Legge 13 maggio 1999, n. 133

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  • 1Decorrenza del termine breve del ricorso per cassazione: la parola alle sezioni unite
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  • 2ASD tracciabili anche se non c’è il beneficiario sull’estratto contoAccesso limitato
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  • 3Strategia di Lisbona, approvato il programma nazionale di riforma
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  • 5Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2022, n. 12209
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 6572-2017 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., quale società incorporante la CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; Civile Sent. Sez. U Num. 12209 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 14/04/2022 - ricorrente - contro PREMI ER, IA AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DR OR; - controricorrenti …
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    • portabilità della posizione previdenziale individuale·
    • artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005·
    • caratteristiche strutturali·
    • rendimenti dei contributi·
    • irrilevanza·
    • computabilità·
    • applicabilità·
    • fondi complementari preesistenti alla l. n. 421 del 1992·
    • forme integrative e complementari di sicurezza sociale·
    • previdenza (assicurazioni sociali)

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2017, n. 27437
    Provvedimento: Fatti di causa Un gruppo di utenti, in numero di dieci, chiese ed ottenne dal giudice di pace di Genova la condanna della s.p.a. A.M.I.U. Genova a restituire loro le somme indebitamente corrisposte a titolo di iva in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA). La Corte d'appello di Genova, adita dalla società, ha rigettato il gravame. Ha al riguardo respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza di queste sezioni unite che ha escluso la configurabilità di un rapporto di natura tributaria tra il consumatore finale ed il prestatore di servizio o fornitore; ha respinto l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. …
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    • prescrizione estintiva·
    • D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13·
    • principio regolatore materia·
    • ripetizione indebito·
    • inammissibilità appello·
    • art. 339 c.p.c.·
    • art. 2948 c.c.·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • IVA su tariffa igiene ambientale

  • 3Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1919
    Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VIII civile R.G. 5579/2020 All'udienza collegiale del giorno 27/03/2025 ore 09:30 Presidente Dott. Franca Mangano Consigliere Dott. Adolfo Ceccarini Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi Chiamata la causa Appellante/i Parte_1 Avv. DI GIROLAMO** MASSIMILIANO Appellato/i Controparte_1 Avv. Nessuno compare alle ore 9.50 La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La Corte dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura del dispositivo e della motivazione. R.G. 5579/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO …
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    • art. 309 c.p.c.·
    • testamento olografo·
    • querela di falso·
    • principio di collegialità·
    • art. 96 c.p.c.·
    • estinzione del processo·
    • art. 221 c.p.c.·
    • spese non ripetibili·
    • art. 281 sexies c.p.c.

  • 4Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1171
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI -SECONDA SEZIONE CIVILE- La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Luciano Guaglione presidente Maria Angela Marchesiello consigliere consigliere relatore Carmela Romano ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari, via Calefati n. 53, presso lo studio dell'avv. Alfredo Savinelli, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Rossana Balice, giusta procura in atti appellante e ,elettivamente domiciliata in Bari, …
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    • art. 309 c.p.c.·
    • estinzione del giudizio·
    • art. 181 c.p.c.·
    • rito cartolare·
    • ordinanza collegiale·
    • spese processuali·
    • nullità insanabile·
    • art. 132 c.p.c.·
    • appello incidentale·
    • cancellazione dal ruolo

  • 5Trib. Caltagirone, sentenza 09/09/2024, n. 591
    Provvedimento: N.R.G. 1246/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE UNICA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott. Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1246/ 2014 R.G. promossa da: , nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Tommaso Vespo e Daniele Guzzetta, presso il cui studio in Caltagirone, piazza Falcone/Borsellino n. 6/C, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. ATTORE CONTRO (ex ), in persona del legale rappresentante p.t., c.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16, …
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    • rinegoziazione mutuo·
    • art. 2033 c.c.·
    • ripetizione indebito·
    • contributo regionale·
    • legittimazione passiva·
    • autonomia negoziale·
    • art. 2041 c.c.·
    • art. 33 L.R.Sicilia n. 10/1999·
    • ingiustificato arricchimento·
    • prescrizione credito
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Interventi strutturali per la perequazione
    del prelievo fiscale).

    1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

    a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

    b) ai fini di quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore;

    c) utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera a) in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con priorita' ai titolari di redditi compresi negli scaglioni piu' bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonche' in misura residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalita' di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonche' dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avra' particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da handicap o di eta' superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;

    d) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

    2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, o la sua nota di variazione, indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera c), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sara' comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate.
    Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sara' integrato di una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, o nella sua nota di variazione.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

    4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

    5. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le parole: " entro il termine di decadenza di diciotto mesi " sono sostituite dalle seguenti: " entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , come modificato dalla presente legge:
    "Art. 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
    L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata
    operata.
    L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
    Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
    Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell' art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio".
  • Art. 2. (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

    1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle societa' di persone, in regime di contabilita' ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;
    b) previsione, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, della facolta' per il contribuente di richiedere:
    1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;
    2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;
    3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
    3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all' articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996 , e successive modificazioni.
    4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,disposizioni integrative o correttive.
    5. All' articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b), dopo le parole: " rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; " sono inserite le seguenti: " la nuova disciplina puo' essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; ";
    b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; "
    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
    7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle societa' fruenti delle agevolazioni di cui all' articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e per i quali e' attribuito ai soci il credito d'imosta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.
    7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all' articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64 , anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
    8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. ((6)) 9. Agli effetti del comma 8:
    a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero l), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo;
    b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall' articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. ((6)) 10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito. ((6)) 11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili per i periodi di imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilita' semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all' articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , o degli studi di settore di cui all' articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , se approvati per il settore di appartenenza. ((6)) 11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall' articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo. ((6)) 12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97 , e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11. ((6)) 13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
    Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le agevolazioni fiscali di cui articolo 2, commi da 8 a 13 della alla legge 13 maggio 1999, n. 133 , concernente "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", sono soppresse salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b).
  • Art. 3. (Fondi pensione).

    1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
    2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell' articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;
    b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;
    c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall' articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 ;
    d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.
    3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalita' di previdenza e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 , e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 , in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993 ; estensione della possibilita' di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
    b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);
    c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilita' fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;
    d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalita' previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c).
    4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ;
    b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
    c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto;
    d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;
    e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
    f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
    5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonche' delle indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilita' di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
    b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
    6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi:
    a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attivita' di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;
    b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
    c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalita' di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 , nonche', relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996 , previsione delle modalita' di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ;
    d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicita' di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ;
    e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilita', in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.
    7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il ((1° gennaio 2001)) . Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
    L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.