Sentenza 31 ottobre 2006
Massime • 1
L'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di occupazione di urgenza di un bene, in vista di futura espropriazione, è sufficiente a restituire alla posizione del privato proprietario consistenza di diritto soggettivo, a nulla rilevando la persistente dichiarazione di pubblica utilità, e consente, pertanto, la proposizione al giudice ordinario della domanda di reintegra nel possesso del bene stesso, senza che all'esercizio di tale giurisdizione sia di ostacolo il mancato passaggio in giudicato della sentenza di annullamento o la realizzazione, nelle more del giudizio amministrativo, dell'opera pubblica. (Nella specie, la S.C. ha precisato che doveva applicarsi il regime giuridico anteriore alla riforma del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/10/2006, n. 23395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23395 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2006 |
Testo completo
1 23395/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto верчивинам SEZIONI UNITE CIVILI azioni formain Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente aggiunto R.G.N. 691/03 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO- Pres. sez . Cron.23395 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 5502 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 04/05/06 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Massimo BONOMO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CATTOLICA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, 7 LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GUIDO VIOLA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO ROSSI, giusta delega a margine del ricorso;
2006 ricorrente 1477
contro
-1- DELLA IA FERNANDO, PEDRINI INES, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV, presso lo studio legale GREZ E ASSOCIATI S.R.L., rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO MANTERO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti nonchè
contro
EN DI AC ES S.N.C. (ora EN DI RI RI E C. S.N.C.); intimata avverso la sentenza n. 685/02 del Tribunale di RIMINI, ' depositata il 30/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ...... udienza del 04/05/06 dal Consigliere Dott. Al fredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato PAOLANTONIO, per delega AN TO MANTERO;
udito il P.M. in persona del Sost ituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso, A.G.O. 5 -2- 691/02 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Cattolica ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 30 maggio 2002 che, in riforma della stessadell'ordinanza-sentenza del Pretore città, aveva dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. e rimesso la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 353 cpc, in riferimento ad un'azione di reintegra ex art. 703 stesso codice nel possesso di un'area di proprietà, promossa da LL HI RN e RI NE in conseguenza us A dell'annullamento da parte del TAR dei decreti con disposto l'occupazione cui il Comune aveva d'urgenza e provveduto alla dichiarazione di per la costruzione, poi pubblica utilità effettuata, di un raccordo stradale. Il ricorrente ha svolto sostanzialmente un unico complesso motivo di gravame deducendo tre profili di carenza, insufficienza ed erroneità della motivazione della sentenza gravata. Con il primo profilo si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in merito alle argomentazioni della difesa del Comune con le quali veniva obiettato che, non avendo la decisione del Pretore natura di sentenza, il rimedio non poteva l'appello ma il reclamo ex art. 669essere 3 terdecies cpc,con conseguente tardività dello stesso. Con il secondo profilo si sostiene che il Tribunale non avrebbe motivato in modo esauriente, in riferimento all'art. 5 cpc, sulla circostanza che la F era ancora passata in sentenza del TAR non della proposizione della giudicato al momento e,per di più, era stata sospesa domanda cautelarmente dal Consiglio di Stato. Con l'ultimo profilo, collegato al secondo, si lamenta insufficienza di motivazione sulla s circostanza che, non risultando ancora u A definitivamente annullati al momento della proposizione della domanda gli atti amministrativi emanati in attuazione di poteri pubblici-non essendo ancora intervenuta sentenza definitiva di annullamento-non avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile l'azione possessoria. Resistono gli intimati LL HI e RI con controricorso, illustrato da memoria. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata Ventena snc. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato con riguardo a tutti i profili enunciati in parte espositiva. 4 La censura concernente l'ammissibilità dell'appello è priva di fondamento alla luce della giurisprudenza di legittimità, dato che il provvedimento emesso nella fase interdittale in materia possessoria, se chiude definitivamente il giudizio possessorio in primo grado dichiarando il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., non può che qualificarsi come sentenza, specie se non fissa, come nel caso di specie, l'udienza di comparizione per il merito, con ciò intendendo ravvisare l'inutilità di passare alla seconda fase. Quanto, poi, alla giurisdizione, in merito alla quale, му е per ragioni cronologiche, deve comunque applicarsi il regime giuridico anteriore alla riforma del '98, correttamente il giudice ་་а quo" ha affermato, in riforma di quanto statuito dal primo giudice, la giurisdizione dell'A.G.O. in conseguenza dell'annullamento degli atti della procedura espropriativa presupposti (decreti di occupazione di urgenza 28.2.97 e 23.5.97) da parte del Giudice (sentenza del TAR dell'Emiliaamministrativo Romagna n. 806/97). Ed invero, conformemente a Cass. S.U. n. 11607/93,l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di occupazione di urgenza di un bene, in vista di futura 5 espropriazione, è sufficiente a restituire alla posizione del privato proprietario consistenza di diritto soggettivo e consente , pertanto, la proposizione della domanda di reintegra al giudice ordinario , senza che all'esercizio di tale giurisdizione sia di ostacolo il mancato passaggio in giudicato della sentenza di annullamento (nel successivamente caso di specie peraltro verificatosi, come si apprende dalla memoria depositata dai controricorrenti ex art. 378 cpc) o giudizio la realizzazione, nelle more del s u amministrativo, dell'opera pubblica. A argomentazioni il Alla stregua delle svolte proposto ricorso va pertanto respinto, con affermazione della giurisdizione dell'A.G.O. e la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio in favore degli intimati costituiti LL HI RN e RI NE, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
sezioni unite, rigetta il La Corte, a giurisdizione dell'A.G.O. ricorso, dichiara la e pagamento, in favore di condanna il ricorrente al LL HI RN e RI NE, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.100,00 6 di cui euro 4.000,00 per di legge. Roma, 4 maggio 2006. Адив Шостка Il Consigliere estensore Alfredo onorari, con gli accessori Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, 31 OTT, 2006 IL CANCELLIERE C1 Giovanni/Giambattista 7