegnante.
All'udienza del 23.04.2024 le parti comparivano personalmente e confermavano la loro volontà di divorziare;
rinunciava alla domanda di assegno divorzile. La difesa di parte Controparte_1
ricorrente, in via temporanea, chiedeva non disporsi alcun assegno provvisorio a titolo di mantenimento della figlia a carico del padre e chiedeva emettersi pronuncia sullo status. Per_1
La difesa della resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio e non essendoci ulteriori domande su cui provvedere alla luce dei provvedimenti adottati in sede di separazione, chiedeva di poter precisare le conclusioni o, in subordine, chiedeva un rinvio a tal fine. Il Giudice si riservava.
Sciogliendo la riserva, il Giudice così provvedeva: “…
- evidenziato che nel giudizio di separazione formulava richiesta di revoca Parte_1 dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, e Per_2
, a seguito della quale il giudicante, disposto l'ascolto del minore , espletato Per_1 Per_2 all'udienza dell'8/02/2024, con provvedimento dell'11/04/2024, rideterminava, a decorrere dal mese di maggio, in € 400,00 l'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia a carico del padre, lasciando invariata la previsione relativa al contributo nel Per_1
mantenimento del figlio;
Per_2
- ritenuto, preliminarmente in diritto, che la pendenza del giudizio di separazione non priva il giudice del divorzio del potere di assumere provvedimenti, temporanei e urgenti, per quanto riguarda l'affidamento dei figli e le statuizioni economiche;
in particolare la S.C. ha affermato che fra tale giudizio e quello di separazione personale non esiste alcun rapporto, che giustifichi una pronunzia di litispendenza o di sospensione necessaria del primo in attesa della decisione sul secondo, data l'autonomia dei due procedimenti, sia per la diversa struttura, finalità e natura dell'assegno di divorzio rispetto a quello determinato nel giudizio di separazione personale, sia per la cessazione di ogni efficacia, della sentenza di separazione personale con la pronuncia di divorzio;
- rilevato, dunque, che da ciò ne deriva che i provvedimenti economici, adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato, sono destinati a una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie), rese in sede divorzile (Cass. n. 1779/2012; Cass. n. 7547/2020);
- considerato che, fatta tale premessa in diritto, nel caso di specie la figlia , ormai Persona_1 maggiorenne, in relazione alla quale l'assegno di mantenimento a carico del padre era già stato ridotto ad euro 400,00, a decorrere da maggio 2024, in ragione della percezione di uno stipendio mensile di circa € 1.000,00, dalle dichiarazioni delle parti è emerso vivere ormai per lo più presso il padre, pur continuando a frequentare la casa della madre - del resto la libera frequentazione dei genitori da parte dei figli è elemento che è sempre stato valorizzato nei rapporti tra le parti, sin dalla prima udienza innanzi al Presidente nel giudizio di separazione – la stessa in CP_1
udienza ha riconosciuto che da dicembre vi è stato un cambiamento che quindi ad oggi può ritenersi consolidato;
- evidenziato che, alla luce di tale mutamento della situazione di fatto, l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia a carico del padre va revocato con Persona_1
decorrenza dalla pronuncia (maggio2024);
- rilevato che con riguardo al figlio non sussistono i presupposti per la temporanea Per_2
modifica dei provvedimenti, adottati in sede di separazione, dovendosi ritenere sul punto ancora attuali le argomentazioni esposte nel provvedimento dlel'11/04/2024 reso all'esito dell'ascolto del minore, che pertanto non si ritiene di dover ascoltare nuovamente a così breve distanza di tempo;
- preso atto che all'udienza del 23/04/2024 ha rinunciato alla domanda volta al Controparte_1 riconoscimento dell'assegno divorzile;
- rilevato che la prova orale articolata in ricorso verte su circostanze generiche e irrilevanti;
- considerato che parte ricorrente ha chiesto emettersi pronuncia sullo status,
- ritenuta la causa matura per la decisione sulla base di quanto in atti e pertanto, per ragioni di economia processuale, non opportuno definire il giudizio esclusivamente in ordine allo status,
- Letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.,
PQM
revoca con riguardo alla figlia le previsioni relative all'affido, alla collocazione Persona_1
prevalente, alla disciplina dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, all'assegno
a titolo di contributo nel mantenimento a carico del padre con decorrenza dalla pronuncia (maggio
2024);
conferma allo stato le statuizioni di cui alla separazione con riguardo al figlio;
Per_2
