Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Imprese così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 3.4.2023 al n. 699 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Causa di responsabilità amministratori promossa da:
, elettivamente domiciliato in Firenze, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Pierfrancesco Giraldi, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Bonelli del Foro di Pistoia, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata in
[...]
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Roberto
Nannelli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA ed in contraddittorio di
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1
c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“NEL MERITO,
RELATIVAMENTE AL SUB PROCEDIMENTO DELLA CONSULENZA
TECNICA D'UFFICIO
• IN TESI dichiarare la nullità sia dell'Elaborato peritale del CTU del 17/06/2021 in esecuzione al Per_1 primo incarico conferito dal Giudice all'udienza del
27/01/2021 sia dell'Elaborato peritale del CTU Per_1 del 28/02/2022 in esecuzione al secondo incarico conferito dal Giudice all'udienza del 01/12/2021 per le argomentazioni indicate nei motivi specifici di impugnazione sub 2.2 e 2.3 del presente atto;
• IN IPOTESI ordinare al CTU di depositare Per_1
l'originale della Relazione 14/05/2021 in esecuzione al primo incarico conferito dal Giudice all'udienza del
27/01/2021
RELATIVAMENTE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART.
146 L.F. PROPOSTA DAL Controparte_1
IN PERSONA DEL SUO CURATORE DOTT.
[...]
(NATO AD EMPOLI IL 09/04/1983, CON Controparte_3
STUDIO IN EMPOLI, VIA A. MANZONI 7, C.F.
) NEI CONFRONTI DI C.F._1 Controparte_4
146 L.F. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2482 TER E 2447 CC
PER INOSSERVANZA E VIOLAZIONE DELLE REGOLE IMPOSTE DALLA
LEGGE E RELATIVE AL SUO MANDATO CON LA CAUSAZIONE DI UN
DANNO A CARICO DELLA SOCIETÀ DETERMINATO DAL CP_5
RITARDO CON CUI È STATA POSTA IN LIQUIDAZIONE O CON CUI È
STATO CHIESTO IL SUO FALLIMENTO (MEGLIO INDICATA AL PUNTO
2 DELL'ATTO DI CITAZIONE)
2 • respingerla perché infondata in fatto e diritto per le argomentazioni indicate nei motivi specifici di impugnazione sub 2.4 e 2.5 del presente atto
• condannare il Controparte_1
in persona del suo curatore Dott.
[...]
(nato ad [...] il [...], con Controparte_3
Studio in Empoli, Via A. Manzoni 7, C.F.
) C.F._1
o al pagamento delle spese della CTU Per_1
o al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio
RELATIVAMENTE ALL'AZIONE EX ART. 2033 CC PROPOSTA DAL
FALLIMENTO CP_1 Controparte_1
IN PERSONA DEL SUO CURATORE DOTT. (NATO Controparte_3
AD EMPOLI IL 09/04/1983, CON STUDIO IN EMPOLI, VIA A.
MANZONI 7, C.F. NEI CONFRONTI DI C.F._1
E Parte_1 Controparte_2
• condannare il Controparte_1
in persona del suo curatore Dott.
[...]
(nato ad [...] il [...], con Controparte_3
Studio in Empoli, Via A. Manzoni 7, C.F.
) C.F._1
o alla refusione delle spese di lite di primo grado a liquidate nella misura di €. 14.100,00# Parte_1 per compensi professionali, spese generali ed accessori di legge, in applicazione del D.M. 147/2022, scaglioni di valore da €. 52.001,00# ad €. 260.000,00#, parametri medi per tutte le fasi o alla refusione delle spese di lite del presente grado di appello”.
Per la EL del Fallimento
[...]
: Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze:
3 1) respingere perché infondato l'appello proposto da
; Parte_1
2) vittoria di spese e di compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
699/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione
Imprese, n. 613 dell'1.3.2023; parti: c. Parte_1
Controparte_1
ed in contraddittorio di ,
[...] Controparte_2 non costituita), esperiti gli adempimenti ex art. 350
c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
30.9.2024, secondo il modello di trattazione scritta e previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Con ordinanza del 13.11.2023 il Consigliere
Istruttore ha proposto soluzione conciliativa della lite alle seguenti condizioni: rideterminazione del danno a carico di in Euro 133.789,28 (114.154,68, Parte_1 pari alla media di Euro 163.817,81 – pagg. 10 e 22
Relazione c.t.u. - ed Euro 64.491,55 - pagg. 6-7
Supplemento c.t.u. -; accessori come calcolati dal
Tribunale); spese per intero come liquidate dal Tribunale
e per l'appello in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali ad accessori, compensate per 1/5 e poste per 4/5 a carico dell'LL; stessa ripartizione quanto alle spese della c.t.u. espletata in primo grado.
