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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/01/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2827 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 27.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Roma via dei Faggi nr. 41, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pericoli ( ), che le rappresenta e difende per procura in atti – C.F._3
APPELLANTI – E (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
) APPELLATI CONTUMACI – C.F._5
OGGETTO: diritto di passaggio pedonale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ I fatti di causa possono essere così riassunti:
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
e chiedendo lo smontaggio, la rimozione e l'asportazione immediata Controparte_2
o in un termine da fissare, del cancello in metallo posto all'inizio della strada privata con accesso al n. civico 143 di via dei Gelsi in Roma, pena l'esecuzione coattiva dell'obbligo di fare;
in via subordinata, la cessazione della turbativa, limitazione e compressione del diritto di passaggio pedonale delle istanti tramite la definitiva rimozione del cancello o attuazione in diversa misura, che non limiti il loro diritto. Successivamente, con separato atto di citazione, hanno chiesto, previa riunione al precedente giudizio, di accertare l'inadempimento all'obbligo assunto dal , con CP_1 la scrittura privata del 2.1997, di rimuovere il cancello, a semplice richiesta delle stesse, e, dunque, la lesione del diritto di passaggio pedonale, precluso dal cancello e dalla apposizione di un tornello, con la condanna in solido dei convenuti al risarcimento danni in una misura non inferiore a 24.000,00 euro, oltre 2000 euro per ogni ulteriore mese di permanenza del cancello o nella misura ritenuta di giustizia. I convenuti si sono costituiti, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem, e chiedendo il rigetto delle domande.
§ I giudizi sono stati riuniti ed il tribunale di Roma, con la sentenza n.18834/2019, ha rigettato la domanda, con la condanna al rimborso delle spese di lite. Il rigetto si fonda sulla violazione del principio del ne bis in idem, essendo già intervenuta, in altro giudizio, sentenza dello stesso tribunale, confermata in appello e divenuta irretrattabile, di accertamento negativo della servitù, anche se riferita solo al passaggio con mezzi meccanici;
violazione che travolge gli accordi, raggiunti nell'anno 1997, e la domanda risarcitoria, proposta in subordine;
sulla genericità della prospettazione di un unico fatto nuovo costituito dalla presenza di un tornello, che regola il passaggio delle persone, quale denuncia di aggravamento delle modalità di esercizio della servitù di passaggio pedonale.
§ e hanno proposto quattro motivi di appello. Parte_1 Parte_2
Con il primo, contestano l'esistenza di un giudicato che travolge gli accordi intercorsi tra le parti e, più precisamente, che la precedente pronuncia di accertamento negativo dell'esistenza della servitù di passaggio carrabile copre anche l'accertamento dell'obbligo, assunto dal , con la scrittura privata dell'anno 1997, di rimuovere il CP_1 cancello, a semplice richiesta delle appellanti. Sostengono l'inesistenza di un giudicato implicito, trattandosi di pronunce indipendenti, la prima attinente all'accertamento di una servitù di passaggio carrabile e quella richiesta in questo giudizio l'accertamento dell'esistenza di un cancello da rimuovere, in esecuzione di accordi raggiunti, per il regolare esercizio di una servitù di passaggio pedonale;
aggiungono che controparte si è limitata a contestare l'inefficacia (non l'esistenza) dell'accordo, opponendo il detto giudicato, e di aver inutilmente richiesto la rimozione del cancello, a mezzo lettera raccomandata del 03/04/2014, depositata in atti.
Con il secondo motivo, proposto solo nel caso di mancato accoglimento del primo, le appellanti contestano che l'apposizione di un tornello costituisca l'unico fatto nuovo rispetto al precedente giudizio sia la genericità della prospettazione, avendo specificamente dedotto che lo stesso, unitamente al cancello, impedisce il passaggio pedonale e chiesto, in subordine, la rimozione di entrambi o solo del tornello, ai sensi dell'art. 1067 cc
Con il terzo, ripropongono le richieste istruttorie: i mezzi di prova riguardano i danni arrecati dall'apposizione del tornello, al contrario di quanto ritenuto in sentenza, tempestivamente articolati con le memorie ex art 183 c.p.c., nonché la mancata contestazione delle circostanze di fatto, poste a fondamento della domanda attrice.
Con il quarto, ripropongono la richiesta risarcitoria ribadendo che l'apposizione del tornello limita l'esercizio della servitù di passaggio pedonale, impedendo l'accesso alle carrozzine per disabili e bambini e rendendo difficile il trasporto di valige, pacchi voluminosi ed altro;
circostanza nemmeno contestata da controparte.