rinvia la causa all'udienza cartolare del 16/01/2025 di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..” Depositate le memorie conclusionali ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. la causa era rimessa in decisione al Collegio previo parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale nel cui ambito è stata emessa sullo status passata in giudicato come da annotazione in calce alla stessa (cfr. sentenza n. 5108/2023 dell'intestato Tribunale allegata al ricorso), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Con riguardo alle statuizioni accessorie, alcuna questione vi è tra le parti circa il regime di affidamento dell'unico figlio ancora minorenne, , pertanto, non essendo emersi elementi Per_2 che possano portare a derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, si ritiene che esso possa essere confermato. Con riguardo alla collocazione del minore, risultano ancora attuali le valutazioni espresse nell'ambito del procedimento di separazione con provvedimento dell'11/04/2024 (allegato in questo procedimento nel fascicolo telematico di parte ricorrente), emesso successivamente all'ascolto del minore, con il quale il Giudice così provvedeva: “ritenuto di dover provvedere sulla richiesta formulata della difesa di di revoca dell'assegno Parte_1 posto a carico di quest'ultimo a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, e Per_2
; Per_1
rilevato, con riguardo ad , che le dichiarazioni dal medesimo rese in udienza non Per_2
consentono di ritenere che non sia più convivente con la madre, avendo il ragazzo riferito che entrambe le abitazioni, sia quella del padre che quella della madre, rappresentano un riferimento per lui (“Per me è assolutamente indifferente, sento entrambe come case mie”), che nella pratica egli decide di giorno in giorno dove andare a pranzo dopo scuola, dove studiare e dove dormire, che egli apprezza questa libertà che gli è lasciata nella gestione della quotidianità (“A me sta bene questa situazione che mi fa sentire libero di scegliere dove stare. …Da Natale ad oggi avrò dormito circa il 70% dei giorni a casa di papà e il 30% a casa di mamma”);
evidenziato, del resto, che sin dalla fase presidenziale si è tenuto conto dell'ampia e libera frequentazione dei figli da parte del padre;
ritenuto che
alla luce di tali elementi e della capacità del ragazzo, che va assolutamente preservata, di gestire in maniera serena la sua quotidianità tra la casa dell'uno e dell'altro genitore, non si ritengono sussistenti i presupposti per revocare l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del padre, non potendo trarsi la conclusione che il minore si sia definitivamente trasferito presso il padre;
” sulla scorta di tali valutazioni veniva rigettata la richiesta di revoca del contributo nel mantenimento del figlio a carico di . Per_2 Parte_1
Non essendo emersi elementi ulteriori e diversi e non potendo ritenersi, alla luce delle modalità di gestione della quotidianità riferite dallo stesso , idonee a garantire al minore la situazione Per_2
più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, che egli, a prescindere da quante notti in un mese dorma presso l'uno o l'altro genitore, si sia definitivamente trasferito presso il padre, per le motivazioni appena riportate, va confermata la collocazione prevalente di Per_2 presso la madre. In ragione dell'età di , prossimo al compimento dei diciassette anni e della Per_2 libertà con cui fino ad oggi, con l'accordo dei genitori ha gestito la permanenza presso il padre, non si provvede ad adottare una calendarizzazione degli incontri, che sono rimessi, come finora fatto, agli accordi tra le parti.
Alla luce di tale situazione, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla e, tenuto conto della finalità dell'assegno di mantenimento, delle condizioni CP_1
economiche dei genitori, assolutamente non calibrate in modo da garantire la conformità del contributo che ciascun genitore può dare in via diretta al mantenimento del minore, ma allo stesso tempo anche della effettiva permanenza del minore presso la madre, va riconosciuto in favore della un assegno a titolo di contributo nel mantenimento di a carico del padre. CP_1 Per_2
Sul punto, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1,
Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass.
Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, ed in particolare ribadito che in base al principio di proporzionalità i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto del notevole divario esistente tra i redditi delle parti, della necessità di assicurare al minore il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ma al contempo dell'attuale effettiva organizzazione dei tempi di permanenza presso ciascuno, si ritiene congruo confermare nell'importo di € 800,00, come chiesto dalla CP_1
costituendosi in giudizio. Spese straordinarie al 100% a carico del padre in ragione appunto del suddetto divario economico tra le parti, come già disposto in via provvisoria in sede di separazione e confermato nel presente giudizio.
La resistente ha poi insistito nel riconoscimento in suo favore di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento anche della figlia deducendo che l'assunzione di quest'ultima Persona_1
presso la Di Mare Impianti, società della quale il padre è Amministratore Unico, sarebbe fittizia e strumentale e da inquadrarsi in una strategia finalizzata a revocare ogni onere di contribuzione del padre per i figli, aggiungendo che in realtà studentessa universitaria, non avrebbe Persona_1
una stabile residenza presso la casa paterna, preferendo spesso e volentieri fermarsi a casa della madre. E però, come già rilevato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., che non risulta essere stata reclamata, a seguito della formale assunzione della ragazza da parte della società del padre con uno stipendio di € 1.000,00 al mese, che aveva già portato ad una riduzione ad €
400,00 del contributo nel mantenimento della stessa a carico del padre, si è consolidato il cambio di abitudini della medesima, riconosciuto da entrambe le parti, nel senso che pur essendo sempre libera di stare presso l'uno o l'altro genitore, da dicembre 2023 sta più stabilmente presso il padre.
Alla stregua di tali elementi non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda della resistente.
Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto Parte_1 Controparte_1
in Napoli il 25.06.2001 (atto n. 89, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• affida il figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la Per_2
casa coniugale;
• disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese in favore di Parte_1 CP_1 la somma di Euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 100% delle
[...] Per_2 spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 622 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio- promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Di Caprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casoria alla Via Principe di
Piemonte n. 11 in forza di procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avvocato Adriana Boscagli del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, in Via dei Monti Parioli n. 8/A è elettivamente domiciliata
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore confermando quanto statuito in sede di separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 , premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli il 25.06.2001; che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che a seguito della Per_1 Per_2
comparizione delle parti in data 1.07.2022, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, sentiti anche i figli all'epoca entrambi minori, autorizzava le parti a vivere separatamente, assegnava alla la casa coniugale, disponeva l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con CP_1
residenza privilegiata presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva un assegno a titolo di contribuito nel mantenimento dei figli di € 1.600,00, oltre al
100% delle spese straordinarie e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
che con sentenza n. 5108 del 17/05/2023 era stata pronunciata la separazione personale tra le parti disponendosi con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle statuizioni accessorie;
che da quando le parti erano comparse innanzi al Presidente la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, tutto ciò premesso chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre la revoca dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia per la raggiunta indipendenza economica;
Persona_1
disporre la residenza privilegiata del minore presso di sè, previo ascolto del minore stesso, Per_2
ove ritenuto opportuno e necessario con revoca di ogni assegno di mantenimento;
disporre a carico della un assegno di mantenimento per il figlio nella misura ritenuta di giustizia, CP_1 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
condannare la resistente al pagamento dei diritti, onorari e spese del presente procedimento.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini per la costituzione della resistente.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente e, Controparte_1 in ordine alle statuizioni accessorie, chiedeva l'affido condiviso del figlio minore con Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione materna in via Cesario Console n. 3, di sua proprietà esclusiva, ex casa familiare, da assegnare alla stessa, confermare in € 1.600,00 mensili il quantum dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli maggiorenne Persona_1 non economicamente indipendente, ed minorenne, oltre al 100% delle spese straordinarie, Per_2 determinare in € 2.500,00 l'assegno divorzile in suo favore da porre a carico del ricorrente, in ragione del divario economico tra le parti e dei sacrifici spesi per l'affermazione professionale del marito, imprenditore di successo, mentre ella era un'insegnante.
All'udienza del 23.04.2024 le parti comparivano personalmente e confermavano la loro volontà di divorziare;
rinunciava alla domanda di assegno divorzile. La difesa di parte Controparte_1
ricorrente, in via temporanea, chiedeva non disporsi alcun assegno provvisorio a titolo di mantenimento della figlia a carico del padre e chiedeva emettersi pronuncia sullo status. Per_1
La difesa della resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio e non essendoci ulteriori domande su cui provvedere alla luce dei provvedimenti adottati in sede di separazione, chiedeva di poter precisare le conclusioni o, in subordine, chiedeva un rinvio a tal fine. Il Giudice si riservava.
Sciogliendo la riserva, il Giudice così provvedeva: “…
- evidenziato che nel giudizio di separazione formulava richiesta di revoca Parte_1 dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, e Per_2
, a seguito della quale il giudicante, disposto l'ascolto del minore , espletato Per_1 Per_2 all'udienza dell'8/02/2024, con provvedimento dell'11/04/2024, rideterminava, a decorrere dal mese di maggio, in € 400,00 l'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia a carico del padre, lasciando invariata la previsione relativa al contributo nel Per_1
mantenimento del figlio;
Per_2
- ritenuto, preliminarmente in diritto, che la pendenza del giudizio di separazione non priva il giudice del divorzio del potere di assumere provvedimenti, temporanei e urgenti, per quanto riguarda l'affidamento dei figli e le statuizioni economiche;
in particolare la S.C. ha affermato che fra tale giudizio e quello di separazione personale non esiste alcun rapporto, che giustifichi una pronunzia di litispendenza o di sospensione necessaria del primo in attesa della decisione sul secondo, data l'autonomia dei due procedimenti, sia per la diversa struttura, finalità e natura dell'assegno di divorzio rispetto a quello determinato nel giudizio di separazione personale, sia per la cessazione di ogni efficacia, della sentenza di separazione personale con la pronuncia di divorzio;
- rilevato, dunque, che da ciò ne deriva che i provvedimenti economici, adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato, sono destinati a una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie), rese in sede divorzile (Cass. n. 1779/2012; Cass. n. 7547/2020);
- considerato che, fatta tale premessa in diritto, nel caso di specie la figlia , ormai Persona_1 maggiorenne, in relazione alla quale l'assegno di mantenimento a carico del padre era già stato ridotto ad euro 400,00, a decorrere da maggio 2024, in ragione della percezione di uno stipendio mensile di circa € 1.000,00, dalle dichiarazioni delle parti è emerso vivere ormai per lo più presso il padre, pur continuando a frequentare la casa della madre - del resto la libera frequentazione dei genitori da parte dei figli è elemento che è sempre stato valorizzato nei rapporti tra le parti, sin dalla prima udienza innanzi al Presidente nel giudizio di separazione – la stessa in CP_1
udienza ha riconosciuto che da dicembre vi è stato un cambiamento che quindi ad oggi può ritenersi consolidato;
- evidenziato che, alla luce di tale mutamento della situazione di fatto, l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia a carico del padre va revocato con Persona_1
decorrenza dalla pronuncia (maggio2024);
- rilevato che con riguardo al figlio non sussistono i presupposti per la temporanea Per_2
modifica dei provvedimenti, adottati in sede di separazione, dovendosi ritenere sul punto ancora attuali le argomentazioni esposte nel provvedimento dlel'11/04/2024 reso all'esito dell'ascolto del minore, che pertanto non si ritiene di dover ascoltare nuovamente a così breve distanza di tempo;
- preso atto che all'udienza del 23/04/2024 ha rinunciato alla domanda volta al Controparte_1 riconoscimento dell'assegno divorzile;
- rilevato che la prova orale articolata in ricorso verte su circostanze generiche e irrilevanti;
- considerato che parte ricorrente ha chiesto emettersi pronuncia sullo status,
- ritenuta la causa matura per la decisione sulla base di quanto in atti e pertanto, per ragioni di economia processuale, non opportuno definire il giudizio esclusivamente in ordine allo status,
- Letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.,
PQM
revoca con riguardo alla figlia le previsioni relative all'affido, alla collocazione Persona_1
prevalente, alla disciplina dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, all'assegno
a titolo di contributo nel mantenimento a carico del padre con decorrenza dalla pronuncia (maggio
2024);
conferma allo stato le statuizioni di cui alla separazione con riguardo al figlio;
Per_2
rinvia la causa all'udienza cartolare del 16/01/2025 di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..” Depositate le memorie conclusionali ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. la causa era rimessa in decisione al Collegio previo parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale nel cui ambito è stata emessa sullo status passata in giudicato come da annotazione in calce alla stessa (cfr. sentenza n. 5108/2023 dell'intestato Tribunale allegata al ricorso), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Con riguardo alle statuizioni accessorie, alcuna questione vi è tra le parti circa il regime di affidamento dell'unico figlio ancora minorenne, , pertanto, non essendo emersi elementi Per_2 che possano portare a derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, si ritiene che esso possa essere confermato. Con riguardo alla collocazione del minore, risultano ancora attuali le valutazioni espresse nell'ambito del procedimento di separazione con provvedimento dell'11/04/2024 (allegato in questo procedimento nel fascicolo telematico di parte ricorrente), emesso successivamente all'ascolto del minore, con il quale il Giudice così provvedeva: “ritenuto di dover provvedere sulla richiesta formulata della difesa di di revoca dell'assegno Parte_1 posto a carico di quest'ultimo a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, e Per_2
; Per_1