La suddetta proposta conciliativa veniva accettata dalla EL appellata ma non dalla parte LL.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Fatto e processo Il curatore della Controparte_1
(d'ora in avanti: il o la
[...] CP_1
4 Società), dichiarata fallita in data 23/5/2017 dal Tribunale di Firenze, ha citato in giudizio e Parte_1 CP_2
(soci e, il secondo, ex AU della Società, di seguito
[...] indicati anche con i soli nomi di battesimo) per sentirli condannare al risarcimento dei danni. Riferisce che l'esercizio 2015 si è chiuso con una perdita di € 255.280, che ha eroso totalmente il capitale sociale;
l'AU ha quindi convocato l'assemblea che, in data 28/6/2016, ha approvato il bilancio, ma i soci hanno dichiarato che non intendevano ricostituire il capitale;
la successiva assemblea straordinaria del 24/10/2016 ha confermato l'intenzione di non ricostituire il capitale e disposto lo scioglimento della Società; successivamente (16/5/2017) l'AU ha depositato istanza di fallimento in proprio. L'attore assume la responsabilità dei convenuti per: A. il colpevole ritardo con cui l'AU ha convocato l'assemblea straordinaria e la prosecuzione dell'attività fino alla dichiarazione di fallimento, e con cui ha depositato l'istanza di fallimento in proprio, così aggravando l'indebitamento del il cui PN è passato da € - CP_1 233.623 (al termine del 2015) ad € -376.343,45 al momento del fallimento, valore in cui sono compresi maggiori debiti (per € 93.839,26) accertati dal curatore e non risultanti dalla contabilità; B. indebiti pagamenti di somme di denaro, effettuati da in favore di tra il 2012 ed il 2016, per Pt_1 CP_2 complessivi € 92.000, a titolo di “retribuzione convenzionale socio” o “corrispettivo”, senza però che rivestisse CP_2 alcuna carica né avesse svolto alcuna attività in favore della Società. Le condotte riferite sarebbero illecite perché contrarie agli obblighi di legge e di mandato ed avrebbero provocato danni per:
- € 142.720,45, quale incremento del deficit provocato dalla prosecuzione dell'attività dall'inizio del 2016 fino al fallimento, imputabile a , Pt_1
- € 124.000,00, somme ingiustificatamente distratte e pagate a , imputabile in solido ad ambedue i CP_2 convenuti.
* Si sono costituiti – separatamente, ma svolgendo difese analoghe - e sollevando Pt_1 Controparte_2 preliminarmente eccezioni di:
- difetto di legittimazione ad processum, poiché il provvedimento del GD autorizzerebbe il curatore esclusivamente ad una azione ex art. 2033 CC;
- nullità per indeterminatezza, discendente da contraddittorie indicazioni contenute nella citazione, da un lato affermando il curatore che ha effettuato pagamenti Pt_1 in favore di per € 92.000 e, da altro lato, CP_2 quantificando l'importo “distratto” in € 124.000; con lesione del diritto di difesa e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- difetto di legittimazione attiva nei confronti di
, per mancanza della relativa autorizzazione del GD. CP_2
5 Nel merito affermano:
- sub A: la prosecuzione dell'attività non è necessariamente fonte di aggravio del dissesto finanziario della Società e, nella fattispecie, tra la chiusura dell'esercizio 2015 e la messa in liquidazione, ha Pt_1 tenuto una gestione meramente conservativa;
occorre poi tener conto che il ciclo produttivo del aveva inizio CP_1 nel mese di settembre, con l'acquisto della materia prima, per poi sfociare nella lavorazione e commercializzazione dei prodotti;
pertanto, nel nostro caso, quanto fatto nel corso del 2016 costituiva solo il completamento del ciclo produttivo iniziato nel settembre 2015, la cui omissione avrebbe comportato perdite maggiori per inadempimento delle commesse in corso;
sarebbe pertanto errato il criterio di quantificazione del danno adottato dall'attore, che ha fatto ricorso alla mera differenza dei netti patrimoniali;
- sub B: ha lavorato per il dal CP_2 CP_1 2001 al 2016, con orario 8.30-18.00, in forza di un contratto di lavoro “CoCoCo”, come addetta alla produzione e vendita, scegliendo i materiali, creando i nuovi modelli, controllandone la realizzazione e procedendovi ella stessa.
* Dichiarata nulla la citazione, non essendo chiaro quale fosse l'esatto ammontare delle somme pagate dal CP_1 a ed in quali date fossero avvenuti detti CP_2 versamenti, l'attore ha specificato che l'importo di € 92.000 è quello delle retribuzioni nette pagate alla socia, mentre € 124.000 (anzi, € 125.000) sarebbero i costi lordi sostenuti dalla società; dalle buste paga rinvenute risulterebbero anche ulteriori € 4.846 dovuti ma non corrisposti;
ha altresì precisato le date in cui i pagamenti sono avvenuti. Esperito invano un tentativo di mediazione, acquisiti i documenti prodotti, assunte prove testimoniali e chiesta CTU contabile, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza. Motivi della decisione I. Questioni preliminari.
[OMISSIS] II. Merito. A) Prosecuzione dell'attività. È pacifico che il
, al termine dell'esercizio 2015, aveva perduto CP_1 interamente il suo capitale: il relativo Bilancio espone una perdita di € 255.280 a fronte di un capitale (e riserve) di € 15.269 e utili portati a nuovo per € 56.385, con il PN pertanto sceso in area negativa. Considerando che anche il 2014 si era chiuso con una perdita di esercizio (€ 20.353), e che la perdita registrata nel 2015 è tale da non potersi essere verificata tutta al termine dell'esercizio, ma è il risultato di un andamento già chiaro dall'anno precedente, si ritiene che l'AU dovesse essere a conoscenza della perdita del capitale ben prima del 31.12.2015: non si tratta di conoscere la situazione contabile
“in tempo reale ed al centesimo”, come afferma il convenuto, ma non è ammissibile che un amministratore gestisca una
6 società per un intero anno senza sapere se dispone di un capitale o no, e che possa attendere l'ultimo giorno dell'esercizio (anzi tre mesi dopo, quando redige il bilancio) per verificarlo. Da ciò deriva che il avrebbe CP_1 dovuto essere messo in liquidazione, al più tardi, lo stesso 31.12.2015 - più probabilmente anche prima, nel corso di quell'anno. Di conseguenza deve affermarsi l'illiceità della prosecuzione dell'attività, avvenuta in assenza di capitale e, quindi, in violazione della legge (art. 2485 CC), in quanto compiuta riversando sui creditori il rischio d'impresa.
