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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8136/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 8136/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata in [...] il [...], C.F. , ,
[...] C.F._2 Parte_3 nata in [...] il [...], C.F. , , nato in C.F._3 Parte_4
Brasile il 21/12/1995, C.F. , , nata in [...] il [...], C.F._4 Parte_5
C.F. , , nata in [...] il [...], C.F. C.F._5 Parte_6
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante C.F._6 processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nata in Persona_1
Brasile il 18/10/2014, C.F. , e , nato in [...] C.F._7 Parte_7 il 01/08/2011, C.F. , , nato in [...] il [...], C.F. C.F._8 Parte_8
, con il patrocinio dell'avv. Avv. Riccardo de Simone ( ) C.F._9 C.F._10 e dell'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._11 studio in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 .
Parti ricorrenti
Controparte_1
Parte resistente non costituita
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte attrice: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i SIg. , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_8 Parte_5 [...]
, , che prende parte al presente ricorso in Parte_6 Persona_1 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
, e , nato in [...] il [...], Persona_1 Parte_7
C.F. , sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale C.F._8 dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani Controparte_1 iure sanguinis. A sostegno della domanda giudiziale, deducevano di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il [...] il quale, emigrato in Brasile, aveva Persona_2 contratto matrimonio con . CP_2
Aggiungevano, quale ulteriore motivazione della richiesta, che l'avo italiano non aveva acquisito di fatto la cittadinanza brasiliana né mai aveva iniziato, nel Paese di destinazione, pagina 1 di 6 qualsivoglia procedura necessaria ad acquistarla, mentre, di converso e conseguentemente, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti n. 3). Non si è costituita in giudizio la PA.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
All'udienza del 15.5.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. il difensore ha precisato le conclusioni come da ricorso.
2. Si osserva che la normativa vigente che disciplina l'intera materia della cittadinanza è contenuta nella Legge 5 febbraio 1992, n. 91 che, come noto, accoglie quale postulato generale, informatore della materia, il principio dello ius sanguinis.
Sulla base delle disposizione dettate da tale norma, la previsione per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (status civitatis italiano) distingue due ordini di requisiti fondamentali: a) la discendenza da soggetto italiano (che nel caso di specie si identifica nella persona dell'avo emigrato) e, b) l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
La cittadinanza per filiazione (ius sanguinis), sistema tradizionale accolto da sempre nel nostro Ordinamento, è contemplata nell'art. 1 della legge n. 91/92 ove si stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l'articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis. In aggiunta al succitato criterio, che riveste valenza generale, l'Ordinamento riconosce il possesso della cittadinanza italiana agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli. Storicamente, già la previgente disciplina, risalente ai primi anni del XX secolo – Legge
555/1912 -, forniva, in tema di acquisto della cittadinanza, un doppio binario, in base al quale, da un lato, all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, dall'altro, all'art. 7, garantiva ai figli dei cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza.
Sotto il profilo procedurale, permanendo tuttora nel nostro Ordinamento i contenuti normativi di cui sopra, le condizioni richieste per il riconoscimento si basano, da un lato, sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Detta prova si concreta nella dimostrazione della mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa, prima della nascita del figlio, nonché dell'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti, prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si è mai interrotta.
Sul piano giurisdizionale, tuttavia, la competenza per territorio a conoscere in materia di cittadinanza iure sanguinis è stata ricondotta al luogo di nascita dell'antenato a fare tempo dal 2021, ragion per cui chi intende adire il Tribunale per vedere riconosciuta la cittadinanza iure sanguinis, esperendo il relativo iter giudiziale, non deve più adire il Tribunale di Roma, come accadeva in precedenza, bensì il Tribunale del foro di nascita dell'avo italiano, che diventa così l'unico Organo competente.
