Versione
27 agosto 1966
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Versione
12 maggio 1994
12 maggio 1994
Art. 2.
Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti. ((15)) Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.
---------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-5 maggio 1994 n. 170( in G.U. 1a s.s. 11.05.1994 n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado."
Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti. ((15)) Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.
---------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-5 maggio 1994 n. 170( in G.U. 1a s.s. 11.05.1994 n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado."
Commentari • 13
- 1. Circolare INPS del 31 marzo 2017, n. 66https://www.asgi.it/ · 31 marzo 2017 · 5.378361
[…] Infatti, nell'ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l'art. 2, comma 2, n. 1) della legge n. 463/1959 e s.m.i., che estende l'assicurazione previdenziale per gli artigiani ai “familiari coadiuvanti”, indica “il coniuge”; di contenuto analogo, l'art. 2 comma 1 della legge n. 613/1966 e s.m.i., che annovera tra i soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali i “familiari coadiutori”, tra cui “il coniuge”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/11/2022, n. 971Provvedimento: […] In tale contesto normativo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, per quello che riguarda i coadiutori, che l'art. 2 della legge 613/1966 – a norma del quale «si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, […]Leggi di più...
- soci illimitatamente responsabili·
- requisiti iscrizione·
- coadiutori·
- previdenza obbligatoria·
- art. 93 c.p.c.·
- gestione commercianti·
- liquidatori·
- art. 2320 c.c.·
- iscrizione ex officio·
- abitualità e prevalenza