* La consulente dr.ssa ha riferito che il passivo, Per_1 nel corso del 2016, è notevolmente diminuito (da 870 mila a 555 mila Euro circa al momento dello scioglimento), per poi scendere ancora fino alla dichiarazione di fallimento (468 mila circa); da ciò ha desunto, nella bozza di relazione inviata alle parti, l'insussistenza di un danno, ritenendo altresì probabile che questa diminuzione non sarebbe stata possibile se la società fosse stata immediatamente sciolta al 31.12.2015, poiché lo stato di liquidazione non avrebbe verosimilmente consentito di chiudere il ciclo produttivo, conseguendo ricavi con i quali sono state estinte posizioni debitorie. A seguito delle osservazioni delle parti la CTU, nella sua relazione finale, ha rivisto la sua conclusione, valorizzando lo sbilancio tra e al momento del Pt_2 Pt_3 fallimento e confrontandolo con lo sbilancio tra e Pt_2
esistente al 31/12/2015; ritenendo quindi sussistente Pt_3 un danno e quantificandolo in € 48.692,36; con successiva relazione integrativa ha proposto un nuovo calcolo del danno, in considerazione delle insinuazioni tardive nel fallimento e di rettifiche delle sue voci attive e passive, quantificandolo in € 64.491,55. I convenuti affermano la nullità della CTU, in particolare per avere la consulente - seguendo le indicazioni date dal GI: i. trasmesso ai consulenti di parte una mera proposta di relazione, ii. richiesto le loro osservazioni e, all'esito, iii. depositato agli atti la relazione finale;
che, come detto, diverge però dalla bozza. Secondo i convenuti, l'art. 195 CPC non prevederebbe invece tale sequenza, perché non contempla alcuna “bozza” della relazione bensì dispone: i. l'invio della Relazione Finale dal CTU ai CTP, ii. la facoltà per i CTP di trasmettere osservazioni, iii. l'aggiunta di una sintetica valutazione del CTU. Ne deriverebbe che la “Relazione Finale” della CTU dovrebbe essere quella inviata alle parti e qualificata (erroneamente) come “Bozza”; dopo la quale, il consulente non potrebbe più modificare la sua relazione, pena la sua nullità assoluta e rilevabile d'ufficio, ma solo rendere quei chiarimenti resi necessari dalle osservazioni dei CTP. La censura di nullità della CTU è infondata: al di là del fatto che il codice se non parla espressamente di “bozze”
7 neppure le vieta, l'interpretazione dell'art. 195 CPC proposta dai convenuti non può essere condivisa: I. la legge esige che il contraddittorio tecnico si traduca in uno scambio, in forza del quale il CTU presenta le sue valutazioni ed i CTP le loro osservazioni, sulle quali il primo è chiamato a esprimersi;
per la precisione, secondo l'articolo in esame, il consulente deve trasmettere la sua relazione alle parti costituite (chiamiamolo primo invio), e poi, ricevute le osservazioni, depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni e la risposta a queste (secondo invio); ed è esattamente quello che è avvenuto;
II. è evidente che la relazione trasmessa con il primo invio non è la Relazione Finale: tanto è vero che dev'essere inviata alle parti, e non al giudice;
il deposito in cancelleria è previsto solo per l'insieme di relazione, osservazioni, risposte alle osservazioni;
III. per sfuggire all'irrilevanza di una questione meramente nominalistica, i convenuti sostengono che la relazione inviata alle parti non potrebbe più essere modificata (donde l'appellativo di Relazione Finale); ma non è affatto detto, dalla legge, che il CTU, nel valutare le osservazioni di parte, debba necessariamente confutarle o, al più, fornire “chiarimenti” dal contenuto vago. Sarebbe un assurdo: il CTU che, grazie alle osservazioni, si avvedesse di aver commesso un errore, non potrebbe più emendarlo – pena la nullità della sua relazione – ma dovrebbe necessariamente confermarlo, oppure limitarsi a chiarire che sì, le osservazioni sono giuste e la relazione errata, ma ormai è fatta e non si cambia più; IV. affermano i convenuti che, se il CTU cambia la sua relazione dopo le osservazioni, vi sarebbe una violazione del contraddittorio, perché le parti potrebbero consultare solo ex post le sue conclusioni, senza poter incidere su esse. Ma è la legge ad attribuire al CTU l'ultima parola, talché le parti potranno sempre e soltanto conoscerla ex post, e ciò non viola alcun contraddittorio, perché il CTU è organo terzo e imparziale;
V. l'alternativa proposta dai convenuti porterebbe invece a svuotare di contenuto le “sintetiche valutazioni” del CTU sulle osservazioni dei CTP;
ma ciò finirebbe per svilire le osservazioni stesse, rendendole inidonee ad incidere all'interno del procedimento consulenziale - con il che il contraddittorio tecnico sarebbe sì violato, ridotto a simulacro;
VI. se invece si ammette che il CTU, proprio grazie al contraddittorio tecnico, possa modificare valutazioni inizialmente proposte, non si toglie alcuna facoltà di difesa alle parti, le quali potranno sempre chiedere ed ottenere – se necessari - ulteriori chiarimenti, e comunque sostenere e cercare di far valere quegli argomenti tecnici non condivisi dal CTU. Prima di passare al merito dell'indagine tecnica, occorre dar conto di ulteriori eccezioni di nullità della CTU formulate dai convenuti, per il fatto che la dr.ssa ha Per_1 depositato una relazione integrativa rispondendo ad un diverso quesito: da uno ) qualificato “nuovo incarico con nuovo Pt_1
8 quesito” inammissibile per violazione dell'art. 196 cpc, dall'altra “inammissibilmente chiesto dal CTP CP_2 avversario”. Eccezioni palesemente infondate: il richiamo all'art. 196 è inconferente (invero, non è stata disposta alcuna rinnovazione della consulenza, tanto meno la sostituzione del CTU); e l'integrazione è stata chiesta dal giudice, non dal consulente di parte, non essendovi alcuna norma che vieti di sottoporre al CTU un quesito aggiuntivo.
, in aggiunta, ha contestato che la CTU non ha Pt_1 considerato le osservazioni del CTP: condotta viceversa corretta, posto che il CT di parte convenuta ha inviato le sue osservazioni non già nel termine fissato dal giudice (14.2), ma il 24.2, appena quattro giorni (comprensivi del fine settimana) prima del giorno previsto per il deposito della relazione (28.2). Interpellato dalla dr.ssa il GI ha Per_1 escluso che il deposito della relazione potesse essere differito per rispondere a osservazioni tardive;
e il motivo della omessa considerazione di quelle osservazioni non risiede, come ritiene il convenuto, in una – mai affermata - natura perentoria del termine (al netto del fatto che neppure un termine ordinatorio può essere tranquillamente violato: può solo essere prorogato, se la proroga è chiesta prima della sua scadenza), ma nel fatto che il ritardo imputabile ad una parte non è motivo sufficiente per allungare i tempi del processo, cosa che sarebbe avvenuta se, per consentire una risposta ad osservazioni mandate dal CTP all'ultimo momento, fosse stato prorogato il termine di deposito della CTU.
* Passando, finalmente, all'esame della CTU, si rileva che la della dr.ssa (forse anche, in parte, Pt_4 Per_1 fuorviata dal quesito, non preciso sul punto) poggiava sul fatto che nel 2016 il aveva significativamente CP_1 abbattuto il Passivo grazie ai ricavi conseguiti dalla vendita dei suoi prodotti, e lo stesso risultato, probabilmente, non sarebbe stato ottenuto se la Società fosse stata messa subito in liquidazione. Questa considerazione è stata poi ritenuta dalla stessa dr.ssa non decisiva: infatti, il saldo patrimoniale Per_1 che evidenzia l'esistenza o la perdita del capitale, e ne dà la misura, non è rappresentato dal , ma dal suo Pt_3 confronto con la ricchezza prodotta e accantonata;
e, nella fattispecie, risulta che il nonostante abbia CP_1 ridotto il Passivo nel corso del 2016, ad ottobre di quell'anno aveva già comunque maturato una ulteriore perdita di esercizio di quasi 49 mila Euro, tanto che i soci decisero di mettere la Società in liquidazione. Quanto all'argomento secondo il quale solo mantenendo la Società in attività avrebbe potuto essere conseguito un prezzo congruo dalla vendita delle rimanenze – talché, se il fosse stato invece sciolto, quella stessa CP_1 vendita avrebbe generato ricavi assai inferiori e consentito di ridurre il Passivo in misura molto inferiore – si tratta di una ipotesi non verificata. Si può anzi presumere che le scorte di magazzino, se avevano ancora un mercato, lo avrebbero avuto anche ove vendute dopo la messa in liquidazione;
se non lo avevano, il
9 prezzo di svendita a stock sarebbe stato lo stesso, in qualunque stato si trovasse la Società. Pertanto, se il curatore ha realizzato, dalla vendita delle rimanenze, solo il 15% del loro valore, ciò vale per quelle rimanenze che erano residuate dopo un anno e mezzo di vendita delle scorte, ma non significa che tale percentuale sarebbe stata ricavata anche dalle scorte vendute durante la prosecuzione dell'attività successiva al 31/12/2015; senza dire che la vendita in sede fallimentare è normalmente più penalizzante di una vendita sul mercato, anche fatta da una società in liquidazione.
dal canto suo, afferma che il ciclo Parte_1 produttivo aveva inizio nel mese di settembre, con l'acquisto della materia prima: talché, iniziato il ciclo nel settembre 2015, prima della chiusura del relativo esercizio, esso sarebbe proseguito nel 2016 solo, sostanzialmente, per dare esecuzione alle commesse e vendere i prodotti finiti. Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso, perché contrasta:
- da una parte, con il fatto che già a settembre 2015 l'AU del doveva essere consapevole della CP_1 imminente perdita del capitale, se non già (come più probabile) interamente eroso, ed evitare, pertanto, di dare inizio ad un nuovo ciclo produttivo;
- da altra parte, con il fatto che anche nel corso del 2016 risultano sostenuti costi per acquisti di materie prime, pur avendo lo stesso riferito che nei mesi di Pt_1 gennaio/febbraio inizia la commercializzazione dei prodotti realizzati in esecuzione delle commesse assunte nel settembre precedente;
dunque, il ha assunto nel 2016 CP_1 nuove commesse e avviato nuova attività produttiva, laddove avrebbe potuto e dovuto limitarsi a vendere i prodotti realizzati per le commesse dell'autunno precedente, limitando i costi di personale, locazione, servizi e forniture essenziali. In conclusione, la condotta dell'AU è da qualificarsi illecita e fonte di responsabilità risarcitoria.