§ I motivi vengono esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, tendendo tutti ad un agevole ed ampio esercizio del diritto di passaggio pedonale. E' pacifico tra le parti che la proprietà delle appellanti/attrici, in primo grado, ha un unico accesso alla strada comunale attraverso la strada privata chiusa con cancello e tornello. La circostanza emerge sia dagli atti difensivi in appello che dal precedente giudizio, sulla base dei fatti esposti nella sentenza del tribunale, n. 10431/2006: l'accertamento negativo di una servitù carrabile è stato chiesto dai (per i quali è stata Parte_3 accertata anche la proprietà della stradina privata), a causa di un continuo movimento di motorini ed autovetture per l'accesso alla palestra, presente nei locali di proprietà
In particolare, si è dato atto dell'apposizione di un cancello, su accordo CP_3 delle parti, lasciato, però, sempre aperto dai titolari della palestra, e della possibilità di percorrere a piedi la strada, di soli 20 metri, per accedere ai locali;
si è, quindi, chiesto non solo l'accertamento negativo di una servitù carrabile, ma anche la cessazione di ogni turbativa in atto, regolando puntualmente il passaggio a piedi. La proprietà è, dunque, interclusa rispetto alla strada comunale ed è riconosciuto dai proprietari il diritto di passaggio a piedi sulla stradina. In quella sede, non è stata azionata la scrittura privata, che legittimava l'apposizione del cancello, con obbligo di rimozione, avendo la controparte opposto la proprietà esclusiva della strada privata;
proprietà, invece, negata dal tribunale, in assenza di qualsiasi titolo. Il tribunale, come si è detto, ha accolto la domanda di accertamento negativo di una servitù carrabile, ordinando la cessazione di qualsiasi molestia, senza regolamentare il passaggio pedonale. L'appello ha riguardato essenzialmente la proprietà dell'immobile; è stato rigettato e la pronuncia è divenuta irretrattabile. L'accordo intervenuto tra le parti, nell'anno 1997, non risulta essere stato oggetto di quel giudizio, se non nella narrazione dei fatti, e non costituisce la premessa logica ed indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza di accertamento negativo della servitù carrabile. Piuttosto, si tratta di un'obbligazione personale assunta dal nei confronti delle appellanti di rimuovere il cancello, a semplice CP_1 CP_3 richiesta. Tale accordo trova un limite nel giudicato nella misura in cui va attuato l'ordine, contenuto nella stessa sentenza, di cessazione di ogni turbativa o molestia, già verificatasi con i mezzi meccanici. Le appellanti hanno tentato di dimostrare che il cancello è chiuso per metà e la restante parte è occupata da un tornello, apposto a seguito della definizione del precedente giudizio di accertamento negativo della servitù carrabile, che impedisce l'accesso alle carrozzine per disabili, comprese le barelle, o per bambini, e rende difficoltoso il trasporto di carrelli, valige e pacchi. La circostanza non è puntualmente contestata ed è verosimile, intendendo la controparte precludere l'accesso ai mezzi meccanici, in virtù di un diritto riconosciuto con sentenza irretrattabile. E', però, riconosciuto il diritto al passaggio pedonale, pur mancando in atti un titolo costitutivo della servitù, invece, necessaria, dal momento che lo stato di interclusione non fa nascere di per sé la servitù coattiva, ma dà solo diritto al proprietario di ottenerla per contratto o per sentenza, anche attraverso l'acquisto per usucapione. In questo ambito, opera l'obbligazione personale assunta dal , che deve essere CP_1 intesa nel senso di garantire un passaggio pedonale agevole e deve essere interpretata alla luce delle nuove emergenze. Di conseguenza, nel contemperamento dei contrapposti interessi, va rimosso il tornello, e realizzato un sistema di chiusura automatica del cancello, anche una barra, dopo il passaggio a richiesta, fornendo il telecomando alla controparte, per un'apertura utile ad un passaggio pedonale nei termini indicati.
§ Va, invece, rigettata la domanda di danni. La domanda riguarda il danno da lucro cessante, consistente nelle mancate occasioni di locazione dell'immobile ed a condizioni economiche meno vantaggiose: in atti, è prodotto un contratto preliminare di locazione e la successiva disdetta, motivata con la mancata rimozione dell'ostacolo al passaggio pedonale ed inviata per raccomandata;
il preliminare si risolve in una semplice scrittura privata, che non ha nemmeno data certa, in mancanza di autentica o registrazione, e dovrebbe trovare conferma solo nella prova per testi;
quasi immediatamente dopo la prospettata disdetta è stato stipulato un nuovo contratto di locazione con la società ASD C 100 BoXing Combat;
tale circostanza lascia desumere la commerciabilità dell'immobile, nonostante i limiti di accesso, mentre manca un parametro di riferimento obiettivo per stabilire se vi sia stata o meno la prospettata riduzione del canone, che, per le ragioni esposte, non può essere parametrato sulla base degli accordi contenuti nel preliminare. § Il parziale accoglimento della domanda, nei limiti indicati, giustifica una compensazione delle spese processuali, nella misura del 50%, per il doppio grado di giudizio, restando la parte residua a carico degli appellati/convenuti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, accoglie, in parte, l'appello proposto da e ed, in riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2
Ordinario di Roma n. 18834/2019, fermo il resto, così provvede:
1) ordina a e la rimozione del tornello e la CP_1 Controparte_2 realizzazione di un sistema di chiusura automatica del cancello, anche una barra, dopo il passaggio a richiesta, fornendo il telecomando alla controparte, per un'apertura utile ad un passaggio pedonale agevole nei termini indicati.
2) condanna e al pagamento delle spese di lite, in CP_1 Controparte_2 favore di controparte, che si liquidano, nella misura del 50%, in complessive € 2500,00, per il giudizio innanzi al tribunale, oltre 180,00 euro, per spese vive, 2900,00 euro, in appello, oltre 200,00 euro, per spese vive;
spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
dichiara la compensazione per la parte residua. Così deciso in Roma il giorno 22.1.2025
Il Presidente rel.