Tale disposizione è contenuta nell'art. 1 co.36 della legge Delega 206/2021 che apporta modifiche all'articolo 4, comma 5, del Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46. Al citato articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 6 Nel caso di specie tuttavia, ancorché la causa dovesse essere radicata avanti al Tribunale di
Venezia in ragione del luogo di nascita dell'avo, la tempistica processuale con cui l'incompetenza è stata rilevata ( oltre la prima udienza) e la mancata costituzione della PA in giudizio - e dunque la mancata opposizione - fanno sì che il Tribunale di Torino debba conoscere della presente causa.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Nel dettaglio, ricostruendo sotto il profilo genealogico, la propria discendenza, a partire dal citato capostipite, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- il proprio antenato , nato ad [...] il [...], emigrò in Persona_2 Brasile, ivi sposandosi con e non provvide mai all'acquisizione della cittadinanza CP_2 brasiliana (all. 3);
- Dalla predetta unione coniugale nasceva, nel 1929, il SI. (doc. all. 4). Dal Persona_3 matrimonio, contratto nel 1947, tra il SI. e la SI.ra Persona_3 Parte_9
(doc. all. 5) nascevano, nel 1958, il SI. (doc. all. 6) e nel 1958 la
[...] Parte_1 SI.ra (doc. all. 7). ( odierni ricorrenti). Parte_2
- Il primo figlio di IG. nel 1986, si sposava con la Persona_3 Parte_1 SI.ra (doc. all. 8), concependo, da tale unione, la SI.ra Persona_4 Parte_3 [...]
nata nel 1993 (doc. all. 9), e il SI. , nel 1995 (doc. Parte_3 Parte_4 Parte_3 all. 10) ( odierni ricorrenti).
- La seconda figlia di IG.ra , a sua volta, si univa in Persona_3 Parte_2 matrimonio nel 1975 con il IG. (doc. all. 11 - 12) e dalla loro unione nascevano, Parte_8 nel 1975, la SI.ra (doc. all. 13) e, nel 1977, la SI.ra Parte_5 Parte_6
(doc. all. 14). ( odierne ricorrenti).
- La SI.ra , primogenita di , contraeva Parte_6 Parte_2 matrimonio, nel 2010, con il SI. (doc. all. 15) e dalla loro unione Persona_5 nascevano, nel 2011, il SI. (doc. all. 16) e, nel 2014, la SI.ra Parte_7 [...]
(doc. all. 17); Persona_1
- La progenie sopra rubricata ha, come unico avo progenitore, il SI. , Persona_2 come detto cittadino italiano, mai rinunciatario di tale status acquisito dalla nascita iure sanguinis e mai beneficiario di alcuno strumento di naturalizzazione, atto a modificare la propria cittadinanza originaria.
Nel caso di specie, dalle risultanze della documentazione allegata dai ricorrenti, tradotta ed apostillata, emerge che l'avo a cui gli stessi risalgono per corroborare il possesso dei requisiti di discendenza giustificativi della richiesta di cittadinanza, risulta nato a Ceregnano, in [...] il
19/04/1883 e che lo stesso non è mai stato naturalizzato come cittadino brasiliano (doc. all.3). E' provato che la parte richiedente ha tentato invano, ripetutamente, di accedere al servizio di prenotazione (si allegano solo alcuni dei numerosi tentativi (doc. 19). Tuttavia, la possibilità di prenotazione on-line e, di conseguenza, di accesso al servizio, non è libera ed illimitata ma vengono riservati solo pochi posti giornalieri ai richiedenti, tanto da comportare, di fatto, l'impossibilità di accedere al servizio stesso;
pertanto, i richiedenti presentavano un'istanza di riconoscimento a mezzo posta raccomandata, allegando i relativi documenti di identità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 D.P.R. 445/2000 e 65 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., al (doc. 18). Pt_10
Difatti, il Consolato di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti entrati nella fila dell'anno 2011 (doc. 20). A fronte di ciò, non è neppure possibile fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli.
pagina 3 di 6 In ragione della totale incertezza in ordine ai tempi per il riconoscimento del proprio diritto soggettivo, i ricorrenti hanno interesse ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana.
4. Come già detto la cittadinanza del primo dante causa è provata per effetto della produzione documentale versata in atti;
proseguendo nell'indagine in ordine all'assenza di eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza, parte ricorrente ha prodotto un certificato emesso dall'Autorità del paese di emigrazione del dante causa, in cui si attesta la mancata naturalizzazione ovvero la naturalizzazione successiva alla nascita della prole.
Successivamente, la difesa ha ricostruito l'albero genealogico cui il dante causa ha dato origine, producendo i relativi atti di nascita e matrimonio al fine di comprovare il rapporto di filiazione tra l'emigrato italiano e le generazioni successive. Il leggero mutamento delle generalità, come ad esempio la traduzione del nome ( Persona_6
o l'alterazione del cognome sulla base di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, era un fenomeno ampliamente diffuso e non preclude né la trasmissione della cittadinanza, né può interferire sulla prova della filiazione in assenza di dubbi sull'identità delle persone nella linea di discendenza. Per ragioni storico-linguistiche, infatti, si assiste spesso al mutamento delle generalità del nome e del cognome nella documentazione di nascita e matrimonio estera.
A tale proposito il Ministero degli Esteri e il Ministero degli Interni che, a più riprese (circolare
397/2008; nota 15574 del 8 maggio 2009, nota n. 6933 del 18 giugno 2009), hanno descritto il fenomeno: “il cognome dell'avo dal quale la cittadinanza originaria ha subito nel corso del tempo delle alterazioni derivate non da applicazioni normative locali bensì da distorsioni dovute a errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali e al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non le facessero valere. Pertanto gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo”. Deve, quindi, ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la domanda di accertamento e dichiarazione dello status di cittadino italiano formulata dalla parte ricorrente alla luce delle argomentazioni dedotte e della documentazione prodotta
5. Merita invece una trattazione a parte la posizione di unitosi in matrimonio in Parte_8 data 8.2.1975 con odierna ricorrente, prima della entrata in vigore della legge Parte_2
123/1983. All'epoca del matrimonio del ricorrente, la legge italiana applicabile (L. 555/1912) prevedeva che la trasmissione della cittadinanza iure matrimonii poteva avvenire solo in un senso, cioè solo i mariti italiani potevano trasmettere per matrimonio la cittadinanza alle rispettive mogli, ma non viceversa.
Tale trasmissione avveniva automaticamente ed istantaneamente per il solo fatto del matrimonio con cittadino italiano (art.10 co. II L. 555/1912): “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvoche', ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”. Tale disposizione normativa fu modificata solo a partire dall'anno 1983, con la L. 123/1983, la quale stabiliva che l'acquisto non fosse più solo a favore della moglie straniera, ma anche dei mariti stranieri. Tuttavia, la stessa legge stabiliva innanzitutto che l'acquisto non fosse più immediato, dato che il coniuge di cittadino italiano doveva dimostrare che il matrimonio durasse per un certo lasso di tempo;
in secondo luogo, la novella normativa stabiliva che l'acquisto non fosse più automatico, dovendo il coniuge presentare apposita domanda amministrativa al . Controparte_1 A partire dal 1983, quindi, la fattispecie dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio è radicalmente cambiata dal punto di vista giuridico, passando dalla sfera dei diritti soggettivi a quella degli interessi legittimi.
pagina 4 di 6 Nel delineato contesto, l'odierno ricorrente all'epoca del matrimonio ( anno 1975) con la cittadina italiana dalla nascita avrebbe potuto maturare immediatamente ed Parte_2 automaticamente il diritto alla cittadinanza italiana iure matrimonii, qualora la normativa applicabile all'epoca avesse consentito la trasmissione della cittadinanza italiana dalle donne cittadine ai rispettivi mariti. Tuttavia, così non è stato a causa dell'evidente discriminazione normativa esistente all'epoca. Non a caso il medesimo art. 10 L. 555/1912 è stato dichiarato incostituzionale dalle sentenze della Consulta n. 87/1975 e n. 80/1983, stabilendo che anche la donna italiana potesse trasmettere la cittadinanza ai propri figli.
Sennonché tale disparità normativa continua a spiegare i propri effetti negativi ancora oggi, in quanto, nonostante le modifiche legislative intervenute successivamente (che hanno eliminato tali discriminazioni giuridiche, proprio in seguito agli arresti della Corte Costituzione citati), i matrimoni celebrati anteriormente all'anno 1983 continuano a limitare il potere della moglie italiana di trasmettere la cittadinanza al marito straniero. Anche perché la situazione successiva all'entrata in vigore della L. 123/1983 non è assolutamente comparabile con quella anteriore, in cui il marito italiano trasmetteva automaticamente ed immediatamente lo status civitatis alla moglie straniera. Si ritiene, pertanto, necessaria una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni tempo per tempo vigenti, tale da riconoscere anche alla donna italiana il potere di trasmettere la cittadinanza al marito straniero, in guisa immediata ed automatica, qualora il matrimonio venisse celebrato prima del
1983 e non si fosse sciolto prima di tale data. In tal senso, va citata l'ordinanza del Tribunale di Roma del 19.03.2022 (RG 5128/2020), con la quale è stato riconosciuto lo status civitatis anche al marito straniero di cittadina italiana a decorrere dal matrimonio occorso anteriormente al 1983 (doc. 21 richiamato da parte ricorrente).
Ciò chiarito, deve ritenersi che il ricorrente abbia acquistato la cittadinanza italiana automaticamente ed immediatamente al momento della celebrazione del matrimonio con la cittadina italiana . Parte_2
5.Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, attesa la particolarità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto per i ricorrenti IGg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
e alla cittadinanza italiana iure sanguinis. Pt_6 Per_1 Pt_7
Accerta il diritto alla cittadinanza italiana per per aver contratto matrimonio con cittadina Parte_8 italiana in data 8.2.1975.
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il giorno 6.6.2025
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 8136/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata in [...] il [...], C.F. , ,
[...] C.F._2 Parte_3 nata in [...] il [...], C.F. , , nato in C.F._3 Parte_4
Brasile il 21/12/1995, C.F. , , nata in [...] il [...], C.F._4 Parte_5
C.F. , , nata in [...] il [...], C.F. C.F._5 Parte_6
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante C.F._6 processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nata in Persona_1
Brasile il 18/10/2014, C.F. , e , nato in [...] C.F._7 Parte_7 il 01/08/2011, C.F. , , nato in [...] il [...], C.F. C.F._8 Parte_8
, con il patrocinio dell'avv. Avv. Riccardo de Simone ( ) C.F._9 C.F._10 e dell'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._11 studio in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 .
Parti ricorrenti
Controparte_1
Parte resistente non costituita
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte attrice: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i SIg. , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_8 Parte_5 [...]
, , che prende parte al presente ricorso in Parte_6 Persona_1 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
, e , nato in [...] il [...], Persona_1 Parte_7
C.F. , sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale C.F._8 dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani Controparte_1 iure sanguinis. A sostegno della domanda giudiziale, deducevano di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il [...] il quale, emigrato in Brasile, aveva Persona_2 contratto matrimonio con . CP_2
Aggiungevano, quale ulteriore motivazione della richiesta, che l'avo italiano non aveva acquisito di fatto la cittadinanza brasiliana né mai aveva iniziato, nel Paese di destinazione, pagina 1 di 6 qualsivoglia procedura necessaria ad acquistarla, mentre, di converso e conseguentemente, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti n. 3). Non si è costituita in giudizio la PA.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
All'udienza del 15.5.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. il difensore ha precisato le conclusioni come da ricorso.
2. Si osserva che la normativa vigente che disciplina l'intera materia della cittadinanza è contenuta nella Legge 5 febbraio 1992, n. 91 che, come noto, accoglie quale postulato generale, informatore della materia, il principio dello ius sanguinis.
Sulla base delle disposizione dettate da tale norma, la previsione per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (status civitatis italiano) distingue due ordini di requisiti fondamentali: a) la discendenza da soggetto italiano (che nel caso di specie si identifica nella persona dell'avo emigrato) e, b) l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
La cittadinanza per filiazione (ius sanguinis), sistema tradizionale accolto da sempre nel nostro Ordinamento, è contemplata nell'art. 1 della legge n. 91/92 ove si stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l'articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis. In aggiunta al succitato criterio, che riveste valenza generale, l'Ordinamento riconosce il possesso della cittadinanza italiana agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli. Storicamente, già la previgente disciplina, risalente ai primi anni del XX secolo – Legge
555/1912 -, forniva, in tema di acquisto della cittadinanza, un doppio binario, in base al quale, da un lato, all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, dall'altro, all'art. 7, garantiva ai figli dei cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza.
Sotto il profilo procedurale, permanendo tuttora nel nostro Ordinamento i contenuti normativi di cui sopra, le condizioni richieste per il riconoscimento si basano, da un lato, sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Detta prova si concreta nella dimostrazione della mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa, prima della nascita del figlio, nonché dell'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti, prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si è mai interrotta.
Sul piano giurisdizionale, tuttavia, la competenza per territorio a conoscere in materia di cittadinanza iure sanguinis è stata ricondotta al luogo di nascita dell'antenato a fare tempo dal 2021, ragion per cui chi intende adire il Tribunale per vedere riconosciuta la cittadinanza iure sanguinis, esperendo il relativo iter giudiziale, non deve più adire il Tribunale di Roma, come accadeva in precedenza, bensì il Tribunale del foro di nascita dell'avo italiano, che diventa così l'unico Organo competente.
Tale disposizione è contenuta nell'art. 1 co.36 della legge Delega 206/2021 che apporta modifiche all'articolo 4, comma 5, del Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46. Al citato articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 6 Nel caso di specie tuttavia, ancorché la causa dovesse essere radicata avanti al Tribunale di
Venezia in ragione del luogo di nascita dell'avo, la tempistica processuale con cui l'incompetenza è stata rilevata ( oltre la prima udienza) e la mancata costituzione della PA in giudizio - e dunque la mancata opposizione - fanno sì che il Tribunale di Torino debba conoscere della presente causa.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Nel dettaglio, ricostruendo sotto il profilo genealogico, la propria discendenza, a partire dal citato capostipite, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- il proprio antenato , nato ad [...] il [...], emigrò in Persona_2 Brasile, ivi sposandosi con e non provvide mai all'acquisizione della cittadinanza CP_2 brasiliana (all. 3);
- Dalla predetta unione coniugale nasceva, nel 1929, il SI. (doc. all. 4). Dal Persona_3 matrimonio, contratto nel 1947, tra il SI. e la SI.ra Persona_3 Parte_9
(doc. all. 5) nascevano, nel 1958, il SI. (doc. all. 6) e nel 1958 la
[...] Parte_1 SI.ra (doc. all. 7). ( odierni ricorrenti). Parte_2
- Il primo figlio di IG. nel 1986, si sposava con la Persona_3 Parte_1 SI.ra (doc. all. 8), concependo, da tale unione, la SI.ra Persona_4 Parte_3 [...]
nata nel 1993 (doc. all. 9), e il SI. , nel 1995 (doc. Parte_3 Parte_4 Parte_3 all. 10) ( odierni ricorrenti).
- La seconda figlia di IG.ra , a sua volta, si univa in Persona_3 Parte_2 matrimonio nel 1975 con il IG. (doc. all. 11 - 12) e dalla loro unione nascevano, Parte_8 nel 1975, la SI.ra (doc. all. 13) e, nel 1977, la SI.ra Parte_5 Parte_6
(doc. all. 14). ( odierne ricorrenti).
