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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 28.4.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 263/2023 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gerardo ATTANASIO (c.f.:
) e Silvio MANDALARI (c.f.: CodiceFiscale_2 C.F._3
), elettivamente domiciliato in Nocera Superiore (SA) via V. Russo, 7;
[...]
pec: APPELLANTE Email_1
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Donatella GIUGLIANO (c.f.:
[...]
), ed elettivamente domiciliata in Vercelli, Piazza Pajetta, 4; pec: C.F._4
Email_2
nonché
, in persona Controparte_2
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Lelio
MARITATO (c.f.: ), CodiceFiscale_5
pec: t, col medesimo difensore elettivamente Email_3
domiciliato in Corso Garibaldi, 38 84100 Salerno APPELLATI
Oggetto: spese di lite
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 653/23, pubblicata il 19.4.23, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica/sezione lavoro e previdenza, ha accolto l'opposizione proposta da , nei confronti di e Parte_1 CP_3 [...]
(di seguito: ), avverso un atto di intimazione, con spese Controparte_4 CP_5
di lite compensate tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che dai documenti depositati dall' risultava la regolare notificazione in CP_3
data 19.1.15 dell'avviso di addebito, presupposto dell'intimazione impugnata;
• che non risultavano invece notificati atti interruttivi della prescrizione tra la suddetta notificazione 19.1.15 e l'intimazione impugnata;
• che in particolare la documentazione depositata dall' era insufficiente, CP_5
non essendo stata depositata la cartolina di ritorno della raccomandata con cui avrebbe dovuto essere avvisato della giacenza dell'intimazione; Pt_1
• che pertanto doveva essere dichiarata la prescrizione dei crediti in questione;
• che le spese dovevano essere compensate, considerando l'ambiguità del quadro probatorio.
° 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso depositato il 5.5.23, Pt_1
dolendosi della disposta compensazione, e chiedendo che le controparti venissero condannate, in solido e/o alternativamente, alla rifusione delle spese del doppio grado (con attribuzione ai difensori).
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni, richieste dall'art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione delle spese, e che tali ragioni non erano state neppure menzionate dal Tribunale;
• che la domanda di esso ZZ aveva trovato pieno accoglimento, sicché doveva applicarsi la regola della soccombenza in materia di spese.
°
2 4. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita, resistendo al gravame, e CP_5
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la norma in materia di compensazione era elastica, come da giurisprudenza della Suprema Corte;
• che nel caso concreto, la sentenza appellata congruamente aveva motivato la compensazione delle spese, delineando un quadro probatorio non chiaro in ordine alla notifica dell'intimazione opposta, con conseguente infondatezza delle doglianze avverse.
° 5. Anche l' si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di CP_3
spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'avviso di addebito era stato ritualmente e tempestivamente notificato e che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito spettava all CP_5
compiere gli atti conservativi dei crediti oltre alle attività di natura esecutiva finalizzate al recupero degli importi dovuti;
• che pertanto esso Istituto aveva compiuto nei termini di legge ogni azione idonea a recuperare il credito vantato nei confronti della ricorrente.
° 6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, e sulle conclusioni depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo.
° 7. L'appello merita parziale accoglimento, essendo fondato nei confronti dell , e infondato nei confronti dell' . CP_5 CP_3
Occorre premettere che i fatti ricostruiti dalla sentenza impugnata non sono controversi, e che le relative statuizioni passate in giudicato, vale a dire che in data 19.1.15 l' provvedette a notificare ritualmente l'avviso di addebito, CP_3
come da documentazione depositata dal medesimo Ente;
e che invece l CP_5
non ha dimostrato di aver successivamente interrotto la prescrizione.
3 Ciò posto, non sussiste alcuna ragione per derogare al criterio della soccombenza in materia di spese processuali, a norma dell'art. 92 c.p.c.: non la soccombenza reciproca, non l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, e neppure le gravi ed eccezionali ragioni reintrodotte nell'ordinamento dalla sentenza 77/18 della Corte costituzionale. Piuttosto, si è in presenza di un mero fallimento dell'onere probatorio, che va ascritto alla sola
, avendo l' dimostrato di aver compiuto la notificazione che gli CP_5 CP_3
competeva. Le posizioni dei due Enti devono essere infatti differenziate (cfr.
Cass., sez. 6 - 2, ordinanza 7716/22: “ Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente Controparte_6
impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”).
Ne consegue che l'appello va accolto nei confronti dell , che deve essere CP_5
condannata alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dei difensori anticipatarȋ dell'appellante; e respinto nei confronti dell' , qui con spese a CP_3
4 carico dell'appellante (e soltanto quelle del presente grado, mancando appello incidentale dell' sul punto). CP_3
Le spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000, valori minimi, per il primo grado;
a quello di valore 1.101/5.200, valori minimi, per il secondo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n.
653/23, pubblicata il 19.4.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in parziale riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello nei confronti dell e, per Controparte_1
l'effetto, condanna l al pagamento delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio, in favore dei difensori antistatari dell'appellante, spese che liquida complessivamente come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
§ per il 2° grado, a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge II. conferma nel resto, rigettando l'appello nei confronti dell'
[...]
; Controparte_7
III. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, in favore dell' Controparte_7
, che liquida come segue:
[...]
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge Così deciso in Salerno, camera di consiglio 28/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Rocco Pavese dott.ssa Maura Stassano
5
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 28.4.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 263/2023 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gerardo ATTANASIO (c.f.:
) e Silvio MANDALARI (c.f.: CodiceFiscale_2 C.F._3
), elettivamente domiciliato in Nocera Superiore (SA) via V. Russo, 7;
[...]
pec: APPELLANTE Email_1
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Donatella GIUGLIANO (c.f.:
[...]
), ed elettivamente domiciliata in Vercelli, Piazza Pajetta, 4; pec: C.F._4
Email_2
nonché
, in persona Controparte_2
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Lelio
MARITATO (c.f.: ), CodiceFiscale_5
pec: t, col medesimo difensore elettivamente Email_3
domiciliato in Corso Garibaldi, 38 84100 Salerno APPELLATI
Oggetto: spese di lite
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 653/23, pubblicata il 19.4.23, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica/sezione lavoro e previdenza, ha accolto l'opposizione proposta da , nei confronti di e Parte_1 CP_3 [...]
(di seguito: ), avverso un atto di intimazione, con spese Controparte_4 CP_5
di lite compensate tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che dai documenti depositati dall' risultava la regolare notificazione in CP_3
data 19.1.15 dell'avviso di addebito, presupposto dell'intimazione impugnata;
• che non risultavano invece notificati atti interruttivi della prescrizione tra la suddetta notificazione 19.1.15 e l'intimazione impugnata;
• che in particolare la documentazione depositata dall' era insufficiente, CP_5
non essendo stata depositata la cartolina di ritorno della raccomandata con cui avrebbe dovuto essere avvisato della giacenza dell'intimazione; Pt_1
• che pertanto doveva essere dichiarata la prescrizione dei crediti in questione;
• che le spese dovevano essere compensate, considerando l'ambiguità del quadro probatorio.
° 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso depositato il 5.5.23, Pt_1
dolendosi della disposta compensazione, e chiedendo che le controparti venissero condannate, in solido e/o alternativamente, alla rifusione delle spese del doppio grado (con attribuzione ai difensori).
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni, richieste dall'art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione delle spese, e che tali ragioni non erano state neppure menzionate dal Tribunale;
• che la domanda di esso ZZ aveva trovato pieno accoglimento, sicché doveva applicarsi la regola della soccombenza in materia di spese.
°
2 4. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita, resistendo al gravame, e CP_5
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la norma in materia di compensazione era elastica, come da giurisprudenza della Suprema Corte;
• che nel caso concreto, la sentenza appellata congruamente aveva motivato la compensazione delle spese, delineando un quadro probatorio non chiaro in ordine alla notifica dell'intimazione opposta, con conseguente infondatezza delle doglianze avverse.
° 5. Anche l' si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di CP_3
spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'avviso di addebito era stato ritualmente e tempestivamente notificato e che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito spettava all CP_5
compiere gli atti conservativi dei crediti oltre alle attività di natura esecutiva finalizzate al recupero degli importi dovuti;
• che pertanto esso Istituto aveva compiuto nei termini di legge ogni azione idonea a recuperare il credito vantato nei confronti della ricorrente.
° 6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, e sulle conclusioni depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo.
° 7. L'appello merita parziale accoglimento, essendo fondato nei confronti dell , e infondato nei confronti dell' . CP_5 CP_3
Occorre premettere che i fatti ricostruiti dalla sentenza impugnata non sono controversi, e che le relative statuizioni passate in giudicato, vale a dire che in data 19.1.15 l' provvedette a notificare ritualmente l'avviso di addebito, CP_3
come da documentazione depositata dal medesimo Ente;
e che invece l CP_5
non ha dimostrato di aver successivamente interrotto la prescrizione.
3 Ciò posto, non sussiste alcuna ragione per derogare al criterio della soccombenza in materia di spese processuali, a norma dell'art. 92 c.p.c.: non la soccombenza reciproca, non l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, e neppure le gravi ed eccezionali ragioni reintrodotte nell'ordinamento dalla sentenza 77/18 della Corte costituzionale. Piuttosto, si è in presenza di un mero fallimento dell'onere probatorio, che va ascritto alla sola
, avendo l' dimostrato di aver compiuto la notificazione che gli CP_5 CP_3
competeva. Le posizioni dei due Enti devono essere infatti differenziate (cfr.
Cass., sez. 6 - 2, ordinanza 7716/22: “ Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente Controparte_6
impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”).
Ne consegue che l'appello va accolto nei confronti dell , che deve essere CP_5
condannata alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dei difensori anticipatarȋ dell'appellante; e respinto nei confronti dell' , qui con spese a CP_3
4 carico dell'appellante (e soltanto quelle del presente grado, mancando appello incidentale dell' sul punto). CP_3
Le spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000, valori minimi, per il primo grado;
a quello di valore 1.101/5.200, valori minimi, per il secondo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n.
653/23, pubblicata il 19.4.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in parziale riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello nei confronti dell e, per Controparte_1
l'effetto, condanna l al pagamento delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio, in favore dei difensori antistatari dell'appellante, spese che liquida complessivamente come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
§ per il 2° grado, a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge II. conferma nel resto, rigettando l'appello nei confronti dell'
[...]
; Controparte_7
III. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, in favore dell' Controparte_7
, che liquida come segue:
[...]
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge Così deciso in Salerno, camera di consiglio 28/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Rocco Pavese dott.ssa Maura Stassano
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