Articolo 2 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 agosto 1966
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Versione
12 maggio 1994
Art. 2.
Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti. ((15)) Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.
---------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-5 maggio 1994 n. 170( in G.U. 1a s.s. 11.05.1994 n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado."
Entrata in vigore il 12 maggio 1994
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