- La SI.ra , primogenita di , contraeva Parte_6 Parte_2 matrimonio, nel 2010, con il SI. (doc. all. 15) e dalla loro unione Persona_5 nascevano, nel 2011, il SI. (doc. all. 16) e, nel 2014, la SI.ra Parte_7 [...]
(doc. all. 17); Persona_1
- La progenie sopra rubricata ha, come unico avo progenitore, il SI. , Persona_2 come detto cittadino italiano, mai rinunciatario di tale status acquisito dalla nascita iure sanguinis e mai beneficiario di alcuno strumento di naturalizzazione, atto a modificare la propria cittadinanza originaria.
Nel caso di specie, dalle risultanze della documentazione allegata dai ricorrenti, tradotta ed apostillata, emerge che l'avo a cui gli stessi risalgono per corroborare il possesso dei requisiti di discendenza giustificativi della richiesta di cittadinanza, risulta nato a Ceregnano, in [...] il
19/04/1883 e che lo stesso non è mai stato naturalizzato come cittadino brasiliano (doc. all.3). E' provato che la parte richiedente ha tentato invano, ripetutamente, di accedere al servizio di prenotazione (si allegano solo alcuni dei numerosi tentativi (doc. 19). Tuttavia, la possibilità di prenotazione on-line e, di conseguenza, di accesso al servizio, non è libera ed illimitata ma vengono riservati solo pochi posti giornalieri ai richiedenti, tanto da comportare, di fatto, l'impossibilità di accedere al servizio stesso;
pertanto, i richiedenti presentavano un'istanza di riconoscimento a mezzo posta raccomandata, allegando i relativi documenti di identità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 D.P.R. 445/2000 e 65 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., al (doc. 18). Pt_10
Difatti, il Consolato di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti entrati nella fila dell'anno 2011 (doc. 20). A fronte di ciò, non è neppure possibile fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli.
pagina 3 di 6 In ragione della totale incertezza in ordine ai tempi per il riconoscimento del proprio diritto soggettivo, i ricorrenti hanno interesse ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana.
4. Come già detto la cittadinanza del primo dante causa è provata per effetto della produzione documentale versata in atti;
proseguendo nell'indagine in ordine all'assenza di eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza, parte ricorrente ha prodotto un certificato emesso dall'Autorità del paese di emigrazione del dante causa, in cui si attesta la mancata naturalizzazione ovvero la naturalizzazione successiva alla nascita della prole.
Successivamente, la difesa ha ricostruito l'albero genealogico cui il dante causa ha dato origine, producendo i relativi atti di nascita e matrimonio al fine di comprovare il rapporto di filiazione tra l'emigrato italiano e le generazioni successive. Il leggero mutamento delle generalità, come ad esempio la traduzione del nome ( Persona_6
o l'alterazione del cognome sulla base di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, era un fenomeno ampliamente diffuso e non preclude né la trasmissione della cittadinanza, né può interferire sulla prova della filiazione in assenza di dubbi sull'identità delle persone nella linea di discendenza. Per ragioni storico-linguistiche, infatti, si assiste spesso al mutamento delle generalità del nome e del cognome nella documentazione di nascita e matrimonio estera.
A tale proposito il Ministero degli Esteri e il Ministero degli Interni che, a più riprese (circolare
397/2008; nota 15574 del 8 maggio 2009, nota n. 6933 del 18 giugno 2009), hanno descritto il fenomeno: “il cognome dell'avo dal quale la cittadinanza originaria ha subito nel corso del tempo delle alterazioni derivate non da applicazioni normative locali bensì da distorsioni dovute a errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali e al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non le facessero valere. Pertanto gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo”. Deve, quindi, ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la domanda di accertamento e dichiarazione dello status di cittadino italiano formulata dalla parte ricorrente alla luce delle argomentazioni dedotte e della documentazione prodotta
5. Merita invece una trattazione a parte la posizione di unitosi in matrimonio in Parte_8 data 8.2.1975 con odierna ricorrente, prima della entrata in vigore della legge Parte_2
123/1983. All'epoca del matrimonio del ricorrente, la legge italiana applicabile (L. 555/1912) prevedeva che la trasmissione della cittadinanza iure matrimonii poteva avvenire solo in un senso, cioè solo i mariti italiani potevano trasmettere per matrimonio la cittadinanza alle rispettive mogli, ma non viceversa.
Tale trasmissione avveniva automaticamente ed istantaneamente per il solo fatto del matrimonio con cittadino italiano (art.10 co. II L. 555/1912): “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvoche', ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”. Tale disposizione normativa fu modificata solo a partire dall'anno 1983, con la L. 123/1983, la quale stabiliva che l'acquisto non fosse più solo a favore della moglie straniera, ma anche dei mariti stranieri. Tuttavia, la stessa legge stabiliva innanzitutto che l'acquisto non fosse più immediato, dato che il coniuge di cittadino italiano doveva dimostrare che il matrimonio durasse per un certo lasso di tempo;
in secondo luogo, la novella normativa stabiliva che l'acquisto non fosse più automatico, dovendo il coniuge presentare apposita domanda amministrativa al . Controparte_1 A partire dal 1983, quindi, la fattispecie dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio è radicalmente cambiata dal punto di vista giuridico, passando dalla sfera dei diritti soggettivi a quella degli interessi legittimi.
pagina 4 di 6 Nel delineato contesto, l'odierno ricorrente all'epoca del matrimonio ( anno 1975) con la cittadina italiana dalla nascita avrebbe potuto maturare immediatamente ed Parte_2 automaticamente il diritto alla cittadinanza italiana iure matrimonii, qualora la normativa applicabile all'epoca avesse consentito la trasmissione della cittadinanza italiana dalle donne cittadine ai rispettivi mariti. Tuttavia, così non è stato a causa dell'evidente discriminazione normativa esistente all'epoca. Non a caso il medesimo art. 10 L. 555/1912 è stato dichiarato incostituzionale dalle sentenze della Consulta n. 87/1975 e n. 80/1983, stabilendo che anche la donna italiana potesse trasmettere la cittadinanza ai propri figli.
Sennonché tale disparità normativa continua a spiegare i propri effetti negativi ancora oggi, in quanto, nonostante le modifiche legislative intervenute successivamente (che hanno eliminato tali discriminazioni giuridiche, proprio in seguito agli arresti della Corte Costituzione citati), i matrimoni celebrati anteriormente all'anno 1983 continuano a limitare il potere della moglie italiana di trasmettere la cittadinanza al marito straniero. Anche perché la situazione successiva all'entrata in vigore della L. 123/1983 non è assolutamente comparabile con quella anteriore, in cui il marito italiano trasmetteva automaticamente ed immediatamente lo status civitatis alla moglie straniera. Si ritiene, pertanto, necessaria una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni tempo per tempo vigenti, tale da riconoscere anche alla donna italiana il potere di trasmettere la cittadinanza al marito straniero, in guisa immediata ed automatica, qualora il matrimonio venisse celebrato prima del
1983 e non si fosse sciolto prima di tale data. In tal senso, va citata l'ordinanza del Tribunale di Roma del 19.03.2022 (RG 5128/2020), con la quale è stato riconosciuto lo status civitatis anche al marito straniero di cittadina italiana a decorrere dal matrimonio occorso anteriormente al 1983 (doc. 21 richiamato da parte ricorrente).
Ciò chiarito, deve ritenersi che il ricorrente abbia acquistato la cittadinanza italiana automaticamente ed immediatamente al momento della celebrazione del matrimonio con la cittadina italiana . Parte_2
5.Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, attesa la particolarità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto per i ricorrenti IGg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
e alla cittadinanza italiana iure sanguinis. Pt_6 Per_1 Pt_7
Accerta il diritto alla cittadinanza italiana per per aver contratto matrimonio con cittadina Parte_8 italiana in data 8.2.1975.
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il giorno 6.6.2025
Il giudice unico
Roberta Dotta
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