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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 331del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Bonanni ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore sito in Ascoli Piceno alla Via Pretoriana n. 60, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Cola, presso il cui studio sito in
[...]
Ancona alla via Calatafimi n.1 è elettivamente domiciliata in virtù di procura alle liti in atti
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 674/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno datata e depositata il 21.10.2022, non notificata, relativa al procedimento civile n.
2098/2021, avente ad oggetto: azione di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate per l'udienza del 13.03.2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di
Ascoli Piceno rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
volta a ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 49.205,30 CP_1
o di quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, quale risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito in conseguenza di lesioni personali riportate in sinistro ( caduta nel discendere dall'ultimo gradino di scalette, presenti all'esterno dell'area adibita a parcheggio del McDonald's di San Benedetto del
Tronto, mentre accedeva al predetto piazzale di parcheggio a causa un masso presente sul selciato), occorso in data 01.02.2020 alle ore 10:00 circa, la cui responsabilità era da riferirsi alla quale società titolare e custode CP_1 dell'area di parcheggio cui accedevano le scale percorse dall'attore, ex art. 2051
c.c.; condannando l'attore a rimborsare alla le spese di giudizio CP_1 liquidate, in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado, ritenuta l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 2051
c.c., rigettava la domanda attorea sul presupposto che dalla svolta istruttoria documentale e, in particolare, dall'esame del reportage fotografico raffigurante lo stato dei luoghi, come prodotto dalla stessa parte attrice, risultava provata la esclusiva responsabilità dello stesso attore nella causazione del sinistro.
Riteneva, infatti, il giudicante, che la presenza di un masso sul selciato dell'area di posteggio, cui l'attore stava accedendo discendendo dall'ultimo gradino di scaletta di accesso, fosse perfettamente visibile ed evitabile con le ordinarie cautele data l'ora dell'accaduto ( ore 10.00 del mattino ) caratterizzata da piena luce, le dimensioni notevoli del masso, il posizionamento dello stesso a margine dell'area di calpestio interessata dal passaggio dell'attore il quale ultimo, trovandosi ad accedere all'area discendendo dall'ultimo gradino della scaletta di accesso, avrebbe
2 dovuto già prestare, secondo i canoni di comune prudenza, particolari cautele nell'incedere.
Ritenuta, quindi, l'interruzione del necessario nesso causale tra la riferita utilizzazione del bene ( selciato dell'area di posteggio) in custodia della CP_3
convenuta ed il verificarsi dell'evento di danno si giungeva al rigetto della domanda.
Avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, lo prospettando i Parte_1
motivi di doglianza in seguito riportati.
L'appellante conviene in giudizio la chiedendo alla Corte adita: di CP_1 accogliere, in totale riforma dell'impugnata sentenza, le domande proposte nel giudizio di primo grado da intendersi come integralmente richiamate e trascritte condannando la convenuta, per quanto di ragione e giustizia, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario. Reiterando, in via istruttoria, le richieste già avanzate in primo grado e non ammesse.
L'appellata si costituiva chiedendo in via principale: di confermare CP_1
integralmente la sentenza impugnata, ivi comprese le statuizioni in punto alle spese di lite, disponendo, per l'effetto, il rigetto di tutti i motivi di gravame proposti dallo nel proprio atto di citazione in appello e in via subordinata: soltanto Parte_1
nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta avanzata in via principale, di dichiarare la concorrente responsabilità dello nella Parte_1
causazione del sinistro quo, riducendo proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., l'importo risarcitorio eventualmente dovuto, in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con provvedimento dell'8.11.2023 l'intestata Corte rigettava le richieste istruttorie come reiterate da parte appellante.
Quindi la causa sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di appello l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia fatto seguire alla ritenuta applicabilità, al caso di specie, della
3 responsabilità del custode, prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c., una ricostruzione del fatto storico discordante con le risultanze istruttorie giungendo a fondare la propria decisione su circostanze non idonee ad interrompere il nesso eziologico tra lo stato dei luoghi e l'evento di danno.
Viene, infatti, censurata l'affermazione di colpa in capo all'attore per aver tenuto una condotta, ritenuta idonea a rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento foriero di danni, caratterizzata dall'esser disceso, dall'ultimo gradino delle scalette che immettevano all'area di parcheggio teatro del sinistro, in maniera negligente ed imprudente che non gli consentiva, pur essendo nelle condizioni di farlo, di rendersi conto della presenza del masso in prossimità del gradino e di evitare, schivandolo, la caduta.
Parte appellante ritiene, infatti, che nessun addebito di colpa possa essere riconosciuto a proprio carico per il comportamento tenuto in occasione del sinistro dato che la caduta e conseguente danno si verificavano a causa della cattiva o omessa manutenzione dell'area di posteggio, in custodia della convenuta CP_1
la quale ultima non aveva provveduto alla rimozione dell'elemento
[...] perturbatore (masso) della sicura transitabilità dell'accesso all'area di posteggio circostanza che, a parere dell'appellante avrebbe dovuto condurre il giudicante a ritenere sicuramente addebitabile la responsabilità dell'accaduto ed il conseguente onere risarcitorio a carico della convenuta.
Conseguentemente all'accoglimento dell'appello parte appellante chiede che venga riformata la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado e riconosciute le spese e competenze tanto di primo quanto di secondo grado con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Vanno al riguardo richiamati i più recenti indirizzi giurisprudenziali, secondo cui la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
4 A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso e, dall'altro, che la cosa costituisca la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre colui che ha in custodia la cosa potrà andare esente da responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso ( comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno ( ex multis Cass. Civ. n. 22807/2009, Cass. Civ. n.4279/2008, Cass.
Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ. n.9726/2013, Cass. Civ. n.15859/2015, Cass. Civ.
n.15761/2016, Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. n.18415/2019, Cass. Civ. S.U.
n. 20943/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, altresì, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che “…in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” ( Cass. Civ. n. 2477/2018, Cass. Civ. n. 2483/2018).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene che la svolta istruttoria abbia effettivamente fornito prova dell'esimente costituita dal caso fortuito derivante dall'autoresponsabilità dello stesso danneggiato.
5 Se è risultata provata e non contestata: a) l'esistenza del rapporto di custodia tra la società appellata e l'area di posteggio teatro del sinistro posta a servizio CP_1
del ristorante McDonald's di San Benedetto del Tronto;
b) la circostanza, riferita dall'attore nella ricostruzione dinamica fornita in citazione, che lo stesso il giorno
01.02.2020 alle ore 10:00 circa, in San Benedetto del Tronto, mentre accedeva all'area di posteggio teatro del sinistro, discendendo l'ultimo gradino di scalette poste a servizio della predetta area, inciampava contro un masso presente sul selciato cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni;
non altrettanto può dirsi circa il nesso di causalità, che pure parte attrice era onerata di provare, tra la cosa
(selciato dell'area di posteggio alla quale si stava accedendo) e l'evento di danno.
Nel caso di specie, infatti, poiché il selciato ove si verificava la caduta è cosa di per sé statica ed inerte, lo avrebbe dovuto dimostrare che lo stato dei Parte_1
luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno, o peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della cosa nonché di aver osservato ogni cautela tale da scongiurare il verificarsi del sinistro ( Cfr. ex multis Cass. Civ. n.
22787/2014, Cass. Civ. n.6306/2013, Cass. Civ. n.2660/2013, Cass. Civ.
n.25772/2009, Cass. Civ. n. 16527/2003) ma tale prova non veniva, in effetti, fornita da parte attrice.
Valutata, infatti, la riferita dinamica di sinistro alla luce del fatto che: a) la caduta si verificava alle ore 10.00 del mattino in condizioni di perfetta illuminazione naturale;
b) il masso sul quale ebbe ad inciampare l'attore, come evincibile dalle fotografie dei luoghi prodotte in atti (cfr. dossier fotografico sub doc. n.1) fasc. primo grado attore), pur di grande dimensione era posto sul selciato dell'area di parcheggio all'estrema destra del gradino dal quale si stava discendendo che rimaneva, per la restante parte anche centrale, perfettamente percorribile poiché privo di ingombri;
c) lo , già tenuto a procedere con particolare Parte_1
attenzione per il fatto che stava scendendo un gradino, ben avrebbe potuto prevedere e superare con l'adozione di normali cautele, il possibile pericolo derivante dalla presenza sulla propria destra del citato masso, adottando idonee precauzioni, quali transitare sulla parte di gradino, ben visibile nelle fotografie allegate, non interessata dall'ingombro e procedere con maggiore prudenza;
6 portano a ritenere non sussistenti gli estremi per la declaratoria di responsabilità della quale custode dell'area di parcheggio teatro di sinistro per le CP_1 lesioni riportate dall'attore, odierno appellante, a seguito della caduta dovendo, quest'ultima, essere imputata esclusivamente al negligente comportamento dello stesso danneggiato, costituente, come sopra detto, caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e l'evento di danno. ( ex multis Cass. Civ. n. 19993/2016,
Cass. Civ. n.5617/2016, Cass. Civ. n. 3875/2016, Cass. Civ. n. 26258/2019).
Nel caso concreto non può pervenirsi all'accoglimento delle richieste risarcitorie dell'appellante nemmeno in applicazione dell'art. 2043 c.c..
Facendo, infatti, riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte affermatasi in relazione a tale tipologia di responsabilità ( Cass. Civ. n.11592/2010, Cass. Civ. n.
999/2014), non può dirsi riscontrata e, anzi, per quanto sopra detto, deve del tutto escludersi l'insidia; né, d'altra parte, può ritenersi che la situazione di pericolo non potesse essere evitata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato.
La sentenza di primo grado merita, quindi, di essere integralmente confermata.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, sussistono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della ed avverso la sentenza n. 674/2022 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Ascoli Piceno datata e depositata il 21.10.2022, non notificata, relativa al procedimento civile n. 2098/2021 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
7 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 674/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno datata e depositata il 21.10.2022, non notificata;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese di lite del grado che CP_1 liquida in complessivi € 5.000,00= di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva ed € 2.300,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, lì 09.04.2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Anna Bora
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