rilevato, con riguardo ad , che le dichiarazioni dal medesimo rese in udienza non Per_2
consentono di ritenere che non sia più convivente con la madre, avendo il ragazzo riferito che entrambe le abitazioni, sia quella del padre che quella della madre, rappresentano un riferimento per lui (“Per me è assolutamente indifferente, sento entrambe come case mie”), che nella pratica egli decide di giorno in giorno dove andare a pranzo dopo scuola, dove studiare e dove dormire, che egli apprezza questa libertà che gli è lasciata nella gestione della quotidianità (“A me sta bene questa situazione che mi fa sentire libero di scegliere dove stare. …Da Natale ad oggi avrò dormito circa il 70% dei giorni a casa di papà e il 30% a casa di mamma”);
evidenziato, del resto, che sin dalla fase presidenziale si è tenuto conto dell'ampia e libera frequentazione dei figli da parte del padre;
ritenuto che
alla luce di tali elementi e della capacità del ragazzo, che va assolutamente preservata, di gestire in maniera serena la sua quotidianità tra la casa dell'uno e dell'altro genitore, non si ritengono sussistenti i presupposti per revocare l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del padre, non potendo trarsi la conclusione che il minore si sia definitivamente trasferito presso il padre;
” sulla scorta di tali valutazioni veniva rigettata la richiesta di revoca del contributo nel mantenimento del figlio a carico di . Per_2 Parte_1
Non essendo emersi elementi ulteriori e diversi e non potendo ritenersi, alla luce delle modalità di gestione della quotidianità riferite dallo stesso , idonee a garantire al minore la situazione Per_2
più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, che egli, a prescindere da quante notti in un mese dorma presso l'uno o l'altro genitore, si sia definitivamente trasferito presso il padre, per le motivazioni appena riportate, va confermata la collocazione prevalente di Per_2 presso la madre. In ragione dell'età di , prossimo al compimento dei diciassette anni e della Per_2 libertà con cui fino ad oggi, con l'accordo dei genitori ha gestito la permanenza presso il padre, non si provvede ad adottare una calendarizzazione degli incontri, che sono rimessi, come finora fatto, agli accordi tra le parti.
Alla luce di tale situazione, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla e, tenuto conto della finalità dell'assegno di mantenimento, delle condizioni CP_1
economiche dei genitori, assolutamente non calibrate in modo da garantire la conformità del contributo che ciascun genitore può dare in via diretta al mantenimento del minore, ma allo stesso tempo anche della effettiva permanenza del minore presso la madre, va riconosciuto in favore della un assegno a titolo di contributo nel mantenimento di a carico del padre. CP_1 Per_2
Sul punto, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1,
Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass.
Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, ed in particolare ribadito che in base al principio di proporzionalità i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto del notevole divario esistente tra i redditi delle parti, della necessità di assicurare al minore il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ma al contempo dell'attuale effettiva organizzazione dei tempi di permanenza presso ciascuno, si ritiene congruo confermare nell'importo di € 800,00, come chiesto dalla CP_1
costituendosi in giudizio. Spese straordinarie al 100% a carico del padre in ragione appunto del suddetto divario economico tra le parti, come già disposto in via provvisoria in sede di separazione e confermato nel presente giudizio.
La resistente ha poi insistito nel riconoscimento in suo favore di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento anche della figlia deducendo che l'assunzione di quest'ultima Persona_1
presso la Di Mare Impianti, società della quale il padre è Amministratore Unico, sarebbe fittizia e strumentale e da inquadrarsi in una strategia finalizzata a revocare ogni onere di contribuzione del padre per i figli, aggiungendo che in realtà studentessa universitaria, non avrebbe Persona_1
una stabile residenza presso la casa paterna, preferendo spesso e volentieri fermarsi a casa della madre. E però, come già rilevato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., che non risulta essere stata reclamata, a seguito della formale assunzione della ragazza da parte della società del padre con uno stipendio di € 1.000,00 al mese, che aveva già portato ad una riduzione ad €
400,00 del contributo nel mantenimento della stessa a carico del padre, si è consolidato il cambio di abitudini della medesima, riconosciuto da entrambe le parti, nel senso che pur essendo sempre libera di stare presso l'uno o l'altro genitore, da dicembre 2023 sta più stabilmente presso il padre.
Alla stregua di tali elementi non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda della resistente.
Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto Parte_1 Controparte_1
in Napoli il 25.06.2001 (atto n. 89, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• affida il figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la Per_2
casa coniugale;
• disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese in favore di Parte_1 CP_1 la somma di Euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 100% delle
[...] Per_2 spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino