Articolo 222 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 221Articolo 223
Versione
9 ottobre 2010
Art. 222. Corsi di studio delle Accademie militari 1. I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. 2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010