* Si tratta, a questo punto, di quantificare il danno. A questo proposito, secondo la dr.ssa , una Per_1 determinazione del danno basata sul criterio cd. 'incrementale” (differenza tra il Patrimonio Netto alla data della messa in liquidazione o del fallimento ed il PN al momento del dovuto scioglimento, con esclusione dei costi ordinari che sarebbero stati da sostenere anche in regime di liquidazione), non può essere fatta in termini attendibili, poiché la contabilità della Società è stata tenuta solo fino al 31/10/2016, data alla quale, peraltro, non risultano quantificate le Rimanenze;
da quel momento in poi è possibile solo una ricostruzione documentale, basata sulle insinuazioni al passivo concorsuale;
i valori del patrimonio netto risultanti dalla contabilità, pure indicati nella bozza di relazione, non possono essere perciò assunti a quantificazione del danno. La CTU ha, pertanto, considerato lo sbilancio fallimentare, ma ad esso ha applicato dei correttivi:
10 - dal passivo di € 438.381,52 ha detratto quei debiti (€ 116.854,60) che risultano sorti prima del 31/12/2015, rettificandolo quindi in € 321.526,92;
- all'attivo (€ 158.551,88) ha aggiunto i valori di immobilizzazioni e merci riscontrati dal liquidatore al momento dello scioglimento della Società (€ 111.482,49), al netto dei medesimi valori riscontrati dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento (€ 13.000), rideterminandolo pertanto in € 257.035,37. La dr.ssa ha così quantificato il danno provocato Per_1 dal ritardo dello scioglimento e della richiesta di fallimento del nella differenza tra Passivo e Attivo CP_1 rettificati, pari a € 64.491,55. Oltre le plurime e reiterate – ma infondate - eccezioni di nullità della CTU, i convenuti ne hanno contestato anche la valutazione conclusiva: afferma in particolare, che se Pt_1 il patrimonio netto al 31/12/2015 ammontava ad € -237.698,38, mentre lo sbilancio fallimentare è stato accertato, in seno alla procedura (al netto delle rettifiche operate dalla CTU), come pari ad € -279.829,64, non potrebbe quantificarsi il danno in una somma superiore alla differenza tra quei due importi: ossia € 42.131,26; da cui, inoltre, dovrebbero essere detratti i costi ordinari della liquidazione, che sarebbero stati comunque sostenuti. L'assunto non è condivisibile: lo sbilancio fallimentare rappresenta i danni subiti dai creditori insinuati;
ma il danno subito dalla società può essere superiore, e comprendere (oltre a valori, eventualmente, distratti) anche debiti colpevolmente assunti nei confronti di creditori non insinuati
- e che non cessano perciò stesso di rappresentare un danno. Non è perciò da condividere l'affermazione secondo cui quello sbilancio segnerebbe il limite, oltre il quale un risarcimento non potrebbe essere chiesto dal curatore: egli, infatti, esercita non solo l'azione di responsabilità che spetta ai creditori (insinuati) ma anche quella sociale;
e se, in forza del risarcimento, la curatela si trovasse a disporre di somme superiori ai crediti insinuati (ed alle spese della procedura), l'unica conseguenza sarebbe quella della restituzione dell'avanzo alla Società fallita, tornata in bonis. Né è possibile operare un raffronto tra il saldo fallimentare ed il patrimonio netto esistente nel 2015: questo è stato redatto secondo criteri di continuità aziendale e contiene l'interezza di voci attive e passive;
quello, invece, è la risultante, sul lato passivo, delle decisioni dei creditori di insinuarsi o meno, e, sul lato attivo della forte svalutazione determinata dalla dichiarazione di fallimento, ovviamente non considerata nel 2015; i due risultati, pertanto, non sono omogenei e non possono essere tra loro confrontati. Anche l'attore ha contestato il criterio seguito dalla CTU e le sue conclusioni: osserva che l'art. 2486 CC delinea due criteri di quantificazione del danno, uno basato sull'incremento del deficit patrimoniale, per il quale dovrebbero essere comparati il PN del 31.12.2015 con quello della dichiarazione di fallimento, desunto dalla situazione
11 patrimoniale accertata nei due momenti;
l'altro basato sullo sbilancio tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare. La CTU ha invece seguito un criterio ibrido, non procedendo al confronto incrementale per assenza di contabilità, ma andando poi arbitrariamente ad alterare i dati di attivo e passivo accertati nel fallimento. La critica, in questi termini, non è condivisibile: l'art. 2486 CC indica sì i due criteri di cui sopra, ma precisando che essi sono applicabili “salva la prova di un diverso ammontare” del danno. Ora, tanto il criterio cd. incrementale quanto quello cd. differenziale sono in sostanza equitativi, poiché non basati sulla prova oggettiva del pregiudizio provocato dalla prosecuzione dell'attività (come sarebbe se, consentendolo le scritture contabili, si procedesse secondo il criterio cd. analitico, fondato sull'esame di ciascuna singola operazione compiuta nel periodo), bensì desunti da dati che non ne sono certa e diretta espressione: con il rischio che nel computo del danno risarcibile finiscano voci di debito non provocate dalla condotta illecita dell'organo di gestione, ma da atti di gestione anteriori - e questo vale soprattutto per il criterio differenziale dello sbilancio fallimentare. Non si condivide l'assunto per cui il risarcimento, ex art. 2486 CC, avrebbe carattere sanzionatorio delle condotte dell'AU (dalla omessa tenuta della contabilità alla prosecuzione illecita dell'attività): il risarcimento continua ad essere finalizzato al ripristino del patrimonio del danneggiato, anche se è ovvio che, se la sua quantificazione è resa impossibile dalla condotta dell'AU, la conseguenza non può essere l'assolvimento di questo da ogni obbligo risarcitorio, potendosi allora fare ricorso a quei dati di cui si dispone. Il principio espresso dalla norma in esame, dunque, continua ad essere quello per cui il risarcimento dev'essere il più possibile aderente al danno provocato: solo se tale aderenza non può essere ottenuta è applicabile un criterio che, anziché far premio agli amministratori per la loro negligenza contabile, semmai la penalizza;
ma ogni qual volta i criteri equitativi indicati dalla legge possono essere corretti nei loro effetti distorsivi, attraverso l'utilizzo di dati certi, non vi è motivo di non farvi ricorso, poiché essi valgono, appunto a fornire “la prova di un diverso ammontare”, maggiormente vicino alla realtà. Ciò detto, e con riferimento all'Attivo, si ritiene – su un piano astratto e di principio - che la CTU correttamente abbia rettificato le voci Immobilizzazioni e Merci, sulla base del valore ad esse attribuito dal liquidatore al momento della presentazione dell'istanza di fallimento in proprio (€ 111.483,50), maggiore di quello attribuito alle stesse dal curatore nella sua relazione ex art. 33 LF (€ 13.000). L'attore, invero, imputa a l'illecito consistente Pt_1 nel non aver (tempestivamente) chiesto il fallimento della Società, non quello di aver distratto cespiti dell'Attivo, o di averli sopravvalutati;
se ne deduce, dunque, che la differenza tra la due valutazioni – quella del liquidatore e quella del curatore - può dipendere solo dal fatto stesso
12 della dichiarazione di fallimento della Società: noto essendo come le vendite in sede concorsuale siano normalmente meno remunerative di quelle di mercato. Ma, se si imputa ad un AU, come condotta illecita, non aver chiesto il fallimento in proprio, non gli si può poi addossare, come danno da risarcire, l'effetto della condotta lecita pretesa, ossia la svalutazione derivante dalla dichiarazione di fallimento stessa;
diversamente, si finirebbe per addossare all'amministratore non le conseguenze della sua condotta illecita, ma l'esito sfortunato dell'impresa. Per quanto riguarda il Passivo, è pure teoricamente corretto distinguere, al suo interno, le passività che costituiscono Danni, perché contratte con condotta colpevole, da quelle che tali non sono, e che rappresentano solo Debiti;
e, essendo la condotta colpevole quella di aver proseguito l'attività di impresa in assenza di capitale, la distinzione si traduce in quella tra passività sorte prima della perdita del capitale (che qui chiamiamo Debiti), e passività sorte dopo (Danni): come fatto dalla CTU. Giunti a questo punto, occorre però considerare che l'Attivo esistente non può essere interamente portato a detrazione dei soli Danni: poiché esso serve a coprire anche i Debiti, secondo le regole della par condicio creditorum e le ragioni di priorità riconosciute in sede concorsuale;
laddove, se si corregge il dato del Passivo Fallimentare, togliendo i Debiti e lasciandovi solo i Danni, si finisce per operare proprio in tal senso. Per tale motivo, il collegio ritiene di non poter far propria la quantificazione del danno proposta dalla CTU, che vi è giunta con l'operazione appena sopra descritta. Non potendosi basare sul criterio incrementale (per la già riferita assenza di contabilità), e avendo quindi a disposizione i soli dati dello sbilancio fallimentare, si osserva che:
- l'unico dato omogeneo, evincibile da esso, è rappresentato dal saldo passivo accertato nella procedura, pari ad € -279.829,64;
- se volessimo, per ipotesi, enucleare dal Passivo i soli Danni (debiti sorti dopo la perdita del capitale), secondo l'indicazione della CTU avremmo un danno di € 321.526,92, da cui però, per quanto detto, non potrebbe essere detratto l'intero Attivo fallimentare;
- sempre per ipotesi, se volessimo invece valorizzare l'attivo rettificato dalla CTU, ma non potendo detrarlo dai soli Danni, bensì dall'intero Passivo fallimentare, il danno ammonterebbe ad € 181.346,15. A questo punto, si osserva però che la domanda formulata dall'attore è di condanna del convenuto a pagare, per questa voce, la somma di € 142.720,45, inferiore a tutte le ipotesi sopra formulate. È vero che la domanda fa salva “la diversa quantificazione di giustizia”; ma, a questo proposito, si nota che detta clausola è da considerare solo di stile, tutte le volte in cui, al termine dell'istruttoria (se non, addirittura, ab initio), non persista una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno (Cass. 35302/2022); nella
13 fattispecie, la richiesta di pagamento della somma € 142.720,45 “salva la diversa quantificazione di giustizia”, già contenuta nell'atto di citazione, è stata riproposta senza modifiche dall'attore nelle conclusioni precisate al termine della causa. Tuttavia, ad istruttoria compiuta, l'attore non poteva più coltivare dubbi sulle grandezze patrimoniali e finanziarie, in base alle quali quantificare la sua pretesa risarcitoria: la quale poteva e doveva essere specificata (eventualmente in tesi ed in ipotesi subordinate) indipendentemente dalle valutazioni di quelle stesse grandezze proposte dalla CTU o dalla controparte. Da ciò deriva che la clausola riprodotta nelle conclusioni finali, non trovando ragione in una oggettiva incertezza circa la determinazione del danno secondo la prospettazione della parte, è da intendersi di stile e non vale a liberare il giudice dal vincolo costituito dall'importo precisato. Ne deriva, ulteriormente, che la domanda non può essere accolta oltre la somma di € 142.720,45 – oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di dichiarazione di fallimento del (23/5/2017), per un totale di € CP_1 166.983. Non sono dovuti interessi, essendo “onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” e dovendosi escludere ogni automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (Cass. 18564/2018).
* B) Pagamenti a Controparte_2
[OMISSIS] La domanda sul punto è respinta. Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000, parametri medi per tutte le fasi. Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico del convenuto soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:
1. condanna a pagare al Parte_1 [...] la somma di € Controparte_1 166.983 a titolo di risarcimento del danno;
nonché a rifondergli le spese del giudizio, liquidate in € 16.555 di cui € 14.100 per compensi professionali ed € 2.455 per spese vive, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna il Controparte_1
a rifondere le spese del giudizio a
[...] CP_2
, liquidate in € 14.100 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
14 4. pone le spese della CTU a definitivo carico di
[...]
. Pt_1
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, chiedendo, in accoglimento della proposta Parte_1 impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire, previa declaratoria di nullità della c.t.u. espletata in primo grado, respingere la domanda proposta dalla EL in primo grado, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche relativamente alla c.t.u. espletata in primo grado.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello, la Controparte_1
a sua volta concludendo per il rigetto
[...] dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza;
con il favore delle spese.
Nessuno si è costituito per Controparte_2 ritualmente notiziata della lite e contro la quale non risulta essere stato proposto alcun gravame. CP_2 deve essere pertanto dichiarata contumace.
[...]
Con ordinanza del 30.5.2023 questa Corte, a conferma del decreto inaudita altera parte 12.4.2023 del suo
Presidente, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello (pagg. 11 e ss., § 2.2, dell'atto di appello), con cui, in sintesi, l'LL muove censura all'impugnata decisione nella parte in cui non ha ritenuto nulla la relazione definitiva di c.t.u., depositata nella cancelleria telematica il 26.7.2021
(successivamente quindi alla comunicazione alle parti, in sede peritale rappresentate dai rispettivi consulenti tecnici, della relazione provvisoria datata 14.5.2021 –
c.d. “bozza” – ed al recepimento da parte del c.t.u. delle osservazioni dei cc.tt.p.), è infondato.
15 L'LL parte dall'assunto che, nonostante le osservazioni dei cc.tt.p., quali rappresentanti in sede peritale delle parti, le conclusioni della relazione provvisoria dovessero rimanere immutate.
Quanto esposto contrasta infatti sia con i principi di logica e dialettica, atteso che l'invocata e radicale immutabilità delle conclusioni della relazione provvisoria postulerebbe l'inutilità delle osservazioni, sia con il dettato normativo dell'art. 195, comma 3,
c.p.c. che prevede una, sia pur sintetica, valutazione delle stesse. Potestà di valutazione che non esclude, pertanto, la formulazione di diverse conclusioni, purchè al Giudice ed alle parti sia comunque dato di confrontare queste con le precedenti conclusioni della relazione provvisoria.
La nullità dell'elaborato peritale definitivo potrebbe, semmai, affermarsi solo laddove quest'ultimo non contenga, per carente richiamo testuale o per carente allegazione documentale, alcun riferimento alle argomentazioni ed alle conclusioni dell'elaborato provvisorio, in tal mondo impedendo alla parti ed all'organo giudicante di valutare l'articolarsi e l'esito del contraddittorio formatisi in sede peritale.
Nel caso in esame, pur non avendone fatto il c.t.u. espresso testuale richiamo nella relazione definitiva e pur non essendo a quest'ultima allegata, la relazione provvisoria 14.5.2021 risulta comunque acquisita agli atti per via dell'allegazione effettuata dalla difesa di con note scritte del 13.9.2021 ed Controparte_2 allorquando le osservazioni delle parti erano a loro volta già state allegate alla relazione definitiva del c.t.u. depositata il 26.7.2021.
Infondato è pure il secondo motivo di appello (pagg.
16 e ss., § 2.3), con cui, in sintesi, si contesta la
16 legittimità dell'incarico integrativo conferito al c.t.u. ed in ragione della prospettazione della radicale inammissibilità di un ontologicamente distinto ed autonomo successivo incarico peritale.
Un distinto ed autonomo successivo incarico peritale conferito al c.t.u. è infatti evenienza niente affatto preclusa dalla disciplina processuale, in ragione del principio della modificabilità delle ordinanze istruttorie e dei poteri officiosi del giudice in punto di incombenze istruttorie peritali.
Non senza considerare che, comparando il tenore testuale del quesito relativo al secondo incarico conferito con l'analogo tenore del primo, si evince agevolmente che il quesito del secondo incarico contiene una mera richiesta di chiarimenti al c.t.u. in ragione di profili di non completezza ravvisati dal Giudice
Istruttore all'esito della lettura della (prima) relazione definitiva depositata e resa comparabile con tutto quanto precedentemente andato a prodursi durante le precedenti operazioni peritali.
Con il terzo motivo di appello (pag. 22-24, § 2.4) viene mossa, in sintesi, censura all'impugnata decisione nella parte in questa ha escluso che la prosecuzione dell'attività sociale, successivamente al 31.12.2015, sia stata meramente conservativa in relazione a commesse oramai già in corso dal settembre precedente e dalle quali sarebbe stato pregiudizievole per la società recedere.
Il motivo è infondato, atteso che la data del
31.12.2015 è indicata in sentenza non quale dies a quo a partire dal quale doveva considerarsi tout court inibita ogni prosecuzione dell'ordinaria attività sociale, bensì mero termine (iniziale) di riferimento temporale per la quantificazione dei danni secondo il criterio generale
17 (differenza dei netti patrimoniali) normativamente contemplato dall'art. 2486 c.c.; quantificazione che, all'evidenza, sarebbe risultata maggiormente benevola per l'odierno LL.
Non viene, infatti, mossa censura (nello specifico sub 2.4.2) all'ulteriore considerazione, contenuta in sentenza (pag. 11), per la quale già a partire dalla chiusura dell'esercizio precedente (e quindi dalla data di predisposizione del relativo bilancio, che necessariamente doveva contenere anche le informazioni di cui all'allora vigente art. 2428, comma 3, n. 5, c.c. - inciso abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con decorrenza dal 1 gennaio
2016 e, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016, sostituito dalla omologa norma di cui all'art. 2427 n.
22-quater c.c.) era nota la condizione, se non di sottodimensionamento patrimoniale della società, quanto meno di allarmante tensione gestoria e finanziaria (se è vero che, come emerso dalla colonna comparativa del bilancio 2015 – vd. doc. 3 EL in primo grado -, i ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano poi essere diminuiti in maniera sensibile – da Euro 1.529.010 ad Euro 1.165.124 – e quindi ampiamente percepibile anche in fase intermedia e vi fosse pertanto l'inopportunità di dare avvio, già dal settembre 2015, a nuovo ciclo produttivo). A ciò deve aggiungersi l'ulteriore mancata censura avverso il fatto che nel corso del 2016, nonostante la notevole perdita oramai maturata nell'esercizio precedente e l'esigenza, al più, di dare esecuzione alle commesse in corso, la società insisteva nell'acquisto di materie prime per l'attività produttiva che, all'evidenza, avrebbe poi avuto inizio nel successivo settembre di quello stesso anno.
18 Con lo stesso motivo (nello specifico sub 2.4.2) viene evidenziato il non corretto richiamo, sia da parte del c.t.u. che da parte del Tribunale di Firenze, dell'art. 2486, comma 3, c.c., nel nuovo testo come introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14., che, in ragione del principio di irretroattività, non sarebbe applicabile al caso di specie.
Il motivo è infondato, atteso che il suddetto terzo comma ha recepito normativamente e coordinato principi oramai già consolidati in giurisprudenza e, già all'epoca dei fatti di cui è causa, presi in considerazione dalla nota pronuncia Cass., SS.UU., sentenza n. 9100 del
06/05/2015, sia pure in termini più ampiamente articolati. Con ciò deve ritenersi assorbito l'esame della questione se il nuovo art. 2486, comma 3, c.c. sia o meno norma comunque applicabile ai giudizi in corso per fatti precedenti alla sua introduzione.
Con il quarto motivo di appello (pagg. 33 e ss.; §
2.5) viene mossa censura, in sintesi, al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale, nella parte in cui ha operato, secondo il criterio residuale stabilito dall'art. 2486, comma 3, c.c., la quantificazione del danno in base al solo deficit fallimentare (Euro
181.346,15, quale differenza fra l'attivo ed il passivo indicati rispettivamente in Euro 257.035,37 ed in Euro
438.381,52 ed in ragione della carenza della documentazione contabile), ritenendo la quantificazione operata dalla EL (Euro 142.720,45 di cui al petitum iniziale e non adeguatamente riqualificata come da riserva avanzata con l'atto introduttivo) ricompresa nel danno accertato.
Vengono proposti dall'LL in estremo subordine criteri alternativi, maggiormente favorevoli e comunque indicati dalla c.t.u. espletata in primo grado: in
19 particolare alle pagg. 20-21 della relazione depositata il 26.7.2021, laddove l'attivo alla data del fallimento viene riclassificato in Euro 99.836,07, come ottenuti dalla sommatoria dei crediti a detta data per Euro
15.173,07, frutto della detrazione dai crediti al
23/05/2017 per Euro 144.245,00 dei crediti al 31.12.2015 per Euro 129.071,93, e delle merci alla medesima data valutate in Euro 84.663,00.
La prospettazione, secondo le indicazioni dell'allora liquidatore (ed odierno LL), non può essere accolta, sia in quanto non in linea con il criterio prudenziale di quantificazione, sia anche in quanto opportunamente il Tribunale ha rapportato il minor valore indicato dal curatore (in sentenza sono riportati Euro
13.000,00) proprio in ragione dell'irreversibile effetto svalutativo conseguente all'unica condotta lecita possibile, cioè la presentazione dell'istanza di fallimento.
La quantificazione del danno, secondo questa Corte, deve tuttavia operarsi secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali, il primo rapportato alla data in cui avrebbero dovuto essere adottati i provvedimenti conservativi del patrimonio sociale o, alternativamente, in estrema ipotesi avrebbe dovuto essere richiesta la dichiarazione di fallimento e il secondo alla data di pronuncia di fallimento, considerando che, nel primo caso, la valutazione dovrà essere effettuata non più secondo criteri di continuità aziendale ma in un'ottica liquidatoria e, nel secondo caso, tenendo conto degli eventuali esiti medio tempore acquisiti dall'evolversi della procedura fallimentare, vale a dire la liquidazione dell'attivo da un lato e l'accertamento del passivo dall'altro.
20 A ciò deve aggiungersi che al criterio suppletivo del solo netto patrimoniale fallimentare potrà farsi ricorso nella sola ipotesi in cui risulti oggettivamente impossibile operare alcuna ricostruzione contabile del periodo precedente e non anche, tout court e secondo una logica puramente sanzionatoria, laddove la società fallita sia risultata meramente inadempiente agli obblighi di tenuta della contabilità.
Nel caso in esame è emerso che alla data (31.12.2015) in cui, al più tardi, avrebbe dovuto essere fatta richiesta di fallimento in proprio la società aveva un patrimonio netto negativo di Euro 237.698,38. Il dato non
è contestato dall'LL, che lo richiama espressamente alle pagg. 32-33 del suo atto di appello, non invocando fattori incrementativi di detto deficit in ragione della conclamata causa di scioglimento della società.
Il netto fallimentare, come risulta dalla terza, e più aggiornata, relazione periodica del curatore datata
22.1.2019 e depositata sub doc. 22 dalla EL attrice, è dato da Euro 421.681,10 di passivo fallimentare (Euro 257.603,46 per insinuazioni tempestive ammesse ed Euro 164.077,64 per insinuazioni tardive ammesse: vd. pagg.
1-2 della relazione) ed Euro 19.205,70 di attivo effettivamente realizzato (vd. pagg.
2-5 della relazione, nelle quali sono indicate le plurime ragioni che ostano ad ulteriori atti di rilevante realizzo quanto a beni strumentali rimasti invenduti e a rimanenti ragioni creditorie rimaste insoddisfatte), con una differenza, quindi, di Euro 402.475,40, che, comparata ai suddetti Euro 257.603,46, dà l'ulteriore differenza di
Euro 164.777,02, che costituisce il danno risarcibile, superiore pertanto a quello quantificato dalla EL attrice (Euro 142.720,45 e per il quale quest'ultima non
21 ha successivamente addotto indici di sviluppo idonei allo scioglimento della riserva inizialmente manifestata) ed accolto dal Tribunale di Firenze.
Da ciò consegue il rigetto del proposto appello, anche in punto di spese, attesa la confermata soccombenza dell'LL.
Le spese seguono l'ulteriore soccombenza del grado e sono liquidate come in dispositivo (scaglione di valore da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00, con aliquote medie).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'LL . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze, Sezione Imprese, n. 613 dell'1.3.2023,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 refusione in favore della
[...] delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro
14.317,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'LL . Parte_1
Così deciso in Firenze il 13 gennaio 2025.
Il Presidente rel.est.
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