Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n° 545/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza ex art. 429 c.p.c., nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli, che agisce Parte_1
in virtù di mandato in atti e che elegge domicilio presso il suo studio in Lanciano alla Via Piave 30;
-ricorrente-
e
Controparte_1
[...]
– Sede di -, in persona del Responsabile in carica, rappresentato e
[...] CP_1 difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Pierangelo Trippitelli, nonché l'
[...]
, in persona del responsabile in Controparte_2 carica, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Maura Massari;
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso:
-di aver prestato servizio presso I.C. “G. D'Annunzio” di come docente di scuola Controparte_2
primaria dal 27.08.2001 sino al 31.08.2023, data in cui è stata posta in quiescenza per dimissioni dal rapporto di lavoro;
sede del Patronato SIAS di Lanciano per presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro;
-che il personale addetto rappresentava che per effettuarle telematicamente era necessario il codice identificativo del datore di lavoro che veniva richiesto dalla ricorrente telefonicamente all'I.C. di
; Controparte_2
-che la ricorrente comunicava alla sig.ra applicata di segreteria, che presentava le Parte_3
dimissioni dal servizio e che per tale incombenza era necessario che la scuola le indicasse il codice indentificativo del datore di lavoro;
-che la sig.ra affermava alla ricorrente che non poteva presentare le dimissioni Parte_3
poiché esse potevano essere inoltrate solo contemporaneamente al pensionamento e non prima e tale requisito era mancante, ma forniva il codice identificativo richiesto;
-che il personale del patronato SIAS non riusciva ad effettuare il collegamento per presentare le dimissioni che venivano inoltrate nel pomeriggio del 27.04.2023 con l'assistenza della sig.ra
[...]
sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con coeva Parte_4
ricevuta di accettazione, da cui emerge che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva provveduto ad inviare “una comunicazione pec informativa all'indirizzo del datore di lavoro”;
-che con decreto 1203/2023 prot. n. 7987 del 12.09.2023, del Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo G. D'Annunzio, comunicato a mezzo mail, di cui la ricorrente ha avuto casuale conoscenza il 22.09.2023, sul presupposto che le dimissioni volontarie siano state comunicate solo il 29.06.2023 e la docente non avrebbe rispettato il termine di preavviso pari a quattro mesi in quanto dipendente con anzianità di servizio oltre dieci anni, è stato disposto che ella avrebbe dovuto rimettere l'indennità sostitutiva di preavviso per due mensilità; ha lamentato:
1) l'incompetenza del Dirigente Scolastico ad emettere il decreto 1203 dell'11.09.2023;
2) la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990;
3) la violazione dell'art. 7 della legge 241/1990;
4) l'illegittimità del suddetto decreto, poiché il recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 31.08.2023 è stato comunicato il 27.04.2023 e non il 29.06.2023;
5) l'erronea applicazione dell'art. 2118 del c.c., l'omessa applicazione del contratto collettivo
Istruzione e Ricerca 09.02.2018, l'inapplicabilità dell'art. 23 del CCNL del 27.11.2007 e la nullità ed illegittimità dell'art. 23 del CCNL del 27.11.2007;
6) la violazione dell'art. 2118 del c.c.
Ha, dunque, adito l'intestato Tribunale, spiegando le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill.mo G.U.L. del Tribunale di Lanciano di fissare l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., con termine per la notifica degli atti, e accogliere, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione le seguenti conclusioni, in via cautelare sospendere l'esecutività, inaudita altera parte, del decreto 1203/2023 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo G.
D'Annunzio e nel merito annullare il decreto n. 1203 del 11/09/2023 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo G. D'Annunzio corrente in che va dichiarato inefficace Controparte_2
e privo di effetti giuridici o in via gradata determinare la somma di Giustizia di spettanza dei resistenti al netto di ritenute fiscali e contributive con esclusione dei ratei di 13^ mensilità in riduzione di quella richiesta come in atti. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori”:
Con memoria si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti.
In data odierna, all'esito del deposito delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Occorre premettere l'infondatezza dei motivi con cui si lamenta la violazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990, giacché, come più volte affermato dalla Corte di legittimità, la L. n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, siccome diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati all'emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e dal D. Lgs. n. 165 del 2001, che ha sostituito il D. Lgs. n. 29 del 1993 (cfr. Cass. 11589/2003; in senso sostanzialmente conforme, fra le molte, Cass. 3880/2006;
25761/2008; 17852/2009).
Inconferente appare inoltre il motivo con cui si lamenta l'incompetenza del Dirigente Scolastico ad emettere il decreto n. 1203 dell'11.09.2023. Invero, la accerta Controparte_3
con propria nota il credito e ne ordina il pagamento necessariamente sulla base del decreto emesso dal Dirigente Scolastico.
Ciò chiarito, nel merito, va osservato che se è ben vero che anche nel pubblico impiego privatizzato trovano applicazione gli artt. 2118 e 2119 c.c. in tema di obbligo di preavviso ed, in sua mancanza, dell'indennità di preavviso, nondimeno, nel settore scolastico, vige una disciplina speciale in tema di dimissioni del pubblico dipendente che prevede una particolare finestra temporale entro la quale questi è onerato a presentare la propria domanda affinché essa possa produrre effetti con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
L'art. 1 del D.P.R. n. 351 del 1998, infatti, così dispone al comma 1: "1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata".
Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo da ultimo citato: "con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni".
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, di dimissioni, o di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 297 del 1994, previsto dal richiamato art. 1, D.P.R. n. 351 del 1998 e specificato di anno in anno dai vari decreti ministeriali adottati ai sensi del comma 2, risponde ad esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica e di razionalizzazione del servizio (Cass., Sez. Lav., sent. 12.2.2015, n. 2795; C. App. Torino, Sez. Lav.,
24.1.2023). In definitiva, i predetti termini "sono posti nell'interesse della pubblica amministrazione che deve poter organizzare il normale svolgimento dell'anno scolastico" (Cass., Sez. Lav.
10.2.2009, n. 3267).
Orbene per l'anno scolastico 2022/2023 con il D.M. 238 del 08.09.2022 il termine finale per la presentazione delle istanze di dimissioni volontarie era fissato al 31.10.2022 (con effetti dal 1° settembre 2023) ed è pacifico in giudizio che entro tale termine la ricorrente non abbia presentato la propria domanda.
Ciononostante, considerato che la disciplina dei termini di cui all'art. 1, D.P.R. n. 351 del 1998 è posta ad esclusiva tutela degli interessi dell'Amministrazione scolastica, deve ritenersi in facoltà di quest'ultima rinunciare a tale prerogativa e accettare le dimissioni rassegnate dopo il decorso del termine normativamente fissato, valutando la soluzione più coerente con le proprie esigenze di servizio, tenuto conto della disponibilità di altri soggetti di assicurare la continuità del servizio.
Ciò chiarito, nel caso concreto vi è prova che la ricorrente abbia rassegnato in data 27.04.2023 le proprie dimissioni con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del
Ministero del Lavoro.
Al riguardo, va premesso che le dimissioni sono un negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale il lavoratore esprime la volontà di terminare il suo rapporto di lavoro. A norma dell'art. 26 del d.lgs. 151/2015 le dimissioni devono essere comunicate dal dipendente, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro.
Il successivo comma 8 bis dell'art. 26 del d.lgs. 151/2015 dispone però che tale disciplina non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso quello oggetto del presente procedimento.
E' evidente, dunque, che nel caso di specie le dimissioni sono state rese dalla docente mediante l'utilizzo di un sistema previsto da una disciplina non applicabile alla specifica tipologia di rapporto di lavoro.
Ciononostante, occorre vagliare se nel caso concreto l'invio ad opera del Ministero del Lavoro di una comunicazione informativa delle dimissioni rassegnate dalla docente il 27.04.2023 all'indirizzo mail del datore di lavoro possa essere qualificata quale comunicazione di dimissioni ai fini della disciplina del preavviso.
In punto di fatto, la circostanza dell'invio ad opera del Ministero del Lavoro al datore di lavoro della predetta comunicazione informativa, contestata dal Ministero resistente, risulta dalla documentazione acquisita nel corso del presente procedimento (cfr. ricevuta di accettazione della pec trasmessa al datore di lavoro all'indirizzo di posta ordinaria Email_1
allegata alla nota di deposito del Ministero del Lavoro depositata in data 28.03.2024).
Trattandosi però di pec inviata ad un indirizzo di posta elettronica ordinario difetta la ricevuta di consegna, per cui non vi è certezza della consegna o della mancata consegna della e-mail al destinatario.
Al riguardo occorre sottolineare che la posta elettronica ordinaria, non sostenuta da altri riscontri e nella contestazione della controparte, non è idonea a provare la effettiva ricezione della comunicazione, non essendo strumento che conferisce certezza alla stessa, a differenza della PEC la quale invece genera un codice univoco registrato, con marce temporali, dal provider che, ai sensi di legge (art. 16 bis D.L. 29/11/2008, n. 185, Art. 16-bis. - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese, d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2 del 2009; artt. 6 e 8, d.lgs. n. 82 del 2005; d.P.R. n.
68 del 2005), produce gli effetti di una vera a propria raccomandata. Ciò ovviamente accade solo quando entrambi gli utenti sono dotati di casella di posta elettronica certificata.
La posta elettronica non certificata non è quindi strumento idoneo a dimostrare l'effettivo recapito della comunicazione mancando ogni evidente riscontro dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario (cfr. in tal senso anche Tribunale Spoleto, Sentenza, 07/03/2024, n. 262). Invece, la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11
Febbraio 2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e- mail al destinatario. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
Né, nel caso di specie, la domanda di dimissioni volontarie dal servizio presentata presso I.C. di
[...]
il 29.06.2023 fa riferimento alla precedente comunicazione del 27.04.2023 o alla CP_2
procedura telematica espletata in tale data, per cui appare priva di supporto probatorio l'affermazione di parte ricorrente secondo cui tale domanda non può essere considerata la prima comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro, ma va intesa come mera conferma delle dimissioni già rassegnate.
Dunque, nella fattispecie concreta, in cui è contestata l'avvenuta consegna nella casella di posta elettronica ordinaria del destinatario della comunicazione in questione, la circostanza non può dirsi dimostrata.
In definitiva, non solo le dimissioni sono state rese dalla docente al Ministero del Lavoro (ossia ad un soggetto diverso dal datore di lavoro e completamente estraneo al rapporto contrattuale) mediante l'utilizzo di un sistema previsto da una disciplina non applicabile alla specifica tipologia di rapporto di lavoro, ma vieppiù non vi è prova che la comunicazione informativa delle dimissioni rassegnate inviata dal Ministero del Lavoro sia stata effettivamente ricevuta dall'Istituto scolastico.
L'unica domanda di dimissioni volontarie dal servizio, cui occorre aver riguardo è dunque quella presentata in data 29.06.2023 e non contestata dal Ministero.
Infine, risultano infondati anche i motivi con cui si contesta l'erronea applicazione e la violazione dell'art. 2118 c.c., l'omessa applicazione del contratto collettivo Istruzione e Ricerca del
09.02.2018, l'inapplicabilità dell'art. 23 del CCNL del 27.11.2007 e, comunque, la sua nullità ed illegittimità.
Il preavviso con cui il lavoratore del Comparto Scuola deve rassegnare le dimissioni è disciplinato dall'art. 23 del CCNL del Comparto Scuola (certamente applicabile al rapporto in esame come risulta anche dalla disamina del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla docente in atti) e non dagli usi, né dev'essere determinato dal Giudice secondo equità come sostenuto in ricorso.
Nel dettaglio, l'art. 23 del CCNL in questione specifica che: “In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
• 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
• 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
• 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni”.
Inconsistenti risultano anche le dissertazioni contenute in ricorso circa l'illogicità e l'illegittimità della diversità temporale, in aumento, del termine di preavviso in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore e circa la necessità di aver riguardo al contratto Istruzione e Ricerca del 09.02.2018 che nulla dispone sul termine di preavviso, di cui viene allegata al ricorso però una mera “ipotesi di accordo” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
La ricorrente avrebbe, dunque, dovuto presentare le dimissioni entro la data del 30.04.2023, con efficacia a decorrere dal 01.09.2023. A fronte del mancato rispetto del termine di preavviso di 4 mesi previsto dall'art. 23 del CCNL 2006-2009 Comparto Scuola, per i dipendenti scolastici con anzianità di servizio superiore a 10 anni come l'odierna ricorrente, l'amministrazione scolastica ha diritto a recuperare le somme del periodo di preavviso non rispettato ex art. 2118 c.c.
Infine, la ricorrente contesta anche il quantum della richiesta sostenendo che il parametro della retribuzione contemplato dall'art. 2118 del c.c., secondo comma, andrebbe inteso come la somma netta che il dipendente avrebbe incassato e non come la somma lorda che il datore di lavoro avrebbe corrisposto, in quanto non sarebbe ammissibile un risarcimento per somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'Erario e agli enti previdenziali, ma che non verserà. Ha, dunque, sostenuto che il parametro da prendere in considerazione sarebbe quello contenuto nell'ultima busta paga di agosto 2022, da cui risulta una somma netta di € 1.839,73 e che non dovrebbe essere incluso il rateo di 13° mensilità.
Anche tale motivo appare infondato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Lav n. 10046/2023, n.
20647/2019) l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura indennitaria e non risarcitoria e ciò è, del resto, logico se si tiene conto della funzione della stessa.
Non si tratta poi di una somma da restituire da parte del lavoratore e, quindi, non trova applicazione il disposto dell'art. 150 D.L. n. 34 del 2020.
Ne consegue, quindi, che la stessa non deve essere liquidata al netto, ma secondo le regole ordinarie al lordo fiscale netto previdenziale non avendo nei confronti del datore di lavoro evidentemente funzione retributiva (cfr. art. 17 D.P.R. n. 917 del 1986).
Per tutte le esposte ragioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite -liquidate in applicazione dei parametri, dei criteri e delle riduzioni di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
– n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018), come modificato dal decreto del
Ministro della Giustizia n. 147 del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 236 dell'08.10.2022, in vigore dal successivo 23.10.2022), avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché alla concreta attività processuale svolta dalle parti nel giudizio- seguono la soccombenza della ricorrente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Controparte_1
, liquidate in €. 4.194,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa come per legge.
[...]
Così deciso il 27.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -